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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3498/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259019897924000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4250/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento e le plurime cartelle sottese, derivanti da atti presupposti non pagati e non opposti, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia Riscossione, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per la mancata instaurazione del contraddittorio con tutti gli enti creditori quali soggetti interessati ed inoltre sostiene che il contenzioso è già stato definito con la sentenza di codesta Corte, n. 489/24, confermata in appello con la sentenza n. 1968/15 (sentenze emesse in seguito al ricorso riferito alle medesime cartelle portate dalla intimazione di pagamento oggi opposta).
Gli atti presupposti all'odierna intimazione sono stati tutti regolarmente notificati.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione di questa
Corte, riguarda l'avvenuta regolare notifica o meno degli atti presupposti all'intimazione opposta;
ebbene questo Collegio ritiene che dette notifiche, effettuate nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento, siano pienamente regolari, come dimostrato dalla documentazione versata in atti ed esaminata dal Collegio. Giova ricordare altresì la decisione n. 34416/2013, emessa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta.
In pratica non è più possibile eccepire, ora per allora, questioni di merito ormai divenute definitive per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Infine risulta che gli atti presupposti alla intimazione impugnata sono già stati oggetto di giudizio, quindi non
è ammesso un altro giudizio su un fatto già giudicato.
In conclusione l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza/replica non espressamente esaminati non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Quindi allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in € 4.500,00 per l'Agenzia delle Entrate, già detratto il 20 % ed € 5.000 per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre accessori di legge, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate il euro 4.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate già detratto il 20% e in euro 5.000,00 a favore dell'ADER oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3498/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259019897924000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4250/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento e le plurime cartelle sottese, derivanti da atti presupposti non pagati e non opposti, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia Riscossione, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per la mancata instaurazione del contraddittorio con tutti gli enti creditori quali soggetti interessati ed inoltre sostiene che il contenzioso è già stato definito con la sentenza di codesta Corte, n. 489/24, confermata in appello con la sentenza n. 1968/15 (sentenze emesse in seguito al ricorso riferito alle medesime cartelle portate dalla intimazione di pagamento oggi opposta).
Gli atti presupposti all'odierna intimazione sono stati tutti regolarmente notificati.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.
Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione di questa
Corte, riguarda l'avvenuta regolare notifica o meno degli atti presupposti all'intimazione opposta;
ebbene questo Collegio ritiene che dette notifiche, effettuate nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento, siano pienamente regolari, come dimostrato dalla documentazione versata in atti ed esaminata dal Collegio. Giova ricordare altresì la decisione n. 34416/2013, emessa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta.
In pratica non è più possibile eccepire, ora per allora, questioni di merito ormai divenute definitive per mancata impugnazione degli atti presupposti.
Infine risulta che gli atti presupposti alla intimazione impugnata sono già stati oggetto di giudizio, quindi non
è ammesso un altro giudizio su un fatto già giudicato.
In conclusione l'atto impugnato è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza/replica non espressamente esaminati non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Quindi allo stato dei fatti, il Collegio respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato;
l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in € 4.500,00 per l'Agenzia delle Entrate, già detratto il 20 % ed € 5.000 per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre accessori di legge, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate il euro 4.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate già detratto il 20% e in euro 5.000,00 a favore dell'ADER oltre accessori di legge.