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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9930/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 9930/2016 R.G. promossa da
(P.I. , corrente in San Menaio (FG), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Falcone, giusta mandato in atti;
- attrice-
contro
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Micucci, giusta procura in atti;
- convenuta -
nonché
contro
:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_3 per essa quale procuratrice speciale la (p.i. ), in virtù di atto di Controparte_3 P.IVA_4 costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in data 8.6.2020, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Micucci, giusta procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
nonché
contro
:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro – tempore, e per Controparte_4 P.IVA_5 essa quale procuratrice speciale la (p.i. ), in virtù di atto di Controparte_3 P.IVA_4 costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in data 6.6.2023, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, giusta procura in atti;
pagina 1 di 7 - TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.1.2025, da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 15.12.2016, regolarmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, allegando di essere intestataria del contratto di mutuo Parte_2 ipotecario del valore di euro 1.300.000,00, sottoscritto con la per la Controparte_5 ristrutturazione ed ampliamento della struttura alberghiera, ha esperito nei confronti del citato Istituto di credito azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito, per l'applicazione di interessi in parte ultra-legali ed in parte usurari, per aver applicato nel corso del rapporto un TAEG diverso da quello inizialmente pattuito, l'anatocismo addebitato, oltre alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dalla condotta tenuta dalla banca in violazione delle regole di correttezza e buona fede. Il tutto con il favore delle spese di lite da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 31.5.2017, il eccependo Controparte_1 in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per carenza di prova ed indeterminatezza dell'oggetto e contrastando nel merito le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto. Inoltre, in via gradata, ha chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis per l'importo non contestato di euro 1.026.023,12, ed in subordine di euro 724.586, 13, con consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio.
Espletata la procedura di mediazione con esito negativo, denegata ogni istanza istruttoria con ordinanza del 2.8.2018, la causa, istruita documentalmente, viene decisa dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. dapprima la e per essa quale procuratrice speciale la a Controparte_2 Controparte_6 seguito dell'operazione di cessione dei crediti intervenuta con il in Controparte_1 data 10.10.2018, tra cui è ricompreso il credito vantato nei confronti della società attrice, chiedendo l'estromissione dal giudizio dell'Istituto cedente, nonché in seguito la e per essa, Controparte_4 quale procuratrice speciale, la a seguito dell'operazione di cessione dei crediti Controparte_6 intervenuta con la in data 19.4.2022, relativamente alla posizione di Controparte_7 debito vantata nei confronti della facendo proprie le difese già spiegate in atti e non Parte_1 prestando consenso alla estromissione dell'Istituto cedente.
pagina 2 di 7 Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti
(Cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in limine litis va dato atto che solo parte convenuta ha aderito alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal precedente G.I., dott.ssa Diletta Calò, del seguente tenore: “abbandono del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite”.
Ciò posto, in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, formulata dalla convenuta Controparte_1
Sotto questo profilo la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi comporta una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
la nullità si verifica solo se a seguito di tale esame la domanda risulti assolutamente incerta. La nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di potersi difendere in giudizio (cfr. Cass. n. 1681/2015; Cass. n. 11751/2013;
Cass. n. 8077/2012).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il contenuto complessivo dell'atto di citazione, unitamente all'esame dei documenti allegati, consentono di ritenere, sinteticamente considerati, che oggetto e ragioni giustificatrici della domanda siano stati sufficientemente indicati e rappresentati da parte attrice, a prescindere dalle ragioni di fondatezza, così da consentire al convenuto il pieno ed integrale esercizio del proprio diritto di difesa.
Nel merito, preliminarmente, ritiene questa Giudice di condividere la valutazione operata dalla precedente G.I. di superfluità dell'accertamento tecnico-contabile sollecitato dall'attrice, e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, per quanto di seguito si illustrerà.
Le domande attoree sono infondate e vanno respinte, con conseguente assorbimento, in virtù del principio della ragione più liquida, delle diverse eccezioni sollevate dall'istituto di credito convenuto.
pagina 3 di 7 Quanto alla dedotta divergenza fra il TAEG pattuito in contratto e quello concretamente applicato in costanza del rapporto di mutuo va osservato che, pur non avendo elementi per verificare l'attendibilità e la correttezza dei conteggi operati dal CTP di parte attrice, ove astrattamente fondato, tale rilievo non darebbe certamente la stura alla nullità della pattuizione sugli interessi. D'altronde, la giurisprudenza di Par merito cui si intende dare continuità ha chiarito che nel caso di discrasia fra contrattuale e tassi concretamente applicati non travolge la relativa pattuizione, posto che l'Indicatore Sintetico di Costo, lungi dal concorrere alla determinazione dell'oggetto del contratto, viene a svolgere unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere effettivamente il costo totale dell'operazione prima di sottoscriverla, onde per cui la sua omessa od erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'Istituto mutuante (cfr. Tribunale Vicenza, 20/08/2020, n.1391). Ne consegue che laddove, pur a fronte dell'erronea indicazione del Par TAEG o dell' , siano stati dettagliatamente indicati -come è accaduto nel caso di specie- tutti i costi e gli oneri a carico del mutuatario, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
Anche le eccezioni relative all'applicazione di interessi usurari ed anatocistici sono assolutamente generiche e si esauriscono in mere affermazioni di principio avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto.
Con particolare riferimento poi al dedotto superamento del tasso soglia, non si può fare a meno di osservare che l'eccezione, oltre a non essere sufficientemente analitica nella allegazione, avendo la parte omesso finanche di indicare in che misura il limite di legge fosse stato travalicato, non appare neppure supportata dalla produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia previsti dalla legge 108/1996, pur richiamati nella consulenza di parte in cui si deduce il superamento del tasso – soglia senza alcuna allegazione delle fonti ufficiali. Va, a tal riguardo rammentato che è principio, ormai ampiamente acquisito dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la parte che deduce in giudizio la natura usuraria degli interessi applicati dall'istituto di credito, ottemperi al prescritto onus probandi, allegando i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia. Tali decreti, infatti, in quanto atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice, sono sottratti al principio iura novit curia e vanno quindi provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti (da ultimo Cass. 26525 /2024).
In considerazione di tanto, certamente inammissibile si configura la sollecitata richiesta di consulenza tecnica contabile che, come risaputo, non può assumere una finalità meramente esplorativa e sostituiva dell'onere probatorio incombente sulle parti. Peraltro il carattere esplorativo della invocata indagine peritale emerge testualmente nell'atto introduttivo del giudizio in cui l'opponente, in fase conclusiva, riserva all'esperimento della CTU la rideterminazione dell'esatta quantificazione del dare-avere tra le parti pag. 12 atto di citazione).
E' rimasta del tutto carente di prova anche la contestazione relativa alla c.d. "usura soggettiva" (art. 644 comma 3 c.p.) la quale richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
pagina 4 di 7 Al riguardo parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria del correntista ed approfittandone consapevolmente.
Sempre nel merito va osservato inoltre che il metodo di ammortamento c.d. alla francese, che è un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il metodo in questione, dunque, non implica di per sé alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce
(importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. Si tratta in definitiva di una forma di ammortamento a rata costante, in cui l'importo della rata comprende sia il capitale che gli interessi maturati nel relativo periodo. Gli interessi sono a scalare, ovvero sono decrescenti man mano che viene rimborsato il debito. Le rate, dunque, sono composte inizialmente più da interessi, che capitale, mentre mano a mano che si avvicina il termine, la proporzione tende a invertirsi. La caratteristica fondamentale della formula finanziaria che viene usata solitamente per il calcolo della rata è che per essa valgono due relazioni: la quota capitale di un anno è sempre uguale alla quota capitale dell'anno precedente;
il debito residuo alla fine di un anno è sempre uguale al valore attuale, calcolato al tasso proprio del piano, delle rate di ammortamento ancora da pagare. Gli interessi e la quota capitale scaduti escono dal rapporto finanziario in senso stretto, per cui non si può configurare anatocismo in relazione agli interessi corrispettivi.
Peraltro, l'attrice, a ben leggere le difese, si duole anche di una usura sopravvenuta, che è stata esclusa dalla Cassazione a sezioni unite con la decisione n. 24675/2017.
Deve ancora ritenersi che siano del tutto vaghe e generiche le doglianze di parte attrice, afferenti un preteso illegittimo esercizio, da parte dell'istituto di credito, dello ius variandi. Invero, l'attrice, ben lungi dal censurare una o più delle modifiche in concreto disposte in asserita violazione dell'art. 118
TUB, è limitata a svolgere considerazioni di ordine generale ed astratto, avulse dalla specificità della fattispecie concreta. Ciò risulta in contrasto con il principio per cui ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. In particolare, il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l'esecuzione della CP_5 prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa (cfr. in senso conforme, ex multis, Corte Appello Napoli, sez. terza, 10.5.2016).
Dall'onere della prova in capo al correntista deriva, tra l'altro, il seguente corollario. L'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr.
Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233). Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina. 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di pagina 5 di 7 "deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013). La stessa giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento allo ius variandi di cui all'art. 118
T.U.B. ritiene necessaria l'allegazione da parte del correntista a) dell'entità delle variazioni più gravose applicate;
b) delle le modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni (cfr. dal ultimo Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, n. 24811) rilevando costantemente la mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure nei casi in cui il correntista non alleghi l'applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, tenuto conto del principio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8548 del 2012), secondo cui "l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio.".
Infine, la domanda risarcitoria non può trovare, a sua volta, accoglimento sia in quanto assorbita dal rigetto della domanda di accertamento negativo, sia perchè parte attrice non ha chiesto di provare o di fornire elementi atti ad accertare la sussistenza e l'entità del danno patito, se non in via estremamente generica.
Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento del credito e condanna al pagamento asseritamente formulata dalla convenuta, essa va rigettata perché non espressamente proposta con la comparsa di costituzione in giudizio dell'Istituto cedente che, in ogni Controparte_8 caso, risulta tardivamente depositata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice (art. 91 c.p.c.) in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto delle tre fasi di giudizio (la fase istruttoria non si è svolta) ai valori minimi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalle parti e della definizione del procedimento secondo le forme semplificate.
Quanto al rapporto tra l'attrice e i terzi intervenuti e questo Controparte_2 Controparte_4 giudice, tenuto conto della volontarietà dell'intervento e del mancato consenso alla estromissione del creditore cedente, ritiene che sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- rigetta ogni domanda;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 del delle spese di lite che si liquidano in euro euro 10.180,00 per Controparte_8 compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
- spese compensate nel rapporto tra l'attrice e i terzi intervenuti.
pagina 6 di 7 Così deciso in Foggia, il 21.1.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. , la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 9930/2016 R.G. promossa da
(P.I. , corrente in San Menaio (FG), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Falcone, giusta mandato in atti;
- attrice-
contro
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Micucci, giusta procura in atti;
- convenuta -
nonché
contro
:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_3 per essa quale procuratrice speciale la (p.i. ), in virtù di atto di Controparte_3 P.IVA_4 costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in data 8.6.2020, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Micucci, giusta procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
nonché
contro
:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro – tempore, e per Controparte_4 P.IVA_5 essa quale procuratrice speciale la (p.i. ), in virtù di atto di Controparte_3 P.IVA_4 costituzione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato telematicamente in data 6.6.2023, con allegata procura notarile, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cantore, giusta procura in atti;
pagina 1 di 7 - TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.1.2025, da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 15.12.2016, regolarmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, allegando di essere intestataria del contratto di mutuo Parte_2 ipotecario del valore di euro 1.300.000,00, sottoscritto con la per la Controparte_5 ristrutturazione ed ampliamento della struttura alberghiera, ha esperito nei confronti del citato Istituto di credito azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito, per l'applicazione di interessi in parte ultra-legali ed in parte usurari, per aver applicato nel corso del rapporto un TAEG diverso da quello inizialmente pattuito, l'anatocismo addebitato, oltre alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti dalla condotta tenuta dalla banca in violazione delle regole di correttezza e buona fede. Il tutto con il favore delle spese di lite da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.
Si è costituito in giudizio, con comparsa del 31.5.2017, il eccependo Controparte_1 in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per carenza di prova ed indeterminatezza dell'oggetto e contrastando nel merito le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto. Inoltre, in via gradata, ha chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis per l'importo non contestato di euro 1.026.023,12, ed in subordine di euro 724.586, 13, con consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di giudizio.
Espletata la procedura di mediazione con esito negativo, denegata ogni istanza istruttoria con ordinanza del 2.8.2018, la causa, istruita documentalmente, viene decisa dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. dapprima la e per essa quale procuratrice speciale la a Controparte_2 Controparte_6 seguito dell'operazione di cessione dei crediti intervenuta con il in Controparte_1 data 10.10.2018, tra cui è ricompreso il credito vantato nei confronti della società attrice, chiedendo l'estromissione dal giudizio dell'Istituto cedente, nonché in seguito la e per essa, Controparte_4 quale procuratrice speciale, la a seguito dell'operazione di cessione dei crediti Controparte_6 intervenuta con la in data 19.4.2022, relativamente alla posizione di Controparte_7 debito vantata nei confronti della facendo proprie le difese già spiegate in atti e non Parte_1 prestando consenso alla estromissione dell'Istituto cedente.
pagina 2 di 7 Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti
(Cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Sempre in limine litis va dato atto che solo parte convenuta ha aderito alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal precedente G.I., dott.ssa Diletta Calò, del seguente tenore: “abbandono del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite”.
Ciò posto, in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, formulata dalla convenuta Controparte_1
Sotto questo profilo la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum o della causa petendi comporta una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
la nullità si verifica solo se a seguito di tale esame la domanda risulti assolutamente incerta. La nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di potersi difendere in giudizio (cfr. Cass. n. 1681/2015; Cass. n. 11751/2013;
Cass. n. 8077/2012).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il contenuto complessivo dell'atto di citazione, unitamente all'esame dei documenti allegati, consentono di ritenere, sinteticamente considerati, che oggetto e ragioni giustificatrici della domanda siano stati sufficientemente indicati e rappresentati da parte attrice, a prescindere dalle ragioni di fondatezza, così da consentire al convenuto il pieno ed integrale esercizio del proprio diritto di difesa.
Nel merito, preliminarmente, ritiene questa Giudice di condividere la valutazione operata dalla precedente G.I. di superfluità dell'accertamento tecnico-contabile sollecitato dall'attrice, e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, per quanto di seguito si illustrerà.
Le domande attoree sono infondate e vanno respinte, con conseguente assorbimento, in virtù del principio della ragione più liquida, delle diverse eccezioni sollevate dall'istituto di credito convenuto.
pagina 3 di 7 Quanto alla dedotta divergenza fra il TAEG pattuito in contratto e quello concretamente applicato in costanza del rapporto di mutuo va osservato che, pur non avendo elementi per verificare l'attendibilità e la correttezza dei conteggi operati dal CTP di parte attrice, ove astrattamente fondato, tale rilievo non darebbe certamente la stura alla nullità della pattuizione sugli interessi. D'altronde, la giurisprudenza di Par merito cui si intende dare continuità ha chiarito che nel caso di discrasia fra contrattuale e tassi concretamente applicati non travolge la relativa pattuizione, posto che l'Indicatore Sintetico di Costo, lungi dal concorrere alla determinazione dell'oggetto del contratto, viene a svolgere unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere effettivamente il costo totale dell'operazione prima di sottoscriverla, onde per cui la sua omessa od erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'Istituto mutuante (cfr. Tribunale Vicenza, 20/08/2020, n.1391). Ne consegue che laddove, pur a fronte dell'erronea indicazione del Par TAEG o dell' , siano stati dettagliatamente indicati -come è accaduto nel caso di specie- tutti i costi e gli oneri a carico del mutuatario, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
Anche le eccezioni relative all'applicazione di interessi usurari ed anatocistici sono assolutamente generiche e si esauriscono in mere affermazioni di principio avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto.
Con particolare riferimento poi al dedotto superamento del tasso soglia, non si può fare a meno di osservare che l'eccezione, oltre a non essere sufficientemente analitica nella allegazione, avendo la parte omesso finanche di indicare in che misura il limite di legge fosse stato travalicato, non appare neppure supportata dalla produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia previsti dalla legge 108/1996, pur richiamati nella consulenza di parte in cui si deduce il superamento del tasso – soglia senza alcuna allegazione delle fonti ufficiali. Va, a tal riguardo rammentato che è principio, ormai ampiamente acquisito dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la parte che deduce in giudizio la natura usuraria degli interessi applicati dall'istituto di credito, ottemperi al prescritto onus probandi, allegando i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia. Tali decreti, infatti, in quanto atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice, sono sottratti al principio iura novit curia e vanno quindi provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti (da ultimo Cass. 26525 /2024).
In considerazione di tanto, certamente inammissibile si configura la sollecitata richiesta di consulenza tecnica contabile che, come risaputo, non può assumere una finalità meramente esplorativa e sostituiva dell'onere probatorio incombente sulle parti. Peraltro il carattere esplorativo della invocata indagine peritale emerge testualmente nell'atto introduttivo del giudizio in cui l'opponente, in fase conclusiva, riserva all'esperimento della CTU la rideterminazione dell'esatta quantificazione del dare-avere tra le parti pag. 12 atto di citazione).
E' rimasta del tutto carente di prova anche la contestazione relativa alla c.d. "usura soggettiva" (art. 644 comma 3 c.p.) la quale richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
pagina 4 di 7 Al riguardo parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la banca abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria del correntista ed approfittandone consapevolmente.
Sempre nel merito va osservato inoltre che il metodo di ammortamento c.d. alla francese, che è un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Il metodo in questione, dunque, non implica di per sé alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce
(importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. Si tratta in definitiva di una forma di ammortamento a rata costante, in cui l'importo della rata comprende sia il capitale che gli interessi maturati nel relativo periodo. Gli interessi sono a scalare, ovvero sono decrescenti man mano che viene rimborsato il debito. Le rate, dunque, sono composte inizialmente più da interessi, che capitale, mentre mano a mano che si avvicina il termine, la proporzione tende a invertirsi. La caratteristica fondamentale della formula finanziaria che viene usata solitamente per il calcolo della rata è che per essa valgono due relazioni: la quota capitale di un anno è sempre uguale alla quota capitale dell'anno precedente;
il debito residuo alla fine di un anno è sempre uguale al valore attuale, calcolato al tasso proprio del piano, delle rate di ammortamento ancora da pagare. Gli interessi e la quota capitale scaduti escono dal rapporto finanziario in senso stretto, per cui non si può configurare anatocismo in relazione agli interessi corrispettivi.
Peraltro, l'attrice, a ben leggere le difese, si duole anche di una usura sopravvenuta, che è stata esclusa dalla Cassazione a sezioni unite con la decisione n. 24675/2017.
Deve ancora ritenersi che siano del tutto vaghe e generiche le doglianze di parte attrice, afferenti un preteso illegittimo esercizio, da parte dell'istituto di credito, dello ius variandi. Invero, l'attrice, ben lungi dal censurare una o più delle modifiche in concreto disposte in asserita violazione dell'art. 118
TUB, è limitata a svolgere considerazioni di ordine generale ed astratto, avulse dalla specificità della fattispecie concreta. Ciò risulta in contrasto con il principio per cui ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. In particolare, il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l'esecuzione della CP_5 prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa (cfr. in senso conforme, ex multis, Corte Appello Napoli, sez. terza, 10.5.2016).
Dall'onere della prova in capo al correntista deriva, tra l'altro, il seguente corollario. L'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi o avrebbe superato i tassi soglia), atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr.
Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233). Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib. Latina. 28 agosto 2013; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013): in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un "vizio" di allegazione, il fatto che la citazione consti di pagina 5 di 7 "deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (Trib. Milano, 24 settembre 2013). La stessa giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento allo ius variandi di cui all'art. 118
T.U.B. ritiene necessaria l'allegazione da parte del correntista a) dell'entità delle variazioni più gravose applicate;
b) delle le modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni (cfr. dal ultimo Cassazione civile, sez. I, 19/10/2017, n. 24811) rilevando costantemente la mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure nei casi in cui il correntista non alleghi l'applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, tenuto conto del principio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8548 del 2012), secondo cui "l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte. Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni
(quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio.".
Infine, la domanda risarcitoria non può trovare, a sua volta, accoglimento sia in quanto assorbita dal rigetto della domanda di accertamento negativo, sia perchè parte attrice non ha chiesto di provare o di fornire elementi atti ad accertare la sussistenza e l'entità del danno patito, se non in via estremamente generica.
Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento del credito e condanna al pagamento asseritamente formulata dalla convenuta, essa va rigettata perché non espressamente proposta con la comparsa di costituzione in giudizio dell'Istituto cedente che, in ogni Controparte_8 caso, risulta tardivamente depositata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice (art. 91 c.p.c.) in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto delle tre fasi di giudizio (la fase istruttoria non si è svolta) ai valori minimi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalle parti e della definizione del procedimento secondo le forme semplificate.
Quanto al rapporto tra l'attrice e i terzi intervenuti e questo Controparte_2 Controparte_4 giudice, tenuto conto della volontarietà dell'intervento e del mancato consenso alla estromissione del creditore cedente, ritiene che sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- rigetta ogni domanda;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 del delle spese di lite che si liquidano in euro euro 10.180,00 per Controparte_8 compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
- spese compensate nel rapporto tra l'attrice e i terzi intervenuti.
pagina 6 di 7 Così deciso in Foggia, il 21.1.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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