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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20003938/10 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20003938 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2010 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 147 del
17.11.2010 e vertente
TRA
Parte 1 in persona del Sindaco p.t., sedente in […]
P.IVA 1 rapp.to e dif.so Parte 1 alla piazza Municipio, snc, C.F.:
,
dall'Avv. Graziano Longo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante […] Controparte_1
P.IVA 2 rappresentata e difesa dall' Avv. Marina Controparte_2
Colarieti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 della legge 689/81 il Parte 1 in persona
del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
147 del 17/11/2010 emessa dalla Controparte_3
- nella quale veniva intimato al [...]
[...]
Parte 1 il pagamento di € 10.335,90 oltre spese per le violazioni ex artt. 7
comma 4 e 11 comma 1 lett. F del dlgs. 2/2/2001 n. 31.
Il verbale del sopralluogo era notificato alle parti interessate ed alla Controparte_1
la quale, visto l'esito, provvedeva ad emettere l'ordinanza ingiunzione de qua.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed infatti, la normativa vigente attribuisce all'ente regionale la competenza ad emanare ordinanze ingiunzioni in materia sanitaria.
Il verbale dell'illecito amministrativo contestava all'ente comunale la violazione delle disposizioni citate.
L'ente comunale non provvedeva al pagamento dell'oblazione nei termine di legge,
per cui l'ente regionale provvedeva all'emissione ed alla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Dall'istruttoria svolta risulta che il CP 4 , nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato del Pt 1 aveva l'obbligo di verificare la qualità dell'acqua e di conservare i risultati dei controlli per un periodo di almeno 5 anni. Queste prescrizioni non risultano osservate, per cui l'opposizione proposta va ritenuta infondata e rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno I Sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna il Parte 1 in persona del Sindaco p.t.,
sedente in Corleto Di Iorio Maria Rosaria al pagamento, in favore della CP 1
[…] in persona del legale rappresentante, delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 240,00 per spese ed il residuo per onorario oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 9 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio