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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 05/03/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17091 /2024 R.G. promossa da c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CLARA BIANCHI (c.f. - pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Arcore (MB), Via Umberto I n. 14
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto, opera non completata, risoluzione per inadempimento
SINTESI DELLE DOMANDE
ha evocato in giudizio ed ha esposto: - di avere incaricato la Parte_1 CP_1
convenuta di eseguire le opere di manutenzione straordinaria del proprio immobile sito in Colico, Via alla Fontana Vecchia n. 18/20, descritte nell'elenco allegato al contratto stipulato il 17/01/2022, per un corrispettivo complessivo di euro 90.000,00 oltre Iva, pattuendo la fine dei lavori entro il
15/07/2022 ed una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo al netto di Iva;
- di avere corrisposto a controparte, a titolo di acconto, la somma pagina 1 di 10 complessiva di euro 84.480,00 compresa Iva 10%, per l'avvio dei lavori e per i successivi SAL;
- che a seguito di alcuni rilievi formulati in data 01/12/2022 sull'operato dell'appaltatrice, quest'ultima ha interrotto i lavori e, nonostante i solleciti alla stessa indirizzati, non li ha completati;
- che pertanto il 9/03/2023 l'ha diffidata ad adempiere, intimandole di riprendere i lavori entro il termine di quindici giorni a pena della risoluzione del contratto e, in mancanza di ciò, il contratto si è risolto;
- di avere, nel contempo, incaricato il proprio tecnico di fiducia (geom. di quantificare le Testimone_1
opere effettivamente eseguite dalla convenuta, invano invitata a partecipare alla verifica in contraddittorio;
- che il tecnico di parte, con relazione giurata ed asseverata, ha stimato il valore dei lavori eseguiti da nell'importo di € 21.639,86 oltre Iva (€ 23.803,85 compresa Iva 10%) ed CP_1
ha riscontrato danni al parquet e ai serramenti, imputabili all'attività della convenuta, stimando costi di ripristino pari ad € 1.127,04; - di avere successivamente appaltato i lavori ad una terza impresa, che li ha ultimati a fine agosto 2023, e di avere poi concesso in locazione, a decorrere dal 1/9/2023, uno dei quattro appartamenti di cui si compone la palazzina, al canone mensile di € 650,00.
Su tali basi, l'attore ha chiesto di dichiarare ex art. 1454 c.c. l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto concluso con o comunque di risolverlo ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento CP_1 della convenuta, e di condannare quest'ultima a restituirgli la somma di € 60.676,15 versata in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite, oltre interessi legali dalla data di versamento dei singoli acconti, nonché a risarcirgli i danni conseguenti, quantificati nelle somme di € 1.127,04 quale costo per l'eliminazione dei vizi e difformità dei lavori, di € 9.000,00 a titolo di penale contrattuale per il ritardo e di € 13.000,00 a titolo di mancato guadagno, per il mancato introito dei canoni di locazione dei quattro appartamenti per cinque mensilità (aprile-agosto 2023), oltre alla refusione delle spese di lite e di consulenza tecnica di parte e al pagamento di una ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa, per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione esperita.
A sostegno ha prodotto il contratto, l'elenco dei lavori, le fatture emesse da le contabili dei CP_1
bonifici, la corrispondenza intercorsa con la convenuta, la perizia giurata del tecnico di parte geom.
le fatture di questi, i giustificativi dei pagamenti, una ricevuta di registrazione di Testimone_1
contratto di locazione, la domanda di mediazione, la convocazione della convenuta e il verbale negativo.
pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attore e con l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, che, pur notiziata ex art. 292
c.p.c., non è comparsa a renderlo;
viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il rapporto contrattuale
Le risultanze documentali, unitamente alla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale, consentono di ritenere provati ex art. 232 c.p.c. i fatti oggetto di interpello, dovendo quindi ritenersi accertato che:
- le parti hanno sottoscritto il contratto prodotto in atti (doc. 1), in forza del quale si è CP_1
obbligata ad eseguire, presso l'immobile di proprietà dell'attore, sito in Colico, Via alla Fontana
Vecchia n. 18/20, le opere descritte nell'elenco ivi allegato, parimenti sottoscritto dalla convenuta
(doc. 2) verso il corrispettivo complessivo di € 90.000,00 Iva esclusa, da pagarsi con acconti in corso d'opera e saldo a fine lavori:
- l'attore ha corrisposto alla convenuta la complessiva somma di 84.480,00 (compresa Iva 10%), a mezzo bonifici bancari (docc. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15), disposti a saldo delle fatture nn. CP_1
78/1, 2/22, 4/22, 16/22, 23/22 e 42/22 (docc. 5, 7, 9, 11, 13, 16);
- la convenuta ha indicato come data di fine lavori il 15.07.2022 (doc. 3);
- al 09.03.2023 risultavano ancora da eseguire le lavorazioni descritte nell'elenco che è stato trasmesso alla convenuta, in pari data, unitamente alla diffida ad adempiere (doc. 21);
- il geom. incaricato dall'attore di verificare e quantificare le opere eseguite Testimone_1 da presso l'immobile di cui si tratta, prima di redigere la relazione, ha invitato CP_1
l'impresa ad eseguire in contraddittorio i rilievi presso il cantiere (docc. 22, 23);
- la relazione del geom. redatta in data 19.10.2023 e asseverata il giorno seguente con Tes_1
verbale di giuramento avanti il Cancelliere del Tribunale di Sondrio, descrive lo stato dei luoghi al momento del suo sopralluogo (doc. 24).
Il rapporto intercorso corrisponde, effettivamente, allo schema negoziale dell'appalto d'opera, disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti c.c.
In tema di contratto d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata (Cass. n. 9198 del 13/04/2018).
La gravità del dedotto inadempimento della convenuta va, perciò, vagliata ai sensi dell'art. 1455 c.c.
pagina 3 di 10 In relazione alle opere inadempiute, a fronte della semplice allegazione attorea, era onere della convenuta provare di aver correttamente eseguito le prestazioni a cui si era obbligata, in conformità ai principi di riparto dell'onere probatorio vigenti nel nostro ordinamento (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).
Nel caso in esame, invece, la convenuta è rimasta contumace e nulla ha provato.
Il confronto tra l'elenco delle lavorazioni oggetto dell'incarico (doc. 2), e quello delle opere “ancora da eseguire” dall'appaltatrice alla data della diffida ad adempiere (doc. 21), e poi rimaste inadempiute, evidenzia che quest'ultima ha eseguito soltanto una minima parte dell'opera pattuita.
Se ne deduce che, rispetto che all'interesse che l'attore, parte adempiente, aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, l'inadempimento della convenuta non è di scarsa importanza.
Il mancato adempimento di a seguito del decorso del termine di quindici giorni posto con CP_1
la diffida ad adempiere del 09/03/2023 (doc. 21), determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a far data dal 24/03/2023.
Va quindi accolta la domanda dell'attore e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto a tale data.
2. La domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Come noto, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato, e ciò, appunto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (vd. Cass n.
27640 del 30/10/2018).
In altre parole, non potendo procedersi alla restituzione in natura della prestazione eseguita dall'impresa appaltatrice, l'effetto restitutorio che consegue alla risoluzione del contratto, importa, in via di principio, la determinazione del corrispettivo dovuto alla stessa, in base a quanto originariamente pattuito ed ai lavori in concreto eseguiti.
Purtuttavia, «Costante è l'orientamento della Suprema Corte, nel senso che l'effetto restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, pur verificandosi sul piano sostanziale, di diritto, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte e non può, pertanto, essere adottato pagina 4 di 10 d'ufficio dal Giudice (Cass n. 20257 del 2005). La risoluzione del contratto, dunque, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa
(Cass. n. 2439 del 2006; Cass. n. 2075 del 2013)» (così Cass. n. 27994/2018, in parte motiva, pag.
20).
Nel caso in esame, mentre la convenuta è rimasta contumace, l'attore, pur avendo provato di aver eseguito pagamenti per complessivi € 84.840,00, non ha domandato la restituzione dell'intero importo anzidetto, bensì della minor somma di € 60.676,15, “versata in eccedenza rispetto al valore delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatrice”, avanzando, nel contempo, domanda di condanna di “al risarcimento dei danni in favore dell'attore per l'importo di € 1.127,04 CP_1 corrispondente ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità”.
Quanto sopra sul presupposto che il perito di parte, geom. a seguito del Testimone_1 sopralluogo effettuato, ha stimato il valore dei lavori eseguiti da nell'importo di € 23.803,85 CP_1
(compresa Iva 10%), ed ha riscontrato danni al parquet e ai serramenti, ritenuti imputabili all'attività della convenuta, per il cui ripristino ha stimato un costo complessivo di € 1.127,04 (doc. 24).
Al riguardo, deve considerarsi che non solo la convenuta è stata ripetutamente invitata, invano, dal su indicato consulente, ad effettuare una verifica delle opere in contraddittorio (docc. 22 e 23), ma che la relazione tecnica di parte è stata resa disponibile all'appaltatrice nell'ambito della procedura di mediazione avviata dall'attore avanti la Camera Arbitrale di Milano (doc. 26), ancor prima che nel presente giudizio, e che il contenuto di tale relazione “sullo stato dei luoghi” ha anche formato oggetto dell'interpello, al quale la convenuta si è sottratta senza alcuna giustificazione (vd. capitolo
s).
Per questi motivi
, pur non ignorandosi che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, nella fattispecie deve ritenersi che il suo valore indiziario, corroborato dal contegno tenuto dalla convenuta, assurge a valido elemento di convincimento, sia in ordine alla quantificazione del corrispettivo spettante a per i lavori eseguiti, sia con riguardo ai danni CP_1
riscontrati ed ai relativi costi di ripristino.
Conseguentemente, l'attore ha diritto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione dell'importo di €
60.676,15, pari alla differenza tra i pagamenti complessivamente effettuati in favore della convenuta pagina 5 di 10 in virtù del contratto risolto (€ 84.840,00), divenuti perciò privi di causa, e quanto riconosciuto spettante a quest'ultima a titolo di restitutio in integrum per i lavori eseguiti (€ 23.803,85).
È pertanto fondata, e va accolta, la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di € 60.676,15.
Su tale somma spettano altresì all'attore gli interessi legali richiesti, a decorrere non già “dalla data di versamento dei singoli acconti”, posto che non vi è evidenza della mala fede dell'accipiens (vd.
Cass. n. 23543/2016), bensì dal giorno della "domanda”, intendendosi per tale anche l'atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (vd. Cass. Sez. U n.
15895/2019).
Pertanto, all'attore devono riconoscersi gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma c.c., dalla data della domanda di mediazione (12/01/2024, doc. 26) sino alla proposizione della domanda giudiziale (07/05/2024, data di notifica della citazione) e nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c., dal giorno successivo sino al saldo.
3. Le domande risarcitorie
3.1 I danni
L'attore ha esposto che il consulente di parte ha appurato la sussistenza “di danni al parquet dell'appartamento al secondo piano (pagg. 50 e 51 della perizia) e danni ai serramenti per la scorretta levigatura (pagg. 51 e 52 della perizia)” (vd. citazione, pag. 4, § 16) e ha chiesto di accertare e dichiarare che i lavori eseguiti dalla presso l'immobile “sono affetti dai vizi e dalle CP_1
difformità” sopra dedotti, imputabili a responsabilità dell'appaltatrice, e di “condannare per l'effetto la convenuta al risarcimento dei danni per l'importo di € 1.127,04 corrispondente ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi e delle difformità”.
Come detto, quando l'opera non è stata completata, non risulta applicabile la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., trovando invece applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale.
Ne discende che la sussistenza di eventuali problematiche dell'opera parzialmente eseguita non comporta il diritto del committente alla loro eliminazione, ma assume rilievo in termini di minor valore delle opere delle quali il committente si sia giovato, oppure in termini di danno risarcibile ex art. 1223 c.c., ove se ne provi la sussistenza e il nesso causale con l'inadempimento dell'appaltatrice.
Dalla relazione del geom. emerge che lo stesso ha riscontrato la graffiatura della Tes_1
pavimentazione in parquet della stanza n. 07 del secondo piano, e la solcatura dei serramenti in legno,
pagina 6 di 10 entrambe ritenute ascrivibili all'attività della convenuta, per il cui ripristino ha stimato un costo di €
523,97 per il parquet e di € 603,07 per i serramenti, per una spesa complessiva di € 1.127,04.
Tali evidenze, unitamente al fatto che i predetti danneggiamenti risultano essere stati oggetto di specifica contestazione fatta dall'attore con email del 1/12/2022, con allegate immagini fotografiche
(doc. 17), e che non vi è evidenza che nel cantiere operassero altre imprese, consentono di ritenere dimostrati sia l'esistenza dei danni, sia il nesso causale con l'operato della convenuta.
Per tali motivi, la domanda risarcitoria avanzata dall'attore è fondata e va accolta, e la convenuta è tenuta a risarcire il danno, pari ai costi di ripristino come sopra quantificati (€ 1.127,04).
Trattandosi di debito di valore, su di esso deve essere operata d'ufficio la rivalutazione monetaria, dalla data della relazione peritale (19/10/2023) rideterminandosi, alla data della presente liquidazione, un importo a credito dell'attore pari ad € 1.145,00.
3.2 La penale per il ritardo
L'attore afferma che la convenuta è tenuta al pagamento della penale maturata in forza della clausola contrattuale di cui al punto 7) stipulata per il caso di ritardo nell'adempimento, pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un importo massimo del 10% del corrispettivo pattuito al netto dell'Iva.
Ritenuto che le opere appaltate dovevano essere consegnate entro il 15/07/2022 e che il contratto si
è definitivamente risolto in data 25/03/2023, ha quantificato il ritardo in n. 252 giorni, e quindi dedotto che la penale va quantificata nell'importo massimo previsto, ovvero in € 9.000,00.
Orbene, dalla lettura del contratto stipulato il 17/01/2022 (doc. 1), e in particolare dell'invocata clausola n. 7, risulta che le parti hanno previsto l'applicazione della penale “nel caso di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori indicata al punto 5) non rientranti al punto 6)” (cioè escluso il ritardo dipendente da avverse condizioni meteorologiche o da altre cause non imputabili all'appaltatrice).
Nella clausola n. 5), però, la data di ultimazione dei lavori non risulta indicata.
Pur essendo dimostrato che, successivamente, la convenuta ha indicato come data di fine lavori il
15/07/2022 (doc. 3), il contesto e l'espressione verbale con cui tale data è stata comunicata (“per la data di fine lavori puoi tenere 15 luglio”), non consentono di ritenere che l'appaltatrice abbia, con ciò, inteso dare specifica puntuazione alle clausole contrattuali n. 5) e n. 7), definendo l'elemento mancante, ossia il termine finale, a cui vincolarsi, dovendo piuttosto ritenersi che abbia meramente fornito una risposta all'attore, che gliel'ha chiesta in data 18/03/2023, allorché il contratto era già in corso di esecuzione (“i lavori avevano inizio il 04.02.2022”, vd. citazione, pag. 1). pagina 7 di 10 Per quanto sopra, considerato che non risulta pattuito il termine rispetto al quale dovrebbe trovare applicazione la penale, la clausola n. 7) in questione è inefficace, così che non risulta pattuita alcuna penale.
La relativa domanda di pagamento non può, pertanto, essere accolta.
3.3 Il mancato guadagno
L'attore ha esposto di aver terminato le opere di ristrutturazione dell'immobile a fine agosto 2023 e concesso in locazione le unità abitative dal mese di settembre 2023, deducendo che, per i mesi da aprile ad agosto, non ha potuto conseguire i canoni ricavabili dai quattro appartamenti, che avrebbero potuto fruttare, ciascuno, un introito mensile di 650,00, e dunque complessivamente, un guadagno, mancato, pari ad € 13.000,00 (€ 650,00 per 4 appartamenti per 5 mesi).
Non vi è tuttavia evidenza del preteso danno da lucro cessante, atteso che la ricevuta di registrazione prodotta agli atti (doc. 25), che peraltro si riferisce ad una sola unità abitativa, non dimostra che la locazione sarebbe stata stipulata nel mese di aprile, ove l'immobile fosse stato già ultimato.
Nessuna altra prova è stata offerta sul punto.
L'attore non ha dimostrato la concreta sussistenza del pregiudizio lamentato e, in mancanza di tale prova, non può neppure procedersi alla richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (vd.
Cass. civ. 4310/2018).
La domanda è perciò infondata e va rigettata.
4. Conclusioni, spese di lite e di consulenza tecnica di parte
In conclusione, va dichiarata l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto inter partes, per inadempimento della convenuta.
L'attore ha diritto a vedersi riconosciuta da a titolo di restituzione dell'indebito ex art. 2033 CP_1
c.c., la somma di euro 61.803,19 (iva compresa), oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma c.c., dal 12/01/2024 al 07/05/2024, e nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c., dal 08/05/2024 sino al saldo.
va altresì condannata a pagare all'attore la somma di € 1.145,00 a titolo di risarcimento dei CP_1
danni arrecati al parquet e ai serramenti.
Le ulteriori domande avanzate dall'attore, infondate, non sono invece accoglibili.
Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della convenuta per responsabilità aggravata, come richiesto dall'attore a motivo della mancata partecipazione di controparte alla pagina 8 di 10 procedura di mediazione, considerato che quest'ultima è rimasta contumace nel presente giudizio, con ciò confermandosi coerente nella scelta di non difendersi.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del credito riconosciuto (decisum) e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Quanto alle spese per la consulenza tecnica di parte, di cui l'attore ha chiesto la refusione a carico della convenuta, deve considerarsi quanto segue.
Nella specie, risulta documentato il pagamento in favore del geom. della somma Tes_1
complessiva € 3.514,62, di cui € 286,56 per bolli occorrenti per l'asseverazione della perizia (docc.
24, 30, 31, 32, 33, 34).
Tale spesa si pone come diretta conseguenza della condotta inadempiente della convenuta che, non avendo completato le opere, ha fatto sorgere nel committente la necessità di verificare la consistenza di quanto parzialmente eseguito.
Non vi è dubbio, poi, che la perizia ha avuto utilità nel presente giudizio, fornendo elementi validi per la decisione, e dunque trova giustificazione anche sotto tale profilo.
Per quanto sopra, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attore le spese di consulenza tecnica di parte, ma esse, in quanto eccessive, vanno ridotte ai sensi dell'art. 92 c.p.c. alla somma, ritenuta congrua (avuto riguardo ai criteri di liquidazione dei compensi per i consulenti d'ufficio di cui al D.M. 182 del 30 maggio 2002) di € 2.000,00, oltre alle spese vive di asseverazione pari ad €
286,56, per un totale di € 2.286,56.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 07/05/2024, da ei confronti di nella contumacia Parte_1 Controparte_1 di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'avvenuta risoluzione di diritto, per inadempimento della convenuta, del contratto di appalto stipulato tra le parti il 17/01/2022, e condanna a pagare a la somma di € 61.803,19, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 12/01/2024 sino al 07/05/2024
e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 08/05/2024 sino al saldo;
2. condanna a pagare a la somma di € 1.145,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno;
pagina 9 di 10 3. condanna a rifondere a e spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 786,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte pari ad €
2.286,56.
Così deciso in Milano il 31/03/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
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