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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 11419/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. TEDOLDI RUDJ e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TEDOLDI RUDJ RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/05/2025, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Carpenedolo-BS in data 10.6.17 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carpenedolo al numero 6 parte II serie A dell'anno 2017), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto. I coniugi danno atto che di comune accordo, il signor si è già trasferito temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori e appena possibile si collocherà in Pt_1 autonoma sistemazione abitativa a propria cura e spese.
2. La casa coniugale sita in Carpenedolo (BS) via Rinaldini 16, identificata al catasto dei fabbricati del medesimo
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Comune al fg. 2, part. 229, sub 7, cat. A/7, classe 3, consistenza 8,0 vani, rendita catastale €599,09, superficie 176 metri quadrati e fg. 2, part. 229, sub. 8, cat. C/6, classe 3, consistenza 25 metri quadrati, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno e gravata da mutuo ipotecario, viene assegnata alla madre, con diritto di abitazione sino alla maggiore età dei figli. Gli arredi e i mobili ivi contenuti, fatta eccezioni per quelli che di comune accordo i coniugi di sono già divisi resteranno di pertinenza dell'abitazione. Il padre quale ulteriore concorso al mantenimento dei figli, si impegna a trasferire entro giorni 30 dall'omologazione della presente separazione la propria quota di proprietà ai figli minori.
3. In considerazione della cessione della quota immobiliare e dell'assegnazione dell'immobile alla madre, le parti concordano che la rata del mutuo residuo sarà sostenuta integralmente dalla madre, liberando il padre da ogni obbligo di rimborso nei suoi confronti. Resta ferma la responsabilità solidale dei coniugi verso l'istituto mutuante (si allega surroga mutuo con offerta nuovo mutuo – doc. 19).
4. I figli minori rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
5. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo desideri previo accordo con la madre e nel rispetto dei ritmi di vita e delle esigenze dei figli. In ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli:
- ogni mercoledì pomeriggio con rientro alle ore 20.00;
- due fine settimana al mese, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica.
Per quanto riguarda le vacanze, ciascun genitore avrà diritto a periodi continuativi di ferie con i figli per 15 giorni continuativi durante le ferie estive, 5 giorni e 3 giorni consecutivi rispettivamente durante le vacanze natalizie e pasquali. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo in cui intende avere le ferie con preavviso di almeno un mese così da accordarsi in anticipo.
I genitori potranno in qualsiasi momento concordare le modalità e orari diversi del diritto di visita del padre nel rispetto delle esigenze dei figli.
6. Anche in considerazione della cessione della propria quota di proprietà della casa familiare il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) a decorrere secondo anno successivo all'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie (mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% previa concertazione, salvi i casi di urgenza.
8. L'assegno unico e universale per i figli minori è attualmente percepito dal padre che si impegna a trasferirlo in ragione del 50% alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese, per le spese ordinarie dei figli.
9. Ogni altro rapporto di natura economica, e relativo ai beni mobili di proprietà esclusiva e comune dei coniugi, è già stato formalizzato e definito in separata sede con reciproca soddisfazione.
10. I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento idonei all'espatrio con iscrizione dei figli sul documento di entrambi o per il rilascio del passaporto dei figli.
11. I coniugi dichiarano di aver raggiunto un accordo equo e conforme all'interesse dei figli minori»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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