CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG 476/2020
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 18.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15 luglio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 476/2020
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 476/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 262/2020 del Tribunale di Matera pubblicata il
14.07.2020 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 68/2017, notificata in data
15.07.2020 in materia di responsabilità medica.
TRA
Pag. 1 di 16 , Parte_1
(C.F. , in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Digirolamo, (pec Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ) con domicilio in Matera alla Via Parri n. 63, CP_1 CodiceFiscale_2
APPELLATA
***
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 3.01.2017 conveniva in Controparte_1 giudizio L' deducendo di essere stata Controparte_2 sottoposta il 20.3.2007, presso il presidio ospedaliero di Tinchi, ad intervento chirurgico di
“tiroidectomia totale”, all'esito del quale veniva dimessa con diagnosi di “voluminoso gozzo multinodulare endotoracico con deviazione tracheale”. Dopo l'intervento accusava problemi respiratori, persistendo i quali si sottoponeva a nuovo controllo, all'esito del quale le diagnosticavano “disfonia e dispnea da paralisi bilaterale delle corde vocali” e le veniva consigliato “tracheotomia e intervento di ampliamento delle spazio respiratorio”. In particolare, nell'occasione le rappresentavano che nel corso dell'intervento del 20.3.2007 non erano state messe in atto le attenzioni che una tiroidectomia totale richiede, cioè
l'accurato isolamento delle strutture nervose, omissione che aveva causato una lesione iatrogena, cui era conseguita la paralisi bilaterale delle corde vocali. L'attrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in citazione in euro 240.000,00 o quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia. Part 2. Si costituiva l onvenuta invocando il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'attrice veniva autorizzata a chiamare in causa la Gestione Liquidatoria della soppressa Asl di BA NI, la quale, costituendosi, contestava quanto dedotto dall'attrice, assumendo che l'intervento cui era stata sottoposta era di elevato grado di difficoltà, di cui l'attrice era stata resa edotta, la lesione del nervo faringeo è una delle complicanze ricorrenti per detto intervento, che era stato eseguito a regola d'arte, per cui la lesione non era imputabile all'operato dei sanitari. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
3. Espletata Ctu medico legale, la causa è stata parzialmente decisa con sentenza non definitiva n. 360/2019 con la quale il Tribunale di Matera ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' disposta con separata ordinanza la CP_3 prosecuzione del giudizio con richiesta di chiarimenti al Ctu, la causa è stata infine definita con sentenza n. 362/2020, pubblicata il 14.07.2020, con la quale il Tribunale di
Pag. 2 di 16 Matera ha cosi disposto: "- condanna la Gestione Liquidatoria di Pt_1 Parte_1
al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 75.000,00, oltre rivalutazione
[...] ed interessi da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in € 801,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge
Pone definitivamente a carico della parte soccombente il pagamento delle spese di CTU.
Sentenza esecutiva".
4. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) nella prima relazione il consulente nominato, avvalendosi di una specialista, ha concluso ritenendo che nel corso dell'intervento subito dall'attrice il 20.3.2007 la condotta dei medici dipendenti dell non è stato conforme alle linee Controparte_2 guida in materia considerato che nel caso in specie ad una corretta scelta terapeutica si contrappone una non adeguata strategia chirurgica atteso che nell'esecuzione dell'intervento di tiroidectomia totale è indispensabile provvedere ad un accurato isolamento delle strutture nervose ed in particolare del nervo laringeo ricorrente sia di dx che di sx. per scongiurare lesioni iatrogene, conclusioni che sembrano contrastare con quanto ritenuto dallo specialista nominato dallo stesso CTU, il Persona_1 quale ha concluso ritenendo che anche se sono state messe in campo strategie adeguate, come si evince dalla descrizione dell'intervento chirurgico riportato in cartella clinica, il risultato finale dell'intervento ha visto prodursi una lesione bilaterale dei ricorrenti. Dette lesioni devono pertanto considerarsi di natura iatrogena cioè correlate all'atto operatorio anche se l'operato dei sanitari è stato conforme alle linee guida delle società specifiche di settore;
b) il Tribunale ha quindi affermato che lo specialista, dunque, parla di un danno di natura iatrogena (che può costituire una conseguenza di un intervento chirurgico ad alto rischio, nel caso in esame prospettato all'attrice che, sul punto, nulla ha lamentato), per cui in questi casi occorre verificare se i sanitari hanno operato correttamente;
c) il Tribunale ha quindi dato atto che, stante la discordanza tra quanto ritenuto dal predetto specialista e quanto concluso dal CTU Dott.ssa a quest'ultima sono _2 stati chiesti chiarimenti (richiamando propri provvedimenti del 30.12.2019 e del
9.4.2020), e nelle risposte date il CTU ha evidenziato gli elementi in base ai quali giungere ad un giudizio di responsabilità sull'operato dei sanitari.
d) In particolare, il Tribunale ha affermato che nei chiarimenti del 18.2.2020, il CTU evidenzia che nella descrizione dell'intervento non ci sono evidenze di isolamento di entrambi i nervi laringei, in quanto sul punto è riportato che “Si individuano i nervi laringei inferiori che vengono seguiti”, senza dare atto del loro isolamento, che viene invece descritto per altri parti del quadro operatorio (si legge, in fatti che “… si
Pag. 3 di 16 individuano le paratiroidi che vengono riservate rispettandone la loro integrità anatomica “Isolamento, legatura ed interruzione delle vene tiroidee medie. Isolamento, legatura ed interruzione dei rami dei peduncoli vascolari. Si esegue l'isolamento, legatura ed interruzione dei peduncoli vascolari inferiori”). Evidenzia ancora il CTU che non fu utilizzato il microscopio ottico, che sarebbe servito ad identificare le strutture nervose per meglio proteggerle.
e) Il Tribunale afferma inoltre che nei chiarimenti del 20.4.2020, il CTU ha evidenziato che il danno in questione all'attrice deve ritenersi “causato da errate manovre poste in atto nel corso dell'intervento di tiroidectomia e non vi sono elementi per poter ritenere che, con apprezzabile grado di probabilità, il danno iatrogeno subito dall'attrice si sarebbe verificato anche qualora gli operatori si fossero attenuti (come avrebbero dovuto) alle c.d. linee guida”,
f) Il Tribunale ha quindi ritenuto di condividere le conclusioni del Ctu anche perché sono stati lesi entrambi i nervi faringei, il che dimostra che i sanitari ebbero, nel corso dell'atto operatorio, un approccio particolarmente irruento, non adeguato all'elevato rischio che la sua esecuzione comportava;
g) ritenuta la responsabilità della struttura sanitaria chiamata in causa, Il Tribunale ha quindi affermato che la domanda deve conseguentemente ritenersi fondata e va accolta per quanto di ragione, procedendo alla quantificazione del danno subito dall'attrice;
h) per quanto riguarda le lesioni personali, il Tribunale ha affermato che dalla relazione del CTU medico legale è emerso che l'attrice ha riportato “disfonia con insorgenza di fatica dopo impegno funzionale della laringe;
riduzione dello spazio aereo a oltre un terzo della capacità con presenza di dispnea in inspirazione ed espirazione;
riduzione della completa funzionalità del riflesso della tosse”, lesioni dalle quali è conseguito un danno biologico del 18 / 20%;
i) la quantificazione del danno biologico è stata poi operata seguendo i criteri delle
Tabelle sul danno approvate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, che includono anche la quantificazione del danno morale, tabelle cui il Tribunale ha aderito ritenendole congrue,
j) il Tribunale ha affermato che nella fattispecie il danno è tabellarmente quantificato in €
62.000,00 (pari ad una media tra il 18% ed il 20%) importo che, tenuto conto delle condizioni soggettive dell'attrice danneggiata e del tipo di lesioni subite, è apparse equo determinare in € 75.000,00, oltre interessi nella misura legale che, avendo ad oggetto un debito di valore, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito (e cioè alla data del 19.3.2007 - Cass. Civ., sez. un., 17.2.1995, n. 1712), via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici ISTAT
Pag. 4 di 16 del “costo della vita”; sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, dovranno essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'articolo 1282 c.c. (Cass. Civ., sez. III, 6.11.1996, n. 9648).
k) In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, il Tribunale ha poi disposto la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, così come liquidate in dispositivo, ponendo definitivamente a carico della stessa parte il pagamento delle spese di CTU.
5. Con atto tempestivamente notificato il 14.09.2020
[...]
ha impugnato la predetta sentenza Parte_1 così concludendo: " disporre nuova CTU e, quindi, - riformare la sentenza impugnata per i motivi specifici innanzi rassegnati e, per l'effetto: - rigettare, per i motivi in narrativa e per le violazioni di legge ivi rassegnate, la domanda formulata dall'attrice odierna appellata;
- condannare l'attrice odierna appellata al pagamento in favore della Gestione Liquidatoria dell di BA NI vocata in ius al pagamento delle spese, competenze Pt_1 professionali di difesa nel doppio grado di giudizio oltre agli oneri riflessi (CPDEL a carico della Gestione Liquidatoria pari al 23,80%), atteso che il sottoscritto difensore costituito in ambedue i gradi, è avvocato interno all'amministrazione della stessa.”
6. Quale unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta violazione dell'art. 111 co. 6 Cost;
degli artt. 62 – 112 - 115 – 116; dell'art. 132 co 1 n. 4 - 5 cpc;
degli artt. 1176 co. 2 – 1218 – 1228 – 2697. Afferma l'appellante in sintesi:
- il dispositivo della sentenza impugnata è erroneo perché supportato da assertiva, apodittica ed illogica condivisione delle contraddittorie affermazioni della d.ssa _2 rese nell'esercizio della funzione di CTU;
- nella fattispecie di cui è causa vanno esclusi sia la condotta negligente e/o imprudente nonché l'imperizia dei chirurghi, espressamente esclusa nella relazione del prof. Per_1 recepita nell'elaborato peritale della CTU dr.ssa lì dove è stato affermato il _2 rispetto delle linee guida delle società specifiche di settore;
sia la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei chirurghi e l'evento pregiudizievole non manifestatosi nell'immediatezza dell'intervento chirurgico giusta allegazione dell'attrice;
- l'attività consistente nel “seguito” dei nervi laringei, quale emergente dalla cartella clinica, presuppone necessariamente il loro isolamento come si evince dagli anzidetti chiarimenti del 18.02.2020 della dr.ssa lì dove essa ha precisato la seguente tecnicalità _2 sequenziale dell'intervento: detti nervi vengono prima cercati e poi distaccati con attenzione e delicatezza dal contesto dei due lobi avvalendosi di apparecchiatura funzionale all'ingrandimento ottico;
quando sono isolati in tutto il loro percorso vengono seguiti quasi fin dove essi entrano nelle due corde vocali;
Pag. 5 di 16 - il Tribunale ha errato nel condividere l'affermazione apodittica, resa dalla dr.ssa _2
(alla stregua dell'opinione del dr. che certamente non era in sala operatoria Per_3 perché potesse rendere affermazioni su eventi materiali non constatati) secondo la quale non era stato utilizzato il microscopio ottico per individuare e seguire i nervi ottici (non risultando descritto l'utilizzo di detto microscopio ottico nella cartella clinica);
- la dr.ssa ha contraddetto il prof. e altresì se stessa lì dove aveva _2 Per_1 affermato in un primo periodo che erano state eseguite le linee guida previste dalle società scientifiche di settore ed in un secondo periodo che non erano state seguite le linee guida delle società di settore: sostanzialmente il Tribunale ha motivato il proprio decisum condividendo i chiarimenti della dr.ssa viziati da contraddittorietà, apoditticità ed _2 illogicità;
- le richieste risarcitorie formulate da parte attrice, nella denegata ipotesi in cui la Corte riterrà sussistente la responsabilità della Gestione Liquidatoria della di Parte_1
convenuta, non sono corrispondenti al pregiudizio riconosciuto dal Tribunale Parte_1 nella decisione impugnata in mancanza di allegazione e prova di "specifiche ed eccezionali" circostanze che abbiano reso il pregiudizio concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.03.2018 Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
7. Disposta ed eseguita la rinnovazione della citazione in appello per difetto della vocatio in ius, con comparsa depositata il 7.7.2021 si è costituita , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello.
8. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.3.2025,
è stata fissata l'udienza del 17 giugno 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
9. All'udienza del 17.06.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
11. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata perché l'appello rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo esito della modifica introdotta con legge n.134/2012, in quanto l'appellante, nell'offrire la diversa ricostruzione dei fatti ed in particolare la diversa interpretazione della cartella clinica, muove comunque critiche ragionate a parti specifiche della sentenza.
Pag. 6 di 16 12. Tuttavia, come detto, tali critiche sono infondate in quanto, pur all'esito del riesame del materiale probatorio e della consulenza d'ufficio, come sollecitato dall'appellante, deve giungersi al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il Tribunale.
13. Ed infatti, nella relazione di consulenza medico legale redatta dalla dr.ssa in _2 data 9.6.2018, previa consulenza otorinolaringoiatra da parte del dr. Persona_4 concordata anche con i Ctp, si legge:
"In data 19.03.2007 come si evince dagli atti – la Sig.ra si ricoverava c/o Controparte_1
l'O.C. di Tinchi – Unità Operativa di Chirurgia per un intervento chirurgico programmato di tiroidectomia totale per “Gozzo multinodulare “. L'intervento veniva eseguito in data
20.03.2007 successiva rimozione drenaggio + medicazioni.
Dimessa il 24.03.2007 con diagnosi di ”Voluminoso gozzo multinodulare endotoracico con compressione e deviazione tracheale”.
Si legge inoltre che "In data 25.03.2009 si sottoponeva a visita otorinolaringoiatrica dal dott. ex fumatrice ( 7 sig die); allergia acido acetil salicilico;
Persona_5 rinite stagionale;
intervento per fibroma della mammella;
nel 2007 tiroidectomia per gozzo colloido-cistico; da alcuni anni ipoacusia a sx. Sintomi: da due anni lieve dispnea e disfonia
E.O: MMTT nella norma;
live deviazione del setto a sx;
orofaringe nella norma;
VADS: paresi bilaterale delle corde vocali in posizione paramediana, molto ridotto lo spazio respiratorio glottico.
Diagnosi: Disfonia e dispnea da paralisi bilaterale delle corde vocali. Si consiglia: tracheotomia e intervento di ampliamento dello spazio respiratorio >".
Si legge anche che "In data 13.07.2009 si ricoverava c/o l'O.C. di Matera –Unità Operativa di Chirurgia per “Eteroplasia mammaria sx in pz con paralisi bilaterale corde vocali“, sottoposta a mastectomia radicale sx, + linfoadenectomia ascellare sx + tracheostomia temporanea ed ampliamento dello spazio respiratorio glottico. Eseguiva in data 13.07.2009 linfoscintigrafia per ricerca linfonodo sentinella < L'indagine scintigrafica, dopo inoculo intradermico del radiofarmaco sulla proiezione cutanea della neoformazione localizzata nel
QII della mammella sx, ha evidenziato a 20' dalla somministrazione, area circoscritta di iperattività in regione ascellare sx, riferibile al 1° linfonodo della catena linfatica loco- regionale (linfonodo sentinella). Non si sono evidenziate altre vie di drenaggio del nanocolloide >. In data 15.07.2009 attivazione programma riabilitativo ed il 17.07.2009 dimessa con prescrizione di assunzione terapia medica + visita di controllo c/o gli ambulatori O.C. di Matera e contestualmente visita ORL per controllo della tracheostomia…..>. L'assicurata ha rimosso la cannula nel giugno 2010. (…)"
Ed inoltre si legge: "In sede di visita medico-legale il CTU ed il CTP presente ritenevano di far eseguire consulenza otorinolaringoiatria al fine di stabilire la funzionalità delle corde vocali.
Pag. 7 di 16 (..) In data 16.05.2018 si recava c/o lo studio del dott. che redigeva la Persona_4 seguente certificazione < Nel marzo 2007 in seguito ad intervento di tiroidectomia totale ha accusato improvvisa iniziale afonia e successiva disfonia (tutt'ora presente), dispnea in inspirazione e espirazione, con riduzione della completa funzionalità del riflesso della tosse.
Disturbo della deglutizione. Nel 2009 in seguito ad intervento di mastectomia sx, fu necessaria una tracheostomia per intubazione anestesiologica, che fu richiusa dopo un anno. La sintomatologia in tutti questi anni, a dire della signora, non è mutata.
(…) ENDOSCOPIA DELLE V.A.D.S. = si accede dalla fossa nasale dx;
nel terzo posteriore e nel rinofaringe si apprezza secrezione catarrale in discreta quantità (dovuta prevalentemente alla riduzione del riflesso della tosse); la rima glottica totale delle CCVV in adduzione con riduzione dello spazio aereo a oltre 1/3 della capacità; la rima glottica appare continente in fonazione. Seni piriformi liberi, presenza di essudato catarrale.
Tra quanto richiesto dal CTU (Dott.ssa vi è il quesito relativo ad Persona_6 eventuali interventi chirurgici che possono migliorare o risolvere il quadro attuale.
In merito si fa rilevare che un eventuale intervento sulle corde vocali di ampliamento dello spazio glottico (attualmente ridotto a meno di un terzo) ha sicuramente un effetto risolutivo sulla ostruzione e quindi sulla dispnea. Si fa rilevare tuttavia che tale soluzione ridurrebbe sicuramente la capacità fonatoria che allo stato attuale è socialmente valida".
Si legge inoltre:
"Considerazioni medico-legali.
In relazione alla natura delle lesioni riportate da così come si evince dal Controparte_1 fascicolo e dalle risultanze dell'esame clinico si può affermare che Ella ebbe a riportare in data 19.03.2007 “Intervento di tiroidectomia totale per vistoso gozzo multinodulare endotoracico con conseguente paresi totale bilaterali delle corde vocali, notevole riduzione dello spazio aereo, disfonia e dispnea”.
In tema di postumi va osservato che allo stato sono residuati: - esito cicatriziale da tracheostomia in soggetto con esiti di cicatrice chirurgica per tiroidectomia;
-disfonia con insorgenza di fatica dopo impegno funzionale della laringe;
-riduzione dello spazio aereo a oltre un terzo della capacità con presenza di dispnea in inspirazione ed espirazione.
-riduzione della completa funzionalità del riflesso della tosse.
Tale quadro clinico predispone per una evoluzione peggiorativa considerato che con l'avanzare degli anni subentrano i fenomeni bronchitici e quindi non si può escludere che la sig.ra debba dover applicare una cannula a permanenza per migliorare la CP_1 respirazione.
Pag. 8 di 16 Relativamente alla possibilità futura di un miglioramento del quadro clinico è da rilevare Parte così come segnalato dal consulente che l'intervento se da una parte migliorerebbe lo spazio glottico e la dispnea dall'altra peggiorerebbe la capacità fonatoria.
Pertanto per quanto motivato si ritiene di poter valutare il danno complessivamente nella misura del 18-20%."
Ha quindi così concluso:
"1) Sussiste nesso di causalità tra le lesioni lamentate dalla sig.ra ed il danno CP_1 fisico a lei residuato;
2) Allo stato residua un danno biologico valutabile nella misura del 18-20%.
3) La condotta dei medici dipendenti dell non è stato conforme alle linee Controparte_2 guida in materia considerato che nel caso in specie ad una corretta scelta terapeutica si contrappone una non adeguata strategia chirurgica atteso che nell'esecuzione dell'intervento di tiroidectomia totale è indispensabile provvedere ad un accurato isolamento delle strutture nervose ed in particolare del nervo laringeo ricorrente sia di dx che di sx. per scongiurare lesioni iatrogene.
4) II danno riportato dall'attrice è riconducibile all'operato del personale sanitario in quanto esiste un nesso causale tra le menomazioni laringee in atto e la condotta operatoria messa in essere dai sanitari dell'ospedale. Infatti è da segnalare che il nervo laringeo ricorrente contrae intimi rapporti in profondità con le pareti posteriori dei due lobi in quanto è situato nel solco tracheo-esofageo ; che a sx, dovendo fare un'ansa attorno all'arco aortico, questo nervo si trova più profondamente che non il corrispondente di dx. Infine il nervo laringeo ricorrente è responsabile dell'innervazione di tutti i muscoli intrinseci della laringe. La lesione del nervo causa paralisi della corda vocale omolaterale e la lesione contemporanea dei due nervi provoca alterazione del tono della voce ed ostruzione laringea da mancata abduzione delle corde vocali e, di conseguenza, chiusura della rima glottica. Dalla documentazione sanitaria agli atti non si evincono precedenti morbosi o traumatici concorrenti rilevanti ed incidenti sul percorso e sull'evoluzione dei suddetti esiti.
6) L'attività sanitaria prestata dai sanitari può considerarsi non di particolare difficoltà in quanto interventi di tiroidectomia sono rutinari nell'attività chirurgica".
14. Va anche osservato che - in risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale con ordinanze del 26.4.2019, 30.12.2019 e 9.4.2020, ed autorizzata dal Tribunale medesimo anche ad avvalersi della collaborazione di un chirurgo endocrinologo - con nota del 18.02.2020 la CTU dr.ssa ha affermato: _2
“(..) in merito ai chiarimenti richiestomi, vale a dire: “esauriente spiegazione medico- scientifica” della causa del danno e se lo stesso costituisce una delle “complicanze possibili legate al tipo di procedura chirurgica adottata”, così risponde: preme innanzitutto portare all'attenzione che la sottoscritta, ha svolto l'incarico ricevuto, dopo aver sottoposto a visita
Pag. 9 di 16 la perizianda e dopo consulenza specialistica del Dott. Si è pertanto Per_4 concentrata sull'excursus clinico e operatorio, visionando ed analizzando la cartella clinica
N.419, prodotta in copia conforme - ed attestato dai timbri apposti con inchiostro “blu”, allegata al fascicolo di parte ATTRICE. Quest'ultima porta la numerazione da 1/49. Solo in seguito alle osservazioni pervenute alla scrivente da parte del Dott. , si è resa Per_7 conto che, nel fascicolo di parte convenuta, era pure stata allegata la cartella clinica -in fotocopia- che presentava a pag.4/35 la descrizione dell'INTERVENTO Persona_8 nella produzione di parte attrice. partendo dal presupposto Persona_9 CP_4 che la CHIRURGIA non è una scienza esatta come NON lo è la medicina. La chirurgia è una tecnica operatoria che va eseguita da mani esperte che tanto più lo sono quanto più il chirurgo ha accumulato la propria esperienza nel settore specifico. - Il Prof. Dott. Per_10 direttore del dipartimento di scienze chirurgiche all'università , così si
[...] Parte_3 esprime: «Per preservare l'integrità delle corde vocali e delle ghiandole paratiroidee basta preparare molto bene il nervo. fa notare inoltre come le complicanze per questo Per_10 tipo di operazioni siano già molto ridotte, meno dell'1% dei casi complessivi. Le lesioni dei nervi laringei sono più gravi se si verificano a carico dei laringei inferiori (ricorrenti) rispetto ai superiori. La lesione di un ricorrente determina la paralisi in posizione paramediana della corda vocale omolaterale con conseguente disfonia (alterazione del timbro della voce) e riduzione dello spazio respiratorio. Se la lesione interessa entrambi i ricorrenti la paralisi di entrambe le corde vocali determina una riduzione tale dello spazio respiratorio da rendere necessario eseguire una tracheostomia (apposizione di una speciale cannula nella trachea) per permettere al paziente di respirare. Va precisato a questo punto che, la continuità del nervo se non è interrotta, la paralisi ricorrenziale è in genere transitoria e la funzione viene ripresa in un tempo variabile (comunque qualche mese), a seconda della capacità rigenerativa del nervo e della lunghezza del tratto da rigenerare. In caso contrario Se la continuità del nervo è interrotta la paralisi è definitiva, come nel caso in specie.
NEL NOSTRO CASO, si è verificata proprio questa condizione che, escluse patologie di tipo tumorale o alla presenza di masse, di lesioni da intubazione difficoltosa, da agenti virali, da terapia radiometabolica, da reflusso gastroesofageo, sono da ricondursi a lesione post-traumatica da bisturi in conseguenza di intervento chirurgico. (così come afferma nella sua relazione il Prof. ). Persona_1
Si rammenta che il rischio di lesione ricorrenziale bilaterale è dello 0,6% con disfonia post- operatoria con necessità di istituzione di una tracheostomia (temporanea se si verifica una ripresa funzionale di almeno uno dei due nervi ricorrenti).
2- Venendo alla tecnica propria dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale, essa consiste nell'asportazione totale della tiroide, nel caso che ci occupa “causa” gozzo multinodulare”. Posto che l'attività delle corde vocali è controllata da due nervi:
1- dalla
Pag. 10 di 16 branca esterna del nervo laringeo superiore 2 - dal nervo laringeo inferiore o ricorrente. Il chirurgo esperto deve procedere osservando n.3 fasi durante l'intervento:
1- Ricerca ed
Identificazione Voce Si ricercano da ambedue i lati, prima sul lobo destro e poi CP_5 sul sinistro, i 2 nervi laringei o . Il loro isolamento è davvero il punto Controparte_6 saliente di questa Tiroidectomia Totale. I vengono cercati e poi distaccati con CP_5 grandissima attenzione e delicatezza dal contesto dei 2 lobi. Immaginiamo il distacco di un sottile filo elettrico da isolare nel contesto dei rami di un albero ben provvisto di foglie. E' qui che l'ingrandimento Ottico di 4,5 volte, si dimostra utile, se non indispensabile. Quando sono isolati in tutto il loro percorso, vengono seguiti quasi fin dove essi entrano nelle 2
Corde vocali. Questa parte di Intervento può durare anche 40-45 minuti per ogni lobo;
dunque quasi 90 minuti totali.
2- Identificazione delle 4 Ghiandole Paratiroidee Segue la identificazione delle 4 Ghiandole Paratiroidi, 2 per lato, che devono esser lasciate integre, perché deputate al metabolismo del Calcio, responsabile della trasmissione dell'impulso nervoso, e di altri fondamentali aspetti dell'organismo.
3 - Controllo dei Vasi sanguigni legati e chiusura della Cute L'intervento si conclude con un'attenta revisione di tutto il campo operatorio, per il controllo dei vasi sanguigni legati, durante tutto l'intervento (circa
20 legature per lato). Segue la chiusura della incisione cutanea.
Nel nostro caso, pur ammettendo che la descrizione dell'intervento possa essere stato esauriente..., (vedi DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO CHIRURGICO), tuttavia non ci sono evidenze di isolamento di entrambi i nervi laringei;
infatti si legge:
“Si individuano i nervi laringei inferiori che vengono seguiti...;“… si individuano le paratiroidi che vengono riservate rispettandone la loro integrità anatomica “Isolamento, legatura ed interruzione delle linee tiroidee medie. Isolamento, legatura ed interruzione dei rami dei peduncoli vascolari. Si esegue l'isolamento, legatura ed interruzione dei peduncoli vascolari inferiori.
Quindi, NULLA VIENE EVIDENZIATO circa l'avvenuto ISOLAMENTO DEI NERVI
LARINGEI né superiori né inferiori, ove secondo le più comuni tecniche della tiroidectomia rappresenta il punto saliente, dove vengono individuati e distaccati con grandissima attenzione e delicatezza dai due lobi (operazione che si può effettuare se si dispone di un microscopio ottico che nel nostro caso non viene menzionato). Si legge ancora che: “Si esegue l'isolamento, legatura ed interruzione dei “peduncoli vascolari inferiori” per dar seguito all'”asportazione della tiroide in toto compreso la piramide” Pertanto non furono adottate metodiche al tempo disponibili (microscopio ottico) per identificare e proteggere le strutture nervose causando un danno alle stesse. Se ne deduce che il chirurgo non ponendo in essere l'isolamento dei nervi laringei-inferiore (o ricorrente) e superiore - ne provocò la loro paralisi bilaterale. Le linee guida negli interventi chirurgici altro non
Pag. 11 di 16 rappresentano che “raccomandazioni”, le modalità di cura ottimali per i pazienti affetti da questi disordini.
IN DEFINITIVA: Nel caso che ci occupa, i chirurghi NON avendo provveduto ad adeguato
“isolamento” di entrambi i nervi laringei e NON attuando metodiche al tempo disponibili
(microscopio ottico) per identificare e proteggere le strutture nervose, hanno causato un danno permanente ed irreversibile delle stesse determinando una paralisi bilaterale con la conseguenza che in capo agli stessi è ravvisabile una responsabilità medica professionale dei medesimi chirurghi, nonostante fossero state eseguite in linea di massima le linee guida previste dalle società scientifiche di settore. Risulta pertanto altamente probabile che il danno sia stato causato da imperizia e negligenza e non costituisce affatto una
“complicanza prevedibile” ma non evitabile nel caso concreto atteso che detto danno è stato causato da “errate manovre poste in atto nel corso dell'intervento di tiroidectomia e non vi sono elementi per poter ritenere che, con apprezzabile grado di probabilità, il danno iatrogeno subito dall'attrice si sarebbe verificato anche qualora gli operatori si fossero attenuti (come avrebbero dovuto) alle c.d. linee guida.
Si conclude pertanto nel ritenere il danno provocato all'attrice come diretta conseguenza di errore umano del chirurgo il quale nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di tiroidectomia
NON ha adottato tutte le precauzioni proprie al caso in esame omettendo l'ISOLAMENTO E
PROTEZIONE di entrambi i nervi laringei provocandone la lesione di entrambi in nervi.
Con successiva relazione del 20.04.2020 la Ctu ha ulteriormente chiarito:
"(..) preme evidenziare che il mancato uso del “microscopio ottico” fu rilevato proprio dallo specialista Dott. (che sottopose a visita specialistica la perizianda in data Per_4
16.05.2018 cfr. relazione peritale del 09.06.2018), con il quale la scrivente, ebbe un confronto proprio per meglio esplicitare i chiarimenti resi in data 18.02.2020. Egli riferì che l'uso di detto strumento tecnico, è prassi propria negli interventi chirurgici di specie. In merito poi alla valutazione riportata nella Sua ordinanza del 09-04-2020 vale a dire “gozzo endotoracico e, quindi posto in una posizione che rendeva particolarmente rischioso l'intervento”; “se detto intervento, tenuto conto della posizione del citato”, la scrivente
“L'attività sanitaria prestata dai sanitari può considerarsi non di particolare difficoltà CP_7 in quanto interventi di tiroidectomia sono rutinari nell'attività chirurgica”. Nel caso in esame la sig.ra è stata sottoposta ad intervento di gozzo endotoracico caratterizzato da CP_1 un aumento della tiroide a sviluppo cervicale che finisce per estrinsecarsi nel mediastino, ora ove si considera che le dimensioni del nodulo maggiore di sx riscontrato sulla paziente presenta diametro di circa 20mm e che nella cartella clinica non sono state annotate particolari difficoltà in sede intraoperatoria ne è la conferma che si esclude qualsiasi
“rischiosità”.
Tanto in premessa, osserva:
Pag. 12 di 16 - ove i chirurghi avessero osservato tutte le precauzioni previste e già ampiamente esplicitate nei chiarimenti del 18.02.2020 che qui si riportano: il danno iatrogeno non si sarebbe prodotto, atteso che l'intervento eseguito, costituisce intervento di routine, posto che le percentuali di rischio, si rammentano essere le seguenti: rischio di lesione ricorrenziale bilaterale è dello 0,6% con disfonia post-operatoria con necessità di istituzione di una tracheostomia (temporanea se si verifica una ripresa funzionale di almeno uno dei due nervi ricorrenti) mentre dallo studio del Dott. egli fa notare inoltre, come le Per_10 complicanze per questo tipo di operazioni siano già molto ridotte, meno dell'1% dei casi complessivi. La scrivente RITIENE che la consulenza del Prof. è stata precisa e Per_1 dettagliata e che un ulteriore consulto non aggiungerebbe alcun elemento nuovo a quanto da lui già puntualizzato e soprattutto in merito ai richiesti chiarimenti.
La sottoscritta in base agli elementi a sua disposizione, è in grado di esprimere compiutamente parere medico legale. Per tutto quanto sopra evidenziato, si permette riportare integralmente il contenuto dei chiarimenti resi in data 18.02.2020":
15. Da quanto sopra riferito dalla Consulente di Ufficio, con affermazioni che appaiono logiche e conformi alle regole tecniche dalla stessa riferite, e non contrastate dall'appellante, emerge quindi che:
a) escluse patologie di tipo tumorale o presenza di masse, di lesioni da intubazione difficoltosa, da agenti virali, da terapia radiometabolica, da reflusso gastroesofageo, i postumi allo stato residuati in capo all'attrice (esiti cicatriziali e da tracheostomia in soggetto con esiti di cicatrice chirurgica per tiroidectomia;
disfonia con insorgenza di fatica dopo impegno funzionale della laringe;
riduzione dello spazio aereo a oltre un terzo della capacità con presenza di dispnea in inspirazione ed espirazione;
riduzione della completa funzionalità del riflesso della tosse) sono da ricondursi a lesione post-traumatica da bisturi in conseguenza di intervento chirurgico;
b) la corretta esecuzione dell'intervento avrebbe imposto la "Ricerca ed Identificazione
Nervi della Voce" ed il loro isolamento, possibile con l'utilizzo di ingrandimento Ottico di 4,5 volte.
c) appare quindi dimostrato, secondo il criterio del "più probabile che non" (la cui applicazione è richiesta dalla Suprema Corte, per tutte cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25805 del 26/09/2024), che se i chirurghi avessero provveduto ad adeguato “isolamento” di entrambi i nervi laringei e avessero attuato metodiche al tempo disponibili (microscopio ottico) per identificare e proteggere le strutture nervose, non si sarebbe causato il danno permanente ed irreversibile delle stesse e non si sarebbe determinata una paralisi bilaterale;
si riporta: "In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile,
Pag. 13 di 16 tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25805 del 26/09/2024)
e) parte appellante non ha invece dimostrato, come suo onere (cfr. per tutte Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 10050 del 29/03/2022) che anche ove fosse stata adottata tale procedura il danno si sarebbe verificato ugualmente;
si riporta: "In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente Sez. 3 - ,
Sentenza n. 10050 del 29/03/2022)
f) né, a monte, vi è la prova che i sanitari abbiano adottato la corretta procedura di protezione ed isolamento dei nervi laringei inferiori, che non può infatti esser ricavata da quanto invocato dall'appellante come ripotato a pagina 4 della copia della cartella clinica, quale prodotta dall'appellante in primo grado, contenente la descrizione dell'intervento.
16. Su tale punto infatti va preliminarmente considerato che tale documento non è agli atti del fascicolo telematico di parte appellante (né risulta depositato un fascicolo cartaceo di primo grado) mentre la quarta pagina della copia della cartella clinica quale depositata nel fascicolo di parte appellata riporta l'anamnesi e non la descrizione dell'intervento -. Tuttavia, se pure se ne volesse apprezzare il contenuto, quale trascritto nella Ctu e nella sentenza di primo grado, nonché quale invocato dallo stesso appellante, (si veda Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 secondo cui: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado"), proprio da tale contenuto, appunto come invocato dalla stessa appellante, emergerebbe che non è stato operato il dovuto isolamento dei nervi.
Pag. 14 di 16 Infatti nella descrizione dettagliata dell'intervento si riferisce che i nervi laringei inferiori siano stati individuati e seguiti ma non isolati;
la circostanza che detti nervi non siano stati adeguatamente isolati è dimostrata quindi proprio dal fatto che nella cartella viene espressamente indicata come operata, la protezione delle "paratiroidi che vengono riservate rispettandone la loro integrità anatomica" viene altresì indicato l“Isolamento, legatura ed interruzione delle linee tiroidee medie. Isolamento, legatura ed interruzione dei rami dei peduncoli vascolari.. Si esegue l'isolamento, legatura ed interruzione dei peduncoli vascolari inferiori."; nulla invece viene riferito circa l'avvenuto isolamento dei nervi laringei, né superiori né inferiori, operazione che peraltro si sarebbe potuta effettuare se si fosse utilizzato un microscopio ottico, che altresì non viene menzionato.
Cosicché dalla stessa cartella clinica quale invocata dall'appellante emerge che non furono adottate metodiche al tempo disponibili (con utilizzo di microscopio ottico) per identificare e proteggere ed isolare le strutture nervose, causando quindi un danno alle stesse. Se ne deduce che il chirurgo, non avendo posto in essere l'isolamento dei nervi laringei-inferiore
(o ricorrente) e superiore - ne provocò la loro paralisi bilaterale. D'altra parte la circostanza che siano stati lesi entrambi i nervi faringei, dimostra che i sanitari ebbero, nell'esecuzione dell'atto operatorio, un approccio non adeguato.
17. E' quindi infondato il motivo di doglianza relativo a pretesa mancanza di prova della colpa dei sanitari e del nesso causale.
18. Quanto alla parte della doglianza relativa alla lamentata assenza di prova delle specifiche ed eccezionali circostanze che abbiano reso il pregiudizio concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, si osserva quanto segue.
E' stato invocato dall'appellata sin all'atto di citazione e confermato nella Ctu, che per effetto del danno subito, l'appellata, prima di sottoporsi a mastectomia, dovette sottoporsi a tracheotomia ed ampliamento dello spezio respiratorio glottico;
è stato inoltre specificato dalla Ctu che “Tale quadro clinico predispone per una evoluzione peggiorativa considerato che con l'avanzare degli anni subentrano i fenomeni bronchitici e quindi non si può escludere che la sig.ra debba dover applicare una cannula a permanenza per CP_1 migliorare la respirazione.”
Cosicché nella fattispecie sussistono conseguenze anomale del danno che giustificano la personalizzazione dello stesso e cioè il riconosciuto aumento di circa il 20% rispetto alla liquidazione tabellare, quale operata dal Tribunale e che va pertanto confermata.
19. L'appello va pertanto integralmente rigettato.
20. Le spese seguono la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore dell'appellata. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022
Pag. 15 di 16 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per lo scaglione da euro
52.001,00, ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 262/2020
[...] del Tribunale di Matera pubblicata il 14.07.2020 così provvede:
I. rigetta l'appello;
II. condanna Parte_1 Parte_1
al rimborso in favore dell'avv. (c.f.:
[...] Controparte_1
) quale difensore di (c.f. CodiceFiscale_2 Controparte_1 C.F._1
) per dichiarato anticipo le spese di questo grado di giudizio che si liquidano
[...] in euro 7.160,00 oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
III. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di
[...]
del versamento della Parte_1 somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
. Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
Pag. 16 di 16