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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12853/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
10/4/1979 (c.f.: , elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni C.F._1
Norrito, rappresentante e difensore ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Riccardo Vinciguerra, rappresentante e difensore resistente
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (c.f.: , in qualità di curatore Controparte_2 C.F._3
speciale del minore , nato a [...] Persona_1
il 16/10/2017 (c.f.: ), rappresentata e difesa da se stessa;
C.F._4
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 28/1/2025 per l'udienza del
1 29/1/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 22/10/2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con la resistente in data 18/12/2015 a Palermo e che da tale unione è nato il figlio (il 16/10/2017), ha dedotto che l'unione coniugale si era Persona_1
irrimediabilmente compromessa e che da tempo i coniugi non avevano più alcuna unione affettiva né sentimentale.
Ha aggiunto che entrambi i coniugi si sostenevano grazie alle rendite derivanti dall'affitto di beni delle loro rispettive famiglie di origine;
che la vita matrimoniale si era preannunciata immediatamente difficile e complessa;
che, prima del matrimonio, la resistente abitava con i suoi tre figli ad AR (MI), e che si era successivamente trasferita a Palermo, unitamente ai figli;
che, subito dopo il matrimonio, la aveva iniziato ad assumere un CP_1 atteggiamento aggressivo e prepotente nei suoi confronti;
che, dopo diversi tentativi, la resistente era rimasta incinta di tramite fecondazione assistita;
che, per tale Persona_1
ragione, la resistente aveva spesso considerato un figlio di serie minore, Persona_1 disinteressandosi delle sorti educative del bambino e utilizzandolo come merce di scambio per piegare il marito alle sue volontà; di avere subito continuamente le minacce e gli scatti d'ira della moglie, nonché le offese rivolte alla propria famiglia di origine e ai propri amici, anche in presenza dei minori;
che, per cinque anni, la resistente lo aveva costretto ad ospitare, presso un appartamento insistente nello stesso pianerottolo della casa dove vivevano, il suo ex marito, che veniva a Palermo per vedere i propri figli;
Persona_2
di avere subito non soltanto le violenze psicologiche e le umiliazioni della moglie, ma anche violenze fisiche;
di avere iniziato a manifestare la volontà di separarsi dalla moglie a partire dal mese di ottobre 2019; che, resa edotta di ciò, la aveva manifestato la propria ira CP_1
ed un'aggressività incontenibile;
che, dopo un mese circa dalla sottoscrizione della separazione consensuale, archiviata a causa del successivo rifiuto della in merito CP_1 alla frequentazione padre-figlio, la stessa, sospettando che lui avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale, dopo svariate minacce, aveva sporto denuncia contro di lui per il reato di cui all'art. 572 c.p.; di essere stato costretto a presentare una querela contro la e che detto procedimento era tutt'ora pendente in fase di indagine;
che la resistente CP_1
2 era stata in cura da uno psichiatra per circa 20 anni;
che la era tornata a vivere ad CP_1
AR (MI) con i figli, compreso;
che poteva vedere il figlio in videochiamata Persona_1 solo quando la resistente lo consentiva;
di avere ottenuto con fatica la facoltà di fare delle visite al bambino ad AR (MI), in occasione delle quali lo aveva trovato in condizioni di preoccupante trascuratezza.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione giudiziale con addebito alla moglie;
l'affidamento esclusivo del figlio minore con domicilio Persona_1
prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita materno.
La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente il ricorso e deducendo: che nel mese di dicembre 2019, il marito le aveva rappresentato la volontà di separarsi;
che nel mese di febbraio 2020, i coniugi si erano accordati per addivenire ad una separazione consensuale;
che, nelle more, i coniugi avevano concordato che lei tornasse a vivere ad AR
(MI), unitamente al figlio minore , con possibilità del padre di recarvisi due Persona_1 weekend al mese;
che, in data 26/2/2020, si era rivolta all'autorità giudiziaria a causa di condotte vessatorie poste in essere dal marito;
che il marito aveva successivamente deciso di non aderire agli accordi di separazione già sottoscritti, tanto che il relativo procedimento era stato archiviato;
di essere stata costretta, in data 10/11/2020, a depositare un ricorso avanti il Tribunale di Milano, il quale aveva disposto un regime di visita provvisorio padre- figlio, stabilendo che il padre potesse vedere il figlio unicamente in ore diurne ed in presenza della madre;
che i presunti abusi e le sopraffazioni narrate dal ricorrente costituivano mere affermazioni labiali e false;
che il proprio trasferimento a Palermo, in occasione del matrimonio, le aveva causato notevoli disagi, sia economici che personali;
che, dopo un breve lasso temporale di serena convivenza matrimoniale, improvvisamente erano emersi i reali tratti caratteriali del marito, persona instabile e facilmente irascibile, nonché assolutamente disinteressata alle esigenze anche primarie del nucleo familiare;
che, alla presenza degli altri propri figli minori, , e , si erano Persona_3 Per_4 Per_5 consumati accesi litigi, tutti scaturenti dalle ire immotivate e pretestuose del ricorrente;
che, dopo la nascita del piccolo , i tratti caratteriali del marito si erano inaspriti Persona_1
ancora di più, rendendo insostenibile e particolarmente dolorosa la prosecuzione della convivenza;
che, nel medesimo periodo, il ricorrente aveva intrapreso una vita dissoluta ed era venuto meno ai propri doveri di padre, risultando offensivo e aggressivo anche nei
3 confronti dei suoi tre figli;
che, dall'autunno del 2019, il ricorrente aveva intrapreso una relazione sentimentale con tale;
che il marito alternava esternazioni affettuose Persona_6
e offensive, tanto da destabilizzarla profondamente;
che alcune liti coniugali erano sfociate in vere e proprie colluttazioni, a causa delle quali l'odierna ricorrente aveva riportato lesioni di varia entità; che, in data 26/2/2020, il l'aveva aggredita per futili Parte_1 motivi, cagionandole “trauma alla mano destra polso sinistro trauma occhio sinistro con lieve iperemia congiuntivale ed escoriazioni diffuse”; che il predetto episodio era oggetto del procedimento penale n. 3281/2020 RGNR;
che il ricorrente era stato destinatario anche di un verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni, eseguito in data 26/2/2020; che gli atti persecutori posti in essere dal ricorrente erano proseguiti anche dopo il trasferimento presso la sua attuale residenza in Lombardia ed erano al vaglio della Procura della Repubblica di
Milano; che il figlio minore viveva con la madre in un ambiente sereno e Persona_1
circondato dall'affetto degli altri fratelli e frequentava regolarmente l'asilo; che il ricorrente viveva in un ampio immobile sito nel piano attico di un palazzo ubicato in Palermo, nella via Lilibeo n. 4, e, per quanto non svolgesse alcuna attività lavorativa, godeva delle rendite di una ricca zia;
che, nonostante potesse vantare una notevole capacità reddituale, il suo tenore di vita non era paragonabile a quello che le era stato garantito in costanza di matrimonio grazie alle rendite del marito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo del figlio minore;
la regolamentazione del diritto di Persona_1
visita paterno presso uno spazio protetto;
l'obbligo a carico di Parte_1
di corrisponderle un assegno di € 1.000,00 mensili, di cui € 500,00 a titolo
[...]
di mantenimento personale ed € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 22/3/2021, preso atto ELesito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al G.I. previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza di pari data:
- autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
- affidamento condiviso del figlio minore con domicilio Persona_1 prevalente presso la madre;
- diritto di visita paterno secondo quanto concordato dalle parti (due fine
4 settimana al mese, uno presso il Comune di residenza della madre in AR ed un altro presso il Comune di residenza del padre in Palermo, con pernottamento nella notte del sabato e con spese a carico del ricorrente);
- obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
All'udienza del 30/6/2021, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno insistito per la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 2972/2021 del 30/6-12/7/2021, il Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo il giudizio in istruttoria per la pronunzia sulle ulteriori domande.
Con ordinanza del 20/6/2023 il Giudice istruttore ha ammonito, ai sensi ELart. 709 ter
c.p.c., entrambe le parti: , a non frapporre ulteriori ostacoli all'esercizio del Controparte_1
diritto di visita del padre;
, a riportare a casa il Parte_1 figlio nei fine settimana di sua spettanza in tempo utile per la frequenza della Per_1
scuola anche nelle giornate di lunedì.
Nelle more del giudizio, sono stati proposti diversi autonomi giudizi aventi ad oggetto questioni inerenti al regime di affidamento del figlio minore delle parti ed al relativo diritto di visita paterno, giudizi iscritti, rispettivamente, ai numeri 3666/2020 R.G.V.G., 353/2021
R.G. e 13587/2022 R.G., tutti definiti.
Inoltre, con ricorso depositato in data 4/8/2023, il ricorrente ha chiesto di disporre con urgenza misure di protezione familiare nei confronti di , rappresentando Controparte_1 una serie di comportamenti tenuti da quest'ultima potenzialmente pericolosi per l'integrità psico-fisica propria e del figlio minore.
Tale sub-procedimento, iscritto al n. 12853-1/2020 R.G., è stato definito con provvedimento di rigetto del 21-22/9/2023, con il quale il Giudice istruttore ha: confermato l'incarico ai Consultori familiari di AR (MI) e di Palermo, già conferito con ordinanza del
5 22/3/2022 emessa a definizione del fascicolo iscritto al n. 353/2021 R.G.; disposto la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ammonito entrambe le parti a non frapporre ostacoli immotivati all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte ELaltro genitore nei riguardi del figlio . Per_1
Con successivo ricorso depositato in data 4/11/2023, ha instaurato il Controparte_1 sub-procedimento iscritto al n. 12853-2/2020, nell'ambito del quale, con ordinanza interlocutoria del 5-6/12/2023, il Giudice istruttore ha disposto: la presa in carico del minore da parte del Persona_1 Controparte_3
afferente all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense;
la valutazione
[...]
psicodiagnostica di , a cura del Centro di Salute Mentale della stessa Controparte_1
Azienda Socio Sanitaria, anche allo scopo di verificarne l'idoneità genitoriale;
la prosecuzione del monitoraggio, da parte dei già incaricati Servizi Sociali territorialmente competenti, delle condizioni di vita del minore e delle competenze genitoriali delle parti;
l'attivazione del Servizio Educativo Domiciliare;
la nomina ELAvv. Controparte_2
quale Curatore speciale del minore;
l'acquisizione presso la Procura della Repubblica di informazioni aggiornate sullo stato e sull'oggetto dei procedimenti penali pendenti a carico di . Parte_1
Con successiva ordinanza del 15-16/2/2024, il Giudice istruttore, tenuto conto ELandamento dei sopra descritti incarichi e delle relazioni trasmesse dai Servizi, ha disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali di AR (MI), con riguardo anche alle Per_1
decisioni più rilevanti per il minore in caso di insanabile contrasto tra i genitori, prescrivendo a questi ultimi di attenersi alle direttive ed alle indicazioni dei Servizi.
