Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa Prisca Picalarga, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare, trattenuta in decisione all'udienza del 03/07/2024 e vertente tra (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CUGINI LANFRANCO
Attore
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
(c.f. ), (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_5 CP_5
), (c.f. CodiceFiscale_6 Controparte_6 C.F._7
) rappresentati e difesi dall'Avv. SERGIO CAROLEO
[...]
Convenuti
e Controparte_7 Controparte_8
Convenuti contumaci CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3 luglio 2024
******* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. Parte_1 ha convenuto in giudizio i resistenti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:” - accertare e dichiarare inesistente ovvero inefficace il titolo posto a fondamento della esecuzione dell'obbligo di fare e, per l'effetto, - revocare il provvedimento del 3 luglio 2022, emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.05.2022 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna alle spese di quella fase;
- dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 2192/18 di R.G.E.; - condannare gli opposti alla rifusione delle spese di lite e del compenso professionale oltre il rimborso delle spese generali e degli accessori, come per legge, ivi compresa la fase cautelare, in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”. Con comparsa Controparte_1 CP_2 CP_3
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 hanno contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo di “ 1) Nel merito
1
2) Con condanna alle spese di lite oltre al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto che si qualifica antistatario in tutti i procedimenti “. Dichiarata la contumacia di e all'udienza del Controparte_7 Controparte_8
3 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza n.1307/2014 il Tribunale di Velletri ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, ha determinato le quote delle parti, assegnando le diverse unità immobiliari, prevedendo servitù di passaggio e conguagli. Avverso tale sentenza veniva proposto appello e successivamente ricorso per Cassazione, definito solo con la pronuncia del 8 gennaio 2024. In virtù della sentenza di primo grado, munita di formula esecutiva, e notificata con atto di precetto, con ricorso per la determinazione degli obblighi di fare, depositato innanzi al
Tribunale di Velletri al n. 2192/2018 di R.G.E. mobiliari – G.E. dott.ssa Carla Poli, e hanno chiesto al Tribunale di Velletri Parte_2 Controparte_1 di determinare “le modalità dell'esecuzione e designare l'ufficiale Giudiziario che deve procedere all'esecuzione e, se necessario, le persone che debbono provvedere al compimento della divisione non eseguita” e il g.e. con provvedimento reso all'udienza del 28.06.2019 “ rimette all'Ufficiale Giudiziario competente per territorio di mettere in esecuzione il titolo azionato, sin da ora nominando per quanto necessario, ausiliario dello Ufficiale Giudiziario l'Ing.
già CTU in primo grado”. Con atto di precetto in Persona_1 rinnovazione per esecuzione di obblighi di fare ex art. 612 cpc, notificato a il 30.10.2020, Parte_1 CP_2 Controparte_6 CP_3
e , hanno intimato di “ottemperare
[...] Controparte_4 CP_5 a quanto disposto dal provvedimento emesso a seguito dell'udienza del giorno 28 giugno 2019 nel procedimento avente R.G.E. 2192/2018, Tribunale ordinario di Velletri, sezione esecuzioni mobiliari, Giudice Dr.ssa Carla Poli”. Con ricorso in opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. Parte_1 contestando il diritto di di procedere in executivis, si è opposto Parte_3 alla esecuzione (n. 2192/18 di R.G.E.) per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo. In fase cautelare il g.e. ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione e successivamente, nel giudizio di reclamo il Collegio ha dato atto della sussistenza di due contrapposti orientamenti, quello richiamato da , secondo Parte_1 cui va escluso che la sentenza di scioglimento della comunione possa costituire un titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato avendo quest'ultima natura dichiarativa-costitutiva (Cass. civ. n. 2537/2019), e quello citato dalla difesa dei reclamati, secondo cui la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno dei condividenti acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente (Cass. Civ. 20961/2018). Il Collegio ha accolto il reclamo, aderendo all'orientamento secondo cui la sentenza di scioglimento della comunione abbia natura costitutiva/dichiarativa e come tale è insuscettibile di esecuzione forzata prima del suo passaggio in giudicato.
2 L'odierno giudicante ritiene di aderire a tale orientamento, sulla scorta di quanto si osserva. L' art. 282 c.p.c. stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti".
Non v'è distinzione, nel disposto normativo, tra sentenze dichiarative o contenenti statuizioni di condanna.
La Suprema Corte ha affermato il principio che "Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all' art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile" (cfr. Cassazione, Sezione II, sentenza n. 7369 del 26/3/2009).
Così, ancora di recente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che "L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato" (cfr. Cassazione, Sezione III, sentenza n. 27416 dell'8/10/2021 ).
Nel caso di specie, non dovendosi appunto alterare la parità tra i comunisti, l'immediata esecutività delle statuizioni condannatorie deve essere esclusa, costituendo “soltanto la non definitività del capo sull'assegnazione (e non invece la non definitività della pronuncia nel suo complesso) l'impedimento all'operatività dell'ordinario regime di provvisoria esecutività di ogni pronuncia di condanna” (Cass. 2537/2019). L'appello proposto da , d'altronde, Parte_1 ha riguardato la nullità del procedimento di primo grado- poiché la domanda di divisione riguardava anche un bene soggetto alla disciplina di cui alla l.
1078/1940 - e l'accertamento dell'usucapione con conseguente esclusione di un bene dalla comunione.
Giova, inoltre, citare la sentenza n. 12872/2021 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito a quali condizioni il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell' art. 282 c.p.c., segnalando alcune regole ben chiare, delle quali "la prima regola è che l' art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che
"la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluit. Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le
"sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del
15/11/2013, Rv. 629082 - 01)".
3 Analogamente a quanto stabilito nella citata pronuncia n. 27416 dell'8/10/2021, anche nel caso in esame deve ritenersi che gli effetti restitutori a carico del si pongono in rapporto di corrispettività con la statuizione che Parte_1 comporta una modifica della proprietà degli immobili, determinando un nuovo assetto di interessi, che è consequenziale alla definitività della statuizione costitutiva e non può prodursi prima della stabilità di questa. Ne discende che, al momento dell'inizio dell'esecuzione, era assente un valido titolo esecutivo, essendo la sentenza di divisione passata in giudicato solo nelle more dell'odierno processo. Pertanto, la domanda di parte attrice va accolta.
Le spese di lite, in considerazione della obiettiva incertezza della questione di diritto e del contrasto giurisprudenziale esistente, sono integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della domanda, accerta l'inesistenza originaria di un valido titolo esecutivo nell'ambito della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Velletri iscritta al n.rg.2192/2018; compensa tra le parti le spese di lite.
Velletri, 11 gennaio 2025
Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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