Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1997/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Agrigento, Lungomare Falcone Borsellino, n.1, p.iva ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Saeva e Concetta Vetro
appellante
CONTRO
con sede legale in Palermo, Via Frà G. Pantaleo n.11, p. iva;
CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Tarantino
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza resa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
29.4.2021 rigettava l'opposizione proposta da nei confronti della avverso il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 4721/17 con cui il Tribunale di Palermo, in data 7.8.2017, aveva ordinato all'opponente il pagamento della somma di € 9.876,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i servizi di vigilanza armata svolti presso l'immobile di Sciacca,
c.da tra il 2012 e il 2014; condannava alle spese di lite. Parte_2 Parte_1
La soccombente ha interposto appello con atto notificato il 30.11.2021.
Costituitasi, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione e dedotto nel merito l'infondatezza dell'appello.
n. 1997/2021 R.G.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 29.11.2023 e assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto il 30.11.2021 (cfr. ricevute di consegna e accettazione notifica, fascicolo appellante), oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente, in assenza di notificazione della sentenza, dalla data di pubblicazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., coincidente con quella dell'udienza del 29.4.2021 in cui è stata data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e pertanto spirato il 29.11.2021.
Infatti, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della motivazione, il termine “lungo” per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione (ex multis, Cass. 11210/2024, Cass. Sez. Un. 28975/2022).
Inappropriato è il richiamo dell'appellante a Cass. 1415/2021, relativa a un caso di omessa lettura del provvedimento in udienza, perciò diverso da quello qui in esame in cui la sentenza è stata letta, come risulta dal relativo verbale, seppur nell'assenza delle parti che si erano volontariamente allontanate (Cass. 20581/2024).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a..
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1901 del 29.4.2021; Parte_1
condanna al pagamento delle spese del grado in favore di e le liquida in Parte_1 CP_1
complessivi euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a e i.v.a..
Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, T.U. n.115/2002.
n. 1997/2021 R.G. 3
Così deciso in Palermo il 12.3.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1997/2021 R.G.