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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2452 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. ), nato a PALERMO in [...]- Parte_1 C.F._1 ta 09/07/1957, con il patrocinio dell'avv. Enrico Cadelo (PEC
[...]
Email_1
attore in riassunzione - appellante
CONTRO
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. David Morganti (PEC ) Email_2
(C.F. ), nata a [...] Controparte_4 C.F._2 in data 01/02/1989 e (C.F. , Parte_2 C.F._3 nata a Palermo in data [...], in [...] e n. q. di eredi Parte_3
, entrambe con il patrocinio dell'avv. Andrea Dell'Aira (PEC av-
[...]
e la prima con il patrocinio anche dell'avv. Email_3
CO CA (PEC Email_4
(C.F. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Aurelio Anselmo (PEC Email_5
convenuti in riassunzione - appellati
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona Controparte_6 P.IVA_3
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, convenuti in riassunzione – appellati contumaci
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza pronunciata in data 26/03/2014 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, all'esito del giudizio iscritto al n. 14704/2012 R.G.A.C.
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte attrice in riassunzione:
« - Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi del giudizio (Tribunale di Palermo R.G, nr. 14704/2012 - Corte d'Appello di Pa- lermo R.G. nr. 746/2014 - Corte di Cassazione civile nr. R.G. 26680 /2015).
- Confermare nella sostanza le statuizioni dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, III sezione civile, n. 209/2014, che ha definito il primo grado del giudizio e, per l'effetto:
• Condannare la (già Controparte_8 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere inden-
[...] ne il dott. di quanto tenuto a pagare alle signore Parte_1 [...]
e , in forza della sentenza penale della CP_9 Parte_2
Corte d'Appello di Palermo nr. 2997/12, nella misura e con le proporzioni stabilite dal Tribunale civile di Palermo con l'ordinanza di primo grado n. 209/2014, che ha così statuito: “condanna a Controparte_3 pagare agli intervenuti e la comples- Parte_2 Controparte_4 siva somma di euro 1.197.000,00, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo, così ripartita: : euro Parte_2
169.974,00; : euro 1.027.026,00”-, Controparte_4
• Condannare la (già Controparte_8 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento
[...] diretto, ex art, 1917 comma 2 c.c., nei confronti delle signore Parte_4
e , delle somme sopra indicate.
[...] Parte_2
- Vinte le spese di tutti i gradi del processo e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle spese relative al giudizio di
[...]
e di quelle del presente grado.» Per_1
Conclusioni per la già già Controparte_1 Controparte_8
Controparte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 «Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Adita, in totale riforma dell'ordinanza numero 209/2014 emessa inter partes dal Tribunale di Pa- lermo in data 26 marzo 2014 e notificata in pari data a mezzo posta certi- ficata,
- in via preliminare disporre, con ordinanza ex articolo 283 c.p.c., la so- spensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza numero 209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo - Giudice Dottoressa Ciardo - all'esito del proce- dimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. dal Dott. Parte_5 [...]
al N.R.G. 14714/2012; Pt_6
- nel merito, riformare l'ordinanza numero 209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. dal Dott. e rubricato al N.R.G. 14704/2012 nella parte in cui Parte_1 il giudice ha negato l'intervenuta prescrizione nei confronti di del CP_3 diritto alla manleva assicurativa del sulla polizza numero Parte_7
H548431864-06 e conseguentemente, per le ragioni, circostanze ed argo- mentazioni spese in parte narrativa, riformare l'ordinanza e dichiarare per l'effetto prescritto ogni diritto all'indennizzo del Dottor nei con- Pt_1 fronti di mandando quest'ultima esente da qualsiasi Controparte_3 obbligo di manleva e/o risarcitorio nei suoi confronti e, per l'effetto, nei confronti della signora e della signora Controparte_10 CP_11
[... ;
- sempre nel merito, riformare l'ordinanza numero 209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. dal Dottor e rubricato al N.R.G. 14704/2012 nella Parte_1 parte in cui il Giudice ha rigettato l'esecuzione sollevata da sulla CP_3 preconoscenza dei fatti da parte del ex art. 1892 c.c. e 17 Parte_7 delle condizioni di polizza e conseguentemente, voglia la Ecc.ma Corte di appello adita, per le ragioni, circostanze ed argomentazioni spese in parte narrativa, riformare in tale parte l'ordinanza e dichiarare la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di fatto e diritto sufficiente a negare l'indennizzo ai sensi dell'articolo 1892 c.c. e 17 di polizza mandando per effetto esente da qualsivoglia obbligo di manleva e/o Controparte_3 risarcitorio nei suoi confronti e, per l'effetto, nei confronti della signora
e della signora . Controparte_4 Parte_2
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ri- getto dell'istanza di appello svolta in via principale e contestuale accerta- mento dell'obbligo indennitario di in favore del Dottor Controparte_3
e dell'obbligo ex articolo 1917 c.c. della predetta compagnia nei Pt_1 confronti della signora e della signora , in riforma CP_4 Pt_2 dell'ordinanza numero 209/2014 emessa dal tribunale di Palermo – Giudi- ce Dottoressa Ciardo - all'esito del procedimento promosso ex art. 702 bis
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 c.p.c. dal Dottor e rubricato al N.R.G. 14704/2012, ac- Parte_1 certare e dichiarare il pregiudizio sofferto da per il mancato eserci- CP_3 zio del diritto di regresso ex articolo 1910 c.c. con l'altro assicuratore del Dottor come conseguenza Parte_8 dell'omessa denuncia di sinistro da parte dello stesso dottor e, Pt_1 per l'effetto, ridurre l'importo ritenuto dovuto da nella Controparte_3 misura corrispondente alla somma che tale compagnia avrebbe dovuto versare in caso di contestuale accertamento dell'obbligo indennitario di
e proporzionale riduzione dell'indennità dovute secondo i ri- CP_6 spettivi primi contratti come previsto dall'articolo 1910 c.c.. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente gra- do di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.»
Conclusioni per le appellate e : Controparte_4 Parte_2
«Accogliere le domande spiegate dal na- Parte_9 to a Palermo il 9 luglio 1957 C.F. , confermando CodiceFiscale_4 nella sostanza le statuizioni di cui all'Ordinanza resa dal Tribunale di Pa- lermo in composizione Monocratica nr 209/2014 del 24/02/2014. Per l'effetto – alla luce dell'espressa richiesta già spiegata ex art. 1917 comma 2° c.c. – condannare (GIA' Controparte_8 [...]
) CF/P IVA , IN PERSONA DEL SUO LEG. Controparte_3 P.IVA_5
RAPP.TE P.T., al pagamento diretto nei confronti dei sigg. Parte_10 nina e di quanto l'assicurato, dott. Parte_2 Parte_1 deve a quest'ultime sulla base della Sentenza resa dalla Corte Di Appello di Palermo sez IV penale - Rg Gen Corte Di Appello n 000800/2010 - in data 28.06.2012 con applicazione di termini e modalità di cui ai contratti di pat- tuizione compenso e modalità di erogazione già in atti. Condannare parte resistente alla rifusione delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari che dichiara- no di averle interamente anticipate.»
Conclusioni per l'appellata Controparte_5
«1) Confermare, nella sostanza, le statuizioni contenute nell'ordinanza n.209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo e per l'effetto 2)Ritenere e dichiarare operante la polizza assicurativa sottoscritta dal dott. con (già ) e per l'effetto Pt_1 CP_12 Controparte_13
3)Condannare (già ) a tenere indenne il CP_12 Controparte_14 dott. di quanto tenuto a pagare in forza della sentenza definitiva Pt_1 di condanna pronunciata nei di lui confronti;
4) Ritenere e dichiarare la polizza assicurativa sottoscritta con la CP_15
, polizza di secondo rischio con franchigia di € 515.000,00.
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 Conseguentemente 5) Ritenere e dichiarare, nel caso di specie, e per le ragioni sopra meglio specificate, la non operatività della polizza assicurativa di secondo rischio sottoscritta con . Controparte_15
Con vittoria di spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2887/12 del 28 giugno 2012, confermata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Palermo, IV sez. penale, affermava la re- sponsabilità, per il decesso di , del dott. Parte_3 CP_16 nato, direttore dell'U.O.C. di chirurgia generale dell'ospedale “Cimino” di Termini Imerese presso cui la stessa era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico e successive cure dall'esito infausto, e lo condanna- va al risarcimento del danno subito dai familiari, costituitisi parti civili, li- quidando in favore della figlia, , in proprio e n.q. di Controparte_4 erede del padre , la somma di euro 1.245.059,00, in fa- Persona_2 vore della madre, , la somma di euro 200.000,00 oltre in- Parte_2 teressi e spese.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudi- Parte_1 zio dinanzi al Tribunale di Palermo l , n.q di proprio datore CP_17 di lavoro, la Società Reale Mutua di Assicurazione S.p.A., compagnia che Con assicurava l' e con cui egli aveva poi stipulato un'estensione della ga- ranzia assicurativa per colpa grave, la con cui Controparte_3 aveva stipulato una polizza di assicurazione R.C. professionale, e l' CP_18
(già con cui aveva stipulato una polizza
[...] Controparte_19 assicurativa a secondo rischio, onde vedersi da queste garantito e manle- vato in ordine alle richieste di risarcimento dei danni avanzate nei suoi confronti da e da virtù della pre- Controparte_4 Controparte_20 detta sentenza, chiedendone, altresì, la condanna al pagamento diretto del dovuto in favore delle predette parti offese, indicate parti offese, an- ch'esse chiamate in giudizio.
3. Con ordinanza del 26/03/2014, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio:
- condannava la entro i limiti del massi- Controparte_3 male pari ad € 1.197.000,00 rivalutato secondo gli indici ISTAT, a tenere indenne di quanto da questi dovuto a Parte_1
e , mediante il pagamento di- Parte_2 Controparte_4 retto in favore di della somma di euro Parte_2
169.974,00 e di della somma di euro Controparte_4
1.027.026,00;
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 - rigettava le domande proposte dallo nei confronti degli Pt_1 altri resistenti;
- condannava la al pagamento delle spese Controparte_3 processuali in favore del ricorrente e delle resistenti e Pt_2 CP_9
;
[...]
- disponeva la compensazione delle spese tra le restanti parti.
4. A seguito di impugnazione ritualmente proposta dalla Controparte_21
questa Corte di appello, con sentenza n. 637/2015 dei 10/4-
[...]
04/5/2015, riformava la predetta ordinanza, rigettando le domande pro- poste dallo nei confronti della e lo Pt_1 Controparte_3 condannava al pagamento delle spese processuali, disponendo la com- pensazione delle stesse nei rapporti tra la società appellante e le restanti parti.
5. A seguito di ricorso dello , la Corte di Cassazione con sentenza Pt_1
n. 20975/2018 dei 22/1-23/8/2018, cassava la predetta sentenza, rinvian- do il processo dinanzi a questa Corte in diversa composizione.
6. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso dello rilevava che «qualora il soggetto assicurato, che in prece- Pt_1 denza abbia notiziato la propria assicurazione per la responsabilità civile di un sinistro, comunichi all'assicuratore con una lettera la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari ed indichi nell'oggetto della comunicazione il danneggiato (nella specie gli eredi della persona deceduta nel sinistro) nonché la propria responsabilità professionale, precisando, altresì, che la comunicazione è fatta "per le competenze del caso", la lettera deve considerarsi idonea a comunicare l'esercizio dell'azione civile da parte del danneggiato nel processo penale mediante costituzione di parte civile ed il giudice di merito che non la con- sidera idonea in tal senso commette falsa applicazione della norma dell'art. 2952, quarto comma, cod. civ.»
7. Con citazione del 30/11/2018, ha riassunto la causa, Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_3
8. La nelle more divenuta Controparte_3 Controparte_22
si è costituita con comparsa del 22/2/2019, insistendo
[...] nell'accoglimento dell'appello originariamente proposto.
9. Con comparsa del 22/2/2019 si costituivano, altresì, le appellate
[...]
e , aderendo alle domande originariamen- Parte_11 Parte_2 te proposte dallo e chiedendo il rigetto dell'appello proposto Pt_1 dalla compagnia di assicurazioni già , ribadendo la richie- CP_8 CP_3 sta di pagamento diretto già proposta nel giudizio di primo grado.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 10. Nelle more del presente giudizio è intervenuta la Controparte_1
succeduta in virtù di fusione per incorporazione alla
[...] [...]
insistendo nell'impugnazione da quest'ultima proposta. Controparte_23
11. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note deposita- te in sostituzione dell'udienza del 10/11/2023 e con ordinanza del 4/3/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. In merito al primo motivo di impugnazione, con il quale la HDI Assicu- razioni aveva ribadito l'eccezione di prescrizione originariamente propo- sta deve ritenersi intervenuto il giudicato alla luce della pronuncia inter partes della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto alla missiva inviata dall'assicurato in data 12/6/2006, con cui comunicava il proprio rinvio a giudizio, idonea a determinare l'interruzione della prescrizione del diritto ad essere garantito. Da ciò consegue, necessariamente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione originariamente sollevata dalla
[...]
e ribadita dalla cui è Controparte_24 Controparte_8 succeduta la nella propria comparsa di costitu- Controparte_1 zione nel presente giudizio.
13. La predetta compagnia appellata, costituendosi nel presente giudizio, ha ribadito, inoltre, anche il secondo motivo di impugnazione, con cui vie- ne eccepita l'inoperatività delle garanzie di polizza ai sensi dell'art. 1892 cod. civ. e segg. e dell'art. 17 della polizza sottoscritta, per avere lo Pt_12
fornito dichiarazioni inesatte o reticenti riguardo a circostanze che,
[...] se conosciute, avrebbero portato l'assicuratore a non prestare il consenso o a stabilire condizioni diverse.
14. La compagnia di assicurazioni, in particolar modo, rileva che la polizza assicurativa era stata sottoscritta il 31/5/2004, ma che già prima di tale data si era già verificata una drammatica evoluzione della situazione clini- ca della paziente , la quale, operata il 4/5/2004, era sta- Parte_3 ta nuovamente ricoverata d'urgenza il 7/5/2004 per febbre e colica ad- dominale e quindi nuovamente ricoverata in condizioni disperate il 25/5/2004, nel tentativo di porre rimedio a una peritonite in atto, conse- guenza settica di una perforazione intestinale che, secondo la ricostruzio- ne poi effettuata in sede penale, derivava da manovre chirurgiche erro- nee.
15. Evidenzia, dunque, che lo , in qualità di direttore dell'UOC di Pt_1 chirurgia generale, al momento della sottoscrizione della polizza era a co- noscenza della drammatica evoluzione della vicenda e avrebbe dovuto,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 quantomeno, sospettare che la situazione potesse determinare richieste di risarcimento danni, di tal che la mancata comunicazione di tali gravi cir- costanze integrerebbe una colpa grave lesiva della libera e consapevole formazione del consenso negoziale, in quanto l'assicuratore non era a co- noscenza di un rischio potenziale già materializzatosi, giacché, data la na- tura claims made della polizza, che copriva anche fatti colposi accaduti prima della stipula, sarebbe stato di fondamentale importanza che l'assicurato non fosse a conoscenza di circostanze che potessero determi- nare l'arrivo di richieste risarcitorie. Sottolinea, ulteriormente, che lo stes- so aveva sottoscritto la dichiarazione contenuta all'art. 17 delle condizioni di polizza, attestando di non essere a conoscenza di alcun elemento che potesse far supporre il sorgere di un'obbligazione risarcitoria per fatto a lui già imputabile al momento della stipula del contratto.
16. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, dovendosi considerare, innanzitutto, che l'evento generatore della responsabilità dello , ossia il decesso della paziente , è avve- Pt_1 Parte_3 nuto in data 24/6/2004, mentre il contratto di assicurazione di cui si di- scute è stato stipulato in data 31/5/2004, di tal che non può ritenersi mendace la dichiarazione resa dall'assicurato circa la mancata conoscenza di un rischio potenziale già materializzatosi, poiché solo con il decesso del- la paziente tale rischio ebbe a materializzarsi.
17. Secondo la prospettazione della compagnia di assicurazione, dunque, già 24 giorni prima che si concludesse la catena di eventi infausti che con- dusse al decesso della lo avrebbe dovuto essere in Pt_3 Pt_1 possesso di conoscenze tali da prefigurare con ragionevole certezza la sua responsabilità per ciò che non era ancora nemmeno accaduto.
18. Tale prospettazione, tuttavia, risulta del tutto priva di alcun supporto probatorio, e il rischio del quale la compagnia lamenta la mancata comu- nicazione, al momento della stipula del contratto di assicurazione, era an- cora astratto e ipotetico.
19. Al contrario, deve rilevarsi che dall'iter stesso del procedimento pena- le si evince che l'accertamento dell'effettiva responsabilità dello Pt_1 per il tragico decesso della non fu lineare, giacché i primi accer- Pt_3 tamenti tecnici svolti condussero alla sua assoluzione con formula piena da parte del Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 459/09 dei 18/6-13/10/2009 e solo a seguito degli approfondimenti tecnici disposti nel successivo giudizio di appello si giunse a un verdetto di affermazione della responsabilità, poi confermato in Cassazione
20. Con il terzo motivo di impugnazione, la ha chiesto la Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha omesso di accertare il contestuale pregiudizio dalla stessa sofferto in conseguenza del manca- to riparto ex art. 1910 c.c. e chiede che venga accertato tale pregiudizio, riducendo proporzionalmente l'entità della somma dovuta, in ragione di quanto avrebbe dovuto essere versato da parte della compagnia di assicu- razioni . CP_6
21. Rappresenta, in particolar modo, che il Tribunale di Palermo ha accer- tato che il diritto all'indennizzo del Dottor verso , Pt_1 CP_6 Part compagnia assicuratrice dell' era prescritto, a causa dell'omessa tem- pestiva denuncia della richiesta di risarcimento e deduce che se tale adempimento fosse stato posto in essere, la predetta compagnia sarebbe stata condannata a prestare la manleva nei limiti dell'art. 1910 cod. civ..
22. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, dovendo in- nanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1910 cod. civ., il quale presuppone che uno stesso assicurato ab- bia concluso più contratti di assicurazione a copertura del medesimo ri- schio. Nel caso in esame, invece, la polizza con la Reale Mutua Assicura- Con zioni era stata sottoscritta dall' di , quale datrice di lavoro del- CP_7 lo . Deve, dunque, ritenersi che incombesse prioritariamente Pt_1 sull'azienda sanitaria l'onere di denunciare il sinistro e che lo ben Pt_1 avrebbe potuto confidare nel fatto che tale adempimento venisse posto in essere dall'azienda sanitaria.
23. Al riguardo, infatti, si evince che l'odierno attore in riassunzione ebbe a stipulare direttamente con la solamente una Controparte_6 estensione di garanzia sottoscritta il 13/3/2007, con termine iniziale de- corrente dall'1/5/2007, che prevedeva la rinuncia dell'assicuratore alla ri- valsa nei confronti dei dipendenti della struttura sanitaria nei casi di colpa grave, ma che non copriva il rischio oggetto del presente giudizio, per evi- denti ragioni temporali, tenuto conto del fatto che la richiesta risarcitoria è stata proposta nei confronti dello in epoca antecedente. Pt_1
24. Va rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 1910, secondo comma, cod. civ. l'assicuratore non è tenuto a pagare l'indennità se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, mentre nel caso in esame, per ammissione della stessa compagnia appellante, l'omesso avviso deve ritenersi imputa- bile, al più, a un atteggiamento meramente colposo.
25. Con l'ultimo motivo di impugnazione, la si duole del- Controparte_1 la pronuncia di condanna al pagamento diretto dell'indennizzo assicurati- vo in favore delle danneggiate e , ri- Controparte_4 Parte_2 levando l'insussistenza dei presupposti per il pagamento diretto.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 26. Va considerato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 2917, secondo comma, cod. civ., nelle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede e nel caso di specie tale richiesta risulta essere stata formulata dallo Pt_14
[.
sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di tal che sussisto- no i presupposti per l'adozione della pronuncia contestata.
27. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello originariamen- te proposto dalla già Controparte_1 Controparte_8
già non può trovare accoglimento e
[...] Controparte_3
l'ordinanza impugnata deve essere integralmente confermata.
28. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della com- pagnia di assicurazioni originaria appellante e si liquida- Controparte_1 no, per ciascuna delle parti costituite nei rispettivi giudizi, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, nelle seguenti misure:
- in euro 11.480 per il giudizio di appello, in base al D.M. n. 55 del 2014, nel testo antecedente la novella del D.M. n. 147 del 2022 (di cui euro 3.540 per studio, euro 2.060 per la fase introduttiva ed euro 5.880 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- in euro 8.700,00 per il giudizio di cassazione, in base al D.M. n. 55 del 2014, nel testo antecedente la novella del D.M. n. 147 del 2022 (di cui euro 4.000 per studio, euro 2.640 per la fase introduttiva ed euro 2.060 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- in euro 12.040 per il presente giudizio di rinvio, in base al D.M. n.
55 del 2014 nel testo attualmente vigente (di cui euro 3.710 per studio, euro 2.160 per la fase introduttiva ed euro 6.170 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misu- ra di legge.
29. Va disposta la distrazione delle suindicate spese in favore dei rispettivi procuratori costituiti, avv. Enrico Cadelo e avv. Andrea Dell'Aira, che han- no dichiarato di averle anticipate
30. Tenuto conto del fatto che la costituitasi Controparte_6 nell'originario giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, e la
[...] non hanno assunto un ruolo di contraddittori so- Controparte_25 stanziali, non essendo stati impugnati i capi della decisione di primo grado relativi alle domande proposte nei loro confronti, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse e le restanti parti processuali.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte originaria appellan- te di provvedere al versamento di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sen- tenza n. 20975/2018 dei 22/1-23/8/2018, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da già Controparte_1 [...]
già nei confronti Controparte_8 Controparte_3 di e Parte_1 Controparte_4 CP_11
[...] Controparte_5 Controparte_26
e avverso
[...] Controparte_7
l'ordinanza pronunciata in data 26/03/2014 dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio iscritto al n. 14704/2012 R.G.A.C.
• condanna la al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di che liquida in euro 11.480 per il giudi- Parte_1 zio di appello, in euro 8.700,00 per il giudizio di cassazione e in euro 12.040 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in fa- vore del difensore antistatario avv. Enrico Cadelo;
• condanna la al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di e , che liquida in Controparte_4 Parte_2 euro 11.480 per il giudizio di appello e in euro 12.040 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misu- ra di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore anti- statario avv. Andrea Dell'Aira;
• dichiara compensate le spese di lite nei rapporti tra
[...]
e le restanti parti Controparte_27 Controparte_6 del giudizio;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contribu- Controparte_1 to unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Pi-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 raino.
pag. 12 di 12
Corte di Appello di Palermo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2452 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. ), nato a PALERMO in [...]- Parte_1 C.F._1 ta 09/07/1957, con il patrocinio dell'avv. Enrico Cadelo (PEC
[...]
Email_1
attore in riassunzione - appellante
CONTRO
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
già in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. David Morganti (PEC ) Email_2
(C.F. ), nata a [...] Controparte_4 C.F._2 in data 01/02/1989 e (C.F. , Parte_2 C.F._3 nata a Palermo in data [...], in [...] e n. q. di eredi Parte_3
, entrambe con il patrocinio dell'avv. Andrea Dell'Aira (PEC av-
[...]
e la prima con il patrocinio anche dell'avv. Email_3
CO CA (PEC Email_4
(C.F. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Aurelio Anselmo (PEC Email_5
convenuti in riassunzione - appellati
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona Controparte_6 P.IVA_3
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, convenuti in riassunzione – appellati contumaci
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza pronunciata in data 26/03/2014 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, all'esito del giudizio iscritto al n. 14704/2012 R.G.A.C.
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte attrice in riassunzione:
« - Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei precedenti gradi del giudizio (Tribunale di Palermo R.G, nr. 14704/2012 - Corte d'Appello di Pa- lermo R.G. nr. 746/2014 - Corte di Cassazione civile nr. R.G. 26680 /2015).
- Confermare nella sostanza le statuizioni dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, III sezione civile, n. 209/2014, che ha definito il primo grado del giudizio e, per l'effetto:
• Condannare la (già Controparte_8 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere inden-
[...] ne il dott. di quanto tenuto a pagare alle signore Parte_1 [...]
e , in forza della sentenza penale della CP_9 Parte_2
Corte d'Appello di Palermo nr. 2997/12, nella misura e con le proporzioni stabilite dal Tribunale civile di Palermo con l'ordinanza di primo grado n. 209/2014, che ha così statuito: “condanna a Controparte_3 pagare agli intervenuti e la comples- Parte_2 Controparte_4 siva somma di euro 1.197.000,00, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo, così ripartita: : euro Parte_2
169.974,00; : euro 1.027.026,00”-, Controparte_4
• Condannare la (già Controparte_8 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento
[...] diretto, ex art, 1917 comma 2 c.c., nei confronti delle signore Parte_4
e , delle somme sopra indicate.
[...] Parte_2
- Vinte le spese di tutti i gradi del processo e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle spese relative al giudizio di
[...]
e di quelle del presente grado.» Per_1
Conclusioni per la già già Controparte_1 Controparte_8
Controparte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 «Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Adita, in totale riforma dell'ordinanza numero 209/2014 emessa inter partes dal Tribunale di Pa- lermo in data 26 marzo 2014 e notificata in pari data a mezzo posta certi- ficata,
- in via preliminare disporre, con ordinanza ex articolo 283 c.p.c., la so- spensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza numero 209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo - Giudice Dottoressa Ciardo - all'esito del proce- dimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. dal Dott. Parte_5 [...]
al N.R.G. 14714/2012; Pt_6
- nel merito, riformare l'ordinanza numero 209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. dal Dott. e rubricato al N.R.G. 14704/2012 nella parte in cui Parte_1 il giudice ha negato l'intervenuta prescrizione nei confronti di del CP_3 diritto alla manleva assicurativa del sulla polizza numero Parte_7
H548431864-06 e conseguentemente, per le ragioni, circostanze ed argo- mentazioni spese in parte narrativa, riformare l'ordinanza e dichiarare per l'effetto prescritto ogni diritto all'indennizzo del Dottor nei con- Pt_1 fronti di mandando quest'ultima esente da qualsiasi Controparte_3 obbligo di manleva e/o risarcitorio nei suoi confronti e, per l'effetto, nei confronti della signora e della signora Controparte_10 CP_11
[... ;
- sempre nel merito, riformare l'ordinanza numero 209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c. dal Dottor e rubricato al N.R.G. 14704/2012 nella Parte_1 parte in cui il Giudice ha rigettato l'esecuzione sollevata da sulla CP_3 preconoscenza dei fatti da parte del ex art. 1892 c.c. e 17 Parte_7 delle condizioni di polizza e conseguentemente, voglia la Ecc.ma Corte di appello adita, per le ragioni, circostanze ed argomentazioni spese in parte narrativa, riformare in tale parte l'ordinanza e dichiarare la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di fatto e diritto sufficiente a negare l'indennizzo ai sensi dell'articolo 1892 c.c. e 17 di polizza mandando per effetto esente da qualsivoglia obbligo di manleva e/o Controparte_3 risarcitorio nei suoi confronti e, per l'effetto, nei confronti della signora
e della signora . Controparte_4 Parte_2
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ri- getto dell'istanza di appello svolta in via principale e contestuale accerta- mento dell'obbligo indennitario di in favore del Dottor Controparte_3
e dell'obbligo ex articolo 1917 c.c. della predetta compagnia nei Pt_1 confronti della signora e della signora , in riforma CP_4 Pt_2 dell'ordinanza numero 209/2014 emessa dal tribunale di Palermo – Giudi- ce Dottoressa Ciardo - all'esito del procedimento promosso ex art. 702 bis
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 c.p.c. dal Dottor e rubricato al N.R.G. 14704/2012, ac- Parte_1 certare e dichiarare il pregiudizio sofferto da per il mancato eserci- CP_3 zio del diritto di regresso ex articolo 1910 c.c. con l'altro assicuratore del Dottor come conseguenza Parte_8 dell'omessa denuncia di sinistro da parte dello stesso dottor e, Pt_1 per l'effetto, ridurre l'importo ritenuto dovuto da nella Controparte_3 misura corrispondente alla somma che tale compagnia avrebbe dovuto versare in caso di contestuale accertamento dell'obbligo indennitario di
e proporzionale riduzione dell'indennità dovute secondo i ri- CP_6 spettivi primi contratti come previsto dall'articolo 1910 c.c.. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente gra- do di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.»
Conclusioni per le appellate e : Controparte_4 Parte_2
«Accogliere le domande spiegate dal na- Parte_9 to a Palermo il 9 luglio 1957 C.F. , confermando CodiceFiscale_4 nella sostanza le statuizioni di cui all'Ordinanza resa dal Tribunale di Pa- lermo in composizione Monocratica nr 209/2014 del 24/02/2014. Per l'effetto – alla luce dell'espressa richiesta già spiegata ex art. 1917 comma 2° c.c. – condannare (GIA' Controparte_8 [...]
) CF/P IVA , IN PERSONA DEL SUO LEG. Controparte_3 P.IVA_5
RAPP.TE P.T., al pagamento diretto nei confronti dei sigg. Parte_10 nina e di quanto l'assicurato, dott. Parte_2 Parte_1 deve a quest'ultime sulla base della Sentenza resa dalla Corte Di Appello di Palermo sez IV penale - Rg Gen Corte Di Appello n 000800/2010 - in data 28.06.2012 con applicazione di termini e modalità di cui ai contratti di pat- tuizione compenso e modalità di erogazione già in atti. Condannare parte resistente alla rifusione delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari che dichiara- no di averle interamente anticipate.»
Conclusioni per l'appellata Controparte_5
«1) Confermare, nella sostanza, le statuizioni contenute nell'ordinanza n.209/2014 emessa dal Tribunale di Palermo e per l'effetto 2)Ritenere e dichiarare operante la polizza assicurativa sottoscritta dal dott. con (già ) e per l'effetto Pt_1 CP_12 Controparte_13
3)Condannare (già ) a tenere indenne il CP_12 Controparte_14 dott. di quanto tenuto a pagare in forza della sentenza definitiva Pt_1 di condanna pronunciata nei di lui confronti;
4) Ritenere e dichiarare la polizza assicurativa sottoscritta con la CP_15
, polizza di secondo rischio con franchigia di € 515.000,00.
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 Conseguentemente 5) Ritenere e dichiarare, nel caso di specie, e per le ragioni sopra meglio specificate, la non operatività della polizza assicurativa di secondo rischio sottoscritta con . Controparte_15
Con vittoria di spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2887/12 del 28 giugno 2012, confermata dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Palermo, IV sez. penale, affermava la re- sponsabilità, per il decesso di , del dott. Parte_3 CP_16 nato, direttore dell'U.O.C. di chirurgia generale dell'ospedale “Cimino” di Termini Imerese presso cui la stessa era stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico e successive cure dall'esito infausto, e lo condanna- va al risarcimento del danno subito dai familiari, costituitisi parti civili, li- quidando in favore della figlia, , in proprio e n.q. di Controparte_4 erede del padre , la somma di euro 1.245.059,00, in fa- Persona_2 vore della madre, , la somma di euro 200.000,00 oltre in- Parte_2 teressi e spese.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudi- Parte_1 zio dinanzi al Tribunale di Palermo l , n.q di proprio datore CP_17 di lavoro, la Società Reale Mutua di Assicurazione S.p.A., compagnia che Con assicurava l' e con cui egli aveva poi stipulato un'estensione della ga- ranzia assicurativa per colpa grave, la con cui Controparte_3 aveva stipulato una polizza di assicurazione R.C. professionale, e l' CP_18
(già con cui aveva stipulato una polizza
[...] Controparte_19 assicurativa a secondo rischio, onde vedersi da queste garantito e manle- vato in ordine alle richieste di risarcimento dei danni avanzate nei suoi confronti da e da virtù della pre- Controparte_4 Controparte_20 detta sentenza, chiedendone, altresì, la condanna al pagamento diretto del dovuto in favore delle predette parti offese, indicate parti offese, an- ch'esse chiamate in giudizio.
3. Con ordinanza del 26/03/2014, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio:
- condannava la entro i limiti del massi- Controparte_3 male pari ad € 1.197.000,00 rivalutato secondo gli indici ISTAT, a tenere indenne di quanto da questi dovuto a Parte_1
e , mediante il pagamento di- Parte_2 Controparte_4 retto in favore di della somma di euro Parte_2
169.974,00 e di della somma di euro Controparte_4
1.027.026,00;
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 - rigettava le domande proposte dallo nei confronti degli Pt_1 altri resistenti;
- condannava la al pagamento delle spese Controparte_3 processuali in favore del ricorrente e delle resistenti e Pt_2 CP_9
;
[...]
- disponeva la compensazione delle spese tra le restanti parti.
4. A seguito di impugnazione ritualmente proposta dalla Controparte_21
questa Corte di appello, con sentenza n. 637/2015 dei 10/4-
[...]
04/5/2015, riformava la predetta ordinanza, rigettando le domande pro- poste dallo nei confronti della e lo Pt_1 Controparte_3 condannava al pagamento delle spese processuali, disponendo la com- pensazione delle stesse nei rapporti tra la società appellante e le restanti parti.
5. A seguito di ricorso dello , la Corte di Cassazione con sentenza Pt_1
n. 20975/2018 dei 22/1-23/8/2018, cassava la predetta sentenza, rinvian- do il processo dinanzi a questa Corte in diversa composizione.
6. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso dello rilevava che «qualora il soggetto assicurato, che in prece- Pt_1 denza abbia notiziato la propria assicurazione per la responsabilità civile di un sinistro, comunichi all'assicuratore con una lettera la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice delle indagini preliminari ed indichi nell'oggetto della comunicazione il danneggiato (nella specie gli eredi della persona deceduta nel sinistro) nonché la propria responsabilità professionale, precisando, altresì, che la comunicazione è fatta "per le competenze del caso", la lettera deve considerarsi idonea a comunicare l'esercizio dell'azione civile da parte del danneggiato nel processo penale mediante costituzione di parte civile ed il giudice di merito che non la con- sidera idonea in tal senso commette falsa applicazione della norma dell'art. 2952, quarto comma, cod. civ.»
7. Con citazione del 30/11/2018, ha riassunto la causa, Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Controparte_3
8. La nelle more divenuta Controparte_3 Controparte_22
si è costituita con comparsa del 22/2/2019, insistendo
[...] nell'accoglimento dell'appello originariamente proposto.
9. Con comparsa del 22/2/2019 si costituivano, altresì, le appellate
[...]
e , aderendo alle domande originariamen- Parte_11 Parte_2 te proposte dallo e chiedendo il rigetto dell'appello proposto Pt_1 dalla compagnia di assicurazioni già , ribadendo la richie- CP_8 CP_3 sta di pagamento diretto già proposta nel giudizio di primo grado.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 10. Nelle more del presente giudizio è intervenuta la Controparte_1
succeduta in virtù di fusione per incorporazione alla
[...] [...]
insistendo nell'impugnazione da quest'ultima proposta. Controparte_23
11. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note deposita- te in sostituzione dell'udienza del 10/11/2023 e con ordinanza del 4/3/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
12. In merito al primo motivo di impugnazione, con il quale la HDI Assicu- razioni aveva ribadito l'eccezione di prescrizione originariamente propo- sta deve ritenersi intervenuto il giudicato alla luce della pronuncia inter partes della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto alla missiva inviata dall'assicurato in data 12/6/2006, con cui comunicava il proprio rinvio a giudizio, idonea a determinare l'interruzione della prescrizione del diritto ad essere garantito. Da ciò consegue, necessariamente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione originariamente sollevata dalla
[...]
e ribadita dalla cui è Controparte_24 Controparte_8 succeduta la nella propria comparsa di costitu- Controparte_1 zione nel presente giudizio.
13. La predetta compagnia appellata, costituendosi nel presente giudizio, ha ribadito, inoltre, anche il secondo motivo di impugnazione, con cui vie- ne eccepita l'inoperatività delle garanzie di polizza ai sensi dell'art. 1892 cod. civ. e segg. e dell'art. 17 della polizza sottoscritta, per avere lo Pt_12
fornito dichiarazioni inesatte o reticenti riguardo a circostanze che,
[...] se conosciute, avrebbero portato l'assicuratore a non prestare il consenso o a stabilire condizioni diverse.
14. La compagnia di assicurazioni, in particolar modo, rileva che la polizza assicurativa era stata sottoscritta il 31/5/2004, ma che già prima di tale data si era già verificata una drammatica evoluzione della situazione clini- ca della paziente , la quale, operata il 4/5/2004, era sta- Parte_3 ta nuovamente ricoverata d'urgenza il 7/5/2004 per febbre e colica ad- dominale e quindi nuovamente ricoverata in condizioni disperate il 25/5/2004, nel tentativo di porre rimedio a una peritonite in atto, conse- guenza settica di una perforazione intestinale che, secondo la ricostruzio- ne poi effettuata in sede penale, derivava da manovre chirurgiche erro- nee.
15. Evidenzia, dunque, che lo , in qualità di direttore dell'UOC di Pt_1 chirurgia generale, al momento della sottoscrizione della polizza era a co- noscenza della drammatica evoluzione della vicenda e avrebbe dovuto,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 quantomeno, sospettare che la situazione potesse determinare richieste di risarcimento danni, di tal che la mancata comunicazione di tali gravi cir- costanze integrerebbe una colpa grave lesiva della libera e consapevole formazione del consenso negoziale, in quanto l'assicuratore non era a co- noscenza di un rischio potenziale già materializzatosi, giacché, data la na- tura claims made della polizza, che copriva anche fatti colposi accaduti prima della stipula, sarebbe stato di fondamentale importanza che l'assicurato non fosse a conoscenza di circostanze che potessero determi- nare l'arrivo di richieste risarcitorie. Sottolinea, ulteriormente, che lo stes- so aveva sottoscritto la dichiarazione contenuta all'art. 17 delle condizioni di polizza, attestando di non essere a conoscenza di alcun elemento che potesse far supporre il sorgere di un'obbligazione risarcitoria per fatto a lui già imputabile al momento della stipula del contratto.
16. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, dovendosi considerare, innanzitutto, che l'evento generatore della responsabilità dello , ossia il decesso della paziente , è avve- Pt_1 Parte_3 nuto in data 24/6/2004, mentre il contratto di assicurazione di cui si di- scute è stato stipulato in data 31/5/2004, di tal che non può ritenersi mendace la dichiarazione resa dall'assicurato circa la mancata conoscenza di un rischio potenziale già materializzatosi, poiché solo con il decesso del- la paziente tale rischio ebbe a materializzarsi.
17. Secondo la prospettazione della compagnia di assicurazione, dunque, già 24 giorni prima che si concludesse la catena di eventi infausti che con- dusse al decesso della lo avrebbe dovuto essere in Pt_3 Pt_1 possesso di conoscenze tali da prefigurare con ragionevole certezza la sua responsabilità per ciò che non era ancora nemmeno accaduto.
18. Tale prospettazione, tuttavia, risulta del tutto priva di alcun supporto probatorio, e il rischio del quale la compagnia lamenta la mancata comu- nicazione, al momento della stipula del contratto di assicurazione, era an- cora astratto e ipotetico.
19. Al contrario, deve rilevarsi che dall'iter stesso del procedimento pena- le si evince che l'accertamento dell'effettiva responsabilità dello Pt_1 per il tragico decesso della non fu lineare, giacché i primi accer- Pt_3 tamenti tecnici svolti condussero alla sua assoluzione con formula piena da parte del Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 459/09 dei 18/6-13/10/2009 e solo a seguito degli approfondimenti tecnici disposti nel successivo giudizio di appello si giunse a un verdetto di affermazione della responsabilità, poi confermato in Cassazione
20. Con il terzo motivo di impugnazione, la ha chiesto la Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha omesso di accertare il contestuale pregiudizio dalla stessa sofferto in conseguenza del manca- to riparto ex art. 1910 c.c. e chiede che venga accertato tale pregiudizio, riducendo proporzionalmente l'entità della somma dovuta, in ragione di quanto avrebbe dovuto essere versato da parte della compagnia di assicu- razioni . CP_6
21. Rappresenta, in particolar modo, che il Tribunale di Palermo ha accer- tato che il diritto all'indennizzo del Dottor verso , Pt_1 CP_6 Part compagnia assicuratrice dell' era prescritto, a causa dell'omessa tem- pestiva denuncia della richiesta di risarcimento e deduce che se tale adempimento fosse stato posto in essere, la predetta compagnia sarebbe stata condannata a prestare la manleva nei limiti dell'art. 1910 cod. civ..
22. Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento, dovendo in- nanzitutto evidenziarsi che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1910 cod. civ., il quale presuppone che uno stesso assicurato ab- bia concluso più contratti di assicurazione a copertura del medesimo ri- schio. Nel caso in esame, invece, la polizza con la Reale Mutua Assicura- Con zioni era stata sottoscritta dall' di , quale datrice di lavoro del- CP_7 lo . Deve, dunque, ritenersi che incombesse prioritariamente Pt_1 sull'azienda sanitaria l'onere di denunciare il sinistro e che lo ben Pt_1 avrebbe potuto confidare nel fatto che tale adempimento venisse posto in essere dall'azienda sanitaria.
23. Al riguardo, infatti, si evince che l'odierno attore in riassunzione ebbe a stipulare direttamente con la solamente una Controparte_6 estensione di garanzia sottoscritta il 13/3/2007, con termine iniziale de- corrente dall'1/5/2007, che prevedeva la rinuncia dell'assicuratore alla ri- valsa nei confronti dei dipendenti della struttura sanitaria nei casi di colpa grave, ma che non copriva il rischio oggetto del presente giudizio, per evi- denti ragioni temporali, tenuto conto del fatto che la richiesta risarcitoria è stata proposta nei confronti dello in epoca antecedente. Pt_1
24. Va rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 1910, secondo comma, cod. civ. l'assicuratore non è tenuto a pagare l'indennità se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, mentre nel caso in esame, per ammissione della stessa compagnia appellante, l'omesso avviso deve ritenersi imputa- bile, al più, a un atteggiamento meramente colposo.
25. Con l'ultimo motivo di impugnazione, la si duole del- Controparte_1 la pronuncia di condanna al pagamento diretto dell'indennizzo assicurati- vo in favore delle danneggiate e , ri- Controparte_4 Parte_2 levando l'insussistenza dei presupposti per il pagamento diretto.
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 26. Va considerato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 2917, secondo comma, cod. civ., nelle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede e nel caso di specie tale richiesta risulta essere stata formulata dallo Pt_14
[.
sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di tal che sussisto- no i presupposti per l'adozione della pronuncia contestata.
27. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'appello originariamen- te proposto dalla già Controparte_1 Controparte_8
già non può trovare accoglimento e
[...] Controparte_3
l'ordinanza impugnata deve essere integralmente confermata.
28. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della com- pagnia di assicurazioni originaria appellante e si liquida- Controparte_1 no, per ciascuna delle parti costituite nei rispettivi giudizi, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, nelle seguenti misure:
- in euro 11.480 per il giudizio di appello, in base al D.M. n. 55 del 2014, nel testo antecedente la novella del D.M. n. 147 del 2022 (di cui euro 3.540 per studio, euro 2.060 per la fase introduttiva ed euro 5.880 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- in euro 8.700,00 per il giudizio di cassazione, in base al D.M. n. 55 del 2014, nel testo antecedente la novella del D.M. n. 147 del 2022 (di cui euro 4.000 per studio, euro 2.640 per la fase introduttiva ed euro 2.060 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- in euro 12.040 per il presente giudizio di rinvio, in base al D.M. n.
55 del 2014 nel testo attualmente vigente (di cui euro 3.710 per studio, euro 2.160 per la fase introduttiva ed euro 6.170 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misu- ra di legge.
29. Va disposta la distrazione delle suindicate spese in favore dei rispettivi procuratori costituiti, avv. Enrico Cadelo e avv. Andrea Dell'Aira, che han- no dichiarato di averle anticipate
30. Tenuto conto del fatto che la costituitasi Controparte_6 nell'originario giudizio di appello e nel giudizio di cassazione, e la
[...] non hanno assunto un ruolo di contraddittori so- Controparte_25 stanziali, non essendo stati impugnati i capi della decisione di primo grado relativi alle domande proposte nei loro confronti, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse e le restanti parti processuali.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte originaria appellan- te di provvedere al versamento di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugna- zione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sen- tenza n. 20975/2018 dei 22/1-23/8/2018, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da già Controparte_1 [...]
già nei confronti Controparte_8 Controparte_3 di e Parte_1 Controparte_4 CP_11
[...] Controparte_5 Controparte_26
e avverso
[...] Controparte_7
l'ordinanza pronunciata in data 26/03/2014 dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio iscritto al n. 14704/2012 R.G.A.C.
• condanna la al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di che liquida in euro 11.480 per il giudi- Parte_1 zio di appello, in euro 8.700,00 per il giudizio di cassazione e in euro 12.040 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in fa- vore del difensore antistatario avv. Enrico Cadelo;
• condanna la al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di e , che liquida in Controparte_4 Parte_2 euro 11.480 per il giudizio di appello e in euro 12.040 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misu- ra di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore anti- statario avv. Andrea Dell'Aira;
• dichiara compensate le spese di lite nei rapporti tra
[...]
e le restanti parti Controparte_27 Controparte_6 del giudizio;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contribu- Controparte_1 to unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su do- cumento informatico e sottoscritto con firma di- gitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Pi-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 raino.
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Corte di Appello di Palermo