All'udienza del 16/5/2024 il Giudice istruttore ha altresì onerato le parti di depositare l'ordinanza con la quale è stato definito il procedimento iscritto al n. 13587/2022 R.G., contenente la modifica della regolamentazione del regime di visita relativo al figlio minore
. Con tale ordinanza del 13/2/2023, in particolare, il Giudice aveva disposto, con Per_1 decorrenza dal mese di febbraio 2023, a modifica ELordinanza emessa in data 22/3/2022
a definizione del procedimento n. 353/2021 R.G., che “il ricorrente possa incontrare e tenere con sé il figlio minore: - un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alla domenica sera, una volta ad AR (Mi) e una volta a Palermo, prevedendo che in occasione dei periodi da trascorrere a
Palermo sia il padre a prelevare il minore presso la residenza materna ad AR (Mi) e a condurlo
6 presso la propria e che, alla fine del periodo previsto, sia la madre a recarsi a Palermo per prelevare il minore e ricondurlo presso la propria residenza;
- durante le vacanze natalizie, per 3+3 giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni per il primo la vigilia del Natale, l'anno successivo il giorno di Natale, nonché il giorno di Capodanno, l'anno successivo la vigilia di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali per quattro giorni consecutivi con ciascun genitore alternando il giorno di Pasqua
e del Lunedì ELLO (per il 2023, con il padre dal 6 al 9 aprile); - durante le vacanze estive con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e in mancanza, in favore del padre per il perioda dal 3 al 15 agosto”.
Il sub-procedimento n. 12853-2/2020 R.G. è stato da ultimo archiviato con provvedimento del 12/12/2024, con il quale ogni determinazione in merito alle domande ivi proposte è stata rimessa al Collegio in sede di decisione relativa al giudizio principale. È stato inoltre disposto che ogni spesa relativa al trasporto del minore e dei genitori venisse posta a carico di questi ultimi per metà ciascuno, ed è stato assegnato ai Servizi incaricati
(Servizi Sociali di AR e di Palermo e Consultorio familiare di Palermo) termine per trasmettere una ulteriore relazione di aggiornamento sul mandato svolto.
Con memoria del 28/1/2025 il Curatore speciale del minore, nel precisare le proprie conclusioni, ha chiesto: di disporre ai sensi ELart. 333 c.c. l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale territorialmente compente per ventiquattro mesi, Persona_1
limitando la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggiore interesse, con onere di segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
di confermare il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna ad AR;
di disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, in collaborazione con le competenti ASST e con i medici curanti e gli insegnanti scolastici del minore, nonché la verifica del pedissequo rispetto delle modalità e tempistiche di frequentazione con il padre;
di conferire all'Ente del luogo di residenza del padre del minore l'incarico di attivare un intervento di educativa domiciliare con il compito di osservare la relazione padre-figlio quando il minore si trova a Palermo.
Le altre parti, con rispettive memorie depositate il 28/1/2025, hanno concluso richiamandosi ai propri atti difensivi.
7 La causa – istruita con le produzioni documentali, con le prove orali espletate alle udienze del 23/11/2022 e del 18/1/2023, nonché con le relazioni trasmesse dai Servizi incaricati – è stata quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Da ultimo, con istanza del 17/4/2025, il Curatore speciale ha rappresentato che, nelle more dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c., i Servizi Sociali hanno depositato una CP_4
nota di aggiornamento urgente, con la quale, a seguito del confronto con l'educatore domiciliare, hanno rilevato come il minore stia manifestando verbalizzazioni e comportamenti a contenuto sessualizzato, con una frequenza e intensità sempre più allarmanti. In particolare, ha esposto che tali accadimenti lasciano presumere che il minore sia stato esposto a contenuti inadeguati per la sua età, non potendo tali espressioni essere ricondotte né alle fisiologiche tappe evolutive né a processi di normale esplorazione di sé, e che, nonostante risulti difficile comprendere in quale contesto e in che modo il minore sia potuto venire a contatto con tali contenuti, dalla lettura della relazione redatta dall'educatore domiciliare emerge come in numerose occasioni il minore colleghi esplicitamente tali verbalizzazioni a esperienze vissute all'interno del contesto paterno.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione in istruttoria del procedimento, di disporre con urgenza che gli incontri padre/figlio si svolgano con le modalità osservate ritenute più idonee nel solo territorio di residenza di per il tempo utile ad acquisire Per_1
informazioni sulla qualità di tale relazione, delegando eventualmente al Servizio Sociale di determinare i tempi di frequentazione padre/figlio, nonché di trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica territorialmente competente, affinché siano attivati gli opportuni approfondimenti investigativi.
1.2. Ebbene, prima di passare all'esame del merito del giudizio, va preliminarmente precisato, quanto a queste ultime richieste formulate dal Curatore speciale, che non risulta necessaria la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, tenuto conto che, per un verso, il contraddittorio delle altre parti risulta pienamente garantito dal fatto che le ultime relazioni dei Servizi incaricati, poste dal Curatore a fondamento delle proprie richieste, sono pervenute in data antecedente alla scadenza dei termini concessi ai sensi ELart. 190 c.p.c., tanto che le parti hanno potuto dedurre con le rispettive memorie di replica, e che, per altro
8 verso, i provvedimenti relativi ad affidamento e mantenimento dei figli minori possono essere adottati dal giudice anche d'ufficio e con contenuti diversi rispetto a quanto richiesto dalle parti in causa.
2. Domande di addebito della separazione.
Passando all'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di separazione e, in particolare, delle domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della con- vivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere de- terminare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente imputa alla resistente atteggiamenti prevaricatori, aggressivi e violenti nei suoi confronti, mentre la resistente imputa al ricorrente comportamenti vessatori e violenti, nonché la presunta violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso.
Tuttavia, le circostanze esposte dalle parti a sostegno delle rispettive domande non sono sufficienti ai fini della pronuncia di addebito della separazione.
In particolare, valutato il clima altamente conflittuale tra i coniugi, i quali, peraltro, hanno
9 intrapreso nel corso del tempo diverse iniziative penali l'uno nei confronti ELaltro, risulta impossibile individuare l'evento o il comportamento, in violazione dei doveri coniugali, che sia stato la causa unica o prevalente della fine ELaffectio coniugalis.
Come già osservato, invero, ai fini della pronuncia di addebito occorre che la violazione dei doveri coniugali abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione, da sola, non basta, cioè, a fondare una pronuncia di addebito, occorrendo dimostrare piuttosto che il comportamento del coniuge sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge rispetto alla rottura del rapporto.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha dimostrato concretamente che la fine del rapporto coniugale sia stata determinata dalle violazioni rispettivamente poste in essere dal coniuge in spregio ai doveri derivanti dal matrimonio;
piuttosto, da quanto emerso nel corso del giudizio, la disgregazione del vincolo coniugale appare essere stata la conseguenza delle incompatibilità caratteriali tra le parti, che hanno reso intollerabile la convivenza, istauratasi in seguito al trasferimento della resistente da AR (MI) a Palermo, insieme ai tre figli avuti dal precedente matrimonio.
Non risultano determinanti a tal fine, in quanto riferite a singoli episodi senza alcun approfondimento circa il nesso eziologico con la rottura ELaffectio coniugalis, le dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 23/11/2022 e del 19/1/2023, né potrebbero supplire le ulteriori prove rispettivamente articolate sul punto dalle parti, correttamente rigettate dal Giudice istruttore con ordinanza EL8/4/2022.
All'esito EListruttoria, non può quindi ritenersi dimostrato, con il necessario rigore prescritto dalla giurisprudenza sopra citata, il nesso di causalità tra le condotte allegate dalle parti e la fine ELunione coniugale. Devono, pertanto, rigettarsi entrambe le domande di addebito avanzate dalle parti.
3. Provvedimenti nell'interesse del figlio minore Regime di Persona_1 affidamento. Conferma dei Servizi incaricati in corso di causa.
In merito all'affidamento del figlio minore delle parti, (nato a [...] il Persona_1
16/10/2017), occorre prendere le mosse dalla descrizione delle relative condizioni psico- fisiche, approfondite grazie alla valutazione neuropsichiatrica svolta dall'Unità Operativa
10 di Neuropsichiatria ELInfanzia e ELAdolescenza ELASST Rhodense.
In proposito, dalla relazione del 10/7/2024 di detto Servizio, è emerso quanto segue:
Il minore presenta, quindi, un evidente quadro di fragilità, sia dal punto di vista dello sviluppo intellettivo e psicomotorio, sia dal punto di vista relazionale.
Prendendo le mosse da tale quadro, deve escludersi che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per disporne tanto l'affidamento condiviso ai genitori, se non per le questioni di ordinaria amministrazione, quanto l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Invero, tra le parti, secondo quanto emerso dalla lunga ed approfondita istruttoria svolta nel corso del giudizio, sussiste una gravissima conflittualità, accompagnata, come già accennato, da numerose reciproche iniziative giudiziarie, sia civili (si pensi ai diversi procedimenti intrapresi dalle parti, tanto nell'ambito del presente quanto proponendo separati giudizi, al fine di modificare il regime di affidamento e di collocamento del minore), che penali (pendono, invero, in danno di entrambe le parti diversi procedimenti penali su denuncia ELaltro genitore).
Tale clima di forte ostilità, come più volte sottolineato da tutti i Servizi incaricati, costituisce un fattore di grave rischio evolutivo per il minore, per di più tenuto conto delle già descritte relative fragilità.
Giova in proposito richiamare alcuni significativi passaggi delle relazioni dei predetti
Servizi:
• relazione ELUnità Operativa di Neuropsichiatria ELInfanzia e
11 ELAdolescenza di Rho del 10/7/2024 (trasmessa in allegato alla relazione del
SERCOP del 20/11/2024):
• relazione del SERCOP del 20/11/2024:
• relazione dei Servizi Sociali di Palermo del 22/11/2024:
• relazione del Consultorio Familiare San Filippo Neri del 27/11/2024
(anch'essa allegata alla relazione del SERCOP del 20/11/2024):
12 Da ultimo, anche la relazione dei Servizi sociali di Palermo del 16/1/2025 evidenzia la perdurante notevole conflittualità tra i genitori: invero, malgrado quanto riferito dal in merito ad un preteso miglioramento della relazione con la Parte_1
– narrazione che appare distorta, come confermato anche dalla relazione del CP_1
Consultorio San Filippo Neri trasmessa il 17/1/2025, ove si dà atto che il , con Parte_1 riferimento alla settimana trascorsa dal minore a Palermo in coincidenza ELultimo
Capodanno, ha “inverosimilmente riferito una dimensione familiare quasi idilliaca (…) il signor ha riferito che recentemente i rapporti con la signora sono stati più collaboranti Parte_1 CP_1
e meno all'insegna della conflittualità, a tal proposito dice di avere mantenuto i contatti madre-figlio tramite videochiamata giornalmente e che i contenuti, a detta sua, sono stati meno irrispettosi. Tali elementi sono stati disconfermati dagli operatori di AR” – viene costantemente posta in luce detta accesa conflittualità e, soprattutto, le relative conseguenze negative sul già precario equilibrio psico-fisico del piccolo . Per_1
In proposito, si legge invero nella predetta relazione:
13 Ebbene, l'elevatissima conflittualità esistente tra le parti, come fin qui descritta, è tale da escludere la possibilità che i due genitori, almeno allo stato, riescano a comunicare tra loro ed a condividere le decisioni più importanti relative alla crescita del minore e funzionali alla realizzazione del suo benessere psico-fisico.
Tale conflittualità si pone, invero, come elemento di grave pregiudizio per il bambino e costituisce, pertanto, valido motivo per derogare all'ordinario regime di affidamento genitoriale condiviso, regime che va pertanto limitato alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con attribuzione, invece, al Servizio Sociale di ogni decisione sulle questioni di maggior interesse, relative all'istruzione, alla salute, all'educazione ed alla scelta della residenza del minore.
Prima di esaminare i singoli poteri che vanno attribuiti al Servizio affidatario in sostituzione dei genitori, deve peraltro escludersi la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo di all'uno o all'altro genitore. Per_1
Invero, volendo in questa sede prescindere dai diversi procedimenti penali rispettivamente pendenti a carico di entrambe le parti – originati da reciproche denunce e rispetto ai quali non è dato disporre di elementi sufficienti –, l'istruttoria svolta nel corso del procedimento ha evidenziato l'esistenza di numerose e rilevanti criticità in capo a ciascuno dei due genitori, criticità tali da escludere la piena capacità di entrambi a tutelare il benessere psico-fisico del minore ed a rispettarne i bisogni emotivi, oltre che a garantire la continuità della relazione con l'altro genitore.
In proposito, quanto al , il Consultorio familiare di Palermo – Parte_1
incaricato, con provvedimento emesso dal G.I. all'udienza del 17/7/2024 nel subprocedimento iscritto al n. 12853-2/2020 R.G., di verificare il possesso di adeguate
14 capacità genitoriali in capo al padre – con relazione del 27/11/2024 ha evidenziato che “le risposte date dal signor
Il Consultorio familiare di Palermo, con la medesima relazione, ha messo in luce come il padre tenda a far vivere al figlio “una vita all'esterno e non all'interno del sistema familiare”, risultando incapace di una sintonizzazione emotiva con il piccolo, preoccupato piuttosto di mettere al centro della relazione il proprio bisogno di predominanza.
Il , inoltre, come riferito dal Curatore speciale e non smentito da Parte_1 altre risultanze istruttorie, ha prestato scarsa collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei medici incaricati della valutazione del figlio. In proposito il Curatore speciale ha rappresentato che, soltanto dopo il suo espresso invito, il padre ha preso contatti con il servizio di Neuropsichiatria infantile per la restituzione della valutazione del figlio.
Parimenti inadeguata è risultata la capacità della di prendersi, da sola, idonea CP_1
cura del figlio.
Come correttamente evidenziato dal Curatore speciale nella propria comparsa conclusionale, “il principale elemento di criticità pare essere l'eccessivo coinvolgimento del figlio nel rapporto disfunzionale con il padre del minore, che porta la Signora a perdere di vista CP_1
i bisogni emotivi del figlio, costantemente ed eccessivamente esposto a comunicazioni disfunzionali e
a pressioni più o meno dirette circa la figura paterna ed il relativo contesto familiare che espongono
al rischio di scissione o di sviluppare un pensiero distorto della realtà. Lo scrivente curatore Per_1 speciale ne ha avuto prova diretta in occasione del breve scambio avuto con la Signora CP_1 al termine del proprio colloquio con , ma questa è una critica più volte mossa in atti anche Per_1 dal Servizio Sociale (cfr. in ultimo rel. Sercop gennaio 2025 e relazione ELeducatore domiciliare del novembre 2024, pag. 5). Peraltro, i Servizi Sociali hanno segnalato come la Signora CP_1 abbia manifestato un'adesione solo formale agli interventi proposti per non supportata da Per_1 una reale presa di coscienza dei problemi del figlio, tanto da essersi dimostrata critica a tratti con il
15 Servizio Sociale e con le insegnanti di scuola del figlio (cfr. relazione di novembre 2024, pagg. CP_4
2 e 4)”.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta dal
Curatore speciale del minore, debba essere confermato l'affidamento di ai Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti del luogo – AR (MI) – ove lo stesso attualmente vive, come già disposto dal G.I. con ordinanza del 15/2/2024, emessa nel corso del sub procedimento iscritto al n. 12853-2/2020, e nei termini più avanti precisati.
Invero, alla luce delle disfunzionalità genitoriali fin qui descritte e tenuto conto della necessità di proteggere il minore dalle condotte pregiudizievoli di entrambi i genitori – intrappolati nel conflitto ed in reciproche incessanti recriminazioni, oltre che gravemente miopi rispetto ai chiari indici di vulnerabilità psicofisica del piccolo –, deve Per_1
ritenersi che la scelta ELaffidamento del bambino al Servizio Sociale, con conseguente limitazione dei genitori, ai sensi ELart. 333 c.c., nell'esercizio della responsabilità genitoriale, rappresenti la soluzione maggiormente in linea con il preminente interesse del minore e proporzionata rispetto all'obiettivo della relativa efficace protezione.
La sopra descritta esasperata conflittualità, la grave disfunzionalità della comunicazione genitoriale e la conseguente assoluta incapacità di dialogo, impedisce invero ai genitori ogni necessaria concertazione sulle decisioni di maggiore rilievo da assumere nell'interesse del figlio minore, con la conseguenza che va senz'altro preferita la soluzione ELaffidamento del medesimo ad un soggetto istituzionale terzo, quale il Servizio sociale.
Come correttamente evidenziato dal Curatore speciale nella propria comparsa conclusionale, invero, “solo la presenza di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti può essere un fattore protettivo per e garantire che le scelte adottate nel suo Per_1 interesse siano a ciò realmente preordinate e non un mezzo di affermazione ELuno o ELaltro genitore. Inoltre, confermare l'affidamento ad un Ente dotato di organi e competenze a più livelli soddisfa l'urgenza di assicurare l'attuazione di tutti gli interventi di cui necessita il minore”.
Pertanto, per effetto di tale regime di affidamento, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma III quarto periodo c.c., invece, quelle di maggior interesse, relative all'istruzione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, previa interlocuzione con i genitori,
16 tenendo conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo ed avendo di mira il suo preminente interesse e benessere psico-fisico.
In proposito, giova richiamare i principi espressi dalla recente sentenza n. 32290/2023 della Corte di Cassazione, la quale ha tracciato in modo chiaro la linea di confine tra le ipotesi di delega al Servizio sociale di meri interventi di sostegno, vigilanza e supporto ai genitori, con affiancamento nello svolgimento dei relativi compiti, e le ipotesi di interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale, inquadrabili tra i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., con i quali l'affidamento ai Servizi sociali, pur senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., comporta un potere sostitutivo in capo al Servizio rispetto alle attribuzioni genitoriali con riguardo a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita del minore.
Tale secondo tipo di intervento, alla luce di quanto sopra esposto, risulta certamente quello più adatto alla fattispecie in esame.
Il che richiede, come sottolineato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia, che i compiti attribuiti al Servizio sociale affidatario siano specificamente descritti – come oggi espressamente prescritto dall'art. 5 bis L. n. 184/1983 introdotto dalla Riforma BI
(tuttavia, non applicabile ratione temporis al procedimento in esame) –, definendo l'ambito del relativo intervento e della speculare limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ebbene, nella fattispecie in esame, mentre i genitori potranno assumere, anche disgiuntamente ai sensi ELart. 337 ter comma III quarto periodo c.c., le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di rispettiva permanenza del figlio, al Servizio sociale vanno invece attribuiti i seguenti poteri-doveri:
- esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e/o sportive e alla scelta della residenza abituale del minore, con assunzione, previa interlocuzione con i genitori, di tutte le relative decisioni;
- penetrante monitoraggio del nucleo familiare e costante contatto con i medici curanti e con gli insegnanti del minore, con adozione di ogni iniziativa o intervento utile per il relativo benessere psico-fisico;
- coordinamento degli interventi degli altri Servizi incaricati, con periodici momenti di
17 confronto;
- prosecuzione del servizio di educazione domiciliare con frequenza di almeno due pomeriggi (o mattine, in periodo non scolastico) a settimana, tenendo conto della necessità di garantire l'osservazione e valutazione anche della relazione padre-figlio (v. infra);
- riorganizzazione e rimodulazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre- figlio, tenendo in considerazione l'andamento ELintervento educativo domiciliare, in modo che, per il tempo iniziale necessario alla valutazione – che si stabilisce in tre mesi, salvo proroga da parte del Servizio –, gli incontri con il padre si svolgano esclusivamente nel territorio di residenza di , e, successivamente, determinando i relativi tempi e Per_1
modalità di frequentazione, onde giungere, ove ritenuto conforme al benessere del bambino, al graduale ripristino del previgente regime (che prevedeva, come indicato al superiore punto 1.1., pagg. 6-7, un fine settimana ogni quindici giorni, una volta ad AR e una volta a Palermo;
suddivisione a metà tra i genitori del periodo delle vacanze natalizie e pasquali;
due settimane durante le vacanze estive).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, invero, desta particolare preoccupazione quanto emerso dalle ultime relazioni ELeducatore domiciliare Dott. Parte_2 trasmesse dal CP_4
, invero, ha più volte manifestato, durante gli incontri con l'educatore, Per_1 verbalizzazioni e comportamenti a contenuto sessualizzato, con una frequenza ed intensità davvero inquietanti.
Come correttamente evidenziato dal Curatore speciale, tali condotte lasciano presumere che il minore sia stato esposto a contenuti gravemente inadeguati per la sua età, tali da costituire un pesante fattore di rischio evolutivo e da imporre, con estrema urgenza, una scrupolosa valutazione clinica ed ambientale onde individuare con tempestività ed efficacia le più idonee strategie di intervento a tutela dello sviluppo psico-affettivo del minore.
Ora, sebbene non vi sia certezza in ordine alla precisa provenienza di tale esposizione – se, cioè, la stessa sia avvenuta nel contesto materno ovvero in quello paterno – la circostanza che il minore abbia verbalizzato dette esperienze alla presenza ELeducatore domiciliare, ponendo anche in essere condotte sessualizzate e tentando approcci intimi nei confronti dello stesso, rende particolarmente utile l'operato di tale soggetto specializzato, al quale va quindi affidata anche l'osservazione della relazione padre-figlio, nell'accertata impossibilità
18 di eseguire detta valutazione direttamente a Palermo.
Sul punto, giova invero richiamare quanto verificato dal Curatore speciale in merito all'impossibilità di attivare il servizio educativo domiciliare a Palermo, in quanto i tempi di permanenza del minore con il padre non si conciliano con la durata e la frequenza minima di detto servizio, come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali di Palermo del
18/4/2025.
Si rivela quindi necessario che l'osservazione della relazione padre-figlio avvenga nel territorio di residenza di , sotto la supervisione degli operatori qualificati che Per_1 hanno già in carico il minore e che ben conoscono le relative fragilità: grazie alla guida del
Servizio sociale affidatario, gli operatori potranno coordinarsi per l'individuazione delle strategie più funzionali alla tutela del benessere psico-fisico del minore e della sua armoniosa crescita e sviluppo.
Va quindi delegata al Servizio Sociale affidatario, come già accennato, la riorganizzazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre-figlio, in modo da assicurare con priorità la valutazione del minore da parte degli operatori già incaricati, garantendo l'osservazione della relazione paterna nel territorio di residenza del minore e coordinando gli impegni e le necessità del minore con quelle del padre, in modo da non sacrificare eccessivamente il relativo regime di frequentazione.
In proposito, sarà quindi facoltà del Servizio prevedere, per un primo periodo – la cui durata può fissarsi, salve diverse esigenze, in tre mesi –, un regime di visita paterno localizzato esclusivamente ad AR, onde garantire maggiori tempi di osservazione e idonea valutazione della relazione padre-figlio e, successivamente, una ripresa graduale della frequentazione paterna anche a Palermo, con monitoraggio degli effetti del nuovo assetto sull'equilibrio psico-fisico del minore e immediato adeguamento del regime di visita in caso di necessità.
In aggiunta, va disposta la prosecuzione della presa in carico del minore da Per_1 parte del Controparte_5
per tutti gli accertamenti e i supporti reputati necessari
[...]
anche ai fini scolastici e per monitorarne lo sviluppo psico-emotivo, con delega al Servizio sociale affidatario di attivare ogni eventuale intervento suggerito dai Servizi specialistici e di verificare la prosecuzione degli interventi (per esempio, quello di logopedia) attuati dai
19 genitori in regime privatistico nell'interesse del figlio minore.
Parimenti, va confermato l'incarico conferito al Consultorio familiare di Palermo per la prosecuzione ELattività di supporto e sostegno alle competenze genitoriali del padre.
Inoltre, i Servizi Sociali di AR dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare il nucleo familiare, proseguendo il percorso di sostegno alla genitorialità della e CP_1 verificando che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sul piccolo
. Per_1
I genitori vanno conseguentemente onerati di collaborare con scrupolo e puntualità con tutti i Servizi incaricati, nell'interesse del figlio minore.
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano, territorialmente competente avuto riguardo al luogo di residenza di , per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto Per_1
delle superiori statuizioni.
Sarà onere del Servizio affidatario trasmettere al predetto Giudice Tutelare, con cadenza bimestrale, una relazione sulla attività svolta, sulla situazione del minore e sugli eventuali interventi intrapresi a favore del medesimo, riferendo in merito ad ogni episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori in punto di responsabilità genitoriale.
Quanto alla vigenza temporale del disposto regime di affidamento, si ritiene di stabilirne la durata in 24 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
4. Collocamento del minore Persona_1
Per quanto attiene, poi, al collocamento di , per tutte le ragioni fin qui esposte, Per_1
si ritiene che sia più funzionale all'interesse del minore mantenere la situazione attuale, e, quindi, il suo collocamento presso la madre.
Invero, sebbene con i limiti sopra rassegnati, la – come correttamente posto in CP_1
luce dal Curatore speciale (comparsa conclusionale, pag. 6) – “ha comunque dato seguito alle indicazioni d'intervento fornite dal Servizio Sociale e dalla Neuropsichiatria Infantile, accettando di sottoporre il figlio alle sedute di valutazione presso la Neuropsichiatria Infantile, individuando personalmente un centro privato in cui attuare gli interventi suggeriti e accompagnando il figlio con puntualità alle visite fissate, avviando l'iter necessario per consentire a di godere di un Per_1 sostegno scolastico e accettando la presenza ELeducatore nella propria abitazione. La relazione redatta dall'educatore domiciliare dà atto di un buon accudimento primario della madre, di un
20 rapporto affettuoso ricambiato dal figlio e di un buon tratto normativo”.
La richiesta di collocamento del figlio minore formulata dal padre non può, al contrario, trovare accoglimento.
Invero, per un verso, il padre, come già osservato, è apparso gravemente carente sotto il profilo della capacità di sintonizzazione rispetto ai bisogni emotivi del figlio.
In ogni caso, poi, il collocamento di presso il padre risulterebbe contrario, Per_1
almeno allo stato, all'interesse preminente del minore, dovendosi preservare l'attuale assetto di vita del bambino, con particolare riferimento alle relazioni familiari (dalla relazione d'intervento domiciliare del 20/11/2024, emerge, invero, il forte legame di attaccamento di alla sorella maggiore definita quale “importante figura di Per_1 Per_3 riferimento per ”), assicurando la continuità delle cure e degli interventi educativi già Per_1
attivati, i quali – come emerge dall'ultima relazione aggiornata del – iniziano a CP_4
registrare alcuni miglioramenti nel piccolo . Per_1
A ciò si aggiunge l'esigenza non meno importante di garantire al minore la continuità scolastica, anche tenuto conto delle fragilità cognitive e comportamentali del bambino e delle difficoltà segnalate dagli insegnanti di scuola.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento del coniuge e del figlio minore.
In merito alle statuizioni di ordine economico, con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento personale, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi ELart. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione ELassegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ELonerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840;).
Al fine di quantificare l'ammontare ELassegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo
21 indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione ELesatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura ELassegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
In ordine al mantenimento della prole, invece, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto ELart. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate
22 potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607; Cass. 16/5/2017, n.
12196; Cass. 24.6.2019, n.16809).
Tanto osservato, con specifico riferimento alla condizione economica delle parti, il ricorrente ha esposto di abitare in un immobile di sua proprietà, di essere libero professionista e di svolgere la professione di ingegnere nel campo ELedilizia. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto, da ultimo, le dichiarazioni dei redditi del 2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 923,00, e del 2024 per il 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 70.086,00 (v. all.ti prodotti il 18/4/2025).
La resistente, invece, ha esposto di non svolgere attività lavorativa e di percepire i proventi delle locazioni di immobili di sua proprietà, per un ammontare mensile complessivo di circa € 4.000,00. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di €
28.870,00, del 2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 37.518,00, nonché del 2024 per il 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 40.079,00 (v. all.ti prodotti il
18/4/2025).
Pertanto, avuto riguardo alla condizione economica delle parti, deve anzitutto escludersi la sussistenza del diritto della resistente alla percezione di un assegno per il di lei mantenimento personale, posto che la stessa, pur non svolgendo attività lavorativa, gode di notevoli introiti economici, sufficienti per provvedere ai propri bisogni.
Quanto, invece, al mantenimento per il piccolo , tenuto conto di quanto dianzi Per_1
evidenziato e della maggiore permanenza del bambino presso la madre, nonché ELetà anagrafica dello stesso, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di
Palermo in data 2 luglio 2019.
Infine, stante la domiciliazione assolutamente prevalente del minore presso la madre, deve disporsi la percezione ELintero ammontare ELAssegno unico in favore di CP_1
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025).
[...]
6. Spese di lite.
Infine, quanto alle spese di lite, tenuto conto ELoggetto del giudizio e della parziale
23 reciproca soccombenza di entrambe le parti, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, ivi comprese le spese relative ai sub procedimenti.
Va invece posto a carico di entrambe le parti in solido il pagamento dei compensi spettanti al Curatore speciale del minore, Avv. che si liquidano in Persona_7 complessivi € 6.494,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore ELErario trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del
COA del 22/2/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 2972/2021 del 30/6-12/7/2021, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
b) dispone l'affidamento condiviso ai genitori del minore Persona_1
unicamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che
[...]
potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma
III quarto periodo c.c.;
c) dispone l'affidamento del predetto minore ai Servizi sociali territorialmente competenti, per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con riguardo a tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, l'educazione, la residenza e la crescita del minore, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., attribuendo ai predetti Servizi i poteri di cui in parte motiva, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare di Milano con frequenza bimestrale per l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 337 c.c.;
d) dispone la prosecuzione degli incarichi conferiti ai predetti Servizi Sociali, al
Servizio di Neuropsichiatria ELInfanzia e ELAdolescenza afferente all'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Rhodense, al Consultorio familiare di Palermo, con i contenuti e nei termini indicati in parte motiva, con onere di trasmettere con frequenza bimestrale le rispettive relazioni al Servizio Sociale affidatario, investito del coordinamento di tutti gli interventi in funzione del preminente interesse del minore;
e) conferma la collocazione del minore presso l'abitazione Persona_1
24 materna, delegando al Servizio sociale affidatario la regolamentazione del diritto di visita paterno, secondo i criteri indicati in parte motiva;
f) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
g) attribuisce a il diritto alla percezione ELintero assegno Controparte_1 unico per il figlio minore;
h) dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Milano per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché la comunicazione a tutti i Servizi incaricati;
i) compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese relative ai sub procedi-menti;
j) pone a carico delle parti in solido il pagamento dei compensi spettanti al
Curatore speciale del minore, Avv. che si liquidano in complessivi Persona_7
€ 6.494,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore ELErario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto ELart. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12853/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
10/4/1979 (c.f.: , elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni C.F._1
Norrito, rappresentante e difensore ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Riccardo Vinciguerra, rappresentante e difensore resistente
E NEI CONFRONTI DI
AVV. (c.f.: , in qualità di curatore Controparte_2 C.F._3
speciale del minore , nato a [...] Persona_1
il 16/10/2017 (c.f.: ), rappresentata e difesa da se stessa;
C.F._4
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 28/1/2025 per l'udienza del
1 29/1/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 22/10/2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con la resistente in data 18/12/2015 a Palermo e che da tale unione è nato il figlio (il 16/10/2017), ha dedotto che l'unione coniugale si era Persona_1
irrimediabilmente compromessa e che da tempo i coniugi non avevano più alcuna unione affettiva né sentimentale.
