Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1445 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elga Francesca Ruperto e Silvana Aloisio, elettivamente domiciliata presso la sede dell' sita in Parte_1
Catanzaro via Lucrezia della Valle n. 34;
Appellante
E
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Enrico De Nicola n. Controparte_1
1, presso lo studio dell'Avv. Anna Taverna che lo rappresenta e difende
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 1759/2021 pubbl. il 12 ottobre 2021 del Tribunale di
Cosenza. Produttività collettiva.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti.
Svolgimento del processo
1. L'appello è proposto dall' avverso la sentenza con la Parte_1 quale il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso del e l'ha Controparte_1
“produttività” per gli anni 2015-2017.
2. Il dott. , per come aveva dedotto ed allegato in primo grado, è Controparte_1
P stato dipendente della Parte_3
inquadrato nella cat. D4, in qualità di Responsabile del Settore Contabile e
Finanziario. A seguito della legge della Regione Calabria n. 25 del 16\05\2013, la quale ha soppresso e posto in liquidazione le Comunità Montane, istituendo l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata
[...]
, è transitato alle dipendenze di detta Successivamente, così Parte_1 Pt_1
come confermato e attestato dalla legge regionale n. 47\2018 (cfr. stralcio legge l.r. n.
47\18, doc. 7), è stato utilizzato in regime di distacco presso la Struttura CP_2
Comunità Montane Calabresi - Dipartimento competente in materia di
[...]
Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione - presso la sede di GL (Cs).
3. L' , con apposita “Scheda individuale di valutazione Parte_1 permanente per la “produttività collettiva” (anni 2015, 2016, 2017), ai fini del riconoscimento e del pagamento di detta produttività, attribuiva al ricorrente un punteggio totale pari ad 80 punti (doc. 1). Tale punteggio, sulla base della determina dirigenziale del 19 luglio 2018 ovverosia dei criteri nella stessa indicati, poneva il dipendente nella II fascia, relativa al parametro di produttività 1,10, che avrebbe conferito al , inquadrato nella categoria D, il diritto a percepire la somma di CP_1
euro 10.056,57 (doc. 2).
3.a. Tuttavia, con la medesima determina, l'Ente datoriale, richiamando l'art. 70, comma 12, DLgs 165\2001, stabiliva di “non considerare ai fini della produttività i dipendenti di , utilizzati in altri enti (Regione Calabria, Commissario Parte_1
Straordinario della Liquidazione delle CM o altri enti), per n. 36 ore settimanali”: conseguentemente, il ricorrente, utilizzato presso la Struttura Unica per la
Liquidazione Comunità Montane Calabresi, rimaneva escluso dalla corresponsione della produttività, pur in presenza di tutti i requisiti previsti.
3.b. Ciò posto, il , unitamente ad altri dipendenti, con istanza del CP_1
25\07\2018, protocollata al n. 1584 del 31\07\2018 (doc. n. 3), rivolgeva all'
[...]
formale richiesta di rettifica della predetta determina e di inserimento Parte_1
dei richiedenti tra gli aventi diritto al riconoscimento della produttività collettiva 2017
(anni 2015, 2016 e 2017). Tuttavia, detta istanza non sortiva alcun effetto e pertanto nessuna somma è mai stata corrisposta al ricorrente, e ciò hya determinato il ricorso al Giudice di Cosenza.
4. In diritto il ricorrente fondava la sua domanda deducendo <<“…che la menzionata determina, con cui si nega al ricorrente il diritto a percepire le somme spettanti a titolo di produttività collettiva 2017, è da ritenere del tutto infondata, in quanto basata su un presupposto completamente errato, che vizia l'intero ragionamento alla stessa sotteso e la relativa motivazione. La determina infatti giunge a negare il diritto legittimamente spettante all'istante operando richiami normativi del tutto inconferenti, che nulla hanno a che fare con la posizione lavorativa del . CP_1
Ciascuno dei riferimenti normativi indicati nella determina, ossia l'art. 70, comma 12,
Dlgs. 165\201; la dichiarazione congiunta n. 13 allegata al ccnl Regioni e Autonomia
Locali-quadriennio normativo 2002-2005; l'orientamento applicativo dell'ARAN n.
1553B del 2013 (doc. 6), ineriscono alla figura del “comando” del dipendente. Il ricorrente al contrario, come attestato dalla citata L.R. 47\2018, art. 14 comma 2, veniva utilizzato in “regime di distacco” presso la Struttura Unica per la Liquidazione
Comunità Montane Calabresi - Dipartimento competente in materia di Agricoltura e
Risorse Agroalimentari (cfr. estratto L.R. 47\18, doc. 7). Infatti, lo stesso ccnl Regioni
e Autonomia Locali –quadriennio normativo 2002-2005- richiamato proprio nella succitata determina dirigenziale, all'art. 19, comma 2 (doc. 4), così stabilisce <Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, restano a carico dell'ente medesimo>> (doc.
4). D'altra parte, anche l' cui si fa riferimento sempre nella medesima Tes_1
determina, nella Relazione illustrativa al già menzionato ccnl del 2002-2005 per le
Regioni e Autonomie locali, in commento proprio al citato art. 19 dello stesso ccnl
(doc. 5) dichiara <….nel caso in cui il personale di un ente sia distaccato, nell'interesse del proprio datore di lavoro, a rendere la sua prestazione lavorativa presso altri enti, amministrazioni o aziende, i relativi oneri del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, restano comunque a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro. In tal modo viene introdotta, in via contrattuale, una regola che appare in perfetta sintonia con la nuova e specifica disciplina del
“distacco” contenuta nel Dlgs. n. 276 del 2003 che appunto, all'art. 30, afferma che si configura “l'ipotesi di distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
L' , dunque, in merito al regime del distacco, nella scia del già richiamato art. Tes_1
19 del ccnl Regioni e Autonomie locali, esprime un orientamento del tutto differente rispetto a quello indicato nella determina dell'Ente.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività del presso la Struttura di liquidazione CP_1 veniva evidentemente svolta nell'interesse di , Ente datoriale, posto Parte_1 che detta attività era finalizzata proprio a “completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle comunità montane” (cfr. stralcio L.R. n. 47\2018, doc. 7), le cui funzioni sono state trasferite alle Regioni e “esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde…” (si veda L.R. n. Pt_1
25\2013, doc. 8)….”.>>
4.a. In sostanza il diritto rivendicato si fondava sulla determina che pur riconoscendo la sussistenza in astratto dei requisiti (di cui alla scheda di valutazione
– positiva – 80 punti) per l'erogazione del trattamento accessorio richiesto, in definitiva lo negava sul presupposto che il dipendente fosse stato “comandato” e non
“distaccato” presso altra amministrazione. Nell'ottica attorea, dunque, tale determina sarebbe viziata nella parte che nega la “produttività collettiva”, perché farebbe riferimento a norme e ccnl inconferenti per il caso del e degli altri dipendenti CP_1
ai quali è stata negata.
5. Si era costituita in primo grado l' ed aveva contestato Parte_1
a) l'istituto del distacco, b) la L.R. N. 47/2018- art. 14 – c) la mancata applicazione del Provvedimento del Commissario Straordinario adottato con nota n 14191 del
29.08.2016 d) la Determina Dirigenziale n. 805 del 19.07.2018.
6. Il Tribunale di Cosenza ha valorizzato i documenti prodotti in atti ed ha respinto le obiezioni del resistente così argomentando <L' convenuta ha, in Pt_1 particolare, dedotto che “…nessuna produttività poteva essere attribuita dall' al ricorrente considerato che ha sempre prestato la sua Parte_1 attività lavorativa presso la Struttura della ” evidenziando che Parte_4
“…il ricorrente ha sempre svolto le prestazioni di lavoro presso la Struttura delle
Comunità Montane e quindi l'assegnazione è stata sempre giustificata dalla sussistenza di un interesse proprio dell'ente ricevente e pertanto il datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni è tenuto ad erogare direttamente al personale il trattamento economico accessorio…” e che “…Secondo l' le differenze tra Tes_1
distacco e comando lo si ribadisce sono da ricercarsi nel diverso interesse all'utilizzodella prestazione lavorativa (del datore di lavoro nel caso di distacco e dell'utilizzatore nel caso di comando) e nella conseguente diversa ripartizione degli oneri economici…”.
7. Ha quindi motivato l'accoglimento del ricorso spiegando che <<…come risulta chiaro dall'art. 14 L.R. n. 47/2018, il (al pari del restante personale CP_1
utilizzato dall Struttura Unica per la Liquidazione Comunità Montane Calabresi) è stato impiegato presso detta struttura in regime di distacco (e non di comando) ed il
CCNL Regioni ed Autonomie Locali 2002/2005 – pure richiamato nella determina del
19.7.2018 qui censurata – all'art. 19, comma 2, prevede che “le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale distaccato a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, restano a carico dell'ente medesimo…”. Ora, posto che la produttività rientra pacificamente nel trattamento economico accessorio e che l'attività svolta dal ricorrente presso la menzionata Struttura è stata resa nell'interesse dell'
[...]
in quanto finalizzata al completamento delle operazioni di Parte_1
liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane le cui funzioni sono state trasferite alla Regione Calabria e, per questa, all'Azienda convenuta (cfr. L.R. n. 47/2018, art.
14 e L.R. n. 25/2013, art. 2, comma 3 in fasc. ricorrente), ne consegue che la convenuta deve farsi carico degli oneri della produttività qui reclamata…”.
8. La decisione è gravata di appello dall' che contesta al Parte_1 primo Giudice “…Nullità e/o illegittimità della Sentenza, viziata da error in iudicando ex art.115 e 116 cpc, per errata, insufficiente e contraddittoria motivazione ed, in ogni caso, per errata, insufficiente e contraddittoria ricostruzione degli atti e dei fatti di causa nella parte in cui condanna al pagamento della produttività degli anni 2015-2016 e 2017…”.
8.a. Ritiene che il Giudice nel decidere la causa avrebbe dovuto prendere in considerazione due eventi che considera fondamentali, ovvero (1) il provvedimento di autorizzazione personale dipendente a collaborare con il Commissario
Straordinario per la Liquidazione delle soppresse comunità Montane Dott.
[...]
. Tale provvedimento del Commissario disponeva che tale Per_1 CP_3
collaborazione con le Comunità Montane doveva avvenire senza oneri aggiuntivi per l' e senza rimborso spese, e tutto doveva essere a carico della Parte_1
Struttura di Liquidazione.
8.b. Poi sostiene (2) l'Inefficacia retroattiva della Legge n 47/2018 art. 14 e deduce che “…Il Giudice di primo grado fa riferimento ad una legge che per il periodo richiesto dal ricorrente non era in vigore, il ricorrente infatti richiede il pagamento della produttività relativa agli anni 2015-2016 e 2017 quando la legge non esisteva perché come previsto dall'art. 21 della medesima la sua entrata in vigore era prevista per il 1 gennaio 2019 e pertanto per il periodo interessato il rapporto di collaborazione del personale dipendente dell' con la Parte_1
Struttura Liquidatoria era disciplinato solo dal Provvedimento di collaborazione disposto dal Commissario Straordinario Dott. ”. Parte_5
9. Si è costituito in questo grado il ed ha contrastato le deduzioni CP_1 dell'appellante riproponendo le ragioni già esposte nel ricorso al Tribunale e raccolte dal Giudice in sentenza. Evidenzia che l'attività del presso la Struttura di CP_1
liquidazione era finalizzata a completare le operazioni di liquidazione ed
estinzione delle comunità montane soppresse, le cui funzioni, come stabilito ai sensi della L.R. 25\2013, sono esercitate dall' Ordunque, Parte_1
la Struttura di Liquidazione non svolgeva una funzione autonoma, bensì finalizzata alla liquidazione delle soppresse Comunità Montane, le cui funzioni e il cui personale erano entrambi confluiti nell' . Aggiunge che tutti gli atti che Parte_1 autorizzavano l'utilizzo di quei dipendenti come il a prestare l'attività CP_1 lavorativa in regime di “distacco” e non di “comando” come sostiene l'Azienda.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, unitamente ai documenti dei quali, con ordinanza interlocutoria data il 18 aprile 2024, si invitavano le parti a dedurre sulla fonte contrattuale dell'emolumento oggetto di causa, onerando contestualmente parte appellata di produrre gli accordi integrativi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto. II. Non coglie nel segno nessuna doglianza dell'appellante e la sentenza resa in primo grado, oggi gravata, deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione.
III. Deve ritenersi che gli accordi integrativi prodotti confermano il diritto del ricorrente a percepire l'emolumento richiesto, riguardante la produttività collettiva
2017, relativa agli anni 2015, 2016 e 2017, così come riconosciuta e liquidata con l'impugnata sentenza di primo grado. Già nella Relazione illustrativa e tecnico- finanziaria allegata, alla Sezione II “Destinazioni specificamente regolate dal
Contratto Integrativo”, nell'elencazione delle somme regolate dal contratto medesimo risulta espressamente inclusa la Produttività. Atteso ciò, detti contratti, differentemente da quanto eccepito dall'appellante, all'art. 1 comma 1 delle
“Disposizioni Generali”, rubricato “Campo di applicazione e durata”, statuiscono espressamente l'applicabilità del Contratto Integrativo Decentrato Aziendale “a tutto il personale “con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, al personale comandato, distaccato e/o a qualsiasi titolo utilizzato …”. Dunque, non solo sancisce l'estensione delle norme contrattuali a tutti i dipendenti, per quanto supera anche la differenza tra personale comandato e distaccato, sulla base della quale l'Azienda datoriale aveva fondato il disconoscimento del diritto rivendicato dal . CP_1
III.a. D'altra parte, il successivo art. 12) (art 11 del Contratto relativo all'anno 2015) indica le categorie cui il premio incentivante della produttività è rivolto, includendo la categoria D, nella quale il dipendente si trovava inquadrato come indicato in atti.
La medesima norma nel definire il sistema di incentivazione del personale e del relativo processo di valutazione al punto 4) stabilisce che “la valutazione deve interessare tutti i dipendenti individuati al precedente art. 1”.
III.b. In sintesi detti contratti sanciscono l'applicabilità delle disposizioni ivi previste a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna, e quindi, atteso che in atti è stata allegata la “Scheda Individuale di valutazione permanente per la produttività collettiva” dell'appellato, la quale riporta il punteggio idoneo al riconoscimento del diritto, non vi è alcun dubbio in ordine alla spettanza dell'emolumento richiesto.
IV. Deve altresì considerarsi chiaro che l'appellato (e gli altri suoi colleghi) dovevano ritenersi dipendenti di fin dalla sua costituzione e da quel Parte_1
momento, pure se ha prestato attività lavorativa presso Comunità Montane o Commissari Straordinari per la liquidazione delle stesse, la finalità era sempre quella dettata dalla legge regionale del 2013 che aveva soppresso detti enti per far confluire tutte le funzioni delle ex Comunità Montane in , e nell'interesse di Parte_1 quest'ultima.
V. A chiarire definitivamente il concetto è intervenuta la Suprema Corte di
Cassazione che con ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024 ha così riportato in motivazione: <<…Nella specie, vengono in rilievo due istituti poco approfonditi in dottrina ed in giurisprudenza, vale a dire il comando e il distacco. Il comando propriamente detto (talora denominato “di diritto pubblico”: Cass., Sez. L, n. 17842 dell'8 settembre 2005) è stato disciplinato, innanzitutto, dall'art. 56 del T.U. n. 3 del
1957. La nozione di comando sopra esposta descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine.
-La giurisprudenza ha chiarito che nel comando – che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione
– si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n. 13482 del 29 maggio 2018).
-Per l'esattezza, nel pubblico impiego privatizzato le esigenze che rilevano, con riguardo al comando, sono quelle dell'Amministrazione di destinazione (Cass.,
Sez. L, n. 12100 del 16 maggio 2017) che, pertanto, assume i poteri di gestione del rapporto di lavoro in forza dell'imperatività del provvedimento: ne deriva che non possono gravare sul datore di lavoro distaccante gli oneri economici direttamente connessi all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione, titolare dell'interesse primario al comando, salva una diversa e specifica previsione di legge che diversamente disponga (Cass., Sez. L, n. 17842 dell'8 settembre 2005). Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere straordinario. -In conclusione, caratteristiche del comando sono che: coinvolge Pubbliche amministrazioni differenti;
è posto in essere nell'interesse della Pubblica amministrazione presso la quale il lavoratore è comandato; è disposto con provvedimento amministrativo della P.A. beneficiaria.
-Ulteriormente distinta da quella del comando è, poi, la fattispecie della utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato distacco (o, più precisamente, distacco di diritto pubblico) nella giurisprudenza amministrativa.
Trattasi di istituto in realtà ignoto alla legislazione del pubblico impiego, al quale è estraneo in linea di principio. Tuttavia, nella prassi, il termine distacco aveva ed ha ancora una certa diffusione in ambito pubblicistico, benché sia utilizzato, di solito, impropriamente. Il c.d. distacco di diritto pubblico si distingue dal comando perché, in teoria, l'impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione distinta da quella di appartenenza, ma – temporaneamente – ad un ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta pertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro, ma, eventualmente, di un'applicazione provvisoria. Nel caso del c.d. distacco di diritto pubblico, quindi, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di appartenenza. Il c.d. distacco di diritto pubblico (il quale, si ribadisce, non è tecnicamente un vero distacco) non va confuso con il vero distacco, ossia il distacco privatistico, istituto con il quale condivide lo stesso nome.
-Non è sempre agevole, nell'ambito del pubblico impiego, distinguere fra comando e distacco, proprio perché quest'ultimo termine è spesso usato impropriamente per indicare situazioni riconducibili, piuttosto, al comando di diritto pubblico o, al massimo, all'avvalimento. Questa frequente confusione semantica rende sovente molto difficile individuare la corretta disciplina applicabile alla fattispecie. Per questa ragione la giurisprudenza ha, di solito, cercato, per risolvere le questioni che via via erano poste alla sua attenzione, di valorizzare l'interesse prevalente nella vicenda.
-Infatti, da quanto esposto emerge con chiarezza che, nel settore pubblico, sia nel comando sia nelle ipotesi impropriamente chiamate di distacco, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione, per l'esattezza di quella di destinazione nel comando e di quella di appartenenza nel c.d. distacco di diritto pubblico che, non a caso, riguarda essenzialmente gli spostamenti, temporanei, all'interno della medesima P.A.
Il fatto, però, che, dal punto di vista sostanziale, sia sempre il soggetto utilizzatore a sopportare, in ultima istanza, il trattamento del dipendente (il che si spiega con la circostanza che la P.A. di appartenenza non può rifiutare il suo consenso, siccome il dipendente va ad operare nell'interesse della P.A. di destinazione) non può consentire di ignorare la circostanza che ormai l'ente tenuto formalmente a pagare la retribuzione del lavoratore è sempre l'ente di appartenenza.
Tale circostanza induce ad individuare, allora, comunque in quest'ultimo soggetto quello legittimato passivamente nelle controversie attinenti alla gestione del rapporto di lavoro ed alle conseguenze economiche degli eventi che la riguardano, anche se verificatisi dopo l'inizio dell'applicazione presso un'altra P.A.
-In questo modo è superato, quantomeno in ordine al profilo della menzionata legittimazione passiva e con riguardo alle ipotesi di comando di diritto pubblico che deve essere autorizzato, l'orientamento della giurisprudenza sopra citata (ossia Cass.,
Sez. L, n. 17768 dell'8 settembre 2015, Cass., Sez. L, n. 18460 del 29 agosto 2014 e
Cass., Sez. L, n. 7971 del 5 aprile 2006) che valorizzava, al fine dell'accertamento di detta legittimazione, l'individuazione in concreto del soggetto portatore dell'interesse per soddisfare il quale era consentito l'utilizzo del dipendente ad opera di altra P.A.
-Si tratta, infatti, di sentenze che concernono situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001…>>1.
VI. Ne consegue la conferma della sentenza appellata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza per come liquidate in dispositivo secondo i parametri di legge, ed il rigetto del gravame comporta la declaratoria quanto alla sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato in data 19 novembre 2021, avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 1759/2021 pubbl. il 12 ottobre 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.906,00 oltre accessori di legge da distrarre in favore del procuratore distrattario.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 18 novembre 2024.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio enunciato: “In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente Amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta
Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera;