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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22841/2019
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22841/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale , in forza di procura speciale del 19/2/2019 per Notar Parte_2 [...]
rep. n. 139032, racc. n. 39466, rapp.ta e difesa dall' avv. Antonio Actis in Per_1 virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Ernesto Piscopo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE La (d'ora in poi ) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4534/19 (r.g. 17809/19), emesso da questo
Tribunale in data 14/6/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 69.938,15, per sorte capitale, interessi CP_1
già maturati, IVA e CPA, oltre € 12.044,02 per versamento della r.d.a. ed ulteriori interessi maturandi ai sensi del D.lgs. n. 231/02, spese e competenze legali, a titolo di compenso per l'incarico di amministratore straordinario della società ingiunta.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
-l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Tribunale delle
Imprese, trattandosi di controversia tra amministratore, sia pure straordinario, e società;
- che, nel merito, aveva più volte contestato la liquidazione del compenso in quanto operata dalla in dispregio alle Terze Linee Guida dell'Anac, con CP_2
particolare riferimento alla necessaria ed obbligatoria riparametrazione dei compensi alla effettiva durata degli incarichi ricoperti dagli amministratori straordinari;
- che il decreto prefettizio non presentava motivi di impugnazione in quanto formalmente ed astrattamente era conforme alle richiamate Linee Guida, ma di fatto non applicava i criteri di liquidazione ivi previsti;
- che, pertanto, il suddetto decreto prefettizio doveva essere disapplicato in quanto viziato per eccesso di potere.
Chiedeva pertanto, in via principale, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo impugnato e, in via gradata, previa disapplicazione del decreto prefettizio di liquidazione, rideterminare i compensi dovuti al ricorrente, con vittoria di spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio, il NZ chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, evidenziando, in particolare, che l' avrebbe Pt_1
dovuto impugnare il provvedimento prefettizio in sede amministrativa non essendo lo stesso suscettibile di disapplicazione
Ritenuta insussistente la competenza interna della sezione specializzata dell'Impresa, ammessa ed espletata CTU, la causa, all'udienza del 28/11/2024, veniva riservata in decisione. Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che, con ordinanza pronunciata in data 14/9/2020, è stata esclusa la competenza della sezione specializzata dell'Impresa a decidere la presente controversia. Come già evidenziato con la richiamata ordinanza, i rapporti tra sezione specializzata dell'impresa e sezione ordinaria del Tribunale, facenti entrambe parti del medesimo ufficio giudiziario, non involgono questioni di competenza in senso tecnico, attenendo piuttosto al profilo della distribuzione degli affari interni nell'ambito dell'ufficio giudiziario. Ciò premesso, la presente controversia non rientra – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – tra gli affari assegnati alla suindicata sezione specializzata, non potendosi ricondurre l'attività degli amministratori straordinari ex art. 32, D.L. n. 90/2014 alla disciplina dei rapporti societari tout court, tenuto conto della peculiarità della gestione straordinaria tesa a garantire attraverso, l'intervento del Prefetto,
l'interesse pubblico alla completa esecuzione dei contratti d'appalto e alla gestione degli stessi senza il pericolo di acquisizione di utilità illecite in danno della P.A.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione proposta è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Giova preliminarmente osservare che la pretesa azionata dal NZ con il ricorso monitorio è volta al conseguimento del compenso maturato per l'incarico di amministratore straordinario dallo stesso svolto ai sensi del citato art. 32, in favore della società opponente, nella misura liquidata con decreto prefettizio del
28/6/2018.
La richiamata disposizione normativa pone, infatti, a carico diretto dell'impresa l'onere del pagamento del compenso dell'amministratore straordinario e temporaneo, prevedendo che alla relativa liquidazione vi provveda il Prefetto con il decreto di nomina sulla base delle Tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 14/2010, relativo al compenso degli amministratori giudiziari.
Ebbene, sostiene l'opponente che la liquidazione operata dal Prefetto di
Napoli, sarebbe erronea in quanto non terrebbe conto delle vigenti Terze Linee
Guida emanate dall'Anac nella parte relativa alla “necessaria ed obbligatoria riparametrazione dei compensi alla effettiva durata degli incarichi ricoperti dagli amministratori straordinari”. Ora, prima di esaminare nel merito la doglianza svolta dall'opponente, va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal NZ, il decreto prefettizio di liquidazione non è un atto di natura discrezionale che andava previamente impugnato dinanzi al G.A., con conseguente intagibilità da parte del Giudice
Ordinario. Se, infatti, dal punto di vista genetico il rapporto che si instaura tra
Prefetto e società per effetto della nomina dell'amministratore straordinario ha una connotazione chiaramente autoritativa, trovando detta nomina la sua causa giuridica non in un contratto ma in un provvedimento amministrativo discrezionale, nella fase, invece, attuativa, trattandosi sostanzialmente di una prestazione d'opera intellettuale, la relazione presenta aspetti di natura paritetica e la giurisdizione a conoscere del compenso riconosciuto spetta al Giudice
Ordinario. In particolare, come rilevato dal Consiglio di Stato, poiché
l'emolumento spettante all'amministratore costituisce una “remunerazione normativamente determinata”, la posizione giuridica degli amministratori va qualificata in termini di diritto soggettivo e la relativa controversia esula dalla giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. di Stato, 27/6/2017, n. 3132).
Ciò significa che, non costituendo il decreto prefettizio un atto di natura autoritativa, non sussiste alcuna limitazione al sindacato, da parte di questo
Giudice, sul quantum della liquidazione operata dall'autorità amministrativa, senza doversi far luogo alla disapplicazione dell'atto, la quale presuppone che lo stesso sia espressione di attività discrezionale della P.A.
Tanto precisato, venendo più nello specifico alla doglianza mossa dall'opponente, il profilo oggetto di contestazione attiene alla valutazione del criterio della “durata” dell'incarico, non avendo la confutato gli altri criteri Pt_1
assunti dal a base della propria liquidazione. CP_3
Ora, risulta dalla documentazione in atti, che sulla questione relativa alla durata dell'incarico professionale dell'amministratore straordinario, sia intervenuto, su richiesta della un parere dell'Anac su come debbano Pt_1
interpretarsi le Terze Linee Guida. Con tale parere è stato chiarito che, quando l'incarico ha durata non coincidente con l'arco temporale annuale, il riferimento alla “effettiva durata dell'incarico”, piuttosto che “al periodo di completamento della fase esecutiva del contratto” di cui alle citate Linee Guida, debba intendersi nel senso che nel computo debbano considerarsi come parametri temporali “il termine inziale e quello finale stabiliti formalmente dal Prefetto nei rispettivi decreti di avvio e cessazione della straordinaria gestione di ciascun contratto
d'appalto o concessione”.
Ebbene, come emerge dalla Tabella allegata al decreto di liquidazione, il
Prefetto ha assunto quale termine iniziale ai fini della decorrenza del compenso il
2/10/2017 ossia la data del primo decreto di nomina dei commissari e, come termine finale, la data del 17/7/2018 di chiusura delle gestione straordinaria, per una durata complessiva dell'incarico professionale pari a 10 mesi.
Tale modus procedendi, tuttavia, non appare conforme alle Terze Linee
Guida come interpretate dall'Anac, coincidendo l'arco temporale assunto a base della liquidazione del compenso con l'intero periodo di durata della gestione straordinaria e non, invece, con la gestione di ciascun contratto d'appalto o concessione.
Discende da ciò, pertanto, che il compenso in questione deve essere rideterminato e, a tal fine, ben possono essere utilizzate le risultanze dell'espletata
CTU in quanto congruamente motivate sia sul piano logico che tecnico. In particolare, occorre fare riferimento al secondo conteggio sviluppato dal
Consulente, nel quale è stato considerato, ai fini del calcolo, quale termine iniziale la data della singola nomina prefettizia afferente al contratto di appalto di volta in volta sottoposto a gestione straordinaria e quale termine finale quello del
17/7/2018, data di avvenuta revoca della gestione straordinaria, ad eccezione dell'appalto con la per il quale la misura straordinaria è stata Controparte_4
dichiarata chiusa con decreto del 12/4//2018. Sulla base, dunque, di tali parametri ed applicando tutti gli altri criteri previsti dalle Terze Linee Guida, il CTU ha quantificato il compenso spettante al nella somma di € 37.162,07, oltre € CP_1
1.896,02 per spese generali.
Quanto alle contestazioni sollevate dalla va evidenziato che la stessa, Pt_1
con riferimento al secondo conteggio elaborato dal CTU, ha dedotto che lo stesso non terrebbe conto, comunque, dell'effettiva durata dei singoli contratti, osservando che “i due termini, quello iniziale e quello finale, così come correttamente intesi dall'ANAC, devono riferirsi necessariamente a ciascun contratto”. Sennonché si deve rilevare sul punto che tale contestazione non è supportata sul piano allegatorio, prima ancora che probatorio, da alcuna indicazione relativa ai termini “formali” di chiusura dei singoli contratti – posto che i termini iniziali coincidono con quelli considerati dal CTU– atteso che quelli indicati, peraltro soltanto nel prospetto riportato in comparsa conclusionale, non recano alcun riferimento al provvedimento dal quale sarebbero stati tratti. Ma soprattutto la data di chiusura formale dei singoli contratti andava documentata mediante la produzione dei relativi “decreti” prefettizi, alla cui stregua, secondo il parere reso dall'Anac, doveva essere determinato il termine finale di cessazione degli incarichi. Ne consegue, pertanto, che in mancanza di tale indispensabile documentazione, correttamente il CTU ha quantificato il compenso dovuto al assumendo quale termine finale il decreto di chiusura della gestione CP_1
straordinaria.
In definitiva, il compenso da corrispondere al come rideterminato CP_1 sulla base della CTU svolta, risulta pari ad € 37.162,07, somma dalla quale va detratto l'acconto di € 3.500,00, già corrisposto.
Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e la va condannata al pagamento, in favore del della Pt_1 CP_1 somma di € 33.662,07 (€ 37.162,07 - € 3.500,00), oltre IVA e CPA ed interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 13/6/2019 al soddisfo, nonché della somma di € 1.896,00 per spese generali, oltre interessi ex art. 1284 c.c. a decorrere dal 13/6/2019 al saldo
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria e le spese di
CTU, sono poste, in base al principio di soccombenza, a carico dell' nella Pt_1
misura liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti.
Dall'accertata fondatezza, sia pure in parte, dell'opposizione proposta, discende il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato in data 10/07/2019, nei confronti di , avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 4534/2019 emesso da questo Tribunale in data 13/06/2019, così provvede: a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la .al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 CP_1
, della somma di € 33.662,07 oltre IVA e CPA ed interessi al tasso
[...] previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 13/6/2019 al saldo, nonché della somma di € 1.896,00, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dal 13/6/2019 al saldo;
c) condanna la al pagamento, in favore del delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in € 286,00 per spese ed € 6.447,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
d) pone le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto in data 11/3/2022 a carico definitivamente dell'opponente.
Napoli, 7/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Varriale, Magistrato ordinario in tirocinio.