Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9707 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09707/2025REG.PROV.COLL.
N. 07309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7309 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Ileana Sepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 1939/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. NG ER NI e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La signora -OMISSIS- cittadina albanese, ha domandato la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione in data 14 novembre 2014 ai sensi dell’art. 9, co. 1 lett. f) legge n. 91/1992.
Dopo l’instaurazione del contraddittorio procedimentale in cui il Ministero dell’interno aveva evidenziato profili ostativi all’accoglimento per via di segnalazioni di polizia a carico della richiedente (CNR del 30 aprile 2002 dell’Ufficio di polizia marittima di Bari per il reato di cui all’art. 489 c.p. – uso di atto falso) e precedenti penali gravi a carico del coniuge convivente (decreto penale 22 febbraio 2013 per violazione art. 4 l. 110/1975; sentenza penale di condanna della Corte di appello di Brescia 19 marzo 2014 per violazione di cui al reato ex art. 73, co. 3 D.P.R. n. 309/1990; 8 novembre 2014 revoca della patente di guida; 13 ottobre 2014 revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo), la domanda è stata, infine, respinta con decreto del Ministro dell’interno 27 marzo 2018 sul rilievo che le segnalazioni e gli illeciti di grave entità sono indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza da estendersi al nucleo familiare dell’aspirante cittadino. L’Amministrazione ha espressamente motivato sulla vis expansiva di elementi ostativi a carico del nucleo familiare osservando che “ il rapporto di parentela o affinità indica l’esistenza di un legame stabile e quindi duraturo nel tempo in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare anche soltanto per ragioni affettive comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico ”.
2. – Insorto in primo grado innanzi al TAR per il Lazio, la cittadina albanese ha dedotto un unico articolato motivo di diritto rubricato “ Carenza di istruttoria – violazione di legge (art. 6, L.241/1990) ”, a mezzo del quale lamenta essenzialmente l’inconsistenza del deferimento all’A.G. risalente al 2002, riconducibile al fatto di aver erroneamente fornito false generalità alla frontiera per aver solo speso il cognome da nubile in luogo di quello da coniugata e l’ininfluenza delle condanne a carico del marito che non potrebbero “ ridondare in suo danno alla luce del principio di personalità della responsabilità penale previsto dall’art. 27, comma 1, Cost .”. In sede di ricorso introduttivo la ricorrente ha anche riepilogato gli innumerevoli indici di integrazione e radicamento socio-culturale nella comunità nazionale avendo riguardo al fatto che svolge un’attività lavorativa regolare e vive con la figlia minore in un immobile condotto in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e prodotto in giudizio.
3. – Il TAR per il Lazio, dopo aver compiuto un’ampia digressione sull’ampio margine di discrezionalità che connota l’apprezzamento dell’Amministrazione in sede di concessione dello status civitatis per naturalizzazione, ha posto l’accento in particolare sulla non censurabile valenza ostativa delle due notizie di reato del 2002 a carico della richiedente per il reato di uso di documento falso previsto e punito dall’art. 489 c.p. e conseguente respingimento eseguito al confine - figura delittuosa di non trascurabile gravità e suscettibile di minare, sul piano del disvalore, il rapporto di fiducia tra consociati e da parte delle Istituzioni. Mutatis mutandis , le plurime condanne penali a carico del marito convivente della ricorrente, oltre che i provvedimenti adottati nel 2014 nei suoi confronti volti alla revoca sia della patente di guida che del permesso di soggiorno di lungo periodo, potevano essere legittimamente apprezzati dall’Amministrazione anche tenuto conto che la sentenza di divorzio risulta pronunciata dal Tribunale Albanese solo nel 2019, dunque in data successiva all’impugnato diniego: ha soggiunto il primo giudice che, anche sulla scorta di copiosa giurisprudenza di primo grado, “ la valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari e, più in generale, il contesto familiare in cui l’istante vive stabilmente ben può rientrare nell’ambito del giudizio prognostico che l’Amministrazione è chiamata a compiere in ordine alla compiuta integrazione e affidabilità dell’istante nella comunità nazionale ”. Il TAR ha, quindi, concluso che le notizie di reato a carico della richiedente e le plurime condanne penali a carico del coniuge – anche considerato che al tempo del diniego erano ancora coniugati - sono tutti elementi che, se valutati non già atomisticamente, bensì nel loro intreccio reciproco, assumono rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità e del contesto di illegalità in cui la richiedente poteva ragionevolmente apparire inserita.
4. – La cittadina straniera ha promosso appello affidandolo ad un unico motivo di impugnazione col quale ha dedotto l’illegittimità della statuizione di prime cure per eccesso di potere per travisamento dei fatti, inadeguata valutazione delle circostanze e inadeguatezza della motivazione. L’appellante lamenta che l’Amministrazione avrebbe acriticamente valutato i carichi sul conto dell’appellante e dell’allora coniuge nella loro asettica storicità senza alcun autonomo ed effettivo vaglio critico, come dato cioè di per sé stesso idoneo ad accreditare un giudizio di disvalore dissimulando un sostanziale automatismo ostativo: nello specifico, soggiunge che il Ministero non avrebbe tenuto conto dell’archiviazione del deferimento all’A.G. del 2002, né avrebbe ponderato la tenuità in concreto del disvalore della condotta contestata, mentre si sarebbe accordato eccessivo rilievo ai precedenti penali del coniuge, da cui l’appellante ha comunque divorziato nel 2019. Sarebbe, in definitiva, mancato quel bilanciamento tra giudizio di pericolosità sociale dello straniero e grado di integrazione nella comunità nazionale, che tenesse conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessata, escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali.
5. – Il Ministero dell’interno si è costituito con mera comparsa di stile.
6. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 e conseguentemente incamerata per la decisione.
7. – L’appello è infondato.
8. – A mente della costante giurisprudenza amministrativa sulla lata discrezionalità che connota l’ agere amministrativo in sede di concessione dello status civitatis per naturalizzazione ex art. 9, co. 1, lett. f) legge n. 91/1992 (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7190), l’apprezzamento amministrativo compiuto nel caso in esame si presenta scevro dal vizio denunciato.
Come visto nella ricostruzione in fatto, il giudizio sintetico e omnicomprensivo svolto dall’Autorità ministeriale abbraccia estesamente sia i precedenti di polizia risultati a carico dell’appellante per uso di atto falso – la cui apprezzabilità in senso sfavorevole può pur essere messa in discussione visto il noto esito liberatorio - sia i ben più gravi precedenti penali dell’allora coniuge convivente (porto di armi illecito e detenzione e spaccio di stupefacenti ex art. 73, co. 3 D.P.R. n. 309/1990 per cui è stata emessa sentenza penale di condanna della Corte di appello di Brescia nel 2014 e sono seguite ulteriori segnalazioni di polizia negli stessi anni).
8.1. – Orbene, l’appellante tenta di dissociarsi dalle ricadute ostative della fedina penale del coniuge segnalando che, venuta meno l’ affectio coniugalis , ha divorziato dal marito nel 2019, e che comunque la responsabilità penale resta personale e non dovrebbe proiettare i suoi effetti pregiudizievoli oltre la sfera del singolo.
Al riguardo, giova segnalare che secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ non può automaticamente formularsi un giudizio di insussistenza delle condizioni per il rilascio della cittadinanza per fatto altrui, dovendosi piuttosto valutare correttamente e logicamente se un tale fatto sia idoneo a trasmettere il proprio disvalore oltre la sfera strettamente personale del condannato, al punto da porre in discussione il rilievo dei plurimi ed univoci elementi denotanti, al contrario, il corretto inserimento del coniuge nella comunità nazionale ” (Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2025, n. 7003 che richiama, esemplificativamente, la sentenza di questa Sezione n. 2992 del 24 marzo 2023: “ del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. Invero, tale legame filiale, per la sua natura e intensità, induce a ritenere, secondo la logica del "più probabile che non", che l'interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Allorquando il diniego opposto dall'Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l'anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all'integrità della Repubblica. Si comprende in quest'ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali”). In altre parole, la valutazione amministrativa, nell’aver riguardo agli interessi lesi dalla condotta penalmente rilevante del congiunto, deve inferire in concreto in ordine alle “potenzialità trasmissive (rispetto a terzi, ancorché in ambito familiare) del valore sintomatico della stessa, tale da sovvertire il giudizio di pieno inserimento risultante invece dai fattori personali documentati nel procedimento ”.
8.2. – Orbene, il tenore motivazionale del diniego impugnato si estende, sia pur succintamente, proprio su tali plausibili riflessi trasmissivi della peculiare condizione di reità del coniuge dell’odierna appellante, quantomeno in costanza del rapporto di coniugio, inferendone la compromissione di quello status illesae dignitatis che la giurisprudenza tradizionalmente esige in sede di naturalizzazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262, e 12 novembre 2014, n. 5571; Id., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913, 10 gennaio 2011, n. 52, nonché 26 gennaio 2010, n. 282). In particolare, l’Amministrazione si sofferma sul fatto che proprio la stabilità parentale e affettiva desumibile dall’allora rapporto di coniugio avrebbe potuto indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Inoltre, non può militare utilmente ad elidere tale vis expansiva in senso ostativo del curriculum criminale dell’allora coniuge la circostanza che i due abbiano divorziato nel 2019 trattandosi con tutta evidenza di un fatto sopravvenuto al perfezionamento del decreto ministeriale impugnato (emanato il 27 marzo 2018), indi inidoneo a viziarne la legittimità, fermo restando che tale circostanza ben potrà essere portata all’attenzione dell’Autorità ministeriale in sede di riproposizione della domanda.
9. – In conclusione, il gravame è infondato e deve essere respinto, ferma restando la riproponibilità dell’istanza di naturalizzazione decorso il termine di cui all’art. 8, co. 1 legge n. 91/1992 nella cui istruttoria il Ministero potrà valutare l’incidenza del sopravvenuto divorzio dall’ex coniuge ai fini dell’apprezzamento delle condizioni di inserimento e integrazione dell’appellante.
10. – Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO D'NG, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG ER NI, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG ER NI | CO D'NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.