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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 511 dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 433/2024 emessa e pubblicata il 05.03.2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Spinazzola al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 135, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Lovaglio (C.F. , C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Trani alla Via Benedetto Croce n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Pasqua di
Bisceglie (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita C.F._3
su separato foglio;
-appellata-
E
e Controparte_2 Controparte_3
-appellati contumaci-
pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 14.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 02.04.2025, previa concessione di termini per note sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
********
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] innanzi al Tribunale di Trani, deducendo che: Controparte_1
a) in data 29.07.2012 alle ore 1.00 circa, viaggiava come conducente sull'autovettura Mini Cooper tg. DR096FR, assicurata e di proprietà di Controparte_4 CP_5
procedendo sulla S.P. n. 7 in direzione Minervino Murge;
[...]
b) giunto al km, 33 + 300 della medesima S.p. n. 7, l'autovettura Fiat Punto tg. DM579Y, condotta da e di proprietà di senza rispettare il prescritto diritto Controparte_2 Controparte_3 di precedenza, si immetteva improvvisamente e senza rallentare sulla S.P. n. 7, invadendo la corsia di marcia in cui si trovava l'autovettura condotta dal , il quale tentava di Parte_1 evitare l'impatto con segnalazioni acustiche e sonore che, tuttavia, non sortivano effetto, tanto che l'autovettura Mini Cooper tg. DR096FR veniva attinta e, perdendo aderenza, proseguiva la propria marcia, finendo dapprima sullo sterrato adiacente la ridetta strada e poi su un muretto, raggiungendo lo stato di quiete sulla corsia opposta con direzione Castel Del Monte;
c) della dinamica così descritta vi era riscontro nei verbali del 30.7.2012 e 31.7.2012 della Polizia stradale di Spinazzola intervenuta nell'immediatezza dei fatti;
d) a seguito dell'impatto, il veniva trasportato dapprima al Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale di Canosa, dove gli veniva diagnosticata una frattura diafisaria del femore sinistro in politrauma, poi trasferito nel reparto di ortopedia dello stesso Ospedale dove, in data 31.07.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteo sintesi con chiodo bloccato del femore sinistro e dimesso con diagnosi di “frattura diafisi femore sinistro trauma toracico chiuso con area di contusione polmonare bilaterale sul versante anteriore del lobo superiore”, con prognosi di trenta giorni;
e) il veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di ortopedia per la Parte_1 dinamizzazione distale del chiodo midollare il 29.01.2013, con dimissioni il 31.1.2013, e il
20.11.2023 per la rimozione delle viti e del chiodo endomidollare, con dimissioni il 23.11.2013;
f) l'odierno attore in conseguenza del trauma del 29.7.2012 presenta un accorciamento di un centimetro della gamba con conseguente zoppia deambulatoria e dolore alla stazione eretta, oltre che iponotrofia del quadricipite femorale sinistro con evidente cicatrice in regione laterale della coscia sinistra ed in regione mediale del ginocchio sinistro, e la frattura diafisaria scomposta del femore sinistro oltre al trauma toracico addominale con contusione polmonare con postumi permanenti, tanto da determinare una invalidità temporanea totale di 180 giorni e parziale di altri 180 giorni, con invalidità permanente del 10% come da consulenza tecnica di parte.
pagina 2 di 11 Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva nel sinistro di
, nella qualità di conducente dell'autovettura Fiat Punto tg DM579YV e di Controparte_2 condannare quest'ultimo e nella qualità di proprietario di detta autovettura, Controparte_3 nonché la Compagnia in solido tra loro, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore di della somma di 62.112,00 euro o di quella diversa di giustizia, oltre Parte_1 interessi, e al risarcimento del danno esistenziale pari ad 100.000,00 euro, con vittoria di spese.
La si è costituita in giudizio e ha dedotto l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda nell'an e nel quantum, ritenendo la responsabilità del sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta del , con vittoria di competenze di lite. Parte_1
e non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci. Controparte_2 Controparte_3
La causa, istruita mediante prove orali e ctu medico legale, è stata decisa con la sentenza n. 433/2024 del 05.03.2025 e pubblicata il 06.03.2024, con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a , con condanna di Parte_1 quest'ultimo alla rifusione in favore di delle spese di lite e di ctu. Controparte_1
Avverso tale sentenza, , con atto di citazione notificato il 06.04.2024, ha proposto Parte_1 appello innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi:
1. il Giudice di Prime Cure ha dato una valutazione errata delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado che, a dire dell'appellante, sarebbero contraddittorie, inattendibili e false sulla ricostruzione del sinistro, in riferimento soprattutto alla elevata velocità della autovettura condotta dal , circostanza non Parte_1 rilevata (e non sanzionata) dalla Polizia Stradale di Spinazzola intervenuta nell'immediatezza del fatto;
2. il Tribunale ha dato una interpretazione errata della Relazione della Polizia Stradale di
Spinazzola prodotta in atti, avendo valutato esclusivamente la parte della cosiddetta
“Dinamica” e non avendo, invece, preso in considerazione né il fascicolo fotografico relativo all'incidente né gli schizzi planimetrici e le misurazioni del luogo che documentano il posizionamento delle autovetture al momento del sinistro e che, a dire dell'appellante, smentirebbero le dichiarazioni rese dai testi escussi;
3. il Giudice di Prime Cure ha dato una interpretazione errata delle norme del Codice della
Strada, in particolare non ha valutato la sanzione elevata dalla Polizia Stradale a CP_2
per violazione del diritto di precedenza, ex art. 145, comma 6 e 10, del ridetto Codice.
[...]
L'odierno appellato, quindi, ha concluso che, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta provata per tabulas la circostanza che il , procedendo nei limiti imposti dalla legge, ha tentato di evitare Parte_1
l'impatto ma che, tuttavia, lo stesso è risultato inevitabile a causa della condotta improvvisa ed pagina 3 di 11 imprevista del il quale ha invaso l'altra corsia di marcia senza rispettare lo stop e senza CP_2 dare la prescritta precedenza.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accertare e dichiarare che il sinistro stradale de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista, , e di condannare quest'ultimo, in solido con il proprietario Controparte_2
e la al risarcimento del danno quantificato in Controparte_3 Controparte_1
62.112,00 euro, oltre 100.000,00 euro per il danno esistenziale.
Si è costituita l'appellata, deducendo che il Giudice di Prime Cure ha rilevato correttamente l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro de quo, la cui dinamica è stata puntualmente Parte_1 confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi, concordi nel ritenere che l'attore ha mantenuto una condotta di guida colposa ed imprudente, perdendo il controllo del mezzo condotto, forse anche a causa dell'elevato tasso alcolemico, come rilevato e sanzionato in seguito all'evento.
Ha evidenziato che, in quanto unico responsabile del sinistro, all'odierno appellante non può riconoscersi alcuna somma a titolo di risarcimento danni, neanche per il danno esistenziale, pari alla somma di 100.00,00 euro, poiché tale danno non è stato in alcun modo circostanziato e provato.
Ha, pertanto, richiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_2 Controparte_3
La causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 14.05.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e ritualmente Controparte_2 Controparte_3 evocati in giudizio e non costituitisi.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Primo motivo di appello : vizio di motivazione della sentenza appellata per aver il Giudice di prime cure dato una errata interpretazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado contraddittorie, inattendibili e per altro verso false sulla ricostruzione del sinistro e per aver il Giudice di prime fatte proprie delle inammissibili valutazioni, per giunta false, rese dai testi sulla velocità portata dall'auto condotta dal Parte_1
pagina 4 di 11 2) Vizio di motivazione della sentenza appellata per aver il Giudice di prime cure dato una errata interpretazione della relazione della Polizia Stradale distaccamento di Spinazzola prodotta in atti e intervenuta nell'immediatezza del sinistro per i rilievi del sinistro, con particolare riferimento agli accertamenti effettuati dalla Polstada, agli allegati schizzi planimetrici e di misurazione e alla legenda in all. 2;
3) Vizio di motivazione della sentenza appellata per aver il Giudice di prime cure dato una errata interpretazione delle norme del Codice della Strada in materia di diritto di precedenza, con particolare riferimento alla omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure della violazione dell'art. 145 nn. 6 e 10 CdS con relativa sanzione elevata e contestata dalla Polizia Stradale distaccamento di Spinazzola in data 6.8.2012 al a conclusione dei rilievi e degli Controparte_2 accertamenti effettuati a seguito dell'incidente oggetto di causa.
I tre motivi di appello, in quanto inerenti la ricostruzione della dinamica del sinistro posta dal Giudice di Prime Cure alla base dell'impugnata decisione, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.
Va premesso in punto di diritto che in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n. 21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n.
15847/2000).
L'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporta che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.civ. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza
(Cass. n. 13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
Inoltre, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. n. 8051/2016), sicchè solo ove risulti in concreto accertato la colpa esclusiva di uno di essi, l'altro conducente risulta esonerato dalla presunzione, né è onerato di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 18631/15; Cass. ord. 4130/2017); la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente pagina 5 di 11 risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 12610/2018).
Pertanto, anche l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, di obblighi previsti dal Codice della Strada, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. n. 6559/2013).
In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre, pertanto, una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (Cass. n. 34163/2022, fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro).
Infine, la rilevanza della condotta colposa della vittima assume rilevanza ai fini risarcitori, giacché i n caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (Cass. n. 34625/2023).
Chiarito quanto precede e precisandosi che la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli
Agenti della Polstrada come riportata riguarda un accertamento svolto a posteriori, giova in primo luogo precisare che effettivamente il Giudice di ha fondato le proprie valutazioni sulla CP_6 scorta delle dichiarazioni dei testimoni in merito alla “folle velocità” con cui la vettura del Parte_1 procedeva lungo la SP 7 al momento in cui si è verificano l'impatto, tale da non consentire al che si sporgeva nell'atto di immettersi lungo la SP 7, di scorgere la vettura condotta CP_2 dall'appellante.
Trattasi, come correttamente evidenziato dall'appellante, di dichiarazioni di contenuto meramente valutativo che non consentono da sole di ritenere che effettivamente il procedesse a Parte_1 velocità superiore a quella prevista dal limite vigente sulla SP 7 o comunque non commisurata alle condizioni di tempo e luogo del sinistro.
Dovendosi a questo punto riesaminare il complessivo materiale probatorio alla luce della valutazione che precede, dei motivi di appello complessivamente formulati, deve osservarsi che :
pagina 6 di 11 a) l'appellante in sede di interrogatorio formale ha negato di avere condotto la vettura a velocità non consona, ribadendo che la vettura al momento dell'impatto stava sbucando da strada secondaria;
b) ai fini di causa non possono utilizzarsi le dichiarazioni dei testi e , visto che il Tes_1 Tes_2 primo ha ammesso di non aver assistito direttamente al sinistro, poiché al momento dell'impatto dava le spalle alla strada e alla vettura condotta dal e il secondo Parte_1 perché uscito dal locale “Tanà” (dal cui cancello il si stava per immettere sulla SP 7 CP_2 percorsa dal ) poco dopo aver sentito l'urto tra le due autovetture;
Parte_1
c) l'impatto (anche per quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali) è consistito in un semplice
“tocco” tra la parte anteriore della Mini con lo spigolo anteriore sinistro della Punto (teste
) con sfioramento tra le auto (teste ; CP_5 Tes_3
d) i testi e concordano nell'affermare che il al momento Tes_3 Tes_4 CP_5 CP_2 dell'impatto fosse ferma.
Rimane da verificare a questo punto – questione oggetto di contestazione tra le parti e contenuta tra i motivi di appello – se il avesse impegnato o meno la SP 7 al momento dell'impatto. CP_2
Sul punto hanno riferito i testi e . Tes_3 Tes_4 CP_5
Ebbene, le dichiarazioni del teste non appaiono particolarmente circostanziate sul punto, CP_5 poiché questi era in macchina dietro la vettura del e, per la posizione assunta, appare CP_2 difficile che potesse effettivamente percepire se il detto conducente con la parte anteriore della vettura si fosse sporto (sia pure di poco) sulla sede stradale al momento dell'impatto, tant'è che nel riferire la dinamica ha utilizzato espressioni come “secondo me l'autovettura era ancora all'interno della proprietà del Tanà” e “penso che quest'ultimo fosse (…) tra il cancello e la strada provinciale”, implicanti mere valutazioni personali.
Il teste che ha reso dichiarazione scritta prima del giudizio in cui ha affermato che la Tes_4 vettura del era ferma “sul ciglio della strada”, mentre in sede testimoniale non ha CP_2 saputo dire se la macchina fosse “all'interno o all'esterno del locale”, sicchè quanto complessivamente e sul punto non appare dirimente ai fini di causa.
Il teste (seduto in auto con il ha riferito che lui e l'appellato erano fermi tra il Tes_3 CP_2 cancello del ristorante Tanà e la strada e che la parte anteriore della vettura del non CP_2 sporgeva sulla SP 7.
Ebbene, dette dichiarazioni appaiono in contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Polstrada, intervenuta subito dopo il sinistro, la quale ha individuato il punto d'urto a 50 cm dal bordo della strada, nella corsia percorsa dalla Mini, consistente in una macchia di olio, indice questo che al momento dell'impatto la vettura del era non semplicemente “sul ciglio della strada” ma CP_2
– pur ferma - si era “affacciata” sulla SP 7 per verificare se poteva immettersi sulla sede stradale.
pagina 7 di 11 Detta considerazione risulta indirettamente avallata dalla dichiarazione del teste , il quale - Tes_2 pur non avendo assistito direttamente al sinistro - ha però precisato che l'uscita del Tanà è conformata in modo tale che “per vedere un'auto che sopraggiunge chi esce (…) deve sporgersi sino ad invadere la corsia e la strada SP n. 7”.
Alla condotta negligente del deve sicuramente affiancarsi quella del , il quale – CP_2 Parte_1 come già detto - era a sua volta onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.civ. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. n. 13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
Orbene, dagli atti di causa è emerso che l'appellante al momento dell'impatto era alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,75, in virtù del test somministratogli nell'immediatezza del fatto (tant'è che gli è stata irrogata dalla Polstrada una sanzione ex art. 186, comma 2 CdS che non risulta neppure impugnata nelle competenti sedi), condizione fisica che verosimilmente ha inciso sulla sua capacità di attenzione alla guida e di reazione, tenuto conto che il sinistro si è verificato in ora notturna, su strada priva di illuminazione, con limite di velocità di 70 km/h, segnale di pericolo generico e di strada con confluenza a destra (indicante l'approssimarsi di immissione con confluenza a destra sulla strada principale titolare del diritto di precedenza, dati di fatto emergenti dalle pagg. 8 e 9 del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali riprodotto in secondo grado dalla Compagnia appellata), circostanze di fatto che dovevano addirittura indurlo a non mettersi alla guida di veicoli.
Da tutto quanto precede consegue che il sinistro per cui è causa deve addebitarsi ai conducenti dei due veicoli nella misura del 50% ciascuno.
Quanto ai danni fisici patiti, l'espletata CTU a firma del dott. ha evidenziato che l'appellante Per_1 in conseguenza del sinistro per cui è causa ha riportato la “frattura scomposta della diafisi del femore sinistro, con valida contusione costale”, lesioni compatibili con la dinamica del sinistro che hanno comportato per l'attore un periodo di invalidità temporanea biologica di complessivi gg. 190
(centonovanta), così suddivisi:
- ITT: giorni 20 (venti): si fa riferimento ai tre ricoveri ospedalieri, nel seguente ordine cronologico (dal 29/7/2012 all'11/8/2012; 03/01/2013; dal 20/11/2013 al 23/11/2013), oltre un giorno successivo all'ultima dimissione;
- ITP, al 75%, gg. 40 (quaranta): trattasi del periodo in cui il soggetto caricò con due stampelle e del periodo successivo alla rimozione dei mezzi di sintesi;
- ITP, al 50%, gg. 50 (cinquanta): trattasi del periodo del recupero funzionale, il quale ingloba quaranta giorni facenti riferimento alla prima parte dell'incidente e dieci giorni successivi alla rimozione dei mezzi di sintesi;
- ITP, al 25%, giorni 80 (ottanta): trattasi di un lungo periodo per il recupero funzionale completo. pagina 8 di 11 Le lesioni hanno causato postumi permanenti nella misura dell'8% e detta percentuale è stata individuata dal CTU attribuendo il cinque per cento alla frattura diafisaria del femore sinistro, senza impegno funzionale delle due articolazioni viciniori, l' uno per cento alla valida contusione toracica con algia a carico della IV costa dx e il due per cento agli esiti cicatriziali, il tutto senza alcuna influenza sulla attività lavorativa specifica del periziato e in assenza di prova di spese sostenute o a sostenersi.
Orbene, applicandosi alla presente fattispecie i valori di cui alla tabella delle lesioni micropermanenti di cui alla l. n. 57/2001 aggiornate al D.M. del 16.07.2024 :
- ITT gg. 20 x € 55,24 = € 1.104,80
- ITT gg. 40 x € 55,24 x 75% = € 1.657,20
- ITT gg. 50 x € 55,24 x 50% = € 1.381,00
- ITT gg. 80 x € 55,24 al 25% = € 1.104,80 per un totale di € 5.247,80
- postumi permanenti quantificati nella misura del 8% in un soggetto di anni 31 all'epoca del sinistro =
€ 14.243,50 per un totale complessivo di € 19.491,40.
Quanto alla richiesta di danno morale, preme dare atto che la Corte Costituzionale con sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 ha chiarito che se è vero che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al
“danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto
“danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile
(comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato −
«rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.
In particolare “in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
pagina 9 di 11 Chiarito quanto precede, risulta evidente che la parte attrice in citazione si fonda, in particolare, sulla assunta “ingravescente zoppia” (pag. 4 dell'atto di citazione), non riscontrata dal CTU1, sicchè non puo' essere riconosciuta alcuna maggiorazione per danno morale.
In conclusione, gli appellati, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento dell'importo di €
19.491,40 : 2 = € 9.755,70.
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata per danno da perdita del rapporto parentale è stata determinata alla data della presente sentenza, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat da tale data a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'
I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria
(così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
All'accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione segue la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, liquidate d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 127/2024 e dell'importo riconosciuto in sentenza, ai medi di tariffa, riconoscendo il contributo unificato nei limiti dell'importo liquidato in sentenza (vista la richiesta di ristoro marcatamente più elevata come formulata in citazione) e quindi nella misura di €
237,00 per il primo grado ed € 355,50 per il grado di appello e senza gli esborsi per le notifiche di 1 A pag. 10 il CTU riferisce che residuano “1) una lieve eterometria dell'arto inferiore sinistro rispetto al dx (è trascurabile per non dire nullo tale elemento clinico per quanto attiene alla valutazione medico legale); 2) esiti cicatriziali normocromici a livello della coscia sinistra e del ginocchio omolaterale;
3) una completa funzionalità della coxo – femorale e del ginocchio sinistro”. pagina 10 di 11 primo grado perché la relativa documentazione risulta illeggibile2, somme da distrarsi solo per il grado di appello in favore dell'avv. Lovaglio, antistatario.
Le spese della CTU espletata in primo grado, liquidate come in atti, visto l'esito della vicenda con il riconoscimento della colpa concorsuale dell'appellante per il 50% vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellante da un lato e degli appellanti dall'altro nella misura del 50% ciascuno.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da principale proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 433/2024, emessa e Controparte_1 depositata il 05.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto in via principale e, per l'effetto, condanna gli appellati , e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 9.755,70, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta);
➢ condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante delle spese di primo e secondo grado, liquidando le prime in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il grado di appello in €
423,53 per esborsi ed € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, spese del grado di appello da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lovaglio, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, addì 28.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo 2 Risulta documentato l'esborso per le notifiche dell'atto di appello ai due contumaci per € 68,03 (vedi atto di appello notificato depositato dall'appellante il 10.09.2024) per un totale di € 423,53 per esborsi sostenuti in appello. pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 511 dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 433/2024 emessa e pubblicata il 05.03.2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Spinazzola al Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 135, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Lovaglio (C.F. , C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Trani alla Via Benedetto Croce n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Pasqua di
Bisceglie (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita C.F._3
su separato foglio;
-appellata-
E
e Controparte_2 Controparte_3
-appellati contumaci-
pagina 1 di 11 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 14.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 02.04.2025, previa concessione di termini per note sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate.
********
ha convenuto in giudizio , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...] innanzi al Tribunale di Trani, deducendo che: Controparte_1
a) in data 29.07.2012 alle ore 1.00 circa, viaggiava come conducente sull'autovettura Mini Cooper tg. DR096FR, assicurata e di proprietà di Controparte_4 CP_5
procedendo sulla S.P. n. 7 in direzione Minervino Murge;
[...]
b) giunto al km, 33 + 300 della medesima S.p. n. 7, l'autovettura Fiat Punto tg. DM579Y, condotta da e di proprietà di senza rispettare il prescritto diritto Controparte_2 Controparte_3 di precedenza, si immetteva improvvisamente e senza rallentare sulla S.P. n. 7, invadendo la corsia di marcia in cui si trovava l'autovettura condotta dal , il quale tentava di Parte_1 evitare l'impatto con segnalazioni acustiche e sonore che, tuttavia, non sortivano effetto, tanto che l'autovettura Mini Cooper tg. DR096FR veniva attinta e, perdendo aderenza, proseguiva la propria marcia, finendo dapprima sullo sterrato adiacente la ridetta strada e poi su un muretto, raggiungendo lo stato di quiete sulla corsia opposta con direzione Castel Del Monte;
c) della dinamica così descritta vi era riscontro nei verbali del 30.7.2012 e 31.7.2012 della Polizia stradale di Spinazzola intervenuta nell'immediatezza dei fatti;
d) a seguito dell'impatto, il veniva trasportato dapprima al Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale di Canosa, dove gli veniva diagnosticata una frattura diafisaria del femore sinistro in politrauma, poi trasferito nel reparto di ortopedia dello stesso Ospedale dove, in data 31.07.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteo sintesi con chiodo bloccato del femore sinistro e dimesso con diagnosi di “frattura diafisi femore sinistro trauma toracico chiuso con area di contusione polmonare bilaterale sul versante anteriore del lobo superiore”, con prognosi di trenta giorni;
e) il veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di ortopedia per la Parte_1 dinamizzazione distale del chiodo midollare il 29.01.2013, con dimissioni il 31.1.2013, e il
20.11.2023 per la rimozione delle viti e del chiodo endomidollare, con dimissioni il 23.11.2013;
f) l'odierno attore in conseguenza del trauma del 29.7.2012 presenta un accorciamento di un centimetro della gamba con conseguente zoppia deambulatoria e dolore alla stazione eretta, oltre che iponotrofia del quadricipite femorale sinistro con evidente cicatrice in regione laterale della coscia sinistra ed in regione mediale del ginocchio sinistro, e la frattura diafisaria scomposta del femore sinistro oltre al trauma toracico addominale con contusione polmonare con postumi permanenti, tanto da determinare una invalidità temporanea totale di 180 giorni e parziale di altri 180 giorni, con invalidità permanente del 10% come da consulenza tecnica di parte.
pagina 2 di 11 Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva nel sinistro di
, nella qualità di conducente dell'autovettura Fiat Punto tg DM579YV e di Controparte_2 condannare quest'ultimo e nella qualità di proprietario di detta autovettura, Controparte_3 nonché la Compagnia in solido tra loro, al risarcimento del danno in Controparte_1 favore di della somma di 62.112,00 euro o di quella diversa di giustizia, oltre Parte_1 interessi, e al risarcimento del danno esistenziale pari ad 100.000,00 euro, con vittoria di spese.
La si è costituita in giudizio e ha dedotto l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 domanda nell'an e nel quantum, ritenendo la responsabilità del sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta del , con vittoria di competenze di lite. Parte_1
e non si sono costituiti in giudizio, rimanendo contumaci. Controparte_2 Controparte_3
La causa, istruita mediante prove orali e ctu medico legale, è stata decisa con la sentenza n. 433/2024 del 05.03.2025 e pubblicata il 06.03.2024, con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a , con condanna di Parte_1 quest'ultimo alla rifusione in favore di delle spese di lite e di ctu. Controparte_1
Avverso tale sentenza, , con atto di citazione notificato il 06.04.2024, ha proposto Parte_1 appello innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi:
1. il Giudice di Prime Cure ha dato una valutazione errata delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado che, a dire dell'appellante, sarebbero contraddittorie, inattendibili e false sulla ricostruzione del sinistro, in riferimento soprattutto alla elevata velocità della autovettura condotta dal , circostanza non Parte_1 rilevata (e non sanzionata) dalla Polizia Stradale di Spinazzola intervenuta nell'immediatezza del fatto;
2. il Tribunale ha dato una interpretazione errata della Relazione della Polizia Stradale di
Spinazzola prodotta in atti, avendo valutato esclusivamente la parte della cosiddetta
“Dinamica” e non avendo, invece, preso in considerazione né il fascicolo fotografico relativo all'incidente né gli schizzi planimetrici e le misurazioni del luogo che documentano il posizionamento delle autovetture al momento del sinistro e che, a dire dell'appellante, smentirebbero le dichiarazioni rese dai testi escussi;
3. il Giudice di Prime Cure ha dato una interpretazione errata delle norme del Codice della
Strada, in particolare non ha valutato la sanzione elevata dalla Polizia Stradale a CP_2
per violazione del diritto di precedenza, ex art. 145, comma 6 e 10, del ridetto Codice.
[...]
L'odierno appellato, quindi, ha concluso che, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta provata per tabulas la circostanza che il , procedendo nei limiti imposti dalla legge, ha tentato di evitare Parte_1
l'impatto ma che, tuttavia, lo stesso è risultato inevitabile a causa della condotta improvvisa ed pagina 3 di 11 imprevista del il quale ha invaso l'altra corsia di marcia senza rispettare lo stop e senza CP_2 dare la prescritta precedenza.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accertare e dichiarare che il sinistro stradale de quo si è verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista, , e di condannare quest'ultimo, in solido con il proprietario Controparte_2
e la al risarcimento del danno quantificato in Controparte_3 Controparte_1
62.112,00 euro, oltre 100.000,00 euro per il danno esistenziale.
Si è costituita l'appellata, deducendo che il Giudice di Prime Cure ha rilevato correttamente l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro de quo, la cui dinamica è stata puntualmente Parte_1 confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi, concordi nel ritenere che l'attore ha mantenuto una condotta di guida colposa ed imprudente, perdendo il controllo del mezzo condotto, forse anche a causa dell'elevato tasso alcolemico, come rilevato e sanzionato in seguito all'evento.
Ha evidenziato che, in quanto unico responsabile del sinistro, all'odierno appellante non può riconoscersi alcuna somma a titolo di risarcimento danni, neanche per il danno esistenziale, pari alla somma di 100.00,00 euro, poiché tale danno non è stato in alcun modo circostanziato e provato.
Ha, pertanto, richiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_2 Controparte_3
La causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 14.05.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e ritualmente Controparte_2 Controparte_3 evocati in giudizio e non costituitisi.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Primo motivo di appello : vizio di motivazione della sentenza appellata per aver il Giudice di prime cure dato una errata interpretazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado contraddittorie, inattendibili e per altro verso false sulla ricostruzione del sinistro e per aver il Giudice di prime fatte proprie delle inammissibili valutazioni, per giunta false, rese dai testi sulla velocità portata dall'auto condotta dal Parte_1
pagina 4 di 11 2) Vizio di motivazione della sentenza appellata per aver il Giudice di prime cure dato una errata interpretazione della relazione della Polizia Stradale distaccamento di Spinazzola prodotta in atti e intervenuta nell'immediatezza del sinistro per i rilievi del sinistro, con particolare riferimento agli accertamenti effettuati dalla Polstada, agli allegati schizzi planimetrici e di misurazione e alla legenda in all. 2;
3) Vizio di motivazione della sentenza appellata per aver il Giudice di prime cure dato una errata interpretazione delle norme del Codice della Strada in materia di diritto di precedenza, con particolare riferimento alla omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure della violazione dell'art. 145 nn. 6 e 10 CdS con relativa sanzione elevata e contestata dalla Polizia Stradale distaccamento di Spinazzola in data 6.8.2012 al a conclusione dei rilievi e degli Controparte_2 accertamenti effettuati a seguito dell'incidente oggetto di causa.
I tre motivi di appello, in quanto inerenti la ricostruzione della dinamica del sinistro posta dal Giudice di Prime Cure alla base dell'impugnata decisione, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.
Va premesso in punto di diritto che in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n. 21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n.
15847/2000).
L'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporta che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.civ. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza
(Cass. n. 13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
Inoltre, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. n. 8051/2016), sicchè solo ove risulti in concreto accertato la colpa esclusiva di uno di essi, l'altro conducente risulta esonerato dalla presunzione, né è onerato di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 18631/15; Cass. ord. 4130/2017); la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente pagina 5 di 11 risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 12610/2018).
Pertanto, anche l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, di obblighi previsti dal Codice della Strada, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. n. 6559/2013).
In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre, pertanto, una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (Cass. n. 34163/2022, fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro).
Infine, la rilevanza della condotta colposa della vittima assume rilevanza ai fini risarcitori, giacché i n caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (Cass. n. 34625/2023).
Chiarito quanto precede e precisandosi che la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli
Agenti della Polstrada come riportata riguarda un accertamento svolto a posteriori, giova in primo luogo precisare che effettivamente il Giudice di ha fondato le proprie valutazioni sulla CP_6 scorta delle dichiarazioni dei testimoni in merito alla “folle velocità” con cui la vettura del Parte_1 procedeva lungo la SP 7 al momento in cui si è verificano l'impatto, tale da non consentire al che si sporgeva nell'atto di immettersi lungo la SP 7, di scorgere la vettura condotta CP_2 dall'appellante.
Trattasi, come correttamente evidenziato dall'appellante, di dichiarazioni di contenuto meramente valutativo che non consentono da sole di ritenere che effettivamente il procedesse a Parte_1 velocità superiore a quella prevista dal limite vigente sulla SP 7 o comunque non commisurata alle condizioni di tempo e luogo del sinistro.
Dovendosi a questo punto riesaminare il complessivo materiale probatorio alla luce della valutazione che precede, dei motivi di appello complessivamente formulati, deve osservarsi che :
pagina 6 di 11 a) l'appellante in sede di interrogatorio formale ha negato di avere condotto la vettura a velocità non consona, ribadendo che la vettura al momento dell'impatto stava sbucando da strada secondaria;
b) ai fini di causa non possono utilizzarsi le dichiarazioni dei testi e , visto che il Tes_1 Tes_2 primo ha ammesso di non aver assistito direttamente al sinistro, poiché al momento dell'impatto dava le spalle alla strada e alla vettura condotta dal e il secondo Parte_1 perché uscito dal locale “Tanà” (dal cui cancello il si stava per immettere sulla SP 7 CP_2 percorsa dal ) poco dopo aver sentito l'urto tra le due autovetture;
Parte_1
c) l'impatto (anche per quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali) è consistito in un semplice
“tocco” tra la parte anteriore della Mini con lo spigolo anteriore sinistro della Punto (teste
) con sfioramento tra le auto (teste ; CP_5 Tes_3
d) i testi e concordano nell'affermare che il al momento Tes_3 Tes_4 CP_5 CP_2 dell'impatto fosse ferma.
Rimane da verificare a questo punto – questione oggetto di contestazione tra le parti e contenuta tra i motivi di appello – se il avesse impegnato o meno la SP 7 al momento dell'impatto. CP_2
Sul punto hanno riferito i testi e . Tes_3 Tes_4 CP_5
Ebbene, le dichiarazioni del teste non appaiono particolarmente circostanziate sul punto, CP_5 poiché questi era in macchina dietro la vettura del e, per la posizione assunta, appare CP_2 difficile che potesse effettivamente percepire se il detto conducente con la parte anteriore della vettura si fosse sporto (sia pure di poco) sulla sede stradale al momento dell'impatto, tant'è che nel riferire la dinamica ha utilizzato espressioni come “secondo me l'autovettura era ancora all'interno della proprietà del Tanà” e “penso che quest'ultimo fosse (…) tra il cancello e la strada provinciale”, implicanti mere valutazioni personali.
Il teste che ha reso dichiarazione scritta prima del giudizio in cui ha affermato che la Tes_4 vettura del era ferma “sul ciglio della strada”, mentre in sede testimoniale non ha CP_2 saputo dire se la macchina fosse “all'interno o all'esterno del locale”, sicchè quanto complessivamente e sul punto non appare dirimente ai fini di causa.
Il teste (seduto in auto con il ha riferito che lui e l'appellato erano fermi tra il Tes_3 CP_2 cancello del ristorante Tanà e la strada e che la parte anteriore della vettura del non CP_2 sporgeva sulla SP 7.
Ebbene, dette dichiarazioni appaiono in contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Polstrada, intervenuta subito dopo il sinistro, la quale ha individuato il punto d'urto a 50 cm dal bordo della strada, nella corsia percorsa dalla Mini, consistente in una macchia di olio, indice questo che al momento dell'impatto la vettura del era non semplicemente “sul ciglio della strada” ma CP_2
– pur ferma - si era “affacciata” sulla SP 7 per verificare se poteva immettersi sulla sede stradale.
pagina 7 di 11 Detta considerazione risulta indirettamente avallata dalla dichiarazione del teste , il quale - Tes_2 pur non avendo assistito direttamente al sinistro - ha però precisato che l'uscita del Tanà è conformata in modo tale che “per vedere un'auto che sopraggiunge chi esce (…) deve sporgersi sino ad invadere la corsia e la strada SP n. 7”.
Alla condotta negligente del deve sicuramente affiancarsi quella del , il quale – CP_2 Parte_1 come già detto - era a sua volta onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.civ. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (Cass. n. 13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
Orbene, dagli atti di causa è emerso che l'appellante al momento dell'impatto era alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,75, in virtù del test somministratogli nell'immediatezza del fatto (tant'è che gli è stata irrogata dalla Polstrada una sanzione ex art. 186, comma 2 CdS che non risulta neppure impugnata nelle competenti sedi), condizione fisica che verosimilmente ha inciso sulla sua capacità di attenzione alla guida e di reazione, tenuto conto che il sinistro si è verificato in ora notturna, su strada priva di illuminazione, con limite di velocità di 70 km/h, segnale di pericolo generico e di strada con confluenza a destra (indicante l'approssimarsi di immissione con confluenza a destra sulla strada principale titolare del diritto di precedenza, dati di fatto emergenti dalle pagg. 8 e 9 del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali riprodotto in secondo grado dalla Compagnia appellata), circostanze di fatto che dovevano addirittura indurlo a non mettersi alla guida di veicoli.
Da tutto quanto precede consegue che il sinistro per cui è causa deve addebitarsi ai conducenti dei due veicoli nella misura del 50% ciascuno.
Quanto ai danni fisici patiti, l'espletata CTU a firma del dott. ha evidenziato che l'appellante Per_1 in conseguenza del sinistro per cui è causa ha riportato la “frattura scomposta della diafisi del femore sinistro, con valida contusione costale”, lesioni compatibili con la dinamica del sinistro che hanno comportato per l'attore un periodo di invalidità temporanea biologica di complessivi gg. 190
(centonovanta), così suddivisi:
- ITT: giorni 20 (venti): si fa riferimento ai tre ricoveri ospedalieri, nel seguente ordine cronologico (dal 29/7/2012 all'11/8/2012; 03/01/2013; dal 20/11/2013 al 23/11/2013), oltre un giorno successivo all'ultima dimissione;
- ITP, al 75%, gg. 40 (quaranta): trattasi del periodo in cui il soggetto caricò con due stampelle e del periodo successivo alla rimozione dei mezzi di sintesi;
- ITP, al 50%, gg. 50 (cinquanta): trattasi del periodo del recupero funzionale, il quale ingloba quaranta giorni facenti riferimento alla prima parte dell'incidente e dieci giorni successivi alla rimozione dei mezzi di sintesi;
- ITP, al 25%, giorni 80 (ottanta): trattasi di un lungo periodo per il recupero funzionale completo. pagina 8 di 11 Le lesioni hanno causato postumi permanenti nella misura dell'8% e detta percentuale è stata individuata dal CTU attribuendo il cinque per cento alla frattura diafisaria del femore sinistro, senza impegno funzionale delle due articolazioni viciniori, l' uno per cento alla valida contusione toracica con algia a carico della IV costa dx e il due per cento agli esiti cicatriziali, il tutto senza alcuna influenza sulla attività lavorativa specifica del periziato e in assenza di prova di spese sostenute o a sostenersi.
Orbene, applicandosi alla presente fattispecie i valori di cui alla tabella delle lesioni micropermanenti di cui alla l. n. 57/2001 aggiornate al D.M. del 16.07.2024 :
- ITT gg. 20 x € 55,24 = € 1.104,80
- ITT gg. 40 x € 55,24 x 75% = € 1.657,20
- ITT gg. 50 x € 55,24 x 50% = € 1.381,00
- ITT gg. 80 x € 55,24 al 25% = € 1.104,80 per un totale di € 5.247,80
- postumi permanenti quantificati nella misura del 8% in un soggetto di anni 31 all'epoca del sinistro =
€ 14.243,50 per un totale complessivo di € 19.491,40.
Quanto alla richiesta di danno morale, preme dare atto che la Corte Costituzionale con sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 ha chiarito che se è vero che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al
“danno biologico” e non fa menzione anche del “danno morale”, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto
“danno morale” − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile
(comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato −
«rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.
In particolare “in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
pagina 9 di 11 Chiarito quanto precede, risulta evidente che la parte attrice in citazione si fonda, in particolare, sulla assunta “ingravescente zoppia” (pag. 4 dell'atto di citazione), non riscontrata dal CTU1, sicchè non puo' essere riconosciuta alcuna maggiorazione per danno morale.
In conclusione, gli appellati, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento dell'importo di €
19.491,40 : 2 = € 9.755,70.
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata per danno da perdita del rapporto parentale è stata determinata alla data della presente sentenza, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat da tale data a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'
I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria
(così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
All'accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione segue la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, liquidate d'ufficio per assenza di notula sulla base del DM 127/2024 e dell'importo riconosciuto in sentenza, ai medi di tariffa, riconoscendo il contributo unificato nei limiti dell'importo liquidato in sentenza (vista la richiesta di ristoro marcatamente più elevata come formulata in citazione) e quindi nella misura di €
237,00 per il primo grado ed € 355,50 per il grado di appello e senza gli esborsi per le notifiche di 1 A pag. 10 il CTU riferisce che residuano “1) una lieve eterometria dell'arto inferiore sinistro rispetto al dx (è trascurabile per non dire nullo tale elemento clinico per quanto attiene alla valutazione medico legale); 2) esiti cicatriziali normocromici a livello della coscia sinistra e del ginocchio omolaterale;
3) una completa funzionalità della coxo – femorale e del ginocchio sinistro”. pagina 10 di 11 primo grado perché la relativa documentazione risulta illeggibile2, somme da distrarsi solo per il grado di appello in favore dell'avv. Lovaglio, antistatario.
Le spese della CTU espletata in primo grado, liquidate come in atti, visto l'esito della vicenda con il riconoscimento della colpa concorsuale dell'appellante per il 50% vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellante da un lato e degli appellanti dall'altro nella misura del 50% ciascuno.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da principale proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 433/2024, emessa e Controparte_1 depositata il 05.03.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto in via principale e, per l'effetto, condanna gli appellati , e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 9.755,70, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta);
➢ condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante delle spese di primo e secondo grado, liquidando le prime in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il grado di appello in €
423,53 per esborsi ed € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, spese del grado di appello da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Lovaglio, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, addì 28.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo 2 Risulta documentato l'esborso per le notifiche dell'atto di appello ai due contumaci per € 68,03 (vedi atto di appello notificato depositato dall'appellante il 10.09.2024) per un totale di € 423,53 per esborsi sostenuti in appello. pagina 11 di 11