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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 718/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 718/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CERONI MONICA
e nata a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. SCAMPOLI ALFONSO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 16/07/2005 avevano contratto matrimonio con CP_2
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
02/07/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
provvede come segue:
[...] Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 16/07/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2005 atto numero 162 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. i ricorrenti vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2. l'appartamento coniugale sito in Pescara, alla via Indro Montanelli n.6, rimarrà assegnato alla Sig.ra che vi permarrà con la figlia;
Controparte_2
3. i ricorrenti si impegnano a trasferire la proprietà dell'immobile alla figlia Per_1
4. i ratei mensili del mutuo contratto per l'acquisto del suddetto immobile continueranno ad essere corrisposti dai ricorrenti nella misura del 75% a carico del
Sig. e del 25% a carico della Sig.ra e l'imputazione dei pagamenti CP_1 CP_2
continuerà ad avvenire pariteticamente in nome e a favore di entrambi i coniugi, quali comproprietari al 50% ognuno di loro dell'immobile;
5. quanto alla figlia con la quale i genitori hanno sempre intrattenuto Per_1
rapporti ottimali e di massima dedizione, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
6. la frequentazione della figlia con il padre rimarrà ampia e illimitata, condizionata unicamente alle esigenze della figlia;
7. come minimo impegno del padre, la minore resterà con il padre, a settimane alterne, dal sabato al martedì mattina, con pernotto presso l'abitazione del padre, e ciò per tutto l'anno solare, salvo i periodi di vacanza appresso specificati, salva la possibilità di estendere i detti tempi di permanenza in giorni da definirsi di volta in volta a seconda delle esigenze di entrambi i genitori e degli impegni scolastici e sportivi della ragazza;
8. la minore trascorrerà ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, i giorni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, la Pasqua (e comunque almeno due giorni consecutivi con il padre durante le vacanze pasquali), il carnevale, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto e il 1° novembre;
9. nel periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà 7 gg. consecutivi con il padre e 7 gg. consecutivi con la madre, che potranno anche essere frazionati di comune accordo tra i genitori, fermi restando gli ulteriori periodi concordati;
pagina 3 di 4 l'indicazione del detto periodo dovrà essere comunicato e concordato tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
10. tutte le decisioni e le scelte relative ad aspetti rilevanti della vita della figlia e, pertanto, attinenti allo studio, la salute o altro, dovranno essere prese Per_1
congiuntamente e da entrambi i coniugi, fatta eccezione per quelle urgenti o legate alla normale quotidianità, che spetteranno al singolo genitore che avrà con sé la figlia durante il corrispondente periodo;
11. il Sig. si impegna a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la CP_2 Per_1
somma di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
12. le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia per Per_1
l'individuazione delle quali si rimanda al protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pescara, verranno sostenute in proporzione delle rispettive capacità e alla stregua delle suddivisioni da concordarsi amichevolmente ed in considerazione delle concrete capacità di sostenimento dei costi;
13. l'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra CP_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 718/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CERONI MONICA
e nata a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. SCAMPOLI ALFONSO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 16/07/2005 avevano contratto matrimonio con CP_2
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
02/07/2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
provvede come segue:
[...] Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 16/07/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2005 atto numero 162 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. i ricorrenti vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2. l'appartamento coniugale sito in Pescara, alla via Indro Montanelli n.6, rimarrà assegnato alla Sig.ra che vi permarrà con la figlia;
Controparte_2
3. i ricorrenti si impegnano a trasferire la proprietà dell'immobile alla figlia Per_1
4. i ratei mensili del mutuo contratto per l'acquisto del suddetto immobile continueranno ad essere corrisposti dai ricorrenti nella misura del 75% a carico del
Sig. e del 25% a carico della Sig.ra e l'imputazione dei pagamenti CP_1 CP_2
continuerà ad avvenire pariteticamente in nome e a favore di entrambi i coniugi, quali comproprietari al 50% ognuno di loro dell'immobile;
5. quanto alla figlia con la quale i genitori hanno sempre intrattenuto Per_1
rapporti ottimali e di massima dedizione, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
6. la frequentazione della figlia con il padre rimarrà ampia e illimitata, condizionata unicamente alle esigenze della figlia;
7. come minimo impegno del padre, la minore resterà con il padre, a settimane alterne, dal sabato al martedì mattina, con pernotto presso l'abitazione del padre, e ciò per tutto l'anno solare, salvo i periodi di vacanza appresso specificati, salva la possibilità di estendere i detti tempi di permanenza in giorni da definirsi di volta in volta a seconda delle esigenze di entrambi i genitori e degli impegni scolastici e sportivi della ragazza;
8. la minore trascorrerà ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, i giorni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, la Pasqua (e comunque almeno due giorni consecutivi con il padre durante le vacanze pasquali), il carnevale, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto e il 1° novembre;
9. nel periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà 7 gg. consecutivi con il padre e 7 gg. consecutivi con la madre, che potranno anche essere frazionati di comune accordo tra i genitori, fermi restando gli ulteriori periodi concordati;
pagina 3 di 4 l'indicazione del detto periodo dovrà essere comunicato e concordato tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
10. tutte le decisioni e le scelte relative ad aspetti rilevanti della vita della figlia e, pertanto, attinenti allo studio, la salute o altro, dovranno essere prese Per_1
congiuntamente e da entrambi i coniugi, fatta eccezione per quelle urgenti o legate alla normale quotidianità, che spetteranno al singolo genitore che avrà con sé la figlia durante il corrispondente periodo;
11. il Sig. si impegna a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la CP_2 Per_1
somma di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
12. le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia per Per_1
l'individuazione delle quali si rimanda al protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pescara, verranno sostenute in proporzione delle rispettive capacità e alla stregua delle suddivisioni da concordarsi amichevolmente ed in considerazione delle concrete capacità di sostenimento dei costi;
13. l'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito dalla Sig.ra CP_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4