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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
XII Sezione civile
N. 67806 / 2022 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 14.01.2025, alle ore 10.56, dinanzi la dott.ssa Romana
Di Giangiacomo Del Frate sono comparsi per parte attrice gli avvocati Parte_1
Roberto Celentano e Barbara Tersali, per parte convenuta l'avv. Ugo CP_1
Maria Ciliberti, per la terza chiamata l'avv. Federica Controparte_2
Rizzuti, in sostituzione dell'avv. Marcello Marino, e per la terza chiamata
[...]
l'avv. Giorgio Carnevali. Controparte_3
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc
Il G.I. invita la parte alla discussione.
L'avv. Celentano rileva che le note conclusive sono state depositate solo da
[...]
e da impugna e contesta quanto sostenuto dalle CP_1 Controparte_2
controparti. Evidenzia che l'istruttoria ha dimostrato che la rottura del ciglio del marciapiede è avvenuta all'improvviso, contesta che possa ravvisarsi nella fattispecie il caso fortuito in quanto non è un evento estraneo alla cosa su cui il custode estende la sua vigilanza, inoltre il caso fortuito andrebbe provato mentre nel caso di specie non è stato provato dalle controparti. Rileva infine che le prove testimoniali sono rimaste incontestate e che la abitualità dei luoghi da parte della è stata Pt_1
contraddetta dall'istruttoria ne è emerso alcun profilo di responsabilità della stessa.
Insiste pertanto nella richiesta di accoglimento della domanda come formulata nella misura di giustizia con spese e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'avv. Ciliberti si riporta alle note conclusive depositate. Rileva che il caso fortuito è dimostrato dalla stessa testimonianza acquisita;
infatti è lo stesso teste che dice che il ciglio del marciapiede era perfettamente integro e che all'improvviso ha ceduto.
Insiste pertanto nel rigetto della domanda indennitaria. Dichiara che CP_1
ha provveduto alla manutenzione e sorveglianza con l'appalto che cercava appunto di contrastare l'incuria dedotta da parte attrice. Chiede, comunque, di essere manlevata dall'impresa appaltatrice dell'attività di sorveglianza e manutenzione.
L'avv. Rizzuti si riporta alle note conclusive e alle conclusioni precisate in sede di comparsa. Rileva che dall'istruttoria è emerso che il ciglio era integro e all'improvviso si è spaccato, pertanto alcun inadempimento è ravvisabile in capo all'Impresa che nulla poteva rilevare. Sulla testimonianza rileva di averla contestata nell'immediato anche se in modo generico. Chiede pertanto il rigetto della domanda, ritenendo sussistente il caso fortuito.
L'avv. Carnevali si riporta agli atti e, in caso di accoglimento della domanda di manleva nei confronti della propria assicurata, chiede di applicarsi i termini contrattuali relativi alla franchigia.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies cpc, pronuncia la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.
N. R.G. 67806 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 67806 / 2022 del R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Celentano e Barbara Parte_1
Tersali ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in piazza Giuliano CP_1
della Rovere n. 8
ATTRICE nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresenta e difesa dagli CP_1
avvocati Nicola Sabato e Ugo Maria Ciliberti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via Monte Zebio n. 28 CP_1
CONVENUTA
e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in a via Alessandro Poerio n. 88 CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA e di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Carnevali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in a viale Bruno Buozzi n. 19 CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
All'esito dell'odierna udienza, udita la discussione delle parti e lette le note conclusive depositate, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
evocava in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei
[...] CP_1
danni subiti ex art. 2051 cc o, in subordine, ex art. 2043 cc per le lesioni riportate a seguito della caduta avvenuta in località Lido di Ostia, il 14.10.2019. CP_1
Dichiarava che, alle ore 16.30 circa, dopo aver riordinato il proprio garage e buttato l'immondizia nell'apposito cassonetto ubicato di fronte allo stesso, nell'atto di scendere dal marciapiede, all'altezza del civico 238 di via Danilo Stiepovich, cadeva rovinosamente in terra a causa del distacco di due porzioni del bordo del marciapiede procurandosi gravi lesioni, che veniva soccorsa da alcuni astanti, che veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia, che invano chiedeva il risarcimento dei danni subiti anche tentando la negoziazione assistita.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di
[...]
ex art. 2051 cc o, in subordine, ex art. 2043 cc con conseguente condanna CP_1
della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice quantificati in €
14.459,56, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre danno morale o personalizzazione e rimborso delle spese sostenute, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente rilevava come CP_1
fosse onere di parte attrice dimostrare la ricorrenza del nesso di causalità tra il bene ed il riferito sinistro sia la circostanza della presenza della dedotta situazione di pericolo asseritamente inevitabile ed imprevedibile e che, comunque, l'improvviso distacco di parte del ciglio del marciapiede configurasse il cd. caso fortuito esimente da responsabilità in quanto evento imprevisto ed imprevedibile o altrimenti, nel caso in cui le porzioni di ciglio fossero state già parzialmente distaccate o instabili, rilevava la condotta negligente di parte attrice da valutare ex art. 1227 cc, anche tenuto conto dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro e della conoscenza dei luoghi. Rilevava comunque che la sorveglianza ed il pronto intervento del tratto di strada in cui era avvenuta la caduta erano all'epoca di competenza della
[...]
ed eccepiva per tale ragione il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2
chiedendo altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della predetta società.
Contestava infine, anche il quantum della domanda, ritenendolo eccessivo e comunque non provato.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...]
ai fini della manleva e, nel merito, in via principale, il rigetto della CP_2
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova, in via subordinata chiedeva, quantomeno, di ridurre il risarcimento anche ex art. 1227 cc. In subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essendo CP_1
invece legittimata esclusivamente la e, in ulteriore Controparte_2
subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, di condannare il suddetta società al pagamento diretto di tute le somme riconosciute a parte attrice o, in via del tutto gradata, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad essere garantita e manlevata da di quanto CP_1 Controparte_2
condannata a pagare, con vittoria in ogni caso delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando l'applicabilità al caso di specie sia della responsabilità ex art. 2051 cc sia di quella generale ex art. 2043 cc. Rilevava che l'evento non era provato e che era avvenuto in pieno giorno, in assenza di precipitazioni atmosferiche ed in luoghi ben conosciuti dalla . Inoltre deduceva la preesistenza di lesioni e distaccamenti Pt_1
del ciglio del marciapiede di cui parte attrice avrebbe dovuto accorgersi secondo le regole di comune prudenza. Evidenziava l'assenza dei requisiti dell'insidia e trabocchetto e comunque l'integrazione, nel caso in esame, del caso fortuito interruttivo del nesso causale. In merito alla domanda di manleva svolta da
[...]
rilevava come nel caso di specie nessuna responsabilità poteva esserle CP_1
imputata in quanto il distacco del ciglio del marciapiede era avvenuto all'improvviso.
Contestava anche il quantum della domanda ritenuto eccessivo. In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice ai fini della manleva.
Chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, nell'ipotesi accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che non era tenuta a manlevare e/o Controparte_2
rimborsare e, in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi CP_1
accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva in favore di condannare la CP_1 [...]
a manlevarla;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in Controparte_3
favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_3
che, in via preliminare, rilevava l'esistenza di una franchigia
[...]
contrattuale pari ad € 2.500,00 per ciascun sinistro e la violazione del patto di gestione della lite previsto dall'art. 13 delle condizioni di assicurazione, avendo provveduto la propria assicurata alla nomina di un legale senza consultazione alcuna con la Compagnia assicurativa e comunque aderiva alle eccezioni e deduzioni già rassegnate dalla società chiamante sia in merito all'assenza di qualsivoglia condotta colposa della propria assicurata sia dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di parte attrice, la cui condotta veniva valutata come improvvida. Chiedeva, quindi, in merito al rapporto assicurativo, di accertare e dichiarare la pendenza di franchigia contrattuale pari ad € 2.500,00 in capo alla società Controparte_4
e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che
[...]
tale somma rimarrà in ogni caso a carico dell'assicurata nonché di accertare e dichiarare la violazione del patto di gestione alla lite da parte della società
[...] e, per l'effetto, dichiarare inoperante l'eventuale manleva in Controparte_4
relazione alle spese di lite, legali e tecniche, sostenute per resistere nel presente giudizio;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, di rigettare la domanda attorea nonchè di accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia condotta colposa in capo alla società e, per Controparte_2
l'effetto, rigettare tutte le domande spiegate nei suoi confronti;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare una corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di giustizia;
in via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione prodotta, con l'interrogatorio formale di parte attrice, l'escussione di testimoni e CTU medico- legale. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
Il caso di specie rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cc, relativo alla responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia, fattispecie con riferimento alla quale si ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. S.U. n.
20943/2022), essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass.
Ordinanza n. 22684/2013), senza che assuma alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo custodiale da parte di quest'ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Da ciò consegue l'inversione dell'onere della prova, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n.
2660/2013), e sul convenuto la prova del caso fortuito, ovvero di un elemento che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno idoneo a interrompere quel nesso causale (Cass. nn. 858/2008, 8005/2010 e 5910/11).
Qualora la cosa sia di per sé statica e inerte, occorre poi svolgere ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. Ordinanza n. 11526 del 2017).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la documentazione versata in atti ed in particolare, il verbale di Pronto Soccorso (all. 7 dell'atto di citazione) nonché
l'istruttoria espletata - dichiarazioni rese dal testimone oculare - consentano di confermare le circostanze dedotte nell'atto di citazione.
Il teste escusso all'udienza del 12.03.2024, ha confermato di Testimone_1
aver assistito alla caduta di parte attrice e che dal ciglio del marciapiede si sono improvvisamente distaccati due porzioni provocando la caduta in terra della stessa.
Infatti così dichiara: “Era integro, ho assistito alla caduta ed ho sentito proprio il botto, si è frantumato quando è passata la signora … io ero dietro di lei. Avevamo delle cose da buttare, io stavo dietro e lei subito avanti, l'ho proprio vista …La
è andata avanti ed ha buttato un po' di cose, poi è tornata indietro ed è Pt_1
avvenuta la caduta … Lei ha attraversato la strada, sale sul marciapiede per aggirare il cassonetto che aveva l'apertura verso il marciapiede e poi, dopo aver buttato le cose, nel ridiscendere per attraversare la strada si è rotto il ciglio del marciapiede. Io stavo dietro di lei mentre andava al cassonetto … Ho visto la lastra spezzarsi sotto il peso della e ho sentito anche il rumore … Io ho visto due Pt_1
pezzi … Si è vero, le fotografie le ho fatte io … Cadeva in terra, lamentava dolori un po' dappertutto. Io pensavo avesse sbattuto anche il viso ma fortunatamente no. Io
l'ho aiutata ad alzarsi ed anche una coppia, forse marito e moglie, e quando l'ho messa in macchina aveva dolori alla spalla e su tutto il lato sinistro … Si, ho aspettato che venissero i Vigili e poi l'ho portata in ospedale … Si è vero, io la conosco da tanto tempo, ha dolori forti, deve chiamare la figlia per farsi aiutare a fare la spesa. L'ho anche accompagnata a delle visite … la figlia l'accompagna ed anche io spesso l'accompagno…”.
Anche la figlia di parte attrice, , escussa all'udienza del 23.04.2024, Persona_1
pur non avendo assistito alla caduta, ha dichiarato di aver accompagnato la madre presso il garage in questione e di aver visto integro ed in buono stato il ciglio del marciapiede vicino ai bidoni dell'immondizia in quanto aveva buttato una bottiglietta d'acqua. Ha inoltre dichiarato di aiutare la madre nell'igiene personale, nelle faccende domestiche e per la spese in quanto parte attrice non riesce ad effettuare alcuni movimenti.
Pertanto, il fatto storico descritto ed il nesso di derivazione causale diretta tra la rottura del ciglio del marciapiede e la rovinosa caduta della risultano provati, Pt_1
dovendosi escludere qualsiasi forma di imprudenza da parte di quest'ultima, meramente dedotta ma non provata. Alcun rilevo hanno poi le condizioni metereologiche o l'orario diurno in quanto è stato provato da parte attrice che il cedimento è avvenuto improvvisamente. Inoltre è rimasta priva di prova la frequentazione giornaliera dei luoghi di causa, negata da parte attrice - che peraltro risiede in luogo diverso da quello della caduta - anche in sede di interrogatorio formale e negata anche dai testimoni.
Nel caso di specie, infine, questo giudice non ritiene sia da ravvisarsi un caso fortuito che non può essere intrinseco al bene da custodire ma deve essere un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile;
caso fortuito, peraltro, invocato ma non provato né da parte convenuta né dalle chiamate in causa.
Tanto premesso deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dalla dott.ssa , coerente, puntuale, immune da Persona_2
qualsiasi censura, condivisa da questo giudice e anche dalle parti che non hanno presentato osservazioni, ha consentito di accertare come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto (trauma contusivo - distorsivo profondo a carico della spalla sinistra) dal fatto sia derivata:
1. un'inabilità temporanea assoluta di 15 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 4,5 %.
Il CTU ha poi ritenuto i postumi come ormai stabilizzati, valutato come pertinenti e congrue le spese mediche presentate per complessivi € 510,00 ed escluso ulteriori spese mediche future.
Ciò posto, per la liquidazione dei suddetti danni questo giudice ritiene di applicare le tabelle redatte dal Tribunale di Roma nel 2023 che per la loro costruzione garantiscono, rispetto alle tabelle milanesi, una maggiore aderenza ai criteri individuati dall'art. 138 CdA. Tale disposizione, infatti, prevede che la tabella si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità del danneggiato e che il valore economico del punto sia in funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato e che, quindi, cresca in modo più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi;
cioè il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto di invalidità deve essere non solo di valore superiore a quello precedente ma che l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Questo criterio appare soddisfatto dalle tabelle del Tribunale di Roma mentre le tabelle milanesi appaiono in contrasto con il criterio di legge sopra enunciato in quanto determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33 mentre da tale punto in poi - in presenza di postumi sempre più gravi per il danneggiato - diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi non condivisibili con l'importanza del pregiudizio esaminato. La tabella di Milano appare, quindi ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave mentre appare ingiustificatamente più generosa nei riguardi di soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca del sinistro aveva 69 anni), può essere così valutato:
- € 1.921,05 per invalidità temporanea totale;
- € 1.280,70 per invalidità temporanea parziale al 50%.;
- € 4.970,30 per invalidità permanente.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata in misura del 5 % e quindi di € 409,00, anche alla luce delle tabelle applicate, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti da parte attrice a seguito dei traumi riportati e del tempo necessario per accertare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita. Deve, inoltre, essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche per il complessivo importo di € 510,00.
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad € 9.091,05.
Nessun altro danno risulta provato.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Con riferimento al rapporto tra proprietaria della strada, e la società CP_1
appaltatrice (e, quindi, riguardo alla sollevata eccezione di Controparte_2 difetto di legittimazione passiva da parte di occorre rilevare che CP_1
l'affidamento della sorveglianza o del pronto intervento relativo alla strada ad altro soggetto mediante contratto di appalto non vale a sollevare il primo da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale locale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (Cass. sent. n. 1691/2009).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepito da Ovviamente, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli CP_1
obblighi assunti, egli risponderà nei confronti del per il danno cagionato a CP_5
terzi.
Nel caso in esame aveva affidato nel 2019 a CP_1 Controparte_2
[... la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e il pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Lotto A litorale. Sono stati depositati in atti il contratto di appalto, lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, ed i verbali di consegna provvisoria dei lavori del 04.07.2019 e definitiva del 17.07.2019: tutti i documenti confermano quanto sostenuto da in ordine CP_1
all'affidamento dei suddetti servizi alla società nel giorno del sinistro.
Tuttavia trattandosi di un cedimento improvviso del ciglio del marciapiede che si è verificato nel momento stesso del passaggio della alcun inadempimento può Pt_1
essere imputato alla che non poteva certo avvedersi Controparte_2
dell'anomalia dello stesso nello svolgimento del servizio di sorveglianza.
Pertanto va rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1
della terza chiamata e, di conseguenza, non viene Controparte_2
esaminata la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti di
[...]
Controparte_3 Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate in via definitiva in € 650,00, seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
- accoglie la domanda di parte attrice e, dichiarata la responsabilità di CP_1
in ordine alla verificazione del sinistro di cui è causa, la condanna a corrispondere a l'importo di € € 9.091,05 oltre al lucro cessante calcolato secondo i Parte_1
criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti CP_1
di parte attrice che liquida in € 270,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da distrarsi in favore degli avvocati Roberto Celentano e Barbara Tersali che si sono dichiarati antistatari;
- pone, altresì, a carico di le spese di CTU come definitivamente CP_1
liquidate in € 650,00 e dichiara pertanto tenuta a rifondere a parte CP_1
attrice quanto già corrisposto al CTU;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato da CP_1
con la conseguente domanda di condanna in via diretta della Controparte_2
[... e quella di manleva e, per l'effetto, condanna alla rifusione delle CP_1
spese di giudizio nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in € 2.540,00 per compensi oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da distrarsi, per la parte relativa alla in favore dell'avv. Marcello Marino che si è dichiarato Controparte_2
antistatario.
Dispositivo e motivazione letti all'udienza del 14.01.2025 ex art. 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
XII Sezione civile
N. 67806 / 2022 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 14.01.2025, alle ore 10.56, dinanzi la dott.ssa Romana
Di Giangiacomo Del Frate sono comparsi per parte attrice gli avvocati Parte_1
Roberto Celentano e Barbara Tersali, per parte convenuta l'avv. Ugo CP_1
Maria Ciliberti, per la terza chiamata l'avv. Federica Controparte_2
Rizzuti, in sostituzione dell'avv. Marcello Marino, e per la terza chiamata
[...]
l'avv. Giorgio Carnevali. Controparte_3
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc
Il G.I. invita la parte alla discussione.
L'avv. Celentano rileva che le note conclusive sono state depositate solo da
[...]
e da impugna e contesta quanto sostenuto dalle CP_1 Controparte_2
controparti. Evidenzia che l'istruttoria ha dimostrato che la rottura del ciglio del marciapiede è avvenuta all'improvviso, contesta che possa ravvisarsi nella fattispecie il caso fortuito in quanto non è un evento estraneo alla cosa su cui il custode estende la sua vigilanza, inoltre il caso fortuito andrebbe provato mentre nel caso di specie non è stato provato dalle controparti. Rileva infine che le prove testimoniali sono rimaste incontestate e che la abitualità dei luoghi da parte della è stata Pt_1
contraddetta dall'istruttoria ne è emerso alcun profilo di responsabilità della stessa.
Insiste pertanto nella richiesta di accoglimento della domanda come formulata nella misura di giustizia con spese e onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'avv. Ciliberti si riporta alle note conclusive depositate. Rileva che il caso fortuito è dimostrato dalla stessa testimonianza acquisita;
infatti è lo stesso teste che dice che il ciglio del marciapiede era perfettamente integro e che all'improvviso ha ceduto.
Insiste pertanto nel rigetto della domanda indennitaria. Dichiara che CP_1
ha provveduto alla manutenzione e sorveglianza con l'appalto che cercava appunto di contrastare l'incuria dedotta da parte attrice. Chiede, comunque, di essere manlevata dall'impresa appaltatrice dell'attività di sorveglianza e manutenzione.
L'avv. Rizzuti si riporta alle note conclusive e alle conclusioni precisate in sede di comparsa. Rileva che dall'istruttoria è emerso che il ciglio era integro e all'improvviso si è spaccato, pertanto alcun inadempimento è ravvisabile in capo all'Impresa che nulla poteva rilevare. Sulla testimonianza rileva di averla contestata nell'immediato anche se in modo generico. Chiede pertanto il rigetto della domanda, ritenendo sussistente il caso fortuito.
L'avv. Carnevali si riporta agli atti e, in caso di accoglimento della domanda di manleva nei confronti della propria assicurata, chiede di applicarsi i termini contrattuali relativi alla franchigia.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies cpc, pronuncia la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.
N. R.G. 67806 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di
Giangiacomo Del Frate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 67806 / 2022 del R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Celentano e Barbara Parte_1
Tersali ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in piazza Giuliano CP_1
della Rovere n. 8
ATTRICE nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresenta e difesa dagli CP_1
avvocati Nicola Sabato e Ugo Maria Ciliberti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via Monte Zebio n. 28 CP_1
CONVENUTA
e di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Marino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in a via Alessandro Poerio n. 88 CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA e di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Carnevali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in a viale Bruno Buozzi n. 19 CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
All'esito dell'odierna udienza, udita la discussione delle parti e lette le note conclusive depositate, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1
evocava in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei
[...] CP_1
danni subiti ex art. 2051 cc o, in subordine, ex art. 2043 cc per le lesioni riportate a seguito della caduta avvenuta in località Lido di Ostia, il 14.10.2019. CP_1
Dichiarava che, alle ore 16.30 circa, dopo aver riordinato il proprio garage e buttato l'immondizia nell'apposito cassonetto ubicato di fronte allo stesso, nell'atto di scendere dal marciapiede, all'altezza del civico 238 di via Danilo Stiepovich, cadeva rovinosamente in terra a causa del distacco di due porzioni del bordo del marciapiede procurandosi gravi lesioni, che veniva soccorsa da alcuni astanti, che veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia, che invano chiedeva il risarcimento dei danni subiti anche tentando la negoziazione assistita.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di
[...]
ex art. 2051 cc o, in subordine, ex art. 2043 cc con conseguente condanna CP_1
della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti da parte attrice quantificati in €
14.459,56, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre danno morale o personalizzazione e rimborso delle spese sostenute, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente rilevava come CP_1
fosse onere di parte attrice dimostrare la ricorrenza del nesso di causalità tra il bene ed il riferito sinistro sia la circostanza della presenza della dedotta situazione di pericolo asseritamente inevitabile ed imprevedibile e che, comunque, l'improvviso distacco di parte del ciglio del marciapiede configurasse il cd. caso fortuito esimente da responsabilità in quanto evento imprevisto ed imprevedibile o altrimenti, nel caso in cui le porzioni di ciglio fossero state già parzialmente distaccate o instabili, rilevava la condotta negligente di parte attrice da valutare ex art. 1227 cc, anche tenuto conto dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro e della conoscenza dei luoghi. Rilevava comunque che la sorveglianza ed il pronto intervento del tratto di strada in cui era avvenuta la caduta erano all'epoca di competenza della
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ed eccepiva per tale ragione il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2
chiedendo altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della predetta società.
Contestava infine, anche il quantum della domanda, ritenendolo eccessivo e comunque non provato.
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa della
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ai fini della manleva e, nel merito, in via principale, il rigetto della CP_2
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova, in via subordinata chiedeva, quantomeno, di ridurre il risarcimento anche ex art. 1227 cc. In subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essendo CP_1
invece legittimata esclusivamente la e, in ulteriore Controparte_2
subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, di condannare il suddetta società al pagamento diretto di tute le somme riconosciute a parte attrice o, in via del tutto gradata, accertare e dichiarare il diritto di
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ad essere garantita e manlevata da di quanto CP_1 Controparte_2
condannata a pagare, con vittoria in ogni caso delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando l'applicabilità al caso di specie sia della responsabilità ex art. 2051 cc sia di quella generale ex art. 2043 cc. Rilevava che l'evento non era provato e che era avvenuto in pieno giorno, in assenza di precipitazioni atmosferiche ed in luoghi ben conosciuti dalla . Inoltre deduceva la preesistenza di lesioni e distaccamenti Pt_1
del ciglio del marciapiede di cui parte attrice avrebbe dovuto accorgersi secondo le regole di comune prudenza. Evidenziava l'assenza dei requisiti dell'insidia e trabocchetto e comunque l'integrazione, nel caso in esame, del caso fortuito interruttivo del nesso causale. In merito alla domanda di manleva svolta da
[...]
rilevava come nel caso di specie nessuna responsabilità poteva esserle CP_1
imputata in quanto il distacco del ciglio del marciapiede era avvenuto all'improvviso.
Contestava anche il quantum della domanda ritenuto eccessivo. In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice ai fini della manleva.
Chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, nell'ipotesi accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che non era tenuta a manlevare e/o Controparte_2
rimborsare e, in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi CP_1
accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva in favore di condannare la CP_1 [...]
a manlevarla;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in Controparte_3
favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_3
che, in via preliminare, rilevava l'esistenza di una franchigia
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contrattuale pari ad € 2.500,00 per ciascun sinistro e la violazione del patto di gestione della lite previsto dall'art. 13 delle condizioni di assicurazione, avendo provveduto la propria assicurata alla nomina di un legale senza consultazione alcuna con la Compagnia assicurativa e comunque aderiva alle eccezioni e deduzioni già rassegnate dalla società chiamante sia in merito all'assenza di qualsivoglia condotta colposa della propria assicurata sia dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di parte attrice, la cui condotta veniva valutata come improvvida. Chiedeva, quindi, in merito al rapporto assicurativo, di accertare e dichiarare la pendenza di franchigia contrattuale pari ad € 2.500,00 in capo alla società Controparte_4
e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare che
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tale somma rimarrà in ogni caso a carico dell'assicurata nonché di accertare e dichiarare la violazione del patto di gestione alla lite da parte della società
[...] e, per l'effetto, dichiarare inoperante l'eventuale manleva in Controparte_4
relazione alle spese di lite, legali e tecniche, sostenute per resistere nel presente giudizio;
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, di rigettare la domanda attorea nonchè di accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia condotta colposa in capo alla società e, per Controparte_2
l'effetto, rigettare tutte le domande spiegate nei suoi confronti;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare una corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di giustizia;
in via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione prodotta, con l'interrogatorio formale di parte attrice, l'escussione di testimoni e CTU medico- legale. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
Il caso di specie rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cc, relativo alla responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia, fattispecie con riferimento alla quale si ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. S.U. n.
20943/2022), essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte (Cass.
Ordinanza n. 22684/2013), senza che assuma alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo custodiale da parte di quest'ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Da ciò consegue l'inversione dell'onere della prova, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n.
2660/2013), e sul convenuto la prova del caso fortuito, ovvero di un elemento che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, bensì ad un elemento esterno idoneo a interrompere quel nesso causale (Cass. nn. 858/2008, 8005/2010 e 5910/11).
Qualora la cosa sia di per sé statica e inerte, occorre poi svolgere ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. Ordinanza n. 11526 del 2017).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la documentazione versata in atti ed in particolare, il verbale di Pronto Soccorso (all. 7 dell'atto di citazione) nonché
l'istruttoria espletata - dichiarazioni rese dal testimone oculare - consentano di confermare le circostanze dedotte nell'atto di citazione.
Il teste escusso all'udienza del 12.03.2024, ha confermato di Testimone_1
aver assistito alla caduta di parte attrice e che dal ciglio del marciapiede si sono improvvisamente distaccati due porzioni provocando la caduta in terra della stessa.
Infatti così dichiara: “Era integro, ho assistito alla caduta ed ho sentito proprio il botto, si è frantumato quando è passata la signora … io ero dietro di lei. Avevamo delle cose da buttare, io stavo dietro e lei subito avanti, l'ho proprio vista …La
è andata avanti ed ha buttato un po' di cose, poi è tornata indietro ed è Pt_1
avvenuta la caduta … Lei ha attraversato la strada, sale sul marciapiede per aggirare il cassonetto che aveva l'apertura verso il marciapiede e poi, dopo aver buttato le cose, nel ridiscendere per attraversare la strada si è rotto il ciglio del marciapiede. Io stavo dietro di lei mentre andava al cassonetto … Ho visto la lastra spezzarsi sotto il peso della e ho sentito anche il rumore … Io ho visto due Pt_1
pezzi … Si è vero, le fotografie le ho fatte io … Cadeva in terra, lamentava dolori un po' dappertutto. Io pensavo avesse sbattuto anche il viso ma fortunatamente no. Io
l'ho aiutata ad alzarsi ed anche una coppia, forse marito e moglie, e quando l'ho messa in macchina aveva dolori alla spalla e su tutto il lato sinistro … Si, ho aspettato che venissero i Vigili e poi l'ho portata in ospedale … Si è vero, io la conosco da tanto tempo, ha dolori forti, deve chiamare la figlia per farsi aiutare a fare la spesa. L'ho anche accompagnata a delle visite … la figlia l'accompagna ed anche io spesso l'accompagno…”.
Anche la figlia di parte attrice, , escussa all'udienza del 23.04.2024, Persona_1
pur non avendo assistito alla caduta, ha dichiarato di aver accompagnato la madre presso il garage in questione e di aver visto integro ed in buono stato il ciglio del marciapiede vicino ai bidoni dell'immondizia in quanto aveva buttato una bottiglietta d'acqua. Ha inoltre dichiarato di aiutare la madre nell'igiene personale, nelle faccende domestiche e per la spese in quanto parte attrice non riesce ad effettuare alcuni movimenti.
Pertanto, il fatto storico descritto ed il nesso di derivazione causale diretta tra la rottura del ciglio del marciapiede e la rovinosa caduta della risultano provati, Pt_1
dovendosi escludere qualsiasi forma di imprudenza da parte di quest'ultima, meramente dedotta ma non provata. Alcun rilevo hanno poi le condizioni metereologiche o l'orario diurno in quanto è stato provato da parte attrice che il cedimento è avvenuto improvvisamente. Inoltre è rimasta priva di prova la frequentazione giornaliera dei luoghi di causa, negata da parte attrice - che peraltro risiede in luogo diverso da quello della caduta - anche in sede di interrogatorio formale e negata anche dai testimoni.
Nel caso di specie, infine, questo giudice non ritiene sia da ravvisarsi un caso fortuito che non può essere intrinseco al bene da custodire ma deve essere un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile;
caso fortuito, peraltro, invocato ma non provato né da parte convenuta né dalle chiamate in causa.
Tanto premesso deve passarsi all'esame del quantum debeatur.
La CTU espletata dalla dott.ssa , coerente, puntuale, immune da Persona_2
qualsiasi censura, condivisa da questo giudice e anche dalle parti che non hanno presentato osservazioni, ha consentito di accertare come, tenuto conto del quadro lesivo sofferto (trauma contusivo - distorsivo profondo a carico della spalla sinistra) dal fatto sia derivata:
1. un'inabilità temporanea assoluta di 15 gg.;
2. un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 gg.;
3. un'invalidità permanente, intesa in termini di danno biologico, valutabile nella misura del 4,5 %.
Il CTU ha poi ritenuto i postumi come ormai stabilizzati, valutato come pertinenti e congrue le spese mediche presentate per complessivi € 510,00 ed escluso ulteriori spese mediche future.
Ciò posto, per la liquidazione dei suddetti danni questo giudice ritiene di applicare le tabelle redatte dal Tribunale di Roma nel 2023 che per la loro costruzione garantiscono, rispetto alle tabelle milanesi, una maggiore aderenza ai criteri individuati dall'art. 138 CdA. Tale disposizione, infatti, prevede che la tabella si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità del danneggiato e che il valore economico del punto sia in funzione crescente della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato e che, quindi, cresca in modo più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi;
cioè il legislatore ha chiaramente indicato che ciascun punto di invalidità deve essere non solo di valore superiore a quello precedente ma che l'incremento deve essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Questo criterio appare soddisfatto dalle tabelle del Tribunale di Roma mentre le tabelle milanesi appaiono in contrasto con il criterio di legge sopra enunciato in quanto determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33 mentre da tale punto in poi - in presenza di postumi sempre più gravi per il danneggiato - diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi non condivisibili con l'importanza del pregiudizio esaminato. La tabella di Milano appare, quindi ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave mentre appare ingiustificatamente più generosa nei riguardi di soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca del sinistro aveva 69 anni), può essere così valutato:
- € 1.921,05 per invalidità temporanea totale;
- € 1.280,70 per invalidità temporanea parziale al 50%.;
- € 4.970,30 per invalidità permanente.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata in misura del 5 % e quindi di € 409,00, anche alla luce delle tabelle applicate, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti da parte attrice a seguito dei traumi riportati e del tempo necessario per accertare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita. Deve, inoltre, essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche per il complessivo importo di € 510,00.
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad € 9.091,05.
Nessun altro danno risulta provato.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Con riferimento al rapporto tra proprietaria della strada, e la società CP_1
appaltatrice (e, quindi, riguardo alla sollevata eccezione di Controparte_2 difetto di legittimazione passiva da parte di occorre rilevare che CP_1
l'affidamento della sorveglianza o del pronto intervento relativo alla strada ad altro soggetto mediante contratto di appalto non vale a sollevare il primo da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale locale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (Cass. sent. n. 1691/2009).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepito da Ovviamente, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli CP_1
obblighi assunti, egli risponderà nei confronti del per il danno cagionato a CP_5
terzi.
Nel caso in esame aveva affidato nel 2019 a CP_1 Controparte_2
[... la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e il pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Lotto A litorale. Sono stati depositati in atti il contratto di appalto, lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, ed i verbali di consegna provvisoria dei lavori del 04.07.2019 e definitiva del 17.07.2019: tutti i documenti confermano quanto sostenuto da in ordine CP_1
all'affidamento dei suddetti servizi alla società nel giorno del sinistro.
Tuttavia trattandosi di un cedimento improvviso del ciglio del marciapiede che si è verificato nel momento stesso del passaggio della alcun inadempimento può Pt_1
essere imputato alla che non poteva certo avvedersi Controparte_2
dell'anomalia dello stesso nello svolgimento del servizio di sorveglianza.
Pertanto va rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti CP_1
della terza chiamata e, di conseguenza, non viene Controparte_2
esaminata la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti di
[...]
Controparte_3 Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate in via definitiva in € 650,00, seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa,
- accoglie la domanda di parte attrice e, dichiarata la responsabilità di CP_1
in ordine alla verificazione del sinistro di cui è causa, la condanna a corrispondere a l'importo di € € 9.091,05 oltre al lucro cessante calcolato secondo i Parte_1
criteri di cui alla parte motiva ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti CP_1
di parte attrice che liquida in € 270,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da distrarsi in favore degli avvocati Roberto Celentano e Barbara Tersali che si sono dichiarati antistatari;
- pone, altresì, a carico di le spese di CTU come definitivamente CP_1
liquidate in € 650,00 e dichiara pertanto tenuta a rifondere a parte CP_1
attrice quanto già corrisposto al CTU;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato da CP_1
con la conseguente domanda di condanna in via diretta della Controparte_2
[... e quella di manleva e, per l'effetto, condanna alla rifusione delle CP_1
spese di giudizio nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in € 2.540,00 per compensi oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge da distrarsi, per la parte relativa alla in favore dell'avv. Marcello Marino che si è dichiarato Controparte_2
antistatario.
Dispositivo e motivazione letti all'udienza del 14.01.2025 ex art. 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate