Ordinanza collegiale 30 dicembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5038 del 2025, proposto da
IK MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
silenzio inadempimento sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Rappresenta il ricorrente di aver fatto ingresso nello Stato, con visto d’ingresso per lavoro subordinato, in data 15 aprile 2023.
Egli comunicava a mezzo pec alla Prefettura di Caserta ed al datore di lavoro la sua presenza nel territorio nazionale e di essere disponibile all’assunzione e, tuttavia, non riceveva alcuna alcun riscontro ai fini della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Rappresenta altresì che, nelle more, reperiva una nuova stabile attività lavorativa e che, stante l’indisponibilità dell’originario datore di lavoro, la Prefettura avrebbe dovuto in ogni caso rilasciargli un titolo di soggiorno, nella specie, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il mezzo in esame, egli agisce, contro l’inerzia della Prefettura che non ha concluso il procedimento con adozione di un provvedimento espresso.
Si è costituita l’amministrazione intimata con memoria e documenti.
Essa ha rappresentato che il cittadino straniero ha comunicato la sua presenza sul territorio nazionale solo in data 4 luglio 2023 allorquando è stata richiesta la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; in data 24.07.2023, le parti (il datore di lavoro e il lavoratore straniero) venivano convocate presso gli uffici della Prefettura per il giorno 27.07.2023, ai fini della successiva stipula del contratto di soggiorno ma esse non si presentavano per adempiere alle formalità di legge.
Solo in data 22.08.2025, a distanza di oltre due anni dalla convocazione disattesa, il ricorrente — per il tramite di un nuovo rappresentante legale — comunicava che il datore di lavoro originario non aveva mai consegnato al lavoratore il nulla osta e, contestualmente, riferiva che, nelle more, il lavoratore aveva instaurato un rapporto di lavoro con un diverso datore (Demo Leather S.r.l.). Con la stessa nota, veniva quindi richiesto allo Sportello di convocare nuovamente il lavoratore e il nuovo datore ai fini della formalizzazione del contratto di soggiorno.
In data 25.11.2025, veniva avviato il procedimento di revoca del nulla osta, di cui era stata data comunicazione all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Con l’ordinanza n. del 3 dicembre 2025 è stato rappresentato alla parte un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, tenuto conto delle circostanze rappresentate dall’amministrazione.
Con memoria del 2 febbraio 2024 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
Di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
LA NA, Consigliere, Estensore
Mara SP, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LA NA | NO LL |
IL SEGRETARIO