Art. 1.
Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 .
Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949.
Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 .
Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, e' concessa la somministrazione della razione viveri in natura o in contanti, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 .
Tale somministrazione sara' corrisposta dal 1 aprile 1949.
Con successivo provvedimento legislativo si provvedera' alla corresponsione degli arretrati, ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 .