Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 2129/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 2129/2021 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(codice fiscale: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giuseppe Cannavale (codice fiscale: ) ed Angela Sorrentino (codice fiscale: C.F._2
). C.F._3
OPPONENTE
E
(codice fiscale: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per notar in Persona_1
Barano d'Ischia del 15 marzo 2018 (rep. 33646) e di decreto autorizzativo della Giunta n. 519 del
28 settembre 2021, dall'avv. Paola Parente (codice fiscale: ). CodiceFiscale_4
OPPOSTA
E
codice fiscale: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2 sede in Ercolano, alla Via Trentola n. 211.
OPPOSTA CONTUMACE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di asservimento, determinata Parte_1 dalla con decreto n. 1253 del 17.12.2012, relativa al fondo di sua proprietà, Controparte_1 identificato in catasto al foglio 4 p.lla 13 (mq 1.252,00) ed al foglio 3 p.lla 185 (mq 1.505,00), ammontante a complessivi € 48.479,84.
La si è costituita contestando eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
La non si è costituita. CP_2
All'esito della prima udienza del 5.10.2021è stato nominato un Ctu, il cui incarico è stato conferito all'udienza del 29.11.2022.
All'udienza del 29.4.2025 nessuna delle parti è comparsa;
la Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 6.5.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt.
309 e 181 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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