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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4180 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Sestu, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MANUNZA ISABELLA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in via Controparte_1
Carrara n. 4 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. DIANA DIANA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 29.08.2009,
trascritto negli uffici dello stato civile del Comune di Pula al n.44, parte 2, serie A, anno 2009,
ordinando l'annotazione dell'emenenda sentenza;
2) confermare l'affidamento congiunto della figlia minore, ad entrambi i genitori, Persona_1
che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3) confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Pula nella via Bouganville, n.9 loc. Santu
Per_ Perdixeddu, alla signora presso la quale manterrà la collocazione prevalente e la Pt_1
residenza anagrafica;
4) disporre che il padre potrà incontrare la figlia almeno una volta alla settimana e a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera, con orari che verranno di volta in volta concordati tra i genitori e comunicati. Durante le vacanze scolastiche, salvo diverso accordo, il padre potrà, inoltre, tenere la figlia: - nel periodo estivo, per un periodo anche non consecutivo di 15
giorni, quando questi avrà le ferie, impegnandosi a concordare con la madre i periodi prescelti
Per_ almeno due mesi prima. In caso di coincidenza del periodo feriale dei genitori, trascorrerà con ciascuno di essi metà delle ferie;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori concorderanno i giorni in cui tenere la figlia, in base agli impegni lavorativi di entrambi. In caso di disaccordo, la stessa starà con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno 24 o 25 dicembre e il giorno il Lunedi dell'Angelo. Trascorrerà, inoltre, con la madre il giorno della festa della mamma, e con il padre il giorno della festa del papà; 5) disporre a carico del un contributo al mantenimento CP_1
Per_ della figlia nella misura di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche,
non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente IBAN:
[...], a far data dal mese di febbraio 2025; 6) l'assegno unico erogato dall'Inps continuerà ad essere percepito dalla signora Pt_1
7) a definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico tra le parti ed a modifica degli impegni assunti in sede di separazione, il signor si obbliga a cedere alla signora Controparte_1 Pt_1
la piena proprietà della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Pula nella via
[...]
Bouganville, n. 9, Loc. Santu Perdixeddu, distinta in catasto al F. 19, mapp. 520 sub 6, cat. A/3,
classe 3, consistenza vani 4, sup. Cat. 80 mq, r.c. 237,57. Il relativo atto verrà stipulato entro due mesi dalla sentenza di divorzio, presso il notaio scelto dalla signora Quest'ultima si attiverà Pt_1
immediatamente dopo il deposito del presente accordo, per far volturare a sè tutte le utenze domestiche relative alla stessa casa, in modo che risultino a lei intestate prima della stipula del rogito di compravendita.
8) la signora rinuncia alla richiesta degli arretrati del contributo al mantenimento della figlia Pt_1
Per_ di cui alla diffida del 11.04.2024, pari ad euro 15.200,00;
9) la signora si attiverà immediatamente dopo il deposito del presente accordo per la revoca Pt_1
della corresponsione diretta del contributo al mantenimento da parte del datore di lavoro del
Peraltro, le parti concordano espressamente che il ritardato o mancato pagamento di due CP_1
mensilità, anche non consecutive, legittimeranno la signora ad una nuova richiesta di Pt_1
pagamento diretto del contributo al datore di lavoro del Nel caso in cui lo stesso datore di CP_1
lavoro abbia già disposto i pagamenti per le mensilità da febbraio 2025 sino alla revoca effettiva dell'obbligo, la signora rimborserà l'importo eccedente i 150 euro mensili. 10) si dà atto che Pt_1
tutte le disposizioni, le rinunce, nonché il trasferimento immobiliare previsti nei punti precedenti, sono stati assunti a definitiva risoluzione e risistemazione di ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi e costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali dichiarano fin d'ora che non avranno più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo;
11) con compensazione delle spese e rinuncia al vincolo di solidarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 28/06/2024, all'udienza del 6.02.2025 i procuratori delle parti hanno Pt_1
dato atto di avere rassegnato conclusioni conformi depositate telematicamente in data 30.01.2025.
Pronunciata l'ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c., la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 19.07.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 28.06.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a PULA il 29/08/2009 tra nata a [...], il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
CREMONA (CR), il 29/09/1979, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 44 , parte II, serie A, anno 2009 - Comune di PULA).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento congiunto della figlia minore, ad entrambi i genitori, che Persona_1
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
3) assegna la casa familiare, sita in Pula nella via Bouganville, n.9 loc. Santu Perdixeddu, alla
Per_ signora presso la quale manterrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica;
Pt_1
4) dispone che il padre potrà incontrare la figlia almeno una volta alla settimana e a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica sera, con orari che verranno di volta in volta concordati tra i genitori e comunicati. Durante le vacanze scolastiche, salvo diverso accordo, il padre potrà, inoltre, tenere la figlia: - nel periodo estivo, per un periodo anche non consecutivo di 15
giorni, quando questi avrà le ferie, impegnandosi a concordare con la madre i periodi prescelti
Per_ almeno due mesi prima. In caso di coincidenza del periodo feriale dei genitori, trascorrerà con ciascuno di essi metà delle ferie;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, i genitori concorderanno i giorni in cui tenere la figlia, in base agli impegni lavorativi di entrambi. In caso di disaccordo, la stessa starà con i genitori, secondo il criterio dell'alternanza, il giorno 24 o 25 dicembre e il giorno
31 dicembre o 01 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, alternativamente, per il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo. Trascorrerà, inoltre, con la madre il giorno della festa della mamma, e con il padre il giorno della festa del papà; Per_ 5) pone a carico del un contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro CP_1
150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, scolastiche,
sportive e ricreative, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente IBAN: [...], a far data dal mese di febbraio 2025;
6) dà atto che l'assegno unico erogato dall'Inps continuerà ad essere percepito dalla signora Pt_1
7) dà atto che a definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico tra le parti ed a modifica degli impegni assunti in sede di separazione, il signor si obbliga a cedere alla Controparte_1
signora la piena proprietà della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Pula Parte_1
nella via Bouganville, n. 9, Loc. Santu Perdixeddu, distinta in catasto al F. 19, mapp. 520 sub 6, cat.
A/3, classe 3, consistenza vani 4, sup. Cat. 80 mq, r.c. 237,57. Il relativo atto verrà stipulato entro due mesi dalla sentenza di divorzio, presso il notaio scelto dalla signora Quest'ultima si Pt_1
attiverà immediatamente dopo il deposito del presente accordo, per far volturare a sè tutte le utenze domestiche relative alla stessa casa, in modo che risultino a lei intestate prima della stipula del rogito di compravendita.
8) dà atto che la signora rinuncia alla richiesta degli arretrati del contributo al mantenimento Pt_1
Per_ della figlia di cui alla diffida del 11.04.2024, pari ad euro 15.200,00;
9) dà atto che la signora si attiverà immediatamente dopo il deposito del presente accordo per Pt_1
la revoca della corresponsione diretta del contributo al mantenimento da parte del datore di lavoro del Peraltro, le parti concordano espressamente che il ritardato o mancato pagamento di CP_1
due mensilità, anche non consecutive, legittimeranno la signora ad una nuova richiesta di Pt_1
pagamento diretto del contributo al datore di lavoro del Nel caso in cui lo stesso datore di CP_1
lavoro abbia già disposto i pagamenti per le mensilità da febbraio 2025 sino alla revoca effettiva dell'obbligo, la signora rimborserà l'importo eccedente i 150 euro mensili;
Pt_1
10) le parti danno atto che tutte le disposizioni, le rinunce, nonché il trasferimento immobiliare previsti nei punti precedenti, sono stati assunti a definitiva risoluzione e risistemazione di ogni rapporto economico patrimoniale tra i coniugi e costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della definizione dei rapporti tra i coniugi, i quali dichiarano fin d'ora che non avranno più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo;
11) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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31 dicembre o 01 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, alternativamente, per il giorno di Pasqua o