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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/12/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 362/2025, avente per oggetto “insegnante di religione - contratti a tempo determinato – risarcimento del danno”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. MAURO Parte_1 C.F._1
AN e dell'OL IA EN, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 16/6/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando di essere abilitato all'insegnamento della Controparte_1
religione cattolica e di avere prestato servizio dal 2013, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato. Assumendo il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione per un periodo superiore ai 36 mesi, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
3) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, da quantificarsi, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con condanna del al rimborso Controparte_1 del contributo unificato e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, in favore dei legali antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si è costituito in giudizio il , esponendo Controparte_1
che solo a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 i contratti stipulati dal ricorrente sono stati conferiti in qualità di supplente annuale su organico di diritto, con scadenza al 31 agosto e perciò assumendo che, in caso di accoglimento della domanda, si debba tenere conto del fatto che il servizio è stato prestato senza soluzione di continuità soltanto a partire dall'a.s.2018/2019.
L'amministrazione resistente ha anche eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati. La parte convenuta, richiamato il quadro normativo di riferimento, ha quindi evidenziato di avere indetto nel 2024 le procedure di assunzione e ha anche rilevato che i docenti di religione a tempo determinato godono del diritto alla ricostruzione di carriera ancor prima dell'immissione in ruolo e del pagamento degli scatti stipendiali biennali (2,5%), come previsto dall'articolo 53 della Legge 312/1980, che stabilisce il riconoscimento degli aumenti biennali al personale non di ruolo in continuità di servizio.
La parte resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1- Accogliere le eccezioni preliminari di cui in premessa;
2- Nel merito rigettare integralmente le richieste avanzate dal ricorrente con riconoscimento della piena legittimità e della correttezza degli atti posti in essere dall'Amministrazione convenuta;
3- In via gradata, riconoscere che la procedura straordinaria volta alla stabilizzazione del personale IRC a tempo determinato con più di tre anni di servizio rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario;
4- In via subordinata, procedere alla liquidazione del c.d. danno comunitario secondo una valutazione equitativa che tenga conto della peculiarità della categoria del personale IRC della scuola;
5- In estremo subordine si insiste sul riconoscimento del minimo edittale al fine di evitare per evitare una “discriminazione a rovescio” equiparando la posizione degli IRC a tempo determinato a quella dei colleghi a tempo determinato sulle materie comuni;
6- In ogni caso: liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle
2 Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c..
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno discusso la causa, precisando le rispettive conclusioni.
2. La materia del contendere attiene alla questione della reiterazione dei contratti a termine stipulati dall'amministrazione scolastica con gli insegnanti di religione. Trattasi di questione decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18698 del 9.6.2022 (confermata da sent. Cass.
n. 22256/2022), che ha effettuato una ricostruzione sistematica delle norme e dei principi giurisprudenziali rilevanti nella materia del contendere, da intendersi qui richiamata, e che, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte di Giustizia 13.1.2022, ha enunciato i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto CP_2 al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle 3 immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La più recente sentenza della Corte di Cassazione n. 30779 del 23.11.2025, proprio richiamando la precedente decisione n. 18698/2002, ha così sintetizzato l'attuale assetto giuridico (consolidato anche dalle successive sentenze Cass. 21 maggio 2025, n. 13640; Cass.
28 aprile 2023, n. 11227; Cass. 27 aprile 2023, n. 11169), nella materia di cui è causa:
- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8);
- in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua
- così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine – è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 30779/2025 ha anche trattato la questione della possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art.
1- bis del D.L. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e
4 poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario, come dedotto dal nell'odierno giudizio. Controparte_1
I giudici di legittimità hanno sostanzialmente escluso che tale sanatoria si sia avverata e sul punto hanno così motivato:
“si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C- 429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2013 – e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049). Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva su Corte di Giustizia 19 marzo 2020, punti 100 Persona_1 Persona_2
e 101, ove si è ritenuto che l'organizzazione di procedure in cui i lavoratori già occupati in modo abusivo possono solo avere occasione, in concorrenza con altri candidati, di tentare di accedere ad un impiego stabile "essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato" risulta non idonea a "sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" e quindi a "consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro". Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi "per titoli ed esami" e quindi destinati solo ad offrire "al dipendente precario una mera chance di assunzione" (Cass. 14815/2021 cit.). Analogamente, secondo Cass. 9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti presso la Regione Val D'Aosta, "non rilevano... la qualificazione del concorso come "straordinario", la dichiarata finalità di superare il precariato, né la previsione di una sola prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere "automatico" della procedura", sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come 5 quella ivi impostata, organizzata attraverso "una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio riportato......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4".. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.
5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario "cancellandolo" rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi della stabilizzazione grazie "o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande". Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 95 ss. della legge n. 107 del 2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli "fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento" (co. 109 della legge citata). Tale assetto – che costituisce in sostanza applicazione del criterio di alternatività delle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di Giustizia 26 novembre 2014, , punti 77-79 e Corte di Giustizia 3 luglio 2014, punti 64-65) - Per_3
è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7 novembre 2016, n. 22552, secondo la quale si realizzerebbe invece una "astratta "chance" di stabilizzazione", come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non sia "certo" ovvero non sia "conseguibile in tempi ravvicinati" (in quel caso ravvisati in quelli "compresi tra l'entrata in vigore della legge n.107 del 2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie"). Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, " il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante".
6. Tirando le fila del ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni "blande" di cui a Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass. 14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.
6.1 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la procedura di stabilizzazione svolta nel 2024 non ha tuttora portato alla stabilizzazione della ricorrente, per quanto essa sia collocata in graduatoria. Soprattutto, poi, in via assorbente, la Corte territoriale ha accertato che la procedura indetta ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale – che evidentemente può avere esito positivo come no. Dal controricorso si evince che la prova orale era di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli. La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il D.M. regolasse le "modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica", nonché le modalità di "valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito". Tale caratteristica, al 6 di là del momento in cui il collocamento in graduatoria della docente esitasse in un'immissione in ruolo, esclude quindi che si possa parlare di "cancellazione" dell'illecito”.
Le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza, in ordine al carattere selettivo della procedura di assunzione, sono corroborate dalle odierne deduzioni difensive dell'amministrazione scolastica, la quale, pur avendo osservato che “di fatto viene costituita una graduatoria a esaurimento per cui tutti i partecipanti - chi prima, chi dopo - verranno immessi in ruolo”, ha anche ammesso che i concorsi straordinari si articolano “in una prova orale e metodologica”, oltre che nella valutazione dei titoli posseduti (pag. 17 della memoria di costituzione della parte resistente).
In definitiva, l'abuso si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli (aventi le caratteristiche di cui si è detto), con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema, quale congegnato dal legislatore.
3. In applicazione dei suestesi principi, vanno fatte alcune precisazioni, necessarie ai fini della corretta quantificazione del danno subito dall'odierno ricorrente.
Il MINISTERO ha infatti eccepito che non tutti i contratti a termine dedotti dal ricorrente siano idonei ad integrare il lamentato abuso, in particolare evidenziando che solo a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 i contratti stipulati dal ricorrente sono stati conferiti in qualità di supplente annuale su organico di diritto, con scadenza al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
In effetti, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 18698 del 9.6.2022, facendo applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 13 gennaio 2022, aveva argomentato che "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale
7 Restano quindi al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee, come quella sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricato, oppure i contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del . Tanto considerato, nella presente causa CP_1
l'amministrazione scolastica nulla ha dedotto e tantomeno provato sul punto, limitandosi alla deduzione, apodittica e di per sé insignificante, che “solo a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019 i contratti stipulati dal ricorrente sono stati conferiti in qualità di docente supplente annuale su organico di diritto, con scadenza al 31 agosto”.
In definitiva, poiché il ricorrente sin dall'a.s. 2013-2014 -come si evince dallo stato matricolare e dallo stato di servizio prodotti dall'amministrazione resistente- ha prestato servizio per l'intero anno scolastico, inizialmente fino a tutto il mese di giugno e poi fino alla fine del mese di agosto, devono ritenersi rilevanti tutte le supplenze annuali dedotte.
4. Sotto il profilo normativo e sempre con riferimento alla quantificazione del danno, va ulteriormente considerato che il recente D.L. n. 131 del 16.9.2024 ha introdotto nel comma 5 dell'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le 24 mensilità, da ciò traendosi conferma della fondatezza dell'odierna domanda. La norma -senz'altro applicabile al caso di specie, in cui l'abusiva reiterazione dei contratti era ed è ancora in essere alla data di entrata in vigore della novella- risulta ora così formulata: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima
8 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Il danno va quindi determinato sulla base della gravità della violazione, da valutare “anche” in rapporto al numero dei contratti a tempo determinato ed alla loro durata.
Ne consegue che il numero dei contratti e la loro durata sono elementi indicati dal legislatore quali criteri per la determinazione del danno, ma non gli unici.
Va considerato che l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro si realizza nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso, sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore (come statuito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità).
Come premesso, non è idonea ad evitare il protrarsi dell'abuso la procedura selettiva del 2024, sicchè, dopo il primo triennio (dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2015/2016) è configurabile l'abuso in danno dell'odierno ricorrente, protrattosi per nove anni scolastici.
Il ha dedotto che l'insegnante di religione a tempo determinato gode sia del diritto CP_1
alla ricostruzione di carriera ancor prima dell'immissione in ruolo, sia del pagamento degli scatti stipendiali biennali (2,5%). Non vi è prova nel presente giudizio che l'odierno ricorrente abbia beneficiato di ciò e, tuttavia, la sussistenza del relativo diritto è sufficiente a ridimensionare il danno prospettabile.
Alla luce di ciò, tenuto conto della forbice normativa e dell'arco temporale in cui si è protratto l'abuso (nove anni), nonché del fatto che solo a far data dall'a.s. 2022/2023 l'orario delle supplenze è stato di (almeno) 18 ore settimanali (in precedenza, sempre inferiore), appare congrua la liquidazione di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda accolta, dell'attività difensiva svolta, del carattere seriale del presente
9 contenzioso e della circostanza che la causa viene decisa nella prima udienza, che è stata celebrata con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertata e dichiarata l'illegittimità dei contratti a tempo determinato conclusi dal ricorrente a far data dall'a.s. 2016/2017; condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere a l'indennità risarcitoria, che Parte_1
si liquida nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 362/2025, avente per oggetto “insegnante di religione - contratti a tempo determinato – risarcimento del danno”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. MAURO Parte_1 C.F._1
AN e dell'OL IA EN, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 16/6/2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
[...]
, allegando di essere abilitato all'insegnamento della Controparte_1
religione cattolica e di avere prestato servizio dal 2013, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato. Assumendo il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati in successione per un periodo superiore ai 36 mesi, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
3) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, da quantificarsi, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con condanna del al rimborso Controparte_1 del contributo unificato e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, in favore dei legali antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si è costituito in giudizio il , esponendo Controparte_1
che solo a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 i contratti stipulati dal ricorrente sono stati conferiti in qualità di supplente annuale su organico di diritto, con scadenza al 31 agosto e perciò assumendo che, in caso di accoglimento della domanda, si debba tenere conto del fatto che il servizio è stato prestato senza soluzione di continuità soltanto a partire dall'a.s.2018/2019.
L'amministrazione resistente ha anche eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati. La parte convenuta, richiamato il quadro normativo di riferimento, ha quindi evidenziato di avere indetto nel 2024 le procedure di assunzione e ha anche rilevato che i docenti di religione a tempo determinato godono del diritto alla ricostruzione di carriera ancor prima dell'immissione in ruolo e del pagamento degli scatti stipendiali biennali (2,5%), come previsto dall'articolo 53 della Legge 312/1980, che stabilisce il riconoscimento degli aumenti biennali al personale non di ruolo in continuità di servizio.
La parte resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1- Accogliere le eccezioni preliminari di cui in premessa;
2- Nel merito rigettare integralmente le richieste avanzate dal ricorrente con riconoscimento della piena legittimità e della correttezza degli atti posti in essere dall'Amministrazione convenuta;
3- In via gradata, riconoscere che la procedura straordinaria volta alla stabilizzazione del personale IRC a tempo determinato con più di tre anni di servizio rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l'illecito comunitario;
4- In via subordinata, procedere alla liquidazione del c.d. danno comunitario secondo una valutazione equitativa che tenga conto della peculiarità della categoria del personale IRC della scuola;
5- In estremo subordine si insiste sul riconoscimento del minimo edittale al fine di evitare per evitare una “discriminazione a rovescio” equiparando la posizione degli IRC a tempo determinato a quella dei colleghi a tempo determinato sulle materie comuni;
6- In ogni caso: liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle
2 Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c..
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno discusso la causa, precisando le rispettive conclusioni.
2. La materia del contendere attiene alla questione della reiterazione dei contratti a termine stipulati dall'amministrazione scolastica con gli insegnanti di religione. Trattasi di questione decisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18698 del 9.6.2022 (confermata da sent. Cass.
n. 22256/2022), che ha effettuato una ricostruzione sistematica delle norme e dei principi giurisprudenziali rilevanti nella materia del contendere, da intendersi qui richiamata, e che, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte di Giustizia 13.1.2022, ha enunciato i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto CP_2 al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle 3 immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La più recente sentenza della Corte di Cassazione n. 30779 del 23.11.2025, proprio richiamando la precedente decisione n. 18698/2002, ha così sintetizzato l'attuale assetto giuridico (consolidato anche dalle successive sentenze Cass. 21 maggio 2025, n. 13640; Cass.
28 aprile 2023, n. 11227; Cass. 27 aprile 2023, n. 11169), nella materia di cui è causa:
- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8);
- in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua
- così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine – è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 30779/2025 ha anche trattato la questione della possibilità di ravvisare, nelle procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art.
1- bis del D.L. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e
4 poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, misure idonee a sanare l'illecito eurounitario, come dedotto dal nell'odierno giudizio. Controparte_1
I giudici di legittimità hanno sostanzialmente escluso che tale sanatoria si sia avverata e sul punto hanno così motivato:
“si rileva che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. già consolidata e cui va data continuità, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C- 429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (Cass. 27 maggio 2021 n. 14815 – in relazione alla procedura di procedura di reclutamento, per titoli ed esami, prevista per gli operatori dei servizi scolastici dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 2013, conv., con mod., dalla L. n. 125 del 2013 – e poi, in senso conforme, tra le altre, Cass. 18698/2022 cit., punto 12.1, sul tema proprio dei docenti di religione;
Cass. 15 dicembre 2023, n. 35145; Cass. 6 aprile 2025, n. 9049). Il precedente cardine di Cass. 14815/2021 cit., ha fatto leva su Corte di Giustizia 19 marzo 2020, punti 100 Persona_1 Persona_2
e 101, ove si è ritenuto che l'organizzazione di procedure in cui i lavoratori già occupati in modo abusivo possono solo avere occasione, in concorrenza con altri candidati, di tentare di accedere ad un impiego stabile "essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato" risulta non idonea a "sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" e quindi a "consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro". Su tale base si è ritenuto che non siano idonei a sanare l'illecito concorsi riservati, ma destinati a svolgersi "per titoli ed esami" e quindi destinati solo ad offrire "al dipendente precario una mera chance di assunzione" (Cass. 14815/2021 cit.). Analogamente, secondo Cass. 9049/2025 cit., riguardante l'immissione in ruolo di docenti presso la Regione Val D'Aosta, "non rilevano... la qualificazione del concorso come "straordinario", la dichiarata finalità di superare il precariato, né la previsione di una sola prova scritta su quesiti a risposta multipla (rispetto alle due prove scritte e alla prova orale previste per il concorso ordinario), essendo dirimente il carattere "automatico" della procedura", sicché non poteva dirsi sanante una procedura, come 5 quella ivi impostata, organizzata attraverso "una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, la formazione di una graduatoria di vincitori sulla base del punteggio riportato......., l'immissione in ruolo nei limiti dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4".. Tali conclusioni vanno qui pienamente confermate.
5. Per altro verso, non vi è dubbio che già Corte Costituzionale 20 luglio 2016 n. 187 valorizzò, quale misura idonea ad incidere sull'illecito eurounitario "cancellandolo" rispetto alle situazioni più risalenti di precariato e comunque pregresse, il realizzarsi della stabilizzazione grazie "o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande". Ipotesi ravvisata come sussistente nel piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 95 ss. della legge n. 107 del 2015 e nel mantenimento per i precari della possibilità di accesso ai ruoli "fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento" (co. 109 della legge citata). Tale assetto – che costituisce in sostanza applicazione del criterio di alternatività delle sanzioni, alla condizione di un loro carattere proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo (Corte di Giustizia 26 novembre 2014, , punti 77-79 e Corte di Giustizia 3 luglio 2014, punti 64-65) - Per_3
è stato poi ripreso dal noto arresto di Cass. 7 novembre 2016, n. 22552, secondo la quale si realizzerebbe invece una "astratta "chance" di stabilizzazione", come tale inidonea a cancellare l'illecito, nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non sia "certo" ovvero non sia "conseguibile in tempi ravvicinati" (in quel caso ravvisati in quelli "compresi tra l'entrata in vigore della legge n.107 del 2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie"). Anche perché, come rileva Cass. 28 febbraio 2024, n. 5244, " il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante".
6. Tirando le fila del ragionamento, il punto di convergenza tra le selezioni "blande" di cui a Cass. 22552/2016 cit. e l'automatismo richiesto da Cass. 14815/2021 cit. e dalle altre pronunce conformi successive, sta nel ritenere che la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.
6.1 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la procedura di stabilizzazione svolta nel 2024 non ha tuttora portato alla stabilizzazione della ricorrente, per quanto essa sia collocata in graduatoria. Soprattutto, poi, in via assorbente, la Corte territoriale ha accertato che la procedura indetta ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale – che evidentemente può avere esito positivo come no. Dal controricorso si evince che la prova orale era di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli. La selettività è dunque in re ipsa e del resto, al di là degli accertamenti in fatto, era la stessa norma a prevedere che il D.M. regolasse le "modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica", nonché le modalità di "valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito". Tale caratteristica, al 6 di là del momento in cui il collocamento in graduatoria della docente esitasse in un'immissione in ruolo, esclude quindi che si possa parlare di "cancellazione" dell'illecito”.
Le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza, in ordine al carattere selettivo della procedura di assunzione, sono corroborate dalle odierne deduzioni difensive dell'amministrazione scolastica, la quale, pur avendo osservato che “di fatto viene costituita una graduatoria a esaurimento per cui tutti i partecipanti - chi prima, chi dopo - verranno immessi in ruolo”, ha anche ammesso che i concorsi straordinari si articolano “in una prova orale e metodologica”, oltre che nella valutazione dei titoli posseduti (pag. 17 della memoria di costituzione della parte resistente).
In definitiva, l'abuso si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli (aventi le caratteristiche di cui si è detto), con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema, quale congegnato dal legislatore.
3. In applicazione dei suestesi principi, vanno fatte alcune precisazioni, necessarie ai fini della corretta quantificazione del danno subito dall'odierno ricorrente.
Il MINISTERO ha infatti eccepito che non tutti i contratti a termine dedotti dal ricorrente siano idonei ad integrare il lamentato abuso, in particolare evidenziando che solo a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 i contratti stipulati dal ricorrente sono stati conferiti in qualità di supplente annuale su organico di diritto, con scadenza al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
In effetti, la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 18698 del 9.6.2022, facendo applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 13 gennaio 2022, aveva argomentato che "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale
7 Restano quindi al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee, come quella sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricato, oppure i contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo. In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del . Tanto considerato, nella presente causa CP_1
l'amministrazione scolastica nulla ha dedotto e tantomeno provato sul punto, limitandosi alla deduzione, apodittica e di per sé insignificante, che “solo a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019 i contratti stipulati dal ricorrente sono stati conferiti in qualità di docente supplente annuale su organico di diritto, con scadenza al 31 agosto”.
In definitiva, poiché il ricorrente sin dall'a.s. 2013-2014 -come si evince dallo stato matricolare e dallo stato di servizio prodotti dall'amministrazione resistente- ha prestato servizio per l'intero anno scolastico, inizialmente fino a tutto il mese di giugno e poi fino alla fine del mese di agosto, devono ritenersi rilevanti tutte le supplenze annuali dedotte.
4. Sotto il profilo normativo e sempre con riferimento alla quantificazione del danno, va ulteriormente considerato che il recente D.L. n. 131 del 16.9.2024 ha introdotto nel comma 5 dell'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le 24 mensilità, da ciò traendosi conferma della fondatezza dell'odierna domanda. La norma -senz'altro applicabile al caso di specie, in cui l'abusiva reiterazione dei contratti era ed è ancora in essere alla data di entrata in vigore della novella- risulta ora così formulata: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima
8 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Il danno va quindi determinato sulla base della gravità della violazione, da valutare “anche” in rapporto al numero dei contratti a tempo determinato ed alla loro durata.
Ne consegue che il numero dei contratti e la loro durata sono elementi indicati dal legislatore quali criteri per la determinazione del danno, ma non gli unici.
Va considerato che l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro si realizza nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso, sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore (come statuito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità).
Come premesso, non è idonea ad evitare il protrarsi dell'abuso la procedura selettiva del 2024, sicchè, dopo il primo triennio (dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2015/2016) è configurabile l'abuso in danno dell'odierno ricorrente, protrattosi per nove anni scolastici.
Il ha dedotto che l'insegnante di religione a tempo determinato gode sia del diritto CP_1
alla ricostruzione di carriera ancor prima dell'immissione in ruolo, sia del pagamento degli scatti stipendiali biennali (2,5%). Non vi è prova nel presente giudizio che l'odierno ricorrente abbia beneficiato di ciò e, tuttavia, la sussistenza del relativo diritto è sufficiente a ridimensionare il danno prospettabile.
Alla luce di ciò, tenuto conto della forbice normativa e dell'arco temporale in cui si è protratto l'abuso (nove anni), nonché del fatto che solo a far data dall'a.s. 2022/2023 l'orario delle supplenze è stato di (almeno) 18 ore settimanali (in precedenza, sempre inferiore), appare congrua la liquidazione di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda accolta, dell'attività difensiva svolta, del carattere seriale del presente
9 contenzioso e della circostanza che la causa viene decisa nella prima udienza, che è stata celebrata con le modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di , ogni
[...] Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, accertata e dichiarata l'illegittimità dei contratti a tempo determinato conclusi dal ricorrente a far data dall'a.s. 2016/2017; condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere a l'indennità risarcitoria, che Parte_1
si liquida nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 16 dicembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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