Ha aggiunto che entrambi i coniugi si sostenevano grazie alle rendite derivanti dall'affitto di beni delle loro rispettive famiglie di origine;
che la vita matrimoniale si era preannunciata immediatamente difficile e complessa;
che, prima del matrimonio, la resistente abitava con i suoi tre figli ad AR (MI), e che si era successivamente trasferita a Palermo, unitamente ai figli;
che, subito dopo il matrimonio, la aveva iniziato ad assumere un CP_1 atteggiamento aggressivo e prepotente nei suoi confronti;
che, dopo diversi tentativi, la resistente era rimasta incinta di tramite fecondazione assistita;
che, per tale Persona_1
ragione, la resistente aveva spesso considerato un figlio di serie minore, Persona_1 disinteressandosi delle sorti educative del bambino e utilizzandolo come merce di scambio per piegare il marito alle sue volontà; di avere subito continuamente le minacce e gli scatti d'ira della moglie, nonché le offese rivolte alla propria famiglia di origine e ai propri amici, anche in presenza dei minori;
che, per cinque anni, la resistente lo aveva costretto ad ospitare, presso un appartamento insistente nello stesso pianerottolo della casa dove vivevano, il suo ex marito, che veniva a Palermo per vedere i propri figli;
Persona_2
di avere subito non soltanto le violenze psicologiche e le umiliazioni della moglie, ma anche violenze fisiche;
di avere iniziato a manifestare la volontà di separarsi dalla moglie a partire dal mese di ottobre 2019; che, resa edotta di ciò, la aveva manifestato la propria ira CP_1
ed un'aggressività incontenibile;
che, dopo un mese circa dalla sottoscrizione della separazione consensuale, archiviata a causa del successivo rifiuto della in merito CP_1 alla frequentazione padre-figlio, la stessa, sospettando che lui avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale, dopo svariate minacce, aveva sporto denuncia contro di lui per il reato di cui all'art. 572 c.p.; di essere stato costretto a presentare una querela contro la e che detto procedimento era tutt'ora pendente in fase di indagine;
che la resistente CP_1
2 era stata in cura da uno psichiatra per circa 20 anni;
che la era tornata a vivere ad CP_1
AR (MI) con i figli, compreso;
che poteva vedere il figlio in videochiamata Persona_1 solo quando la resistente lo consentiva;
di avere ottenuto con fatica la facoltà di fare delle visite al bambino ad AR (MI), in occasione delle quali lo aveva trovato in condizioni di preoccupante trascuratezza.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione giudiziale con addebito alla moglie;
l'affidamento esclusivo del figlio minore con domicilio Persona_1
prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita materno.
La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente il ricorso e deducendo: che nel mese di dicembre 2019, il marito le aveva rappresentato la volontà di separarsi;
che nel mese di febbraio 2020, i coniugi si erano accordati per addivenire ad una separazione consensuale;
che, nelle more, i coniugi avevano concordato che lei tornasse a vivere ad AR
(MI), unitamente al figlio minore , con possibilità del padre di recarvisi due Persona_1 weekend al mese;
che, in data 26/2/2020, si era rivolta all'autorità giudiziaria a causa di condotte vessatorie poste in essere dal marito;
che il marito aveva successivamente deciso di non aderire agli accordi di separazione già sottoscritti, tanto che il relativo procedimento era stato archiviato;
di essere stata costretta, in data 10/11/2020, a depositare un ricorso avanti il Tribunale di Milano, il quale aveva disposto un regime di visita provvisorio padre- figlio, stabilendo che il padre potesse vedere il figlio unicamente in ore diurne ed in presenza della madre;
che i presunti abusi e le sopraffazioni narrate dal ricorrente costituivano mere affermazioni labiali e false;
che il proprio trasferimento a Palermo, in occasione del matrimonio, le aveva causato notevoli disagi, sia economici che personali;
che, dopo un breve lasso temporale di serena convivenza matrimoniale, improvvisamente erano emersi i reali tratti caratteriali del marito, persona instabile e facilmente irascibile, nonché assolutamente disinteressata alle esigenze anche primarie del nucleo familiare;
che, alla presenza degli altri propri figli minori, , e , si erano Persona_3 Per_4 Per_5 consumati accesi litigi, tutti scaturenti dalle ire immotivate e pretestuose del ricorrente;
che, dopo la nascita del piccolo , i tratti caratteriali del marito si erano inaspriti Persona_1
ancora di più, rendendo insostenibile e particolarmente dolorosa la prosecuzione della convivenza;
che, nel medesimo periodo, il ricorrente aveva intrapreso una vita dissoluta ed era venuto meno ai propri doveri di padre, risultando offensivo e aggressivo anche nei
3 confronti dei suoi tre figli;
che, dall'autunno del 2019, il ricorrente aveva intrapreso una relazione sentimentale con tale;
che il marito alternava esternazioni affettuose Persona_6
e offensive, tanto da destabilizzarla profondamente;
che alcune liti coniugali erano sfociate in vere e proprie colluttazioni, a causa delle quali l'odierna ricorrente aveva riportato lesioni di varia entità; che, in data 26/2/2020, il l'aveva aggredita per futili Parte_1 motivi, cagionandole “trauma alla mano destra polso sinistro trauma occhio sinistro con lieve iperemia congiuntivale ed escoriazioni diffuse”; che il predetto episodio era oggetto del procedimento penale n. 3281/2020 RGNR;
che il ricorrente era stato destinatario anche di un verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni, eseguito in data 26/2/2020; che gli atti persecutori posti in essere dal ricorrente erano proseguiti anche dopo il trasferimento presso la sua attuale residenza in Lombardia ed erano al vaglio della Procura della Repubblica di
Milano; che il figlio minore viveva con la madre in un ambiente sereno e Persona_1
circondato dall'affetto degli altri fratelli e frequentava regolarmente l'asilo; che il ricorrente viveva in un ampio immobile sito nel piano attico di un palazzo ubicato in Palermo, nella via Lilibeo n. 4, e, per quanto non svolgesse alcuna attività lavorativa, godeva delle rendite di una ricca zia;
che, nonostante potesse vantare una notevole capacità reddituale, il suo tenore di vita non era paragonabile a quello che le era stato garantito in costanza di matrimonio grazie alle rendite del marito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo del figlio minore;
la regolamentazione del diritto di Persona_1
visita paterno presso uno spazio protetto;
l'obbligo a carico di Parte_1
di corrisponderle un assegno di € 1.000,00 mensili, di cui € 500,00 a titolo
[...]
di mantenimento personale ed € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 22/3/2021, preso atto ELesito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso le parti dinanzi al G.I. previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza di pari data:
- autorizzazione dei coniugi a continuare a vivere separati;
- affidamento condiviso del figlio minore con domicilio Persona_1 prevalente presso la madre;
- diritto di visita paterno secondo quanto concordato dalle parti (due fine
4 settimana al mese, uno presso il Comune di residenza della madre in AR ed un altro presso il Comune di residenza del padre in Palermo, con pernottamento nella notte del sabato e con spese a carico del ricorrente);
- obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Controparte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
All'udienza del 30/6/2021, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno insistito per la pronunzia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 2972/2021 del 30/6-12/7/2021, il Tribunale ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, rimettendo il giudizio in istruttoria per la pronunzia sulle ulteriori domande.
Con ordinanza del 20/6/2023 il Giudice istruttore ha ammonito, ai sensi ELart. 709 ter
c.p.c., entrambe le parti: , a non frapporre ulteriori ostacoli all'esercizio del Controparte_1
diritto di visita del padre;
, a riportare a casa il Parte_1 figlio nei fine settimana di sua spettanza in tempo utile per la frequenza della Per_1
scuola anche nelle giornate di lunedì.
Nelle more del giudizio, sono stati proposti diversi autonomi giudizi aventi ad oggetto questioni inerenti al regime di affidamento del figlio minore delle parti ed al relativo diritto di visita paterno, giudizi iscritti, rispettivamente, ai numeri 3666/2020 R.G.V.G., 353/2021
R.G. e 13587/2022 R.G., tutti definiti.
Inoltre, con ricorso depositato in data 4/8/2023, il ricorrente ha chiesto di disporre con urgenza misure di protezione familiare nei confronti di , rappresentando Controparte_1 una serie di comportamenti tenuti da quest'ultima potenzialmente pericolosi per l'integrità psico-fisica propria e del figlio minore.
Tale sub-procedimento, iscritto al n. 12853-1/2020 R.G., è stato definito con provvedimento di rigetto del 21-22/9/2023, con il quale il Giudice istruttore ha: confermato l'incarico ai Consultori familiari di AR (MI) e di Palermo, già conferito con ordinanza del
5 22/3/2022 emessa a definizione del fascicolo iscritto al n. 353/2021 R.G.; disposto la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ammonito entrambe le parti a non frapporre ostacoli immotivati all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte ELaltro genitore nei riguardi del figlio . Per_1
Con successivo ricorso depositato in data 4/11/2023, ha instaurato il Controparte_1 sub-procedimento iscritto al n. 12853-2/2020, nell'ambito del quale, con ordinanza interlocutoria del 5-6/12/2023, il Giudice istruttore ha disposto: la presa in carico del minore da parte del Persona_1 Controparte_3
afferente all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense;
la valutazione
[...]
psicodiagnostica di , a cura del Centro di Salute Mentale della stessa Controparte_1
Azienda Socio Sanitaria, anche allo scopo di verificarne l'idoneità genitoriale;
la prosecuzione del monitoraggio, da parte dei già incaricati Servizi Sociali territorialmente competenti, delle condizioni di vita del minore e delle competenze genitoriali delle parti;
l'attivazione del Servizio Educativo Domiciliare;
la nomina ELAvv. Controparte_2
quale Curatore speciale del minore;
l'acquisizione presso la Procura della Repubblica di informazioni aggiornate sullo stato e sull'oggetto dei procedimenti penali pendenti a carico di . Parte_1
Con successiva ordinanza del 15-16/2/2024, il Giudice istruttore, tenuto conto ELandamento dei sopra descritti incarichi e delle relazioni trasmesse dai Servizi, ha disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali di AR (MI), con riguardo anche alle Per_1
decisioni più rilevanti per il minore in caso di insanabile contrasto tra i genitori, prescrivendo a questi ultimi di attenersi alle direttive ed alle indicazioni dei Servizi.
All'udienza del 16/5/2024 il Giudice istruttore ha altresì onerato le parti di depositare l'ordinanza con la quale è stato definito il procedimento iscritto al n. 13587/2022 R.G., contenente la modifica della regolamentazione del regime di visita relativo al figlio minore
. Con tale ordinanza del 13/2/2023, in particolare, il Giudice aveva disposto, con Per_1 decorrenza dal mese di febbraio 2023, a modifica ELordinanza emessa in data 22/3/2022
a definizione del procedimento n. 353/2021 R.G., che “il ricorrente possa incontrare e tenere con sé il figlio minore: - un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alla domenica sera, una volta ad AR (Mi) e una volta a Palermo, prevedendo che in occasione dei periodi da trascorrere a
Palermo sia il padre a prelevare il minore presso la residenza materna ad AR (Mi) e a condurlo
6 presso la propria e che, alla fine del periodo previsto, sia la madre a recarsi a Palermo per prelevare il minore e ricondurlo presso la propria residenza;
- durante le vacanze natalizie, per 3+3 giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni per il primo la vigilia del Natale, l'anno successivo il giorno di Natale, nonché il giorno di Capodanno, l'anno successivo la vigilia di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali per quattro giorni consecutivi con ciascun genitore alternando il giorno di Pasqua
e del Lunedì ELLO (per il 2023, con il padre dal 6 al 9 aprile); - durante le vacanze estive con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e in mancanza, in favore del padre per il perioda dal 3 al 15 agosto”.
Il sub-procedimento n. 12853-2/2020 R.G. è stato da ultimo archiviato con provvedimento del 12/12/2024, con il quale ogni determinazione in merito alle domande ivi proposte è stata rimessa al Collegio in sede di decisione relativa al giudizio principale. È stato inoltre disposto che ogni spesa relativa al trasporto del minore e dei genitori venisse posta a carico di questi ultimi per metà ciascuno, ed è stato assegnato ai Servizi incaricati
(Servizi Sociali di AR e di Palermo e Consultorio familiare di Palermo) termine per trasmettere una ulteriore relazione di aggiornamento sul mandato svolto.
Con memoria del 28/1/2025 il Curatore speciale del minore, nel precisare le proprie conclusioni, ha chiesto: di disporre ai sensi ELart. 333 c.c. l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale territorialmente compente per ventiquattro mesi, Persona_1
limitando la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggiore interesse, con onere di segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
di confermare il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna ad AR;
di disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, in collaborazione con le competenti ASST e con i medici curanti e gli insegnanti scolastici del minore, nonché la verifica del pedissequo rispetto delle modalità e tempistiche di frequentazione con il padre;
di conferire all'Ente del luogo di residenza del padre del minore l'incarico di attivare un intervento di educativa domiciliare con il compito di osservare la relazione padre-figlio quando il minore si trova a Palermo.
Le altre parti, con rispettive memorie depositate il 28/1/2025, hanno concluso richiamandosi ai propri atti difensivi.
7 La causa – istruita con le produzioni documentali, con le prove orali espletate alle udienze del 23/11/2022 e del 18/1/2023, nonché con le relazioni trasmesse dai Servizi incaricati – è stata quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Da ultimo, con istanza del 17/4/2025, il Curatore speciale ha rappresentato che, nelle more dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c., i Servizi Sociali hanno depositato una CP_4
nota di aggiornamento urgente, con la quale, a seguito del confronto con l'educatore domiciliare, hanno rilevato come il minore stia manifestando verbalizzazioni e comportamenti a contenuto sessualizzato, con una frequenza e intensità sempre più allarmanti. In particolare, ha esposto che tali accadimenti lasciano presumere che il minore sia stato esposto a contenuti inadeguati per la sua età, non potendo tali espressioni essere ricondotte né alle fisiologiche tappe evolutive né a processi di normale esplorazione di sé, e che, nonostante risulti difficile comprendere in quale contesto e in che modo il minore sia potuto venire a contatto con tali contenuti, dalla lettura della relazione redatta dall'educatore domiciliare emerge come in numerose occasioni il minore colleghi esplicitamente tali verbalizzazioni a esperienze vissute all'interno del contesto paterno.
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione in istruttoria del procedimento, di disporre con urgenza che gli incontri padre/figlio si svolgano con le modalità osservate ritenute più idonee nel solo territorio di residenza di per il tempo utile ad acquisire Per_1
informazioni sulla qualità di tale relazione, delegando eventualmente al Servizio Sociale di determinare i tempi di frequentazione padre/figlio, nonché di trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica territorialmente competente, affinché siano attivati gli opportuni approfondimenti investigativi.
1.2. Ebbene, prima di passare all'esame del merito del giudizio, va preliminarmente precisato, quanto a queste ultime richieste formulate dal Curatore speciale, che non risulta necessaria la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, tenuto conto che, per un verso, il contraddittorio delle altre parti risulta pienamente garantito dal fatto che le ultime relazioni dei Servizi incaricati, poste dal Curatore a fondamento delle proprie richieste, sono pervenute in data antecedente alla scadenza dei termini concessi ai sensi ELart. 190 c.p.c., tanto che le parti hanno potuto dedurre con le rispettive memorie di replica, e che, per altro
8 verso, i provvedimenti relativi ad affidamento e mantenimento dei figli minori possono essere adottati dal giudice anche d'ufficio e con contenuti diversi rispetto a quanto richiesto dalle parti in causa.
2. Domande di addebito della separazione.
Passando all'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di separazione e, in particolare, delle domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della con- vivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere de- terminare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente imputa alla resistente atteggiamenti prevaricatori, aggressivi e violenti nei suoi confronti, mentre la resistente imputa al ricorrente comportamenti vessatori e violenti, nonché la presunta violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso.
Tuttavia, le circostanze esposte dalle parti a sostegno delle rispettive domande non sono sufficienti ai fini della pronuncia di addebito della separazione.
In particolare, valutato il clima altamente conflittuale tra i coniugi, i quali, peraltro, hanno
9 intrapreso nel corso del tempo diverse iniziative penali l'uno nei confronti ELaltro, risulta impossibile individuare l'evento o il comportamento, in violazione dei doveri coniugali, che sia stato la causa unica o prevalente della fine ELaffectio coniugalis.
Come già osservato, invero, ai fini della pronuncia di addebito occorre che la violazione dei doveri coniugali abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La violazione, da sola, non basta, cioè, a fondare una pronuncia di addebito, occorrendo dimostrare piuttosto che il comportamento del coniuge sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge rispetto alla rottura del rapporto.
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha dimostrato concretamente che la fine del rapporto coniugale sia stata determinata dalle violazioni rispettivamente poste in essere dal coniuge in spregio ai doveri derivanti dal matrimonio;
piuttosto, da quanto emerso nel corso del giudizio, la disgregazione del vincolo coniugale appare essere stata la conseguenza delle incompatibilità caratteriali tra le parti, che hanno reso intollerabile la convivenza, istauratasi in seguito al trasferimento della resistente da AR (MI) a Palermo, insieme ai tre figli avuti dal precedente matrimonio.
Non risultano determinanti a tal fine, in quanto riferite a singoli episodi senza alcun approfondimento circa il nesso eziologico con la rottura ELaffectio coniugalis, le dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 23/11/2022 e del 19/1/2023, né potrebbero supplire le ulteriori prove rispettivamente articolate sul punto dalle parti, correttamente rigettate dal Giudice istruttore con ordinanza EL8/4/2022.
All'esito EListruttoria, non può quindi ritenersi dimostrato, con il necessario rigore prescritto dalla giurisprudenza sopra citata, il nesso di causalità tra le condotte allegate dalle parti e la fine ELunione coniugale. Devono, pertanto, rigettarsi entrambe le domande di addebito avanzate dalle parti.
3. Provvedimenti nell'interesse del figlio minore Regime di Persona_1 affidamento. Conferma dei Servizi incaricati in corso di causa.
In merito all'affidamento del figlio minore delle parti, (nato a [...] il Persona_1
16/10/2017), occorre prendere le mosse dalla descrizione delle relative condizioni psico- fisiche, approfondite grazie alla valutazione neuropsichiatrica svolta dall'Unità Operativa
10 di Neuropsichiatria ELInfanzia e ELAdolescenza ELASST Rhodense.
In proposito, dalla relazione del 10/7/2024 di detto Servizio, è emerso quanto segue:
Il minore presenta, quindi, un evidente quadro di fragilità, sia dal punto di vista dello sviluppo intellettivo e psicomotorio, sia dal punto di vista relazionale.
Prendendo le mosse da tale quadro, deve escludersi che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per disporne tanto l'affidamento condiviso ai genitori, se non per le questioni di ordinaria amministrazione, quanto l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore.
Invero, tra le parti, secondo quanto emerso dalla lunga ed approfondita istruttoria svolta nel corso del giudizio, sussiste una gravissima conflittualità, accompagnata, come già accennato, da numerose reciproche iniziative giudiziarie, sia civili (si pensi ai diversi procedimenti intrapresi dalle parti, tanto nell'ambito del presente quanto proponendo separati giudizi, al fine di modificare il regime di affidamento e di collocamento del minore), che penali (pendono, invero, in danno di entrambe le parti diversi procedimenti penali su denuncia ELaltro genitore).
Tale clima di forte ostilità, come più volte sottolineato da tutti i Servizi incaricati, costituisce un fattore di grave rischio evolutivo per il minore, per di più tenuto conto delle già descritte relative fragilità.
Giova in proposito richiamare alcuni significativi passaggi delle relazioni dei predetti
Servizi:
• relazione ELUnità Operativa di Neuropsichiatria ELInfanzia e
11 ELAdolescenza di Rho del 10/7/2024 (trasmessa in allegato alla relazione del
SERCOP del 20/11/2024):
• relazione del SERCOP del 20/11/2024:
• relazione dei Servizi Sociali di Palermo del 22/11/2024:
• relazione del Consultorio Familiare San Filippo Neri del 27/11/2024
(anch'essa allegata alla relazione del SERCOP del 20/11/2024):
12 Da ultimo, anche la relazione dei Servizi sociali di Palermo del 16/1/2025 evidenzia la perdurante notevole conflittualità tra i genitori: invero, malgrado quanto riferito dal in merito ad un preteso miglioramento della relazione con la Parte_1
– narrazione che appare distorta, come confermato anche dalla relazione del CP_1
Consultorio San Filippo Neri trasmessa il 17/1/2025, ove si dà atto che il , con Parte_1 riferimento alla settimana trascorsa dal minore a Palermo in coincidenza ELultimo
Capodanno, ha “inverosimilmente riferito una dimensione familiare quasi idilliaca (…) il signor ha riferito che recentemente i rapporti con la signora sono stati più collaboranti Parte_1 CP_1
e meno all'insegna della conflittualità, a tal proposito dice di avere mantenuto i contatti madre-figlio tramite videochiamata giornalmente e che i contenuti, a detta sua, sono stati meno irrispettosi. Tali elementi sono stati disconfermati dagli operatori di AR” – viene costantemente posta in luce detta accesa conflittualità e, soprattutto, le relative conseguenze negative sul già precario equilibrio psico-fisico del piccolo . Per_1
In proposito, si legge invero nella predetta relazione:
13 Ebbene, l'elevatissima conflittualità esistente tra le parti, come fin qui descritta, è tale da escludere la possibilità che i due genitori, almeno allo stato, riescano a comunicare tra loro ed a condividere le decisioni più importanti relative alla crescita del minore e funzionali alla realizzazione del suo benessere psico-fisico.
Tale conflittualità si pone, invero, come elemento di grave pregiudizio per il bambino e costituisce, pertanto, valido motivo per derogare all'ordinario regime di affidamento genitoriale condiviso, regime che va pertanto limitato alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con attribuzione, invece, al Servizio Sociale di ogni decisione sulle questioni di maggior interesse, relative all'istruzione, alla salute, all'educazione ed alla scelta della residenza del minore.
Prima di esaminare i singoli poteri che vanno attribuiti al Servizio affidatario in sostituzione dei genitori, deve peraltro escludersi la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo di all'uno o all'altro genitore. Per_1
Invero, volendo in questa sede prescindere dai diversi procedimenti penali rispettivamente pendenti a carico di entrambe le parti – originati da reciproche denunce e rispetto ai quali non è dato disporre di elementi sufficienti –, l'istruttoria svolta nel corso del procedimento ha evidenziato l'esistenza di numerose e rilevanti criticità in capo a ciascuno dei due genitori, criticità tali da escludere la piena capacità di entrambi a tutelare il benessere psico-fisico del minore ed a rispettarne i bisogni emotivi, oltre che a garantire la continuità della relazione con l'altro genitore.
In proposito, quanto al , il Consultorio familiare di Palermo – Parte_1
incaricato, con provvedimento emesso dal G.I. all'udienza del 17/7/2024 nel subprocedimento iscritto al n. 12853-2/2020 R.G., di verificare il possesso di adeguate
14 capacità genitoriali in capo al padre – con relazione del 27/11/2024 ha evidenziato che “le risposte date dal signor
Il Consultorio familiare di Palermo, con la medesima relazione, ha messo in luce come il padre tenda a far vivere al figlio “una vita all'esterno e non all'interno del sistema familiare”, risultando incapace di una sintonizzazione emotiva con il piccolo, preoccupato piuttosto di mettere al centro della relazione il proprio bisogno di predominanza.
Il , inoltre, come riferito dal Curatore speciale e non smentito da Parte_1 altre risultanze istruttorie, ha prestato scarsa collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei medici incaricati della valutazione del figlio. In proposito il Curatore speciale ha rappresentato che, soltanto dopo il suo espresso invito, il padre ha preso contatti con il servizio di Neuropsichiatria infantile per la restituzione della valutazione del figlio.
Parimenti inadeguata è risultata la capacità della di prendersi, da sola, idonea CP_1
cura del figlio.
Come correttamente evidenziato dal Curatore speciale nella propria comparsa conclusionale, “il principale elemento di criticità pare essere l'eccessivo coinvolgimento del figlio nel rapporto disfunzionale con il padre del minore, che porta la Signora a perdere di vista CP_1
i bisogni emotivi del figlio, costantemente ed eccessivamente esposto a comunicazioni disfunzionali e
a pressioni più o meno dirette circa la figura paterna ed il relativo contesto familiare che espongono
al rischio di scissione o di sviluppare un pensiero distorto della realtà. Lo scrivente curatore Per_1 speciale ne ha avuto prova diretta in occasione del breve scambio avuto con la Signora CP_1 al termine del proprio colloquio con , ma questa è una critica più volte mossa in atti anche Per_1 dal Servizio Sociale (cfr. in ultimo rel. Sercop gennaio 2025 e relazione ELeducatore domiciliare del novembre 2024, pag. 5). Peraltro, i Servizi Sociali hanno segnalato come la Signora CP_1 abbia manifestato un'adesione solo formale agli interventi proposti per non supportata da Per_1 una reale presa di coscienza dei problemi del figlio, tanto da essersi dimostrata critica a tratti con il
15 Servizio Sociale e con le insegnanti di scuola del figlio (cfr. relazione di novembre 2024, pagg. CP_4
2 e 4)”.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta dal
Curatore speciale del minore, debba essere confermato l'affidamento di ai Servizi Per_1
Sociali territorialmente competenti del luogo – AR (MI) – ove lo stesso attualmente vive, come già disposto dal G.I. con ordinanza del 15/2/2024, emessa nel corso del sub procedimento iscritto al n. 12853-2/2020, e nei termini più avanti precisati.
Invero, alla luce delle disfunzionalità genitoriali fin qui descritte e tenuto conto della necessità di proteggere il minore dalle condotte pregiudizievoli di entrambi i genitori – intrappolati nel conflitto ed in reciproche incessanti recriminazioni, oltre che gravemente miopi rispetto ai chiari indici di vulnerabilità psicofisica del piccolo –, deve Per_1
ritenersi che la scelta ELaffidamento del bambino al Servizio Sociale, con conseguente limitazione dei genitori, ai sensi ELart. 333 c.c., nell'esercizio della responsabilità genitoriale, rappresenti la soluzione maggiormente in linea con il preminente interesse del minore e proporzionata rispetto all'obiettivo della relativa efficace protezione.
La sopra descritta esasperata conflittualità, la grave disfunzionalità della comunicazione genitoriale e la conseguente assoluta incapacità di dialogo, impedisce invero ai genitori ogni necessaria concertazione sulle decisioni di maggiore rilievo da assumere nell'interesse del figlio minore, con la conseguenza che va senz'altro preferita la soluzione ELaffidamento del medesimo ad un soggetto istituzionale terzo, quale il Servizio sociale.
Come correttamente evidenziato dal Curatore speciale nella propria comparsa conclusionale, invero, “solo la presenza di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti può essere un fattore protettivo per e garantire che le scelte adottate nel suo Per_1 interesse siano a ciò realmente preordinate e non un mezzo di affermazione ELuno o ELaltro genitore. Inoltre, confermare l'affidamento ad un Ente dotato di organi e competenze a più livelli soddisfa l'urgenza di assicurare l'attuazione di tutti gli interventi di cui necessita il minore”.
Pertanto, per effetto di tale regime di affidamento, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma III quarto periodo c.c., invece, quelle di maggior interesse, relative all'istruzione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della residenza, dovranno essere assunte dal Servizio affidatario, previa interlocuzione con i genitori,
16 tenendo conto delle capacità, ELinclinazione naturale e delle aspirazioni del piccolo ed avendo di mira il suo preminente interesse e benessere psico-fisico.
In proposito, giova richiamare i principi espressi dalla recente sentenza n. 32290/2023 della Corte di Cassazione, la quale ha tracciato in modo chiaro la linea di confine tra le ipotesi di delega al Servizio sociale di meri interventi di sostegno, vigilanza e supporto ai genitori, con affiancamento nello svolgimento dei relativi compiti, e le ipotesi di interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale, inquadrabili tra i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., con i quali l'affidamento ai Servizi sociali, pur senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., comporta un potere sostitutivo in capo al Servizio rispetto alle attribuzioni genitoriali con riguardo a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la crescita del minore.
Tale secondo tipo di intervento, alla luce di quanto sopra esposto, risulta certamente quello più adatto alla fattispecie in esame.
Il che richiede, come sottolineato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia, che i compiti attribuiti al Servizio sociale affidatario siano specificamente descritti – come oggi espressamente prescritto dall'art. 5 bis L. n. 184/1983 introdotto dalla Riforma BI
(tuttavia, non applicabile ratione temporis al procedimento in esame) –, definendo l'ambito del relativo intervento e della speculare limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ebbene, nella fattispecie in esame, mentre i genitori potranno assumere, anche disgiuntamente ai sensi ELart. 337 ter comma III quarto periodo c.c., le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di rispettiva permanenza del figlio, al Servizio sociale vanno invece attribuiti i seguenti poteri-doveri:
- esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e/o sportive e alla scelta della residenza abituale del minore, con assunzione, previa interlocuzione con i genitori, di tutte le relative decisioni;
- penetrante monitoraggio del nucleo familiare e costante contatto con i medici curanti e con gli insegnanti del minore, con adozione di ogni iniziativa o intervento utile per il relativo benessere psico-fisico;
- coordinamento degli interventi degli altri Servizi incaricati, con periodici momenti di
17 confronto;
- prosecuzione del servizio di educazione domiciliare con frequenza di almeno due pomeriggi (o mattine, in periodo non scolastico) a settimana, tenendo conto della necessità di garantire l'osservazione e valutazione anche della relazione padre-figlio (v. infra);
- riorganizzazione e rimodulazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre- figlio, tenendo in considerazione l'andamento ELintervento educativo domiciliare, in modo che, per il tempo iniziale necessario alla valutazione – che si stabilisce in tre mesi, salvo proroga da parte del Servizio –, gli incontri con il padre si svolgano esclusivamente nel territorio di residenza di , e, successivamente, determinando i relativi tempi e Per_1
modalità di frequentazione, onde giungere, ove ritenuto conforme al benessere del bambino, al graduale ripristino del previgente regime (che prevedeva, come indicato al superiore punto 1.1., pagg. 6-7, un fine settimana ogni quindici giorni, una volta ad AR e una volta a Palermo;
suddivisione a metà tra i genitori del periodo delle vacanze natalizie e pasquali;
due settimane durante le vacanze estive).
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, invero, desta particolare preoccupazione quanto emerso dalle ultime relazioni ELeducatore domiciliare Dott. Parte_2 trasmesse dal CP_4
, invero, ha più volte manifestato, durante gli incontri con l'educatore, Per_1 verbalizzazioni e comportamenti a contenuto sessualizzato, con una frequenza ed intensità davvero inquietanti.
Come correttamente evidenziato dal Curatore speciale, tali condotte lasciano presumere che il minore sia stato esposto a contenuti gravemente inadeguati per la sua età, tali da costituire un pesante fattore di rischio evolutivo e da imporre, con estrema urgenza, una scrupolosa valutazione clinica ed ambientale onde individuare con tempestività ed efficacia le più idonee strategie di intervento a tutela dello sviluppo psico-affettivo del minore.
Ora, sebbene non vi sia certezza in ordine alla precisa provenienza di tale esposizione – se, cioè, la stessa sia avvenuta nel contesto materno ovvero in quello paterno – la circostanza che il minore abbia verbalizzato dette esperienze alla presenza ELeducatore domiciliare, ponendo anche in essere condotte sessualizzate e tentando approcci intimi nei confronti dello stesso, rende particolarmente utile l'operato di tale soggetto specializzato, al quale va quindi affidata anche l'osservazione della relazione padre-figlio, nell'accertata impossibilità
18 di eseguire detta valutazione direttamente a Palermo.
Sul punto, giova invero richiamare quanto verificato dal Curatore speciale in merito all'impossibilità di attivare il servizio educativo domiciliare a Palermo, in quanto i tempi di permanenza del minore con il padre non si conciliano con la durata e la frequenza minima di detto servizio, come confermato dalla relazione dei Servizi Sociali di Palermo del
18/4/2025.
Si rivela quindi necessario che l'osservazione della relazione padre-figlio avvenga nel territorio di residenza di , sotto la supervisione degli operatori qualificati che Per_1 hanno già in carico il minore e che ben conoscono le relative fragilità: grazie alla guida del
Servizio sociale affidatario, gli operatori potranno coordinarsi per l'individuazione delle strategie più funzionali alla tutela del benessere psico-fisico del minore e della sua armoniosa crescita e sviluppo.
Va quindi delegata al Servizio Sociale affidatario, come già accennato, la riorganizzazione dei tempi e delle modalità di frequentazione padre-figlio, in modo da assicurare con priorità la valutazione del minore da parte degli operatori già incaricati, garantendo l'osservazione della relazione paterna nel territorio di residenza del minore e coordinando gli impegni e le necessità del minore con quelle del padre, in modo da non sacrificare eccessivamente il relativo regime di frequentazione.
In proposito, sarà quindi facoltà del Servizio prevedere, per un primo periodo – la cui durata può fissarsi, salve diverse esigenze, in tre mesi –, un regime di visita paterno localizzato esclusivamente ad AR, onde garantire maggiori tempi di osservazione e idonea valutazione della relazione padre-figlio e, successivamente, una ripresa graduale della frequentazione paterna anche a Palermo, con monitoraggio degli effetti del nuovo assetto sull'equilibrio psico-fisico del minore e immediato adeguamento del regime di visita in caso di necessità.
In aggiunta, va disposta la prosecuzione della presa in carico del minore da Per_1 parte del Controparte_5
per tutti gli accertamenti e i supporti reputati necessari
[...]
anche ai fini scolastici e per monitorarne lo sviluppo psico-emotivo, con delega al Servizio sociale affidatario di attivare ogni eventuale intervento suggerito dai Servizi specialistici e di verificare la prosecuzione degli interventi (per esempio, quello di logopedia) attuati dai
19 genitori in regime privatistico nell'interesse del figlio minore.
Parimenti, va confermato l'incarico conferito al Consultorio familiare di Palermo per la prosecuzione ELattività di supporto e sostegno alle competenze genitoriali del padre.
Inoltre, i Servizi Sociali di AR dovranno continuare a vigilare, assistere e supportare il nucleo familiare, proseguendo il percorso di sostegno alla genitorialità della e CP_1 verificando che la comunicazione conflittuale tra i due genitori non si riverberi sul piccolo
. Per_1
I genitori vanno conseguentemente onerati di collaborare con scrupolo e puntualità con tutti i Servizi incaricati, nell'interesse del figlio minore.
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano, territorialmente competente avuto riguardo al luogo di residenza di , per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c. sull'attuazione e sul rispetto Per_1
delle superiori statuizioni.
Sarà onere del Servizio affidatario trasmettere al predetto Giudice Tutelare, con cadenza bimestrale, una relazione sulla attività svolta, sulla situazione del minore e sugli eventuali interventi intrapresi a favore del medesimo, riferendo in merito ad ogni episodio che renda necessaria l'adozione di provvedimenti ulteriori in punto di responsabilità genitoriale.
Quanto alla vigenza temporale del disposto regime di affidamento, si ritiene di stabilirne la durata in 24 mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
4. Collocamento del minore Persona_1
Per quanto attiene, poi, al collocamento di , per tutte le ragioni fin qui esposte, Per_1
si ritiene che sia più funzionale all'interesse del minore mantenere la situazione attuale, e, quindi, il suo collocamento presso la madre.
Invero, sebbene con i limiti sopra rassegnati, la – come correttamente posto in CP_1
luce dal Curatore speciale (comparsa conclusionale, pag. 6) – “ha comunque dato seguito alle indicazioni d'intervento fornite dal Servizio Sociale e dalla Neuropsichiatria Infantile, accettando di sottoporre il figlio alle sedute di valutazione presso la Neuropsichiatria Infantile, individuando personalmente un centro privato in cui attuare gli interventi suggeriti e accompagnando il figlio con puntualità alle visite fissate, avviando l'iter necessario per consentire a di godere di un Per_1 sostegno scolastico e accettando la presenza ELeducatore nella propria abitazione. La relazione redatta dall'educatore domiciliare dà atto di un buon accudimento primario della madre, di un
20 rapporto affettuoso ricambiato dal figlio e di un buon tratto normativo”.
La richiesta di collocamento del figlio minore formulata dal padre non può, al contrario, trovare accoglimento.
Invero, per un verso, il padre, come già osservato, è apparso gravemente carente sotto il profilo della capacità di sintonizzazione rispetto ai bisogni emotivi del figlio.
In ogni caso, poi, il collocamento di presso il padre risulterebbe contrario, Per_1
almeno allo stato, all'interesse preminente del minore, dovendosi preservare l'attuale assetto di vita del bambino, con particolare riferimento alle relazioni familiari (dalla relazione d'intervento domiciliare del 20/11/2024, emerge, invero, il forte legame di attaccamento di alla sorella maggiore definita quale “importante figura di Per_1 Per_3 riferimento per ”), assicurando la continuità delle cure e degli interventi educativi già Per_1
attivati, i quali – come emerge dall'ultima relazione aggiornata del – iniziano a CP_4
registrare alcuni miglioramenti nel piccolo . Per_1
A ciò si aggiunge l'esigenza non meno importante di garantire al minore la continuità scolastica, anche tenuto conto delle fragilità cognitive e comportamentali del bambino e delle difficoltà segnalate dagli insegnanti di scuola.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento del coniuge e del figlio minore.
In merito alle statuizioni di ordine economico, con riferimento alla domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento personale, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi ELart. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione ELassegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ELonerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840;).
Al fine di quantificare l'ammontare ELassegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo
21 indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione ELesatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura ELassegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
In ordine al mantenimento della prole, invece, va ricordato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto ELart. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate
22 potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607; Cass. 16/5/2017, n.
12196; Cass. 24.6.2019, n.16809).
Tanto osservato, con specifico riferimento alla condizione economica delle parti, il ricorrente ha esposto di abitare in un immobile di sua proprietà, di essere libero professionista e di svolgere la professione di ingegnere nel campo ELedilizia. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto, da ultimo, le dichiarazioni dei redditi del 2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 923,00, e del 2024 per il 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 70.086,00 (v. all.ti prodotti il 18/4/2025).
La resistente, invece, ha esposto di non svolgere attività lavorativa e di percepire i proventi delle locazioni di immobili di sua proprietà, per un ammontare mensile complessivo di circa € 4.000,00. A fondamento di quanto esposto, ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2022 per il 2021, da cui risulta un reddito complessivo di €
28.870,00, del 2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 37.518,00, nonché del 2024 per il 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 40.079,00 (v. all.ti prodotti il
18/4/2025).
Pertanto, avuto riguardo alla condizione economica delle parti, deve anzitutto escludersi la sussistenza del diritto della resistente alla percezione di un assegno per il di lei mantenimento personale, posto che la stessa, pur non svolgendo attività lavorativa, gode di notevoli introiti economici, sufficienti per provvedere ai propri bisogni.
Quanto, invece, al mantenimento per il piccolo , tenuto conto di quanto dianzi Per_1
evidenziato e della maggiore permanenza del bambino presso la madre, nonché ELetà anagrafica dello stesso, deve essere posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di
Palermo in data 2 luglio 2019.
Infine, stante la domiciliazione assolutamente prevalente del minore presso la madre, deve disporsi la percezione ELintero ammontare ELAssegno unico in favore di CP_1
(cfr. Cass. ordinanza n. 4672/2025).
[...]
6. Spese di lite.
Infine, quanto alle spese di lite, tenuto conto ELoggetto del giudizio e della parziale
23 reciproca soccombenza di entrambe le parti, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, ivi comprese le spese relative ai sub procedimenti.
Va invece posto a carico di entrambe le parti in solido il pagamento dei compensi spettanti al Curatore speciale del minore, Avv. che si liquidano in Persona_7 complessivi € 6.494,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore ELErario trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del
COA del 22/2/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 2972/2021 del 30/6-12/7/2021, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
b) dispone l'affidamento condiviso ai genitori del minore Persona_1
unicamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che
[...]
potranno essere assunte da ciascun genitore anche disgiuntamente ex art. 337 ter comma
III quarto periodo c.c.;
c) dispone l'affidamento del predetto minore ai Servizi sociali territorialmente competenti, per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con riguardo a tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti l'istruzione, l'educazione, la residenza e la crescita del minore, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., attribuendo ai predetti Servizi i poteri di cui in parte motiva, con onere di trasmettere relazione al Giudice tutelare di Milano con frequenza bimestrale per l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 337 c.c.;
d) dispone la prosecuzione degli incarichi conferiti ai predetti Servizi Sociali, al
Servizio di Neuropsichiatria ELInfanzia e ELAdolescenza afferente all'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Rhodense, al Consultorio familiare di Palermo, con i contenuti e nei termini indicati in parte motiva, con onere di trasmettere con frequenza bimestrale le rispettive relazioni al Servizio Sociale affidatario, investito del coordinamento di tutti gli interventi in funzione del preminente interesse del minore;
e) conferma la collocazione del minore presso l'abitazione Persona_1
24 materna, delegando al Servizio sociale affidatario la regolamentazione del diritto di visita paterno, secondo i criteri indicati in parte motiva;
f) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019;
g) attribuisce a il diritto alla percezione ELintero assegno Controparte_1 unico per il figlio minore;
h) dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Milano per l'attività di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché la comunicazione a tutti i Servizi incaricati;
i) compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese relative ai sub procedi-menti;
j) pone a carico delle parti in solido il pagamento dei compensi spettanti al
Curatore speciale del minore, Avv. che si liquidano in complessivi Persona_7
€ 6.494,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore ELErario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto ELart. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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