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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1624/23 R.G. avente per oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.
promossa da
e rappresentati e difesi dall' Avv. Parte_1 Parte_2
Antonella Germanò ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Catanzaro, via Lucrezia della Valle n. 19/G
OPPONENTI
Contro rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Giardino ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Piazza Santa Teresa
n. 6
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13/04/2023, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la per ivi sentire dichiarare, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la nullità dell'atto di precetto notificato loro dalla intimante il versamento della somma di Controparte_1
€ 18.816,96 a titolo di rate di mutuo fondiario non versate.
A sostegno dell'opposizione deducevano che il titolo esecutivo non gli era stato notificato né era stato allegato all'atto di precetto, in violazione degli artt. 479 e
480 c.p.c.. Rilevavano inoltre la nullità dell'atto per mancata allegazione della procura.
Concludevano, pertanto, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto.
Si costituiva in giudizio la rilevando l'infondatezza dei Controparte_1 motivi dell'opposizione eccependo che la mancata notifica del titolo esecutivo, trattandosi di crediti fondiari, non era necessaria, per come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 385/1993, né era altresì necessaria l'allegazione all'atto delle procure sostanziali.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di trattazione del 06/11/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza ex art. 189 c.p.c., il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10/06/2024 ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 10/06/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni.
Con decreto del 28/05/2024 la causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del
16/12/2024 a seguito di sospensione delle attività per le consultazioni elettorali.
All'udienza del 16/12/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte opponente rilevava di aver depositato istanza di conversione del pignoramento nella procedura esecutiva n. 41723 r.g.e., pendente tra le parti e chiedeva la cessazione della materia del contendere, parte opposta precisava le conclusioni, il
Giudice, vista la richiesta avanzata dagli opponenti, ritenuto necessario verificare la circostanza, rinviava la causa all'udienza del 24/03/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 24/03/2025 parte opponente insisteva nella richiesta di cessata materia del contendere, parte opposta non compariva, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
La sopravvenuta conversione del pignoramento, per come documentata da parte opponente in corso di causa, ha determinato il venir meno dell'interesse alla
Pag. 2 di 3 prosecuzione del giudizio, pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si ha anche per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione Sez. 2, sentenza n. 30251 del 31.10.2023).
In ordine alle spese processuali, può essere disposta la compensazione, stante la richiesta avanzata da parte opponente e la non contestazione da parte dell'opposta che non è comparsa all'udienza del 24/03/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1624/23 R.G. avente per oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.
promossa da
e rappresentati e difesi dall' Avv. Parte_1 Parte_2
Antonella Germanò ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Catanzaro, via Lucrezia della Valle n. 19/G
OPPONENTI
Contro rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Giardino ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Piazza Santa Teresa
n. 6
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 13/04/2023, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la per ivi sentire dichiarare, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la nullità dell'atto di precetto notificato loro dalla intimante il versamento della somma di Controparte_1
€ 18.816,96 a titolo di rate di mutuo fondiario non versate.
A sostegno dell'opposizione deducevano che il titolo esecutivo non gli era stato notificato né era stato allegato all'atto di precetto, in violazione degli artt. 479 e
480 c.p.c.. Rilevavano inoltre la nullità dell'atto per mancata allegazione della procura.
Concludevano, pertanto, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito chiedevano accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto.
Si costituiva in giudizio la rilevando l'infondatezza dei Controparte_1 motivi dell'opposizione eccependo che la mancata notifica del titolo esecutivo, trattandosi di crediti fondiari, non era necessaria, per come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 385/1993, né era altresì necessaria l'allegazione all'atto delle procure sostanziali.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di trattazione del 06/11/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza ex art. 189 c.p.c., il Giudice rinviava la causa all'udienza del 10/06/2024 ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 10/06/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni.
Con decreto del 28/05/2024 la causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del
16/12/2024 a seguito di sospensione delle attività per le consultazioni elettorali.
All'udienza del 16/12/2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte opponente rilevava di aver depositato istanza di conversione del pignoramento nella procedura esecutiva n. 41723 r.g.e., pendente tra le parti e chiedeva la cessazione della materia del contendere, parte opposta precisava le conclusioni, il
Giudice, vista la richiesta avanzata dagli opponenti, ritenuto necessario verificare la circostanza, rinviava la causa all'udienza del 24/03/2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 24/03/2025 parte opponente insisteva nella richiesta di cessata materia del contendere, parte opposta non compariva, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
La sopravvenuta conversione del pignoramento, per come documentata da parte opponente in corso di causa, ha determinato il venir meno dell'interesse alla
Pag. 2 di 3 prosecuzione del giudizio, pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si ha anche per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione Sez. 2, sentenza n. 30251 del 31.10.2023).
In ordine alle spese processuali, può essere disposta la compensazione, stante la richiesta avanzata da parte opponente e la non contestazione da parte dell'opposta che non è comparsa all'udienza del 24/03/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 31.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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