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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1517/2025 depositato il 08/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90018330 79 000, notificata in data 05.08.2025, l'Agenzia delle Entrate IO intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.931,66, relativa a n. 12 cartelle di pagamento per tassa rifiuti, contravvenzione CdS e sanzioni amministrative.
Con ricorso in data 07.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento, limitatamente alle n. 9 cartelle di pagamento per la tassa rifiuti (importo euro 1.105,36), e ne chiedeva, previa sospensione dell'esecutività,
l'annullamento, eccependo: 1) il difetto di motivazione;
2) l'omessa chiara indicazione del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla parte resistente in data 08.11.2025
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo di parte), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 08.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente in data 13.01.2026, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 08.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è palesemente infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata
(decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria): d'altronde, le parti non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione ex art. 47 del D.Lgs. N. 546/1992.
Orbene, ciò posto, sono palesemente infondate le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
In particolare, innanzitutto è destituita di fondamento l'eccezione di omessa motivazione. Infatti, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato la società concessionaria a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, contiene l'indicazione degli elementi sui quali si basa l'atto impugnato, anche con richiamo agli atti prodromici, cioè le cartelle di pagamento, sulla cui notificazione la parte ricorrente nulla ha contestato. Sul punto, poi, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “……………..va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass. sez. 5
n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (da ultimo, con ampia motivazione, Cass. n. 21065/2022).
Egualmente è palesemente infondata l'eccezione di mancanza di chiarezza circa le modalità di calcolo degli interessi e l'ammontare degli stessi. Su punto va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta palesemente infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 07.11.2025 da
Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO, ritualmente notificato in data 08.11.2025 e depositato in data 08.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente Agenzia, le quali vengono liquidate in euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in BO Valentia in data 29.01.2026. Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1517/2025 depositato il 08/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001833079000 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90018330 79 000, notificata in data 05.08.2025, l'Agenzia delle Entrate IO intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.931,66, relativa a n. 12 cartelle di pagamento per tassa rifiuti, contravvenzione CdS e sanzioni amministrative.
Con ricorso in data 07.11.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento, limitatamente alle n. 9 cartelle di pagamento per la tassa rifiuti (importo euro 1.105,36), e ne chiedeva, previa sospensione dell'esecutività,
l'annullamento, eccependo: 1) il difetto di motivazione;
2) l'omessa chiara indicazione del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla parte resistente in data 08.11.2025
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo di parte), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 08.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente in data 13.01.2026, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza in camera di consiglio in data 29.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 08.11.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è palesemente infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata
(decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria): d'altronde, le parti non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione ex art. 47 del D.Lgs. N. 546/1992.
Orbene, ciò posto, sono palesemente infondate le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
In particolare, innanzitutto è destituita di fondamento l'eccezione di omessa motivazione. Infatti, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato la società concessionaria a intimare il pagamento al contribuente e, altresì, contiene l'indicazione degli elementi sui quali si basa l'atto impugnato, anche con richiamo agli atti prodromici, cioè le cartelle di pagamento, sulla cui notificazione la parte ricorrente nulla ha contestato. Sul punto, poi, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “……………..va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass. sez. 5
n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (da ultimo, con ampia motivazione, Cass. n. 21065/2022).
Egualmente è palesemente infondata l'eccezione di mancanza di chiarezza circa le modalità di calcolo degli interessi e l'ammontare degli stessi. Su punto va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta palesemente infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 07.11.2025 da
Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO, ritualmente notificato in data 08.11.2025 e depositato in data 08.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente Agenzia, le quali vengono liquidate in euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge.
Così deciso in BO Valentia in data 29.01.2026. Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella