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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'all'udienza di discussione del 26 maggio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5389/24 R.G. e vertente TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Guido Parte_1
Lombardo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala de CP_1
Benedictis e dal funzionario Umberto Mancini (ATPO);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.07.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott.ssa nel Per_1 giudizio RG 1157/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, quantomeno per il periodo di trattamento chemioterapico. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità dello stesso e comunque l'infondatezza. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il deposito del ricorso in opposizione sono avvenuti tempestivamente, nel rispetto del termine di legge. Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente ritiene le conclusioni esposte dal CTU nominato dal Tribunale non condivisibili e si duole del fatto che il consulente non abbia ritenuto sussistente il requisito sanitario nemmeno con riferimento al periodo in cui ella è stata sottoposta a trattamento chemioterapico. Invoca, a supporto del proprio assunto, la consulenza tecnica di parte versata in atti. Il Tribunale ritiene, tuttavia, di aderire al parere espresso dalla Dott.ssa , che ha Per_1 compiutamente motivato il proprio convincimento. Si legge, in particolare, nella risposta alle osservazioni formulate dall'istante in seguito all'invio delle bozze che “La patologia neoplastica che ha colpito la perizianda sebbene localmente avanzata che l'ha costretta a sottoporsi a chemioterapia neoadiuvante , successivamente a resezione chirurgica (giugno 2022 –dato anamnestico) e a radioterapia adiuvante in assenza di metastasi linfonodali ,ha, allo stato, portato ad una risposta negativa strumentale per ripresa di malattia .Infatti dalle indagini Tac e Pet agli atti non si evince ripresa di malattia anche se non possiamo parlare di guarigione clinica trattandosi di patologia neoplastica ,noto il breve periodo di tempo intercorso dall'esordio di malattia . Tuttavia, seppure la chemioterapia possa essere considerata altamente debilitante e di per sé la malattia grave e/o ingravescente , non ha determinato nel caso di specie , come dagli atti ,la non autosufficienza del soggetto. Infatti dagli atti si evince una buona tollerabilità della stessa ,senza effetti collaterali acuti significativi se non quelli invalidanti tipici di ogni trattamento chemioterapico quali nausea ,vomito, parestesie a carico degli arti per cui ha reso sì inabile la perizianda senza tuttavia determinare la perdita dell'autosufficienza in maniera tale da soddisfare i criteri legislativi di “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o “l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ” così come voluto dalla legge per la concessione dell'accompagnamento”. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando non soltanto le limitazioni funzionali che attendono la facoltà di deambulare autonomamente e/o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, ma l'intero quadro clinico. In punto di diritto, occorre, poi, precisare che secondo la giurisprudenza di merito (App. Bari sent. 1.3.2018) “In conformità con quanto previsto dall'art. 1 della legge 18/1980, nel caso in cui un soggetto invalido al 100% si sottoponga a diversi cicli di chemioterapia che determinino effetti collaterali, questi ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento per il periodo in cui si trova costretto a sottoporsi alle cure”. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata si evince che la ricorrente si è sottoposta a chemioterapia e radioterapia. In ordine agli effetti della praticata terapia sull'istante, essi sono stati individuati (anche dal CTU) in nausea, vomito, epistassi, dolori articolari diffusi e parestesie periferiche. È opportuno, peraltro, ricordare che la Suprema Corte (Cass. n. 25569 del 2008) ha affermato che secondo consolidato insegnamento, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e L. 21 novembre 1988, n. 508, la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua (ex plurimis, Cass. 20 giugno 2006 n. 14127). Infine, si è ritenuto che il problema del trattamento chemioterapico non possa essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (Cass. n. 25569 del 2008). Ne consegue che, in caso di trattamento chemioterapico, “ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia” (Cass. n.25569/08). Orbene, nel caso di specie devono ritenersi corrette ed esaustive le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Quest'ultimo, in particolare ha operato una valutazione fedele a quanto individuato nei certificati medici in atti che registravano, per il periodo oggetto di richiesta, effetti invalidanti ma non tali da comportare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Da ultimo, anche in considerazione delle argomentazioni spese in sede di discussione orale, occorre soffermarsi brevemente sulla consulenza di parte a firma del dott. Per_2 depositata in data 9.05.25. ebbene, il giudicante ritiene che il contenuto di tale ultimo elaborato non valga a scalfire le conclusioni raggiunte. In particolare, nell'ambito della perizia, il dott. si dilunga diffusamente sulle ragioni per le quali la consulenza Per_2 elaborata dal CTU Dott.ssa sarebbe erronea, ricordando in più occasioni come “la Per_1
CTU non ha accertato alcun preciso e concreto elemento, documentale e/o strumentale, atto ad escludere (una totale e continua impossibilità di deambulare) o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita anche e soprattutto durante il periodo di trattamento chemioterapico e radioterapico”. In proposito, preme rammentare che nel presente giudizio, parte ricorrente è gravata di assolvere ad uno specifico onere probatorio, sicchè non occorre, ai fini del rigetto del ricorso, che dai documenti in atti emergano certificazioni che consentano di escludere l'impossibilità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Al contrario, nel presente giudizio, è la parte ricorrente a dover offrire la prova di tale impossibilità che, da nessuna delle certificazioni prodotte è attestata. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Guido Parte_1
Lombardo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala de CP_1
Benedictis e dal funzionario Umberto Mancini (ATPO);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.07.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott.ssa nel Per_1 giudizio RG 1157/22, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, quantomeno per il periodo di trattamento chemioterapico. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità dello stesso e comunque l'infondatezza. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il deposito del ricorso in opposizione sono avvenuti tempestivamente, nel rispetto del termine di legge. Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente ritiene le conclusioni esposte dal CTU nominato dal Tribunale non condivisibili e si duole del fatto che il consulente non abbia ritenuto sussistente il requisito sanitario nemmeno con riferimento al periodo in cui ella è stata sottoposta a trattamento chemioterapico. Invoca, a supporto del proprio assunto, la consulenza tecnica di parte versata in atti. Il Tribunale ritiene, tuttavia, di aderire al parere espresso dalla Dott.ssa , che ha Per_1 compiutamente motivato il proprio convincimento. Si legge, in particolare, nella risposta alle osservazioni formulate dall'istante in seguito all'invio delle bozze che “La patologia neoplastica che ha colpito la perizianda sebbene localmente avanzata che l'ha costretta a sottoporsi a chemioterapia neoadiuvante , successivamente a resezione chirurgica (giugno 2022 –dato anamnestico) e a radioterapia adiuvante in assenza di metastasi linfonodali ,ha, allo stato, portato ad una risposta negativa strumentale per ripresa di malattia .Infatti dalle indagini Tac e Pet agli atti non si evince ripresa di malattia anche se non possiamo parlare di guarigione clinica trattandosi di patologia neoplastica ,noto il breve periodo di tempo intercorso dall'esordio di malattia . Tuttavia, seppure la chemioterapia possa essere considerata altamente debilitante e di per sé la malattia grave e/o ingravescente , non ha determinato nel caso di specie , come dagli atti ,la non autosufficienza del soggetto. Infatti dagli atti si evince una buona tollerabilità della stessa ,senza effetti collaterali acuti significativi se non quelli invalidanti tipici di ogni trattamento chemioterapico quali nausea ,vomito, parestesie a carico degli arti per cui ha reso sì inabile la perizianda senza tuttavia determinare la perdita dell'autosufficienza in maniera tale da soddisfare i criteri legislativi di “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o “l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ” così come voluto dalla legge per la concessione dell'accompagnamento”. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando non soltanto le limitazioni funzionali che attendono la facoltà di deambulare autonomamente e/o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, ma l'intero quadro clinico. In punto di diritto, occorre, poi, precisare che secondo la giurisprudenza di merito (App. Bari sent. 1.3.2018) “In conformità con quanto previsto dall'art. 1 della legge 18/1980, nel caso in cui un soggetto invalido al 100% si sottoponga a diversi cicli di chemioterapia che determinino effetti collaterali, questi ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento per il periodo in cui si trova costretto a sottoporsi alle cure”. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata si evince che la ricorrente si è sottoposta a chemioterapia e radioterapia. In ordine agli effetti della praticata terapia sull'istante, essi sono stati individuati (anche dal CTU) in nausea, vomito, epistassi, dolori articolari diffusi e parestesie periferiche. È opportuno, peraltro, ricordare che la Suprema Corte (Cass. n. 25569 del 2008) ha affermato che secondo consolidato insegnamento, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e L. 21 novembre 1988, n. 508, la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua (ex plurimis, Cass. 20 giugno 2006 n. 14127). Infine, si è ritenuto che il problema del trattamento chemioterapico non possa essere risolto in astratto, con l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (Cass. n. 25569 del 2008). Ne consegue che, in caso di trattamento chemioterapico, “ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, occorre accertare in concreto se esso comporti le condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1990 avendo riguardo alla tipologia dei dosaggi dei medicinali somministrati, ai relativi effetti sul paziente ed al tempo di durata della terapia” (Cass. n.25569/08). Orbene, nel caso di specie devono ritenersi corrette ed esaustive le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Quest'ultimo, in particolare ha operato una valutazione fedele a quanto individuato nei certificati medici in atti che registravano, per il periodo oggetto di richiesta, effetti invalidanti ma non tali da comportare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Da ultimo, anche in considerazione delle argomentazioni spese in sede di discussione orale, occorre soffermarsi brevemente sulla consulenza di parte a firma del dott. Per_2 depositata in data 9.05.25. ebbene, il giudicante ritiene che il contenuto di tale ultimo elaborato non valga a scalfire le conclusioni raggiunte. In particolare, nell'ambito della perizia, il dott. si dilunga diffusamente sulle ragioni per le quali la consulenza Per_2 elaborata dal CTU Dott.ssa sarebbe erronea, ricordando in più occasioni come “la Per_1
CTU non ha accertato alcun preciso e concreto elemento, documentale e/o strumentale, atto ad escludere (una totale e continua impossibilità di deambulare) o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita anche e soprattutto durante il periodo di trattamento chemioterapico e radioterapico”. In proposito, preme rammentare che nel presente giudizio, parte ricorrente è gravata di assolvere ad uno specifico onere probatorio, sicchè non occorre, ai fini del rigetto del ricorso, che dai documenti in atti emergano certificazioni che consentano di escludere l'impossibilità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Al contrario, nel presente giudizio, è la parte ricorrente a dover offrire la prova di tale impossibilità che, da nessuna delle certificazioni prodotte è attestata. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli