Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n.r.g. 8687/2023, avente ad oggetto: “Separazione consensuale e divorzio” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro D'Ambrosio, C.F._2 la seconda, dall'avv. Massimiliano Musio, entrambi procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 03.12.2024
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto, depositato in data 21.12.2023, e Parte_1 Pt_2
rappresentando di aver contratto matrimonio in data 03.03.2013 e di aver generato
[...] una figlia ( , nata il [...]), chiedevano pronunciarsi la separazione Persona_1 personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni:
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2 All'udienza del 03.12.2024, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo chiedendone lo scioglimento del matrimonio. A tal fine specificavano di non aver impugnato la sentenza di separazione e di voler confermare le medesime condizioni.
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Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3,
n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi in Scorrano il
03.03.2013, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale civile di Lecce con sentenza n. 1586/2024 pubblicata in data 03.05.2024.
Dal giorno della comparizione dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della figlia, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 21.12.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Scorrano il 03.03.2023 da
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
03.09.1979 (Atto di matrimonio n. 1, Parte I, Anno 2013), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) ordina alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Scorrano la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 28.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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