Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Caterina Battaglia, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della missiva raccomandata INPS.-OMISSIS- notificata in data 22 aprile 2024, con la quale l’I.N.P.S., Direzione provinciale di -OMISSIS-, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 9 aprile 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS-, Atto n. -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6- bis del D.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6- bis del D.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. OL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – in servizio nella Guardia di Finanza fino al collocamento in quiescenza avvenuto a domanda a 40 anni di servizio utile e 55 di età – agisce nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio, T.F.S., dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, e per la condanna dell’istituto previdenziale al ricalcolo del trattamento, con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre a interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Riferisce, in fatto, di aver rivolto espressa richiesta all’istituto previdenziale, che, con pec del 22 aprile 2024, ha negato il riconoscimento, riferendo che « il decreto legislativo 165/97 esclude dal beneficio dei 6 scatti i destinatari del comma 2 dell’articolo 21 della legge 232/90 (55 anni di età e 35 anni di contribuzione), dal momento che detta condizione non solo è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda (cfr. nota informativa n. 280 del 15.3.2001 INPDAP) ma comporta che lo stesso beneficio di legge è oneroso, in quanto è previsto l’assoggettamento alla contribuzione previdenziale solo ai fini del trattamento pensionistico, mentre per l’indennità di buonuscita è a carico della fiscalità generale».
2. L’I.n.p.s., ritualmente intimato, si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente, la prescrizione e la decadenza dal diritto vantato.
3. La causa è stata trattenuta in decisione, all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026.
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le censure articolate dal ricorrente siano fondate, in conformità ai propri precedenti (Tar Calabria, I, 29 dicembre 2025, n. 22024; 26 maggio 2025, n. 906; 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
4.1. In particolare, l’art. 6- bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha previsto che “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Il comma 2, della citata norma stabilisce che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
In base al successivo comma 3 “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Ciò posto, il Collegio condivide l’impostazione di quella parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tesi difensiva dell’I.n.p.s. sovrappone due regimi giuridici aventi diverso oggetto, cioè quello dettato dall’art. 6- bis D.L. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle Forze di Polizia, che dispone l’applicazione del beneficio pari a sei scatti stipendiali, richiamato poi, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dall’art. 1911, comma 3, D. Lgs. 66/2010 recante il codice dell’ordinamento militare, e quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità.
Invero, la corrispondenza tra i relativi requisiti -esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative- non può indurre a condividere la predicabilità di una permanente ed inscindibile connessione tra gli stessi anche a fronte delle citate modifiche normative e che, quindi, la disciplina dell’art. 6- bis citato recepisca automaticamente le novità apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile, e ciò dunque a prescindere dalla considerazione che l’intenzione originaria del legislatore possa essere stata nel senso di operare un parallelismo tra gli istituti.
Va rilevato, peraltro, che il comma 2 non opera un rinvio o un richiamo all’istituto della pensione di anzianità -richiamo invece presente, ex adverso , nel comma 1 che fa riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio “ per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”- ma si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche dal significato univoco, il dato anagrafico, indicato in “ 55 anni di età ”, e quello contributivo, vale a dire del possesso di “ 35 anni di servizio ”, richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del T.F.S.
È stato poi affermato in giurisprudenza che un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.
Il Consiglio di Stato ha poi precisato, in argomento, come la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva, precisando altresì che l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209).
4.2. La lettura combinata delle disposizioni in parola permette, inoltre, di ritenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal resistente, l’articolo 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 trovi applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza (cfr. Tar Lazio, V, 19 febbraio 2026, n.3164).
4.3. Nemmeno risultano persuasive le tesi dell’I.n.p.s. incentrate (i) sulla decadenza per intervenuto spirare dei termini entro i quali avrebbe dovuto presentare domanda, cioè il 30 giugno dell’anno nel quale erano maturate le anzianità anagrafica e di servizio, ai sensi del più volte citato art. 6- bis , comma 2, e (ii) sulla prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale.
4.3.1. Per confutare la prima asserzione è sufficiente considerare che ove il legislatore avesse voluto far discendere dalla mancata osservanza del termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano i due requisiti la conseguenza della decadenza dalla facoltà di chiedere ed ottenere il beneficio, attesa l’incisività di tale effetto, lo avrebbe previsto espressamente.
Milita, inoltre, nel senso appena delineato la considerazione del collegamento ravvisabile, anche in virtù della collocazione nel medesimo contesto testuale delle disposizioni, tra la seconda parte del comma 2, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ” ed il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.
Sullo specifico tema la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi avuto modo di precisare che “ anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231).
4.3.2. Quanto alla eccezione di prescrizione, non può condividersi la tesi, esposta dall’Istituto resistente, secondo cui il relativo termine decorra dalla data di cessazione dal servizio, giacché, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa “ [l]a data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, c.d. applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS, coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto ” (Cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 dicembre 2023 n. 10559; T.A.R. Campania, Sez. VI, 30 aprile 2024, n. 2875).
5. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi perché il ricorrente benefici dell’istituto di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, in quanto appartenente ad un corpo di polizia ad ordinamento militare, la Guardia di Finanza, che, al momento del collocamento in congedo, era in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla citata norma ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Ne deriva l’esito positivo dell’accertamento del diritto dell’esponente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell’amministrazione di provvedere al ricalcolo ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita e relative spettanze, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, vista la natura della controversia e la non univoca giurisprudenza formatasi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto accerta il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali e corresponsione delle spettanti somme aggiuntive.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD ST, Presidente
OL NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NT | RD ST |
IL SEGRETARIO