TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3372/2023 R.G.sul ricorso depositato il 08/07/2023 proposto da rappresentata da nella qualità Parte_1 Parte_2 di legale rappresentante (difesa dall'avv. Filippo Iaria) nei confronti di (difesa dall'avv. Luca Giammusso) Controparte_1 nei confronti di (difeso Controparte_2
dagli avv.Ettore Triolo e Valeria Grandizio )
e nei confronti di Controparte_3
– ( difeso da Avv. Maria Grazia Maida e da Avv. Amalia Manuela Nucera )
[...]
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente E , CP_1 CP_2
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3
liquida complessivamente in 750,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1
liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore costituito.
1 Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2
complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere il ricorso e per l'effetto emettere sentenza che dichiari la illegittimità e nullità dell'atto di intimazione pagamento impugnato, della presupposta cartella esattoriale e dei prodromici avvisi di addebito contestati, con conseguente revoca dello stesso e con ordine di cancellazione a carico della parte opposta, ed di ogni altro atto annesso, connesso, antecedente, successivo e consequenziale.
Con vittorie di spese e competenze difensive da distrarsi ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per la revoca e/o annullamento dell'atto di intimazione pagamento n. 094 2023 90025659
08/000, della presupposta cartella esattoriale n.09420160019427547000, nonché dei prodromici avvisi addebito nn.394201500314922000, 39420160001912608000, 39420160002293504000,
39420160004796113000,39420170000746649000, 3942017000945383000,
39420180003085780000, 39420190004432546000, 39420190005787821000, notificato a mezzo del servizio di posta elettronica certificata nei confronti della Parte_1
in data 06.06.2023, nonché di ogni ulteriore atto annesso, anteriore, successivo, connesso, collegato e consequenziale, che comunque incida sui diritti della odierna opponente.
Con l'atto di intimazione pagamento oggetto di causa, notificato a mezzo pec in data
06.06.2023, veniva contestato alla opponente il presunto mancato pagamento della somma complessiva di € 18.738.92, comprensiva di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica inerente i seguenti atti presupposti:
1) presunto omesso versamento Premio II-III rata, anno 2014-2015-2016, con presupposta CP_3 cartella esattoriale n.09420160019427547000, notificata in data 26.08.2016, di € 1.135,15;
2) presunto omesso versamento anno 2015, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420150003149222000, notificato in data 19.12.2015, di € 1.991,98;
3) presunto omesso versamento anno 2015, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.3942016000192608000, notificato in data 30.06.2016, di € 1.652,44;
2 4) presunto omesso versamento Modello DM 10 somme aggiuntiva, anno 2016, con presupposto avviso addebito n.39420160002293504000, notificato in data 11.10.2016, di € 2.402,51;
5) presunto omesso versamento anno 2016, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420160004796113000, notificato in data 19.12.2016, di € 951,58;
6) presunto omesso versamento anno 2014, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420170000746649000, notificato in data 11.08.2017, di € 596,82;
7) presunto omesso versamento anno 2016, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420170000945383000, notificato in data 19.09.2017, di € 369,14;
8) presunto omesso versamento anno 2017-2018, con Controparte_4 presupposto avviso addebito n.39420180003085780000, notificato in data 03.12.2018, di €
7.962,88;
9) presunto omesso versamento anno 2019, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.394201900004432546000, notificato in data 15.12.2019, di € 933,36;
10) presunto omesso versamento anno 2014, con Controparte_5 presupposto avviso addebito n.39420190005787821000, notificato in data 31.12.2019, di € 743,06.
Si costituiva e contestava la domanda . CP_1
SI costituiva l' e contestava la domanda . CP_3
Si costituiva l' e contestava la domanda . CP_2
Deduceva che gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
39420150003149222000 – periodi 6-7/2015 (dm insoluti) – avviso notificato il 19.12.2015 – credito non ceduto
39420160001912608000 - periodi 9-12/2015 (dm insoluti) – avviso notificato il 30.06.2016 – credito non ceduto
39420160002293504000 – periodi 1-3-4-5-7/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il
11.10.2016 – credito non ceduto
39420160004796113000 – periodo 8/2016 (dm insoluto) – avviso notificato il 19.12.2016 – credito non ceduto
39420170000746649000 – periodo 672014 (note di rettifica) – avviso notificato il 11.08.2017 – credito non ceduto
39420170009453830000 – periodo 12/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il 19.09.2017 – credito non ceduto
39420180003085780000 – periodi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2017, 2-3-4-5-6-7-8/2018 (dm insoluti) – avviso notificato il 03.12.2018 – credito non ceduto
3 39420190004432546000 – periodo 7/2019 (dm insoluto) – avviso notificato il 15.12.2019 – credito non ceduto
39420190005787821000 – periodo 372014 (da accertamento Vig. del 30.10.2018) – avviso notificato il 31.12.2019 – credito non ceduto.
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
In primo luogo deve rilevarsi come il chiesto rinvio da parte della società ricorrente non appare giustificato .
CP_ L' è costituita tempestivamente il 13.3.2025 e l'udienza cartolare e le note di trattazione scritta erano il 25.3.2025 per cui anche più di dieci giorni previsti dall'art 416 cpc .
Le altre parti erano costituite già in epoca antecedente .
Ne discende che non è ammissibile un rinvio richiesto dal ricorrente avendo l'onere , peraltro avendo termine fino al 25.3.2025 , di prendere posizione sulle memorie, tutte tempestive , delle controparti.
DIFETTO DI NOTIFICA della INTIMAZIONE
Il motivo in esame (l'intimazione inoltrata da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri) è formale perché attiene ad un vizio di regolarità procedurale dell'atto .
Esso è tardivo e inammissibile ai sensi dell'art 617 cpc perché fatto valere oltre i 20 giorni dalla notifica della intimazione .
Il vizio , ove pure fondato , è comunque stato sanato dal raggiungimento dello scopo della conoscenza dell'atto di intimazione opposto , conosciuto integralmente e consentendo di approntar la difesa.
Il motivo va respinto .
OMESSA NOTIFICA CARTELLA E AVVISI DI ADDEBITO
Il vizio dedotto è tardivo ex art 617 cpc perché proposto oltre i 20 giorni dalla intimazione .
In ogni caso quanto alla cartella 09420160019427547000, risulta notificata per posta CP_3
elettronica come da consegna telematica riscontrata il 26.8. 2016.( e non contestata ). CP_ In merito agli AVVISI di addebito la competenza è dell' . CP_ Dalla documentazione versata dall' , gli avvisi sono stati notificati e a riscontro risulta :
4 394201500314922000,notificato come da estratto xml periodi 6-7/2015 ,
39420160001912608000, notificato come da estratto xml periodi 9-12/2015 ,
39420160002293504000, notificato come da estratto xml periodi 1-3-4-5-7/2016
39420160004796113000,notificato via pec il 19/12/2016,
39420170000746649000,notificato via pec il 11/08/2017,
3942017000945383000, notificato via pec il 19/09/2017,
39420180003085780000, notificato via pec il 03/12/2018,
39420190004432546000notificato via pec il 15/12/2019,
39420190005787821000, notificato via pec il 31/12/2019
In mancanza di contestazioni specifiche , di cui era onerata parte ricorrente , la notifica degli avvisi di addebito e della cartella è stata provata nelle date indicate .
Il motivo va disatteso
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo sul motivo della prescrizione è l'ente creditore ( CASS S.U 7514/22)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
5 Orbene l' non deposita alcun atto interruttivo . CP_3
CP_ L' deposita solo documentazione ma senza atti interruttivi successive alle notifiche degli avvisi di addebito .
L deduce la notifica già in data 25/9/2019 a mezzo pec della < intimazione di pagamento n. CP_1
09420199011335674000 (all. 4), relativa alla cartella ed a tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione (eccettuati gli avvisi nn. 39420190004432546000 e 39420190005787821000 in quanto notificati successivamente, rispettivamente il 15/12/2019 ed il 31/12/2019), interrompendo i termini della prescrizione. >.
In effetti risulta che l'AVI n. 09420199011335674000 è stata notificata via pec e l'intimazione riguarda la cartella e 7 avvisi di addebito .
Ciò posto anche gli avvisi di addebito notificati con prova xml comunque sono riferiti a periodi del
2015 e 2016 per cui l'avi 09420199011335674000( prodotta dall' ) , a prescindere dalla CP_1
avvenuta notifica dei titoli , ha interrotto la prescrizione quinquennale.
Tra l'intimazione 09420199011335674000 e quella opposta inoltre non sono decorsi cinque anni.
Le pretese contributive non sono prescritte .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3372/2023 R.G.sul ricorso depositato il 08/07/2023 proposto da rappresentata da nella qualità Parte_1 Parte_2 di legale rappresentante (difesa dall'avv. Filippo Iaria) nei confronti di (difesa dall'avv. Luca Giammusso) Controparte_1 nei confronti di (difeso Controparte_2
dagli avv.Ettore Triolo e Valeria Grandizio )
e nei confronti di Controparte_3
– ( difeso da Avv. Maria Grazia Maida e da Avv. Amalia Manuela Nucera )
[...]
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente E , CP_1 CP_2
così definitivamente provvede :
“Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_3
liquida complessivamente in 750,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1
liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore costituito.
1 Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida CP_2
complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere il ricorso e per l'effetto emettere sentenza che dichiari la illegittimità e nullità dell'atto di intimazione pagamento impugnato, della presupposta cartella esattoriale e dei prodromici avvisi di addebito contestati, con conseguente revoca dello stesso e con ordine di cancellazione a carico della parte opposta, ed di ogni altro atto annesso, connesso, antecedente, successivo e consequenziale.
Con vittorie di spese e competenze difensive da distrarsi ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: agiva per la revoca e/o annullamento dell'atto di intimazione pagamento n. 094 2023 90025659
08/000, della presupposta cartella esattoriale n.09420160019427547000, nonché dei prodromici avvisi addebito nn.394201500314922000, 39420160001912608000, 39420160002293504000,
39420160004796113000,39420170000746649000, 3942017000945383000,
39420180003085780000, 39420190004432546000, 39420190005787821000, notificato a mezzo del servizio di posta elettronica certificata nei confronti della Parte_1
in data 06.06.2023, nonché di ogni ulteriore atto annesso, anteriore, successivo, connesso, collegato e consequenziale, che comunque incida sui diritti della odierna opponente.
Con l'atto di intimazione pagamento oggetto di causa, notificato a mezzo pec in data
06.06.2023, veniva contestato alla opponente il presunto mancato pagamento della somma complessiva di € 18.738.92, comprensiva di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica inerente i seguenti atti presupposti:
1) presunto omesso versamento Premio II-III rata, anno 2014-2015-2016, con presupposta CP_3 cartella esattoriale n.09420160019427547000, notificata in data 26.08.2016, di € 1.135,15;
2) presunto omesso versamento anno 2015, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420150003149222000, notificato in data 19.12.2015, di € 1.991,98;
3) presunto omesso versamento anno 2015, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.3942016000192608000, notificato in data 30.06.2016, di € 1.652,44;
2 4) presunto omesso versamento Modello DM 10 somme aggiuntiva, anno 2016, con presupposto avviso addebito n.39420160002293504000, notificato in data 11.10.2016, di € 2.402,51;
5) presunto omesso versamento anno 2016, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420160004796113000, notificato in data 19.12.2016, di € 951,58;
6) presunto omesso versamento anno 2014, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420170000746649000, notificato in data 11.08.2017, di € 596,82;
7) presunto omesso versamento anno 2016, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.39420170000945383000, notificato in data 19.09.2017, di € 369,14;
8) presunto omesso versamento anno 2017-2018, con Controparte_4 presupposto avviso addebito n.39420180003085780000, notificato in data 03.12.2018, di €
7.962,88;
9) presunto omesso versamento anno 2019, con presupposto Controparte_4 avviso addebito n.394201900004432546000, notificato in data 15.12.2019, di € 933,36;
10) presunto omesso versamento anno 2014, con Controparte_5 presupposto avviso addebito n.39420190005787821000, notificato in data 31.12.2019, di € 743,06.
Si costituiva e contestava la domanda . CP_1
SI costituiva l' e contestava la domanda . CP_3
Si costituiva l' e contestava la domanda . CP_2
Deduceva che gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
39420150003149222000 – periodi 6-7/2015 (dm insoluti) – avviso notificato il 19.12.2015 – credito non ceduto
39420160001912608000 - periodi 9-12/2015 (dm insoluti) – avviso notificato il 30.06.2016 – credito non ceduto
39420160002293504000 – periodi 1-3-4-5-7/2016 (dm insoluti) – avviso notificato il
11.10.2016 – credito non ceduto
39420160004796113000 – periodo 8/2016 (dm insoluto) – avviso notificato il 19.12.2016 – credito non ceduto
39420170000746649000 – periodo 672014 (note di rettifica) – avviso notificato il 11.08.2017 – credito non ceduto
39420170009453830000 – periodo 12/2016 (note di rettifica) – avviso notificato il 19.09.2017 – credito non ceduto
39420180003085780000 – periodi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2017, 2-3-4-5-6-7-8/2018 (dm insoluti) – avviso notificato il 03.12.2018 – credito non ceduto
3 39420190004432546000 – periodo 7/2019 (dm insoluto) – avviso notificato il 15.12.2019 – credito non ceduto
39420190005787821000 – periodo 372014 (da accertamento Vig. del 30.10.2018) – avviso notificato il 31.12.2019 – credito non ceduto.
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è infondata .
In primo luogo deve rilevarsi come il chiesto rinvio da parte della società ricorrente non appare giustificato .
CP_ L' è costituita tempestivamente il 13.3.2025 e l'udienza cartolare e le note di trattazione scritta erano il 25.3.2025 per cui anche più di dieci giorni previsti dall'art 416 cpc .
Le altre parti erano costituite già in epoca antecedente .
Ne discende che non è ammissibile un rinvio richiesto dal ricorrente avendo l'onere , peraltro avendo termine fino al 25.3.2025 , di prendere posizione sulle memorie, tutte tempestive , delle controparti.
DIFETTO DI NOTIFICA della INTIMAZIONE
Il motivo in esame (l'intimazione inoltrata da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri) è formale perché attiene ad un vizio di regolarità procedurale dell'atto .
Esso è tardivo e inammissibile ai sensi dell'art 617 cpc perché fatto valere oltre i 20 giorni dalla notifica della intimazione .
Il vizio , ove pure fondato , è comunque stato sanato dal raggiungimento dello scopo della conoscenza dell'atto di intimazione opposto , conosciuto integralmente e consentendo di approntar la difesa.
Il motivo va respinto .
OMESSA NOTIFICA CARTELLA E AVVISI DI ADDEBITO
Il vizio dedotto è tardivo ex art 617 cpc perché proposto oltre i 20 giorni dalla intimazione .
In ogni caso quanto alla cartella 09420160019427547000, risulta notificata per posta CP_3
elettronica come da consegna telematica riscontrata il 26.8. 2016.( e non contestata ). CP_ In merito agli AVVISI di addebito la competenza è dell' . CP_ Dalla documentazione versata dall' , gli avvisi sono stati notificati e a riscontro risulta :
4 394201500314922000,notificato come da estratto xml periodi 6-7/2015 ,
39420160001912608000, notificato come da estratto xml periodi 9-12/2015 ,
39420160002293504000, notificato come da estratto xml periodi 1-3-4-5-7/2016
39420160004796113000,notificato via pec il 19/12/2016,
39420170000746649000,notificato via pec il 11/08/2017,
3942017000945383000, notificato via pec il 19/09/2017,
39420180003085780000, notificato via pec il 03/12/2018,
39420190004432546000notificato via pec il 15/12/2019,
39420190005787821000, notificato via pec il 31/12/2019
In mancanza di contestazioni specifiche , di cui era onerata parte ricorrente , la notifica degli avvisi di addebito e della cartella è stata provata nelle date indicate .
Il motivo va disatteso
PRESCRIZIONE
Legittimato passivo sul motivo della prescrizione è l'ente creditore ( CASS S.U 7514/22)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
5 Orbene l' non deposita alcun atto interruttivo . CP_3
CP_ L' deposita solo documentazione ma senza atti interruttivi successive alle notifiche degli avvisi di addebito .
L deduce la notifica già in data 25/9/2019 a mezzo pec della < intimazione di pagamento n. CP_1
09420199011335674000 (all. 4), relativa alla cartella ed a tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione (eccettuati gli avvisi nn. 39420190004432546000 e 39420190005787821000 in quanto notificati successivamente, rispettivamente il 15/12/2019 ed il 31/12/2019), interrompendo i termini della prescrizione. >.
In effetti risulta che l'AVI n. 09420199011335674000 è stata notificata via pec e l'intimazione riguarda la cartella e 7 avvisi di addebito .
Ciò posto anche gli avvisi di addebito notificati con prova xml comunque sono riferiti a periodi del
2015 e 2016 per cui l'avi 09420199011335674000( prodotta dall' ) , a prescindere dalla CP_1
avvenuta notifica dei titoli , ha interrotto la prescrizione quinquennale.
Tra l'intimazione 09420199011335674000 e quella opposta inoltre non sono decorsi cinque anni.
Le pretese contributive non sono prescritte .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6