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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/08/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romano Rastelli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Vittoria in Matenano (FM), via delle Macine, n. 4, presso lo studio del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del Presidente pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Francesco Comi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Fermo, la chiedendo la condanna dell'Ente, quale responsabile per la CP_1 causazione del sinistro, occorso in data 14.06.2018, intorno alle ore 19:30, allorché l'attore, percorrendo la Strada Provinciale n. 103, nel territorio del Comune di Montelparo, con direzione di marcia verso il centro urbano del citato a bordo della vettura di proprietà CP_2
1 di (Audi mod. A2 - tg. CK573NS), giunto in prossimità della zona del Persona_1
Cimitero Comunale, entrava in collisione con un che, in quel momento, attraversava Per_2 perpendicolarmente la carreggiata, in modo repentino, da destra verso sinistra, impattando l'auto all'interno della semi-carreggiata di pertinenza dell'attore.
Chiedeva, pertanto, che il Giudice di Pace condannasse l' al Parte_2 risarcimento dei danni causati al veicolo, per un importo di euro 4.273,90.
A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva quanto segue:
1. in conseguenza dello scontro, avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, l'animale era rimasto esanime al suolo e il veicolo condotto dall'attore aveva riportato segni evidenti della collisione sulla carrozzeria e, in particolare, in corrispondenza della parte anteriore;
2. sul luogo dell'incidente, successivamente all'impatto, si erano recati gli agenti della
Polizia Provinciale di Fermo al fine di effettuare i rilievi del caso;
3. a causa dell'urto con l'ungulato, il veicolo condotto dall'attore riportava seri danni, quantificati nell'importo di euro 4.273,90, come risultava dalla fattura emessa per la riparazione del mezzo;
4. in data 26.06.2018, l'attore inoltrava alla e alla Provincia di Fermo le CP_1
richieste di risarcimento dei danni subiti in relazione all'occorso, tuttavia, gli enti non formulavano alcuna offerta risarcitoria;
5. la legittimazione passiva nell'ambito della controversia in esame spettava alla CP_1
in quanto, in primo luogo, con la L. n. 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
[...] province, sulle unioni e fusioni di comuni"), era stato disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle
Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni per esse non più fondamentali allo Stato e alle Regioni, con la conseguente entrata in vigore della L. Reg. n. 13/2015 ("Disposizioni CP_1 per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"), con la quale erano state trasferite alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nell'ambito della CP_1 gestione del patrimonio faunistico;
6. la era responsabile per i danni subiti da in quanto aveva CP_1 Parte_1 immesso in maniera indiscriminata specie di animali non autoctone nel proprio territorio, ivi compresa quella di appartenenza del capriolo, contribuendo ad un incremento incontrollato della densità demografica di tali specie di animali selvatici e, conseguentemente, alla maggiore incidenza statistica di incidenti stradali causati dagli stessi;
2 7. con riferimento al caso di specie, la era responsabile per i danni subiti CP_1
da in quanto, nella propria qualità di soggetto titolare dei poteri di gestione della Parte_1 fauna selvatica, non aveva predisposto adeguate misure di prevenzione finalizzate ad evitare e/o a mitigare il rischio di danni a terzi causati da tali specie di animali selvatici quali, a titolo esemplificativo, l'installazione di recinzioni del tratto stradale, di catarifrangenti riflettenti e dei c.d. ecodotti.
Si costituiva in giudizio la eccependo sia il difetto della legittimazione CP_1 attiva in capo all'attore, sia il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre, chiedeva il rigetto nel merito della domanda attorea.
In particolare, a fondamento delle proprie difese, la convenuta rappresentava quanto segue:
1. in via preliminare, doveva rilevarsi il difetto di legittimazione attiva, in capo a Pt_1
per il risarcimento dei danni occorsi al veicolo Audi mod. A2 (tg. CK573NS) in
[...] conseguenza del sinistro, dal momento che quest'ultimo, nella fattispecie, era soltanto il conducente e non il proprietario del medesimo;
2. sempre in via preliminare, la non aveva la legittimazione passiva ad CP_1
essere destinataria della domanda di risarcimento del danno, in quanto l'Ente non aveva in concreto alcun potere di controllo, gestione e tutela della fauna locale, poteri che, invece, erano attribuiti alla Provincia e, pertanto, a tale Ente doveva essere ascritta la responsabilità per i danni prodotti a persone e cose dalla fauna selvatica;
3. ancora in tema di legittimazione processuale passiva, veniva in rilievo come sulla strada provinciale sulla quale era avvenuto il sinistro, la non avesse alcun potere di CP_1 intervento e di gestione, detenuto, al contrario, dalla Provincia. Nel caso di specie, infatti, circa l'avversa deduzione secondo cui, nel tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro, non fosse presente la segnaletica stradale verticale di pericolo di attraversamento animali, doveva porsi in rilievo come, in ogni caso, la presenza o meno della segnaletica stradale afferisse alla materia della viabilità pubblica e non, invece, a quella squisitamente inerente alla gestione della fauna selvatica, come confermato dal dettato normativo dell'art. 14 D.lgs. n. 285/1992 (“Nuovo Codice della Strada”). Ne conseguiva che l'obbligo di predisporre adeguata segnaletica stradale era esigibile unicamente nei confronti della Provincia;
4. nel merito, quanto all'an debeatur, l'attore non aveva compiutamente provato la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra l'evento e l'asserito danno subito da Parte_1 nonché la sussistenza di un comportamento colposo imputabile all' ; CP_3
3 5. infine, anche il quantum debeatur oggetto della domanda attorea era manifestamente sproporzionato in eccesso rispetto alla reale entità dei danni subiti dal veicolo condotto dall'attore.
Il Giudice di Pace di Fermo, con la sentenza n. 258/2022, pronunciata e depositata in data 24.08.2022, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza n. 258/2022 del Giudice di Pace di Fermo, Parte_1 proponeva appello con atto di citazione, ritualmente notificato, con il quale l'appellante deduceva che la sentenza di primo grado doveva essere riformata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla questione del rilevato difetto di titolarità attiva del diritto vantato dalla parte attrice, non essendo percepibili in concreto le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della pronuncia impugnata;
2. nullità della sentenza per violazione di legge, sub specie di erronea e falsa applicazione dei principi relativi alla valutazione della titolarità ad agire, in capo all'attore, in merito alla pretesa risarcitoria azionata in giudizio. In particolare, il Giudice di prime cure aveva erroneamente negato la titolarità della pretesa vantata dal sulla scorta del rilievo per cui il veicolo Pt_1 danneggiato nel sinistro non era di proprietà dell'attore, bensì di un soggetto terzo estraneo al giudizio, omettendo di considerare la configurabilità, per giurisprudenza costante, della legittimazione ad agire anche in capo al mero detentore (non proprietario) nei casi – come quello di specie – in cui quest'ultimo avesse fornito, parallelamente, la dimostrazione dell'esistenza di un titolo che lo obbligava a tenere indenne il proprietario del veicolo danneggiato in conseguenza del sinistro, nonché di aver sofferto un pregiudizio al proprio patrimonio in ragione dell'adempimento della predetta obbligazione. Nel caso di specie, l'attore aveva fornito prova del titolo e del depauperamento patrimoniale patito dal Pt_1
3. erroneità della pronuncia relativamente al capo relativo alle spese;
4. quanto al presente grado di giudizio, allora, contestata la sentenza di primo grado in punto di decisione sulle eccezioni preliminari, dovevano essere ribadite le risultanze istruttorie relative alla mancanza di segnaletica stradale di pericolo di attraversamento animali selvatici e, con essa, all'inerzia dell'ente Regionale per omessa sollecitazione del proprietario della strada con riguardo all'installazione della medesima segnaletica in funzione general-preventiva;
5. doveva essere, altresì, ribadita l'operatività del regime di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c.: in tale prospettiva, da un lato, l'attore nel giudizio di primo grado
4 aveva provato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del capriolo e la verificazione del sinistro, nonché l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela prevista dalla L. n. 157/1992, rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato. Dall'altro lato, l'odierna appellata non aveva dimostrato il caso fortuito dato dall'essere stato il comportamento dell'ungulato, nel frangente del sinistro, di imprevedibilità tale da porsi quale causa autonoma, imponderabile ed inevitabile dell'evento dannoso;
6. in merito al profilo del quantum della domanda risarcitoria, doveva ribadirsi, infine, la prova, fornita documentalmente, dell'esborso economico sostenuto da Parte_1
Al riguardo era stata prodotta in giudizio la fattura emessa dall'autocarrozzeria che si era occupata delle riparazioni e la spesa sostenuta era stata confermata in sede istruttoria di escussione testimoniale.
pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado N. 258/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Fermo, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
a) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introdotta dall'attore e, per l'effetto, condannare
l'Ente convenuto a risarcire tutti i danni materiali, a causa dei fatti in premessa indicati, nella misura di €.
4.273,90 o quella somma diversa risultante dall'istruttoria, anche a seguito di espletanda c.t.u. estimativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla presente domanda all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza per valore del giudice adito, contenendo, comunque, la domanda nel limite massimo di €. 5.000,00.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la la quale, quanto all'eccezione di difetto di CP_1 legittimazione attiva della parte appellante, rappresentava che a fronte della Parte_1 specifica contestazione sollevata dalla non aveva dedotto, né provato il titolo CP_1 in base al quale aveva la detenzione del veicolo coinvolto nel sinistro.
In ogni caso, le deduzioni svolte dall'appellante comprendevano fatti nuovi e, dunque, in quanto tali erano inammissibili.
In secondo luogo, la parte appellata evidenziava altresì che, alla fattispecie in esame, non era applicabile il regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., dal momento che, da un lato,
5 l' non poteva essere considerato né proprietario né utilizzatore della fauna CP_3 selvatica, dovendo tale qualifica essere attribuita allo Stato, dall'altro lato, in considerazione del fatto che il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. postulava, in ogni caso, la sussistenza di un potere di fatto sui singoli animali rientranti nelle specie sottoposte alla tutela prevista dalla L. n.
157/1992. La invece, era unicamente titolare del potere di indirizzo delle CP_1 politiche gestionali della fauna selvatica prescritta dalla L.R. Marche n. 7/1995, le quali non erano suscettibili di prevenire tout court il rischio di sinistri ad essa collegati.
D'altro canto, la non poteva essere considerata, rispetto alle finalità CP_1 sopra indicate, utilizzatrice della fauna selvatica, in ragione del fatto che i poteri gestori di cui era titolare non venivano esercitati nell'interesse esclusivo della comunità marchigiana, bensì in favore dell'intera collettività nazionale. Nondimeno, veniva in rilievo che lo Stato aveva competenza legislativa esclusiva in materia ambientale e, in tale ottica, la fauna selvatica era pacificamente riconducibile nei confini di tale materia.
Inoltre, doveva rilevarsi come, la giurisprudenza costituzionale aveva affermato che il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. fosse applicabile soltanto ai sinistri cagionati da animali domestici, mentre era inapplicabile a quelli causati dalla fauna selvatica, i quali invece erano riconducibili al regime di responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito prescritta dall'art. 2043 c.c.. De resto, la stessa parte attrice in primo grado aveva qualificato la responsabilità da fatto illecito della ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in tale prospettiva, l'attore nel CP_1 giudizio di primo grado non aveva allegato, né provato la condotta colposa dell' , CP_3 anche al netto di quanto emerso dalle risultanze istruttorie, in ossequio ai criteri di imputazione della responsabilità extra-contrattuale ed al conseguente regime di riparto dell'onere della prova.
Ancora, anche applicando il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c., l'attore, comunque, nel giudizio di primo grado, non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per prevenire la verificazione dell'incidente, secondo quanto previsto dall'art. 2054, comma 1, c.c., non superando, quindi, la presunzione di responsabilità che la legge poneva in capo al conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
La poi, non poteva ritenersi soggetta all'obbligo di installazione di CP_1 adeguate misure di prevenzione dell'attraversamento di animali selvatici, in quanto l'adempimento di tali obblighi era pacificamente esigibile dall'ente proprietario della strada sulla quale si era verificato il sinistro. Su altro versante, l'anzidetta impossibilità di eliminazione totale, da parte dell' anche attraverso l'orientamento dell'attività venatoria sul CP_3
6 territorio, del rischio di attraversamento di animali selvatici, determinava la configurabilità, in relazione all'occorso, del caso fortuito.
Infine, sul quantum della domanda risarcitoria, doveva ribadirsi la carenza di prova in merito ad una valutazione di danni, comunque, sproporzionata in eccesso. D'altro canto,
l'entità del danno asseritamente oggetto di riparazione era incompatibile con un'andatura moderata e contenuta entro i limiti di velocità prescritti nel tratto di strada interessato dal sinistro, di talché l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria doveva essere delimitato dal concorrente accertamento del grado di responsabilità colposa del conducente, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1227 e 2054 c.c. in materia di concorso colposo del danneggiato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere:
• Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto assolutamente infondato e, Parte_3
conseguentemente, confermare la sentenza n. 258/2022, emessa dal Giudice di Pace di Fermo e depositata il 24 agosto 2022;
• Condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 24.04.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, deve essere esaminato il motivo d'impugnazione della sentenza di primo grado inerente al rilevato difetto di titolarità attiva in capo a rispetto alla Parte_1 domanda risarcitoria azionata.
Sul punto, giova premettere che il Giudice di Pace di Fermo ha rigettato la domanda attorea, rilevando come, all'esito dell'istruttoria espletata in quella sede, fosse emerso che l'autovettura danneggiata fosse munita di targa “che risultava intestata al sig. ; Persona_1 pertanto, secondo la sentenza oggetto del presente gravame, la pretesa risarcitoria non poteva essere giustificata sulla scorta della sola circostanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute per le riparazioni, prevalendo sulla stessa proprio il difetto di titolarità del diritto fatto valere.
La costituendosi nel presente giudizio, ha ribadito l'eccezione di CP_1 carenza di legittimazione ad agire/titolarità attiva in capo all'appellante.
7 Ebbene, prima di affrontare la questione, è utile in questa sede qualificare correttamente l'eccezione, rammentando come, per giurisprudenza costante e condivisibile, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta e, dunque, in tale prospettiva, la questione relativa alla legittimazione si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che tali soggetti siano rispettivamente, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr., in termini, Cass. civ. n. 5912 del 24/03/2004).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che, sul punto, ha affermato che “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. S.U. 16/02/2016, n.
2951).
Tanto detto, deve premettersi che sin dal primo grado, ha dedotto di Parte_1 avere diritto al risarcimento del danno nei confronti della in base alla CP_1 prospettazione secondo cui, in occasione del sinistro dovuto all'attraversamento repentino della carreggiata da parte di un capriolo, lo stesso fosse alla guida del veicolo Audi mod. A2, tg.
CK573NS, di proprietà di e che, in seguito all'incidente, l'attore si fosse fatto Persona_1 carico delle spese di riparazione del mezzo danneggiato dall'urto con l'ungulato. In tale ottica, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere commisurato al pregiudizio patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro. Pregiudizio che, nel caso in esame, a sua volta, avrebbe
8 dovuto essere individuato in misura coincidente con l'entità dell'esborso economico sostenuto da per la riparazione del veicolo di proprietà di Parte_1 Persona_1
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, non si verta in un'ipotesi di valutazione circa la sussistenza o meno della legittimazione ad agire in capo alla parte attrice, dal momento che, nell'atto introduttivo del giudizio, quest'ultimo ha affermato espressamente di essere titolare del diritto al risarcimento del danno subito.
Piuttosto, emerge come la presente questione attenga specificamente alla ricorrenza o meno dei presupposti relativi alla fondatezza della pretesa azionata in giudizio, coinvolgendo pienamente il merito della causa.
Ciò detto, pertanto, affermata la sussistenza in capo all'attore della legittimazione ad agire, deve passarsi all'esame nel merito nella controversia in esame.
Sul punto, osserva il Tribunale, come debba essere preso in considerazione il principio di diritto – citato dallo stesso appellante – cristallizzato dall'ormai consolidata giurisprudenza sull'argomento, secondo cui, in merito ai sinistri stradali, “il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere
d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato
l'importo necessario per la riparazione del veicolo. Seguendo il suddetto orientamento, quindi, anche il soggetto che non sia proprietario del mezzo incidentato ma sia, più semplicemente, un mero detentore ha diritto al risarcimento del danno materiale, se fornisca la prova di aver dovuto affrontare gli esborsi necessari alla riparazione del veicolo” (cfr., in senso conforme, Cass. n. 13380/2012, Cass. n. 15458/2011 e Cass.
n. 3005/1990).
Ebbene, al fine di soddisfare l'onere probatorio di cui al principio di diritto appena menzionato, nella specie, l'attore, quanto alla dimostrazione della sussistenza di un titolo legittimante la detenzione del bene di proprietà altrui, già in primo grado, seppur genericamente, aveva affermato di essere nella disponibilità dell'auto di proprietà di Per_1
Nella presente sede, poi, dalle deduzioni della parte appellante, può trarsi la
[...] specificazione per cui fosse alla guida dell'automobile intestata a terzi in forza, Parte_1 quantomeno, di un titolo di cortesia (cfr. pagg. 7 e 9 dell'atto di citazione in appello, ove l'attore
9 afferma che “chi presta un autoveicolo a terzi si aspetta di vedere restituito integro il mezzo affidato ed in tal caso l'obbligazione di restituzione comporta di per sé l'obbligo del risarcimento di tutti i danni materiali occorsi.
Il conducente dell'autoveicolo in tal caso è tenuto nei confronti del proprietario al risarcimento dei danni ovvero, può provvedere a far riparare il mezzo e a saldare direttamente il costo delle riparazioni, facendosi rilasciare dall'autofficina, ovviamente, la relativa fattura quietanzata” e, inoltre, che “l'attore è esercente di officina di riparazione e trasformazione, il dì dell'evento conduceva l'auto intestata al ). Persona_1
Il riferimento ad una situazione in cui l'auto è stata prestata, allora, consente di ravvisare
– anche in assenza di una specifica contestazione sul punto da parte dell'appellata la quale si è limitata ad insistere sulla carenza di un titolo – la ricorrenza di un'ipotesi di detenzione dell'auto da parte del riconducibile ad un comodato d'uso gratuito. Pt_1
Parimenti dimostrato, poi, deve ritenersi l'ulteriore presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, id est, la sussistenza di un depauperamento patrimoniale in capo al soggetto che, ancorché non proprietario del veicolo, agisca per il risarcimento del danno.
Al riguardo, ha prodotto in giudizio la fattura n. 63/2018, del 24.07.2018, Parte_1 emessa dalla E.R.A. S.n.c. di VI EN & RO, per l'importo di euro 4.273,90, (cfr. doc. denominato “FATTURA N. 63-2018”, nel fascicolo di parte appellante) e l'effettivo esborso della predetta somma da parte dell'appellante è stato confermato, in sede di escussione testimoniale. In particolare, EN VI, nella qualità di titolare dell'autocarrozzeria “E.R.A.
S.n.c. di VI EN & RO” che ha eseguito le riparazioni del veicolo danneggiato di proprietà di ha dichiarato: “Sì è vero la fattura è stata integralmente pagata da Persona_1
(cfr. verbale d'udienza del 08.10.2020, in atti). Parte_1
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve affermarsi che Pt_1 nella fattispecie in esame, ha dimostrato, quantomeno in via astratta, la titolarità del
[...] diritto ad agire per il risarcimento del danno nei termini anzidetti, salva la necessità di accertare in concreto la sussistenza in positivo degli elementi fattuali necessari all'accoglimento della domanda attorea, secondo gli ordinari canoni di cui al regime di responsabilità invocato.
A questo punto, deve essere vagliato il motivo di appello relativo all'erronea individuazione del soggetto legittimato passivo rispetto alle domande svolte da Parte_1
In prima battuta, deve osservarsi che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014
e della L. Reg. n. 13/2015, la Corte di Cassazione aveva, a più riprese osservato, nelle ipotesi in cui era stata svolta l'azione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., che - posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e fauna, nei profili che afferivano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spettava, in via di principio, alle Province, ai
10 sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 19 lett. e) e f) e che dette funzioni dovevano, però, essere organizzate dalla titolare delle relative potestà - per l'affermazione della CP_1 anzidetta responsabilità, in ordine ai danni provocati da animali selvatici, doveva indagarsi, di volta in volta, se l'ente delegato fosse stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o fosse da considerare quale "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr. Cass. n. 12727/2016; Cass. n. 26197/2011 in una fattispecie relativa a risarcimento dei danni cagionati da istrici;
v. anche Cass. n. 4202/2011, secondo la quale, sebbene la fauna selvatica rientrava nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 attribuiva alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica - art. 1, comma 3 - ed affidava alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando, invece, alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, articolo 9 comma 1).
Ne conseguiva che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, era CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non era previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisse alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo tale da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni.
In questi termini, il discrimen veniva collocato nell'identificazione dell'Ente territoriale che, in forza della normativa regionale concretamente applicabile, integrata con quella nazionale, esercitasse effettivamente il controllo sul territorio, soggetto normalmente individuato nella Regione, sulla base della precedente ripartizione di competenze e ciò a meno che non fosse stata ben individuata la delega delle funzioni, anche di controllo, alla Provincia.
Nell'ambito di questo panorama interpretativo, la in attuazione della CP_1 legge n. 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") - che ha, tra l'altro, disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni per esse non più fondamentali allo Stato e alle Regioni - ha adottato la legge regionale n. 13/2015 ("Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"), con la quale ha provveduto ad individuare le funzioni non più fondamentali per le Province, da trasferire alla Regione.
Per quanto di rilievo in questa sede, in particolare, tra le funzioni trasferite alla CP_1 sono state ricomprese espressamente anche quelle disciplinate dalle Leggi Regionali n.
[...]
11 7/1995 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, tra le quali anche quelle previste dall'art. 2 comma 2), n. 10/1999 (art. 44) e n. 24/1998 (“Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale”: art. 7, comma 2, lettera h)).
Il trasferimento delle funzioni de quibus ha avuto decorrenza dalla data del 1° aprile 2016, con la conseguente cessazione dell'esercizio delle funzioni medesime da parte della Provincia
(l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 13/2015 stabilisce infatti che: "Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016").
In considerazione del nuovo quadro normativo, allora, l'obbligo risarcitorio ricollegabile alla responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici deve ritenersi integrato in capo alla quale soggetto legittimato passivamente, subentrata alla CP_1
Provincia a tutti gli effetti.
Quanto alle ipotesi di responsabilità afferenti a sinistri avvenuti prima dell'entrata in vigore della normativa di riordino di cui si è appena dato conto deve, inoltre, evidenziarsi che la legge n. 56/2014, all'articolo 1 comma 96 lett. c) ha stabilito, che l'ente, il quale subentra nella funzione "succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti".
Tale norma, dunque, all'evidente scopo di razionalizzare la ridistribuzione di competenze nel più breve tempo possibile, ha previsto che l'ente successore subentri in tutti i rapporti passivi e attivi pendenti ed anche, espressamente, in quelli contestati.
Deve, pertanto, concludersi che, sulla base della normativa applicabile al giudizio in corso, legittimata passivamente di fronte alle richieste risarcitorie per i danni riportati a veicoli dalla irruzione sulla carreggiata di fauna selvatica sia, nell'ambito territoriale di riferimento, la e non la Provincia (cfr. Cass. n. 9626/2018). CP_1
La dunque, ha legittimazione passiva nei giudizi di risarcimento danni a CP_1 seguito di sinistri provocati da animali selvatici, essendo titolare della potestà di resistere in giudizio.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che, nei giudizi di responsabilità per danni causati da animali selvatici, sussista la legittimazione passiva della
12 quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo ed CP_1 amministrativo, la tutela del patrimonio faunistico.
Tale legittimazione neppure viene meno ove la abbia delegato i propri compiti CP_1 alle Province e ciò in quanto la delega non fa venir meno la titolarità del potere e va esercitata nell'ambito delle direttive poste dall'ente delegante (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass.
2021 n. 8206, Cass. n. 7969 del 20/04/2020; Cass. n. 8384 del 29/04/2020; Cass. n. 8385 del
29/04/2020).
Passando alla qualificazione della responsabilità ascrivibile alla per danni causati CP_1 da animali selvatici, preme innanzitutto rammentare il principio secondo il quale spetta al giudice l'esatta qualificazione della domanda giudiziale senza che lo stesso sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande risultano contenute, dovendo per converso avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dai fatti dedotti (Cass. n. 3012/2010).
La qualificazione giuridica della domanda rientra nei poteri ufficiosi del giudice esercitabili anche in appello e “l'applicazione in primo grado di una norma costituente titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente e correttamente individuato in secondo grado non costituisce oggetto di giudicato implicito, trattandosi per converso di mera qualificazione giuridica di un fatto storico addotto come fondamento della richiesta risarcitoria. Nè la parte totalmente vittoriosa in primo grado, aveva l'onere di prospettare, in sede di appello incidentale, la possibilità che la responsabilità dell'Ente, accertata dal tribunale sul piano fattuale sub specie della condotta colposa e del nesso causale, fosse riconducibile alla diversa fonte aquiliana di cui all'art. 2051 c.c., rientrando comunque nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (ex multis. Cass. 12694/1999; 6069/1997; 1352/1996) quanto all'applicabilità, nella
13 specie, della norma ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis Cass. 17764/2005 e più di recente Cass.
1244/2019; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 Luglio 2025, n. 21427).
Ancora, in punto di diritto, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, mutato orientamento, inquadrando la responsabilità per danni cagionati da animali selvatici nell'alveo dell'art. 2052 c.c..
In particolare la S.C., in materia, ha sancito che "i danni cagionati alla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992
13 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" e "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in CP_1 quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) CP_1 nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate,
l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (cfr. Cass.7969/2020).
La giurisprudenza citata, poi, valorizzando il regime presuntivo importato dall'art. 2052
c.c. ha specificato in che termini la responsabilità sia ascrivibile all'Ente e il conseguente riparto dell'onere probatorio. In particolare, in linea con il dettato del disposto normativo in questione,
è a carico del preteso danneggiato l'onere di allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico.
A tal fine, oltre alla prova della dinamica del sinistro, “in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, CP_1 dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, (ud. 28/02/2023, dep.
27/04/2023), n.11107).
Peraltro, come ripetutamente ribadito dagli arresti più recenti della Corte di Cassazione
"nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da
14 valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022;
Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 27/04/2023), n.11107).
Il meccanismo dell'operatività tra le due presunzioni è stato, di recente, ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., concorre con (ma non prevale su) la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art.2052 cod. civ. (Cass. 23/05/2022, n. 16550; Cass. 07/03/2016, n. 4373; Cass.
09/01/2002, n. 200; Cass. 27/06/1997, n. 5783; Cass. 19/04/1983, n. 2717; Cass. 05/02/1979, n.
778; Cass. 09/12/1970, n. 2615; Cass. 08/09/1970, n. 1356; Cass. 28/07/1969, n. 2875). Anche al di fuori della materia dei sinistri stradali, del resto, questa Corte ha ammesso il concorso, nel caso di responsabilità per danni da rovina di edificio, tra la presunzione a carico del proprietario ex 2053 cod. civ., e quella a carico del conduttore ex 1218 cod. civ. (Cass. 12/07/1962, n. 1860). Ne discende che: se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783)” (da ultimo v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31342/2023; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31350 del 2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31339 del 2023; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31335 del 2023; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 Luglio 2025, n. 21427).
Allora, il danneggiato dovrà ottemperare al proprio onere di allegazione e probatorio come sopra descritto e sulla graverà la prova liberatoria avente ad oggetto la CP_1 dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno (cfr. Cass. civ. n. 32018/2021).
Sul punto, ben può essere esportata una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale
15 da poter effettivamente impedire il danno (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno
2019, n. 16295, Rv. 654350-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2019, n. 6326, Rv. 653121-01; Cass.
Sez. 6- 3, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1725, Rv. 652290-01).
In proposito, è stato ritenuto a livello interpretativo che il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84 reg. esec. C.d.S., comma 2, che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Pertanto, “quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi,
l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa”. (cfr. Tribunale
Ancona sent. n.872/2021; vedi anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv.
657005 - 01); Sez. 3, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019 (Rv. 652994 - 01)).
Tanto premesso, passando al caso di specie, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale sopra delineato.
Accertata, in questi termini, la sussumibilità della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità ex art. 2052 c.c., deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, come sopra chiarito in punto di diritto, in capo all'attore grava innanzitutto l'onere di allegazione e dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro, avuto riguardo alle esatte coordinate spazio-temporali dello stesso, alle modalità dello scontro con l'animale e alla condotta di guida.
Ebbene, venendo al merito del caso in esame, quanto alla compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, l'attore, già nel giudizio di primo grado, aveva affermato che lo stesso si fosse verificato allorché a bordo dell'autovettura di proprietà di Parte_1 Per_1
Audi mod. A2 - tg. CK573NS), in data 14.06.2018, intorno alle ore 19:30, si trovava a
[...]
16 percorrere la Strada Provinciale n. 103 nel territorio del Comune di Montelparo, con direzione di marcia verso il centro urbano del citato Comune. Giunto in prossimità della zona ove si trovava il Cimitero Comunale, il conducente entrava in collisione con un capriolo che, in quel momento, attraversava perpendicolarmente la carreggiata in modo repentino da destra verso sinistra, trovandosi all'interno della semi-carreggiata di pertinenza dell'attore e che, dopo lo scontro, rimaneva esanime a terra.
Alla luce degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado deve ritenersi effettivamente dimostrato l'evento dannoso nella sua materialità, ovvero che il danneggiamento dell'auto, oggetto della domanda risarcitoria di sia stata la Parte_1 conseguenza dello scontro della stessa con un animale selvatico e, nella specie, con un capriolo, dovendosi ritenere a tal fine sufficiente la produzione in atti delle fotografie del luogo del sinistro, nonché del verbale redatto in tale occasione dagli agenti della Polizia Provinciale di
Fermo (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice in primo grado).
In particolare, dal “Rilievo di incidente stradale con fauna selvatica” del 14.06.2018, corredato di fotografie, si evince univocamente la presenza, dinanzi alla vettura condotta dal di un Pt_1 esemplare di capriolo esanime a bordo della carreggiata.
Ancora, il rapporto in questione è stato confermato dall'Ispettore di Polizia Provinciale, il quale, escusso dinanzi al Giudice di Pace, all'udienza del 08.10.2020, ha Persona_3 dichiarato: “CAP. 2) Posso riferire solo che quando sono giunto sul posto c'era un capriolo morto a bordo strada davanti alla AUDI …ADR sull'auto vi erano segni evidenti ed inequivocabili di C.F._2 impatto con l'animale morto trovato davanti all'auto” (cfr. verbale d'udienza in atti).
La dinamica del sinistro, ancora, è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal testimone mai contestate quanto alla loro ammissibilità e attendibilità dalla (cfr. Tes_1 CP_1 verbale udienza del 08.10.2020).
In questi termini, emerge agevolmente, come siano state chiarite le circostanze afferenti all'effettivo passaggio di un animale selvatico sulla sede stradale.
Quanto alla condotta di guida di preme rilevare come risulti dimostrato, Parte_1 sulla base già del rapporto di intervento degli agenti della Polizia intervenuta, che non fosse istallata la segnaletica relativa ai limiti di velocità e, in ogni caso, quantomeno in via presuntiva, deve ritenersi dimostrata un'andatura di marcia consona allo stato dei luoghi in considerazione dell'entità minima delle ammaccature riportate dal mezzo, compatibili con una velocità non elevata (cfr. fotografie in atti).
17 Le riferite risultanze istruttorie consentono, dunque, di ritenere provato che il sinistro occorso sia stato cagionato dall'attraversamento da parte del capriolo della carreggiata ove viaggiava il circostanza che ha comportato l'impatto ed il conseguente danneggiamento Pt_1 del mezzo.
Constatato l'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al danneggiato quanto alla dinamica del sinistro, occorre allora analizzare se le parti abbiano fornito le rispettive prove liberatorie in ordine alle presunzioni poste dagli artt. 2054, comma 1 e 2052 c.c..
Quanto all'attore, osserva il Tribunale come lo stesso non abbia allegato con precisione né dimostrato, neppure per testi, circostanze dalle quali emerga che il conducente abbia effettivamente adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida per evitare il danno, né la circostanza che il comportamento dell'animale selvatico abbia avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto con l'animale, di modo che quest'ultimo possa effettivamente da solo ritenersi causa efficiente del danno.
Nessuno dei capitoli di prova articolati, infatti, ha avuto ad oggetto le modalità di occupazione della sede stradale da parte dell'animale.
Ancora, viene in rilievo, in particolare, che né alla documentazione fotografica, né dalle dichiarazioni testimoniali, sia emersa l'effettiva impossibilità di effettuare manovre alternative - che il conducente era onerato di compiere nel rispetto dell'art. 141 C.d.S. secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile [...]”.
Ed invero, nel caso in esame, deve osservarsi come non siano state dimostrate eventuali manovre di emergenza tentate dal conducente.
La stessa frenata menzionata nel rapporto di intervento non ha trovato riscontro né nei documenti allegati, né – come già rilevato – nelle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Richiamato, tuttavia, il recente approdo giurisprudenziale per il quale “se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783)” (da ultimo v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31342/2023; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31350 del 2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31339 del 2023; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31335 del 2023; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 Luglio 2025, n. 21427), deve essere
18 comunque valutata la prova liberatoria fornita dalla sulla scorta dei principi richiamati CP_1 in premessa.
Sul punto, dal compendio probatorio in atti risulta che la si sia limitata CP_1 ad affermare di aver adempiuto alle proprie incombenze in materia di gestione della fauna selvatica, indicando a tal uopo l'adozione dei provvedimenti adottati relativi alla gestione del patrimonio faunistico nell'area interessata (cfr. pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta in appello, ove vengono citati, nell'ordine, la D.G.R. n. 443 del 02/05/2016 “Art. 25 della L.R.
n. 7/95. Modalità operative per l'attuazione dei Piani di controllo della fauna selvatica”; la D.G.R. n. 953 del 09/07/2018 di autorizzazione del prelievo selettivo dei cervidi e, infine, la D.G.R. n.
598/2017, contenente il calendario per il prelievo selettivo degli ungulati).
Sul punto, peraltro, la circostanza è rimasta sul mero piano dell'allegazione non avendo la parte appellata fornito elementi probatori idonei a chiarire, concretamente e con precisione, le attività effettivamente svolte o le misure materialmente adottate in esecuzione delle citate misure.
In quest'ottica, deve rilevarsi come sia stata del tutto preclusa al Tribunale qualsivoglia valutazione in termini di effettiva utilità di quanto contenuto nelle determine citate.
Al contrario, dal “Rilievo di incidente stradale con fauna selvatica” del 14.06.2018 può evincersi l'assenza di segnaletica relativa alla presenza di animali selvatici vaganti (cfr. doc. 9 cit.).
La circostanza è stata confermata, insieme a quella dell'assenza di ulteriori cautele adottate, dall'Ispettore di Polizia Provinciale, escusso dinanzi al Giudice di Persona_3
Pace, all'udienza del 08.10.2020 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 08.10.2020 sui capitoli 5 e
7).
La non ha dunque dimostrato di aver diligentemente svolto in CP_1 concreto un'attività di monitoraggio e gestione della fauna selvatica. Solo qualora vi avesse adempiuto, si sarebbe potuto giungere alla diversa conclusione che, nonostante le accortezze avute nella gestione, la condotta tenuta dall'animale selvatico non sarebbe stata comunque evitabile, con conseguente riconduzione del danno al caso fortuito.
Pertanto, non avendo le parti superato le rispettive presunzioni, non può che affermarsi che entrambe le condotte abbiano concorso, in pari misura, nella causazione del sinistro per cui
è causa.
Passando, allora, alla valutazione del quantum, deve osservarsi quanto segue.
19 Nel caso di specie, come già detto, deve ritenersi dimostrata l'esistenza del danno lamentato dal nonché la sua riconducibilità e compatibilità con il sinistro occorso. Pt_1
Quanto alla liquidazione, non è inutile rammentare che la giurisprudenza, sul tema, ha avuto modo di chiarire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti difficoltoso provarne il relativo ammontare, sicché la parte interessata è tenuta a provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la difficoltà, al fine di consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa (cfr. Cass. n. 127/2016).
Nel caso di specie, allora, emerge l'opportunità di procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa, conforme al dettato normativo e al richiamo giurisprudenziale sopracitato, partendo dalla rilevazione della sussistenza del danno e avvalendosi, ai sensi dell'art. 1226 c.c., della documentazione prodotta dal danneggiato, ovvero, nello specifico, del fascicolo fotografico relativo ai danni riportati dal veicolo a seguito dell'impatto, della fattura per le spese di riparazione e della deposizione testimoniale del carrozziere (cfr. documenti relativi nel fascicolo d'ufficio, in atti).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione svolta dalla in termini di CP_1 effettiva riconducibilità delle singole voci di danno oggetto di riparazione al sinistro per cui è causa, ben può ritenersi equo uniformarsi, quanto alla liquidazione del pregiudizio conseguente al danneggiamento del veicolo di proprietà di condotto in occasione del Persona_1 sinistro da all'importo oggetto della fattura n. 63/2018 del 24.07.2018, di euro Parte_1
4.273,90, emessa dall'autocarrozzeria “E.R.A. S.n.c. di VI EN & RO” ed attestante le spese di riparazione effettuate sul mezzo (cfr. doc. denominato “FATTURA N. 63-2018”, nel fascicolo di parte appellante), il cui pagamento è stato – come visto – confermato in sede testimoniale (cfr. supra).
In definitiva, applicando i superiori principi giurisprudenziali sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, accertando la responsabilità concorrente e paritaria delle parti e riducendo il quantum liquidato nella misura della metà.
In questi termini, la deve essere condannata al pagamento della somma CP_1 di euro 2.136,95 in favore di Parte_1
Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto al danneggiato anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata
20 tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte danneggiata alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass.
Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro
(14.06.2018) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Quanto alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, le stesse devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza e dell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 258/2022, pronunciata e depositata
[...] in data 24.08.2022, così provvede:
21 ❖ in parziale riforma della sentenza n. 258/2022, pronunciata e pubblicata dal Giudice di
Pace di Fermo, in data 24.08.2022, condanna la al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 2.136,95, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_1 motiva;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Fermo, il 05.08.2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Mariannunziata Taverna
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Romano Rastelli, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Vittoria in Matenano (FM), via delle Macine, n. 4, presso lo studio del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del Presidente pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Francesco Comi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Fermo, la chiedendo la condanna dell'Ente, quale responsabile per la CP_1 causazione del sinistro, occorso in data 14.06.2018, intorno alle ore 19:30, allorché l'attore, percorrendo la Strada Provinciale n. 103, nel territorio del Comune di Montelparo, con direzione di marcia verso il centro urbano del citato a bordo della vettura di proprietà CP_2
1 di (Audi mod. A2 - tg. CK573NS), giunto in prossimità della zona del Persona_1
Cimitero Comunale, entrava in collisione con un che, in quel momento, attraversava Per_2 perpendicolarmente la carreggiata, in modo repentino, da destra verso sinistra, impattando l'auto all'interno della semi-carreggiata di pertinenza dell'attore.
Chiedeva, pertanto, che il Giudice di Pace condannasse l' al Parte_2 risarcimento dei danni causati al veicolo, per un importo di euro 4.273,90.
A sostegno delle proprie domande, l'attore deduceva quanto segue:
1. in conseguenza dello scontro, avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, l'animale era rimasto esanime al suolo e il veicolo condotto dall'attore aveva riportato segni evidenti della collisione sulla carrozzeria e, in particolare, in corrispondenza della parte anteriore;
2. sul luogo dell'incidente, successivamente all'impatto, si erano recati gli agenti della
Polizia Provinciale di Fermo al fine di effettuare i rilievi del caso;
3. a causa dell'urto con l'ungulato, il veicolo condotto dall'attore riportava seri danni, quantificati nell'importo di euro 4.273,90, come risultava dalla fattura emessa per la riparazione del mezzo;
4. in data 26.06.2018, l'attore inoltrava alla e alla Provincia di Fermo le CP_1
richieste di risarcimento dei danni subiti in relazione all'occorso, tuttavia, gli enti non formulavano alcuna offerta risarcitoria;
5. la legittimazione passiva nell'ambito della controversia in esame spettava alla CP_1
in quanto, in primo luogo, con la L. n. 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
[...] province, sulle unioni e fusioni di comuni"), era stato disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle
Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni per esse non più fondamentali allo Stato e alle Regioni, con la conseguente entrata in vigore della L. Reg. n. 13/2015 ("Disposizioni CP_1 per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"), con la quale erano state trasferite alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nell'ambito della CP_1 gestione del patrimonio faunistico;
6. la era responsabile per i danni subiti da in quanto aveva CP_1 Parte_1 immesso in maniera indiscriminata specie di animali non autoctone nel proprio territorio, ivi compresa quella di appartenenza del capriolo, contribuendo ad un incremento incontrollato della densità demografica di tali specie di animali selvatici e, conseguentemente, alla maggiore incidenza statistica di incidenti stradali causati dagli stessi;
2 7. con riferimento al caso di specie, la era responsabile per i danni subiti CP_1
da in quanto, nella propria qualità di soggetto titolare dei poteri di gestione della Parte_1 fauna selvatica, non aveva predisposto adeguate misure di prevenzione finalizzate ad evitare e/o a mitigare il rischio di danni a terzi causati da tali specie di animali selvatici quali, a titolo esemplificativo, l'installazione di recinzioni del tratto stradale, di catarifrangenti riflettenti e dei c.d. ecodotti.
Si costituiva in giudizio la eccependo sia il difetto della legittimazione CP_1 attiva in capo all'attore, sia il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre, chiedeva il rigetto nel merito della domanda attorea.
In particolare, a fondamento delle proprie difese, la convenuta rappresentava quanto segue:
1. in via preliminare, doveva rilevarsi il difetto di legittimazione attiva, in capo a Pt_1
per il risarcimento dei danni occorsi al veicolo Audi mod. A2 (tg. CK573NS) in
[...] conseguenza del sinistro, dal momento che quest'ultimo, nella fattispecie, era soltanto il conducente e non il proprietario del medesimo;
2. sempre in via preliminare, la non aveva la legittimazione passiva ad CP_1
essere destinataria della domanda di risarcimento del danno, in quanto l'Ente non aveva in concreto alcun potere di controllo, gestione e tutela della fauna locale, poteri che, invece, erano attribuiti alla Provincia e, pertanto, a tale Ente doveva essere ascritta la responsabilità per i danni prodotti a persone e cose dalla fauna selvatica;
3. ancora in tema di legittimazione processuale passiva, veniva in rilievo come sulla strada provinciale sulla quale era avvenuto il sinistro, la non avesse alcun potere di CP_1 intervento e di gestione, detenuto, al contrario, dalla Provincia. Nel caso di specie, infatti, circa l'avversa deduzione secondo cui, nel tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro, non fosse presente la segnaletica stradale verticale di pericolo di attraversamento animali, doveva porsi in rilievo come, in ogni caso, la presenza o meno della segnaletica stradale afferisse alla materia della viabilità pubblica e non, invece, a quella squisitamente inerente alla gestione della fauna selvatica, come confermato dal dettato normativo dell'art. 14 D.lgs. n. 285/1992 (“Nuovo Codice della Strada”). Ne conseguiva che l'obbligo di predisporre adeguata segnaletica stradale era esigibile unicamente nei confronti della Provincia;
4. nel merito, quanto all'an debeatur, l'attore non aveva compiutamente provato la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra l'evento e l'asserito danno subito da Parte_1 nonché la sussistenza di un comportamento colposo imputabile all' ; CP_3
3 5. infine, anche il quantum debeatur oggetto della domanda attorea era manifestamente sproporzionato in eccesso rispetto alla reale entità dei danni subiti dal veicolo condotto dall'attore.
Il Giudice di Pace di Fermo, con la sentenza n. 258/2022, pronunciata e depositata in data 24.08.2022, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza n. 258/2022 del Giudice di Pace di Fermo, Parte_1 proponeva appello con atto di citazione, ritualmente notificato, con il quale l'appellante deduceva che la sentenza di primo grado doveva essere riformata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla questione del rilevato difetto di titolarità attiva del diritto vantato dalla parte attrice, non essendo percepibili in concreto le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della pronuncia impugnata;
2. nullità della sentenza per violazione di legge, sub specie di erronea e falsa applicazione dei principi relativi alla valutazione della titolarità ad agire, in capo all'attore, in merito alla pretesa risarcitoria azionata in giudizio. In particolare, il Giudice di prime cure aveva erroneamente negato la titolarità della pretesa vantata dal sulla scorta del rilievo per cui il veicolo Pt_1 danneggiato nel sinistro non era di proprietà dell'attore, bensì di un soggetto terzo estraneo al giudizio, omettendo di considerare la configurabilità, per giurisprudenza costante, della legittimazione ad agire anche in capo al mero detentore (non proprietario) nei casi – come quello di specie – in cui quest'ultimo avesse fornito, parallelamente, la dimostrazione dell'esistenza di un titolo che lo obbligava a tenere indenne il proprietario del veicolo danneggiato in conseguenza del sinistro, nonché di aver sofferto un pregiudizio al proprio patrimonio in ragione dell'adempimento della predetta obbligazione. Nel caso di specie, l'attore aveva fornito prova del titolo e del depauperamento patrimoniale patito dal Pt_1
3. erroneità della pronuncia relativamente al capo relativo alle spese;
4. quanto al presente grado di giudizio, allora, contestata la sentenza di primo grado in punto di decisione sulle eccezioni preliminari, dovevano essere ribadite le risultanze istruttorie relative alla mancanza di segnaletica stradale di pericolo di attraversamento animali selvatici e, con essa, all'inerzia dell'ente Regionale per omessa sollecitazione del proprietario della strada con riguardo all'installazione della medesima segnaletica in funzione general-preventiva;
5. doveva essere, altresì, ribadita l'operatività del regime di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c.: in tale prospettiva, da un lato, l'attore nel giudizio di primo grado
4 aveva provato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del capriolo e la verificazione del sinistro, nonché l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela prevista dalla L. n. 157/1992, rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato. Dall'altro lato, l'odierna appellata non aveva dimostrato il caso fortuito dato dall'essere stato il comportamento dell'ungulato, nel frangente del sinistro, di imprevedibilità tale da porsi quale causa autonoma, imponderabile ed inevitabile dell'evento dannoso;
6. in merito al profilo del quantum della domanda risarcitoria, doveva ribadirsi, infine, la prova, fornita documentalmente, dell'esborso economico sostenuto da Parte_1
Al riguardo era stata prodotta in giudizio la fattura emessa dall'autocarrozzeria che si era occupata delle riparazioni e la spesa sostenuta era stata confermata in sede istruttoria di escussione testimoniale.
pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado N. 258/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Fermo, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
a) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda introdotta dall'attore e, per l'effetto, condannare
l'Ente convenuto a risarcire tutti i danni materiali, a causa dei fatti in premessa indicati, nella misura di €.
4.273,90 o quella somma diversa risultante dall'istruttoria, anche a seguito di espletanda c.t.u. estimativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla presente domanda all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza per valore del giudice adito, contenendo, comunque, la domanda nel limite massimo di €. 5.000,00.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la la quale, quanto all'eccezione di difetto di CP_1 legittimazione attiva della parte appellante, rappresentava che a fronte della Parte_1 specifica contestazione sollevata dalla non aveva dedotto, né provato il titolo CP_1 in base al quale aveva la detenzione del veicolo coinvolto nel sinistro.
In ogni caso, le deduzioni svolte dall'appellante comprendevano fatti nuovi e, dunque, in quanto tali erano inammissibili.
In secondo luogo, la parte appellata evidenziava altresì che, alla fattispecie in esame, non era applicabile il regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., dal momento che, da un lato,
5 l' non poteva essere considerato né proprietario né utilizzatore della fauna CP_3 selvatica, dovendo tale qualifica essere attribuita allo Stato, dall'altro lato, in considerazione del fatto che il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. postulava, in ogni caso, la sussistenza di un potere di fatto sui singoli animali rientranti nelle specie sottoposte alla tutela prevista dalla L. n.
157/1992. La invece, era unicamente titolare del potere di indirizzo delle CP_1 politiche gestionali della fauna selvatica prescritta dalla L.R. Marche n. 7/1995, le quali non erano suscettibili di prevenire tout court il rischio di sinistri ad essa collegati.
D'altro canto, la non poteva essere considerata, rispetto alle finalità CP_1 sopra indicate, utilizzatrice della fauna selvatica, in ragione del fatto che i poteri gestori di cui era titolare non venivano esercitati nell'interesse esclusivo della comunità marchigiana, bensì in favore dell'intera collettività nazionale. Nondimeno, veniva in rilievo che lo Stato aveva competenza legislativa esclusiva in materia ambientale e, in tale ottica, la fauna selvatica era pacificamente riconducibile nei confini di tale materia.
Inoltre, doveva rilevarsi come, la giurisprudenza costituzionale aveva affermato che il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. fosse applicabile soltanto ai sinistri cagionati da animali domestici, mentre era inapplicabile a quelli causati dalla fauna selvatica, i quali invece erano riconducibili al regime di responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito prescritta dall'art. 2043 c.c.. De resto, la stessa parte attrice in primo grado aveva qualificato la responsabilità da fatto illecito della ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in tale prospettiva, l'attore nel CP_1 giudizio di primo grado non aveva allegato, né provato la condotta colposa dell' , CP_3 anche al netto di quanto emerso dalle risultanze istruttorie, in ossequio ai criteri di imputazione della responsabilità extra-contrattuale ed al conseguente regime di riparto dell'onere della prova.
Ancora, anche applicando il regime di responsabilità ex art. 2052 c.c., l'attore, comunque, nel giudizio di primo grado, non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per prevenire la verificazione dell'incidente, secondo quanto previsto dall'art. 2054, comma 1, c.c., non superando, quindi, la presunzione di responsabilità che la legge poneva in capo al conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro.
La poi, non poteva ritenersi soggetta all'obbligo di installazione di CP_1 adeguate misure di prevenzione dell'attraversamento di animali selvatici, in quanto l'adempimento di tali obblighi era pacificamente esigibile dall'ente proprietario della strada sulla quale si era verificato il sinistro. Su altro versante, l'anzidetta impossibilità di eliminazione totale, da parte dell' anche attraverso l'orientamento dell'attività venatoria sul CP_3
6 territorio, del rischio di attraversamento di animali selvatici, determinava la configurabilità, in relazione all'occorso, del caso fortuito.
Infine, sul quantum della domanda risarcitoria, doveva ribadirsi la carenza di prova in merito ad una valutazione di danni, comunque, sproporzionata in eccesso. D'altro canto,
l'entità del danno asseritamente oggetto di riparazione era incompatibile con un'andatura moderata e contenuta entro i limiti di velocità prescritti nel tratto di strada interessato dal sinistro, di talché l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria doveva essere delimitato dal concorrente accertamento del grado di responsabilità colposa del conducente, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1227 e 2054 c.c. in materia di concorso colposo del danneggiato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così dichiarare e provvedere:
• Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto assolutamente infondato e, Parte_3
conseguentemente, confermare la sentenza n. 258/2022, emessa dal Giudice di Pace di Fermo e depositata il 24 agosto 2022;
• Condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 24.04.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, deve essere esaminato il motivo d'impugnazione della sentenza di primo grado inerente al rilevato difetto di titolarità attiva in capo a rispetto alla Parte_1 domanda risarcitoria azionata.
Sul punto, giova premettere che il Giudice di Pace di Fermo ha rigettato la domanda attorea, rilevando come, all'esito dell'istruttoria espletata in quella sede, fosse emerso che l'autovettura danneggiata fosse munita di targa “che risultava intestata al sig. ; Persona_1 pertanto, secondo la sentenza oggetto del presente gravame, la pretesa risarcitoria non poteva essere giustificata sulla scorta della sola circostanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute per le riparazioni, prevalendo sulla stessa proprio il difetto di titolarità del diritto fatto valere.
La costituendosi nel presente giudizio, ha ribadito l'eccezione di CP_1 carenza di legittimazione ad agire/titolarità attiva in capo all'appellante.
7 Ebbene, prima di affrontare la questione, è utile in questa sede qualificare correttamente l'eccezione, rammentando come, per giurisprudenza costante e condivisibile, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta e, dunque, in tale prospettiva, la questione relativa alla legittimazione si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che tali soggetti siano rispettivamente, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr., in termini, Cass. civ. n. 5912 del 24/03/2004).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che, sul punto, ha affermato che “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. S.U. 16/02/2016, n.
2951).
Tanto detto, deve premettersi che sin dal primo grado, ha dedotto di Parte_1 avere diritto al risarcimento del danno nei confronti della in base alla CP_1 prospettazione secondo cui, in occasione del sinistro dovuto all'attraversamento repentino della carreggiata da parte di un capriolo, lo stesso fosse alla guida del veicolo Audi mod. A2, tg.
CK573NS, di proprietà di e che, in seguito all'incidente, l'attore si fosse fatto Persona_1 carico delle spese di riparazione del mezzo danneggiato dall'urto con l'ungulato. In tale ottica, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere commisurato al pregiudizio patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro. Pregiudizio che, nel caso in esame, a sua volta, avrebbe
8 dovuto essere individuato in misura coincidente con l'entità dell'esborso economico sostenuto da per la riparazione del veicolo di proprietà di Parte_1 Persona_1
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, non si verta in un'ipotesi di valutazione circa la sussistenza o meno della legittimazione ad agire in capo alla parte attrice, dal momento che, nell'atto introduttivo del giudizio, quest'ultimo ha affermato espressamente di essere titolare del diritto al risarcimento del danno subito.
Piuttosto, emerge come la presente questione attenga specificamente alla ricorrenza o meno dei presupposti relativi alla fondatezza della pretesa azionata in giudizio, coinvolgendo pienamente il merito della causa.
Ciò detto, pertanto, affermata la sussistenza in capo all'attore della legittimazione ad agire, deve passarsi all'esame nel merito nella controversia in esame.
Sul punto, osserva il Tribunale, come debba essere preso in considerazione il principio di diritto – citato dallo stesso appellante – cristallizzato dall'ormai consolidata giurisprudenza sull'argomento, secondo cui, in merito ai sinistri stradali, “il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere
d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato
l'importo necessario per la riparazione del veicolo. Seguendo il suddetto orientamento, quindi, anche il soggetto che non sia proprietario del mezzo incidentato ma sia, più semplicemente, un mero detentore ha diritto al risarcimento del danno materiale, se fornisca la prova di aver dovuto affrontare gli esborsi necessari alla riparazione del veicolo” (cfr., in senso conforme, Cass. n. 13380/2012, Cass. n. 15458/2011 e Cass.
n. 3005/1990).
Ebbene, al fine di soddisfare l'onere probatorio di cui al principio di diritto appena menzionato, nella specie, l'attore, quanto alla dimostrazione della sussistenza di un titolo legittimante la detenzione del bene di proprietà altrui, già in primo grado, seppur genericamente, aveva affermato di essere nella disponibilità dell'auto di proprietà di Per_1
Nella presente sede, poi, dalle deduzioni della parte appellante, può trarsi la
[...] specificazione per cui fosse alla guida dell'automobile intestata a terzi in forza, Parte_1 quantomeno, di un titolo di cortesia (cfr. pagg. 7 e 9 dell'atto di citazione in appello, ove l'attore
9 afferma che “chi presta un autoveicolo a terzi si aspetta di vedere restituito integro il mezzo affidato ed in tal caso l'obbligazione di restituzione comporta di per sé l'obbligo del risarcimento di tutti i danni materiali occorsi.
Il conducente dell'autoveicolo in tal caso è tenuto nei confronti del proprietario al risarcimento dei danni ovvero, può provvedere a far riparare il mezzo e a saldare direttamente il costo delle riparazioni, facendosi rilasciare dall'autofficina, ovviamente, la relativa fattura quietanzata” e, inoltre, che “l'attore è esercente di officina di riparazione e trasformazione, il dì dell'evento conduceva l'auto intestata al ). Persona_1
Il riferimento ad una situazione in cui l'auto è stata prestata, allora, consente di ravvisare
– anche in assenza di una specifica contestazione sul punto da parte dell'appellata la quale si è limitata ad insistere sulla carenza di un titolo – la ricorrenza di un'ipotesi di detenzione dell'auto da parte del riconducibile ad un comodato d'uso gratuito. Pt_1
Parimenti dimostrato, poi, deve ritenersi l'ulteriore presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, id est, la sussistenza di un depauperamento patrimoniale in capo al soggetto che, ancorché non proprietario del veicolo, agisca per il risarcimento del danno.
Al riguardo, ha prodotto in giudizio la fattura n. 63/2018, del 24.07.2018, Parte_1 emessa dalla E.R.A. S.n.c. di VI EN & RO, per l'importo di euro 4.273,90, (cfr. doc. denominato “FATTURA N. 63-2018”, nel fascicolo di parte appellante) e l'effettivo esborso della predetta somma da parte dell'appellante è stato confermato, in sede di escussione testimoniale. In particolare, EN VI, nella qualità di titolare dell'autocarrozzeria “E.R.A.
S.n.c. di VI EN & RO” che ha eseguito le riparazioni del veicolo danneggiato di proprietà di ha dichiarato: “Sì è vero la fattura è stata integralmente pagata da Persona_1
(cfr. verbale d'udienza del 08.10.2020, in atti). Parte_1
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di gravame, deve affermarsi che Pt_1 nella fattispecie in esame, ha dimostrato, quantomeno in via astratta, la titolarità del
[...] diritto ad agire per il risarcimento del danno nei termini anzidetti, salva la necessità di accertare in concreto la sussistenza in positivo degli elementi fattuali necessari all'accoglimento della domanda attorea, secondo gli ordinari canoni di cui al regime di responsabilità invocato.
A questo punto, deve essere vagliato il motivo di appello relativo all'erronea individuazione del soggetto legittimato passivo rispetto alle domande svolte da Parte_1
In prima battuta, deve osservarsi che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014
e della L. Reg. n. 13/2015, la Corte di Cassazione aveva, a più riprese osservato, nelle ipotesi in cui era stata svolta l'azione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., che - posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e fauna, nei profili che afferivano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spettava, in via di principio, alle Province, ai
10 sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 19 lett. e) e f) e che dette funzioni dovevano, però, essere organizzate dalla titolare delle relative potestà - per l'affermazione della CP_1 anzidetta responsabilità, in ordine ai danni provocati da animali selvatici, doveva indagarsi, di volta in volta, se l'ente delegato fosse stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o fosse da considerare quale "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr. Cass. n. 12727/2016; Cass. n. 26197/2011 in una fattispecie relativa a risarcimento dei danni cagionati da istrici;
v. anche Cass. n. 4202/2011, secondo la quale, sebbene la fauna selvatica rientrava nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 attribuiva alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica - art. 1, comma 3 - ed affidava alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando, invece, alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, articolo 9 comma 1).
Ne conseguiva che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, era CP_1 responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non era previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisse alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo tale da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni.
In questi termini, il discrimen veniva collocato nell'identificazione dell'Ente territoriale che, in forza della normativa regionale concretamente applicabile, integrata con quella nazionale, esercitasse effettivamente il controllo sul territorio, soggetto normalmente individuato nella Regione, sulla base della precedente ripartizione di competenze e ciò a meno che non fosse stata ben individuata la delega delle funzioni, anche di controllo, alla Provincia.
Nell'ambito di questo panorama interpretativo, la in attuazione della CP_1 legge n. 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") - che ha, tra l'altro, disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni per esse non più fondamentali allo Stato e alle Regioni - ha adottato la legge regionale n. 13/2015 ("Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"), con la quale ha provveduto ad individuare le funzioni non più fondamentali per le Province, da trasferire alla Regione.
Per quanto di rilievo in questa sede, in particolare, tra le funzioni trasferite alla CP_1 sono state ricomprese espressamente anche quelle disciplinate dalle Leggi Regionali n.
[...]
11 7/1995 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, tra le quali anche quelle previste dall'art. 2 comma 2), n. 10/1999 (art. 44) e n. 24/1998 (“Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale”: art. 7, comma 2, lettera h)).
Il trasferimento delle funzioni de quibus ha avuto decorrenza dalla data del 1° aprile 2016, con la conseguente cessazione dell'esercizio delle funzioni medesime da parte della Provincia
(l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 13/2015 stabilisce infatti che: "Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016").
In considerazione del nuovo quadro normativo, allora, l'obbligo risarcitorio ricollegabile alla responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici deve ritenersi integrato in capo alla quale soggetto legittimato passivamente, subentrata alla CP_1
Provincia a tutti gli effetti.
Quanto alle ipotesi di responsabilità afferenti a sinistri avvenuti prima dell'entrata in vigore della normativa di riordino di cui si è appena dato conto deve, inoltre, evidenziarsi che la legge n. 56/2014, all'articolo 1 comma 96 lett. c) ha stabilito, che l'ente, il quale subentra nella funzione "succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti".
Tale norma, dunque, all'evidente scopo di razionalizzare la ridistribuzione di competenze nel più breve tempo possibile, ha previsto che l'ente successore subentri in tutti i rapporti passivi e attivi pendenti ed anche, espressamente, in quelli contestati.
Deve, pertanto, concludersi che, sulla base della normativa applicabile al giudizio in corso, legittimata passivamente di fronte alle richieste risarcitorie per i danni riportati a veicoli dalla irruzione sulla carreggiata di fauna selvatica sia, nell'ambito territoriale di riferimento, la e non la Provincia (cfr. Cass. n. 9626/2018). CP_1
La dunque, ha legittimazione passiva nei giudizi di risarcimento danni a CP_1 seguito di sinistri provocati da animali selvatici, essendo titolare della potestà di resistere in giudizio.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che, nei giudizi di responsabilità per danni causati da animali selvatici, sussista la legittimazione passiva della
12 quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo ed CP_1 amministrativo, la tutela del patrimonio faunistico.
Tale legittimazione neppure viene meno ove la abbia delegato i propri compiti CP_1 alle Province e ciò in quanto la delega non fa venir meno la titolarità del potere e va esercitata nell'ambito delle direttive poste dall'ente delegante (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass.
2021 n. 8206, Cass. n. 7969 del 20/04/2020; Cass. n. 8384 del 29/04/2020; Cass. n. 8385 del
29/04/2020).
Passando alla qualificazione della responsabilità ascrivibile alla per danni causati CP_1 da animali selvatici, preme innanzitutto rammentare il principio secondo il quale spetta al giudice l'esatta qualificazione della domanda giudiziale senza che lo stesso sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande risultano contenute, dovendo per converso avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dai fatti dedotti (Cass. n. 3012/2010).
La qualificazione giuridica della domanda rientra nei poteri ufficiosi del giudice esercitabili anche in appello e “l'applicazione in primo grado di una norma costituente titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente e correttamente individuato in secondo grado non costituisce oggetto di giudicato implicito, trattandosi per converso di mera qualificazione giuridica di un fatto storico addotto come fondamento della richiesta risarcitoria. Nè la parte totalmente vittoriosa in primo grado, aveva l'onere di prospettare, in sede di appello incidentale, la possibilità che la responsabilità dell'Ente, accertata dal tribunale sul piano fattuale sub specie della condotta colposa e del nesso causale, fosse riconducibile alla diversa fonte aquiliana di cui all'art. 2051 c.c., rientrando comunque nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (ex multis. Cass. 12694/1999; 6069/1997; 1352/1996) quanto all'applicabilità, nella
13 specie, della norma ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis Cass. 17764/2005 e più di recente Cass.
1244/2019; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 Luglio 2025, n. 21427).
Ancora, in punto di diritto, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, mutato orientamento, inquadrando la responsabilità per danni cagionati da animali selvatici nell'alveo dell'art. 2052 c.c..
In particolare la S.C., in materia, ha sancito che "i danni cagionati alla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992
13 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" e "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in CP_1 quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) CP_1 nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate,
l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (cfr. Cass.7969/2020).
La giurisprudenza citata, poi, valorizzando il regime presuntivo importato dall'art. 2052
c.c. ha specificato in che termini la responsabilità sia ascrivibile all'Ente e il conseguente riparto dell'onere probatorio. In particolare, in linea con il dettato del disposto normativo in questione,
è a carico del preteso danneggiato l'onere di allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico.
A tal fine, oltre alla prova della dinamica del sinistro, “in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, CP_1 dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (cfr. di recente Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, (ud. 28/02/2023, dep.
27/04/2023), n.11107).
Peraltro, come ripetutamente ribadito dagli arresti più recenti della Corte di Cassazione
"nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da
14 valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, in motivazione, al paragrafo 6.1; conf., più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022;
Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 27/04/2023), n.11107).
Il meccanismo dell'operatività tra le due presunzioni è stato, di recente, ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., concorre con (ma non prevale su) la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art.2052 cod. civ. (Cass. 23/05/2022, n. 16550; Cass. 07/03/2016, n. 4373; Cass.
09/01/2002, n. 200; Cass. 27/06/1997, n. 5783; Cass. 19/04/1983, n. 2717; Cass. 05/02/1979, n.
778; Cass. 09/12/1970, n. 2615; Cass. 08/09/1970, n. 1356; Cass. 28/07/1969, n. 2875). Anche al di fuori della materia dei sinistri stradali, del resto, questa Corte ha ammesso il concorso, nel caso di responsabilità per danni da rovina di edificio, tra la presunzione a carico del proprietario ex 2053 cod. civ., e quella a carico del conduttore ex 1218 cod. civ. (Cass. 12/07/1962, n. 1860). Ne discende che: se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783)” (da ultimo v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31342/2023; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31350 del 2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31339 del 2023; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31335 del 2023; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 Luglio 2025, n. 21427).
Allora, il danneggiato dovrà ottemperare al proprio onere di allegazione e probatorio come sopra descritto e sulla graverà la prova liberatoria avente ad oggetto la CP_1 dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”, ossia che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno (cfr. Cass. civ. n. 32018/2021).
Sul punto, ben può essere esportata una nozione di caso fortuito analoga a quella elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all'ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell'ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell'adozione di misure di protezione degli utenti, tale
15 da poter effettivamente impedire il danno (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 18 giugno
2019, n. 16295, Rv. 654350-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2019, n. 6326, Rv. 653121-01; Cass.
Sez. 6- 3, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1725, Rv. 652290-01).
In proposito, è stato ritenuto a livello interpretativo che il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84 reg. esec. C.d.S., comma 2, che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Pertanto, “quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi,
l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa”. (cfr. Tribunale
Ancona sent. n.872/2021; vedi anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020 (Rv.
657005 - 01); Sez. 3, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019 (Rv. 652994 - 01)).
Tanto premesso, passando al caso di specie, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale sopra delineato.
Accertata, in questi termini, la sussumibilità della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità ex art. 2052 c.c., deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, come sopra chiarito in punto di diritto, in capo all'attore grava innanzitutto l'onere di allegazione e dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro, avuto riguardo alle esatte coordinate spazio-temporali dello stesso, alle modalità dello scontro con l'animale e alla condotta di guida.
Ebbene, venendo al merito del caso in esame, quanto alla compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, l'attore, già nel giudizio di primo grado, aveva affermato che lo stesso si fosse verificato allorché a bordo dell'autovettura di proprietà di Parte_1 Per_1
Audi mod. A2 - tg. CK573NS), in data 14.06.2018, intorno alle ore 19:30, si trovava a
[...]
16 percorrere la Strada Provinciale n. 103 nel territorio del Comune di Montelparo, con direzione di marcia verso il centro urbano del citato Comune. Giunto in prossimità della zona ove si trovava il Cimitero Comunale, il conducente entrava in collisione con un capriolo che, in quel momento, attraversava perpendicolarmente la carreggiata in modo repentino da destra verso sinistra, trovandosi all'interno della semi-carreggiata di pertinenza dell'attore e che, dopo lo scontro, rimaneva esanime a terra.
Alla luce degli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado deve ritenersi effettivamente dimostrato l'evento dannoso nella sua materialità, ovvero che il danneggiamento dell'auto, oggetto della domanda risarcitoria di sia stata la Parte_1 conseguenza dello scontro della stessa con un animale selvatico e, nella specie, con un capriolo, dovendosi ritenere a tal fine sufficiente la produzione in atti delle fotografie del luogo del sinistro, nonché del verbale redatto in tale occasione dagli agenti della Polizia Provinciale di
Fermo (cfr. doc. 9 fascicolo di parte attrice in primo grado).
In particolare, dal “Rilievo di incidente stradale con fauna selvatica” del 14.06.2018, corredato di fotografie, si evince univocamente la presenza, dinanzi alla vettura condotta dal di un Pt_1 esemplare di capriolo esanime a bordo della carreggiata.
Ancora, il rapporto in questione è stato confermato dall'Ispettore di Polizia Provinciale, il quale, escusso dinanzi al Giudice di Pace, all'udienza del 08.10.2020, ha Persona_3 dichiarato: “CAP. 2) Posso riferire solo che quando sono giunto sul posto c'era un capriolo morto a bordo strada davanti alla AUDI …ADR sull'auto vi erano segni evidenti ed inequivocabili di C.F._2 impatto con l'animale morto trovato davanti all'auto” (cfr. verbale d'udienza in atti).
La dinamica del sinistro, ancora, è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal testimone mai contestate quanto alla loro ammissibilità e attendibilità dalla (cfr. Tes_1 CP_1 verbale udienza del 08.10.2020).
In questi termini, emerge agevolmente, come siano state chiarite le circostanze afferenti all'effettivo passaggio di un animale selvatico sulla sede stradale.
Quanto alla condotta di guida di preme rilevare come risulti dimostrato, Parte_1 sulla base già del rapporto di intervento degli agenti della Polizia intervenuta, che non fosse istallata la segnaletica relativa ai limiti di velocità e, in ogni caso, quantomeno in via presuntiva, deve ritenersi dimostrata un'andatura di marcia consona allo stato dei luoghi in considerazione dell'entità minima delle ammaccature riportate dal mezzo, compatibili con una velocità non elevata (cfr. fotografie in atti).
17 Le riferite risultanze istruttorie consentono, dunque, di ritenere provato che il sinistro occorso sia stato cagionato dall'attraversamento da parte del capriolo della carreggiata ove viaggiava il circostanza che ha comportato l'impatto ed il conseguente danneggiamento Pt_1 del mezzo.
Constatato l'assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al danneggiato quanto alla dinamica del sinistro, occorre allora analizzare se le parti abbiano fornito le rispettive prove liberatorie in ordine alle presunzioni poste dagli artt. 2054, comma 1 e 2052 c.c..
Quanto all'attore, osserva il Tribunale come lo stesso non abbia allegato con precisione né dimostrato, neppure per testi, circostanze dalle quali emerga che il conducente abbia effettivamente adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida per evitare il danno, né la circostanza che il comportamento dell'animale selvatico abbia avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto con l'animale, di modo che quest'ultimo possa effettivamente da solo ritenersi causa efficiente del danno.
Nessuno dei capitoli di prova articolati, infatti, ha avuto ad oggetto le modalità di occupazione della sede stradale da parte dell'animale.
Ancora, viene in rilievo, in particolare, che né alla documentazione fotografica, né dalle dichiarazioni testimoniali, sia emersa l'effettiva impossibilità di effettuare manovre alternative - che il conducente era onerato di compiere nel rispetto dell'art. 141 C.d.S. secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile [...]”.
Ed invero, nel caso in esame, deve osservarsi come non siano state dimostrate eventuali manovre di emergenza tentate dal conducente.
La stessa frenata menzionata nel rapporto di intervento non ha trovato riscontro né nei documenti allegati, né – come già rilevato – nelle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Richiamato, tuttavia, il recente approdo giurisprudenziale per il quale “se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783)” (da ultimo v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31330/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31342/2023; Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 31350 del 2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31339 del 2023; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31335 del 2023; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 25 Luglio 2025, n. 21427), deve essere
18 comunque valutata la prova liberatoria fornita dalla sulla scorta dei principi richiamati CP_1 in premessa.
Sul punto, dal compendio probatorio in atti risulta che la si sia limitata CP_1 ad affermare di aver adempiuto alle proprie incombenze in materia di gestione della fauna selvatica, indicando a tal uopo l'adozione dei provvedimenti adottati relativi alla gestione del patrimonio faunistico nell'area interessata (cfr. pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta in appello, ove vengono citati, nell'ordine, la D.G.R. n. 443 del 02/05/2016 “Art. 25 della L.R.
n. 7/95. Modalità operative per l'attuazione dei Piani di controllo della fauna selvatica”; la D.G.R. n. 953 del 09/07/2018 di autorizzazione del prelievo selettivo dei cervidi e, infine, la D.G.R. n.
598/2017, contenente il calendario per il prelievo selettivo degli ungulati).
Sul punto, peraltro, la circostanza è rimasta sul mero piano dell'allegazione non avendo la parte appellata fornito elementi probatori idonei a chiarire, concretamente e con precisione, le attività effettivamente svolte o le misure materialmente adottate in esecuzione delle citate misure.
In quest'ottica, deve rilevarsi come sia stata del tutto preclusa al Tribunale qualsivoglia valutazione in termini di effettiva utilità di quanto contenuto nelle determine citate.
Al contrario, dal “Rilievo di incidente stradale con fauna selvatica” del 14.06.2018 può evincersi l'assenza di segnaletica relativa alla presenza di animali selvatici vaganti (cfr. doc. 9 cit.).
La circostanza è stata confermata, insieme a quella dell'assenza di ulteriori cautele adottate, dall'Ispettore di Polizia Provinciale, escusso dinanzi al Giudice di Persona_3
Pace, all'udienza del 08.10.2020 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 08.10.2020 sui capitoli 5 e
7).
La non ha dunque dimostrato di aver diligentemente svolto in CP_1 concreto un'attività di monitoraggio e gestione della fauna selvatica. Solo qualora vi avesse adempiuto, si sarebbe potuto giungere alla diversa conclusione che, nonostante le accortezze avute nella gestione, la condotta tenuta dall'animale selvatico non sarebbe stata comunque evitabile, con conseguente riconduzione del danno al caso fortuito.
Pertanto, non avendo le parti superato le rispettive presunzioni, non può che affermarsi che entrambe le condotte abbiano concorso, in pari misura, nella causazione del sinistro per cui
è causa.
Passando, allora, alla valutazione del quantum, deve osservarsi quanto segue.
19 Nel caso di specie, come già detto, deve ritenersi dimostrata l'esistenza del danno lamentato dal nonché la sua riconducibilità e compatibilità con il sinistro occorso. Pt_1
Quanto alla liquidazione, non è inutile rammentare che la giurisprudenza, sul tema, ha avuto modo di chiarire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti difficoltoso provarne il relativo ammontare, sicché la parte interessata è tenuta a provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la difficoltà, al fine di consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa (cfr. Cass. n. 127/2016).
Nel caso di specie, allora, emerge l'opportunità di procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa, conforme al dettato normativo e al richiamo giurisprudenziale sopracitato, partendo dalla rilevazione della sussistenza del danno e avvalendosi, ai sensi dell'art. 1226 c.c., della documentazione prodotta dal danneggiato, ovvero, nello specifico, del fascicolo fotografico relativo ai danni riportati dal veicolo a seguito dell'impatto, della fattura per le spese di riparazione e della deposizione testimoniale del carrozziere (cfr. documenti relativi nel fascicolo d'ufficio, in atti).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione svolta dalla in termini di CP_1 effettiva riconducibilità delle singole voci di danno oggetto di riparazione al sinistro per cui è causa, ben può ritenersi equo uniformarsi, quanto alla liquidazione del pregiudizio conseguente al danneggiamento del veicolo di proprietà di condotto in occasione del Persona_1 sinistro da all'importo oggetto della fattura n. 63/2018 del 24.07.2018, di euro Parte_1
4.273,90, emessa dall'autocarrozzeria “E.R.A. S.n.c. di VI EN & RO” ed attestante le spese di riparazione effettuate sul mezzo (cfr. doc. denominato “FATTURA N. 63-2018”, nel fascicolo di parte appellante), il cui pagamento è stato – come visto – confermato in sede testimoniale (cfr. supra).
In definitiva, applicando i superiori principi giurisprudenziali sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, accertando la responsabilità concorrente e paritaria delle parti e riducendo il quantum liquidato nella misura della metà.
In questi termini, la deve essere condannata al pagamento della somma CP_1 di euro 2.136,95 in favore di Parte_1
Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto al danneggiato anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata
20 tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte danneggiata alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass.
Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro
(14.06.2018) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Quanto alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, le stesse devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza e dell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 258/2022, pronunciata e depositata
[...] in data 24.08.2022, così provvede:
21 ❖ in parziale riforma della sentenza n. 258/2022, pronunciata e pubblicata dal Giudice di
Pace di Fermo, in data 24.08.2022, condanna la al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 2.136,95, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_1 motiva;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Fermo, il 05.08.2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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