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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18084 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
– SEZIONE II CIVILE –
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7790 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “indebito soggettivo - indebito oggettivo”, e vertente tra già Parte_1 Parte_2 [...]
e anche quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
tutti in persona dei rispettivi
[...] Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Bologna via dell'Indipendenza n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Nicolini, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attori e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliato in Roma via Silvio Pellico n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Bona, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio convenuto nonché in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_5 elettivamente domiciliato in Roma via della Scrofa n. 57, presso e nello studio degli Avv. Paola Desideri Zanardelli e Giulia Giacchetti, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio convenuto nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 elettivamente domiciliato in Milano Corso di Porta Vittoria n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Giorgio Giuntoni, che lo rappresenta e difende per procura su
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foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio convenuto
Motivi della Decisione
1. i fatti dedotti in controversia.
1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. le società attrici in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Controparte_4 Controparte_5 CP_7
e ne hanno chiesto la condanna, a titolo di
[...] Controparte_6 ripetizione d'indebito (art. 2033 c.c.), al pagamento delle somme da ciascuna di esse versate (dal maggio 2010 al dicembre 2011) a titolo di addizionale provinciale alle accise dovute per il consumo dell'energia elettrica, esposta nelle fatture emesse tempo per tempo.
In particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
«voglia il tribunale:
A. per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della Parte_1 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente versate a titolo di
[...] addizionali provinciali ex art. 6 d.l. 511/1988 ai propri fornitori di energia elettrica
(già e Controparte_6 Controparte_5 Controparte_8
(già unipersonale) nel periodo maggio 2010- Controparte_4 CP_9 dicembre 2011 e per l'effetto:
- condannare al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_3
… della somma di € 15.355,29, pari all'importo versato indebitamente dalla
[...] Parte_1
a a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi
[...] Controparte_6 legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare … quale avente causa di Controparte_5 Controparte_8
, … al pagamento in favore di … della somma
[...] Parte_1 di € 17.421,65, pari all'importo versato indebitamente dalla a Parte_1 [...]
… a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla data CP_5 della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare quale società avente causa di Controparte_10 unipersonale, al pagamento in favore di … della CP_9 Parte_1 somma di € 14.606,36, pari all'importo versato indebitamente dalla Parte_1
a … a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi Controparte_4 legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
B. per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della Controparte_2
e della ora per esse
[...] Controparte_1 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente Parte_2 versate a titolo di addizionali provinciali ex art. 6 d.l. 511/1988 ai propri fornitori di energia elettrica (già Controparte_7 Controparte_5 Controparte_11
[...] [..
[...]
e (già unipersonale) nel
[...] Controparte_4 CP_9 periodo maggio 2010-dicembre 2011 e per l'effetto:
- condannare al pagamento in favore di Controparte_7 Parte_2
… della somma di € 48.234,80, pari all'importo versato indebitamente dalla
[...]
e dalla Controparte_12 Controparte_1 ora per esse a a titolo di addizionale Parte_2 Controparte_7 provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_2
… della somma di € 6.864,92, pari all'importo versato indebitamente dalla
[...]
ora per essa a Controparte_12 Parte_2 [...]
… a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla CP_5 data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di € 5.476,08 pari all'importo versato Parte_4 indebitamente dalla ora per essa Controparte_12
a … a titolo di addizionale Parte_2 Controparte_4 provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
C. per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della Controparte_3 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente versate a Controparte_3 titolo di addizionali provinciali ex art. 6 d.l. 511/1988 ai propri fornitori di energia elettrica (già unipersonale) Controparte_7 Controparte_4 CP_9 nel periodo maggio 2010-dicembre 2011 e per l'effetto:
- condannare l pagamento in favore della Controparte_7 Controparte_3
… della somma di € 9.657,70, pari all'importo versato indebitamente
[...] dalla a a titolo di addizionale provinciale Controparte_3 Controparte_7 ex art. 6 d.l. 511/1988 … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare al pagamento in favore della Controparte_4 [...]
della somma di € 15.000,67, pari all'importo versato Parte_5 indebitamente dalla a …. a titolo di Controparte_3 Controparte_4 addizionale provinciale ex art. 6 d.l. 511/1988 … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo”.
Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
A motivo della domanda hanno esposto:
- di essere imprese consumatrici di ingenti quantitativi di energia elettrica, necessari per lo svolgimento della propria attività industriale;
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- che nel periodo compreso tra maggio 2010 e dicembre 2011 versavano alle controparti convenute, con cui avevano in essere rapporti di somministrazione di energia elettrica, il corrispettivo della fornitura, ivi inclusa - fra le altre voci addebitate in fattura - l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita con l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28.11.1988, n. 511 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.1989, n. 20), poi abolita dal 1° gennaio 2012, con decorrenza dal 1° gennaio per le Regioni a statuto ordinario (art. 2, comma 6, d. lgs. 14.3.2011, n. 23 e art. 18, commi 5 e 6, d. lgs. 6.5.2011, n. 68) e dal 1° aprile per l'intero territorio nazionale (art. 4, comma 10, decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.2012, n. 44);
- che, secondo quanto acclarato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze degli anni 2019 e 2020, la norma istitutiva della addizionale provinciale avrebbe dovuto essere disapplicata, in quanto in conflitto con le prescrizioni della direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2, sì come interpretato dalla Corte di
Giustizia UE, nelle sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17, giacché quest'ultima avrebbe consentito agli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie solo in presenza di due condizioni (obbligo di rispetto delle regole europee applicabili ai fini dell'i.v.a. o delle accise quanto a determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo, nonché assegnazione di una finalità specifica alle imposte indirette), e la condizione della specifica finalità non poteva dirsi rispettata in presenza di mere esigenze di bilancio e di generica copertura della spesa pubblica.
Tanto premesso in diritto, le parti attrici hanno soggiunto che, per effetto della disapplicazione della norma interna in conflitto con la norma eurounitaria, avessero maturato diritto di agire, nei confronti del rispettivo fornitore, per la ripetizione (art. 2033 c.c.) delle addizionali provinciali in realtà versate senza titolo, spettando al solo fornitore/venditore dell'energia elettrica, quale soggetto passivo del rapporto tributario inerente all'imposta, di agire nei riguardi dell'Erario per ripetere l'addizionale Controparte_13 provinciale riversata allo Stato.
1.2. Attivato il contraddittorio, tutte le parti convenute si sono costituite in giudizio.
1.3 La dopo avere ricostruito il quadro normativo di CP_4 riferimento, ha eccepito che le controparti non potessero invocare, nel rapporto iure privatorum con il proprio fornitore, soggetto privato, la disapplicazione della norma interna in conflitto con la direttiva eurounitaria 2008/118/CE, essendo quest'ultima sprovvista di efficacia orizzontale, e potendo il consumatore finale esclusivamente agire, nei riguardi dello Stato membro (Stato-legislatore), per
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vedersi risarcire il danno patito per effetto della mancata o dell'inesatta trasposizione della norma unionale;
ha inoltre eccepito la decadenza dal diritto di azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d.lgs. 504/1995; ha contestato che la controparte avesse diritto di rimborso o di rivalsa, a carico del Parte_2 fornitore, essendo ciò escluso dal contratto inter partes;
ha contestato di essere tenuta a rimborsare alcunché, avendo già riversato all'Erario le accise riscosse dal consumatore finale;
ha ribadito di avere legittimamente agito in applicazione della legge vigente (d.l. n. 511/1988); in via ulteriormente gradata ha negato di essere tenuta al rimborso degli interessi, potendo ricevere dallo Stato, in caso di esito infausto della lite, esclusivamente gli interessi legali maturati in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole (art. 14 T.U.A.).
Infine, ha negato di essere tenuta al rimborso dell'IVA sulla quota parte dell'imponibile riscossa a titolo di addizionale provinciale, avendo le controparti già beneficiato della detrazione, in quanto soggetti IVA.
1.4 Anche la si è costituita tempestivamente in giudizio, e Controparte_5 dopo avere delineato sinteticamente il quadro normativo e gli antefatti della lite, ha svolto argomenti analoghi a quelli già esposti dalla . CP_4
In particolare, ha ampiamente argomentato in merito all'impossibilità di ricorrere, nelle controversie tra privati, all'istituto della non applicazione della norma interna - anche se in contrasto con una direttiva eurounitaria, essendo le direttive sprovviste di qualsiasi efficacia orizzontale, e vincolanti esclusivamente per gli Stati membri;
ha ribadito che il consumatore finale di energia elettrica potesse esclusivamente agire nei riguardi dello Stato Controparte_14
per ottenere risarcimento e/o indennizzo dei danni sofferti a causa
[...] della violazione della norma unionale, imputabile allo Stato-legislatore. Ha evidenziato che la disapplicazione della norma interna nei rapporti tra singoli soggetti privati dell'Unione, e la conseguente applicazione della direttiva anche nei rapporti orizzontali, fosse tale da comportare l'imposizione di obblighi a carico di soggetti singoli privati, e nello specifico del privato fornitore di energia elettrica, effetto questo escluso dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, come più volte sancito dalla CGUE. Ha rilevato che anche i precedenti della giurisprudenza di legittimità menzionati dalle controparti, ove fatto ricorso all'istituto della non applicazione della norma interna, fossero riferiti a contenziosi intentati dai consumatori finali nei confronti dell' non già a CP_13 CP_13 controversie tra privati.
Ha aggiunto di aver operato in conformità al diritto nazionale vigente all'epoca dei fatti e di non aver potuto agire diversamente, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e del recupero coatto previsti per il mancato versamento dell'addizionale; ha negato di essere tenuta al rimborso, avendo già
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riversato allo Stato le addizionali riscosse dal consumatore;
ha contestato la sussistenza della condizione prevista, dall'art. 2033 c.c., per il diritto di agire in ripetizione, consistente nell'indebito oggettivo, avendo legittimamente ribaltato, ex art. 56 T.U.A., sul consumatore finale l'addizionale dovuta allo Stato, quale soggetto passivo, ex art. 53 T.U.A.; ha sostenuto che la pretesa della controparte fosse inibita dall'art. 29, comma 2, legge n. 428/1990.
Nel merito ha negato che le controparti avessero fornito prova del pagamento
(asseritamente indebito), e che comunque non fossero dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, né alcun interesse dalla data dell'intimazione (stragiudiziale) di pagamento, potendo essa eccipiente essere rimborsata dallo Stato solo per gli interessi (accessori) maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole. Contestando, infine, di essere tenuta al rimborso dell'IVA, in quanto già detratta dalle aziende controparti (soggetti d'imposta) in sede di dichiarazione annuale, ha chiesto il rigetto di tutte le istanze delle avversarie.
1.5 La parimenti costituita tempestivamente in giudizio, si Controparte_7
è spesa in argomenti e difese in tutto e per tutto collimanti con quelle esposte dalla Controparte_5
In via pregiudiziale ha peraltro eccepito: (a) il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
(b) l'incompetenza per territorio del tribunale adito, in favore del tribunale di Bologna, sia perché giudice del luogo ove domiciliate
(aventi sede) la e la da Parte_2 Controparte_3 un lato e l'eccipiente dall'altro, sia quale foro convenzionale Controparte_7 eletto in contratto ex art. 28 c.p.c., non derogabile per ragioni di mera connessione oggettiva impropria, dovuta all'opportunità di trattazione congiunta di medesime questioni di fatto o di diritto, sia infine quale forum contractus o destinatae solutionis, considerando le sedi degli impianti industriali forniti di energia elettrica.
Nel merito, ribadendo l'impossibilità di applicare orizzontalmente le direttive euro-unitarie, ha evidenziato che, in assenza di declaratoria di incostituzionalità della norma interna, le controparti non avessero diritto di ripetere quanto legittimamente preteso e pagato, in adempimento dei contratti stipulati inter partes;
ha ampiamente disquisito, con nutriti richiami di giurisprudenza, sia eurounitaria che nazionale, in ordine agli effetti propri - esclusivamente verticali - delle direttive europee;
ha contestato che le addizionali provinciali avessero la stessa natura delle accise applicate al prezzo dell'energia elettrica, o comunque natura di imposta indiretta, sì da non potersene predicare la contrarietà con il diritto dell'Unione; ha segnalato, in via gradata, che la direttiva 2008/118/CE avesse assegnato agli Stati membri termine fino al 31 marzo 2010 per adeguare i rispettivi ordinamenti, sì da non potersi configurare alcun conflitto, né
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conseguente obbligo restitutorio, per quanto versato a titolo di addizionali provinciali nel periodo precedente.
In via ulteriormente gradata, ha eccepito la prescrizione parziale del credito vantato dalle controparti, laddove originato da pagamenti eseguiti in data antecedente al decennio a ritroso dal primo atto di intimazione in mora, idoneo all'interruzione (art. 2943 c.c.).
1.6 Da ultimo, si è costituita (intempestivamente) in giudizio la CP_6
questa ha ribadito - come le altre convenute - che il soggetto passivo del
[...] rapporto tributario inerente alle addizionali provinciali sia il fornitore dell'energia elettrica, non già il consumatore finale, mentre il rapporto tra consumatore/cliente finale e fornitore non abbia natura tributaria, bensì fonte contrattuale, e natura di rapporto tra privati;
ha sostenuto che il fornitore, quale soggetto passivo ex art. 53 T.U.A. (d. lgs. 26.10.1995, n. 504; testo unico sulle accise), abbia il diritto di rivalsa sul consumatore finale (art. 56), sul quale viene traslato l'onere economico dell'accisa, esponendo in fattura il valore corrispondente;
ha negato, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, che le direttive (anche self-executing) possano spiegare effetti diretti orizzontali, nei rapporti tra privati, non potendo comportare obblighi a carico di singoli soggetti dell'Unione, bensì esclusivamente a carico degli Stati;
ha speso, per il resto, difese in tutto e per tutto coerenti e conformi a quelle sviluppate dalle altre parti convenute. Ha sollevato eccezione di prescrizione, quanto al credito vantato in relazione a pagamenti operati in data antecedente al 27 maggio 2010.
In via gradata, ha sostenuto che il credito vantato dalla Parte_1 fosse parzialmente prescritto e pari alla minore somma di € 13.075,29, non potendosi considerare il pagamento eseguito in data anteriore al decennio precedente il primo atto di intimazione in mora;
ha chiesto farsi luogo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare la compatibilità, con il diritto dell'Unione e nello specifico con i principi di equivalenza ed effettività, dell'art. 14, comma 4, T.U.A. (in materia di azione di rimborso esperibile, dal soggetto passivo, nei riguardi dell'Erario dello Stato); ha contestato essere tenuta al rimborso dell'IVA e al pagamento degli interessi, se non dalla domanda giudiziale.
1.7 In sede di udienza di comparizione parti e trattazione il tribunale, implicitamente separando dalle altre controversie (art. 103 comma 2 c.p.c.), le controversie introdotte dalla e dalla Parte_2 Controparte_3 ai danni di e preso atto dell'adesione della
[...] Controparte_7 difesa attrice all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, ha “dichiarato l'incompetenza” del tribunale di Roma in favore di
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quello di Bologna, limitatamente alle controversie in parola, ed assegnando termine per la riassunzione.
Disposto il mutamento del rito, e assegnato termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno ulteriormente interloquito sulle questioni controverse. In particolare la difesa attrice ha eccepito la tardività - e conseguente inammissibilità - dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa
[...]
quest'ultima ha ribadito essere dovuta alla - CP_6 Parte_1 in denegata ipotesi di accoglimento della domanda - la minore somma di €
13.075,29, anziché quella indicata in ricorso. I litiganti hanno quindi prodotto ulteriori precedenti di giurisprudenza, a proprio favore;
la materia controversia è rimasta sostanzialmente invariata.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge, per memorie conclusionali e di replica;
in occasione delle comparse conclusionali e di replica le parti hanno contraddetto in ordine agli effetti della sentenza Corte cost. 15/04/2025, n. 43, veicolante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l.
28 novembre 1988, n. 511, conv., con modif., in l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (istitutivo dell'addizionale provinciale), per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce.
2. le questioni preliminari.
La in sede di costituzione in giudizio ha eccepito la Controparte_6 parziale prescrizione del credito vantato (ex art. 2033 c.c.) dalla Parte_1
laddove riferito al pagamento di € 2.280,00, asseritamente operato prima
[...] del decennio antecedente il primo atto interruttivo documentato dall'attrice.
L'eccezione è palesemente tardiva, quindi inammissibile, perché consta che la convenuta si è costituita con comparsa depositata il 1° luglio 2021, per l'udienza di comparizione parti e trattazione fissata, ex art., 702-bis c.p.c., al 5 luglio successivo.
3. il merito della lite.
3.1 Nel merito, le domande delle parti attrici, cumulativamente proposte, ex art. 103 c.p.c., nello stesso giudizio, per ottenere ripetizione delle somme da ciascuna versate alla propria fornitrice di energia elettrica, a titolo di addizionale provinciale, sono fondate e da accogliere, alla stregua della dirimente e decisiva declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1998 (istitutivo dell'addizionale provinciale), quale veicolata dalla sentenza Corte costituzionale
15/04/2025, n.43.
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Per la particolare rilevanza e pertinenza della decisione, che risolve le principali questioni controverse nel presente giudizio, vale riportarne i passi salienti:
«8.1- [omissis] si deve ritenere che la censura sollevata dal rimettente in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., coinvolga, implicitamente, anche l'art. 11
Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto 3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del
Considerato in diritto;
sentenza n. 24 del 2025).
8.2.‒ Va poi tenuto presente, al fine di valutare d'ufficio il permanere del requisito della rilevanza, l'effetto prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza della
[.. Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa
. CP_15
Da un lato, infatti, questa pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma,
TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta».
Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, «viola il principio di effettività».
Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente
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l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Alla luce di queste considerazioni si deve quindi ritenere che il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia.
9.‒ Nel merito, la questione è fondata.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito ‒, che prevede: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: [...]
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese».
Questa disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
Quest'ultima, in particolare, prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che: «[i] prodotti di cui al paragrafo 1» - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE - «possono formare oggetto di altre imposizioni
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indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
A tale disposizione si è sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».
La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20,
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail,
C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.‒ La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva
92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
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In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e
Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13,
EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già . Controparte_16 CP_17
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese
(v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 29).
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio
2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno
2023, Endesa Generación, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG).
11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore
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delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)».
3.2 Tale il decisum della Corte costituzionale e le motivazioni che ne sono sottese, giova ribadire che «il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta» (Cass. Sez. 5,
20/12/2019, n. 34209).
Il tutto, alla stregua dell'art. 136 Cost. secondo cui «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
È infatti noto che, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte costituzionale acclara un vizio intrinseco affliggente, ab origine, la norma dichiarata incompatibile con la Costituzione, con la sua conseguente elisione dall'ordinamento sin dall'entrata in vigore, come se non vi avesse mai fatto ingresso (e con l'unico limite dei rapporti esauriti, che però nel presente giudizio non rileva, dacché tutte le poste di credito vantate dalle attrici, a motivo dell'indebito pagamento eseguito in attuazione della norma incostituzionale, sono tuttora controverse, né si prefigura alcuna decadenza o prescrizione, preclusiva della pronuncia nel merito).
In tal senso la uniforme giurisprudenza sia della stessa Corte costituzionale, che della Corte nomofilattica da cui, chiaramente, non ricorrono ragioni per discostarsi (Cass. Sez. 3, 04/05/1965, n. 801: «la pronunzia di illegittimità costituzionale di una norma, avendo una portata di ordine generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti anche in relazione a tutti i rapporti che non ancora siano stati definiti con sentenza passata in giudicato e ciò
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in quanto la norma in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali è affetta da un vizio intrinseco, sostanziale e originario che - sia esso eccepito dalle parti o rilevato ex officio- la rende invalida e ne esclude la obbligatorietà»; Cass. Sez. 1, 23/05/1972, n. 1581: «la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e ontologicamente diversa sia dall'abrogazione sia dallo ius superveniens. Essa si inquadra nella categoria degli accertamenti costitutivi, in quanto accerta e dichiara, con efficacia erga omnes,
l'invalidità della norma per un vizio (contrasto con il precetto costituzionale), che e intrinseco ed originario e che risale all'entrata in vigore della norma, poi dichiarata incostituzionale»; Cass. Sez. 1, 23/01/1992, n. 757: «l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma consegue alla ricognizione di un vizio originario ed intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall'ordinamento non è, perciò, assimilabile a quella disposta, per effetto di abrogazione, in virtù di altra norma sopravvenuta»).
È altrettanto noto che le declaratorie di incostituzionalità producano l'invalidità derivata dei provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione della norma in conflitto con la Costituzione;
correlativamente, si afferma che la declaratoria di incostituzionalità produca la nullità parziale (art. 1419 c.c.) dei contratti che rechino delle pattuizioni conformi e sostanzialmente attuative della norma illegittima (v. ad esempio Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9140, in materia di anatocismo bancario, od ancora Cass. Sez. 1, 22/05/2007, n. 11843, in materia di criteri di determinazione del valore dei terreni soggetti a cessione volontaria, a seguito di espropriazione): nel caso di specie deve ritenersi che tale nullità affligga i contratti di fornitura stipulati tra le parti, nella parte in cui recanti la clausola di addebito dell'addizionale provinciale sul consumatore/cliente finale;
donde il correlativo insorgere del credito - da ripetizione d'indebito - vantato in giudizio dalle attrici, a motivo del pagamento da considerarsi eseguito in assenza di titolo (v. Cass. Sez. 3, 11/02/2020, n. 3314: «l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito»).
3.3 Acclarato che le attrici abbiano buon diritto di ripetere quanto versato, alle convenute, a titolo di addizionale provinciale, qualche ulteriore osservazione merita comunque - se non altro ai fini della regolazione delle spese di lite - la questione principalmente dibattuta in giudizio, ed inerente alla possibilità (o
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impossibilità) per il giudice nazionale, di non applicare (o disapplicare) il diritto interno in conflitto con le direttive dell'Unione, anche nelle controversie tra privati.
Deve infatti ritenersi che, concordemente alle univoche indicazioni della
CGUE, il giudice delle leggi abbia confermato che il giudice nazionale, nelle controversie tra privati, non possa ricorrere all'istituto della non applicazione delle norme interne in contrasto con le predette direttive.
Ciò per la semplice ragione per cui le direttive, quand'anche veicolanti delle disposizioni sufficientemente chiare, precise e incondizionate, non possono di per sé comportare obblighi a carico di singoli soggetti privati/cittadini dell'Unione.
Proprio per tale ragione la Corte costituzionale ha ritenuto la questione rilevante (e fondata), avendo escluso che l'efficacia della norma interna (in conflitto con la direttiva) potesse essere meramente paralizzata dai giudici di merito, ricorrendo al potere-dovere di non applicazione (o disapplicazione).
In tal senso giova comunque riportare, oltre al decisum della Corte costituzionale, più sopra menzionato, i chiari enunciati della Corte di giustizia
UE sez. I, nella decisione 19/06/2025, in causa C-645/23), iterativa degli argomenti già spesi nella sentenza Corte di giustizia UE dell'11 aprile 2024,
in causa C-316/22, nominata nella sentenza Controparte_18
Corte cost. n. 43/2025.
In essa si legge:
«58 In via preliminare, occorre rilevare che la Corte si è già pronunciata su questioni analoghe sollevate in un contesto giuridico identico nella causa decisa con la sentenza dell'11 aprile 2024, (C-316/22, EU:C:2024:301). Controparte_18
59 A questo proposito, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale (sentenza dell'11 aprile 2024,
C-316/22, EU:C:2024:301, punto 22 e Controparte_18 giurisprudenza citata).
60 Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di efficacia diretta, ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione di quest'ultimo contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33, punto 33).
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61 Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nel procedimento principale (sentenza dell'11 aprile 2024, C-316/22, Controparte_18
EU:C:2024:301, punto 25).
62 La Corte ha peraltro ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati
(sentenza dell'11 aprile 2024, Gabel C-316/22, Controparte_18
EU:C:2024:301, punto 26 e giurisprudenza citata).
63 Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'articolo 288, terzo comma, TFUE osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (sentenza dell'11 aprile 2024,
C-316/22, EU:C:2024:301, punto 27). Nel caso di Controparte_18 specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se il fornitore di cui si tratta nel procedimento principale rientri in una di tali categorie.
64 In ogni caso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione, dato che il diritto di ottenere il rimborso di tali imposte e tributi è infatti la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (sentenza del 20 ottobre 2011, e C-94/10, EU:C:2011:674, punto 20 e Per_1 Persona_2 giurisprudenza citata).
65 A tal riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (sentenza dell'11 aprile 2024,
16 17
C-316/22, EU:C:2024:301, punto 33 e Controparte_18 giurisprudenza citata).
66 In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (sentenza dell'11 aprile 2024,
[...]
C-316/22, EU:C:2024:301, punto 34 e giurisprudenza Controparte_18 citata).
67 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati vertente sul rimborso di un'imposta indebitamente pagata per il motivo che le disposizioni di diritto nazionale che hanno istituito tale imposta sono contrarie all'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118, il quale constata l'impossibilità di interpretare tali disposizioni di diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare dette disposizioni di diritto nazionale. Il diritto dell'Unione esige tuttavia che, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il consumatore finale sia in grado di rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato».
3.4 Per scrupolo di completezza, merita infine richiamare la giurisprudenza della Corte di nomofilachia, che non può che essere concordante con le pronunce segnalate.
Tra tutte, giova menzionare:
- la sentenza Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, nella cui motivazione si legge:
«in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma
10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra
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solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione»;
- il più recente precedente di Cass. Sez. 3, 11/12/2025, n.32367, in motivazione
« su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta - in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n.
43 del 15/4/2025) della norma di riferimento - una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciato il seguente principio: "In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla L.
n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del D.Lgs. n.
68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione,
l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione" (Cass. 22/05/2025, nn. 13740-13741; conformi, ex aliis, Cass. 24/06/2025, nn. 16992-16993; Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645). In ossequio al disposto dell'art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ, è qui sufficiente rinviare e fare integrale richiamo alla motivazione della citata Cass. n.
13740/2025, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi in discorso».
Risulta così definitivamente risolta e superata anche la questione inerente alle tipologie di azione disponibili al consumatore finale, per essere reintegrato degli esborsi sostenuti per il pagamento dell'imposta (indiretta) non dovuta (per contrasto con la Costituzione).
Tali azioni si pongono tra loro in termini di alternatività, in applicazione dei principi di equivalenza ed effettività di matrice eurounitaria, come ben illustrato nella motivazione della sentenza Cass. sez. 1, 04/12/2025, n.31648, ove si legge:
«Ciò che preme qui sottolineare è che, nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'azione diretta del consumatore verso l'Erario è solo "facoltativa" ossia "alternativa" rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore. La Corte di Lussemburgo ha inoltre precisato, di nuovo, che
"spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro individuare le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., anche sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167), restando però chiaro che tali (modalità
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devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v.: sentenze del 17 giugno
2004, Recheio - Cash E Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del 6 ottobre 2005, MyTravel,
C-291/03, EU:C:2005:591)". Per quanto qui interessa per la soluzione dell'odierna controversia, la Corte di Giustizia ha individuato, infine, il presupposto in forza del quale
- a prescindere dalla normativa statale e a tutela del principio di effettività - tale azione
"diretta" è esperibile dal consumatore, evidenziando, ancora una volta, che tale modalità è predicabile "qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (v., anche: sentenze del 15 marzo
2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile
2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53)"». Per_3
2.6 L'ulteriore questione sopra accennata - e relativa al rilievo concernente l'impossibilità di addurre orizzontalmente le statuizioni eurounitarie che avevano negato la legittimità dell'accisa provinciale per gli anni 2010 e 2011, ossia prima del loro recepimento nell'ordinamento nazionale - è stata risolta dalla
Corte costituzionale, la quale è intervenuta con la sopra ricordata sentenza n. 43 del 2025, che ha portato a soluzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, con l'ordinanza n. 102 del 26 marzo
2021».
3.5 Acclarato che le parti attrici abbiano buon diritto di agire per la ripetizione di tutte le somme versate alle convenute, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, la domanda svolta da ciascuna di esse va accolta, così come proposta, essendo prive di pregio le ulteriori contestazioni delle parti convenute.
Difatti:
- la nel costituirsi in giudizio ha contestato il credito Controparte_6 della esclusivamente sotto il profilo della prescrizione, e Parte_1 sostenendo che il pagamento della somma di € 2.280,00 fosse stato operato in data precedente al decennio antecedente il primo atto interruttivo (v. pagina 11, par.
4.1 della comparsa di costituzione): impregiudicata la decadenza dall'eccezione di prescrizione in senso stretto (v. sopra), deve però concludersi che nessun pagamento sia stato effettivamente contestato in giudizio, perché «i fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza» (Cass.
Sez. 3, 10/02/2025, n. 3429);
- anche volendo ammettere che l'onere di contestazione possa essere assolto in sede di memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (il che nel caso di specie
è dubbio, non avendo la controparte attrice minimamente modificato o precisato
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la domanda, né introdotto domande e/o eccezioni nuove) comunque la parte attrice ha esibito in giudizio (a) le fatture emesse da dall'origine CP_6 fino al termine del rapporto di somministrazione (all.
1-2 al ricorso) nonché (b) gli estratti di conto-corrente ove annotato il pagamento, ivi inclusa nota di credito della in data 4 agosto 2011 che, oltretutto, dimostra il regolare assolvimento CP_6 delle fatture precedenti (all. 141-142-143); non è utile alla difesa CP_6 evidenziare che il primo degli estratti conto esibiti dalla non Parte_1 recherebbe il nominativo della correntista: sta di fatto che tale estratto conto riporta, per altre operazioni in accredito, la denominazione sociale Parte_1
e sta di fatto che l'annotazione del bonifico riporta il nominativo del
[...] beneficiario ( e risulta congruente con l'importo e la Controparte_6 scadenza della fattura cui riferita l'operazione; spettava quindi alla convenuta, documentalmente beneficiaria della somma bonificata, indicare (e dimostrare) di avere ricevuto il pagamento ad estinzione di altra obbligazione;
deserto tale onere di allegazione e prova, la contestazione della convenuta non ha pregio;
- la non ha mosso contestazioni di sorta, in ordine al Controparte_5 quantum del credito vantato dalla e dalla Parte_1 Parte_2
(succeduta, a seguito di fusione per incorporazione, alla
[...] Controparte_2
e alla , in sede di
[...] Controparte_1 costituzione in giudizio, né in occasione della prima (non depositata) e della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; tanto, ad avviso di chi scrive, è sufficiente a reputare il credito non contestato nei suoi fatti costitutivi, ex art. 115
c.p.c., non risultando variato il tema in contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione;
- ad ogni modo, le parti attrici hanno rispettivamente esibito gli estratti conto all. 144-145-146-147-148-149-150-151, relativi al c/c intestato alla Parte_1
e gli estratti conto all. 159-160-161-162-163-164-165-166, relativi al c/c
[...] intestato alla ove risultano annotati i Controparte_2 pagamenti eseguiti, a beneficio della (poi v. Controparte_8 Controparte_5 visura camerale all. 3 al ricorso) ed in pagamento delle fatture parimenti esibite in atti (all. 4-5-6-7-8-9-10-11 quanto a all. 28-29-30-31-32-33-34- Parte_1
35, quanto alla a corredo del ricorso Controparte_2 introduttivo);
- la (già : v. visura CCIAA Controparte_4 Controparte_19 all. 12 al ricorso introduttivo) ha, analogamente, omesso di prendere specifica posizione in ordine al quantum del credito vantato dalle controparti (
[...]
e , sia in Parte_1 Parte_2 Controparte_20 sede di costituzione, sia in occasione della seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., avendo omesso di depositare la prima: certo è che la generica contestazione
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di assenza di prova non ha validità processuale, agli effetti dell'art. 115 c.p.c. («in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: così
Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889);
- in ogni caso, anche per tale parte convenuta la difesa delle attrici ha esibito in atti gli estratti dei conti correnti rispettivamente intestati alla Parte_1
(allegati da 153 a 158), alla (allegati 167-168- Controparte_2
169-170-171), alla (allegati da 176 a 197), ove risulta Controparte_3
l'annotazione delle operazioni di bonifico, che hanno importo e datazione congruente con la scadenza e l'importo delle fatture emesse dal creditore
[...]
(allegati da 13 a 19, da 36 a 40, 60-61, da 63 a 84 al ricorso Parte_6 introduttivo);
- ulteriore, consistente ed univoco argomento (art. 2727 c.c.) favorevole alla domanda consiste nella stessa (documentata) circostanza che tutte le fatture emesse a chiusura del rapporto, dalle convenute, non segnalino alcuna morosità
o mancato pagamento delle fatture precedenti.
Tanto detto quanto alla consistenza del debito per sorte, imputabile alle convenute, non si vede perché espungere, dall'obbligazione (di fonte legale) di restituzione, le somme versate a titolo di IVA sulla sorte versata a titolo di addizionale provinciale, trattandosi pur sempre di somme effettivamente ed indebitamente pagate, ed essendo irrilevante - e relegata ai rapporti tra il consumatore/soggetto IVA ed il Fisco - la questione dell'avvenuta detrazione dell'imposta, che ben potrà essere risolta semplicemente portando in compensazione il minore importo da detrarre, in sede di successive dichiarazioni
IVA (e salvo il potere di accertamento del minore importo detraibile, spettante all'Erario).
Conclusivamente, le domande in ricorso vanno accolte così come proposte;
ciascuna delle convenute va condannata al pagamento degli interessi, al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalle date di rispettiva intimazione in mora (v. all. 100 e ss. al ricorso introduttivo) al saldo (v. Cass. Sez. 1, 11/04/2024,
n. 9757: «in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.»).
4. In tal senso va provveduto in dispositivo;
nonostante la soccombenza delle convenute, la presenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale in ordine all'esperibilità dell'azione diretta ex art. 2033 c.c. nei riguardi del fornitore, alla data dell'introduzione della lite, sì come risolto favorevolmente alle parti attrici
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grazie alla sentenza della Corte costituzionale intervenuta a lite pendente, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dalle parti attrici in epigrafe, condanna:
(a) la a restituire alla parte attrice l'importo Controparte_6 Parte_1 di € 15.355.29, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 c.c., dal 27 maggio 2020 al saldo;
(b) la a restituire alla parte attrice l'importo Controparte_5 Parte_1 di € 17.421,65, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 maggio 2020 al saldo;
(c) la a restituire alla parte attrice Controparte_4 Parte_1
l'importo di € 14.606,36, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 maggio 2020 al saldo;
(d) la a restituire alla parte attrice Controparte_5 Parte_2
l'importo di € 6.864,92, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 febbraio 2020 al saldo;
(e) la restituire alla parte attrice Controparte_4 Parte_2
l'importo di € 5.476,08, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui
[...] all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 febbraio 2020 al saldo;
(f) la restituire alla parte attrice Controparte_4 Controparte_3
l'importo di € 15.000,67, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al
[...] saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 26 giugno 2020 al saldo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Roma, 27 dicembre 2025 Il Giudice
(dott.ssa Alessandra Imposimato)
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
– SEZIONE II CIVILE –
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7790 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “indebito soggettivo - indebito oggettivo”, e vertente tra già Parte_1 Parte_2 [...]
e anche quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
tutti in persona dei rispettivi
[...] Controparte_3 legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Bologna via dell'Indipendenza n. 27, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Nicolini, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attori e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 elettivamente domiciliato in Roma via Silvio Pellico n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Bona, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio convenuto nonché in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_5 elettivamente domiciliato in Roma via della Scrofa n. 57, presso e nello studio degli Avv. Paola Desideri Zanardelli e Giulia Giacchetti, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio convenuto nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 elettivamente domiciliato in Milano Corso di Porta Vittoria n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Giorgio Giuntoni, che lo rappresenta e difende per procura su
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foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto di costituzione in giudizio convenuto
Motivi della Decisione
1. i fatti dedotti in controversia.
1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. le società attrici in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Controparte_4 Controparte_5 CP_7
e ne hanno chiesto la condanna, a titolo di
[...] Controparte_6 ripetizione d'indebito (art. 2033 c.c.), al pagamento delle somme da ciascuna di esse versate (dal maggio 2010 al dicembre 2011) a titolo di addizionale provinciale alle accise dovute per il consumo dell'energia elettrica, esposta nelle fatture emesse tempo per tempo.
In particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
«voglia il tribunale:
A. per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della Parte_1 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente versate a titolo di
[...] addizionali provinciali ex art. 6 d.l. 511/1988 ai propri fornitori di energia elettrica
(già e Controparte_6 Controparte_5 Controparte_8
(già unipersonale) nel periodo maggio 2010- Controparte_4 CP_9 dicembre 2011 e per l'effetto:
- condannare al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_3
… della somma di € 15.355,29, pari all'importo versato indebitamente dalla
[...] Parte_1
a a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi
[...] Controparte_6 legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare … quale avente causa di Controparte_5 Controparte_8
, … al pagamento in favore di … della somma
[...] Parte_1 di € 17.421,65, pari all'importo versato indebitamente dalla a Parte_1 [...]
… a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla data CP_5 della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare quale società avente causa di Controparte_10 unipersonale, al pagamento in favore di … della CP_9 Parte_1 somma di € 14.606,36, pari all'importo versato indebitamente dalla Parte_1
a … a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi Controparte_4 legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
B. per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della Controparte_2
e della ora per esse
[...] Controparte_1 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente Parte_2 versate a titolo di addizionali provinciali ex art. 6 d.l. 511/1988 ai propri fornitori di energia elettrica (già Controparte_7 Controparte_5 Controparte_11
[...] [..
[...]
e (già unipersonale) nel
[...] Controparte_4 CP_9 periodo maggio 2010-dicembre 2011 e per l'effetto:
- condannare al pagamento in favore di Controparte_7 Parte_2
… della somma di € 48.234,80, pari all'importo versato indebitamente dalla
[...]
e dalla Controparte_12 Controparte_1 ora per esse a a titolo di addizionale Parte_2 Controparte_7 provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_5 Parte_2
… della somma di € 6.864,92, pari all'importo versato indebitamente dalla
[...]
ora per essa a Controparte_12 Parte_2 [...]
… a titolo di addizionale provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla CP_5 data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di € 5.476,08 pari all'importo versato Parte_4 indebitamente dalla ora per essa Controparte_12
a … a titolo di addizionale Parte_2 Controparte_4 provinciale … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
C. per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della Controparte_3 alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente versate a Controparte_3 titolo di addizionali provinciali ex art. 6 d.l. 511/1988 ai propri fornitori di energia elettrica (già unipersonale) Controparte_7 Controparte_4 CP_9 nel periodo maggio 2010-dicembre 2011 e per l'effetto:
- condannare l pagamento in favore della Controparte_7 Controparte_3
… della somma di € 9.657,70, pari all'importo versato indebitamente
[...] dalla a a titolo di addizionale provinciale Controparte_3 Controparte_7 ex art. 6 d.l. 511/1988 … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo;
- condannare al pagamento in favore della Controparte_4 [...]
della somma di € 15.000,67, pari all'importo versato Parte_5 indebitamente dalla a …. a titolo di Controparte_3 Controparte_4 addizionale provinciale ex art. 6 d.l. 511/1988 … oltre IVA e interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione fino al saldo”.
Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
A motivo della domanda hanno esposto:
- di essere imprese consumatrici di ingenti quantitativi di energia elettrica, necessari per lo svolgimento della propria attività industriale;
3 4
- che nel periodo compreso tra maggio 2010 e dicembre 2011 versavano alle controparti convenute, con cui avevano in essere rapporti di somministrazione di energia elettrica, il corrispettivo della fornitura, ivi inclusa - fra le altre voci addebitate in fattura - l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita con l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28.11.1988, n. 511 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.1989, n. 20), poi abolita dal 1° gennaio 2012, con decorrenza dal 1° gennaio per le Regioni a statuto ordinario (art. 2, comma 6, d. lgs. 14.3.2011, n. 23 e art. 18, commi 5 e 6, d. lgs. 6.5.2011, n. 68) e dal 1° aprile per l'intero territorio nazionale (art. 4, comma 10, decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.2012, n. 44);
- che, secondo quanto acclarato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze degli anni 2019 e 2020, la norma istitutiva della addizionale provinciale avrebbe dovuto essere disapplicata, in quanto in conflitto con le prescrizioni della direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2, sì come interpretato dalla Corte di
Giustizia UE, nelle sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17, giacché quest'ultima avrebbe consentito agli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie solo in presenza di due condizioni (obbligo di rispetto delle regole europee applicabili ai fini dell'i.v.a. o delle accise quanto a determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo, nonché assegnazione di una finalità specifica alle imposte indirette), e la condizione della specifica finalità non poteva dirsi rispettata in presenza di mere esigenze di bilancio e di generica copertura della spesa pubblica.
Tanto premesso in diritto, le parti attrici hanno soggiunto che, per effetto della disapplicazione della norma interna in conflitto con la norma eurounitaria, avessero maturato diritto di agire, nei confronti del rispettivo fornitore, per la ripetizione (art. 2033 c.c.) delle addizionali provinciali in realtà versate senza titolo, spettando al solo fornitore/venditore dell'energia elettrica, quale soggetto passivo del rapporto tributario inerente all'imposta, di agire nei riguardi dell'Erario per ripetere l'addizionale Controparte_13 provinciale riversata allo Stato.
1.2. Attivato il contraddittorio, tutte le parti convenute si sono costituite in giudizio.
1.3 La dopo avere ricostruito il quadro normativo di CP_4 riferimento, ha eccepito che le controparti non potessero invocare, nel rapporto iure privatorum con il proprio fornitore, soggetto privato, la disapplicazione della norma interna in conflitto con la direttiva eurounitaria 2008/118/CE, essendo quest'ultima sprovvista di efficacia orizzontale, e potendo il consumatore finale esclusivamente agire, nei riguardi dello Stato membro (Stato-legislatore), per
4 5
vedersi risarcire il danno patito per effetto della mancata o dell'inesatta trasposizione della norma unionale;
ha inoltre eccepito la decadenza dal diritto di azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 d.lgs. 504/1995; ha contestato che la controparte avesse diritto di rimborso o di rivalsa, a carico del Parte_2 fornitore, essendo ciò escluso dal contratto inter partes;
ha contestato di essere tenuta a rimborsare alcunché, avendo già riversato all'Erario le accise riscosse dal consumatore finale;
ha ribadito di avere legittimamente agito in applicazione della legge vigente (d.l. n. 511/1988); in via ulteriormente gradata ha negato di essere tenuta al rimborso degli interessi, potendo ricevere dallo Stato, in caso di esito infausto della lite, esclusivamente gli interessi legali maturati in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole (art. 14 T.U.A.).
Infine, ha negato di essere tenuta al rimborso dell'IVA sulla quota parte dell'imponibile riscossa a titolo di addizionale provinciale, avendo le controparti già beneficiato della detrazione, in quanto soggetti IVA.
1.4 Anche la si è costituita tempestivamente in giudizio, e Controparte_5 dopo avere delineato sinteticamente il quadro normativo e gli antefatti della lite, ha svolto argomenti analoghi a quelli già esposti dalla . CP_4
In particolare, ha ampiamente argomentato in merito all'impossibilità di ricorrere, nelle controversie tra privati, all'istituto della non applicazione della norma interna - anche se in contrasto con una direttiva eurounitaria, essendo le direttive sprovviste di qualsiasi efficacia orizzontale, e vincolanti esclusivamente per gli Stati membri;
ha ribadito che il consumatore finale di energia elettrica potesse esclusivamente agire nei riguardi dello Stato Controparte_14
per ottenere risarcimento e/o indennizzo dei danni sofferti a causa
[...] della violazione della norma unionale, imputabile allo Stato-legislatore. Ha evidenziato che la disapplicazione della norma interna nei rapporti tra singoli soggetti privati dell'Unione, e la conseguente applicazione della direttiva anche nei rapporti orizzontali, fosse tale da comportare l'imposizione di obblighi a carico di soggetti singoli privati, e nello specifico del privato fornitore di energia elettrica, effetto questo escluso dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, come più volte sancito dalla CGUE. Ha rilevato che anche i precedenti della giurisprudenza di legittimità menzionati dalle controparti, ove fatto ricorso all'istituto della non applicazione della norma interna, fossero riferiti a contenziosi intentati dai consumatori finali nei confronti dell' non già a CP_13 CP_13 controversie tra privati.
Ha aggiunto di aver operato in conformità al diritto nazionale vigente all'epoca dei fatti e di non aver potuto agire diversamente, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e del recupero coatto previsti per il mancato versamento dell'addizionale; ha negato di essere tenuta al rimborso, avendo già
5 6
riversato allo Stato le addizionali riscosse dal consumatore;
ha contestato la sussistenza della condizione prevista, dall'art. 2033 c.c., per il diritto di agire in ripetizione, consistente nell'indebito oggettivo, avendo legittimamente ribaltato, ex art. 56 T.U.A., sul consumatore finale l'addizionale dovuta allo Stato, quale soggetto passivo, ex art. 53 T.U.A.; ha sostenuto che la pretesa della controparte fosse inibita dall'art. 29, comma 2, legge n. 428/1990.
Nel merito ha negato che le controparti avessero fornito prova del pagamento
(asseritamente indebito), e che comunque non fossero dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, né alcun interesse dalla data dell'intimazione (stragiudiziale) di pagamento, potendo essa eccipiente essere rimborsata dallo Stato solo per gli interessi (accessori) maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole. Contestando, infine, di essere tenuta al rimborso dell'IVA, in quanto già detratta dalle aziende controparti (soggetti d'imposta) in sede di dichiarazione annuale, ha chiesto il rigetto di tutte le istanze delle avversarie.
1.5 La parimenti costituita tempestivamente in giudizio, si Controparte_7
è spesa in argomenti e difese in tutto e per tutto collimanti con quelle esposte dalla Controparte_5
In via pregiudiziale ha peraltro eccepito: (a) il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
(b) l'incompetenza per territorio del tribunale adito, in favore del tribunale di Bologna, sia perché giudice del luogo ove domiciliate
(aventi sede) la e la da Parte_2 Controparte_3 un lato e l'eccipiente dall'altro, sia quale foro convenzionale Controparte_7 eletto in contratto ex art. 28 c.p.c., non derogabile per ragioni di mera connessione oggettiva impropria, dovuta all'opportunità di trattazione congiunta di medesime questioni di fatto o di diritto, sia infine quale forum contractus o destinatae solutionis, considerando le sedi degli impianti industriali forniti di energia elettrica.
Nel merito, ribadendo l'impossibilità di applicare orizzontalmente le direttive euro-unitarie, ha evidenziato che, in assenza di declaratoria di incostituzionalità della norma interna, le controparti non avessero diritto di ripetere quanto legittimamente preteso e pagato, in adempimento dei contratti stipulati inter partes;
ha ampiamente disquisito, con nutriti richiami di giurisprudenza, sia eurounitaria che nazionale, in ordine agli effetti propri - esclusivamente verticali - delle direttive europee;
ha contestato che le addizionali provinciali avessero la stessa natura delle accise applicate al prezzo dell'energia elettrica, o comunque natura di imposta indiretta, sì da non potersene predicare la contrarietà con il diritto dell'Unione; ha segnalato, in via gradata, che la direttiva 2008/118/CE avesse assegnato agli Stati membri termine fino al 31 marzo 2010 per adeguare i rispettivi ordinamenti, sì da non potersi configurare alcun conflitto, né
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conseguente obbligo restitutorio, per quanto versato a titolo di addizionali provinciali nel periodo precedente.
In via ulteriormente gradata, ha eccepito la prescrizione parziale del credito vantato dalle controparti, laddove originato da pagamenti eseguiti in data antecedente al decennio a ritroso dal primo atto di intimazione in mora, idoneo all'interruzione (art. 2943 c.c.).
1.6 Da ultimo, si è costituita (intempestivamente) in giudizio la CP_6
questa ha ribadito - come le altre convenute - che il soggetto passivo del
[...] rapporto tributario inerente alle addizionali provinciali sia il fornitore dell'energia elettrica, non già il consumatore finale, mentre il rapporto tra consumatore/cliente finale e fornitore non abbia natura tributaria, bensì fonte contrattuale, e natura di rapporto tra privati;
ha sostenuto che il fornitore, quale soggetto passivo ex art. 53 T.U.A. (d. lgs. 26.10.1995, n. 504; testo unico sulle accise), abbia il diritto di rivalsa sul consumatore finale (art. 56), sul quale viene traslato l'onere economico dell'accisa, esponendo in fattura il valore corrispondente;
ha negato, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, che le direttive (anche self-executing) possano spiegare effetti diretti orizzontali, nei rapporti tra privati, non potendo comportare obblighi a carico di singoli soggetti dell'Unione, bensì esclusivamente a carico degli Stati;
ha speso, per il resto, difese in tutto e per tutto coerenti e conformi a quelle sviluppate dalle altre parti convenute. Ha sollevato eccezione di prescrizione, quanto al credito vantato in relazione a pagamenti operati in data antecedente al 27 maggio 2010.
In via gradata, ha sostenuto che il credito vantato dalla Parte_1 fosse parzialmente prescritto e pari alla minore somma di € 13.075,29, non potendosi considerare il pagamento eseguito in data anteriore al decennio precedente il primo atto di intimazione in mora;
ha chiesto farsi luogo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare la compatibilità, con il diritto dell'Unione e nello specifico con i principi di equivalenza ed effettività, dell'art. 14, comma 4, T.U.A. (in materia di azione di rimborso esperibile, dal soggetto passivo, nei riguardi dell'Erario dello Stato); ha contestato essere tenuta al rimborso dell'IVA e al pagamento degli interessi, se non dalla domanda giudiziale.
1.7 In sede di udienza di comparizione parti e trattazione il tribunale, implicitamente separando dalle altre controversie (art. 103 comma 2 c.p.c.), le controversie introdotte dalla e dalla Parte_2 Controparte_3 ai danni di e preso atto dell'adesione della
[...] Controparte_7 difesa attrice all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, ha “dichiarato l'incompetenza” del tribunale di Roma in favore di
7 8
quello di Bologna, limitatamente alle controversie in parola, ed assegnando termine per la riassunzione.
Disposto il mutamento del rito, e assegnato termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno ulteriormente interloquito sulle questioni controverse. In particolare la difesa attrice ha eccepito la tardività - e conseguente inammissibilità - dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa
[...]
quest'ultima ha ribadito essere dovuta alla - CP_6 Parte_1 in denegata ipotesi di accoglimento della domanda - la minore somma di €
13.075,29, anziché quella indicata in ricorso. I litiganti hanno quindi prodotto ulteriori precedenti di giurisprudenza, a proprio favore;
la materia controversia è rimasta sostanzialmente invariata.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge, per memorie conclusionali e di replica;
in occasione delle comparse conclusionali e di replica le parti hanno contraddetto in ordine agli effetti della sentenza Corte cost. 15/04/2025, n. 43, veicolante la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l.
28 novembre 1988, n. 511, conv., con modif., in l. 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (istitutivo dell'addizionale provinciale), per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce.
2. le questioni preliminari.
La in sede di costituzione in giudizio ha eccepito la Controparte_6 parziale prescrizione del credito vantato (ex art. 2033 c.c.) dalla Parte_1
laddove riferito al pagamento di € 2.280,00, asseritamente operato prima
[...] del decennio antecedente il primo atto interruttivo documentato dall'attrice.
L'eccezione è palesemente tardiva, quindi inammissibile, perché consta che la convenuta si è costituita con comparsa depositata il 1° luglio 2021, per l'udienza di comparizione parti e trattazione fissata, ex art., 702-bis c.p.c., al 5 luglio successivo.
3. il merito della lite.
3.1 Nel merito, le domande delle parti attrici, cumulativamente proposte, ex art. 103 c.p.c., nello stesso giudizio, per ottenere ripetizione delle somme da ciascuna versate alla propria fornitrice di energia elettrica, a titolo di addizionale provinciale, sono fondate e da accogliere, alla stregua della dirimente e decisiva declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 511/1998 (istitutivo dell'addizionale provinciale), quale veicolata dalla sentenza Corte costituzionale
15/04/2025, n.43.
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Per la particolare rilevanza e pertinenza della decisione, che risolve le principali questioni controverse nel presente giudizio, vale riportarne i passi salienti:
«8.1- [omissis] si deve ritenere che la censura sollevata dal rimettente in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., coinvolga, implicitamente, anche l'art. 11
Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto 3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del
Considerato in diritto;
sentenza n. 24 del 2025).
8.2.‒ Va poi tenuto presente, al fine di valutare d'ufficio il permanere del requisito della rilevanza, l'effetto prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza della
[.. Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa
. CP_15
Da un lato, infatti, questa pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma,
TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta».
Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, «viola il principio di effettività».
Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente
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l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Alla luce di queste considerazioni si deve quindi ritenere che il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia.
9.‒ Nel merito, la questione è fondata.
L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito ‒, che prevede: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: [...]
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese».
Questa disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
Quest'ultima, in particolare, prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che: «[i] prodotti di cui al paragrafo 1» - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE - «possono formare oggetto di altre imposizioni
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indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
A tale disposizione si è sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».
La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20,
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail,
C-553/13, EU:C:2015:149, punto 34)».
10.‒ La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva
92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
10.1.‒ Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
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In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e
Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014,
Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C-553/13,
EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già . Controparte_16 CP_17
Con la medesima sentenza si è poi precisato che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese
(v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12,
EU:C:2014:108, punto 29).
Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio
2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno
2023, Endesa Generación, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG).
11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore
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delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)».
3.2 Tale il decisum della Corte costituzionale e le motivazioni che ne sono sottese, giova ribadire che «il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta» (Cass. Sez. 5,
20/12/2019, n. 34209).
Il tutto, alla stregua dell'art. 136 Cost. secondo cui «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
È infatti noto che, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte costituzionale acclara un vizio intrinseco affliggente, ab origine, la norma dichiarata incompatibile con la Costituzione, con la sua conseguente elisione dall'ordinamento sin dall'entrata in vigore, come se non vi avesse mai fatto ingresso (e con l'unico limite dei rapporti esauriti, che però nel presente giudizio non rileva, dacché tutte le poste di credito vantate dalle attrici, a motivo dell'indebito pagamento eseguito in attuazione della norma incostituzionale, sono tuttora controverse, né si prefigura alcuna decadenza o prescrizione, preclusiva della pronuncia nel merito).
In tal senso la uniforme giurisprudenza sia della stessa Corte costituzionale, che della Corte nomofilattica da cui, chiaramente, non ricorrono ragioni per discostarsi (Cass. Sez. 3, 04/05/1965, n. 801: «la pronunzia di illegittimità costituzionale di una norma, avendo una portata di ordine generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti anche in relazione a tutti i rapporti che non ancora siano stati definiti con sentenza passata in giudicato e ciò
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in quanto la norma in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali è affetta da un vizio intrinseco, sostanziale e originario che - sia esso eccepito dalle parti o rilevato ex officio- la rende invalida e ne esclude la obbligatorietà»; Cass. Sez. 1, 23/05/1972, n. 1581: «la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e ontologicamente diversa sia dall'abrogazione sia dallo ius superveniens. Essa si inquadra nella categoria degli accertamenti costitutivi, in quanto accerta e dichiara, con efficacia erga omnes,
l'invalidità della norma per un vizio (contrasto con il precetto costituzionale), che e intrinseco ed originario e che risale all'entrata in vigore della norma, poi dichiarata incostituzionale»; Cass. Sez. 1, 23/01/1992, n. 757: «l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma consegue alla ricognizione di un vizio originario ed intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall'ordinamento non è, perciò, assimilabile a quella disposta, per effetto di abrogazione, in virtù di altra norma sopravvenuta»).
È altrettanto noto che le declaratorie di incostituzionalità producano l'invalidità derivata dei provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione della norma in conflitto con la Costituzione;
correlativamente, si afferma che la declaratoria di incostituzionalità produca la nullità parziale (art. 1419 c.c.) dei contratti che rechino delle pattuizioni conformi e sostanzialmente attuative della norma illegittima (v. ad esempio Cass. Sez. 1, 19/05/2020, n. 9140, in materia di anatocismo bancario, od ancora Cass. Sez. 1, 22/05/2007, n. 11843, in materia di criteri di determinazione del valore dei terreni soggetti a cessione volontaria, a seguito di espropriazione): nel caso di specie deve ritenersi che tale nullità affligga i contratti di fornitura stipulati tra le parti, nella parte in cui recanti la clausola di addebito dell'addizionale provinciale sul consumatore/cliente finale;
donde il correlativo insorgere del credito - da ripetizione d'indebito - vantato in giudizio dalle attrici, a motivo del pagamento da considerarsi eseguito in assenza di titolo (v. Cass. Sez. 3, 11/02/2020, n. 3314: «l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito»).
3.3 Acclarato che le attrici abbiano buon diritto di ripetere quanto versato, alle convenute, a titolo di addizionale provinciale, qualche ulteriore osservazione merita comunque - se non altro ai fini della regolazione delle spese di lite - la questione principalmente dibattuta in giudizio, ed inerente alla possibilità (o
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impossibilità) per il giudice nazionale, di non applicare (o disapplicare) il diritto interno in conflitto con le direttive dell'Unione, anche nelle controversie tra privati.
Deve infatti ritenersi che, concordemente alle univoche indicazioni della
CGUE, il giudice delle leggi abbia confermato che il giudice nazionale, nelle controversie tra privati, non possa ricorrere all'istituto della non applicazione delle norme interne in contrasto con le predette direttive.
Ciò per la semplice ragione per cui le direttive, quand'anche veicolanti delle disposizioni sufficientemente chiare, precise e incondizionate, non possono di per sé comportare obblighi a carico di singoli soggetti privati/cittadini dell'Unione.
Proprio per tale ragione la Corte costituzionale ha ritenuto la questione rilevante (e fondata), avendo escluso che l'efficacia della norma interna (in conflitto con la direttiva) potesse essere meramente paralizzata dai giudici di merito, ricorrendo al potere-dovere di non applicazione (o disapplicazione).
In tal senso giova comunque riportare, oltre al decisum della Corte costituzionale, più sopra menzionato, i chiari enunciati della Corte di giustizia
UE sez. I, nella decisione 19/06/2025, in causa C-645/23), iterativa degli argomenti già spesi nella sentenza Corte di giustizia UE dell'11 aprile 2024,
in causa C-316/22, nominata nella sentenza Controparte_18
Corte cost. n. 43/2025.
In essa si legge:
«58 In via preliminare, occorre rilevare che la Corte si è già pronunciata su questioni analoghe sollevate in un contesto giuridico identico nella causa decisa con la sentenza dell'11 aprile 2024, (C-316/22, EU:C:2024:301). Controparte_18
59 A questo proposito, la Corte ha osservato che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale (sentenza dell'11 aprile 2024,
C-316/22, EU:C:2024:301, punto 22 e Controparte_18 giurisprudenza citata).
60 Ne consegue che un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di efficacia diretta, ferma restando tuttavia la possibilità, per tale giudice, nonché per qualsiasi autorità amministrativa nazionale competente, di disapplicare, sulla base del diritto interno, qualsiasi disposizione di quest'ultimo contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33, punto 33).
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61 Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità, alla luce di una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva, di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nel procedimento principale (sentenza dell'11 aprile 2024, C-316/22, Controparte_18
EU:C:2024:301, punto 25).
62 La Corte ha peraltro ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dai singoli non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, ma anche nei confronti di organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati
(sentenza dell'11 aprile 2024, Gabel C-316/22, Controparte_18
EU:C:2024:301, punto 26 e giurisprudenza citata).
63 Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'articolo 288, terzo comma, TFUE osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati (sentenza dell'11 aprile 2024,
C-316/22, EU:C:2024:301, punto 27). Nel caso di Controparte_18 specie, spetterà al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie per stabilire se il fornitore di cui si tratta nel procedimento principale rientri in una di tali categorie.
64 In ogni caso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione, dato che il diritto di ottenere il rimborso di tali imposte e tributi è infatti la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (sentenza del 20 ottobre 2011, e C-94/10, EU:C:2011:674, punto 20 e Per_1 Persona_2 giurisprudenza citata).
65 A tal riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (sentenza dell'11 aprile 2024,
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C-316/22, EU:C:2024:301, punto 33 e Controparte_18 giurisprudenza citata).
66 In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (sentenza dell'11 aprile 2024,
[...]
C-316/22, EU:C:2024:301, punto 34 e giurisprudenza Controparte_18 citata).
67 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati vertente sul rimborso di un'imposta indebitamente pagata per il motivo che le disposizioni di diritto nazionale che hanno istituito tale imposta sono contrarie all'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118, il quale constata l'impossibilità di interpretare tali disposizioni di diritto nazionale conformemente al diritto dell'Unione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare dette disposizioni di diritto nazionale. Il diritto dell'Unione esige tuttavia che, in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, il consumatore finale sia in grado di rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato».
3.4 Per scrupolo di completezza, merita infine richiamare la giurisprudenza della Corte di nomofilachia, che non può che essere concordante con le pronunce segnalate.
Tra tutte, giova menzionare:
- la sentenza Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740, nella cui motivazione si legge:
«in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma
10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra
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solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione»;
- il più recente precedente di Cass. Sez. 3, 11/12/2025, n.32367, in motivazione
« su vicenda in tutto sovrapponibile a quella in esame è di recente intervenuta - in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n.
43 del 15/4/2025) della norma di riferimento - una serie di pronunce di questa Corte che hanno enunciato il seguente principio: "In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla L.
n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del D.Lgs. n.
68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione,
l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione" (Cass. 22/05/2025, nn. 13740-13741; conformi, ex aliis, Cass. 24/06/2025, nn. 16992-16993; Cass. 30/06/2025, nn. 17642 e 17645). In ossequio al disposto dell'art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ, è qui sufficiente rinviare e fare integrale richiamo alla motivazione della citata Cass. n.
13740/2025, per giustificare il rigetto, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, dei motivi in discorso».
Risulta così definitivamente risolta e superata anche la questione inerente alle tipologie di azione disponibili al consumatore finale, per essere reintegrato degli esborsi sostenuti per il pagamento dell'imposta (indiretta) non dovuta (per contrasto con la Costituzione).
Tali azioni si pongono tra loro in termini di alternatività, in applicazione dei principi di equivalenza ed effettività di matrice eurounitaria, come ben illustrato nella motivazione della sentenza Cass. sez. 1, 04/12/2025, n.31648, ove si legge:
«Ciò che preme qui sottolineare è che, nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che l'azione diretta del consumatore verso l'Erario è solo "facoltativa" ossia "alternativa" rispetto alla domanda di restituzione da indirizzare al fornitore. La Corte di Lussemburgo ha inoltre precisato, di nuovo, che
"spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro individuare le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., anche sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167), restando però chiaro che tali (modalità
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devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v.: sentenze del 17 giugno
2004, Recheio - Cash E Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del 6 ottobre 2005, MyTravel,
C-291/03, EU:C:2005:591)". Per quanto qui interessa per la soluzione dell'odierna controversia, la Corte di Giustizia ha individuato, infine, il presupposto in forza del quale
- a prescindere dalla normativa statale e a tutela del principio di effettività - tale azione
"diretta" è esperibile dal consumatore, evidenziando, ancora una volta, che tale modalità è predicabile "qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (v., anche: sentenze del 15 marzo
2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile
2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53)"». Per_3
2.6 L'ulteriore questione sopra accennata - e relativa al rilievo concernente l'impossibilità di addurre orizzontalmente le statuizioni eurounitarie che avevano negato la legittimità dell'accisa provinciale per gli anni 2010 e 2011, ossia prima del loro recepimento nell'ordinamento nazionale - è stata risolta dalla
Corte costituzionale, la quale è intervenuta con la sopra ricordata sentenza n. 43 del 2025, che ha portato a soluzione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, con l'ordinanza n. 102 del 26 marzo
2021».
3.5 Acclarato che le parti attrici abbiano buon diritto di agire per la ripetizione di tutte le somme versate alle convenute, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, la domanda svolta da ciascuna di esse va accolta, così come proposta, essendo prive di pregio le ulteriori contestazioni delle parti convenute.
Difatti:
- la nel costituirsi in giudizio ha contestato il credito Controparte_6 della esclusivamente sotto il profilo della prescrizione, e Parte_1 sostenendo che il pagamento della somma di € 2.280,00 fosse stato operato in data precedente al decennio antecedente il primo atto interruttivo (v. pagina 11, par.
4.1 della comparsa di costituzione): impregiudicata la decadenza dall'eccezione di prescrizione in senso stretto (v. sopra), deve però concludersi che nessun pagamento sia stato effettivamente contestato in giudizio, perché «i fatti addotti da una parte possono considerarsi ammessi, con conseguente esonero dalla relativa prova, quando l'altra parte abbia svolto difese incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza» (Cass.
Sez. 3, 10/02/2025, n. 3429);
- anche volendo ammettere che l'onere di contestazione possa essere assolto in sede di memorie di appendice scritta all'udienza di trattazione (il che nel caso di specie
è dubbio, non avendo la controparte attrice minimamente modificato o precisato
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la domanda, né introdotto domande e/o eccezioni nuove) comunque la parte attrice ha esibito in giudizio (a) le fatture emesse da dall'origine CP_6 fino al termine del rapporto di somministrazione (all.
1-2 al ricorso) nonché (b) gli estratti di conto-corrente ove annotato il pagamento, ivi inclusa nota di credito della in data 4 agosto 2011 che, oltretutto, dimostra il regolare assolvimento CP_6 delle fatture precedenti (all. 141-142-143); non è utile alla difesa CP_6 evidenziare che il primo degli estratti conto esibiti dalla non Parte_1 recherebbe il nominativo della correntista: sta di fatto che tale estratto conto riporta, per altre operazioni in accredito, la denominazione sociale Parte_1
e sta di fatto che l'annotazione del bonifico riporta il nominativo del
[...] beneficiario ( e risulta congruente con l'importo e la Controparte_6 scadenza della fattura cui riferita l'operazione; spettava quindi alla convenuta, documentalmente beneficiaria della somma bonificata, indicare (e dimostrare) di avere ricevuto il pagamento ad estinzione di altra obbligazione;
deserto tale onere di allegazione e prova, la contestazione della convenuta non ha pregio;
- la non ha mosso contestazioni di sorta, in ordine al Controparte_5 quantum del credito vantato dalla e dalla Parte_1 Parte_2
(succeduta, a seguito di fusione per incorporazione, alla
[...] Controparte_2
e alla , in sede di
[...] Controparte_1 costituzione in giudizio, né in occasione della prima (non depositata) e della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.; tanto, ad avviso di chi scrive, è sufficiente a reputare il credito non contestato nei suoi fatti costitutivi, ex art. 115
c.p.c., non risultando variato il tema in contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione;
- ad ogni modo, le parti attrici hanno rispettivamente esibito gli estratti conto all. 144-145-146-147-148-149-150-151, relativi al c/c intestato alla Parte_1
e gli estratti conto all. 159-160-161-162-163-164-165-166, relativi al c/c
[...] intestato alla ove risultano annotati i Controparte_2 pagamenti eseguiti, a beneficio della (poi v. Controparte_8 Controparte_5 visura camerale all. 3 al ricorso) ed in pagamento delle fatture parimenti esibite in atti (all. 4-5-6-7-8-9-10-11 quanto a all. 28-29-30-31-32-33-34- Parte_1
35, quanto alla a corredo del ricorso Controparte_2 introduttivo);
- la (già : v. visura CCIAA Controparte_4 Controparte_19 all. 12 al ricorso introduttivo) ha, analogamente, omesso di prendere specifica posizione in ordine al quantum del credito vantato dalle controparti (
[...]
e , sia in Parte_1 Parte_2 Controparte_20 sede di costituzione, sia in occasione della seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., avendo omesso di depositare la prima: certo è che la generica contestazione
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di assenza di prova non ha validità processuale, agli effetti dell'art. 115 c.p.c. («in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»: così
Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889);
- in ogni caso, anche per tale parte convenuta la difesa delle attrici ha esibito in atti gli estratti dei conti correnti rispettivamente intestati alla Parte_1
(allegati da 153 a 158), alla (allegati 167-168- Controparte_2
169-170-171), alla (allegati da 176 a 197), ove risulta Controparte_3
l'annotazione delle operazioni di bonifico, che hanno importo e datazione congruente con la scadenza e l'importo delle fatture emesse dal creditore
[...]
(allegati da 13 a 19, da 36 a 40, 60-61, da 63 a 84 al ricorso Parte_6 introduttivo);
- ulteriore, consistente ed univoco argomento (art. 2727 c.c.) favorevole alla domanda consiste nella stessa (documentata) circostanza che tutte le fatture emesse a chiusura del rapporto, dalle convenute, non segnalino alcuna morosità
o mancato pagamento delle fatture precedenti.
Tanto detto quanto alla consistenza del debito per sorte, imputabile alle convenute, non si vede perché espungere, dall'obbligazione (di fonte legale) di restituzione, le somme versate a titolo di IVA sulla sorte versata a titolo di addizionale provinciale, trattandosi pur sempre di somme effettivamente ed indebitamente pagate, ed essendo irrilevante - e relegata ai rapporti tra il consumatore/soggetto IVA ed il Fisco - la questione dell'avvenuta detrazione dell'imposta, che ben potrà essere risolta semplicemente portando in compensazione il minore importo da detrarre, in sede di successive dichiarazioni
IVA (e salvo il potere di accertamento del minore importo detraibile, spettante all'Erario).
Conclusivamente, le domande in ricorso vanno accolte così come proposte;
ciascuna delle convenute va condannata al pagamento degli interessi, al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalle date di rispettiva intimazione in mora (v. all. 100 e ss. al ricorso introduttivo) al saldo (v. Cass. Sez. 1, 11/04/2024,
n. 9757: «in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.»).
4. In tal senso va provveduto in dispositivo;
nonostante la soccombenza delle convenute, la presenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale in ordine all'esperibilità dell'azione diretta ex art. 2033 c.c. nei riguardi del fornitore, alla data dell'introduzione della lite, sì come risolto favorevolmente alle parti attrici
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grazie alla sentenza della Corte costituzionale intervenuta a lite pendente, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dalle parti attrici in epigrafe, condanna:
(a) la a restituire alla parte attrice l'importo Controparte_6 Parte_1 di € 15.355.29, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 c.c., dal 27 maggio 2020 al saldo;
(b) la a restituire alla parte attrice l'importo Controparte_5 Parte_1 di € 17.421,65, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 maggio 2020 al saldo;
(c) la a restituire alla parte attrice Controparte_4 Parte_1
l'importo di € 14.606,36, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 maggio 2020 al saldo;
(d) la a restituire alla parte attrice Controparte_5 Parte_2
l'importo di € 6.864,92, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 febbraio 2020 al saldo;
(e) la restituire alla parte attrice Controparte_4 Parte_2
l'importo di € 5.476,08, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al saggio di cui
[...] all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 27 febbraio 2020 al saldo;
(f) la restituire alla parte attrice Controparte_4 Controparte_3
l'importo di € 15.000,67, oltre IVA (al 10%) e oltre interessi al
[...] saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dal 26 giugno 2020 al saldo;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Roma, 27 dicembre 2025 Il Giudice
(dott.ssa Alessandra Imposimato)
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