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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 6146/2020, promossa da:
, codice fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Biagio LEUZZI come da mandato in atti,
ATTORE
CONTRO
, P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco TARTARO come da mandato in atti
CONVENUTA
E
P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2 nella persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in allegati, dall'avv. Emilio D'ANTONA
CONVENUTA E CHIAMATA IN CAUSA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 11 febbraio 2025 dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 22 ottobre 2020 conveniva Parte_1 in giudizio la (d'innanzi anche Controparte_1
“ ) e la d'innanzi anche CP_1 Controparte_3
“ ”) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_3
Tribunale di Taranto, Giudice istruttore adito, rejectis contraris, così provvedere: a) Dichiarare i convenuti in solido responsabili dei fatti esposti in narrativa e per l'effetto condannarli, al risarcimento del danno e quindi al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 11.464,36 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi, e comunque il tutto nell'ambito della competenza del giudice adito;
b)
Condannare i convenuti alla rifusione di tutte le spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore intestatario”.
Assumeva l'attore che presso la Clinica Cittadella in data 08/08/2019
“…mentre si recava in compagnia dei familiari e di alcuni amici, presso il ristorante/bar, presente nella struttura, scivolava sul pavimento bagnato a causa della presenza di acqua e detersivo (sul piano di capestio) utilizzate per il lavaggio dello stesso;
che l'insidia non era visibile e non era segnalata da alcuna indicazione di pericolo, ne da parte del personale ne da segnali.”
A seguito della caduta, immediatamente soccorso, veniva trasportato a mezzo 118 presso il nosocomio SS. Annunziata di Taranto dove gli veniva riscontrato un trauma contusivo lombosacrale, spalla dx ed emicostato dx, dal quale era guarito son postumi invalidanti. Chiedeva affermarsi la responsabilità della a termini dell'art. 2051 c.c. e la condanna CP_1 solidale di questa e della Società.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare inammissibile
l'azione proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 Controparte_4
[..
[...] In subordine, nel merito: - rigettare le domande tutte
[...] formulate dal sig. perché infondate in fatto e diritto, sia Parte_1 nell'an che nel quantum debeatur, generiche e sfornite di prova. In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare il concorso prevalente del sig. nella produzione del sinistro e/o dei suoi effetti Parte_1 lesivi e ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto ex art. 1227 Cod.
Civ. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa da determinarsi ex art. 4, comma 8 con la maggiorazione del 33% per manifesta infondatezza dell'azione, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge.”.
Si costituiva anche la impugnano e Controparte_1 contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazioni, rassegnando le Controparte_3 seguenti conclusioni: “In via preliminare, rigettare la domanda proposta da
nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 odierna convenuta, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto, e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro descritto in citazione.
2. In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della per Controparte_5 il risarcimento dovuto per i danni lamentati dall'attore, con conseguente condanna della CATTOLICA persona del legale rapp.te p.t., al CP_3 CP_6 risarcimento e al pagamento dei danni richiesti dall'attore, se provati.
3. In via gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'attore nel verificarsi dell'evento.
4. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
6. Con vittoria, in ogni caso, di questa convenuta, di spese, diritti ed CP_1 onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa, la Controparte_3
Rassegnava ulteriore comparsa nella quale, replicava alla che CP_1
3 per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti della compagnia avrebbe dovuto comprovare i “… presupposti e condizioni di applicabilità, efficacia, operatività e validità della polizza nonché l'inesistenza di altre cause di esclusione della garanzia assicurativa previste nel contratto e, comunque, nelle condizioni di assicurazione generali, particolari e aggiuntive, e nei relativi allegati …” e comunque la garanzia non poteva estendersi alle spese legali sostenute dalla perché ciò sarebbe CP_1 stato “… contrattualmente escluso dalle norme che regolano l'assicurazione, dettate in tema di gestione delle vertenze e spese di resistenza (art. 15 delle
C.G.A.)”, per cui rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - rigettare le domande tutte formulate dal sig. perché Parte_1 infondate in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, generiche
e sfornite di prova. - conseguentemente rigettare la domanda di garanzia della In via ulteriormente CP_1 Parte_2 subordinata:- accertare e dichiarare il concorso prevalente del sig.
nella produzione del sinistro e/o dei suoi effetti lesivi e Parte_1 ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto ex art. 1227 Cod. Civ. - contenere la eventuale condanna in via di manleva entro i limiti del massimale di polizza per qualsivoglia titolo e/o ragione e comunque accoglierla entro e con i limiti previsti dalla polizza. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa da determinarsi ex art. 4, comma 8 con la maggiorazione del 33% per manifesta infondatezza dell'azione, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione della prova documentale rassegnata dalle parti nei termini per la definizione del thema decidendum;
la assunzione della prova testimoniale con i testi e sui capitoli ammessi con ordinanza del 26.10.2021; all'esito è stata disposto lo svolgimento di una consulenza medica d'Ufficio per la verifica del nesso causale tra la allegata caduta e le lesioni lamentate, la durata della malattia e la determinazione della percentuale dei postumi invalidanti. Acquisita la
4 CTU le parti sono state invitate alla definitiva precisazione delle conclusioni, e la causa rimessa alla udienza del 9 settembre 2025 per la discussione orale.
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda attorea si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso.
La presente controversia deve essere decisa applicando correttamente i criteri che governano il riparto dell'onere della prova nel caso de quo.
In ordine alla disciplina applicabile, il caso sottoposto alla decisione di questo Magistrato si iscrive nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
In particolare è da dire che “custodi” sono tutti i soggetti pubblici o privati che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3651 del 20/02/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16029 del 07/07/2010; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1948 del 10/02/2003), cui corrispondono altrettanti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, da cui deriva che i “custodi” sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8466 del 05/05/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22163 del 2019; Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 7005 del 2019).
L'art. 2051 c.c. s'annovera tra le ipotesi di responsabilità oggettiva, del che deriva che per poter imputare il danno al custode occorre che sussista un rapporto di fatto tra il custode e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante e soprattutto a prescindere dalla colpa del soggetto custode. In particolare in capo al custode vi è un dovere specifico che è differente rispetto all'obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui come avviene per l'art. 2043
c.c., (neminem laedere), di contenuto positivo che consiste nel dovere di
5 controllare il bene e adottare le misure idonee a impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
La responsabilità del custode, secondo la giurisprudenza, non presuppone necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (Cass. civ. sez. 6 - 3, Sentenza n. 25214 del 27/11/2014, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Sez. 3, Sentenza n. 4480 del
28/03/2001).
Orbene perché possa riconoscersi la responsabilità del custode, l'onere principale a carico del soggetto danneggiato è la prova del nesso eziologico tra cosa in custodia e il danno (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del
21/03/2013) o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005;
Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 13/02/2002, Sez. 3, Sentenza n. 10687 del
03/08/2001). Di contro l'onere probatorio che è a carico del custode/convenuto ha ad oggetto la prova del caso fortuito poiché questo gli consente di liberarsi della responsabilità posta a suo carico (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005) che consiste in un avvenimento imprevisto e imprevedibile, al di fuori, quindi, dalla sfera di controllo del custode a cui, pertanto, non può farsi riferire nemmeno a titolo di colpa, a cui non si può ovviare con cautele di ordinaria diligenza in grado di recidere il nesso causale fra la res e l'evento dannoso e che può consistere in un evento naturale, in un fatto del terzo ma anche in un fatto dello stesso danneggiato (ad esempio in un uso improprio della cosa;
cfr. Cass. Sez. 6 3,
6 Ordinanza n. 26533 del 09/11/2017; Sez. 3 -, Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020 secondo la quale "La responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso").
Occorre anche aggiungere che il concetto di caso fortuito (inteso come specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno) è inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14609 del 22/06/2007) e della colpa del danneggiato (Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017; ma cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 4035 del 2021 secondo la quale "la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa"; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25736 del 2021 secondo la quale "non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui
7 che se ne serve"); di guisa che pel caso in cui persista un'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5741 del 10/03/2009, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del
10/10/2008, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 02/02/2006).
Orbene il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 456 del
2021; Sez. 3, Sentenza n. 24755 del 07/10/2008; Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004), i quali non ricorrono nel caso in cui il custode possa esercitare poteri di prevenzione, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005).
Quanto alle misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene queste sono in relazione con l'ordinaria avvedutezza (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 993 del 16/01/2009) e per tale ragione non debbono contemplare anche l'eventualità di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10703 del 27/09/1999; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del
03/04/2019).
Da par sua la giurisprudenza, ha provveduto ad elaborare e definire, nel tempo, la nozione di insidia o trabocchetto cioè quella anomalia/alterazione della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592). Si tratta di una figura sintomatica della colpa che non è elemento costitutivo dell'art. 2043 c.c. né dell'art. 2051 c.c. (Cass. 6767/2001), bensì frutto
8 dell'interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21684/2005; Cass.
14749/2005; Cass. 6767/2005) che può assumere rilievo quale esimente di responsabilità (Cass. 12166/2021); più precisamente qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla res, in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 56 del 2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 2015).
In conclusione può affermarsi che gravi sempre sul custode "la c.d. prova liberatoria del fortuito, dimostrando cioè che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, pur avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che la cosa presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto” (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 3651 del 20/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016; da ultimo Sez. 3 -, Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021);
Circa la natura della responsabilità in oggetto può farsi riferimento per analogia alla responsabilità dei gestori di supermercati per danni derivati agli avventori, ed in quei termini può richiamarsi la decisione del
Tribunale Pavia sez. III, 21/04/2021, n. 548 per cui: “La responsabilità del gestore del supermercato per i danni derivati agli utenti configura, non già una forma di responsabilità per colpa, bensì un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode e risulta esclusa solamente dal caso fortuito”.
9 Può riconoscersi non contestato, ex art. 115 c.p.c., il rapporto di custodia tra i locali ove la parte attrice è rovinata a terra e la proprietà di quelli in capo alla vale a dire la convenuta. CP_1
E' da dire che lo ha fornito la prova, a mezzo delle testimonianze Parte_1 escusse, della dinamica del sinistro occorsole: segnatamente il nesso di causalità materiale, ossia il fatto di essere scivolata sull'acqua presente sul pavimento dell'immobile della e che non vi fossero persone o CP_1 cose a segnalare la situazione “anomala”.
Occorre evidenziare però che la allegazione dell'attore contenuta nell'atto introduttivo secondo sarebbe scivolato cui mentre “… si recava in compagnia dei familiari e di alcuni amici, presso il ristorante/bar …”, non è stata compiutamente confermata da tutti i testi addotti, in quanto in particolare dal teste che ha tenuto a precisare che “… è vero che il Tes_1 sinistro è avvenuto all'interno della struttura , preciso nel bagno CP_1 della struttura medesima, il bagno si trova di fianco alla porta del bar…”.
Tale dichiarazione, consente al Magistrato di riconoscervi un comportamento poco “auto-responsabile” da parte dello , Parte_1 considerato che, a parte che fossero bagnati e la situazione non segnalata,
i locali “bagno” sono notoriamente luoghi nei quali è costantemente dispersa o impiegata acqua per ripristinare igiene e pulizia, tenuto conto della indiscriminata folla degli utilizzatori non tutti adusi a comportamenti
“civili”.
Il CTU da par sua ha precisato che il quadro lesivo documentato risulta compatibile ed in nesso di causa con la modalità di accadimento denunciata in atti.
Mette conto rilevare che da par sua la si sia limitata solo a CP_1 contestare la dinamica dell'incidente senza, però, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, ossia senza dimostrare il caso fortuito, non avendo, peraltro, svolto alcuna istanza istruttoria.
10 Può dunque dirsi che sussiste la responsabilità oggettiva per cose in custodia, ex art. 2051 c.c., della per la caduta del cliente sul CP_1 pavimento a causa della presenza di acqua non segnalata, e che tanto è sufficiente a riconsocere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo.
Parimenti, ad avviso di questo Magistrato, nel caso de quo, non può escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato/creditore, perché lo poteva ragionevolmente attendersi che nel luogo in Parte_1 cui è caduto, ossia all'interno del bagno, potessero esservi “ostacoli” -tal è la presenza di liquido nel pavimento- posta l'esigenza di tenere costantemente igienizzato e pulito un luogo normalmente frequentato da persone.
Ritenuto che il mancato avvistamento della zona bagnata da parte dell'utilizzatore del bagno, non possa costituire elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità, non di meno però non esonera completamente l'utilizzatore di un bagno pubblico dal tenere comportamenti che secondo l'id quod plerumque accidit possono attendersi da chiunque con la minima ordinaria diligenza connessa alla particolare destinazione del luogo. Tale mancata ancorchè minima auto- responsabilità dello consente di affermare che abbia inciso per Parte_1 una percentuale del 25% ad aggravare il danno patito.
In ordine al quantum debeatur, questo Magistrato condivide e fa interamente ed integralmente proprie le conclusioni rassegnate dal CTU medico-legale, siccome immuni da vizi logici e suffragate da opportuni richiami alla letteratura medica, laddove si legge che allo in Parte_1 conseguenza del sinistro occorsogli il 8 settembre 2019, sono residuati
“esiti algo-disfunzionali dell'infrazione del trochite omerale a carico della spalla destra”, e che lo stesso ebbe a soffrire una malattia complessiva di giorni 60 così ripartiti: gg. 25 di Danno Biologico Temporaneo Parziale al
75%; gg. 20 di Danno Biologico Temporaneo Parziale al 50%; e gg. 15 di
Danno Biologico Temporaneo Parziale al 25%, oltre ad un danno biologico
11 permanente pari al 2% (due per cento) che non incidono sulla capacità lavorativa specifica del soggetto peraltro in quiescenza.
Per quel che concerne le spese documentate queste sono state riconosciute congrue e coerenti nella misura di € 202,00.
Ciò posto il danno non patrimoniale accertato, a monte della riduzione percentuale pel concorso del danneggiato, deve liquidarsi secondo le tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226
c.c., mentre non può essere fatta applicazione della tabella di cui al D. Lgs.
n. 209 del 2005, art. 139, poiché applicabile esclusivamente alla ipotesi di danni derivanti da circolazione stradale e per quelli conseguenti a responsabilità sanitaria.
Il danno non patrimoniale patito dallo ammonta dunque ad € Parte_1
5.795,50 , di cui € 2.058,00 per danno da invalidità permanente ed €
3.737,50 per danno da invalidità temporanea, oltre ad un danno patrimoniale di € 202,00 e così complessivamente € 5.997,50 che deve ridursi del 25% per il riconosciuto concorso dell'attore.
L'importo del danno non patrimoniale dovrà devalutarsi al tempo del sinistro (agosto 2019) e via via rivalutarsi fino all'attualità, maggiorandolo di anno in anno degli interessi legali fino all'effettivo saldo, mentre il danno patrimoniale dovrà maggiorarsi degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Non si ritiene di poter riconoscere la personalizzazione del danno biologico poiché essa non consiste in un'operazione automatica, ma deve essere giustificata da precipue allegazioni e mezzi di prova forniti dalla parte, che non sono stati forniti dallo , le quali devono Parte_1 evidenziare conseguenze eccezionali e specifiche che non siano ricomprese in quelle normalmente osservate in situazioni che presentino
12 lesioni biologiche sovrapponibili a quelle oggetto di causa;
vi deve essere
"il positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione" (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 2020) che faccia emergere la singolarità,
l'irripetibilità del caso specifico che quindi merita di essere liquidato in maniera differente o meglio di essere individualizzato.
Per quel che concerne la eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dalla Società per essere stata direttamente convenuta in giudizio dall'attore, l'eccezione è evidentemente fondata non sussistendo nel caso di specie in capo all'attore la possibilità alla chiamata diretta della compagnia assicuratrice non vertendosi in ipotesi di responsabilità civile verso terzi. Le conseguenze, che sarebbero consistite nel rigetto della domanda spiegata dall'attore sono state “recuperate” dalla chiamata in causa di quella stessa Società formulata dalla che ha all'uopo CP_1 prodotto il contratto assicurativo pel rischio dedotto in giudizio.
Non risultano limiti alla garanzia prestata dalla Società in quanto l'importo risarcendo non eccede i massimali di polizza, mente è fondata la non rimborsabilità da parte della Società delle spese per l'assistenza prestata dal legale della CP_1
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della misura in cui è stata accolta la domanda attorea possono liquidarsi nella misura “prenotata” a carico dell'Erario, attesa la ammissione dello al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, e di € 1.950,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge ed alle spese della spigata CTU che si pongono definitivamente a carico della
[...]
. Interamente compensate le spese tra la Controparte_1
e la Controparte_1 Controparte_3
tra quest'ultima e l'attore.
[...]
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
13 Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la domanda di garanzia spiegata da quest'ultima nei confronti di in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata da Parte_1
nei confronti di per i danni
[...] Controparte_1 patiti in seguito al sinistro occorsogli il 8 agosto 2019 e per l'effetto condanna la a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 4.498,12 a titolo di risaricimento dei
[...] danni, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali come da parte motiva;
2) Condanna la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio nella misura di quelle “prenotate” e di € 1.950,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, da distrarsi tutte in favore dell'Erario in quanto che l'attore risulta beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
3) Accoglie la domanda di garanzia proposta da Controparte_1
nei confronti di e per l'effetto
[...] Controparte_3 condanna la in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, da ogni conseguenza economica derivante dall'accoglimento della domanda spiegata dall'attore oltre che per quel che Parte_1 concerne le spese della disposta CTU, e, pertanto, a rimborsare alla ogni somma che quest'ultima fosse Controparte_1 tenuta frattanto a pagare in forza della presente sentenza;
14 4) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra la e la Controparte_1 Controparte_3
tra quest'ultima e l'attore .
[...] Parte_1
Così deciso in Taranto oggi 10 settembre 2025.
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
15