Articolo 1 della Legge 9 marzo 1950, n. 105
Articolo 2
Versione
31 marzo 1950
Art. 1.
Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 .
Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949.
Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 .
Entrata in vigore il 31 marzo 1950