Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 06/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL VE IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto dal signor KL Tema, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Lullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Autonoma UL VE IU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Cossina e Fabiana Ranzatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 0261630/P/ GEN del 2 aprile 2025 di revisione della patente di categoria B n. U14U39937S con scadenza 25 febbraio 2031 emesso nei confronti del ricorrente dal Servizio Motorizzazione Civile Regionale, Ambito Territoriale di Trieste.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 7 maggio 2025 e depositato il giorno successivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Servizio Motorizzazione Civile Regionale, Ambito Territoriale di Trieste, ha disposto la revisione della sua patente di guida.
La revisione è stata disposta in ragione di dubbi sulla persistenza dei requisiti d'idoneità tecnica, occasionati dall’incidente stradale dell’11 marzo 2024 quando il ricorrente, alla guida della propria autovettura, “ alle ore 17.00 circa in Via Svevo intersezione Via D’Alviano 60 direzione via Baiamonti […], giunto all’intersezione semaforizzata con Via Svevo, dopo essersi parzialmente fermato al semaforo rosso, riprendeva la marcia nonostante lo stesso proiettasse ancora luce rossa nella sua direzione di marcia, rimanendo così coinvolto in incidente stradale con lesioni ”.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 4 giungo 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
4. Il ricorso è infondato.
5. Ai sensi dell’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992: “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente ”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’istituto della revisione della patente di guida non configura né costituisce una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. Trattasi, invero, di una misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità tecnica alla guida (cfr., per tutte, Cons. di Stato, n. 935/2020).
Il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, invero, nell'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici (che comportano la sottoposizione a visita medica) o della idoneità tecnica (che, come nel caso di specie, comportano la sottoposizione all’esame di idoneità) (T.A.R. F.V.G., n. 390/2024).
Ciò che legittima l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato, dunque, dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica (Cons. di Stato, n. 8853/2024).
È stato, di conseguenza, affermato che: “ L'esercizio del potere di revisione della patente di guida, in ragione della sua natura cautelare, può legittimamente trovare il proprio fondamento in una specifica ed eventualmente anche unica infrazione, purché idonea, nella sua connotazione, ad integrare i presupposti indicati dall'art. 128 del Codice della strada ” (Cons. di Stato, n.869/2019). “ Se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 del codice stesso ” (Cons. di Stato, n. 5682/2018).
Ne consegue che i provvedimenti di revisione della patente non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono il pieno accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del destinatario del provvedimento.
6. Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, con unico motivo il ricorrente ha dedotto il deficit istruttorio e motivazionale, sul rilievo che l’Amministrazione avrebbe fondato la propria determinazione unicamente sul rapporto dell’incidente redatto dalla Polizia Locale, senza aver compiuto una autonoma e approfondita valutazione, né acquisito gli elementi probatori necessari a supportare un giudizio effettivo sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente.
6.1. La censura è infondata.
6.2. Il provvedimento impugnato, del tutto legittimamente basato sui rilievi di fatto del rapporto dell’incidente della Polizia Locale, fornisce e chiarisce con sufficiente nitidezza - diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - le autonome valutazioni e le ragioni fondanti i dubbi circa la persistenza, in capo all’odierno ricorrente, delle capacità tecniche di guida.
Tant’è che, anche in riscontro alle osservazioni procedimentali, l’Amministrazione ha dato giusto peso al fatto che dai rilievi eseguiti non risultassero evidenze circa eventuali situazioni di riduzione del campo di visibilità ovvero cause di imprevedibilità che possano aver determinato o concorso a determinare l’incidente.
Non solo. Dalle verifiche eseguite ed ex adverso non adeguatamente contestate, l’Amministrazione ha puntualizzato che la vettura antagonista aveva già impegnato l’area di incrocio e che la stessa rappresentava un ostacolo del tutto prevedibile e individuabile nel campo di visibilità diretto del ricorrente. Ne consegue, del tutto ragionevolmente, che la condotta del ricorrente – che, impegnando l’area di incrocio con luce rossa per la sua direzione di marcia, ha creato di fatto una situazione di pericolo e di intralcio agli altri utenti della strada aumentando il rischio di incidente – è, con ogni probabilità, dovuta a imperizia, imprudenza e negligenza nella conduzione dell’autovettura. Condotta posta in essere in spregio a quelle precise regole comportamentali puntualmente indicate nel provvedimento impugnato (artt. 41, comma 11, 146, 141, comma 2, e 154 del d.lgs. n. 285/1992).
6.3. Le motivazioni addotte, infatti, lungi dal costituire mere formule di stile o considerazioni standardizzate hanno fornito una sufficientemente dettagliata rappresentazione della dinamica del sinistro e un’adeguata valutazione dell’evento per come si è verificato nel caso concreto, facendo immediatamente percepire l’ iter logico-giuridico posto alla base della disposta revisione.
L’“ intrinseca pericolosità ” della manovra - la cui natura spericolata, si ripete, non può essere imputata a particolari condizioni ambientali o di guida o ad altre peculiari condizioni (che, comunque, non sono state evidenziale dal ricorrente) – è pertanto ascrivibile ad una manifesta imprudenza e/o imperizia del conducente dell’autovettura. Elemento questo che fa del tutto ragionevolmente sorgere dubbi sulla persistenza, in capo al ricorrente, dell’idoneità tecnica alla guida.
7. Dalle considerazioni che precedono consegue la reiezione del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL VE IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione, delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO