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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4161/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 14.11.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. LAURA DAL Parte_1 C.F._1
SACCO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Viale Leonardo da Vinci n. 80,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 13.03.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per il ricorrente:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra in TO IO (VA) il 31.10.1981 (trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di TO IO - Atto N. 263 parte 2 serie A - anno 1981), e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. 2. Dichiarare cessato l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli
e oramai maggiorenni e indipendenti economicamente. Per_1 Per_2
3. Revocare l'assegnazione della casa coniugale - sita in Cardano al Campo (VA) alla via Antonio
Gramsci n. 17 - alla IG.ra , la quale negli ultimi 25 anni non vi ha mai abitato, Controparte_1
oltre a non sussistere più i presupposti.
4. Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo al mantenimento.
5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 14.11.2024 il ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario con in data 31.10.1981 in Controparte_1
TO IO (VA) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dalla loro unione sono nati i figli (25.4.1982), ( 12.11.1992) e (11.11.1993), Per_3 Per_1 Per_2
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata a mezzo della sentenza n. 333/2004 depositata il 30.03.2004 e pubblicata il 21.04.2004 da questo Tribunale, che lo stato di separazione personale perdura ininterrottamente da allora, che la comunione morale e materiale tra i coniugi non è stata e non può essere ricostituita, che la resistente ha lasciato la casa coniugale nel settembre
1999, che, da allora, vive nella casa coniugale sita in Cardano al Campo (VA), Via A.
Gramsci n. 17, di cui è il proprietario pieno ed esclusivo.
La resistente è comparsa senza difensore alla prima udienza celebrata in data 13.03.2025 dinanzi al giudice istruttore e ha confermato di non abitare nella casa coniugale dalla separazione.
Nella contumacia della resistente, deve dirsi ritualmente acquisito in causa che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n. 898 ai fini della pronuncia divorzile.
Non avendo la resistente offerto la prova contraria (ed essendo tutti i tre figli della coppia ultratrentenni), devono essere altresì accolte le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
***
Pag. 2 di 3 Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili non avendo il ricorrente né dedotto né allegato di avere invano tentato la presentazione di un ricorso congiunto per conseguire quanto quivi richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO IO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti secondo il rito concordatario;
2) REVOCA l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e maggiorenni e indipendenti economicamente;
Per_1 Per_2
3) REVOCA l'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in Cardano al
Campo (VA), Via Antonio Gramsci n. 17;
4) DICHIARA non ripetibili le spese di lite;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso in TO IO, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4161/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 14.11.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. LAURA DAL Parte_1 C.F._1
SACCO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Viale Leonardo da Vinci n. 80,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 13.03.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per il ricorrente:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra in TO IO (VA) il 31.10.1981 (trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di TO IO - Atto N. 263 parte 2 serie A - anno 1981), e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. 2. Dichiarare cessato l'obbligo del padre a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli
e oramai maggiorenni e indipendenti economicamente. Per_1 Per_2
3. Revocare l'assegnazione della casa coniugale - sita in Cardano al Campo (VA) alla via Antonio
Gramsci n. 17 - alla IG.ra , la quale negli ultimi 25 anni non vi ha mai abitato, Controparte_1
oltre a non sussistere più i presupposti.
4. Dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo al mantenimento.
5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 14.11.2024 il ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario con in data 31.10.1981 in Controparte_1
TO IO (VA) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che dalla loro unione sono nati i figli (25.4.1982), ( 12.11.1992) e (11.11.1993), Per_3 Per_1 Per_2
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata a mezzo della sentenza n. 333/2004 depositata il 30.03.2004 e pubblicata il 21.04.2004 da questo Tribunale, che lo stato di separazione personale perdura ininterrottamente da allora, che la comunione morale e materiale tra i coniugi non è stata e non può essere ricostituita, che la resistente ha lasciato la casa coniugale nel settembre
1999, che, da allora, vive nella casa coniugale sita in Cardano al Campo (VA), Via A.
Gramsci n. 17, di cui è il proprietario pieno ed esclusivo.
La resistente è comparsa senza difensore alla prima udienza celebrata in data 13.03.2025 dinanzi al giudice istruttore e ha confermato di non abitare nella casa coniugale dalla separazione.
Nella contumacia della resistente, deve dirsi ritualmente acquisito in causa che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n. 898 ai fini della pronuncia divorzile.
Non avendo la resistente offerto la prova contraria (ed essendo tutti i tre figli della coppia ultratrentenni), devono essere altresì accolte le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
***
Pag. 2 di 3 Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili non avendo il ricorrente né dedotto né allegato di avere invano tentato la presentazione di un ricorso congiunto per conseguire quanto quivi richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO IO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti secondo il rito concordatario;
2) REVOCA l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e maggiorenni e indipendenti economicamente;
Per_1 Per_2
3) REVOCA l'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in Cardano al
Campo (VA), Via Antonio Gramsci n. 17;
4) DICHIARA non ripetibili le spese di lite;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso in TO IO, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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