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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3492/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dagli Avvocati Alessandra CASELLI e Irene GALLERANI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna (BO), Via San Mamolo n. 12
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 12 marzo 2024.
pagina 1 di 4 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Crevalcore (BO) il 30 agosto 2003. Dall'unione sono nati , il 14 dicembre 2003, , il 20 giugno 2006, e Per_1 Per_2
l'8 settembre 2008. Per_3
Dopo che le parti erano comparse davanti alla Giudice designata il 6 giugno 2024, il 7 giugno 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 6 giugno 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Va precisato che nella presente sentenza possono essere incluse solo le clausole contenute in ricorso e negli atti presenti nel fascicolo telematico. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a San Giovanni in Persiceto (BO) il 30 maggio 1977 e , nato a Parte_2
Bologna (BO) il 30 gennaio 1971, unitisi in matrimonio a Crevalcore (BO) il 30 agosto 2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crevalcore (BO), N. 14 P. 2, S. A, anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno concordato che il signor rimarrà Parte_2 presso la casa coniugale in Crevalcore (BO) alla Via Riga n. 1413, in comproprietà tra i ricorrenti, e che rispetto a tale occupazione da parte dello stesso la signora on Pt_1
pagina 2 di 4 pretende alcuna indennità, nonché che il signor continuerà ad onorare le rate Pt_2 del mutuo allo stesso intestato;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che la signora ha trasferito la Pt_1 propria residenza in Crevalcore (BO), alla Via Riga n. 1467:
3) prende atto che e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, manterranno la residenza unitamente alla madre e si regoleranno autonomamente, in ragione dell'età nei rapporti con i genitori;
4) affida ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_3 decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
5) dispone che il ragazzo sia collocato e anagraficamente residente presso la madre e possa frequentare liberamente entrambi i genitori, tenuto anche conto della vicinanza tra le case dei genitori e dell'età del minore;
6) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei tre figli nei momenti in cui li avrà con sé, facendo fronte alle spese per l'ordinaria cura della prole (vitto, alloggio, abbigliamento, prodotti per la cura della persona);
7) dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che i ricorrenti concordano che l'importo erogato a titolo di assegno unico venga percepito interamente dalla signora Parte_1
9) prende atto che le parti rinunciano reciprocamente a pretendere un assegno per il loro mantenimento, essendo entrambe titolari di redditi propri;
D) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dagli Avvocati Alessandra CASELLI e Irene GALLERANI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna (BO), Via San Mamolo n. 12
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 12 marzo 2024.
pagina 1 di 4 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Crevalcore (BO) il 30 agosto 2003. Dall'unione sono nati , il 14 dicembre 2003, , il 20 giugno 2006, e Per_1 Per_2
l'8 settembre 2008. Per_3
Dopo che le parti erano comparse davanti alla Giudice designata il 6 giugno 2024, il 7 giugno 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 6 giugno 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Va precisato che nella presente sentenza possono essere incluse solo le clausole contenute in ricorso e negli atti presenti nel fascicolo telematico. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata Parte_1
a San Giovanni in Persiceto (BO) il 30 maggio 1977 e , nato a Parte_2
Bologna (BO) il 30 gennaio 1971, unitisi in matrimonio a Crevalcore (BO) il 30 agosto 2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crevalcore (BO), N. 14 P. 2, S. A, anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) prende atto che le parti hanno concordato che il signor rimarrà Parte_2 presso la casa coniugale in Crevalcore (BO) alla Via Riga n. 1413, in comproprietà tra i ricorrenti, e che rispetto a tale occupazione da parte dello stesso la signora on Pt_1
pagina 2 di 4 pretende alcuna indennità, nonché che il signor continuerà ad onorare le rate Pt_2 del mutuo allo stesso intestato;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che la signora ha trasferito la Pt_1 propria residenza in Crevalcore (BO), alla Via Riga n. 1467:
3) prende atto che e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, manterranno la residenza unitamente alla madre e si regoleranno autonomamente, in ragione dell'età nei rapporti con i genitori;
4) affida ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le Per_3 decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
5) dispone che il ragazzo sia collocato e anagraficamente residente presso la madre e possa frequentare liberamente entrambi i genitori, tenuto anche conto della vicinanza tra le case dei genitori e dell'età del minore;
6) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei tre figli nei momenti in cui li avrà con sé, facendo fronte alle spese per l'ordinaria cura della prole (vitto, alloggio, abbigliamento, prodotti per la cura della persona);
7) dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che i ricorrenti concordano che l'importo erogato a titolo di assegno unico venga percepito interamente dalla signora Parte_1
9) prende atto che le parti rinunciano reciprocamente a pretendere un assegno per il loro mantenimento, essendo entrambe titolari di redditi propri;
D) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 15 gennaio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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