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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 4.12.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/22, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2743/2021 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1168/2021 del Giudice di Pace di Sarno”, pendente
TRA nella qualità di impresa designata ex lege dal Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Fortuna Sessa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fisciano alla via Gen. C. Nastri, n. 17;
- APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura stesa in Controparte_1 calce all'atto introduttivo del giudizio di prime cure, dall'Avv. Alessandro
Ruggiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla via
VO RI, n. 75;
- APPELLATA -
NONCHÉ
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure, dall'Avv. Enrico Matrone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati alla Via Giovanni XXIII;
pagina 1 di 9 - APPELLATO -
All'udienza celebrata in data 4.12.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra aveva convenuto in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Sarno il sig. , asserito proprietario dell'automobile “Fiat Controparte_2
500” tg. AW810VE, nonché la società , quale impresa designata ex lege alla gestione dei Parte_1 danni del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, essendo la predetta vettura risultata sprovvista di copertura assicurativa, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 28.591,38, ma espressamente contenuti entro quello di euro 20.000,00 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Bracigliano in data 21.9.19, alle ore 16:00 circa. Segnatamente, la difesa dell'allora attrice aveva dedotto: che nel testé indicato frangente temporale la vettura di proprietà di quest'ultima sarebbe stata intenta a percorrere la SP7, con direzione “da Sarno verso Bracigliano”, allorquando sarebbe stata improvvisamente urtata dall'automobile tg. AW810VE, che, ferma in sosta in corrispondenza del margine destro della carreggiata, sarebbe ripartita “improvvisamente con manovra avventata e negligente, non avvedendosi del sopraggiungere da tergo” del veicolo della sig.ra , CP_1 in tal guisa impattandolo;
che l'urto sarebbe occorso tra la parte antero-laterale destra dell'automobile attorea e quella antero-laterale sinistra della “Fiat 500” tg. AW810VE; che, per l'effetto di tale collisione, il veicolo di proprietà della sig.ra avrebbe modificato la propria direzione di marcia, CP_1 finendo per impattare “contro il muro/roccia di protezione posto alla sinistra del proprio senso di marcia”; che, in conseguenza di siffatto incidente, la vettura attorea avrebbe subito “notevoli danni” stimati in un importo di euro 28.591,38; che i conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente avevano provveduto a compilare il modello CAI, nel corpo del quale il sig. si sarebbe Controparte_2 assunto la responsabilità dell'evento dannoso de quo.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa della sig.ra aveva sostenuto, da un lato, che la CP_1 responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del sig. , il quale, nel ripartire da una sosta, non avrebbe concesso la dovuta CP_2 precedenza alla vettura attorea, nell'occasione sopraggiungente da tergo;
dall'altro, che all'epoca del sinistro la vettura asseritamente di proprietà del sig. sarebbe stata sprovvista di Controparte_2 copertura assicurativa per la r.c.a..
pagina 2 di 9 Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia , quale impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime Parte_1 della Strada per la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della predetta compagnia aveva in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione d'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private.
Quanto al merito, preliminarmente evidenziato che dalla consultazione della banca dati sarebbe CP_3 emerso il coinvolgimento della sig.ra in “plurimi” sinistri stradali, aveva negato l'effettiva CP_1 verificazione dell'incidente, facendo rilevare che, ad onta dell'entità del pregiudizio lamentato, nessuna autorità sarebbe intervenuta presso il luogo teatro dell'incidente; in ogni caso, aveva sostenuto che, quand'anche ne fosse stata accertata l'effettiva verificazione, l'evento dannoso avrebbe dovuto essere imputato in via esclusiva al conducente della vettura dell'originaria attrice, che, in asserito spregio all'art. 141 C.d.S., sarebbe stato intento a marciare ad una velocità non consona allo stato dei luoghi;
infine, aveva contestato la quantificazione dei danni operata nel libello introduttivo.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si era costituito nel giudizio di prime cure il sig.
, il quale aveva chiesto “di accertare e dichiarare i fatti come espressi in domanda Controparte_2 introduttiva e, in caso di accertamento della responsabilità in capo alla parte convenuta, condannare
[…], manlevando la parte convenuta”. Parte_1
Escusso l'unico teste indicato dall'attrice, era stato disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 1168/21, il Giudice di Pace, affermato che fosse stata offerta adeguata prova della
“titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in lite”, ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Avverso il testé citato arresto, ha interposto gravame la compagnia , articolandolo Parte_1 sostanzialmente in due motivi.
Con la prima doglianza, l'appellante ha de facto lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il primo giudicante non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie, giacché dalla documentazione prodotta in giudizio dalla sig.ra CP_1 si evincerebbe con nitore «che all'epoca del sinistro (21 settembre 2019) il presunto responsabile civile convenuto in giudizio, tale , non era proprietario del veicolo Fiat Cinquecento tg. Controparte_2 pagina 3 di 9 AW810WE, essendo detta auto intestata alla ” con sede in Bolzano»: Controparte_4 segnatamente, ha evidenziato che dall'estratto cronologico del PRA versato in atti dalla stessa attrice emergerebbe che il sig. “è stato proprietario del veicolo dal 15.11.2018 al 27.12.2018” e, CP_2 dunque, anteriormente alla verificazione dell'evento dannoso per cui è disputa, asseritamente occorso in data 21.9.19.
Con la seconda censura, l'impresa assicuratrice si è doluta dell'errata valutazione del raccolto materiale probatorio sotto il diverso profilo all'effettiva verificazione del sinistro, sostenendo che dalle risultanze istruttorie non sarebbero emersi elementi sufficienti ad affermare la fondatezza della pretesa attorea.
Di là dall'aver articolato le illustrate doglianze, la compagnia ha chiesto, in ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna della sig.ra “a restituire le somme che l'appellante società è CP_1 costretta a pagare a seguito dell'ingiusta sentenza di I grado”.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.11.21, si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1
, chiedendo il rigetto del proposto gravame. A suffragio dell'invocata reiezione, la difesa di detta
[...] appellata ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la (ritenuta) inosservanza dell'art. 342
c.p.c., assumendo che l'impresa assicuratrice avrebbe fondato “l'appello sulla mancata motivazione e malgoverno delle risultanze istruttorie, motivi assolutamente infondati, solo ipotizzati in maniera superficiale e generica, in alcuni casi addirittura inesistenti ed in alcun modo specificati o dettagliati, un vero e proprio ricalco delle eccezioni formulate in primo grado”.
Quanto al merito, ha sostenuto che le doglianze in cui il gravame si articola sarebbero prive di pregio giuridico, deducendo, con specifico riguardo alla prima censura, che, “seppur il sig. non era CP_2
l'effettivo intestatario PRA del veicolo danneggiante al momento del sinistro, era in ogni caso legittimato passivo in quanto effettivo proprietario e possessore continuativo del veicolo antagonista
Fiat 500”, tenuto conto, da un lato, che il sig. “non ha mai perso il possesso del veicolo Fiat CP_2
Cinquecento tg. AW810VE e che ad oggi è ancora nella sua disponibilità”; dall'altro, che, nel definire l'effettiva proprietà di un veicolo, “i dati del PRA sono solo presuntivi e possono essere superati con ogni mezzo di prova”. In ogni caso, la difesa dell'appellata ha asserito testualmente che i
“comportamenti stragiudiziali e giudiziali del sig. hanno tratto in inganno l'attrice, il Controparte_2
Giudice, il CTU e perfino la convenuta che in buona fede lo hanno considerato Parte_1
l'effettivo proprietario del mezzo”, giacché il sig. : a) avrebbe “compilato e firmato la CP_2 contestazione amichevole di incidente con i suoi dati considerandosi, dichiarandosi e comportandosi come il proprietario del veicolo danneggiante”; b) sarebbe costituitosi “nel giudizio di primo grado senza contestare né eccepire la sua citazione in giudizio nella qualità di proprietario del veicolo Fiat
Cinquecento tg. AW810VE”. pagina 4 di 9 In relazione, infine, alle ulteriori argomentazioni addotte a sostegno del proposto gravame, l'appellata ha affermato l'irreprensibilità dell'apparato motivazionale approntato dal primo giudicante, nonché asserito che questi avrebbe adeguatamente valutato il raccolto compendio probatorio.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.1.22, si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_2
“confermando i fatti accaduti e chiedendo di essere manlevato ai sensi di legge dalla compagnia
”: in particolare, il testé citato appellato ha dato espressamente atto di essere “l'unico ed Parte_1 effettivo proprietario del veicolo fiat 500 tg. aw810ve non essendosi mai perfezionata la vendita con la società cooperativa di Bolzano”, in quanto, “nonostante sia stato eseguito il disbrigo della CP_4 pratica automobilistica PRA, il pagamento da parte della Cooperativa non è stato mai eseguito così come di conseguenza mai il ha consegnato il veicolo”. CP_2
All'udienza celebrata in data 8.7.25, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla sig.ra , secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile CP_1 in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la formulata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante analiticamente indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Ciò posto, s'impone di esaminare la prima doglianza in cui si articola l'opposto gravame. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'indirizzo esegetico più accreditato in seno alla Suprema Corte, la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis, Cass. n. 7776/17). Come chiarito dalla Corte di
Cassazione, nella sua massima composizione nomofilattica, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e la relativa carenza “è pagina 5 di 9 rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. Sez. Un. n. 2951/16; analogamente, Cass. ord. n. 11744/18; Cass. ord. n. 8625/25, con la quale la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).
Per il compiuto scrutinio della prima censura non può, poi, prescindersi dal rammentare l'indirizzo esegetico per il quale “per individuare l'effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova […] dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili” (così, da ultimo, Cass. ord. n. 6385/20; nel medesimo senso, ex pluribus, Cass. n. 7771/16).
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, il proposto gravame non può che essere accolto, giacché, da un lato, dall'estratto cronologico del P.R.A. versato in atti dalla stessa originaria attrice risulta che all'epoca in cui il sinistro si è verificato la vettura “Fiat 500” tg. AW810VE non fosse di proprietà del sig. , essendo da quest'ultimo stata alienata alla ” CP_2 Controparte_4 in data 28.12.18; dall'altro, ex actis non emergono elementi idonei ad infirmare le risultanze dell'estratto di cui si discorre.
Il prefato approdo nemmeno potrebbe essere destituito di fondamento sostenendo che la titolarità del lato passivo del rapporto dovrebbe ravvisarsi in capo al sig. in quanto questi mai avrebbe CP_2 provveduto a contestarne la sussistenza. A tale argomentazione risulta agevole replicare che “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (Cass. Sez. Un. n. 2951/16; nel medesimo senso, Cass. Sez. Un. n. 11377/15; Cass. n.
22829/04). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.
Né la prospettazione della compagnia appellante risulta infirmata dalla circostanza per la quale il sig.
ha espressamente ammesso nel corpo della comparsa di costituzione in appello di essere CP_2
“l'unico ed effettivo proprietario del veicolo fiat 500 tg. aw810ve non essendosi mai perfezionata la vendita con la società di Bolzano”, in quanto, “nonostante sia stato eseguito il Controparte_4 pagina 6 di 9 disbrigo della pratica automobilistica PRA, il pagamento da parte della Cooperativa non è stato mai eseguito così come di conseguenza mai il ha consegnato il veicolo”: invero, tale asserzione, CP_2 lungi dal confutare la prospettazione dell'impresa appellante, conferma l'avvenuto trasferimento della vettura, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1376 c.c., nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la stessa si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, potendo la mancata corresponsione del prezzo pattuito fondare una domanda di risoluzione del concluso negozio. In altri termini, il sig. – avendo allegato fatti da CP_2 cui discendono effetti giuridici diversi da quelli dal medesimo prospettati – ha de facto confermato l'avvenuto trasferimento della vettura.
Peraltro, quand'anche il sig. avesse dedotto che i contraenti avessero provveduto a ritrasferire CP_2
l'automobile anteriormente al sinistro per cui è causa, non avrebbe per ciò solo potuto ravvisarsi in capo al predetto appellato il lato passivo del rapporto controverso, giacché, se, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è – come previsto dall'art. 2733 c.c. – liberamente apprezzata dal giudice, a fortiori deve ritenersi che le dichiarazioni rese da uno dei litisconsorti non in sede di interrogatorio formale possano essere liberamente valutate.
Da tale approdo deriva che nel giudizio di prime cure non sia stato evocato l'effettivo proprietario del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a., con conseguente violazione dell'integrità del contraddittorio. Di talché, in accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza gravata non può che esser dichiarata nulla, con assorbimento delle ulteriori censure e rimessione degli atti al primo
Giudice, ex art. 354, comma 1, c.p.c., con la concessione dei termini ex art. 354, comma 2, c.p.c. per la prosecuzione del giudizio innanzi a detto Giudicante.
La ritenuta fondatezza del proposto appello impone di esaminare la domanda con la quale la compagnia appellante ha chiesto la condanna della sig.ra alla restituzione dell'importo che avrebbe CP_1 corrisposto alla medesima in esecuzione del riformato arresto. A tal fine, occorre osservare, da un lato, che la domanda di restituzione di somme versate in ottemperanza a quanto statuito dall'arresto di primo grado “consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora
l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo” (Cass. n. 1324/16); dall'altro, che, nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del pagina 7 di 9 difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta da tale parte (cfr., ex multis, Cass. n. 8215/13; Cass. n. 10827/07) e “subisce legittimamente gli effetti della sentenza
d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio” (Cass. ord. n. 1873/25).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la domanda di restituzione dell'importo versato in esecuzione della riformata sentenza – proposta dall'impresa assicuratrice sin dall'atto di appello – deve essere accolta, giacché l'avvenuta corresponsione, in esecuzione dell'impugnato arresto, del complessivo importo di euro 24.253,00 alla sig.ra , di là da risultare ex actis, mai è stata CP_1 contestata dall'originaria attrice. Sicché, la sig.ra deve essere condannata alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 24.253,00, dalla medesima ricevuto in esecuzione della riformata sentenza, oltre interessi dalla data del pagamento e fino al saldo.
Non resta che disciplinare le spese di lite, in ordine alle quali pare opportuno evidenziare che “il giudice d'appello, qualora – come nel caso in esame – rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art.
354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado” (Cass. ord. n. 11865/21).
Sulla scorta di tale elaborazione interpretativa, le spese del presente grado di giudizio, con riguardo al rapporto processuale intercorso tra la compagnia appellante e la sig.ra , devono essere poste a CP_1 carico di quest'ultima.
In relazione al rapporto processuale instauratosi tra la sig.ra ed il sig. , le spese di lite CP_1 CP_2 devono essere integralmente compensate in ragione della condotta processuale di quest'ultimo, che, sin dal giudizio di prime cure, ha contribuito – omettendo di contestare la sussistenza in capo al medesimo del lato passivo del rapporto – a dare causa alla nullità che ha determinato il rinvio al primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'impugnata sentenza e rimette – ai sensi dell'art. 354 c.p.c. – la causa al pagina 8 di 9 primo Giudice, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del processo;
2. condanna alla restituzione, in favore dell'impresa appellante, della somma Controparte_1 di euro 24.253,00, corrispostale dalla compagnia appellante in esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di gravame, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal dì della percezione al soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore dell'impresa appellante, delle spese Controparte_1 concernenti il presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio in relazione al rapporto processuale intercorso tra e . Controparte_1 Controparte_2
Provvedimento depositato telematicamente in data 10.12.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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