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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5764 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CAPODILUPO per delega dell'avv. SCHIANO LOMORIELLO
ROSARIO; per parte appellata l'avv. CASALE per delega dell'avv. D'AMICO MARCO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2021 promossa da:
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli al Vico Latilla n. 18 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Schiano Lomoriello Rosario, c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- APPELLANTE
E
p.iva , in persona del legale rapp.te pro CO P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 13, presso lo studio associato degli avv.ti Sergio, Marco e Gabriella D'Amico, rapp.to e difeso dall'avv.to Marco D'Amico, c.f.: in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione del C.F._3
giudizio di primo grado.
- APPELLATA
E
, residente in [...]; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
, in qualità di proprietario dell'autovettura Polo Volkswagen tg. EG463DR e Controparte_2
l , in persona del legale rapp.te pro tempore, in qualità di impresa di assicurazione del CO
predetto veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di pagina 2 di 6 quest'ultimo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro verificatosi in data 05/11/2014, alle ore 19.30 circa, in Napoli alla Via Marco di Lorenzo, allorquando, mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, veniva investito dalla predetta autovettura.
A fondamento della domanda l'attore ha altresì dedotto di essere stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale S. M. di Loreto Nuovo di Napoli dove gli veniva diagnosticata
“infrazione falange prossimale primo dito piede destro”, cui seguivano ulteriori cure mediche, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Costituitasi in giudizio la , in persona del legale rapp.te pro tempore, ha eccepito, in via CO pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e
148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la generica descrizione dell'evento e, nel merito, l'omessa prova della titolarità, in capo al convenuto, della posizione giuridica passiva rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere dall'attore e, comunque, il mancato verificarsi del sinistro atteso che l'attore avrebbe simulato di essere stato investito dalla autovettura di proprietà del convenuto sdraiandosi sul manto stradale al passaggio della stessa, come da denuncia-querela presentata dal conducente presso la Questura di Napoli, in data 19.12.2014, inoltre, contestata la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla o riconoscere il concorso colposo del danneggiato.
AT , anche se regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di tre testi di parte convenuta ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 16144/2020, non ritenendo provata la verificazione del sinistro, ha rigettato la domanda.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del mal governo delle risultanze istruttorie, nella parte in cui non ha ritenuto provato il sinistro anche alla luce del rapporto di incidente stradale versato in atti e, conseguentemente, non ha accolto la domanda riformulata nel presente grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi la , in persona del l.r.p.t., condivisa la sentenza impugnata, ha concluso CO chiedendo rigettarsi l'appello.
AT , anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente giudizio di CP_2
appello.
Venendo al merito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce che <
pagina 3 di 6 prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che, ciò nonostante, si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di essere stato investito dal conducente dell'autovettura Polo
Volkswagen mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in Napoli alla Via Marco di Lorenzo.
pagina 4 di 6 Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, chi ne fosse alla guida, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro nell'atto introduttivo sussistono seri dubbi sulla verificazione dello stesso stante la contraddittorietà tra quanto rappresentato nell'atto d citazione e quanto dichiarato dall'attore, attuale appellante, alla Polizia Municipale di
Napoli-Chiaia.
Infatti mentre nell'atto di citazione si legge che l'attore sarebbe stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali alla Polizia Municipale dichiarava che si trovava fermo sul bordo della carreggiata, nei pressi del marciapiede, in quanto stava parlando con un amico, quando avvertiva un dolore al piede per essergli passata sopra un'autovettura di colore scuro.
Inoltre, alcuna delle dinamiche prospettate dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi che, anzi, con dichiarazioni concordanti hanno riferito che non vi fu alcun investimento.
In ragione di quanto esposto, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al verificarsi del sinistro con conseguente rigetto della domanda risarcitoria anche per tale secondo ordine di motivazioni.
In virtù del principio della soccombenza, condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio in favore della , in persona del legale rapp.te pro CO
tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Nulla sulle spese nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore pagina 5 di 6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 16144/2020 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da Pt_1
nei confronti della in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché di
[...] CO
, così provvede: Controparte_2
1.dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della , in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in 1.276,00 euro per CO
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 10/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo
Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CAPODILUPO per delega dell'avv. SCHIANO LOMORIELLO
ROSARIO; per parte appellata l'avv. CASALE per delega dell'avv. D'AMICO MARCO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Gli avvocati concludono riportandosi ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 394/2021 promossa da:
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to in Napoli al Vico Latilla n. 18 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Schiano Lomoriello Rosario, c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
- APPELLANTE
E
p.iva , in persona del legale rapp.te pro CO P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in Napoli alla Via Loggia dei Pisani n. 13, presso lo studio associato degli avv.ti Sergio, Marco e Gabriella D'Amico, rapp.to e difeso dall'avv.to Marco D'Amico, c.f.: in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione del C.F._3
giudizio di primo grado.
- APPELLATA
E
, residente in [...]; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
, in qualità di proprietario dell'autovettura Polo Volkswagen tg. EG463DR e Controparte_2
l , in persona del legale rapp.te pro tempore, in qualità di impresa di assicurazione del CO
predetto veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di pagina 2 di 6 quest'ultimo, la condanna, in solido, al risarcimento delle lesioni personali patite in occasione del sinistro verificatosi in data 05/11/2014, alle ore 19.30 circa, in Napoli alla Via Marco di Lorenzo, allorquando, mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, veniva investito dalla predetta autovettura.
A fondamento della domanda l'attore ha altresì dedotto di essere stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale S. M. di Loreto Nuovo di Napoli dove gli veniva diagnosticata
“infrazione falange prossimale primo dito piede destro”, cui seguivano ulteriori cure mediche, per cui concludeva nei termini sopra esposti.
Costituitasi in giudizio la , in persona del legale rapp.te pro tempore, ha eccepito, in via CO pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e
148 del d. lgs. n. 209 del 2005 e la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la generica descrizione dell'evento e, nel merito, l'omessa prova della titolarità, in capo al convenuto, della posizione giuridica passiva rispetto alla pretesa risarcitoria fatta valere dall'attore e, comunque, il mancato verificarsi del sinistro atteso che l'attore avrebbe simulato di essere stato investito dalla autovettura di proprietà del convenuto sdraiandosi sul manto stradale al passaggio della stessa, come da denuncia-querela presentata dal conducente presso la Questura di Napoli, in data 19.12.2014, inoltre, contestata la misura del risarcimento preteso, ha concluso chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda ed, in subordine, rigettarla o riconoscere il concorso colposo del danneggiato.
AT , anche se regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di tre testi di parte convenuta ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 16144/2020, non ritenendo provata la verificazione del sinistro, ha rigettato la domanda.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello censurando la sentenza Parte_1
impugnata sotto il profilo del mal governo delle risultanze istruttorie, nella parte in cui non ha ritenuto provato il sinistro anche alla luce del rapporto di incidente stradale versato in atti e, conseguentemente, non ha accolto la domanda riformulata nel presente grado con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi la , in persona del l.r.p.t., condivisa la sentenza impugnata, ha concluso CO chiedendo rigettarsi l'appello.
AT , anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente giudizio di CP_2
appello.
Venendo al merito giova premettere che in tema di circolazione stradale, l'art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce che <
pagina 3 di 6 prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno>>.
La norma prevede una presunzione di colpa a carico del conducente che non esime il danneggiato dal suo onere probatorio che ha ad oggetto la verificazione del sinistro, la ricostruzione della dinamica dello stesso con l'allegazione e la prova della condotta colpevole dell'asserito danneggiante, l'evento dannoso lamentato ed il nesso di causalità, cd. materiale, tra la condotta denunciata e l'evento lamentato;
inoltre il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il l'evento ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Tuttavia, l'art. 2054, comma 1, c.c. consente al conducente di liberarsi della responsabilità provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e cioè, non solo di essersi uniformato alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza ma di aver compiuto una manovra di emergenza per evitare il sinistro e che, ciò nonostante, si sia verificato lo stesso o che, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra di emergenza era impossibile.
L'eventuale accertamento della condotta colposa del danneggiato non esclude la responsabilità del conducente del veicolo ma, al più, è funzionale all'affermazione di una corresponsabilità in ordine alla quale occorre accertare il prevalente apporto causale colposo del danneggiato o del conducente del veicolo, così che all'altro sarà legittimamente imputabile la residua area di responsabilità, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nei termini sopra chiariti.
Pertanto, in caso di investimento di pedone, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando che procedeva regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza e che non vi è stata alcuna possibilità di evitare l'investimento per aver il pedone tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di prevenirne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/03/2022, n. 9856 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2433).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di essere stato investito dal conducente dell'autovettura Polo
Volkswagen mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in Napoli alla Via Marco di Lorenzo.
pagina 4 di 6 Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, l'attore non ha assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sullo stesso incombente in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non ha specificato le circostanze antecedenti e successive al sinistro, ad es. a che altezza della predetta via è avvenuto, la provenienza del veicolo investitore, le modalità dell'impatto, se avvenuto con la parte anteriore, laterale o posteriore del veicolo investitore, chi ne fosse alla guida, precludendo, in tal modo, non solo di comprendere come sia avvenuto ma anche di valutare la compatibilità dei danni lamentati con le modalità dell'urto.
Alla genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione consegue la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda che comporta il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro nell'atto introduttivo sussistono seri dubbi sulla verificazione dello stesso stante la contraddittorietà tra quanto rappresentato nell'atto d citazione e quanto dichiarato dall'attore, attuale appellante, alla Polizia Municipale di
Napoli-Chiaia.
Infatti mentre nell'atto di citazione si legge che l'attore sarebbe stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali alla Polizia Municipale dichiarava che si trovava fermo sul bordo della carreggiata, nei pressi del marciapiede, in quanto stava parlando con un amico, quando avvertiva un dolore al piede per essergli passata sopra un'autovettura di colore scuro.
Inoltre, alcuna delle dinamiche prospettate dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi che, anzi, con dichiarazioni concordanti hanno riferito che non vi fu alcun investimento.
In ragione di quanto esposto, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al verificarsi del sinistro con conseguente rigetto della domanda risarcitoria anche per tale secondo ordine di motivazioni.
In virtù del principio della soccombenza, condanna , al pagamento delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio in favore della , in persona del legale rapp.te pro CO
tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Nulla sulle spese nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore pagina 5 di 6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 16144/2020 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da Pt_1
nei confronti della in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché di
[...] CO
, così provvede: Controparte_2
1.dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della , in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano in 1.276,00 euro per CO
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 10/06/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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