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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22 maggio 2025
Causa n. 1091 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Gastaldo e per la parte convenuta l'avv. Paiola.
Il giudice da' lettura del dispositivo della sentenza dando per letta la sua parte motiva.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1091 / 2023 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GASTALDO MARCO
Contro
(A.G.E.C) (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BALBI FRANCO P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., convenendo in giudizio Parte_1
, quale datore di lavoro, e premettendo di essere stato inquadrato CP_2
inizialmente nel 1° livello e da ultimo, con decorrenza dall'aprile 2020 al 5° livello, chiede l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nel 6°
livello del CCNL Gas e Acqua e conseguentemente la condanna al pagamento di € 16.917,08 a titolo di differenze retributive (anche di quelle incidenti sul t.f.r.) e contributive. A fondamento della domanda di inquadramento nel livello superiore, il ricorrente in servizio presso il servizio ragioneria diretto dalla dott. ssa pone lo svolgimento CP_3
delle seguenti mansioni:
-gestione della cassa economale (dall'assunzione fino al 28.2.2022);
-servizio ritiro valori (dal 1.4.2019 al 28.2.2022);
1 -scelta delle migliori opzioni contrattuali con istituti bancari (fino al
30.6.2023);
-monitoraggio delle scadenze dei pagamenti;
In particolare, sostiene il ricorrente che il connotato dell'autonomia si coglierebbe nell'attività di gestione della Cassa economale, atteso risulta prevista la responsabilità in caso di ammanchi (e corrisposta la correlativa indennità di cassa); il connotato della “guida e coordinamento di gruppi di lavoro (in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative), nel servizio di Ritiro (nel cui ambito assumeva anche la Pt_2
Contr funzione di , direttore dell'esecuzione del contratto). Infine l'attività interpretativa delle norme verrebbe svolta nell'ambito della scelta dei contratti bancari e di quelli trasmessi da CONSIP.
Parte convenuta, ritualmente costituita, evidenzia la carenza dei requisiti previsti nella declaratoria contrattuale e segnatamente dell'attività di guida e coordinamento di gruppi di lavoro, della discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure, della responsabilità sui risultati
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione delle testimonianze dei signori , , Parte_3 Testimone_1 CP_3 Tes_2 [...]
, Tes_3 Testimone_4
Terminata l'istruzione testimoniale si è svolta la discussione della causa ai sensi dell'art. 429 comma 2 c.p.c..
***
E' utile in primo luogo richiamare testualmente le declaratorie del V livello attualmente assegnato e del livello VI fatto oggetto della domanda giudiziale (CCNL gas acqua).
2 Appartengono al livello 5° le mansioni del lavoratore che:
“- svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche,
amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività
assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
- risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
- si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno.
Elementi qualificanti:
1. Attività di concetto ovvero operative altamente specializzate
2. Autonomia operativa di tempi e metodi inferiore alla settimana
3. Responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate
4. Trattamento informazioni mediamente complesse
5. Esperienza elevata su aspetti specialistici e scolarità a livello di scuola media superiore o di scuola professionale con successiva specializzazione”.
Appartengono invece al livello 6° le mansioni del lavoratore che:
3 - svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali,
caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
- ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività
svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
- si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro.
Elementi qualificanti
1. Attività di interpretazione di norme
2. Autonomia di tempi e metodologie superiore alla settimana
3. Responsabilità dell'impostazione di relazioni interpersonali e/o esterne e/o del coordinamento funzionale delle risorse umane
4. Trattamento informazioni complesse
5. Esperienza elevata su più campi specialistici e istruzione di livello superiore”.
Dal confronto tra le due declaratorie emergono le seguenti differenze.
La declaratoria del VI° livello prevede che vi siano inquadrati i lavoratori che svolgono attività costantemente caratterizzate dalla “guida,
coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori, contestualmente alla
4 complessità o l'elevato contenuto specialistico dell'attivita'; diversamente, la declaratoria del V° livello è caratterizzata o dall'elevata specializzazione dell'attività ovvero dal coordinamento sovrintendenza e controllo di altri lavoratori”.
Con riguardo al grado di autonomia, le mansioni di sesto livello sono caratterizzate da “autonomia esecutiva unitamente alla discrezionalita' di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date”,
mentre le mansioni di quinto livello sono caratterizzate da margini di
“discrezionalita' […] definiti”.
Quanto all'elemento della discrezionalità nella “gestione di informazioni differenziate e complesse”, propria del livello sesto, si evidenzia che invece per il V° livello é richiesto solamente l'utilizzo di informazioni di media complessità.
Si passerà ora ad esaminare le mansioni svolte dal ricorrente, così come descritte dai numerosi testimoni ascoltati nel processo.
Sul servizio di ritiro dei valori hanno deposto i testimoni Parte_3
(responsabile operativo della società Fidelitas s.p.a.) e Testimone_3
(capo sezione amministrazione condomini e autogetione). Secondo parte ricorrente tale servizio è stato gestito dal ricorrente in autonomia e ponendo in essere un'attività di coordinamento di gruppi di lavoro.
I testimoni hanno riferito che l'attività in questione consisteva nel ritiro dei valori dalle farmacie, nel trasporto di tali valori presso l'istituto bancario e nell'ulteriore servizio del “cambio-valori”, ossia dell'invio alle farmacie dei tagli di denaro necessari per le operazioni di vendita al pubblico.
L'espletamento dei servizi di trasporto e di cambio valori rendeva necessaria un'attività di coordinamento fra l'istituto bancario e le farmacie;
in fase di esecuzione del contratto si poneva di volta in volta la necessità
5 di trasmettere le informazioni sul numero e sui tagli di denaro necessari alla farmacia, sulla frequenza dei trasporti e sulla frequenza dei cambi valori.
Sono riportati qui di seguito i racconti testimoniali su tale tema di prova.
“ Ho avuto con il ricorrente contatti frequenti, prevalentemente via mail o telefonici, per la gestione del contratto. Precisando che il contratto era legato prevalentemente al trasporto valori ci interfacciavamo o per la normale esecuzione del servizio (come ad esempio le variazioni di calendario per i prelievi/attivazioni nuovi servizi) o per le anomalie nel momento in cui i nostri equipaggi li rilevavano. Sotto questi profili il rapporto era intrattenuto unicamente con lui. Non so dire se la gestione di tali incombenze avvenisse in autonomia.
Nel momento inziale del contratto le due persone che avviarono l'attivazione del servizio furono il ricorrente e il dott. in qualità CP_5
di RUP. In seguito, ovviamente, ad altre riunioni in c'erano anche il CP_2
Direttore generale, l'ufficio legale e altri, ma chi ha sempre seguito il contratto è stato il ricorrente anche perché il dott. ad un certo CP_5
punto è sparito. Pur non sapendo se di fatto il ricorrente avesse o meno la qualifica di direttore dell'esecuzione, di fatto era l'interlocutore unico per l'esecuzione del contratto stesso.
Preciso che il rapporto contrattuale era sostanzialmente a tre, nel senso
Contr che interveniva anche e fondamentalmente . Le comunicazioni di variazione degli importi, oltre quelle di calendario che erano dirette
Contr esclusivamente alla mia società, il ricorrente le inviava alla e per
Contr conoscenza alla mia società anche perché era ad avere la giacenza
Contr fisica di monete e banconote e che alla fine era che, sulla base delle
6 indicazioni ricevute da doveva dare indicazioni a noi per la CP_2
movimentazione.
In sostanza il contratto prevedeva due fasi: quella di ritiro valori gestita tramite un calendario prefissato anche se c'era sempre la possibilità di modifica del calendario e quella di sovvenzione/cambio valori che veniva
Contr gestita tramite flussi bancari con . In entrambi i casi le variazioni venivano comunicare dal ricorrente alla banca e poi entravano nei flussi.
Preciso che nel concetto di variazione è incluso anche quello di sospensione del servizio.
Nel corso del rapporto contrattuale ci sono state varie riunioni con i vertici di anche perché in un determinato periodo che non ricordo quale CP_2
essere stato, si è parlato di prolungare il contratto scaduto o di aumentare il numero dei prelievi. A tali riunioni il ricorrente ha sempre partecipato mentre il dott. forse già non c'era più. Da quell'epoca Parte_4
l'interlocuzione è avvenuta anche con il direttore generale o comunque con l'ufficio legale, cosa che fino ad allora non avevamo mai fatto, avendo avuto come unici interlocutori come detto il ricorrente e il dott. . Parte_4
Il nome della dott.ssa ome referente ragioneria per Ronda Servizi CP_3
di vigilanza (testimone ). Pt_3
“Il servizio di ritiro valori consisteva nel ritirare il denaro contante dalle farmacie (a titolo di incassi) e condurlo nell'istituto di credito attraverso la
Ronda Servizi. Il ricorrente organizzava tale servizio. Tale servizio comprendeva anche un'attività di cambio valori a favore delle farmacie che necessitavano di tagli di denaro anche molto piccoli per poter dare i resti ai clienti.
Io, attraverso la mail nelle quali ero in conoscenza, vedevo tutta l'attività
del Posso dire per esempio che si occupava di raccogliere Pt_1
7 informazioni presso le farmacie per sapere la quantità di monete delle quali avevano bisogno.
In merito ai profili di autonomia e responsabilità nella gestione di tale servizio, posso dire di non esserne a conoscenza, io vedevo delle mail con le quali il chiedeva conto ai responsabili degli istituti bancari di Pt_1
disservizi che si erano verificati, ma non sono in grado di entrare nel dettaglio.” (testimone . Tes_3
Il servizio qui in esame, per il quale era necessaria come già deto un'attività di coordinamento non comportava tuttavia il dispiego di competenze ad “elevato contenuto specialistico” o la conoscenza di
“tecniche e tecnologie avanzate ed innovative”. Il servizio svolto, in altri termini, implicava la trasmissione delle informazioni ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto, ossia l'istituto di credito, le farmacie e la società che eseguiva il trasporto di valori e il coordinamento fra le attività
di tali soggetti. Dal resoconto dei testimoni non emerge tuttavia la necessità di disporre di conoscenze specialistiche di elevato livello, così
come previsto nella declaratoria del 6 livello, e non emerge neppure un elevato grado di autonomia sotto il profilo decisionale;
il ricorrente era l'interlocutore della società di trasporto sotto il profilo operativo, mentre per gli aspetti decisionali assumevano un ruolo determinante il dott.
, l'ufficio legale e il direttore generale. Parte_4
In sintesi, sia l'attività di coordinamento implicante conoscenze ad elevato contenuto specialistico che il tratto dell'autonomia decisionale risultano non desumibili dai racconti testimoniali.
La gestione della liquidità, sulla quale hanno deposto i testimoni Tes_1
(responsabile ufficio personale) e (in servizio presso il
[...] Tes_2
settore ragioneria), consiste nell'erogazione di anticipi per esigenze
8 lavorative e nell'esecuzione di pagamenti e quindi della gestione della liquidità della cassa economale sulla base degli impegni di spesa assunti e delle istanze interne alla società. Si tratta di un'attività contabile che non presenta il tratto caratterizzante della “responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte e della discrezionalità esercitata”, per il fatto che il maneggio di denaro della cassa economale non avveniva discrezionalmente ed era strettamente vincolato alle regole interne e a quelle inserite nei testi contrattuali. Non depone di certo nel senso della responsabilità dei risultati la previsione dell'indennità di maneggio di denaro prevista, anche a favore di lavoratori con inquadramenti inferiori,
correlativamente all'attività di pagamento e di gestione della cassa.
Analogo ragionamento deve essere svolto con riguardo ad altre attività
sulle quali i testimoni hanno deposto, ad esempio la registrazione delle fatture passive e attive (test. oppure l'inserimento delle CP_3
certificazioni uniche dei professionisti esterni nel gestionale (test. ). Tes_1
Ulteriore attività che secondo la ricostruzione di parte attorea implicherebbe livelli elevati di professionalità consiste nella sottoscrizione dei contratti CONSIP, ossia nell'adesione alle convenzioni CONSIP per la fornitura di gas ed energia agli immobili di proprietà di (test. CP_2 CP_3
teste . Tes_3
Il ricorrente, secondo quanto riferito da tali testimoni, predispone i documenti necessari, quali determine, conteggi, delibere CDA e intrattiene in contatti con il consulente in materia di utenza per supportare il Direttore
Generale nell'attività contrattuale.
Egli svolge, anche in tale ambito un'attività in linea con il suo livello contrattuale, caratterizzato come già ricordato da mansioni di concetto
9 amministrative e commerciali che comportano autonomia operativa con margini definiti di discrezionalità.
Non si ravvisa neppure in tale mansione il tratto qualificante della responsabilità di risultato connessa ad un significativo margine di discrezionalità esercitato che, invece, è presente nella declaratoria del sesto livello.
Quanto ai contratti bancari, la testimone ha riferito di essersi CP_3
confrontata plurime volte con il ricorrente in ordine all'interpretazione dei contratti bancari e che in passato avevano effettuato i calcoli necessari per predisporre una procedura di evidenza pubblica. Neppure in tale attività si colgono i tratti qualificanti il livello superiore, ossia “la discrezionalità di interpretazione delle regole con adattamento delle procedure” o “l'autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate”.
Per tutte le ragioni esposte, non possono trovare accoglimento le domande di parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, viene in rilievo il gravoso onere probatorio di parte ricorrente e la circostanza che colleghi con mansioni analoghe alle sue, il riferimento va al suo collega siano inquadrati nel 6° Tes_2
livello, fatto che seppur non rileva ai fini dell'inquadramento superiore,
costituisce una ragione plausibile per confidare nella fondatezza del diritto fatto valere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 22 maggio 2025
10 IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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