Articolo 42 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 41Articolo 43
Versione
3 giugno 1985
Art. 42.
Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.
L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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