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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata l'[...] a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Agrigento, nella Via Picone, 8, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Caponnetto che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Alessia Sgarito, per mandato in atti;
appellante
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), e , nata a [...] il [...] (C.F.
[...] Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliate in Agrigento nella Via Imera, 217, presso lo studio C.F._3 dell'avv. Anna Mongiovì Gaziano che le rappresenta e difende per mandato in atti;
appellate
E
, nata il [...] a [...] (C.F. Controparte_3 C.F._4
), elettivamente domiciliata in Bivona (Ag) in via Roma, 41, presso lo studio dell'avv. Sergio
[...]
Spallino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata (ammessa al P.S.S.)
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 Luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 997/2021 pubblicata il 21/09/21 nell'ambito del giudizio n.r.g. 961/2016, ha dichiarato aperta la successione di , nato a [...] Persona_1
Giovanni AN il 26 luglio 1937 e deceduto il 14.10.1992; ha ordinato la divisione dei beni ereditari mediante attribuzione: -a della Controparte_1 quota pari a 500/1000 della piena proprietà dell'immobile sito in San AG AN, via
Veneziano n. 37, individuato in catasto al foglio 16, particella 1138 sub 5, previa corresponsione a e a della somma di euro 8.882,95 ciascuna e a Parte_1 Controparte_3 CP_2 la somma di euro 3.002,95; della piena proprietà dell'immobile sito
[...] Controparte_4 in San AG AN via Diodoro Siculo, individuato in catasto al Foglio 15 particella 551; ha condannato a rimborsare all'attrice 2/9 della metà delle somme riscosse Controparte_1
a seguito della estinzione dei seguenti buoni: n. 133 del 2.1.1990, n. 134 del 2.1.1990, 138 del
10.5.1979, n, 139 del 10.5.1979, n. 140 del 10.5.1979, n. 141 del 10.5,1979, n. 194 del 16.1.1980,
n. 195 del 16.1.1980, n. 196 del 16.1.1980, n. 197 del 16.1.1980, n. 245 del 2.1.1981, n. 246 del
2.1.1981, n. 40 del 12.1.1989, n. 97 del 12.1.1989; ha condannato a rimborsare all'attrice 2/9 della metà delle somme riscosse a Controparte_2 seguito della estinzione del buono n. 196 del 13.1.1982; ha attribuito a la quota pari a 1/3 della metà del valore dei buoni n. 43-44- Controparte_1
45-46-47 emessi il 8.8.1988, intestati e Persona_1 Persona_2 ha attribuito a la quota pari a 2/9 ciascuna Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 della metà del valore dei buoni n. 43-44-45-46-47 emessi il 8.8.1988, intestati e Persona_1
Persona_2 ha compensato per intero le spese di lite e posto le spese di c.t.u., già liquidate, a carico di entrambe le parti pro quota di spettanza dei beni da dividere.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello deducendone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Hanno resistito al gravame e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Con decreto del 22 Novembre 2023, stante il decesso di il processo è stato Controparte_1 interrotto.
Riassunto il giudizio nei confronti delle eredi di e sostituita l'udienza con il Controparte_1 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado Co nella parte in cui ha escluso dall'asse ereditario di l'immobile sito in San AG Persona_1
AN, alla via San Francesco d'Assisi n. 7 ed ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti di per avere la stessa alienato il suddetto immobile a Controparte_1 terzi senza il previo consenso dell'appellante.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso dalla massa ereditaria l'immobile sito in San AG AN, alla via Platone in ragione dell'abusività dello stesso, nonostante il CTU nominato in primo grado non abbia adeguatamente documentato la data di costruzione dell'immobile. Chiede a tal fine il richiamo del CTU.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui, pur avendo condannato le appellate al rimborso delle somme derivanti dall'estinzione dei buoni postali fruttiferi spettanti alla stessa pro quota, ha omesso di riconoscere su tali somme la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'estinzione.
---
1.Il primo motivo di appello è infondato. Con atto di compravendita rogato in data 11 Maggio
2010, sul presupposto di essere esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Controparte_1
San AG AN, via San Francesco D'Assisi n. 7 in forza di sentenza n. 338/2006 emessa dal
Tribunale di Agrigento all'esito del giudizio n.r.g. 862/2004 (avente ad oggetto la scioglimento della comunione sul predetto immobile tra essa venditrice e le tre figlie Parte_1 CP_3
e , ha venduto a il predetto immobile dietro la
[...] Controparte_2 Parte_2 corresponsione del prezzo di € 11.620,00 (cfr. atto di compravendita agli atti). Successivamente, con sentenza n. 1734/2013 resa dalla Corte di Appello di Palermo all'esito del giudizio n.r.g.
840/2007, è stata dichiarata la nullità della sentenza n. 338/2006 per violazione del contraddittorio, con la conseguenza che l'immobile sito in San AG AN, via San Francesco
D'Assisi n. 7 è ancora in comunione tra le odierne parti in causa. Ciò posto, e precisato che stante il decesso in corso di causa di (che era già esclusiva proprietaria del predetto Controparte_1 immobile nella misura del 50%), deve ritenersi che allo stato il predetto immobile si trova in comunione tra le sorelle ed il terzo acquirente. Trova, infatti, applicazione il principio, CP_2 ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale in tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li ha ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni. Viceversa, nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune, con affermazione di principio che è destinata a trovare applicazione anche nel caso in cui, pur riferendosi la vendita a singoli beni, la stessa esaurisca l'intero complesso dei beni ricaduti nella quota dell'alienante. (Cassazione civile sez. II, 08/07/2024, n.18548). Deve, pertanto, concludersi che, poiché era proprietaria dell'immobile predetto nella misura Controparte_1 del 50%, il terzo acquirente è subentrato nella sua posizione, con la conseguenza che allo stato il predetto immobile è in comunione tra le sorelle (nella misura del 50%) e CP_2 Parte_2
(nella restante misura del 50%). Non può, pertanto, procedersi alla divisione dell'immobile
[...] nel presente giudizio in ragione della disintegrità del contraddittorio e dell'impossibilità di provvedere alla sua integrazione in appello. Resta ferma la facoltà delle sorelle di incoare CP_2 autonomo giudizio nei confronti del al fine di provvedere allo scioglimento della Parte_2 comunione sul predetto bene.
Infine, proprio in ragione dell'attuale comproprietà dell'immobile in capo all'appellante, non si configura alcuna lesione della sua posizione giuridica, né alcun danno risarcibile, sicchè anche su tale punto la sentenza di primo grado deve trovare conferma.
2.Il secondo motivo di appello è infondato. Quanto all'individuazione dell'epoca di costruzione dell'immobile sito in San AG AN, via Platone n. 6 piano terra individuato in catasto al fg. 15 p.lla 533, rispetto al quale il CTU aveva evidenziato l'assenza di regolarità urbanistica e di procedimenti di sanatoria in corso, è già stato accertato che nessun dato emerge dalla documentazione depositata in giudizio dalle parti interessate. Di contro, il CTU ha verificato che la data della presentazione planimetrica all'Agenzia del territorio risale all'anno 1984 ed ha precisato che dalla tipologia costruttiva, dalle caratteristiche dei materiali e dallo stato d'uso dell'immobile si potrebbe verosimilmente associare all'anno di costruzione dell'unità censita al
Foglio 15 particella 551 via Seneca n.11 che risulta realizzata tra gli anni 77/83. Il CTU ha, pertanto, concluso per l'abusività dell'immobile, in assenza di documentazione che potrebbe, ai sensi della Legge 765/77, presupporre l'epoca di costruzione antecedente all'ottobre 1967 e quindi desumere una possibile regolarità urbanistica (cfr. integrazione alla CTU depositata il 25
Febbraio 2021). Tali essendo gli esiti dell'accertamento tecnico compiuto nel primo grado di giudizio, non vi sono margini per rinnovare la consulenza tecnica, non potendo questa sopperire alla lacuna istruttoria imputabile alla parte.
3. Anche il terzo motivo di appello è infondato. Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, ha chiesto computarsi nella massa ereditaria del padre, anche Parte_1 le somme di cui ai buoni postali fruttiferi cointestati tra le parti, condannando le controparti al rimborso delle somme eventualmente riscosse successivamente al decesso del padre e giusta l'estinzione dei buoni medesimi. Nessuna domanda di rivalutazione monetaria ha proposto, sicchè tale domanda è del tutto nuova in appello. Peraltro, poiché l'obbligazione fatta valere ha carattere pecuniario, trova applicazione il principio nominalistico e non è suscettibile di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 30/05/2013, n.13649).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra 26.000,00 ed € 52.000,00 in ragione del valore della massa ereditaria oggetto di divisione (€ 40.747,30).
P.Q.M.
La Corte di appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1)Rigetta l'appello; 2)Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_2 liquida in € 2.900,00 oltre accessori di legge;
3)Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_3 liquida in € 2.900,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di Appello di Palermo tenuta il 23 Gennaio 2025.
Palermo, 24/01/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo