Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 518
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità notifica atti presupposti

    Il Collegio ritiene che le notifiche, effettuate nei termini e con le modalità previste dalla normativa, siano pienamente regolari, come dimostrato dalla documentazione versata in atti.

  • Rigettato
    Sindacabilità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ricorda che l'intimazione di pagamento che segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo atto impositivo, e resta sindacabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, salvo che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione.

  • Rigettato
    Precedente giudizio sugli atti presupposti

    Viene rilevato che gli atti presupposti all'intimazione impugnata sono già stati oggetto di giudizio, pertanto non è ammesso un altro giudizio su un fatto già giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 518
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 518
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo