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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 3114 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. FERRARO DANIELA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, per come modificate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 30/12/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/06/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra
(NA) (al N.84, Parte II, Serie A, Anno 2005 ). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 1038/2019 del 02/09/2019.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli, nata ad [...], in data [...], ed , Per_1 Per_2 nato ad [...], in data [...], le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio.
Il Pubblico Ministero con visto del 29/01/2025 nulla ha opposto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
[...]
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data il 11 giugno 2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Acerra al n. 84, Parte 2, Serie A dell'anno 2005; 2) ordinare al Comune di Acerra di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) omologare le seguenti condizioni: - confermare l'affido congiunto del minore Persona_3 con collocamento prevalente dello stesso presso la residenza della madre, in Acerra, alla via Gennaro Calzolaio, n. 32; - disciplinare il tal modo il diritto di visita del padre: il signor Pt_2 potrà tenere con sé il minore nei week-end, a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del
[...] venerdì sino alla domenica sera alle ore 22:00. Inoltre, il minore trascorrerà con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Ancora, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno;
- confermare a carico del signor ed in favore Parte_2 della sig.ra la corresponsione di un assegno mensile di Euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00), a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della figlia Per_2 maggiorenne – da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese – da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge. All'uopo si precisa che la figlia pur essendo maggiorenne, non risulta essere ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
- nulla prevedere a titolo di assegno divorzile;
- le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione del minore saranno a carico, in parti uguali al 50%, dei coniugi. A tal riguardo, gli stessi danno atto di rifarsi, per la regolamentazione delle stesse, al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e COA
Nola. Tutte le altre spese straordinarie non ricomprese nel menzionato protocollo, saranno a carico, nella misura del 50%, di entrambi e dovranno essere previamente concordate.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
3114 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Acerra(NA)
L'11/06/2005 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Acerra (NA) (al N.84, Parte II, Serie A, Anno
2005 ).);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/03/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice