Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2239 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2239 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BORTOLAMI CHIARA , come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. CALVELLO CLAUDIO , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
PRONUNCIARE SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO CONCORDATARIO, alle seguenti
CONDIZIONI
Per i ricorrenti : 1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Abano Terme (PD).
2) Confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto, prestandosi, ove necessario, il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
4) Prendere atto che i ricorrenti prestano atto di acquiescenza, accettando ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel comune di Abano Terme (PD), in data 18/09/2021, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune nell'anno 2021, Parte II, serie A, n. 12 chiedendo che la stessa venga dichiarata passata in giudicato.
5) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 18/09/2021 in Abano Terme (PD).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi in modalità cartolare dinanzi al Giudice del Tribunale di Padova il 09.04.2024 e la separazione è stata omologata il 14.05.2024 con sentenza in. 206/24, passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 18/09/2021 in Abano Terme (PD) e
[...] Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte II, Serie
A, n. 12, anno 2021;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4, 5 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti