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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 869/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LAURIERO PAOLA giusta procura in atti Pt_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv GATTI DALILA giusta procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2025, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1551/2024 emesso dal
Tribunale di Bari il 19.12.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di €2.579,05 oltre Controparte_1 interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento del saldo di cui alla busta paga di ottobre 2023 e del
TFR.
La società, a fondamento del ricorso in opposizione a d.i., deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria della IG.ra ; eccepiva CP_1 che gli importi erano in realtà stati erogati sia con compensazione di somme anticipate a transazione di un procedimento di pignoramento presso terzi (bonifico di €4.000,00 effettuato in data 1.2.2023) e sia perché già versate con ulteriori bonifici effettuati in data 1.12.2023 di €1.488,96, in data 19.1.2024 di €1.000,00, in data 13.2.2024 di €1.000,00 e in data
26.2.2024 di €1.000,00 per un totale di €4.488,96, rimanendo un residuo ad avere di €330,91. Concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto;
spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione della maggior somma versata e corrisposta alla IG.ra pari ad €330,91 ed in subordine chiedeva la CP_1 rideterminazione del minor importo ipoteticamente dovuto a saldo all'opposta.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale ribadiva la Controparte_1 fondatezza della propria pretesa, per poi concludere per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione è fondata esclusivamente nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, va rammentato che, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, il giudizio di opposizione trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione piena, ove il creditore-opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale, tenuto a dare la prova degli elementi costituitivi della pretesa avanzata in sede monitoria e il debitore- opponente, convenuto in senso sostanziale, deve adempiere all'onere di prova contraria ex art. 2697, co. 2, c.c., in relazione ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa avversaria (cfr. Cass., n. 16340/09).
Peraltro, nella fase a cognizione piena, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale per
l'emissione del titolo monitorio, ma deve estendere il suo sindacato alla fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera anche eventuali insufficienze probatorie relative alla fase monitoria (cfr. Cass., n.
14640/18; Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, n. 2184/23).
Orbene, nel caso di specie, la società opponente non contesta la debenza delle somme richieste a titolo di ultima retribuzione e trattamento di fine rapporto, ma afferma che la somma a saldo della mensilità di ottobre 2023
e del TFR e oggetto del d.i., non è dovuta alla IG.ra . E difatti CP_1 sostiene la società che in parte la somma andava compensata con crediti vantanti nei confronti della lavoratrice, per pagamenti conseguenti ad una intervenuta transazione di un procedimento di pignoramento presso terzi, promosso dalla Manifatture 7 Bell S.p.A. nei confronti della lavoratrice stessa e conclusosi con ordinanza di assegnazione emessa dal giudice delle esecuzioni in data 9.1.2023 che aveva ordinato il pagamento a carico del terzo datore di lavoro società Pt_1
Come risulta dalla documentazione in atti, la stessa lavoratrice a mezzo del suo difensore, raggiungeva un accordo con il creditore procedente, consistente nel versamento da parte del suo datore di lavoro terzo pignorato (la odierno opponente) della somma di €4.000,00 a Pt_1 tacitazione del maggior importo di cui all'ordinanza del G.E. di €4.665,36.
Irrilevanti in questa sede sono le doglianze poste a fondamento dall'opposta circa il comportamento processuale del terzo pignorato Pt_1 nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi in relazione alla
[...] mancata ottemperanza della società datoriale all'invito del G.E. a rendere una integrazione della dichiarazione con l'aggiornamento dell'accantonamento del quinto dello stipendio. Si tratta di questioni non pertinenti nella vicenda in esame e che la stessa lavoratrice, debitore esecutato, al fine di far valere eventuali vizi o pregiudizi della suddetta ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto impugnare;
al contrario si attivava nell'immediatezza a trovare un accordo con il creditore procedente, conclusosi con una transazione del 31.1.2023.
A fronte di tale accordo la società datoriale provvedeva al Parte_1 versamento a favore del creditore procedente dell'importo di €4.000,00 a mezzo bonifico bancario del 1.2.2023 (cfr. doc. 4 della parte opponente), anticipando per la IG.ra somme superiori a quelle già CP_1 accantonate. In particolare, come risulta dalla stessa dichiarazione integrativa del terzo pignorato (cfr. doc. 10 di parte opposta) e poi anche confermato nella comunicazione pec del 31.1.2023 del difensore della stessa IG.ra (cfr. doc. 16 di parte opposta), la pagava una CP_1 Pt_1 somma di gran lunga superiore a quella che aveva accantonato che era pari a €2.070,00, di cui €1.840,00 a titolo di 1/5 delle retribuzioni da marzo 2018 a ottobre 2018 ed €230.00 a titolo di 1/5 del TFR maturato.
Di conseguenza risultava creditrice nei confronti dell'opposta della differenza degli importi di €1.930,00 (€4000,00 corrisposti – 2.070,00 accantonati). Dalla stessa corrispondenza esibita dalla IG.ra , CP_1 emerge infatti come quest'ultima “si impegnava a concordare le modalità di rientro della somma anticipata dalla pari alla differenza fra quella Pt_1 accantonata” (cfr. doc. 17 di parte opposta), per un importo di €1.930,00.
Tale circostanza è altresì confermata dalla comunicazione trasmessa dal difensore della lavoratrice alla e alla stessa IG.ra (cfr. Parte_1 CP_1 doc. 18 di parte opposta), con cui veniva proposta alla datrice di lavoro un piano di rientro di tali somme.
Orbene alcuna prova viene fornita dalla IG.ra circa il versamento CP_1 di tali importi a tacitazione del credito vantato dalla società e Parte_1 che pertanto, in assenza di alcun tipo di prova, a tutt'oggi è da ritenersi creditrice di tali somme.
Invero, la parte opponente ha prodotto documentazione probatoria idonea ad evidenziare il debito che la IG.ra ha nei confronti della società CP_1 opponente. In particolare, detta circostanza si evince dalla produzione documentale consistente in una serie di pagamenti effettuati con bonifici bancari (cfr. distinte di versamento all. sub 7, 8 e 9 del fascicolo opponente) aventi come causali non solo gli acconti per TFR ma anche le somme corrisposte per la intervenuta transazione del procedimento di pignoramento presso terzi.
Di fronte alla prova dell'esistenza delle somme da detrarre dall'importo dovuto, l'opposta non ha fornito alcun elemento per dimostrare l'avvenuta estinzione del debito, né vi è in atti alcun supporto probatorio a fondamento dell'eccepito parziale adempimento della datrice di lavoro, laddove sulla quantificazione del residuo dovuto di €2.579,05 di cui al d.i., si limita esclusivamente ad allegare la busta paga di ottobre 2023 di
€2.089,09 e quella del TFR di €6.068,96, senza esibire giustificazioni contabili attestanti i parziali versamenti. Per nota e consolidata regola giurisprudenziale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si ristabilisce nel processo la posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore opposto assume la qualità di attore ed ha l'onere di provare il suo credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (cfr. Corte
d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sent., n. 2035/22).
Corollari di tale principio sono che la pronuncia del decreto ingiuntivo non vale a far presumere il credito dell'ingiungente e che l'opposizione è sufficiente, per sé stessa, a ripristinare le posizioni probatorie delle parti secondo il loro interesse ad agire o a resistere all'azione (cfr. Cass.
n.3102/80 e succ. conf.).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva come la società, a fondamento del ricorso in opposizione a d.i., deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria della IG.ra , in virtù proprio della CP_1 compensazione totale o parziale tra le somme spettanti a titolo di saldo busta paga ottobre 2023 e TFR e quelle dovute alla società a seguito del credito vantato nei confronti della lavoratrice per importi anticipati e non restituiti, fornendo idonea prova del credito vantato nei confronti della parte opposta.
Per costante orientamento giurisprudenziale (diversamente da quanto accade per la compensazione propria, la quale presuppone l'autonomia dei due crediti), in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico si configura il fenomeno della c.d. compensazione “impropria” o
“atecnica”, il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare e avere (Cass. Sez. Lav., Ord.
n.10132/18; n. 12302/16; n. 21646/16), che può essere compiuto dal giudice d'ufficio, nel senso che il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr.
Cass., sez. 3, n. 18498/06; n. 7474/17; n.4825/19; n. 28568/21).
Vi è consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l'adempimento ad altro credito
l'onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione;
ne consegue che, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e
l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo (cfr.Ordinanza di Cassazione Civile
Sez. lavoro n.18526/25); Se il datore di lavoro prova un pagamento avente efficacia estintiva riferito a un determinato credito, l'onere della prova si sposta sul creditore-lavoratore, che deve dimostrare che tale pagamento deve invece imputarsi a un debito diverso da quello indicato dal datore di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 18053/24).
A fronte di tutto quanto innanzi evidenziato, non risulta che l'opposta creditrice abbia provveduto ad allegare l'esistenza di altri crediti cui imputare i pagamenti parziali avvenuti in data posteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Tanto chiarito ed al fine di poter procedere ad una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, occorre evidenziare che il prospetto contabile riportato dalla società non risulta corretto, Parte_1 nella parte in cui riporta la somma totale versata di €4.000,00, includendo importi (€2.070,00) già oggetto di accantonamenti stipendiale, laddove correttamente andranno invece incluse solo la quota parte di TFR, pari ad
1/5 già versato al creditore procedente (€ 230,00) e non ancora liquidata alla lavoratrice, unitamente a quelle maggiormente corrisposte ed anticipate per conto della IG.ra (€1.930,00), in sede di CP_1 transazione.
Pertanto, si procede al seguente conteggio:
Mensilità di ottobre 2023 € 2.089,09+
Tfr € 6.068,96=
Totale € 8.158,05- Part Versamenti in acconto tfr versati dalla € 4.488,96=
Totale € 3.669,09-
1/5 Tfr versato al creditore proc.esec. € 230,00- Differenza somme dovute dalla IG.ra € 1.930,00= CP_1 totale residuo da versare € 1.509,09
Da tutto quanto sopra esposto, deriva, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione della compensazione su esplicitata, con condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma netta di €1.509,09, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo.
Infine, va respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla IG.ra per responsabilità aggravata, stante la revoca, seppur CP_1 parziale, del decreto ingiuntivo per la effettiva esistenza di residue ragioni di credito, vantate dal datore di lavoro oltre che per la conseguente insussistenza dei presupposti applicativi della norma.
Considerato che la revoca del decreto ingiuntivo è scaturita in virtù del parziale accoglimento della opposizione, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali comprese quelle dell'ingiunzione nella misura minima di 1/3.
Per la restante parte le spese seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenendo conto della natura della controversia, dell'attività processuale svolta e della reciproca parziale soccombenza, applicando i valori minimi del D.M. 55/14 relativi allo scaglione di riferimento determinato in base al decisum. Inoltre, nella liquidazione del residuo suddetto deve tenersi conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria, giacché come affermato dalla Suprema Corte, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito, l'accoglimento dell'opposizione non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico (cfr., tra le altre, Cass. n.
2217/07; Cass. n. 14818/02).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in persona del suo rappresentante legale pro Parte_1 tempore, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1551/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari il 19.12.2024 e
2. Accoglie parzialmente l'opposizione e condanna la in persona Parte_1 del suo rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore di della somma di €1.509,09 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, liquidate in €1.200,00 così come compensate per un terzo con distrazione.
Bari,17/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 869/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.LAURIERO PAOLA giusta procura in atti Pt_1
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv GATTI DALILA giusta procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.1.2025, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1551/2024 emesso dal
Tribunale di Bari il 19.12.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di €2.579,05 oltre Controparte_1 interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento del saldo di cui alla busta paga di ottobre 2023 e del
TFR.
La società, a fondamento del ricorso in opposizione a d.i., deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria della IG.ra ; eccepiva CP_1 che gli importi erano in realtà stati erogati sia con compensazione di somme anticipate a transazione di un procedimento di pignoramento presso terzi (bonifico di €4.000,00 effettuato in data 1.2.2023) e sia perché già versate con ulteriori bonifici effettuati in data 1.12.2023 di €1.488,96, in data 19.1.2024 di €1.000,00, in data 13.2.2024 di €1.000,00 e in data
26.2.2024 di €1.000,00 per un totale di €4.488,96, rimanendo un residuo ad avere di €330,91. Concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto;
spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione della maggior somma versata e corrisposta alla IG.ra pari ad €330,91 ed in subordine chiedeva la CP_1 rideterminazione del minor importo ipoteticamente dovuto a saldo all'opposta.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale ribadiva la Controparte_1 fondatezza della propria pretesa, per poi concludere per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Tanto premesso, l'opposizione è fondata esclusivamente nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, va rammentato che, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, il giudizio di opposizione trasforma il procedimento di ingiunzione in un giudizio a cognizione piena, ove il creditore-opposto assume la qualità di attore in senso sostanziale, tenuto a dare la prova degli elementi costituitivi della pretesa avanzata in sede monitoria e il debitore- opponente, convenuto in senso sostanziale, deve adempiere all'onere di prova contraria ex art. 2697, co. 2, c.c., in relazione ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa avversaria (cfr. Cass., n. 16340/09).
Peraltro, nella fase a cognizione piena, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale per
l'emissione del titolo monitorio, ma deve estendere il suo sindacato alla fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera anche eventuali insufficienze probatorie relative alla fase monitoria (cfr. Cass., n.
14640/18; Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, n. 2184/23).
Orbene, nel caso di specie, la società opponente non contesta la debenza delle somme richieste a titolo di ultima retribuzione e trattamento di fine rapporto, ma afferma che la somma a saldo della mensilità di ottobre 2023
e del TFR e oggetto del d.i., non è dovuta alla IG.ra . E difatti CP_1 sostiene la società che in parte la somma andava compensata con crediti vantanti nei confronti della lavoratrice, per pagamenti conseguenti ad una intervenuta transazione di un procedimento di pignoramento presso terzi, promosso dalla Manifatture 7 Bell S.p.A. nei confronti della lavoratrice stessa e conclusosi con ordinanza di assegnazione emessa dal giudice delle esecuzioni in data 9.1.2023 che aveva ordinato il pagamento a carico del terzo datore di lavoro società Pt_1
Come risulta dalla documentazione in atti, la stessa lavoratrice a mezzo del suo difensore, raggiungeva un accordo con il creditore procedente, consistente nel versamento da parte del suo datore di lavoro terzo pignorato (la odierno opponente) della somma di €4.000,00 a Pt_1 tacitazione del maggior importo di cui all'ordinanza del G.E. di €4.665,36.
Irrilevanti in questa sede sono le doglianze poste a fondamento dall'opposta circa il comportamento processuale del terzo pignorato Pt_1 nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi in relazione alla
[...] mancata ottemperanza della società datoriale all'invito del G.E. a rendere una integrazione della dichiarazione con l'aggiornamento dell'accantonamento del quinto dello stipendio. Si tratta di questioni non pertinenti nella vicenda in esame e che la stessa lavoratrice, debitore esecutato, al fine di far valere eventuali vizi o pregiudizi della suddetta ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto impugnare;
al contrario si attivava nell'immediatezza a trovare un accordo con il creditore procedente, conclusosi con una transazione del 31.1.2023.
A fronte di tale accordo la società datoriale provvedeva al Parte_1 versamento a favore del creditore procedente dell'importo di €4.000,00 a mezzo bonifico bancario del 1.2.2023 (cfr. doc. 4 della parte opponente), anticipando per la IG.ra somme superiori a quelle già CP_1 accantonate. In particolare, come risulta dalla stessa dichiarazione integrativa del terzo pignorato (cfr. doc. 10 di parte opposta) e poi anche confermato nella comunicazione pec del 31.1.2023 del difensore della stessa IG.ra (cfr. doc. 16 di parte opposta), la pagava una CP_1 Pt_1 somma di gran lunga superiore a quella che aveva accantonato che era pari a €2.070,00, di cui €1.840,00 a titolo di 1/5 delle retribuzioni da marzo 2018 a ottobre 2018 ed €230.00 a titolo di 1/5 del TFR maturato.
Di conseguenza risultava creditrice nei confronti dell'opposta della differenza degli importi di €1.930,00 (€4000,00 corrisposti – 2.070,00 accantonati). Dalla stessa corrispondenza esibita dalla IG.ra , CP_1 emerge infatti come quest'ultima “si impegnava a concordare le modalità di rientro della somma anticipata dalla pari alla differenza fra quella Pt_1 accantonata” (cfr. doc. 17 di parte opposta), per un importo di €1.930,00.
Tale circostanza è altresì confermata dalla comunicazione trasmessa dal difensore della lavoratrice alla e alla stessa IG.ra (cfr. Parte_1 CP_1 doc. 18 di parte opposta), con cui veniva proposta alla datrice di lavoro un piano di rientro di tali somme.
Orbene alcuna prova viene fornita dalla IG.ra circa il versamento CP_1 di tali importi a tacitazione del credito vantato dalla società e Parte_1 che pertanto, in assenza di alcun tipo di prova, a tutt'oggi è da ritenersi creditrice di tali somme.
Invero, la parte opponente ha prodotto documentazione probatoria idonea ad evidenziare il debito che la IG.ra ha nei confronti della società CP_1 opponente. In particolare, detta circostanza si evince dalla produzione documentale consistente in una serie di pagamenti effettuati con bonifici bancari (cfr. distinte di versamento all. sub 7, 8 e 9 del fascicolo opponente) aventi come causali non solo gli acconti per TFR ma anche le somme corrisposte per la intervenuta transazione del procedimento di pignoramento presso terzi.
Di fronte alla prova dell'esistenza delle somme da detrarre dall'importo dovuto, l'opposta non ha fornito alcun elemento per dimostrare l'avvenuta estinzione del debito, né vi è in atti alcun supporto probatorio a fondamento dell'eccepito parziale adempimento della datrice di lavoro, laddove sulla quantificazione del residuo dovuto di €2.579,05 di cui al d.i., si limita esclusivamente ad allegare la busta paga di ottobre 2023 di
€2.089,09 e quella del TFR di €6.068,96, senza esibire giustificazioni contabili attestanti i parziali versamenti. Per nota e consolidata regola giurisprudenziale, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si ristabilisce nel processo la posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore opposto assume la qualità di attore ed ha l'onere di provare il suo credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (cfr. Corte
d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sent., n. 2035/22).
Corollari di tale principio sono che la pronuncia del decreto ingiuntivo non vale a far presumere il credito dell'ingiungente e che l'opposizione è sufficiente, per sé stessa, a ripristinare le posizioni probatorie delle parti secondo il loro interesse ad agire o a resistere all'azione (cfr. Cass.
n.3102/80 e succ. conf.).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva come la società, a fondamento del ricorso in opposizione a d.i., deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria della IG.ra , in virtù proprio della CP_1 compensazione totale o parziale tra le somme spettanti a titolo di saldo busta paga ottobre 2023 e TFR e quelle dovute alla società a seguito del credito vantato nei confronti della lavoratrice per importi anticipati e non restituiti, fornendo idonea prova del credito vantato nei confronti della parte opposta.
Per costante orientamento giurisprudenziale (diversamente da quanto accade per la compensazione propria, la quale presuppone l'autonomia dei due crediti), in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico si configura il fenomeno della c.d. compensazione “impropria” o
“atecnica”, il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare e avere (Cass. Sez. Lav., Ord.
n.10132/18; n. 12302/16; n. 21646/16), che può essere compiuto dal giudice d'ufficio, nel senso che il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr.
Cass., sez. 3, n. 18498/06; n. 7474/17; n.4825/19; n. 28568/21).
Vi è consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l'adempimento ad altro credito
l'onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione;
ne consegue che, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e
l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo (cfr.Ordinanza di Cassazione Civile
Sez. lavoro n.18526/25); Se il datore di lavoro prova un pagamento avente efficacia estintiva riferito a un determinato credito, l'onere della prova si sposta sul creditore-lavoratore, che deve dimostrare che tale pagamento deve invece imputarsi a un debito diverso da quello indicato dal datore di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 18053/24).
A fronte di tutto quanto innanzi evidenziato, non risulta che l'opposta creditrice abbia provveduto ad allegare l'esistenza di altri crediti cui imputare i pagamenti parziali avvenuti in data posteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Tanto chiarito ed al fine di poter procedere ad una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, occorre evidenziare che il prospetto contabile riportato dalla società non risulta corretto, Parte_1 nella parte in cui riporta la somma totale versata di €4.000,00, includendo importi (€2.070,00) già oggetto di accantonamenti stipendiale, laddove correttamente andranno invece incluse solo la quota parte di TFR, pari ad
1/5 già versato al creditore procedente (€ 230,00) e non ancora liquidata alla lavoratrice, unitamente a quelle maggiormente corrisposte ed anticipate per conto della IG.ra (€1.930,00), in sede di CP_1 transazione.
Pertanto, si procede al seguente conteggio:
Mensilità di ottobre 2023 € 2.089,09+
Tfr € 6.068,96=
Totale € 8.158,05- Part Versamenti in acconto tfr versati dalla € 4.488,96=
Totale € 3.669,09-
1/5 Tfr versato al creditore proc.esec. € 230,00- Differenza somme dovute dalla IG.ra € 1.930,00= CP_1 totale residuo da versare € 1.509,09
Da tutto quanto sopra esposto, deriva, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione della compensazione su esplicitata, con condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma netta di €1.509,09, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo.
Infine, va respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla IG.ra per responsabilità aggravata, stante la revoca, seppur CP_1 parziale, del decreto ingiuntivo per la effettiva esistenza di residue ragioni di credito, vantate dal datore di lavoro oltre che per la conseguente insussistenza dei presupposti applicativi della norma.
Considerato che la revoca del decreto ingiuntivo è scaturita in virtù del parziale accoglimento della opposizione, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali comprese quelle dell'ingiunzione nella misura minima di 1/3.
Per la restante parte le spese seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenendo conto della natura della controversia, dell'attività processuale svolta e della reciproca parziale soccombenza, applicando i valori minimi del D.M. 55/14 relativi allo scaglione di riferimento determinato in base al decisum. Inoltre, nella liquidazione del residuo suddetto deve tenersi conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria, giacché come affermato dalla Suprema Corte, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito, l'accoglimento dell'opposizione non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico (cfr., tra le altre, Cass. n.
2217/07; Cass. n. 14818/02).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in persona del suo rappresentante legale pro Parte_1 tempore, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1551/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari il 19.12.2024 e
2. Accoglie parzialmente l'opposizione e condanna la in persona Parte_1 del suo rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore di della somma di €1.509,09 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, liquidate in €1.200,00 così come compensate per un terzo con distrazione.
Bari,17/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi