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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 12/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 41 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
LUCARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO,
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II n. 9, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to IACOVINO VINCENZO, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. IACOVINO VINCENZO e dall'Avv. FRANCESCO BEER, elettivamente domiciliati alla casella pec giusta procura in atti;
Email_1
- OPPOSTO –
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_2 C.F._1
ANTONIO LIBERATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, C.so
F.lli Brigida n.29, giusta mandato in atti;
- TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche pagina 1 di 21 CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: - Accogliere la spiegata opposizione avvero il ricorso per decreto ingiuntivo n.
474/2021, e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo n. 474 datato 01.12.2021 poiché infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa del presente atto;
- con vittoria di spese e competenze tutte di causa. In via subordinata: - Accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato Parte_1 dal Geom. nato a [...] il [...], dalla pretesa creditoria avanzata dalla CP_2 per le causali di cui in narrativa del presente atto, ovvero accertare e dichiarare Parte_2 sussistente il diritto del a rivalersi nei confronti del Geom. per tutto Parte_1 CP_2 quanto eventualmente tenuto ad erogare all'odierna Società opposta;
- con vittoria di spese e competenze tutte di causa. In accoglimento dell'esperita domanda riconvenzionale: - Accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale dei contratti d'appalto sottoscritti rispettivamente in data 15.05.2007 (Rep. n. 1336) e
28.05.2010 (Rep. 1437) per inadempimento dell' , in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., per le causali di cui in narrativa del presente atto;
- per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Controparte_3 somma di € 38.683,944 a titolo di penale o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre al risarcimento danni;
- accertare e dichiarare che l'impresa edile Controparte_3 incamerava la somma di € 60.000,00 da soggetto terzo all'appalto per l'esecuzione di parte dei lavori oggetto dei contratti d'appalto; - per l'effetto, sottrarre alla somma oggetto di ingiunzione la somma di € 60.000,00 già corrisposta per il medesimo titolo;
- con vittoria di spese e competenze tutte di causa. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi della ritenuta fondatezza delle ragioni dell'impresa edile opposta, compensare le reciproche posizioni debitorie - creditorie tra il e l Parte_1 Controparte_3
, condannando la ditta appaltatrice a risarcire al la somma che, all'esito
[...] Parte_1 dell'operata compensazione, risulterà eventualmente allo stesso dovuta, per i lamentati danni subiti e subendi di cui in narrativa”; per parte convenuta, “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, positivamente valutando le addotte argomentazioni, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - In punto di merito, rigettare integralmente l'avversa opposizione, in quanto inammissibile, pretestuosa e comunque totalmente infondata, ciò alla stregua delle motivazioni tutte addotte nella premessa assertiva del presente atto;
- per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale poiché anch'essa destituita di qualsivoglia fondamento, per le motivazioni ampiamente esposte nell'atto e nello specifico punto II della presente memoria;
- Con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite, anche della presente fase cautelare, con distrazione a vantaggio dei sottoscritti legali antistatari”;
pagina 2 di 21 per il terzo chiamato, : “Voglia il Tribunale di Larino dichiarare infondata e CP_2 del tutto illegittima la chiamata in causa del terzo geometra in quanto priva di ogni CP_2 presupposto giuridico;
Voglia di conseguenza l'On.le Tribunale di Larino dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del geometra Voglia l'On.le Tribunale di Larino condannare il CP_2 Parte_1
in persona del Sindaco suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del geometra
[...] [...] degli onorari e delle spese del presente giudizio”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società chiedeva al Tribunale di Larino di emettere decreto Controparte_3 ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del per il Parte_1 pagamento “della somma di euro 257.685,07, IVA compresa, oltre interessi legali, spese della presente procedura, rivalutazione monetaria e successive occorrende, nonché le competenze professionali e relativi CPA ed
IVA, come per legge”; a fondamento del ricorso, sosteneva di aver concluso con l'Ente un contratto di appalto di lavori n. 1336 rep. in data 15.5.2007 e poi, a causa di rischi di scivolamento del terreno e di movimenti franosi nell'area dei lavori, il Comune di Parte_1 variava l'area dell'originario contratto di appalto, individuando sempre nell'originaria aggiudicataria l'impresa deputata a provvedere a detti lavori, stipulando nuovo contratto di appalto n. 1437 del 28.05.2010 di lavori pubblici ad integrazione del precedente contratto del
15.05.2007, poi oggetto di atto di sottomissione, con ribasso delle condizioni, del 06.09.2016; che, a seguito del corretto completamento dei lavori, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, la emetteva tre fatture: a) fattura Controparte_4 elettronica n. 8/A dell'11.05.2018 per euro 29.428,41, oltre IVA per complessivi euro
32.371,35, saldata dal Comune di solo parzialmente per euro 7.000,00, residuando Parte_1 euro 25.371,35 di credito della ricorrente;
b) fattura elettronica n. 9/A del 15.05.2018 per euro
137.266,29, oltre IVA per complessivi euro 150.992,92, che non veniva mai saldata dal
; c) fattura elettronica n. 10/A del 24.05.2018 per euro 73.928,00, oltre Parte_1
IVA per complessivi euro 81.320,80, che non veniva mai saldata dal;
Parte_1 che, quindi, il nonostante diversi solleciti, non provvedeva al pagamento del credito Pt_1 complessivo di euro 257.685,07, IVA compresa.
Il Tribunale di Larino, in data 1.12.2021, emetteva decreto ingiuntivo n. 474/2021, provvisoriamente esecutivo.
2. Avverso detto decreto, ha proposto tempestiva opposizione il , Parte_1 premettendo in fatto che:
pagina 3 di 21 - la Regione Molise, con D.G.R. n. 1680 del 21.11.2005, assunta con Determinazione
Dirigenziale n. 522/05 del 19.12.2005 della Direzione Generale IV Servizio Edilizia Pubblica, concedeva al un finanziamento di € 550.000,00 per la realizzazione di Parte_1 un campo sportivo, a perenzione entro il bilancio 2012;
- l'opera veniva cofinanziata anche dalla F.I.G.C., che nel bilancio stanziava la somma di €
127.658,00;
- visti i predetti impegni finanziari, il , con Delibere di G.C. n. 69 del Parte_1
04.08.2006 e n. 30 del 16.03.2007, approvava il progetto esecutivo per i lavori di
“Realizzazione impianti sportivi - ” per un importo complessivo di € Parte_1
677.000,00; che, quindi, veniva disposto bando di gara n. 4241 del 26.09.2006, con procedura aperta e principio del prezzo più basso, avente ad oggetto “lavori di realizzazione impianti sportivi – c.da Cupazzo” per un importo complessivo di € 549.698,95 di cui € 11.778,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'odierna opposta si aggiudicava i lavori offrendo un ribasso pari al 28,572% sull'importo a base di gara e, quindi, con contratto d'appalto Rep. 1336 del 15.05.2007, le venivano affidati i suddetti lavori per l'importo di aggiudicazione di € 386.839,44 (comprendente la somma di €
10.978,41 relativa agli oneri per la sicurezza);
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sopravvenivano circostanze geologiche (scivolamento del terreno e movimenti franosi) che rendevano inopportuno e antieconomico il prosieguo dei lavori, di talché si optava per adeguare il vecchio campo sportivo invece che realizzarne uno nuovo;
che, pertanto, con Nota n. 2707 del 10.06.2009 il Comune di chiedeva alla Parte_1
Regione Molise di poter riutilizzare il contributo stanziato di € 550.000,00 per il ripristino e l'adeguamento del vecchio impianto sportivo comunale e la Regione Molise, con Delibera
G.R. n. 1020 del 13.10.2009, concedeva la variazione proposta dall'Ente per l'adeguamento ed il ripristino del vecchio impianto sportivo e, quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 18.05.2010, la Regione Molise autorizzava l'esecuzione delle opere e riconfermava il proprio finanziamento, precisando che l'opera sarebbe dovuta terminare entro 4 mesi e 12 giorni dalla notifica della determinazione;
- il Comune di , con nota a prot. n. 3568 del 30.07.2009, chiedeva anche alla Parte_1
F.I.G.C. C.R. Molise il preventivo nulla osta per il ripristino e adeguamento del vecchio impianto sportivo e, con nota prot. n.
5.1339 del 11.11.2009, la F.I.G.C. di Roma dava il nulla osta per l'utilizzo del contributo concesso alla ristrutturazione del vecchio campo sportivo;
- sulla scorta delle conferme dei finanziamenti per la variazione d'opera, con Delibera di pagina 4 di 21 G.C. n. 21 del 29.03.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo per il gioco del calcio redatto dal tecnico incaricato, D.L. arch.
, e confermato il contenuto del contratto stipulato con la Ditta Persona_1
Costruzioni Petruccelli s.r.l., già aggiudicataria, agli stessi patti e condizioni e importo stabilito, con il contratto d'appalto n. Rep. 1336/2007 pari ad € 386.839,44, con le modifiche riportate e necessarie all'esecuzione dei lavori ed opere nel differente impianto;
che, quindi, in data
28.05.2010 veniva sottoscritto contratto d'appalto integrativo dei lavori Rep. N. 1437 per
“Ripristino e adeguamento del vecchio impianto sportivo – Comune di – Parte_1
Integrazione contratto Rep. N. 1336/2007”;
- la consegna ed inizio dei lavori aveva luogo in data 02.08.2010 con obbligo a carico dell'opposta di “ultimarli nel termine di 150 (centottanta) giorni, naturali successivi e continui, a partire, dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale di euro 200 per ogni giorno di ritardo”;
- con Delibera di G.C. n. 115 del 22.11.2011 veniva approvata perizia di variante in corso d'opera dei lavori di ripristino e adeguamento del vecchio impianto sportivo, a firma del D.L. arch. , insieme al nuovo quadro economico che prevedeva e richiedeva Persona_1
l'importo di € 118.559,21 per l'esecuzione dei lavori di “completamento del vecchio campo sportivo comunale”;
- con nota prot. 2788 del 25.7.2012. la Direzione Generale IV – Servizio Edilizia Pubblica –
comunicava che con D.G.R. n. 429 del 9.7.2012 era stato assegnato al CP_5 Parte_1
il contributo di € 118.559,21 per l'esecuzione dei lavori di “completamento del
[...] vecchio campo sportivo comunale”; che, nel contempo, la nota raccomandava, altresì, il tempestivo adempimento degli incombenti in quanto l'impegno n. 1829 relativo ad entrambi i finanziamenti (principale ed economie), assunto con Determinazione Dirigenziale n. 522/05,
Servizio Generale IV, risaliva al 19.12.2005, per cui era destinato a perenzione al termine dell'esercizio di bilancio 2012 e che, pertanto, per la formale concessione del finanziamento di
€ 118.559,21 era necessario trasmettere alla struttura, entro 45 giorni dalla comunicazione stessa, copia del progetto esecutivo approvato ai sensi di legge e munito di tutti i visti necessari e autorizzazioni, oltre alla comunicazione di chiusura del rapporto di finanziamento principale;
- il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di nonché R.U.P., geom. Parte_1
, non inoltrava la suddetta documentazione in tempo utile, ovvero entro i CP_2 suddetti 45 giorni, sicché la Regione Molise, con nota prot. n. 1075 del 18.04.2014, comunicava che i finanziamenti risultavano perenti (per il residuo poiché erano già stati emessi
S.A.L. n. 1^ per € 193.064, 78, in data 4.11.2010 pagato – vedi determinazione del pagina 5 di 21 Responsabile dell'Area tecnica n. 265 del 22.11.2010 doc. 22 -, e il per € CP_6
214.865,00 in data 01.12.2012 per un tot. di € 409.979,90 corrispondete al 70% dell'importo contrattuale) con conseguente carenza di copertura finanziaria;
- dal marzo 2011, termine entro cui l'impresa opposta avrebbe dovuto consegnare l'opera completata (consegna lavori 02.08.2010+150 gg=07.3.2011), sino all'anno 2016, l'impianto sportivo veniva abbandonato dall'impresa senza che fosse stata Controparte_3 disposta alcuna sospensione dei lavori da parte della Direzione Lavori;
- l'impresa tornava in cantiere nel giugno 2016, allorquando, al fine della fruizione del finanziamento della F.I.G.C. (poiché i finanziamenti regionali erano andati perenti a causa dell'inadempimento del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. ), veniva CP_2 introdotta una perizia di variante la cui progettazione esecutiva veniva affidata dal CP_7
, anziché al D.L. , al coordinatore per la sicurezza, Arch. che
[...] Per_1 Persona_2 il suddetto Responsabile geom. nominava in propria sostituzione, ovvero in veste di CP_2
Tecnico comunale;
- in data 24.08.2016, in conseguenza dell'introdotta variante, il Responsabile dell'Area
Tecnica, geom. , predisponeva lo schema dell'atto di sottomissione e, in data 6.7.2016, CP_2
l'atto di sottomissione rep. 1510, entrambi a firma sua e dell'impresa opposta;
- l'arch. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Persona_2 esecuzione nonché quale incaricato della direzione dei lavori, ancorché tale incarico appartenesse all'Arch. , emetteva “certificato di ultimazione dei lavori”, datato Per_1
12.10.2016, attestante che i lavori oggetto dei contratti d'appalto n. 1336/2007 e 1437/2010, per un importo di € 386.839,44, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 10.0978,41 oltre iva, erano stati ultimati in data 10.10.2016, documento sottoscritto anche dall'impresa e dal
R.U.P. geom. ed ulteriore “certificato di ultimazione dei lavori”, sempre CP_2 datato 12.10.2016, attestante che i lavori relativa al progetto di variante di cui all'atto di sottomissione rep. 1510 del 06.09.2016, per un importo di € 97.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza d € 2.681,78 oltre iva, erano stati ultimati in data 10.10.2016;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. , n. 151 CP_2 del 30.11.2017, ferma l'irregolarità e l'illegittimità dei certificati di regolare esecuzione a firma dell'Arch. , parimenti illegittimamente veniva approvato lo stato finale dei Persona_2 lavori “completamento vecchio campo sportivo comunale”, per l'importo di € 97.000,00, oltre
IVA, per complessivi 106.700,00 erogati dalla F.G.C.I.;
- in data 07.11.2016 e 05.09.2016, il Sig. titolare dell'impresa Parte_3 Pt_3 pagina 6 di 21 Ivestment Beheer”, originario di e trasferitosi in Olanda, con l'intento di offrire un Parte_1 contributo al rifacimento dell'impianto sportivo del paese natio eseguiva due bonifici dell'importo di € 30.000,00 ciascuno all'associazione dilettantistica A.S.D. Angioina Colletorto, la quale, a sua volta, riversava le suddette somme all'odierna opposta, che emetteva fatture nr.
8 e 9/2010 aventi ad oggetto una parte dei lavori oggetto del contratto d'appalto, il cui valore, peraltro, visto il Capitolato Speciale d'appalto, non ammontava ad € 60.000,00; che, ad ogni modo, illegittima era la percezione, da parte dell'impresa, di somme per lavori pubblici da soggetti diversi dalla stazione appaltante, oltretutto percepiti per lavori di cui si è chiesto il pagamento anche in questa sede.
Tutto ciò esposto, il Comune ha evidenziato che, a dispetto dei certificati di fine lavori,
l'impresa opposta non terminava affatto le lavorazioni contrattualmente previste, lasciando incompiute diverse opere (quali i locali spogliatoi, lasciati allo stato grezzo e inutilizzabili;
la superficie del campo da calcio non ultimata;
la mancata rimozione della vecchia recinzione;
la mancata sostituzione delle porte da gioco, non a norma), né secondo i tempi stabiliti. Pertanto, stante la falsa attestazione riportata nei certificati emessi, in uno alla loro redazione ad opera di un soggetto non legittimato (Arch. ), il tutto su diposizione del RUP, geom. , il Per_2 CP_2
Comune ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa quest'ultimo al fine di essere manlevato per l'ipotesi denegata di accertamento del credito vantato dall'ingiungente; in via riconvenzionale, ha chiesto volersi dichiarare, stante l'inadempimento dell'opposta “ex art. 108 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e artt. 1382 e 1460”, la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, condannare l'impresa al pagamento della somma di € 38.683,944 a titolo di penale per il ritardo maturato, oltre al risarcimento danni e imputazione della somma di € 60.000,00 percepiti da finanziatore privato.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. Controparte_3
L'opposta, infatti, ha osservato che, avendo stipulato validi contratti di appalto con l'Ente e avendo il geom. dichiarato di agire in nome, per conto e nell'interesse del CP_2 Pt_1 irrilevanti nei suoi confronti sarebbero le vicende intercorse tra il primo e il suo funzionario.
Quanto poi alle eccezioni di inadempimento, l'opposta ha osservato che delle doglianze per ritardi nell'esecuzione delle opere, con applicazione della penale da ritardo nonché del percepimento della somma di € 60.000 da soggetto benefattore proveniente dal Belgio non è mai stata avanzata formale contestazione;
ad ogni modo, ha evidenziato la sua buona fede, rilevando che tutte le opere già svolte presso il primo sito individuato dal contratto d'appalto n. 1337 del 15.05.2007 erano state numerose ed avevano comportato per la società un'ingente pagina 7 di 21 spesa, pari ad un importo di circa € 83.200,00, oggetto di espressa rinuncia (“anzi, a fronte della determina G.C. n. 1311 del 29.03.2010 avente ad oggetto “Variazione e Ripristino del Vecchio Campo
Sportivo” a pag. 3:“l'impresa, con nota del 26.03.2010 prot. 1285 si è formalmente e sostanzialmente impegnata a rinunciare a qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, revisione dei prezzi […]”); che, inoltre, i lavori di cui ai SAL nn. 1, 1 bis e 2 rilevati da controparte non riguarderebbero l'avversa opposizione, tenuto conto che i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 474/2021 provvisoriamente esecutivo hanno ad oggetto opere di cui ai citati contratti di appalto, concordati anche con la F.I.G.C. e oggetto di specifico finanziamento. Quanto al percepimento di € 60.000,00 da soggetto estraneo all'appalto, l'opposta ha osservato che
“Trattasi di lavorazioni concordate con la F.I.G.C. ed oggetto di specifico finanziamento che era previsto ab origine ed oggetto di specifico accordo e nulla osta da parte della F.I.G.C.,
51339 dell'11.11.2009, con cui viene si autorizza il contributo concesso affinché lo stesso sia destinato esclusivamente alla ristrutturazione del vecchio impianto. Tale elemento decisamente rilevante risulta dalla documentazione versata in atti nel giudizio monitorio (cfr. all. 9 del fascicolo monitorio – oggi all. 2), recepito e ratificato dalla opponente non da ultimo nell'atto di sottomissione del 09.09.2016 prot. n. 1510. I suddetti lavori commissionati direttamente dalla società sportiva di calcio locale sono stati risolutivi, in quanto hanno portato alla ristrutturazione di un vecchio spogliatoio ben diversi e quindi non ricompresi nel contratto d'appalto oggetto di causa, che invece ricomprende la realizzazione del nuovo spogliatoio e del terreno di gioco in terra battuta. Tanto è vero che anche lo stesso Presidente del Comitato
Regionale Molise della FIGC, Sig. riferiva che, a seguito di un sopralluogo Persona_3 avvenuto nel mese di settembre 2016, alla presenza dei membri della società sportiva e del
Sindaco del Comune di , si era concordato di ripristinare il Parte_1 Parte_4 vecchio spogliatoio stabilendo le dimensioni del terreno di gioco e, in seguito, lo stesso sindaco dell'ente odierno opponente, sig. in data 18.10.2016 comunicava Parte_5 alla FIGC l'avvenuta esecuzione dei lavori, facendo sì che la FIGC, per il tramite dell'Arch.
a seguito di sopralluogo conclusivo, rilasciasse il relativo certificato di Persona_4 omologazione del detto campo da gioco” (cfr. pagg. 7-8).
4. Autorizzata la chiamata, si è costituito il geom. , il quale, CP_2 preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Campobasso, sezione specializzata per le imprese, avendo la presente controversia ad oggetto un contratto di appalto pubblico. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della chiamata, evidenziando che, in effetti, l'unico soggetto contrattualmente tenuto all'adempimento è il pagina 8 di 21 estranei essendo alla vicenda contrattuale eventuali inadempimenti amministrativi del Pt_1
Contr
ad ogni modo, pretestuoso sarebbe l'addebito di una propria responsabilità per la perenzione del finanziamento regionale: in mancanza del finanziamento, i lavori venivano bloccati i per mancata erogazione delle somme stanziate, con sussistente inerzia del Comune di a richiedere il rifinanziamento delle somme stesse, considerato che il capitolo di Parte_1 bilancio risulta a tutt'oggi esistente ma di fatto non operativo. Peraltro, nel caso di specie, il finanziamento risultava comunque insufficiente a coprire il pagamento dei lavori realizzati dalla società tenuto conto delle ulteriori opere di modifica ai contratti di appalto CP_3 originari intervenuta in corso d'opera.
5. La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito in favore di quello Specializzato in materia di Imprese.
Difatti, l'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge 24 marzo 2012, n. 27, in modifica all'art. 3 del
D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 afferma, per quel che qui interessa, che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti … per le cause e i procedimenti: […] f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. Per l'individuazione dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria occorre aver riguardo, ratione temporis, al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 16, (abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217, comma 1, lett. e), il quale stabilisce che “I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”. Nel caso di specie, il contratto di appalto di lavori concluso tra le parti in causa ha un valore di euro 386.839,44, ben al di sotto della soglia
“comunitaria”, superiore a circa euro 5.000.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici (v. art. 28 D.Lgs. 12/04/2006 - N. 163 ratione temporis), di talché l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito è evidentemente infondata.
7. Venendo al merito, appare utile, al fine di meglio comprendere la vicenda negoziale pagina 9 di 21 intercorsa tra le parti, ripercorrerne l'iter nei momenti salienti, discorrendosi qui di un appalto che ha avuto inizio nel 2007 e si è protratto per quasi un decennio, con l'ausilio della consulenza d'ufficio espletata in corso di causa, che non ha mancato di evidenziare le gravi lacune presenti nella documentazione della procedura, scarna ed eccessivamente sintetica nei contenuti, in uno all'assenza, nel corso dell'intero espletamento di lavori, di ordini di servizio della D.L., come pure di riserve da parte dall'impresa appaltatrice– mai formulate, salvo l'unica apposta all'atto della consegna dei lavori ma non trascritta sui registri contabili.
In sintesi:
- con DGR n.1680 del 21/11/2005, la Regione Molise disponeva, in favore del Comune di
, un finanziamento pari ad € 550.000,00 per la realizzazione di un nuovo campo Parte_1 sportivo che il Comune aveva progettato di realizzare in Contrada Vicenne, distante circa 700
m dal vecchio impianto sportivo, usufruendo anche di un finanziamento della F.I.G.C. di €
127.000,00, così per complessivi € 677.000,00;
- all'esito di procedura ad evidenza pubblica, l'impresa Controparte_4
si aggiudicava i lavori con un ribasso del 28,572%, per euro 386.839,44
[...] comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 425.523,38 al lordo dell'IVA al
10%) e, quindi, si procedeva alla stipula del relativo contratto d'appalto in data 15/05/2007
Rep. 1336; la consegna dei lavori avveniva in data 29/05/2007, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 25/11/2007, sotto la comminatoria di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- con nota del 10/06/2009 n.2707, il Comune di comunicava alla Regione Parte_1
Molise che durante i lavori di scavo si era manifestato un importante e vasto movimento franoso, di talché, tenuto conto dei costi per le opere di bonifica, poteva ovviarsi a dette spese rivalutando e ripristinando il vecchio impianto sportivo, senza alcun aggravio di spesa per la
Regione Molise;
- sia la Regione Molise, sia la F.I.G.C., approvano la variazione proposta dal Comune di mediante l'utilizzo dei medesimi finanziamenti;
sul punto, intanto, il ctu evidenzia Parte_1 che non vi è alcuna traccia dei lavori nel frattempo eseguiti dall'impresa in contrada Vicenne, né tantomeno documenti contabili;
- veniva quindi approvato un nuovo progetto esecutivo per l'adeguamento del vecchio campo sportivo in luogo del nuovo campo previsto nel 2007; con Det. Dirigenziale n.237 del
18/05/2010, la Regione Molise confermava quindi il contributo straordinario di € 550.000,00 per il ripristino e l'adeguamento del vecchio campo sportivo, precisando “con la prescrizione, pena pagina 10 di 21 revoca del contributo, di iniziare i lavori e di chiudere la concessione rispettivamente entro mesi quattro (4) e mesi dodici (12) decorrenti dalla data di notifica della presente Determinazione”; pertanto, l'inizio dei lavori doveva avvenire entro il 16/09/2010 e la chiusura della concessione entro il
17/05/2011;
- In data 28/05/2010 viene stipulato tra il Comune e l'Impresa il contratto integrativo n.1437, “Integrazione contratto Rep. N.1336/2007” per il “Ripristino e adeguamento del vecchio campo sportivo”; in data 02/08/2010 viene effettuata la nuova consegna dei lavori e fissato il termine del 30/01/2011 per l'ultimazione dei lavori e si specifica che “… il signor
, in qualità di legale rappresentante dell' Controparte_4 Controparte_8
di Colletorto (CB), appaltatrice dei lavori in oggetto … accetta la consegna dei lavori, come sopra
[...] effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che, alla data del presente verbale, decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 180 (centottanta) con l'articolo 11 del Capitolato
Speciale d'Appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 30 gennaio 2011…”;
- in data 4/11/2010 viene emesso primo SAL dei lavori per l'importo di € 193.064,78, oltre
IVA al 10% pari a € 19.306,48 e per complessivi € 212.371,26 e Certificato di pagamento n.1
(quest'ultimo firmato dal DL, dall'Impresa e dal RUP); con mandato di pagamento n.1888 del
6/12/2010, l'Impresa percepisce la somma di € 180.000,00 (comprensiva di IVA al 10%) in acconto sull'importo di € 212.371,26 del primo SAL (un ulteriore acconto, pari a € 7.700,00 compreso IVA, sarà riscosso nel 2020, come si dirà);
- con Del. G.C. n.115 del 22/11/2011 veniva approvata una perizia di variante in corso d'opera (a firma dell'Arch. ) “al fine di rendere completamente funzionale l'opera di che Per_1 trattasi, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta”; la perizia veniva approvata 327 giorni dopo la scadenza per l'ultimazione dei lavori fissata, nel contratto integrativo, al 30/12/2010 e
189 giorni dopo la scadenza fissata dalla Regione Molise con Det. Dirigenziale n.237/2010 per la chiusura della concessione;
i maggiori lavori previsti in perizia ammontavano a € 90.824,28 oltre gli oneri per la sicurezza di € 9.983,11 e per complessivi € 100.807,39 oltre l'IVA al 10%;
i lavori venivano affidati alla di e seguiva Controparte_3 Controparte_4 atto di sottomissione;
- con nota della Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area Quarta –
Servizio Edilizia Pubblica, prot. n.2788 del 25/07/2012, si comunicava che per la formale concessione del finanziamento di € 118.559,21, il Comune di avrebbe dovuto Parte_1 trasmettere alla Struttura, entro 45 giorni dal ricevimento della nota: copia del progetto esecutivo, approvato e munito di tutti i visti e le autorizzazioni necessarie;
copia conforme del pagina 11 di 21 provvedimento di approvazione del progetto e del relativo verbale di validazione del RUP;
il
CUP dell'intervento. Inoltre, si specificava che la formale concessione del contributo era subordinata alla chiusura del rapporto del finanziamento principale, la cui definizione era stata già fissata al 21/05/2011, e che l'erogazione della restante parte del finanziamento principale era subordinata alla chiusura di detto rapporto, ulteriormente rammentando al Comune che il finanziamento, risalendo al 19/12/2005, era destinato a perenzione al termine dell'esercizio di bilancio 2012, con conseguente carenza di copertura finanziaria;
- in data 12/12/2012 veniva compilato il Certificato di Pagamento n.1 per l'importo di €
73.928,00, oltre all'IVA di € 7.392,80, per un complessivo importo di € 81.320,80. Detto certificato è a firma del DL, dell'Impresa e del RUP;
sempre in data 12/12/2012 veniva emesso un Certificato di Pagamento n.2 per € 137.266,29 oltre IVA, per un complessivo importo, al netto delle ritenute di legge, di € 150.992,92. Dal certificato, firmato dal DL, dall'Impresa e dal RUP, si evince una contabilizzazione parziale delle opere, alla data di emissione del SAL n.2, di € 457.691,01 oltre IVA;
- con nota acquisita al protocollo del Comune n. 1075 in data 18/04/2014, la Regione
Molise – Direzione Generale della Giunta – Area Quarta – Servizio Edilizia Pubblica, evidenziava il ritardo con cui il aveva trasmesso il progetto esecutivo e la relativa Pt_1 delibera di approvazione rispetto a quanto richiesto con precedente nota del 2012 e comunicava l'intervenuta perenzione amministrativa dei fondi, con conseguente mancanza di copertura dell'intervento anche per il successivo finanziamento di € 118.559,21 per recupero economie di progetto;
- con Det. R.A.T. n.70 del 29/06/2016, veniva dato incarico all'Arch. Persona_2 della progettazione esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il
“Completamento del vecchio campo sportivo”, da realizzare con il finanziamento della
F.I.G.C. di € 127.000,00, pena la revoca entro il 30/06/2016; pertanto, con Del. G.C. n.67 in data 01/09/2016, veniva approvata la perizia dell'Arch. e lo schema di atto di Per_2 sottomissione con n.6 Nuovi Prezzi;
- con data 10/10/2016, il DL redigeva una “Perizia di assestamento finale” e il primo e ultimo SAL;
- in data 12/10/2016 l'Arch. emetteva il “Certificato di ultimazione dei lavori” Per_2 per l'intervento di “Completamento del vecchio campo sportivo comunale”, di cui all'importo contrattuale di € 97.000,00 più IVA al 10%, specificando che i lavori erano terminati in data
10/10/2016 e, pertanto, in tempo utile contrattuale;
pagina 12 di 21 - sempre in data 12/10/2016 l'Arch. , in qualità di DL, emetteva il “Certificato di Per_2 ultimazione dei lavori” sempre per l'intervento di “Completamento del vecchio campo sportivo comunale”, ma di importo netto di contratto € 386.839,44. Il certificato veniva firmato dall'Arch. (quale DL), dall'Impresa esecutrice Per_2 Controparte_4
, e dal RUP, Geom. ;
[...] CP_2
- con Del. G.C. n.24 in data 07/03/2017 viene approvato lo Stato Finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, con il riconoscimento di un credito dell'Impresa di € 97.000,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 106.700,00; con Det. R.A.T. n.151 del 30/11/2017, il responsabile dell'Area Tecnica (Geom CP_2
) liquidava in favore dell' di la
[...] Controparte_3 Controparte_4 complessiva somma di € 106.700,00 (comprensiva di IVA). Con mandato di pagamento n.1156 del 12/12/2017, l' percepiva l'intera somma a fronte della fattura a saldo CP_3
n.00008/A del 17/10/2016; con mandato di pagamento n.485 del 21/04/2020, l percepiva la somma di € CP_3
7.700,00 (comprensiva di IVA) a titolo di acconto per la fattura n.00008/A dell'11/05/2018.
7.1. Così riassunti i principali snodi del complesso rapporto negoziale, il si è Pt_1 opposta all'ingiunzione di pagamento spiegata dall'impresa appaltatrice lamentando:
a) l'anomala gestione dell'appalto da parte del RUP, geom. , terzo chiamato in causa, il CP_2 quale non solo causava, con la propria inerzia, la perenzione del finanziamento accordato dalla
Regione Molise per i lavori appaltati, ma si rendeva responsabile, unitamente all'arch.
in veste di direttore dei lavori, ancorché non ricoprisse tale ruolo (soggetto non Per_2 evocato in giudizio), della falsa attestazione dell'ultimazione dei lavori, ancorché questi ultimi non fossero affatto terminati;
b) l'inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice per non aver portato a termine i lavori contrattualmente previsti nel termine di consegna, così chiedendo la condanna dell'impresa al pagamento della somma di euro 38.683,944 a titolo di penale per il ritardo, oltre alla decurtazione dell'importo di euro 60.000,00 erogati da un terzo finanziatore per gli stessi lavori oggetto di appalto.
In ragione di ciò, il ha quindi esposto che “In conclusione, in relazione al contratto Pt_1
d'appalto del 15.05.2007 - rep. 1336 - e al successivo contratto integrativo del 28.05.2010 - rep. 1437 -, la
è responsabile per inadempimento contrattuale ex art. 108, comma 6, del D.Lgs. Controparte_3
50/2016 e artt. 1382 e 1460 c.c., come disciplinato all'art. 11.1 del contratto d'appalto rep. 1336/2010, e dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto, non avendo portato a termini i lavori oggetto dei contratti pagina 13 di 21 d'appalto succitati nel termine contrattualmente previsto. Va, comunque, precisato che, ad oggi, all'impresa opposta è stata corrisposta la somma totale di € 294.400,00 (doc. 41), oltre la somma di € 60.000,00
(sessantamila/00), illegittimamente ed indebitamente percepita dall'impresa opposta da parte della “Scrocca
Investment Beheer” per i medesimi lavori oggetto d'appalto, per un totale di € 354.400,00. Quanto al residuo, questo non potrà, comunque, essere corrisposto poiché l'appalto restava privo di copertura finanziaria per colpa del funzionario dirigente Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. terzo chiamato in causa (cfr. doc. 36 CP_2 con il quale veniva conferito al “anche la direzione dell'Ufficio Ricostruzione post-sisma – accorpato CP_2 all'Ufficio tecnico comunale – e di conseguenza tutti i compiti e le maggiori responsabilità che ne conseguono”).
Pertanto, egli è direttamente responsabile, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione (art. 107, co. 6, TUEL). Di talché, la circostanza che il geom. agisse in CP_2 rappresentanza dell'Ente non vale, in alcun modo, ad escludere la responsabilità su di egli gravante”.
7.1. Partendo dalla prima questione, il ha chiesto, quale sviluppo delle proprie Pt_1 doglianze, di estendere il contraddittorio nei confronti del geom. e funzionario CP_7 dell'Ente, inserito nel suo apparato, rivolgendogli domanda di manleva in relazione alla pretesa avanzata dall'impresa e, “per l'effetto”, ha chiesto la condanna- diretta- del funzionario stesso al pagamento della somma oggetto del decreto monitorio qui opposto, in ragione della perdita del finanziamento a lui asseritamente imputabile.
La domanda di garanzia impropria (così dovendosi qualificare la chiamata dell'Ente) spiegata dall'opponente è infondata.
Deve subito osservarsi che entrambi i contratti sottoscritti dall'Ente con l'impresa appaltatrice, n. 1336 del 15.5.2007 e n. 1437 del 28.5.2010, non menzionano in alcun modo il finanziamento regionale da cui l'Ente avrebbe attinto le risorse per far fronte alla propria obbligazione di versamento del corrispettivo all'impresa; nel contempo, è lo stesso ad Pt_1 allegare e documentare la circostanza per cui le opere appaltate risultavano regolarmente coperte da impegno contabile regionale (cfr. art. art. 191 TUEL).
Ne consegue che la successiva perenzione del finanziamento, quale che ne sia stata la causa, non solo non inficia i vincoli negoziali già assunti dall'Ente giacché al momento della loro conclusione esisteva l'impegno di spesa per quanto visto, ma, non essendo stato concordato tra le parti contraenti alcun condizionamento - neppure in termini di presupposizione- del pagamento del corrispettivo alla concreta erogazione del finanziamento regionale- come visto, neppure menzionato nei contratti-, è di tutta evidenza che il venir meno della provvista esterna non esonera(va) comunque la stazione appaltante dal versamento del corrispettivo per i lavori eseguiti dall'impresa, di talché, ai fini di causa e, di poi, della conseguente chiamata in garanzia, pagina 14 di 21 la perdita del finanziamento non può assumere rilievo alcuno. Contr Inoltre, non può non evidenziarsi che l'asserita mala gestio del nell'appalto in questione,
a cui fa costante riferimento l'opponente, è fuori fuoco nei termini in cui è stata allegata ai fini di causa: per un verso, l'opponente sovrappone impropriamente, alla presente vicenda contrattuale tra (con imputabilità a sé, in via diretta ed immediata, dell'attività del suo funzionario) e Pt_6 impresa, profili di responsabilità interna, di tipo contabile, del proprio dipendente, che neppure appartengono a questa giurisdizione (cfr. art. 52 del r.d. 12.7.1934 n.1214), come d'altronde dimostra lo stesso precedente specifico citato proprio dalla parte a sostegno dei suoi assunti difensivi, non a caso pronunciato dalla Corte dei Conti;
per altro verso, il non spiega in che termini i fatti esposti possano assurgere, per Pt_1 poter avere rilievo in questa sede, a fatto idoneo a “spezzare” il rapporto organico tra l'Ente e il suo funzionario, tenuto conto che l'ipotesi espressamente codificata in tal senso pertiene al solo caso – diverso da quello in esame- del funzionario che impartisca disposizioni nulle ai sensi del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, convertito, con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989, poi riprodotto nel D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, ed oggi rifluito nel D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 191, comma 4. Difatti, tale norma (riferita all'acquisto di beni e servizi) ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in rappresentanza dell'Ente ma in violazione delle regole contabili, proprio al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem, ed ha adottato lo strumento della responsabilità personale di chi ha disposto la spesa in violazione delle norme sugli impegni di spesa e sulla copertura finanziaria di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5, sul presupposto che una violazione di siffatta gravità sia tale da recidere anche all'esterno il rapporto organico.
Ne deriva che, sul punto, la domanda rivolta al terzo è infondata.
7.2. Passando al secondo aspetto in contestazione, legato al corretto adempimento dell'impresa appaltatrice, deve subito rilevarsi che il ctu ha accertato che i lavori di
“Adeguamento Impianto Sportivo per il gioco a 11”, frutto di variante in corso d'opera dell'ottobre 2011 del progetto esecutivo a firma dell'Arch. , non sono stati Per_1 completati e regolarmente chiusi con una perizia di assestamento finale. Difatti, rispetto alla variante del 2011, risultano non eseguite varie lavorazioni relative al nuovo manufatto
“spogliatoio”. Pertanto, l'opera non è stata completata e il blocco dei nuovi spogliatoi manca di tutte le finiture e del completamento degli impianti (idrico, termico ed elettrico) per pagina 15 di 21 renderlo agibile e funzionale. Tra l'altro, il ctu ha rilevato altresì che la struttura in cemento armato non risulta collaudata, giacché il DL strutturale (Arch. ) non ha mai emesso Per_1 il certificato di ultimazione (ex art.67 comma 5 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.), propedeutico al collaudo delle opere in c.a.
A mente di ciò, allora, va subito evidenziato che il certificato di ultimazione dei lavori contestato dallo stesso opponente – si badi che l'Ente non ha mosso alcuna contestazione all'impresa appaltatrice in ordine ai lavori disposti ed eseguiti nel 2016- non preclude alla stazione appaltante successive contestazioni in relazione al completamento delle opere;
difatti,
è appena il caso di rammentare che in tema di appalto pubblico, non trova applicazione il principio sancito dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ., secondo cui la mancata formulazione di riserve da parte del committente al momento della consegna dell'opera o del servizio ne comporta l'accettazione, precludendo la facoltà di far valere successivamente difformità o vizi, fatta eccezione per quelli non riconoscibili o taciuti in mala fede dall'appaltatore. All'appalto pubblico è infatti estraneo un momento della consegna, intesa come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, che, facendo seguito all'ultimazione dei lavori, implichi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgenza dell'onere di una precisa formulazione di riserve (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2016, n. 2307); è invece individuabile tutta una serie di atti che, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo (per l'appalto di servizi, nella verifica di conformità introdotta dallo art. 120 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e recepita dall'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50), all'esito del quale soltanto prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2011, n. 15013; 10/06/2004, n. 10992). Infatti, il collaudo integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione (cfr. Cass., Sez. I,
26/01/2011, n. 1832).
Sgombrato allora il campo da eventuali preclusioni per l'Ente a poter contestare i lavori per effetto del Certificato di ultimazione dei lavori del 12.10.2016, visto il mancato collaudo delle opere, è emerso con evidenza che i lavori di cui alla variante del 2011 non venivano completati, aspetto su cui l'impresa opposta nulla ha minimamente osservato sin dalla propria pagina 16 di 21 costituzione, pur a fronte di tale allegazione dell'impresa opposta.
Nel contempo, deve essere altresì rilevato che, nonostante il abbia diffusamente Pt_1 lamentato proprio la mancata ultimazione delle opere, ha poi specificatamente allegato, ai fini della risoluzione del contratto, il solo inadempimento dell'impresa con riguardo al ritardo maturato dalla stessa, chiedendo per l'effetto la condanna della società al pagamento della penale contrattuale (da ritardo). Sul punto, infatti, premesso che risulta anodino il richiamo all'art. 108, co. 6 del d.lgs. 50/2016 (neppure applicabile ratione temporis al caso di specie in quanto entrambi i contratti risalgono al 2007 e 2010, di talché è applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. 163/2006), il quale fa riferimento ad un passaggio dell'iter della risoluzione in danno che però, di tutta evidenza, non v'è stata nel caso di specie, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 10 del Capitolato Speciale in punto di ritardo superiore a trenta giorni ai fini della risoluzione contrattuale e ha a tal fine motivato ponendo mente al verbale di consegna dei lavori del 02.08.2010, sicché l'impresa avrebbe dovuto consegnare i lavori nei 150 giorni successivi o in 180 giorni, vale a dire entro la data del 30.12.2010 (per il contratto integrativo)
o entro il 29.01.2011 (per il verbale di consegna), circostanza non verificatasi. Tuttavia, ai fini della risoluzione, il ritardo maturato dall'impresa non è stato evidentemente ritenuto grave quantomeno dal D.L. (v. art. 136, co. 1 d.lgs. 163/2006), poiché con Delibera della Giunta
Comunale n.115 del 22/11/2011 veniva approvata una perizia di variante in corso d'opera a firma del D.L. Arch. - il cui operato non è stato contestato dal “al fine di Per_1 Pt_1 rendere completamente funzionale l'opera di che trattasi, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta”; ora, come evidenziato dal ctu, tale perizia veniva approvata essa stessa 327 giorni dopo la scadenza per l'ultimazione dei lavori fissata, nel contratto integrativo, al 30/12/2010 e finanche 189 giorni dopo la scadenza fissata dalla Regione Molise con Det. Dirigenziale
n.237/2010 per la chiusura della concessione, venendo altresì individuata sempre nell'impresa la ditta esecutrice anche di tali lavori. Ne consegue che, allora, alcun ritardo grave, CP_3 tale da giustificare la risoluzione contrattuale, vi è stato: infatti, se è vero che nessun ordine di sospensione dei lavori veniva disposto al fine di rendere giustificata la dilatazione temporale nella consegna dell'opera, è altrettanto vero che non solo non sono risultano emessi ordini di servizio del D.L. con cui sollecitare l'avanzamento dei lavori o la ripresa, ma la circostanza della conferma della medesima ditta a seguito di variante, essa stessa emessa oltre il termine per l'invio della documentazione alla Regione per l'ottenimento del relativo finanziamento, insieme a quello principale (la cui definizione era stata già fissata al 21/05/2011: v. sopra), conferma quantomeno la tolleranza, da parte della stazione appaltante, del ritardo, con pagina 17 di 21 conseguente infondatezza in parte qua dell'opposizione.
7.2.1. Quanto invece al finanziamento privato, è fondata l'eccezione del in ordine Pt_1 alla mancata prova, da parte dell'impresa, delle esatte lavorazioni realizzate con l'utilizzo di detti fondi, non ricomprese tra quelle per le quali l'odierna opposta ha chiesto il pagamento.
Difatti, premesso che è pacifica la circostanza del versamento all'impresa di dette somme da parte della A.S.D. Angioina per la ristrutturazione del vecchio impianto sportivo (v. doc. 30 allegato all'atto di opposizione), delle modalità di impiego di tali somme non risulta alcuna evidenza dalla documentazione contabile agli atti. Sul punto, l'impresa - con difesa invero alquanto confusa – ha sostenuto che “le somme fanno riferimento ai lavori de campo da gioco in uso, ormai, da ben 6 stagioni calcistiche e non fanno alcun riferimento al contratto d'appalto per cui è causa” (v. pag. 8 comparsa e così anche nei successivi scritti), ma tale assunto è rimasto del tutto indimostrato, non avendo articolato alcuna prova al riguardo, come sarebbe stato suo onere fare, ben sapendo che nella propria contabilità nulla risulta sul punto documentato, come effettivamente accertato dal ctu;
né può accogliersi al riguardo la conclusione a cui è pervenuto l'ausiliario, il quale ha solo presunto che tali fondi siano stati utilizzati per taluni lavori di ristrutturazione dei preesistenti spogliatoi poiché un siffatto impiego – solo ipotizzato dal ctu- non è stato neppure allegato dall'impresa, come ben avrebbe d potuto e dovuto fare se, in tesi, avesse realizzato tali lavori con quella provvista.
Ne consegue che la somma di € 60.000,00 andrà sottratta all'importo di € 256.984,98, risultante dalla documentazione di causa e sostanzialmente confermato anche attraverso l'ipotesi di cui al punto B della ctu (in cui sono state verificate, per quanto possibile, le opere effettuate dall'impresa ma con il limite che non tutte lo sono ex post). Non è invece sostenibile, come vorrebbe l'opponente, sottrarre gli importi di cui al Certificato 1bis, oltre alle lavorazioni indicate dal ctp, per le esaustive motivazioni resa dal ctu a pag. 7, su cui alcuna convincente deduzione in replica viene esposta nei propri scritti conclusivi dalla parte, che si è limitata a riproporre sul punto le osservazioni del proprio ctp, ma, come detto, validamente confutate dal ctu.
8. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per le ragioni esposte,
l'opponente sarà tenuta a versare all'opposta la somma di € 196.984,98#.
8.1. Quanto agli interessi, deve osservarsi che l'opposta ha chiesto, nel ricorso monitorio, interessi legali e non moratori e che solo in sede di comparsa conclusionale ha formulato domanda di corresponsione degli interessi di cui al co. 4 dell'art. 1285 c.c., pari ad €
228.649,16. Tanto posto, deve rilevarsi che: a) i contratti d'appalto di opere pubbliche stipulati pagina 18 di 21 nel caso di specie, ancorché precedenti al d.lgs. n. 192 del 2012 di recepimento della direttiva
2011/7 a decorrere dal primo gennaio 2013, rientrano nell'ambito dell'art. 2 d.lgs. 231/2002 secondo l'interpretazione vincolate resa dalla Corte di Giustizia UE, sent. 18/11/2020, in causa C-299/19, Techbau Spa su un caso del tutto analogo a quello in esame (su rinvio proprio di un Tribunale italiano); b) la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento;
c) per il periodo antecedente, opera la diversa disposizione di cui all'art. 1224 c.c. in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, secondo cui, al primo comma, “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali...”; d) con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 si è affermato tuttavia che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. 31/5/2019, n. 14911); difatti, l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale,
"indipendentemente da una specifica richiesta del creditore"; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio;
e) ne discende che “nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento": in termini Cass. 13/12/2022, n. 36246. E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n. 28413).
Ne consegue, nel caso di specie che, ancorché la parte abbia fatto riferimento agli interessi legali, in mancanza di rinuncia in base al nuovo art. 7 d.lgs. 231/2002, gli stessi sono dovuti secondo il d.lgs. 231/2002 ma non già secondo l'erronea decorrenza indicata dalla parte, ma secondo il disposto dell'art. 4, co. 2 lett. a) del d.lgs. 231/2002 e quindi, allo scadere dei trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore delle tre fatture richieste in pagamento e pagina 19 di 21 allegate al ricorso monitorio.
9. Passando alla regolazione delle spese di lite, va osservato che la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese
è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (cfr. Cass. n. 17854/2020 e n. 18125/2017 e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n. 26918/2018; Cass. n. 1572/ 2018). Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.
n. 30592/2017).
Ne consegue che l'accoglimento, sia pure in misura ridotta dell'opposizione, comporta la compensazione delle spese tra le parti opponente ed opposta nella misura di ¼ mentre per il residuo le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014.
Nei rapporti tra il e il terzo chiamato, le spese seguono devono seguire Pt_1 soccombenza e si liquidano nei valori medi per tutte le fasi, come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente e opposta, entrambe, nella misura ¼ , e per il residuo ¾ a carico della sola parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 CP_2 disattesa o assorbita, così dispone:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 474/2021 emesso dal Tribunale di Larino in data 1.12.2021;
− condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 della somma di € 196.984,98, oltre interessi Controparte_1 come in parte motiva;
pagina 20 di 21 − compensa le spese di lite tra l'opponente e l'opposta nella misura di ¼ e condanna l'opponente al pagamento del residuo ¾ per le causali di cui in motivazione in favore dell'opposta, che si liquidano in € 10.577,25 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti IACOVINO VINCENZO e
FRANCESCO BEER, dichiaratisi anticipatari ex art. 93 cod. proc. civ.;
− condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di , che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, CP_2 oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− pone le spese della CTU, come in atti liquidate, definitivamente a carico di parte opponente e opposta nella misura ¼ , e il residuo ¾ a carico della sola parte opponente.
Larino, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 21 di 21
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 41 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 P.IVA_1
LUCARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO,
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II n. 9, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv.to IACOVINO VINCENZO, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. IACOVINO VINCENZO e dall'Avv. FRANCESCO BEER, elettivamente domiciliati alla casella pec giusta procura in atti;
Email_1
- OPPOSTO –
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_2 C.F._1
ANTONIO LIBERATORE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, C.so
F.lli Brigida n.29, giusta mandato in atti;
- TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche pagina 1 di 21 CONCLUSIONI. Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: - Accogliere la spiegata opposizione avvero il ricorso per decreto ingiuntivo n.
474/2021, e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto ingiuntivo n. 474 datato 01.12.2021 poiché infondato in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa del presente atto;
- con vittoria di spese e competenze tutte di causa. In via subordinata: - Accertare e dichiarare il diritto del ad essere manlevato Parte_1 dal Geom. nato a [...] il [...], dalla pretesa creditoria avanzata dalla CP_2 per le causali di cui in narrativa del presente atto, ovvero accertare e dichiarare Parte_2 sussistente il diritto del a rivalersi nei confronti del Geom. per tutto Parte_1 CP_2 quanto eventualmente tenuto ad erogare all'odierna Società opposta;
- con vittoria di spese e competenze tutte di causa. In accoglimento dell'esperita domanda riconvenzionale: - Accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale dei contratti d'appalto sottoscritti rispettivamente in data 15.05.2007 (Rep. n. 1336) e
28.05.2010 (Rep. 1437) per inadempimento dell' , in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., per le causali di cui in narrativa del presente atto;
- per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Controparte_3 somma di € 38.683,944 a titolo di penale o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre al risarcimento danni;
- accertare e dichiarare che l'impresa edile Controparte_3 incamerava la somma di € 60.000,00 da soggetto terzo all'appalto per l'esecuzione di parte dei lavori oggetto dei contratti d'appalto; - per l'effetto, sottrarre alla somma oggetto di ingiunzione la somma di € 60.000,00 già corrisposta per il medesimo titolo;
- con vittoria di spese e competenze tutte di causa. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi della ritenuta fondatezza delle ragioni dell'impresa edile opposta, compensare le reciproche posizioni debitorie - creditorie tra il e l Parte_1 Controparte_3
, condannando la ditta appaltatrice a risarcire al la somma che, all'esito
[...] Parte_1 dell'operata compensazione, risulterà eventualmente allo stesso dovuta, per i lamentati danni subiti e subendi di cui in narrativa”; per parte convenuta, “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, positivamente valutando le addotte argomentazioni, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - In punto di merito, rigettare integralmente l'avversa opposizione, in quanto inammissibile, pretestuosa e comunque totalmente infondata, ciò alla stregua delle motivazioni tutte addotte nella premessa assertiva del presente atto;
- per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale poiché anch'essa destituita di qualsivoglia fondamento, per le motivazioni ampiamente esposte nell'atto e nello specifico punto II della presente memoria;
- Con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite, anche della presente fase cautelare, con distrazione a vantaggio dei sottoscritti legali antistatari”;
pagina 2 di 21 per il terzo chiamato, : “Voglia il Tribunale di Larino dichiarare infondata e CP_2 del tutto illegittima la chiamata in causa del terzo geometra in quanto priva di ogni CP_2 presupposto giuridico;
Voglia di conseguenza l'On.le Tribunale di Larino dichiarare l'estromissione dal presente giudizio del geometra Voglia l'On.le Tribunale di Larino condannare il CP_2 Parte_1
in persona del Sindaco suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del geometra
[...] [...] degli onorari e delle spese del presente giudizio”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società chiedeva al Tribunale di Larino di emettere decreto Controparte_3 ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del per il Parte_1 pagamento “della somma di euro 257.685,07, IVA compresa, oltre interessi legali, spese della presente procedura, rivalutazione monetaria e successive occorrende, nonché le competenze professionali e relativi CPA ed
IVA, come per legge”; a fondamento del ricorso, sosteneva di aver concluso con l'Ente un contratto di appalto di lavori n. 1336 rep. in data 15.5.2007 e poi, a causa di rischi di scivolamento del terreno e di movimenti franosi nell'area dei lavori, il Comune di Parte_1 variava l'area dell'originario contratto di appalto, individuando sempre nell'originaria aggiudicataria l'impresa deputata a provvedere a detti lavori, stipulando nuovo contratto di appalto n. 1437 del 28.05.2010 di lavori pubblici ad integrazione del precedente contratto del
15.05.2007, poi oggetto di atto di sottomissione, con ribasso delle condizioni, del 06.09.2016; che, a seguito del corretto completamento dei lavori, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, la emetteva tre fatture: a) fattura Controparte_4 elettronica n. 8/A dell'11.05.2018 per euro 29.428,41, oltre IVA per complessivi euro
32.371,35, saldata dal Comune di solo parzialmente per euro 7.000,00, residuando Parte_1 euro 25.371,35 di credito della ricorrente;
b) fattura elettronica n. 9/A del 15.05.2018 per euro
137.266,29, oltre IVA per complessivi euro 150.992,92, che non veniva mai saldata dal
; c) fattura elettronica n. 10/A del 24.05.2018 per euro 73.928,00, oltre Parte_1
IVA per complessivi euro 81.320,80, che non veniva mai saldata dal;
Parte_1 che, quindi, il nonostante diversi solleciti, non provvedeva al pagamento del credito Pt_1 complessivo di euro 257.685,07, IVA compresa.
Il Tribunale di Larino, in data 1.12.2021, emetteva decreto ingiuntivo n. 474/2021, provvisoriamente esecutivo.
2. Avverso detto decreto, ha proposto tempestiva opposizione il , Parte_1 premettendo in fatto che:
pagina 3 di 21 - la Regione Molise, con D.G.R. n. 1680 del 21.11.2005, assunta con Determinazione
Dirigenziale n. 522/05 del 19.12.2005 della Direzione Generale IV Servizio Edilizia Pubblica, concedeva al un finanziamento di € 550.000,00 per la realizzazione di Parte_1 un campo sportivo, a perenzione entro il bilancio 2012;
- l'opera veniva cofinanziata anche dalla F.I.G.C., che nel bilancio stanziava la somma di €
127.658,00;
- visti i predetti impegni finanziari, il , con Delibere di G.C. n. 69 del Parte_1
04.08.2006 e n. 30 del 16.03.2007, approvava il progetto esecutivo per i lavori di
“Realizzazione impianti sportivi - ” per un importo complessivo di € Parte_1
677.000,00; che, quindi, veniva disposto bando di gara n. 4241 del 26.09.2006, con procedura aperta e principio del prezzo più basso, avente ad oggetto “lavori di realizzazione impianti sportivi – c.da Cupazzo” per un importo complessivo di € 549.698,95 di cui € 11.778,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'odierna opposta si aggiudicava i lavori offrendo un ribasso pari al 28,572% sull'importo a base di gara e, quindi, con contratto d'appalto Rep. 1336 del 15.05.2007, le venivano affidati i suddetti lavori per l'importo di aggiudicazione di € 386.839,44 (comprendente la somma di €
10.978,41 relativa agli oneri per la sicurezza);
- nel corso dell'esecuzione dei lavori sopravvenivano circostanze geologiche (scivolamento del terreno e movimenti franosi) che rendevano inopportuno e antieconomico il prosieguo dei lavori, di talché si optava per adeguare il vecchio campo sportivo invece che realizzarne uno nuovo;
che, pertanto, con Nota n. 2707 del 10.06.2009 il Comune di chiedeva alla Parte_1
Regione Molise di poter riutilizzare il contributo stanziato di € 550.000,00 per il ripristino e l'adeguamento del vecchio impianto sportivo comunale e la Regione Molise, con Delibera
G.R. n. 1020 del 13.10.2009, concedeva la variazione proposta dall'Ente per l'adeguamento ed il ripristino del vecchio impianto sportivo e, quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 18.05.2010, la Regione Molise autorizzava l'esecuzione delle opere e riconfermava il proprio finanziamento, precisando che l'opera sarebbe dovuta terminare entro 4 mesi e 12 giorni dalla notifica della determinazione;
- il Comune di , con nota a prot. n. 3568 del 30.07.2009, chiedeva anche alla Parte_1
F.I.G.C. C.R. Molise il preventivo nulla osta per il ripristino e adeguamento del vecchio impianto sportivo e, con nota prot. n.
5.1339 del 11.11.2009, la F.I.G.C. di Roma dava il nulla osta per l'utilizzo del contributo concesso alla ristrutturazione del vecchio campo sportivo;
- sulla scorta delle conferme dei finanziamenti per la variazione d'opera, con Delibera di pagina 4 di 21 G.C. n. 21 del 29.03.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto sportivo per il gioco del calcio redatto dal tecnico incaricato, D.L. arch.
, e confermato il contenuto del contratto stipulato con la Ditta Persona_1
Costruzioni Petruccelli s.r.l., già aggiudicataria, agli stessi patti e condizioni e importo stabilito, con il contratto d'appalto n. Rep. 1336/2007 pari ad € 386.839,44, con le modifiche riportate e necessarie all'esecuzione dei lavori ed opere nel differente impianto;
che, quindi, in data
28.05.2010 veniva sottoscritto contratto d'appalto integrativo dei lavori Rep. N. 1437 per
“Ripristino e adeguamento del vecchio impianto sportivo – Comune di – Parte_1
Integrazione contratto Rep. N. 1336/2007”;
- la consegna ed inizio dei lavori aveva luogo in data 02.08.2010 con obbligo a carico dell'opposta di “ultimarli nel termine di 150 (centottanta) giorni, naturali successivi e continui, a partire, dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale di euro 200 per ogni giorno di ritardo”;
- con Delibera di G.C. n. 115 del 22.11.2011 veniva approvata perizia di variante in corso d'opera dei lavori di ripristino e adeguamento del vecchio impianto sportivo, a firma del D.L. arch. , insieme al nuovo quadro economico che prevedeva e richiedeva Persona_1
l'importo di € 118.559,21 per l'esecuzione dei lavori di “completamento del vecchio campo sportivo comunale”;
- con nota prot. 2788 del 25.7.2012. la Direzione Generale IV – Servizio Edilizia Pubblica –
comunicava che con D.G.R. n. 429 del 9.7.2012 era stato assegnato al CP_5 Parte_1
il contributo di € 118.559,21 per l'esecuzione dei lavori di “completamento del
[...] vecchio campo sportivo comunale”; che, nel contempo, la nota raccomandava, altresì, il tempestivo adempimento degli incombenti in quanto l'impegno n. 1829 relativo ad entrambi i finanziamenti (principale ed economie), assunto con Determinazione Dirigenziale n. 522/05,
Servizio Generale IV, risaliva al 19.12.2005, per cui era destinato a perenzione al termine dell'esercizio di bilancio 2012 e che, pertanto, per la formale concessione del finanziamento di
€ 118.559,21 era necessario trasmettere alla struttura, entro 45 giorni dalla comunicazione stessa, copia del progetto esecutivo approvato ai sensi di legge e munito di tutti i visti necessari e autorizzazioni, oltre alla comunicazione di chiusura del rapporto di finanziamento principale;
- il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di nonché R.U.P., geom. Parte_1
, non inoltrava la suddetta documentazione in tempo utile, ovvero entro i CP_2 suddetti 45 giorni, sicché la Regione Molise, con nota prot. n. 1075 del 18.04.2014, comunicava che i finanziamenti risultavano perenti (per il residuo poiché erano già stati emessi
S.A.L. n. 1^ per € 193.064, 78, in data 4.11.2010 pagato – vedi determinazione del pagina 5 di 21 Responsabile dell'Area tecnica n. 265 del 22.11.2010 doc. 22 -, e il per € CP_6
214.865,00 in data 01.12.2012 per un tot. di € 409.979,90 corrispondete al 70% dell'importo contrattuale) con conseguente carenza di copertura finanziaria;
- dal marzo 2011, termine entro cui l'impresa opposta avrebbe dovuto consegnare l'opera completata (consegna lavori 02.08.2010+150 gg=07.3.2011), sino all'anno 2016, l'impianto sportivo veniva abbandonato dall'impresa senza che fosse stata Controparte_3 disposta alcuna sospensione dei lavori da parte della Direzione Lavori;
- l'impresa tornava in cantiere nel giugno 2016, allorquando, al fine della fruizione del finanziamento della F.I.G.C. (poiché i finanziamenti regionali erano andati perenti a causa dell'inadempimento del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. ), veniva CP_2 introdotta una perizia di variante la cui progettazione esecutiva veniva affidata dal CP_7
, anziché al D.L. , al coordinatore per la sicurezza, Arch. che
[...] Per_1 Persona_2 il suddetto Responsabile geom. nominava in propria sostituzione, ovvero in veste di CP_2
Tecnico comunale;
- in data 24.08.2016, in conseguenza dell'introdotta variante, il Responsabile dell'Area
Tecnica, geom. , predisponeva lo schema dell'atto di sottomissione e, in data 6.7.2016, CP_2
l'atto di sottomissione rep. 1510, entrambi a firma sua e dell'impresa opposta;
- l'arch. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Persona_2 esecuzione nonché quale incaricato della direzione dei lavori, ancorché tale incarico appartenesse all'Arch. , emetteva “certificato di ultimazione dei lavori”, datato Per_1
12.10.2016, attestante che i lavori oggetto dei contratti d'appalto n. 1336/2007 e 1437/2010, per un importo di € 386.839,44, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 10.0978,41 oltre iva, erano stati ultimati in data 10.10.2016, documento sottoscritto anche dall'impresa e dal
R.U.P. geom. ed ulteriore “certificato di ultimazione dei lavori”, sempre CP_2 datato 12.10.2016, attestante che i lavori relativa al progetto di variante di cui all'atto di sottomissione rep. 1510 del 06.09.2016, per un importo di € 97.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza d € 2.681,78 oltre iva, erano stati ultimati in data 10.10.2016;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, geom. , n. 151 CP_2 del 30.11.2017, ferma l'irregolarità e l'illegittimità dei certificati di regolare esecuzione a firma dell'Arch. , parimenti illegittimamente veniva approvato lo stato finale dei Persona_2 lavori “completamento vecchio campo sportivo comunale”, per l'importo di € 97.000,00, oltre
IVA, per complessivi 106.700,00 erogati dalla F.G.C.I.;
- in data 07.11.2016 e 05.09.2016, il Sig. titolare dell'impresa Parte_3 Pt_3 pagina 6 di 21 Ivestment Beheer”, originario di e trasferitosi in Olanda, con l'intento di offrire un Parte_1 contributo al rifacimento dell'impianto sportivo del paese natio eseguiva due bonifici dell'importo di € 30.000,00 ciascuno all'associazione dilettantistica A.S.D. Angioina Colletorto, la quale, a sua volta, riversava le suddette somme all'odierna opposta, che emetteva fatture nr.
8 e 9/2010 aventi ad oggetto una parte dei lavori oggetto del contratto d'appalto, il cui valore, peraltro, visto il Capitolato Speciale d'appalto, non ammontava ad € 60.000,00; che, ad ogni modo, illegittima era la percezione, da parte dell'impresa, di somme per lavori pubblici da soggetti diversi dalla stazione appaltante, oltretutto percepiti per lavori di cui si è chiesto il pagamento anche in questa sede.
Tutto ciò esposto, il Comune ha evidenziato che, a dispetto dei certificati di fine lavori,
l'impresa opposta non terminava affatto le lavorazioni contrattualmente previste, lasciando incompiute diverse opere (quali i locali spogliatoi, lasciati allo stato grezzo e inutilizzabili;
la superficie del campo da calcio non ultimata;
la mancata rimozione della vecchia recinzione;
la mancata sostituzione delle porte da gioco, non a norma), né secondo i tempi stabiliti. Pertanto, stante la falsa attestazione riportata nei certificati emessi, in uno alla loro redazione ad opera di un soggetto non legittimato (Arch. ), il tutto su diposizione del RUP, geom. , il Per_2 CP_2
Comune ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa quest'ultimo al fine di essere manlevato per l'ipotesi denegata di accertamento del credito vantato dall'ingiungente; in via riconvenzionale, ha chiesto volersi dichiarare, stante l'inadempimento dell'opposta “ex art. 108 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e artt. 1382 e 1460”, la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, condannare l'impresa al pagamento della somma di € 38.683,944 a titolo di penale per il ritardo maturato, oltre al risarcimento danni e imputazione della somma di € 60.000,00 percepiti da finanziatore privato.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione. Controparte_3
L'opposta, infatti, ha osservato che, avendo stipulato validi contratti di appalto con l'Ente e avendo il geom. dichiarato di agire in nome, per conto e nell'interesse del CP_2 Pt_1 irrilevanti nei suoi confronti sarebbero le vicende intercorse tra il primo e il suo funzionario.
Quanto poi alle eccezioni di inadempimento, l'opposta ha osservato che delle doglianze per ritardi nell'esecuzione delle opere, con applicazione della penale da ritardo nonché del percepimento della somma di € 60.000 da soggetto benefattore proveniente dal Belgio non è mai stata avanzata formale contestazione;
ad ogni modo, ha evidenziato la sua buona fede, rilevando che tutte le opere già svolte presso il primo sito individuato dal contratto d'appalto n. 1337 del 15.05.2007 erano state numerose ed avevano comportato per la società un'ingente pagina 7 di 21 spesa, pari ad un importo di circa € 83.200,00, oggetto di espressa rinuncia (“anzi, a fronte della determina G.C. n. 1311 del 29.03.2010 avente ad oggetto “Variazione e Ripristino del Vecchio Campo
Sportivo” a pag. 3:“l'impresa, con nota del 26.03.2010 prot. 1285 si è formalmente e sostanzialmente impegnata a rinunciare a qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, revisione dei prezzi […]”); che, inoltre, i lavori di cui ai SAL nn. 1, 1 bis e 2 rilevati da controparte non riguarderebbero l'avversa opposizione, tenuto conto che i lavori di cui al decreto ingiuntivo n. 474/2021 provvisoriamente esecutivo hanno ad oggetto opere di cui ai citati contratti di appalto, concordati anche con la F.I.G.C. e oggetto di specifico finanziamento. Quanto al percepimento di € 60.000,00 da soggetto estraneo all'appalto, l'opposta ha osservato che
“Trattasi di lavorazioni concordate con la F.I.G.C. ed oggetto di specifico finanziamento che era previsto ab origine ed oggetto di specifico accordo e nulla osta da parte della F.I.G.C.,
51339 dell'11.11.2009, con cui viene si autorizza il contributo concesso affinché lo stesso sia destinato esclusivamente alla ristrutturazione del vecchio impianto. Tale elemento decisamente rilevante risulta dalla documentazione versata in atti nel giudizio monitorio (cfr. all. 9 del fascicolo monitorio – oggi all. 2), recepito e ratificato dalla opponente non da ultimo nell'atto di sottomissione del 09.09.2016 prot. n. 1510. I suddetti lavori commissionati direttamente dalla società sportiva di calcio locale sono stati risolutivi, in quanto hanno portato alla ristrutturazione di un vecchio spogliatoio ben diversi e quindi non ricompresi nel contratto d'appalto oggetto di causa, che invece ricomprende la realizzazione del nuovo spogliatoio e del terreno di gioco in terra battuta. Tanto è vero che anche lo stesso Presidente del Comitato
Regionale Molise della FIGC, Sig. riferiva che, a seguito di un sopralluogo Persona_3 avvenuto nel mese di settembre 2016, alla presenza dei membri della società sportiva e del
Sindaco del Comune di , si era concordato di ripristinare il Parte_1 Parte_4 vecchio spogliatoio stabilendo le dimensioni del terreno di gioco e, in seguito, lo stesso sindaco dell'ente odierno opponente, sig. in data 18.10.2016 comunicava Parte_5 alla FIGC l'avvenuta esecuzione dei lavori, facendo sì che la FIGC, per il tramite dell'Arch.
a seguito di sopralluogo conclusivo, rilasciasse il relativo certificato di Persona_4 omologazione del detto campo da gioco” (cfr. pagg. 7-8).
4. Autorizzata la chiamata, si è costituito il geom. , il quale, CP_2 preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Campobasso, sezione specializzata per le imprese, avendo la presente controversia ad oggetto un contratto di appalto pubblico. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della chiamata, evidenziando che, in effetti, l'unico soggetto contrattualmente tenuto all'adempimento è il pagina 8 di 21 estranei essendo alla vicenda contrattuale eventuali inadempimenti amministrativi del Pt_1
Contr
ad ogni modo, pretestuoso sarebbe l'addebito di una propria responsabilità per la perenzione del finanziamento regionale: in mancanza del finanziamento, i lavori venivano bloccati i per mancata erogazione delle somme stanziate, con sussistente inerzia del Comune di a richiedere il rifinanziamento delle somme stesse, considerato che il capitolo di Parte_1 bilancio risulta a tutt'oggi esistente ma di fatto non operativo. Peraltro, nel caso di specie, il finanziamento risultava comunque insufficiente a coprire il pagamento dei lavori realizzati dalla società tenuto conto delle ulteriori opere di modifica ai contratti di appalto CP_3 originari intervenuta in corso d'opera.
5. La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e, all'esito, rinviata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito in favore di quello Specializzato in materia di Imprese.
Difatti, l'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge 24 marzo 2012, n. 27, in modifica all'art. 3 del
D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 afferma, per quel che qui interessa, che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti … per le cause e i procedimenti: […] f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. Per l'individuazione dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria occorre aver riguardo, ratione temporis, al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 16, (abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217, comma 1, lett. e), il quale stabilisce che “I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi”. Nel caso di specie, il contratto di appalto di lavori concluso tra le parti in causa ha un valore di euro 386.839,44, ben al di sotto della soglia
“comunitaria”, superiore a circa euro 5.000.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici (v. art. 28 D.Lgs. 12/04/2006 - N. 163 ratione temporis), di talché l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito è evidentemente infondata.
7. Venendo al merito, appare utile, al fine di meglio comprendere la vicenda negoziale pagina 9 di 21 intercorsa tra le parti, ripercorrerne l'iter nei momenti salienti, discorrendosi qui di un appalto che ha avuto inizio nel 2007 e si è protratto per quasi un decennio, con l'ausilio della consulenza d'ufficio espletata in corso di causa, che non ha mancato di evidenziare le gravi lacune presenti nella documentazione della procedura, scarna ed eccessivamente sintetica nei contenuti, in uno all'assenza, nel corso dell'intero espletamento di lavori, di ordini di servizio della D.L., come pure di riserve da parte dall'impresa appaltatrice– mai formulate, salvo l'unica apposta all'atto della consegna dei lavori ma non trascritta sui registri contabili.
In sintesi:
- con DGR n.1680 del 21/11/2005, la Regione Molise disponeva, in favore del Comune di
, un finanziamento pari ad € 550.000,00 per la realizzazione di un nuovo campo Parte_1 sportivo che il Comune aveva progettato di realizzare in Contrada Vicenne, distante circa 700
m dal vecchio impianto sportivo, usufruendo anche di un finanziamento della F.I.G.C. di €
127.000,00, così per complessivi € 677.000,00;
- all'esito di procedura ad evidenza pubblica, l'impresa Controparte_4
si aggiudicava i lavori con un ribasso del 28,572%, per euro 386.839,44
[...] comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 425.523,38 al lordo dell'IVA al
10%) e, quindi, si procedeva alla stipula del relativo contratto d'appalto in data 15/05/2007
Rep. 1336; la consegna dei lavori avveniva in data 29/05/2007, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 25/11/2007, sotto la comminatoria di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- con nota del 10/06/2009 n.2707, il Comune di comunicava alla Regione Parte_1
Molise che durante i lavori di scavo si era manifestato un importante e vasto movimento franoso, di talché, tenuto conto dei costi per le opere di bonifica, poteva ovviarsi a dette spese rivalutando e ripristinando il vecchio impianto sportivo, senza alcun aggravio di spesa per la
Regione Molise;
- sia la Regione Molise, sia la F.I.G.C., approvano la variazione proposta dal Comune di mediante l'utilizzo dei medesimi finanziamenti;
sul punto, intanto, il ctu evidenzia Parte_1 che non vi è alcuna traccia dei lavori nel frattempo eseguiti dall'impresa in contrada Vicenne, né tantomeno documenti contabili;
- veniva quindi approvato un nuovo progetto esecutivo per l'adeguamento del vecchio campo sportivo in luogo del nuovo campo previsto nel 2007; con Det. Dirigenziale n.237 del
18/05/2010, la Regione Molise confermava quindi il contributo straordinario di € 550.000,00 per il ripristino e l'adeguamento del vecchio campo sportivo, precisando “con la prescrizione, pena pagina 10 di 21 revoca del contributo, di iniziare i lavori e di chiudere la concessione rispettivamente entro mesi quattro (4) e mesi dodici (12) decorrenti dalla data di notifica della presente Determinazione”; pertanto, l'inizio dei lavori doveva avvenire entro il 16/09/2010 e la chiusura della concessione entro il
17/05/2011;
- In data 28/05/2010 viene stipulato tra il Comune e l'Impresa il contratto integrativo n.1437, “Integrazione contratto Rep. N.1336/2007” per il “Ripristino e adeguamento del vecchio campo sportivo”; in data 02/08/2010 viene effettuata la nuova consegna dei lavori e fissato il termine del 30/01/2011 per l'ultimazione dei lavori e si specifica che “… il signor
, in qualità di legale rappresentante dell' Controparte_4 Controparte_8
di Colletorto (CB), appaltatrice dei lavori in oggetto … accetta la consegna dei lavori, come sopra
[...] effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che, alla data del presente verbale, decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 180 (centottanta) con l'articolo 11 del Capitolato
Speciale d'Appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 30 gennaio 2011…”;
- in data 4/11/2010 viene emesso primo SAL dei lavori per l'importo di € 193.064,78, oltre
IVA al 10% pari a € 19.306,48 e per complessivi € 212.371,26 e Certificato di pagamento n.1
(quest'ultimo firmato dal DL, dall'Impresa e dal RUP); con mandato di pagamento n.1888 del
6/12/2010, l'Impresa percepisce la somma di € 180.000,00 (comprensiva di IVA al 10%) in acconto sull'importo di € 212.371,26 del primo SAL (un ulteriore acconto, pari a € 7.700,00 compreso IVA, sarà riscosso nel 2020, come si dirà);
- con Del. G.C. n.115 del 22/11/2011 veniva approvata una perizia di variante in corso d'opera (a firma dell'Arch. ) “al fine di rendere completamente funzionale l'opera di che Per_1 trattasi, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta”; la perizia veniva approvata 327 giorni dopo la scadenza per l'ultimazione dei lavori fissata, nel contratto integrativo, al 30/12/2010 e
189 giorni dopo la scadenza fissata dalla Regione Molise con Det. Dirigenziale n.237/2010 per la chiusura della concessione;
i maggiori lavori previsti in perizia ammontavano a € 90.824,28 oltre gli oneri per la sicurezza di € 9.983,11 e per complessivi € 100.807,39 oltre l'IVA al 10%;
i lavori venivano affidati alla di e seguiva Controparte_3 Controparte_4 atto di sottomissione;
- con nota della Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area Quarta –
Servizio Edilizia Pubblica, prot. n.2788 del 25/07/2012, si comunicava che per la formale concessione del finanziamento di € 118.559,21, il Comune di avrebbe dovuto Parte_1 trasmettere alla Struttura, entro 45 giorni dal ricevimento della nota: copia del progetto esecutivo, approvato e munito di tutti i visti e le autorizzazioni necessarie;
copia conforme del pagina 11 di 21 provvedimento di approvazione del progetto e del relativo verbale di validazione del RUP;
il
CUP dell'intervento. Inoltre, si specificava che la formale concessione del contributo era subordinata alla chiusura del rapporto del finanziamento principale, la cui definizione era stata già fissata al 21/05/2011, e che l'erogazione della restante parte del finanziamento principale era subordinata alla chiusura di detto rapporto, ulteriormente rammentando al Comune che il finanziamento, risalendo al 19/12/2005, era destinato a perenzione al termine dell'esercizio di bilancio 2012, con conseguente carenza di copertura finanziaria;
- in data 12/12/2012 veniva compilato il Certificato di Pagamento n.1 per l'importo di €
73.928,00, oltre all'IVA di € 7.392,80, per un complessivo importo di € 81.320,80. Detto certificato è a firma del DL, dell'Impresa e del RUP;
sempre in data 12/12/2012 veniva emesso un Certificato di Pagamento n.2 per € 137.266,29 oltre IVA, per un complessivo importo, al netto delle ritenute di legge, di € 150.992,92. Dal certificato, firmato dal DL, dall'Impresa e dal RUP, si evince una contabilizzazione parziale delle opere, alla data di emissione del SAL n.2, di € 457.691,01 oltre IVA;
- con nota acquisita al protocollo del Comune n. 1075 in data 18/04/2014, la Regione
Molise – Direzione Generale della Giunta – Area Quarta – Servizio Edilizia Pubblica, evidenziava il ritardo con cui il aveva trasmesso il progetto esecutivo e la relativa Pt_1 delibera di approvazione rispetto a quanto richiesto con precedente nota del 2012 e comunicava l'intervenuta perenzione amministrativa dei fondi, con conseguente mancanza di copertura dell'intervento anche per il successivo finanziamento di € 118.559,21 per recupero economie di progetto;
- con Det. R.A.T. n.70 del 29/06/2016, veniva dato incarico all'Arch. Persona_2 della progettazione esecutiva e della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il
“Completamento del vecchio campo sportivo”, da realizzare con il finanziamento della
F.I.G.C. di € 127.000,00, pena la revoca entro il 30/06/2016; pertanto, con Del. G.C. n.67 in data 01/09/2016, veniva approvata la perizia dell'Arch. e lo schema di atto di Per_2 sottomissione con n.6 Nuovi Prezzi;
- con data 10/10/2016, il DL redigeva una “Perizia di assestamento finale” e il primo e ultimo SAL;
- in data 12/10/2016 l'Arch. emetteva il “Certificato di ultimazione dei lavori” Per_2 per l'intervento di “Completamento del vecchio campo sportivo comunale”, di cui all'importo contrattuale di € 97.000,00 più IVA al 10%, specificando che i lavori erano terminati in data
10/10/2016 e, pertanto, in tempo utile contrattuale;
pagina 12 di 21 - sempre in data 12/10/2016 l'Arch. , in qualità di DL, emetteva il “Certificato di Per_2 ultimazione dei lavori” sempre per l'intervento di “Completamento del vecchio campo sportivo comunale”, ma di importo netto di contratto € 386.839,44. Il certificato veniva firmato dall'Arch. (quale DL), dall'Impresa esecutrice Per_2 Controparte_4
, e dal RUP, Geom. ;
[...] CP_2
- con Del. G.C. n.24 in data 07/03/2017 viene approvato lo Stato Finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, con il riconoscimento di un credito dell'Impresa di € 97.000,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 106.700,00; con Det. R.A.T. n.151 del 30/11/2017, il responsabile dell'Area Tecnica (Geom CP_2
) liquidava in favore dell' di la
[...] Controparte_3 Controparte_4 complessiva somma di € 106.700,00 (comprensiva di IVA). Con mandato di pagamento n.1156 del 12/12/2017, l' percepiva l'intera somma a fronte della fattura a saldo CP_3
n.00008/A del 17/10/2016; con mandato di pagamento n.485 del 21/04/2020, l percepiva la somma di € CP_3
7.700,00 (comprensiva di IVA) a titolo di acconto per la fattura n.00008/A dell'11/05/2018.
7.1. Così riassunti i principali snodi del complesso rapporto negoziale, il si è Pt_1 opposta all'ingiunzione di pagamento spiegata dall'impresa appaltatrice lamentando:
a) l'anomala gestione dell'appalto da parte del RUP, geom. , terzo chiamato in causa, il CP_2 quale non solo causava, con la propria inerzia, la perenzione del finanziamento accordato dalla
Regione Molise per i lavori appaltati, ma si rendeva responsabile, unitamente all'arch.
in veste di direttore dei lavori, ancorché non ricoprisse tale ruolo (soggetto non Per_2 evocato in giudizio), della falsa attestazione dell'ultimazione dei lavori, ancorché questi ultimi non fossero affatto terminati;
b) l'inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice per non aver portato a termine i lavori contrattualmente previsti nel termine di consegna, così chiedendo la condanna dell'impresa al pagamento della somma di euro 38.683,944 a titolo di penale per il ritardo, oltre alla decurtazione dell'importo di euro 60.000,00 erogati da un terzo finanziatore per gli stessi lavori oggetto di appalto.
In ragione di ciò, il ha quindi esposto che “In conclusione, in relazione al contratto Pt_1
d'appalto del 15.05.2007 - rep. 1336 - e al successivo contratto integrativo del 28.05.2010 - rep. 1437 -, la
è responsabile per inadempimento contrattuale ex art. 108, comma 6, del D.Lgs. Controparte_3
50/2016 e artt. 1382 e 1460 c.c., come disciplinato all'art. 11.1 del contratto d'appalto rep. 1336/2010, e dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto, non avendo portato a termini i lavori oggetto dei contratti pagina 13 di 21 d'appalto succitati nel termine contrattualmente previsto. Va, comunque, precisato che, ad oggi, all'impresa opposta è stata corrisposta la somma totale di € 294.400,00 (doc. 41), oltre la somma di € 60.000,00
(sessantamila/00), illegittimamente ed indebitamente percepita dall'impresa opposta da parte della “Scrocca
Investment Beheer” per i medesimi lavori oggetto d'appalto, per un totale di € 354.400,00. Quanto al residuo, questo non potrà, comunque, essere corrisposto poiché l'appalto restava privo di copertura finanziaria per colpa del funzionario dirigente Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. terzo chiamato in causa (cfr. doc. 36 CP_2 con il quale veniva conferito al “anche la direzione dell'Ufficio Ricostruzione post-sisma – accorpato CP_2 all'Ufficio tecnico comunale – e di conseguenza tutti i compiti e le maggiori responsabilità che ne conseguono”).
Pertanto, egli è direttamente responsabile, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione (art. 107, co. 6, TUEL). Di talché, la circostanza che il geom. agisse in CP_2 rappresentanza dell'Ente non vale, in alcun modo, ad escludere la responsabilità su di egli gravante”.
7.1. Partendo dalla prima questione, il ha chiesto, quale sviluppo delle proprie Pt_1 doglianze, di estendere il contraddittorio nei confronti del geom. e funzionario CP_7 dell'Ente, inserito nel suo apparato, rivolgendogli domanda di manleva in relazione alla pretesa avanzata dall'impresa e, “per l'effetto”, ha chiesto la condanna- diretta- del funzionario stesso al pagamento della somma oggetto del decreto monitorio qui opposto, in ragione della perdita del finanziamento a lui asseritamente imputabile.
La domanda di garanzia impropria (così dovendosi qualificare la chiamata dell'Ente) spiegata dall'opponente è infondata.
Deve subito osservarsi che entrambi i contratti sottoscritti dall'Ente con l'impresa appaltatrice, n. 1336 del 15.5.2007 e n. 1437 del 28.5.2010, non menzionano in alcun modo il finanziamento regionale da cui l'Ente avrebbe attinto le risorse per far fronte alla propria obbligazione di versamento del corrispettivo all'impresa; nel contempo, è lo stesso ad Pt_1 allegare e documentare la circostanza per cui le opere appaltate risultavano regolarmente coperte da impegno contabile regionale (cfr. art. art. 191 TUEL).
Ne consegue che la successiva perenzione del finanziamento, quale che ne sia stata la causa, non solo non inficia i vincoli negoziali già assunti dall'Ente giacché al momento della loro conclusione esisteva l'impegno di spesa per quanto visto, ma, non essendo stato concordato tra le parti contraenti alcun condizionamento - neppure in termini di presupposizione- del pagamento del corrispettivo alla concreta erogazione del finanziamento regionale- come visto, neppure menzionato nei contratti-, è di tutta evidenza che il venir meno della provvista esterna non esonera(va) comunque la stazione appaltante dal versamento del corrispettivo per i lavori eseguiti dall'impresa, di talché, ai fini di causa e, di poi, della conseguente chiamata in garanzia, pagina 14 di 21 la perdita del finanziamento non può assumere rilievo alcuno. Contr Inoltre, non può non evidenziarsi che l'asserita mala gestio del nell'appalto in questione,
a cui fa costante riferimento l'opponente, è fuori fuoco nei termini in cui è stata allegata ai fini di causa: per un verso, l'opponente sovrappone impropriamente, alla presente vicenda contrattuale tra (con imputabilità a sé, in via diretta ed immediata, dell'attività del suo funzionario) e Pt_6 impresa, profili di responsabilità interna, di tipo contabile, del proprio dipendente, che neppure appartengono a questa giurisdizione (cfr. art. 52 del r.d. 12.7.1934 n.1214), come d'altronde dimostra lo stesso precedente specifico citato proprio dalla parte a sostegno dei suoi assunti difensivi, non a caso pronunciato dalla Corte dei Conti;
per altro verso, il non spiega in che termini i fatti esposti possano assurgere, per Pt_1 poter avere rilievo in questa sede, a fatto idoneo a “spezzare” il rapporto organico tra l'Ente e il suo funzionario, tenuto conto che l'ipotesi espressamente codificata in tal senso pertiene al solo caso – diverso da quello in esame- del funzionario che impartisca disposizioni nulle ai sensi del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, convertito, con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989, poi riprodotto nel D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, ed oggi rifluito nel D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 191, comma 4. Difatti, tale norma (riferita all'acquisto di beni e servizi) ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in rappresentanza dell'Ente ma in violazione delle regole contabili, proprio al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem, ed ha adottato lo strumento della responsabilità personale di chi ha disposto la spesa in violazione delle norme sugli impegni di spesa e sulla copertura finanziaria di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5, sul presupposto che una violazione di siffatta gravità sia tale da recidere anche all'esterno il rapporto organico.
Ne deriva che, sul punto, la domanda rivolta al terzo è infondata.
7.2. Passando al secondo aspetto in contestazione, legato al corretto adempimento dell'impresa appaltatrice, deve subito rilevarsi che il ctu ha accertato che i lavori di
“Adeguamento Impianto Sportivo per il gioco a 11”, frutto di variante in corso d'opera dell'ottobre 2011 del progetto esecutivo a firma dell'Arch. , non sono stati Per_1 completati e regolarmente chiusi con una perizia di assestamento finale. Difatti, rispetto alla variante del 2011, risultano non eseguite varie lavorazioni relative al nuovo manufatto
“spogliatoio”. Pertanto, l'opera non è stata completata e il blocco dei nuovi spogliatoi manca di tutte le finiture e del completamento degli impianti (idrico, termico ed elettrico) per pagina 15 di 21 renderlo agibile e funzionale. Tra l'altro, il ctu ha rilevato altresì che la struttura in cemento armato non risulta collaudata, giacché il DL strutturale (Arch. ) non ha mai emesso Per_1 il certificato di ultimazione (ex art.67 comma 5 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.), propedeutico al collaudo delle opere in c.a.
A mente di ciò, allora, va subito evidenziato che il certificato di ultimazione dei lavori contestato dallo stesso opponente – si badi che l'Ente non ha mosso alcuna contestazione all'impresa appaltatrice in ordine ai lavori disposti ed eseguiti nel 2016- non preclude alla stazione appaltante successive contestazioni in relazione al completamento delle opere;
difatti,
è appena il caso di rammentare che in tema di appalto pubblico, non trova applicazione il principio sancito dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ., secondo cui la mancata formulazione di riserve da parte del committente al momento della consegna dell'opera o del servizio ne comporta l'accettazione, precludendo la facoltà di far valere successivamente difformità o vizi, fatta eccezione per quelli non riconoscibili o taciuti in mala fede dall'appaltatore. All'appalto pubblico è infatti estraneo un momento della consegna, intesa come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, che, facendo seguito all'ultimazione dei lavori, implichi, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l'insorgenza dell'onere di una precisa formulazione di riserve (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2016, n. 2307); è invece individuabile tutta una serie di atti che, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo (per l'appalto di servizi, nella verifica di conformità introdotta dallo art. 120 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e recepita dall'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50), all'esito del quale soltanto prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2011, n. 15013; 10/06/2004, n. 10992). Infatti, il collaudo integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione (cfr. Cass., Sez. I,
26/01/2011, n. 1832).
Sgombrato allora il campo da eventuali preclusioni per l'Ente a poter contestare i lavori per effetto del Certificato di ultimazione dei lavori del 12.10.2016, visto il mancato collaudo delle opere, è emerso con evidenza che i lavori di cui alla variante del 2011 non venivano completati, aspetto su cui l'impresa opposta nulla ha minimamente osservato sin dalla propria pagina 16 di 21 costituzione, pur a fronte di tale allegazione dell'impresa opposta.
Nel contempo, deve essere altresì rilevato che, nonostante il abbia diffusamente Pt_1 lamentato proprio la mancata ultimazione delle opere, ha poi specificatamente allegato, ai fini della risoluzione del contratto, il solo inadempimento dell'impresa con riguardo al ritardo maturato dalla stessa, chiedendo per l'effetto la condanna della società al pagamento della penale contrattuale (da ritardo). Sul punto, infatti, premesso che risulta anodino il richiamo all'art. 108, co. 6 del d.lgs. 50/2016 (neppure applicabile ratione temporis al caso di specie in quanto entrambi i contratti risalgono al 2007 e 2010, di talché è applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. 163/2006), il quale fa riferimento ad un passaggio dell'iter della risoluzione in danno che però, di tutta evidenza, non v'è stata nel caso di specie, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 10 del Capitolato Speciale in punto di ritardo superiore a trenta giorni ai fini della risoluzione contrattuale e ha a tal fine motivato ponendo mente al verbale di consegna dei lavori del 02.08.2010, sicché l'impresa avrebbe dovuto consegnare i lavori nei 150 giorni successivi o in 180 giorni, vale a dire entro la data del 30.12.2010 (per il contratto integrativo)
o entro il 29.01.2011 (per il verbale di consegna), circostanza non verificatasi. Tuttavia, ai fini della risoluzione, il ritardo maturato dall'impresa non è stato evidentemente ritenuto grave quantomeno dal D.L. (v. art. 136, co. 1 d.lgs. 163/2006), poiché con Delibera della Giunta
Comunale n.115 del 22/11/2011 veniva approvata una perizia di variante in corso d'opera a firma del D.L. Arch. - il cui operato non è stato contestato dal “al fine di Per_1 Pt_1 rendere completamente funzionale l'opera di che trattasi, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta”; ora, come evidenziato dal ctu, tale perizia veniva approvata essa stessa 327 giorni dopo la scadenza per l'ultimazione dei lavori fissata, nel contratto integrativo, al 30/12/2010 e finanche 189 giorni dopo la scadenza fissata dalla Regione Molise con Det. Dirigenziale
n.237/2010 per la chiusura della concessione, venendo altresì individuata sempre nell'impresa la ditta esecutrice anche di tali lavori. Ne consegue che, allora, alcun ritardo grave, CP_3 tale da giustificare la risoluzione contrattuale, vi è stato: infatti, se è vero che nessun ordine di sospensione dei lavori veniva disposto al fine di rendere giustificata la dilatazione temporale nella consegna dell'opera, è altrettanto vero che non solo non sono risultano emessi ordini di servizio del D.L. con cui sollecitare l'avanzamento dei lavori o la ripresa, ma la circostanza della conferma della medesima ditta a seguito di variante, essa stessa emessa oltre il termine per l'invio della documentazione alla Regione per l'ottenimento del relativo finanziamento, insieme a quello principale (la cui definizione era stata già fissata al 21/05/2011: v. sopra), conferma quantomeno la tolleranza, da parte della stazione appaltante, del ritardo, con pagina 17 di 21 conseguente infondatezza in parte qua dell'opposizione.
7.2.1. Quanto invece al finanziamento privato, è fondata l'eccezione del in ordine Pt_1 alla mancata prova, da parte dell'impresa, delle esatte lavorazioni realizzate con l'utilizzo di detti fondi, non ricomprese tra quelle per le quali l'odierna opposta ha chiesto il pagamento.
Difatti, premesso che è pacifica la circostanza del versamento all'impresa di dette somme da parte della A.S.D. Angioina per la ristrutturazione del vecchio impianto sportivo (v. doc. 30 allegato all'atto di opposizione), delle modalità di impiego di tali somme non risulta alcuna evidenza dalla documentazione contabile agli atti. Sul punto, l'impresa - con difesa invero alquanto confusa – ha sostenuto che “le somme fanno riferimento ai lavori de campo da gioco in uso, ormai, da ben 6 stagioni calcistiche e non fanno alcun riferimento al contratto d'appalto per cui è causa” (v. pag. 8 comparsa e così anche nei successivi scritti), ma tale assunto è rimasto del tutto indimostrato, non avendo articolato alcuna prova al riguardo, come sarebbe stato suo onere fare, ben sapendo che nella propria contabilità nulla risulta sul punto documentato, come effettivamente accertato dal ctu;
né può accogliersi al riguardo la conclusione a cui è pervenuto l'ausiliario, il quale ha solo presunto che tali fondi siano stati utilizzati per taluni lavori di ristrutturazione dei preesistenti spogliatoi poiché un siffatto impiego – solo ipotizzato dal ctu- non è stato neppure allegato dall'impresa, come ben avrebbe d potuto e dovuto fare se, in tesi, avesse realizzato tali lavori con quella provvista.
Ne consegue che la somma di € 60.000,00 andrà sottratta all'importo di € 256.984,98, risultante dalla documentazione di causa e sostanzialmente confermato anche attraverso l'ipotesi di cui al punto B della ctu (in cui sono state verificate, per quanto possibile, le opere effettuate dall'impresa ma con il limite che non tutte lo sono ex post). Non è invece sostenibile, come vorrebbe l'opponente, sottrarre gli importi di cui al Certificato 1bis, oltre alle lavorazioni indicate dal ctp, per le esaustive motivazioni resa dal ctu a pag. 7, su cui alcuna convincente deduzione in replica viene esposta nei propri scritti conclusivi dalla parte, che si è limitata a riproporre sul punto le osservazioni del proprio ctp, ma, come detto, validamente confutate dal ctu.
8. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, per le ragioni esposte,
l'opponente sarà tenuta a versare all'opposta la somma di € 196.984,98#.
8.1. Quanto agli interessi, deve osservarsi che l'opposta ha chiesto, nel ricorso monitorio, interessi legali e non moratori e che solo in sede di comparsa conclusionale ha formulato domanda di corresponsione degli interessi di cui al co. 4 dell'art. 1285 c.c., pari ad €
228.649,16. Tanto posto, deve rilevarsi che: a) i contratti d'appalto di opere pubbliche stipulati pagina 18 di 21 nel caso di specie, ancorché precedenti al d.lgs. n. 192 del 2012 di recepimento della direttiva
2011/7 a decorrere dal primo gennaio 2013, rientrano nell'ambito dell'art. 2 d.lgs. 231/2002 secondo l'interpretazione vincolate resa dalla Corte di Giustizia UE, sent. 18/11/2020, in causa C-299/19, Techbau Spa su un caso del tutto analogo a quello in esame (su rinvio proprio di un Tribunale italiano); b) la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento;
c) per il periodo antecedente, opera la diversa disposizione di cui all'art. 1224 c.c. in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, secondo cui, al primo comma, “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali...”; d) con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 si è affermato tuttavia che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. 31/5/2019, n. 14911); difatti, l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale,
"indipendentemente da una specifica richiesta del creditore"; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio;
e) ne discende che “nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento": in termini Cass. 13/12/2022, n. 36246. E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale” (Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n. 28413).
Ne consegue, nel caso di specie che, ancorché la parte abbia fatto riferimento agli interessi legali, in mancanza di rinuncia in base al nuovo art. 7 d.lgs. 231/2002, gli stessi sono dovuti secondo il d.lgs. 231/2002 ma non già secondo l'erronea decorrenza indicata dalla parte, ma secondo il disposto dell'art. 4, co. 2 lett. a) del d.lgs. 231/2002 e quindi, allo scadere dei trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore delle tre fatture richieste in pagamento e pagina 19 di 21 allegate al ricorso monitorio.
9. Passando alla regolazione delle spese di lite, va osservato che la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese
è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (cfr. Cass. n. 17854/2020 e n. 18125/2017 e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n. 26918/2018; Cass. n. 1572/ 2018). Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass.
n. 30592/2017).
Ne consegue che l'accoglimento, sia pure in misura ridotta dell'opposizione, comporta la compensazione delle spese tra le parti opponente ed opposta nella misura di ¼ mentre per il residuo le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014.
Nei rapporti tra il e il terzo chiamato, le spese seguono devono seguire Pt_1 soccombenza e si liquidano nei valori medi per tutte le fasi, come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente e opposta, entrambe, nella misura ¼ , e per il residuo ¾ a carico della sola parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_1 CP_2 disattesa o assorbita, così dispone:
− in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 474/2021 emesso dal Tribunale di Larino in data 1.12.2021;
− condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 della somma di € 196.984,98, oltre interessi Controparte_1 come in parte motiva;
pagina 20 di 21 − compensa le spese di lite tra l'opponente e l'opposta nella misura di ¼ e condanna l'opponente al pagamento del residuo ¾ per le causali di cui in motivazione in favore dell'opposta, che si liquidano in € 10.577,25 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti IACOVINO VINCENZO e
FRANCESCO BEER, dichiaratisi anticipatari ex art. 93 cod. proc. civ.;
− condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di , che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, CP_2 oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− pone le spese della CTU, come in atti liquidate, definitivamente a carico di parte opponente e opposta nella misura ¼ , e il residuo ¾ a carico della sola parte opponente.
Larino, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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