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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2023
RE BLICA TALINNA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 335/2023 R.G. A.C. e vertente
TRA
C.F. 1 1) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 (C.F.
MI GG e AM AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, via Benedetto Faustini n.8
attrice
Controparte_1 (C.F. C.F._2 () rappresentato e difeso dall'avv. Daniele
TI e RA OR ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Terni, Corso del Popolo n.26
convenuto
OGGETTO: Mutuo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 06/02/2023, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 al fine di ottenere la corresponsione della somma di €. 12.052,70 mutuatagli gratuitamente ovvero, in subordine, la restituzione della somma medesima oltre interessi con spese di vittoria a titolo di arricchimento senza causa.
A sostegno del suo argomentare, l'attrice esponeva: che ella e suo marito, Parte_2
avevano concluso verbalmente un contratto di mutuo a titolo gratuito con Controparte_1
con impegno di quest'ultimo a restituire la somma erogata a semplice richiesta da parte dei mutuatari;
che detti mutuatari, in esecuzione del contratto concluso, avevano corrisposto in favore
-
della ditta Edilizia Collerolletta la somma di €. 12.052,75 a mezzo di assegni bancari a firma di che detta somma era stata concessa per l'acquisto di materiali Parte_1 -
finalizzati alla ristrutturazione di un immobile di proprietà del convenuto, sito in Terni, via Carlotta
Clerici n. 36; - che il motivo della dazione di denaro in parola risiedeva nel rapporto di affinità intercorrente con in quanto il di lui figlio, Persona_1 era Controparte_1
Controparte_2 figlia dell'attrice, ed in previsione del fatto che l'immobile da coniugato con ristrutturarsi sarebbe stato adibito a casa coniugale dei loro figli;
- che le fatture emesse dalle ditte
Ediltermica NA S.p.a e Edilizia Collerolletta, su accordo tra le parti, erano da intestarsi, rispettivamente, a la quale al raggiungimento di un CP_3 e Parte_1
massimo fissato in €. 3.000, avrebbe provveduto al pagamento della fornitura;
che in un primo momento, a ristrutturazione semi-ultimata, i coniugi Persona_1 e Controparte_2
avevano abitato l'immobile di proprietà del convenuto e, successivamente, si erano separati;
che
-
inaspritisi i rapporti con la famiglia dell'ex genero l'attrice aveva tentato invano, anche in via stragiudiziale, di ottenere la restituzione della somma predetta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28/04/2023, si costituiva in giudizio
Controparte_1 che contestava la sussistenza di un contratto di mutuo a titolo gratuito ed eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto della residualità (dal momento che l'attrice aveva sostenuto l'esistenza nel caso de quo di un rapporto di natura contrattuale) e della giusta causa.
In particolare, il convenuto argomentava come segue: - negava l'erogazione della somma richiesta in restituzione che, al più, era da intendersi quale contributo dei genitori al menage familiare della figlia, dal momento che quest'ultima aveva abitato l'immobile di sua proprietà sino al marzo 2020, anche con il nuovo compagno;
- che l'avversa pretesa economica era infondata in quanto le spese di ristrutturazione dell'immobile per cui è causa erano state personalmente sostenute dal convenuto, anche attraverso il saldo delle fatture emesse dalle ditte Edilizia Collerolletta ed Ediltermica
NA S.p.a., nonché dal figlio, Persona_1 ; - che le fatture allegate all'atto introduttivo del presente giudizio riguardavano beni mai consegnati per la ristrutturazione dell'immobile suddetto;
che con atto notarile del 16/06/2011 aveva costituito un fondo patrimoniale destinando-
l'immobile sopracitato, di sua proprietà esclusiva, a casa coniugale del figlio e della nuora;
che nelle more del giudizio di separazione tra la casa Persona_1 e Controparte_2 coniugale era stata assegnata a quest'ultima; - che l'immobile era stato restituito volontariamente in data 03/03/2020 in stato di completo abbandono e degrado, come da documentazione in atti, tanto che aveva dovuto sostenere ulteriori spese di ristrutturazione;
che con tre Persona_1
-
diffide ad adempiere per presunta insolvenza di fatture, l'attrice aveva intimato il pagamento di somme di volta in volta diverse (€. 21.013,90 con raccomandate a/r del 27/07/2016 e del
24/05/2019; €. 13.150,71 con raccomandata a/r del 02/07/2022); - che l'attuale pretesa economica
(€. 12.050,70), peraltro avente un importo simile a quello richiesto con raccomandata a/r del
02/07/2020 (€. 13.150,71), si basava su fatture diverse ed ulteriori, ovvero 24 fatture in più.
3. La causa veniva istruita documentalmente e mediante prove testimoniali (testi: Testimone_1
[...] Persona_1
, Testimone_2 Testimone_3 CP_3 Testimone_4 "
Testimone_8 ) assunte Testimone_6 Testimone_7 Testimone_5
rispettivamente all' udienza del 16/04/2024, del 23/05/2024, dell'11/07/2024, del 31/10/2024, del
13/03/2025, giusta ordinanza istruttoria del Giudice assegnatario del fascicolo del 01/02/2024.
All'udienza del 02/09/2025 la causa, assegnata alla scrivente Giudice in data 11/04/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La domanda di parte attrice è fondata, per i motivi di seguito esposti.
Parte_1 ha agito nei confronti di [...] Nella controversia in esame
CP_1 padre dell'ex genero, lamentando l'inadempimento al contratto di mutuo gratuito a "
semplice richiesta intercorso inter partes, chiedendo, in sintesi, la restituzione della somma di €.
12.050,70, corrispondente all'importo erogato in favore del convenuto per consentire la ristrutturazione di un immobile di proprietà di questi da destinare a casa coniugale dei loro figli nonché, in via subordinata, la condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.
Così brevemente delineate le pretese attoree, occorre rilevare che l'accertamento del diritto di di ottenere la restituzione delle somme corrisposte in favore diParte_1
,a mezzo di una serie di assegni bancari intestati alla ditta Edilizia Controparte_1
Collerolletta, impone di meglio precisare i contorni normativi in tema di contratto di mutuo.
A norma dell'art. 1813 c.c. "Il mutuo è il contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità". Trattasi, dunque, di un contratto implicante la concessione di una somma di denaro ad un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine: tale contratto può essere oneroso, se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Tanto premesso, è poi opportuno trattare i principi che sorreggono il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale.
L'art. 2967 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa.
Dall'altro lato, colui che contesta la rilevanza di tali fatti, ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (fatti impeditivi, modificativi o estintivi).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa si tramuti in eccezione in senso sostanziale, si da invertire l'onere
-
della prova" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 12119 del 19/08/2003).
Il suddetto onere deve essere assolto da parte attrice anche nel caso in cui, come quello in esame, la controparte costituendosi in giudizio abbia specificatamente contestato l'obbligo di restituzione fondato sul prestito/mutuo deducendo la mancanza di pattuizione relativa al preteso accordo tra le parti.
Il richiamato orientamento non è stato superato dalla recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens" (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 27372 del 08/10/2021).
Difatti tale pronuncia, dopo aver richiamato il consolidato orientamento in materia di onere della prova nell'ambito delle domande di restituzione di somme date a mutuo, chiarisce che, essendo il convenuto tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, nel caso in cui lo stesso non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda va argomentato con cautela, dal momento che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa".
Il nostro ordinamento, infatti, annovera tra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che legittimi il passaggio di denaro o di altri beni da un patrimonio ad un altro.
Pertanto, a fronte delle allegazioni dell'attrice, che depongono nel senso della sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, il convenuto non ha allegato e provato una diversa e plausibile giustificazione causale del trasferimento di denaro effettuato dall'attrice.
Ed ancora, "La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Ebbene, a fronte dell'elemento documentale costituito dagli assegni bancari di Parte_1
[...] e dalle fatture rilasciatale dalla ditta Edilizia Collerolletta, indicanti quale luogo di destinazione l'immobile sito in Terni via Clerici n. 36 di proprietà del convenuto, [...] CP_1 non ha fornito una diversa interpretazione, limitandosi ad asserire, dapprima, di non aver mai ricevuto la merce oggetto di fattura trattandosi di beni destinati all'attrice e, successivamente, che la somma data in prestito/mutuo era, al più, riconducibile ad un rapporto di solidarietà dei genitori nei confronti della figlia.
Deve, dunque, ritenersi fondata la domanda restitutoria formulata da Parte_1
anche alla luce dell'istruttoria svolta, che ha consentito di acquisire elementi che attestano la dazione della somma oggetto della presente controversia.
In tal senso, tra le altre, deve essere valorizzata la testimonianza di CP_3 (ud. 23/05/2024),
Testimone 4 (ud. 11/07/2024) e Testimone_5 (ud. 31/10/2024).
Al contrario, l'allegazione difensiva del convenuto si è basata unicamente su cause alternative, peraltro addotte in epoca successiva alla dazione della somma e non già al momento in cui è stata richiesta la restituzione dell'esborso effettuato mediante lettere raccomandate (v. fascicolo parte attrice all. 3, diffida ad adempiere del 27/07/2016, del 24/05/2019 e del 02/07/2022), e su presunti pagamenti in denaro, versati direttamente nei confronti della ditta Edilizia Collerolletta, di cui non è stata prodotta alcuna fattura a sostegno.
5. Non può essere condiviso l'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2041
C.C.
Configurandosi un rapporto di natura contrattuale (mutuo gratuito) non è esperibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., l'azione di ingiustificato arricchimento, stante il carattere residuale di detta azione.
Presupposto dell'azione di ingiustificato arricchimento è, infatti, la mancanza di una azione tipica per far valere la propria pretesa, tale dovendo intendersi l'azione che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.
Ed ancora, per poter affermare che un soggetto si è arricchito ai danni di un altro, senza giusta causa, deve esserci un nesso eziologico tra l'impoverimento e l'arricchimento, che non sussiste nel caso in esame, stante la mancata allegazione da parte del presunto depauperato ( Parte_1
[...]
Conclusivamente, in mancanza di prova della restituzione o della diversa causa della dazione ab origine da parte del convenuto, la domanda dell'attrice deve ritenersi fondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022) applicando i valori minimi, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra €. 5.200,00 e €. 26.000,00), nonché dell'attività
effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di [...]
e per l'effetto condanna quest'ultimo a corrispondere in favore dell'attrice la CP_1
somma di €. 12.052,79;
· Dichiara improponibile, per difetto di residualità, la domanda proposta da Parte_1
[...] x art. 2041 c.c.;
Controparte_1- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.540
(di cui €. 460,00 per la fase di studio della controversia, €. 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €. 851,00 per la fase decisionale), oltre
Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Terni, 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone
RE BLICA TALINNA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 335/2023 R.G. A.C. e vertente
TRA
C.F. 1 1) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 (C.F.
MI GG e AM AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, via Benedetto Faustini n.8
attrice
Controparte_1 (C.F. C.F._2 () rappresentato e difeso dall'avv. Daniele
TI e RA OR ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Terni, Corso del Popolo n.26
convenuto
OGGETTO: Mutuo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 06/02/2023, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 al fine di ottenere la corresponsione della somma di €. 12.052,70 mutuatagli gratuitamente ovvero, in subordine, la restituzione della somma medesima oltre interessi con spese di vittoria a titolo di arricchimento senza causa.
A sostegno del suo argomentare, l'attrice esponeva: che ella e suo marito, Parte_2
avevano concluso verbalmente un contratto di mutuo a titolo gratuito con Controparte_1
con impegno di quest'ultimo a restituire la somma erogata a semplice richiesta da parte dei mutuatari;
che detti mutuatari, in esecuzione del contratto concluso, avevano corrisposto in favore
-
della ditta Edilizia Collerolletta la somma di €. 12.052,75 a mezzo di assegni bancari a firma di che detta somma era stata concessa per l'acquisto di materiali Parte_1 -
finalizzati alla ristrutturazione di un immobile di proprietà del convenuto, sito in Terni, via Carlotta
Clerici n. 36; - che il motivo della dazione di denaro in parola risiedeva nel rapporto di affinità intercorrente con in quanto il di lui figlio, Persona_1 era Controparte_1
Controparte_2 figlia dell'attrice, ed in previsione del fatto che l'immobile da coniugato con ristrutturarsi sarebbe stato adibito a casa coniugale dei loro figli;
- che le fatture emesse dalle ditte
Ediltermica NA S.p.a e Edilizia Collerolletta, su accordo tra le parti, erano da intestarsi, rispettivamente, a la quale al raggiungimento di un CP_3 e Parte_1
massimo fissato in €. 3.000, avrebbe provveduto al pagamento della fornitura;
che in un primo momento, a ristrutturazione semi-ultimata, i coniugi Persona_1 e Controparte_2
avevano abitato l'immobile di proprietà del convenuto e, successivamente, si erano separati;
che
-
inaspritisi i rapporti con la famiglia dell'ex genero l'attrice aveva tentato invano, anche in via stragiudiziale, di ottenere la restituzione della somma predetta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28/04/2023, si costituiva in giudizio
Controparte_1 che contestava la sussistenza di un contratto di mutuo a titolo gratuito ed eccepiva l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto della residualità (dal momento che l'attrice aveva sostenuto l'esistenza nel caso de quo di un rapporto di natura contrattuale) e della giusta causa.
In particolare, il convenuto argomentava come segue: - negava l'erogazione della somma richiesta in restituzione che, al più, era da intendersi quale contributo dei genitori al menage familiare della figlia, dal momento che quest'ultima aveva abitato l'immobile di sua proprietà sino al marzo 2020, anche con il nuovo compagno;
- che l'avversa pretesa economica era infondata in quanto le spese di ristrutturazione dell'immobile per cui è causa erano state personalmente sostenute dal convenuto, anche attraverso il saldo delle fatture emesse dalle ditte Edilizia Collerolletta ed Ediltermica
NA S.p.a., nonché dal figlio, Persona_1 ; - che le fatture allegate all'atto introduttivo del presente giudizio riguardavano beni mai consegnati per la ristrutturazione dell'immobile suddetto;
che con atto notarile del 16/06/2011 aveva costituito un fondo patrimoniale destinando-
l'immobile sopracitato, di sua proprietà esclusiva, a casa coniugale del figlio e della nuora;
che nelle more del giudizio di separazione tra la casa Persona_1 e Controparte_2 coniugale era stata assegnata a quest'ultima; - che l'immobile era stato restituito volontariamente in data 03/03/2020 in stato di completo abbandono e degrado, come da documentazione in atti, tanto che aveva dovuto sostenere ulteriori spese di ristrutturazione;
che con tre Persona_1
-
diffide ad adempiere per presunta insolvenza di fatture, l'attrice aveva intimato il pagamento di somme di volta in volta diverse (€. 21.013,90 con raccomandate a/r del 27/07/2016 e del
24/05/2019; €. 13.150,71 con raccomandata a/r del 02/07/2022); - che l'attuale pretesa economica
(€. 12.050,70), peraltro avente un importo simile a quello richiesto con raccomandata a/r del
02/07/2020 (€. 13.150,71), si basava su fatture diverse ed ulteriori, ovvero 24 fatture in più.
3. La causa veniva istruita documentalmente e mediante prove testimoniali (testi: Testimone_1
[...] Persona_1
, Testimone_2 Testimone_3 CP_3 Testimone_4 "
Testimone_8 ) assunte Testimone_6 Testimone_7 Testimone_5
rispettivamente all' udienza del 16/04/2024, del 23/05/2024, dell'11/07/2024, del 31/10/2024, del
13/03/2025, giusta ordinanza istruttoria del Giudice assegnatario del fascicolo del 01/02/2024.
All'udienza del 02/09/2025 la causa, assegnata alla scrivente Giudice in data 11/04/2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La domanda di parte attrice è fondata, per i motivi di seguito esposti.
Parte_1 ha agito nei confronti di [...] Nella controversia in esame
CP_1 padre dell'ex genero, lamentando l'inadempimento al contratto di mutuo gratuito a "
semplice richiesta intercorso inter partes, chiedendo, in sintesi, la restituzione della somma di €.
12.050,70, corrispondente all'importo erogato in favore del convenuto per consentire la ristrutturazione di un immobile di proprietà di questi da destinare a casa coniugale dei loro figli nonché, in via subordinata, la condanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.
Così brevemente delineate le pretese attoree, occorre rilevare che l'accertamento del diritto di di ottenere la restituzione delle somme corrisposte in favore diParte_1
,a mezzo di una serie di assegni bancari intestati alla ditta Edilizia Controparte_1
Collerolletta, impone di meglio precisare i contorni normativi in tema di contratto di mutuo.
A norma dell'art. 1813 c.c. "Il mutuo è il contratto con cui una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità". Trattasi, dunque, di un contratto implicante la concessione di una somma di denaro ad un soggetto con l'intesa che questi la restituisca entro un certo termine: tale contratto può essere oneroso, se è inteso che chi riceve il denaro deve restituirlo maggiorato di interessi, gratuito in caso contrario.
Tanto premesso, è poi opportuno trattare i principi che sorreggono il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale.
L'art. 2967 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi: pertanto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa.
Dall'altro lato, colui che contesta la rilevanza di tali fatti, ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (fatti impeditivi, modificativi o estintivi).
Dunque, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa si tramuti in eccezione in senso sostanziale, si da invertire l'onere
-
della prova" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 12119 del 19/08/2003).
Il suddetto onere deve essere assolto da parte attrice anche nel caso in cui, come quello in esame, la controparte costituendosi in giudizio abbia specificatamente contestato l'obbligo di restituzione fondato sul prestito/mutuo deducendo la mancanza di pattuizione relativa al preteso accordo tra le parti.
Il richiamato orientamento non è stato superato dalla recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens" (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 27372 del 08/10/2021).
Difatti tale pronuncia, dopo aver richiamato il consolidato orientamento in materia di onere della prova nell'ambito delle domande di restituzione di somme date a mutuo, chiarisce che, essendo il convenuto tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta, nel caso in cui lo stesso non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda va argomentato con cautela, dal momento che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa".
Il nostro ordinamento, infatti, annovera tra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che legittimi il passaggio di denaro o di altri beni da un patrimonio ad un altro.
Pertanto, a fronte delle allegazioni dell'attrice, che depongono nel senso della sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, il convenuto non ha allegato e provato una diversa e plausibile giustificazione causale del trasferimento di denaro effettuato dall'attrice.
Ed ancora, "La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Ebbene, a fronte dell'elemento documentale costituito dagli assegni bancari di Parte_1
[...] e dalle fatture rilasciatale dalla ditta Edilizia Collerolletta, indicanti quale luogo di destinazione l'immobile sito in Terni via Clerici n. 36 di proprietà del convenuto, [...] CP_1 non ha fornito una diversa interpretazione, limitandosi ad asserire, dapprima, di non aver mai ricevuto la merce oggetto di fattura trattandosi di beni destinati all'attrice e, successivamente, che la somma data in prestito/mutuo era, al più, riconducibile ad un rapporto di solidarietà dei genitori nei confronti della figlia.
Deve, dunque, ritenersi fondata la domanda restitutoria formulata da Parte_1
anche alla luce dell'istruttoria svolta, che ha consentito di acquisire elementi che attestano la dazione della somma oggetto della presente controversia.
In tal senso, tra le altre, deve essere valorizzata la testimonianza di CP_3 (ud. 23/05/2024),
Testimone 4 (ud. 11/07/2024) e Testimone_5 (ud. 31/10/2024).
Al contrario, l'allegazione difensiva del convenuto si è basata unicamente su cause alternative, peraltro addotte in epoca successiva alla dazione della somma e non già al momento in cui è stata richiesta la restituzione dell'esborso effettuato mediante lettere raccomandate (v. fascicolo parte attrice all. 3, diffida ad adempiere del 27/07/2016, del 24/05/2019 e del 02/07/2022), e su presunti pagamenti in denaro, versati direttamente nei confronti della ditta Edilizia Collerolletta, di cui non è stata prodotta alcuna fattura a sostegno.
5. Non può essere condiviso l'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2041
C.C.
Configurandosi un rapporto di natura contrattuale (mutuo gratuito) non è esperibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., l'azione di ingiustificato arricchimento, stante il carattere residuale di detta azione.
Presupposto dell'azione di ingiustificato arricchimento è, infatti, la mancanza di una azione tipica per far valere la propria pretesa, tale dovendo intendersi l'azione che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.
Ed ancora, per poter affermare che un soggetto si è arricchito ai danni di un altro, senza giusta causa, deve esserci un nesso eziologico tra l'impoverimento e l'arricchimento, che non sussiste nel caso in esame, stante la mancata allegazione da parte del presunto depauperato ( Parte_1
[...]
Conclusivamente, in mancanza di prova della restituzione o della diversa causa della dazione ab origine da parte del convenuto, la domanda dell'attrice deve ritenersi fondata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022) applicando i valori minimi, tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra €. 5.200,00 e €. 26.000,00), nonché dell'attività
effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di [...]
e per l'effetto condanna quest'ultimo a corrispondere in favore dell'attrice la CP_1
somma di €. 12.052,79;
· Dichiara improponibile, per difetto di residualità, la domanda proposta da Parte_1
[...] x art. 2041 c.c.;
Controparte_1- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.540
(di cui €. 460,00 per la fase di studio della controversia, €. 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €. 851,00 per la fase decisionale), oltre
Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Terni, 19.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone