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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5030/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 P.IVA_1
SIMONE;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
degli avv. FRATTA PASINI CARLO, VANTI GIOVANNI e dell'avv. SALVATORE
MATTEO;
CONVENUTA
E con la chiamata in causa di
(C.F. con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_3
DAVID MARIA MARINO e GIORGIO BARONCHELLI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza del 20.6.24, che qui si intendono richiamate per relationem.
pagina 1 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la pagina 2 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato a mezzo pec in duplice copia in data 13 e 14.7.22, ha ad oggetto, in via principale, la domanda di parte attrice,
, di accertamento dell'inadempimento della convenuta, , Parte_1 CP_3
alle obbligazioni assunte con contratto di “Service Contract” stipulato inter partes in data 18.1.2021, con il quale quest'ultima assumeva l'incarico di prestare attività di consulenza e di temporary managment in favore dell'attrice e di esecuzione di un business plan condiviso ed, in particolare per avere un componente del team della società convenuta, da un lato, negoziato e concesso, in nome Controparte_4
e per conto della ma senza averne il potere e l'autorizzazione, l'utilizzo Parte_1
gratuito del marchio di alcuni prodotti a beneficio di altra società, , e CP_5
dall'altro, per aver causato l'annullamento in danno dell'attrice di un ordinativo, sempre da parte di , del valore di circa 500.000 euro, con dichiarazioni CP_5
inveritiere circa l'impossibilità di di fornire direttamente tali prodotti, Parte_1
con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indicati in citazione per € 650.000.
Parte convenuta, costituitasi ritualmente mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.22, ha chiesto, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della Compagnia con la quale risultava aver stipulato apposita polizza assicurativa, e, nel merito, di dichiararsi comunque Controparte_2
l'inammissibilità e il rigetto delle domande di parte attrice per tutti i motivi in tale atto indicati e qui richiamati per relationem.
pagina 3 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona La terza chiamata, , si costituiva con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata tempestivamente in data 30.3.2023, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice, facendo proprie le difese e contestazioni già della convenuta al riguardo ed, in subordine, il rigetto della domanda di manleva della convenuta per dedotta inoperatività della polizza o, comunque, di limitarne le statuizioni di condanna entro il massimale e detratta la franchigia contrattuale.
Il Giudizio, per effetto di ordinanza sui mezzi istruttori del 19.10.23, qui parimenti da intendersi confermata e richiamata per relationem, veniva istruito mediante produzione documentale da parte di tutti i soggetti processuali e chiamato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.24.
Sulla base degli atti e dei documenti prodotti la domanda di parte attrice deve ritenersi in fatto e in diritto infondata.
Invero, tutte le pretese inerenti al rapporto contrattuale intercorso tra le parti a seguito del primo “Service contract” del 8/9.10.20 (cfr. doc. 3 parte convenuta) e dei successivi accordi del 9-16.10, del 18.12.2020 (doc. 4 e 5 parte convenuta) , e dell'ultimo contratto del 18.1.21 – quest'ultimo individuato specificatamente da parte attrice come titolo e causa petendi del presente giudizio (cfr. pag. 2 atto di citazione) e denominato da parte convenuta di “ ” (cfr. doc. 3 parte attrice anziché doc. 2 come Controparte_6
indicato in citazione e doc. 6 parte convenuta) - risultano definitivamente regolamentate tra le parti nella transazione stipulata - ad esaurimento del rapporto e a seguito del recesso dall'incarico comunicato via pec dalla convenuta in data 2.7.21 (cfr. doc. 10 parte convenuta) per le ragioni indicate - tra le medesime parti in data 5.7.21 (cfr. doc.
11 parte convenuta).
Infatti, tale transazione, in ragione delle condizioni, obbligazioni assunte e pattuizioni ivi previste ai punti 1, 2 e 3, ha inoltre espressamente previsto, specificatamente:
pagina 4 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona - non solo di fissare al 30.6.2021 la data della fine dell'intervento del manager
[...]
i cui al contratto stesso del 18.1.21, indicato al punto b delle premesse e CP_4
che si ribadisce parte attrice individua specificatamente come titolo delle domande di responsabilità contrattuale qui azionate;
- non solo “di comune accordo” di concludere anticipatamente il contratto di intervento aziendale del 8.10.2020 (indicato al punto a delle premesse) in essere,
- ma, altresì, la reciproca dichiarazione “dell'intervenuta definizione di tutte le divergenze, liti e contestazioni insorte e/o insorgende tra di loro relativamente ai rapporti intercorsi di cui in premessa o a tali rapporti connessi o collegabili, prevenendo ogni eventuale ulteriore controversia dagli stessi derivante e/o a essi collegata o collegabile qualunque titolo o per qualunque causa e/o ragione e riconoscono, pertanto, di non avere altro a pretendere l'una dall'altra, salvo
l'esatto adempimento del presente accordo, le cui previsioni hanno concordato in via transattiva al fine di precludere qualunque successiva reciproca pretesa, e comunque rinunziano, con reciproca immediata accettazione, a qualunque pretesa, diritto e/o azione eventualmente esercitabile in base ai rapporti tra le parti o agli stessi connessa o collegabile”.
Tale transazione, secondo i canoni interpretativi letterali ma anche improntati alla ricerca della comune intenzione delle parti e tenuto conto che la clausola in questione risulta molto articolata, non formulata a titolo meramente incidentale oltre che preannunciata dal punto e) delle premesse, deve pertanto intendersi necessariamente di carattere generale e volta alla definizione di tutti i rapporti
(una serie di contratti) e di tutte le pretese (da essi derivanti) insorti o insorgendi tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1975 c.c. I comma c.c.
In ogni caso, anche ove da ritenersi tale transazione di carattere speciale e relativa ad uno specifico affare (ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1975
pagina 5 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona comma II), proprio il rapporto del 18.1.2021 è da intendersi con essa espressamente definito e ricompreso nel suo ambito e ciò per volere delle stesse parti, non potendosi desumere dagli atti e dai documenti prodotti nemmeno l'inesistenza dei diritti in essa sanciti e definiti e, peraltro, nemmeno oggetto di domanda in questo giudizio (avendo parte attrice formulato qui una propria ulteriore domanda risarcitoria, eterogenea, diversa e ulteriore rispetto ai diritti transati nell'accordo consensuale transattivo del 5.7.2021).
Né, nel caso di specie, ricorre alcun ipotesi di annullabilità del contratto transattivo per il caso di transazione generale di cui al comma 1 dell'art. 1975 c.c. cit. – quale
contro
-eccezione proposta da parte attrice e che aveva peraltro taciuto l'esistenza di siffatto accordo nel proprio atto introduttivo – non essendo stata allegata, ancor prima che provata dalla parte attrice, alcuna circostanza atta a integrare, per il caso di transazione generale, il doloso occultamento del documento (o del fatto in esso rappresentato dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio da parte di ) da cui la stessa parte attrice avrebbe CP_5
voluto far dipendere la dedotta invalidità, limitandosi parte attrice a invocare il diverso, e non pertinente e comunque infondato, istituto della erronea presupposizione “..che non fosse stata preordinata da parte del collaboratore di Cont Cont indicato da e destinato da a coordinare la funzione CP_7 commerciale di – sulla base dei contratti di consulenza conclusi tra le Parte_1 parti, una “operazione” volta ad annullare un ordine di centinaia di migliaia di
Euro in favore di e a concedere – senza alcun corrispettivo economico Parte_1
– l'utilizzo economico speculativo da parte di terzi, non autorizzato dagli amministratori della Società e senza che questi ne fossero stati informati, come pure i procuratori della stessa, non disciplinato da alcuna pattuizione, del
pagina 6 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona marchio registrato e del marchio registrato ” (cfr. Parte_1 Controparte_8
memoria 183 n. 1 parte attrice, pag. 4).
Infatti, al riguardo vanno evidenziate le circostanze, in maniera pertinente attenzionate da parte convenuta e secondo cui:
a) in via preliminare, la dedotta ed invocata “presupposizione”, per avere alcun rilievo giuridico, deve essere comune ad entrambe le parti, circostanza Contr nemmeno dedotta e comunque contestata dalla convenuta e non corrispondente al “doloso occultamento di documento” diversamente richiesto dalla norma a presupposto della possibile invalidità;
b) inoltre, il contenuto e la riferibilità del doc. 20 prodotto da parte attrice, e che avrebbe integrato la circostanza erroneamente presupposta - ossia l'indebita autorizzazione data dal a CP_4 CP_5
all'utilizzo del marchio al fine di identificare e pubblicizzare i prodotti descritti nel contratto fornitura del 7.5.2021 (documento prodotto a conferma anche dalla stessa parte convenuta, cfr. doc. 8 parte convenuta), risultano in realtà circostanze confermate dalla stessa parte convenuta ma inserite in un contesto fattuale diversamente declinato e comprovato in atti e secondo cui, da un lato, tale dichiarazione sarebbe stata comunque ratificata da altra di identico tenore da parte del procuratore di Parte_1
, a ratifica e conferma, per effetto della Parte_2
dichiarazione documentata e prodotta dalla convenuta con la memoria 183
n. 2 del 21.6.23 (doc. 33), non oggetto di tempestivo e specifico disconoscimento da parte dell'attrice nella prima risposta successiva alla produzione (id est memoria n.3 del 10.7.23) e, quindi, da intendersi a sottoscrizione riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215 n. 2
c.p.c.;
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N. R.G. 5030/22 Trib. Verona c) dall'altro, a tale data, il risultava espressamente legittimato ed CP_4
autorizzato da a presentarsi come direttore commerciale e Parte_1
marketing, proprio per decisione della società attrice, avendo questa lui conferito, oltre al ruolo di Direttore Generale, anche il ruolo di Direttore commerciale e marketing, seppur ad interim, ,e quindi, rimettendo a lui ogni decisione in ambito vendite e marketing, (cfr. doc. 7 mail del 18.3.21 della procuratrice trasmessa a tutti gli utenti Parte_3
in cui si legge “ Carissimi Tutti, Vi comunichiamo che Parte_1 [...]
Direttore Commerciale, non fa più parte dell'azienda Per_1 Parte_1
Il ruolo di Direttore Commerciale verrà ricoperto ad interim da CP_4
che attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale di
[...]
Vi chiedo gentilmente di contattare per i progetti che Parte_1 CP_4 riguardano il dipartimento ”); Parte_4
d) inoltre, tale autorizzazione risulta testualmente riferita e riferibile all'ordinaria attività commerciale di inserimento del marchio ma in relazione a prodotti la cui produzione e vendita risultava, nel caso di specie, già concordata con rimandando espressamente e Parte_1
esplicitamente tale documento ad un diverso e precedente ordinativo e contratto (indicato nell'oggetto “contratto fornitura del 7 maggio 2021” ), la cui esistenza viene confermata implicitamente con la domanda risarcitoria, proposta dalla stessa attrice (che si duole del successivo annullamento) e in base al quale proprio la società ” ordinava CP_5
a un significativo quantitativo di prodotti a marchio da Parte_1 Parte_1
inserire nelle proprie ceste natalizie, chiedendo pertanto a in Parte_1
primis la produzione ed in secundis, la collegata autorizzazione all'uso del marchio sulla scatola contenente la cesta di prodotti e sul proprio catalogo pagina 8 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona di vendita, quale richiesta strettamente strumentale all'ordine già ricevuto e che, veniva autorizzata, in prima battuta, dal a propria firma, CP_4
ed in forza dei poteri ricevuti comunque proprio dalla procuratrice
, di all'atto della nomina a Direttore Parte_3 Parte_1
Commerciale e marketing (cfr. doc. 8 e doc. 20 fasc. attrice cit.) e quindi dal (cfr. argomentazioni al superiore punto sub b); con essa, Pt_2
pertanto, limitandosi a consentire a di CP_4 CP_5
promuovere e commercializzare, all'interno delle proprie confezioni regalo,
i prodotti (i.e.: dolciumi che sarebbero stati prodotti e forniti Parte_1
proprio da e già oggetto dell'ordine del 7.5.2021, non CP_9 CP_5
consentiva affatto la dedotta attività di falsificazione di prodotti né l'uso indiscriminato, generalizzato e gratuito dei marchi Parte_1 CP_10
e (per di più da apporre su articoli prodotti dalla
[...] CP_11
stessa società ) ma si limitava, in via funzionale al presupposto CP_5
contratto e ordinativo di vendita, a coordinare l'utilizzo del marchio sulle confezioni regalo “coadiuvando le attività relative con la scrivente, nel rispetto della grafica originale, al fine di identificare e pubblicizzare fino al
31 gennaio 2022 i prodotti e le relative confezioni descritti nel contratto in oggetto. Resta inteso che il diritto di utilizzare il marchio cessera' immediatametne alla scadenza del 31gennaio 22” (cfr. doc. 20 parte attrice e doc. 8 parte convenuta);
e) infine, parte attrice non può efficacemente assurgere a doloso occultamento, la successiva scoperta di un fatto, per contro, al più imputabile ad una propria inerte, negligente e mancata attività di controllo sull'operato del proprio direttore generale, commerciale e marketing, e non potendo parte attrice nemmeno al riguardo invocare utilmente, a sostegno della dedotta pagina 9 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona annullabitlità, il contenuto del doc. 30 di parte attrice, ossia la mail con cui
[... il in data 28-5-21, si limitava a rappresentare al referenti di CP_4
che la propria mail, in caso di problemi, non valesse nulla), non CP_5
potendosi ritenere sconosciuti, ai fini della norma in questione, i documenti che la parte ha ignorato, perché non si è curata di conoscerli.
Tali premesse devono ritenersi conformi applicazioni ai principi di diritto vigenti (cfr
Cass. 8 maggio 1958, n. 1537 ma anche Cass. civ., Sez. III, 03/04/2003, n. 5138) secondo cui, da un lato “non può darsi scoperta rispetto a documetni che la parte ha ignorato solo perché non si è data cura di conoscerli“ e, dall'altro, secondo cui “a norma dell'art .1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma
a tutte le liti insieme;
mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata "speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto.
La soccombenza di parte attrice giustifica la condanna alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto del valore della lite e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, non solo in favore della parte convenuta ma anche in favore della terza chiamata pur non avendo proposto domanda nei confronti di essa (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/01/2025, n. 1958 “in caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o manifestamente infondata).
pagina 10 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 5030 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta le domande di parte attrice.
2. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenuta e terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna, in € 0,00 per esborsi ed in € 20.000 per compensi difensivi ex DM 55/14 e s.m.i. (di cui € 4000 per fase di studio, € 3000 per fase introduttiva, € 6000 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 7000 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 12 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
pagina 11 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5030/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 P.IVA_1
SIMONE;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
degli avv. FRATTA PASINI CARLO, VANTI GIOVANNI e dell'avv. SALVATORE
MATTEO;
CONVENUTA
E con la chiamata in causa di
(C.F. con il patrocinio degli avv. Controparte_2 P.IVA_3
DAVID MARIA MARINO e GIORGIO BARONCHELLI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza del 20.6.24, che qui si intendono richiamate per relationem.
pagina 1 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la pagina 2 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
Il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato a mezzo pec in duplice copia in data 13 e 14.7.22, ha ad oggetto, in via principale, la domanda di parte attrice,
, di accertamento dell'inadempimento della convenuta, , Parte_1 CP_3
alle obbligazioni assunte con contratto di “Service Contract” stipulato inter partes in data 18.1.2021, con il quale quest'ultima assumeva l'incarico di prestare attività di consulenza e di temporary managment in favore dell'attrice e di esecuzione di un business plan condiviso ed, in particolare per avere un componente del team della società convenuta, da un lato, negoziato e concesso, in nome Controparte_4
e per conto della ma senza averne il potere e l'autorizzazione, l'utilizzo Parte_1
gratuito del marchio di alcuni prodotti a beneficio di altra società, , e CP_5
dall'altro, per aver causato l'annullamento in danno dell'attrice di un ordinativo, sempre da parte di , del valore di circa 500.000 euro, con dichiarazioni CP_5
inveritiere circa l'impossibilità di di fornire direttamente tali prodotti, Parte_1
con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indicati in citazione per € 650.000.
Parte convenuta, costituitasi ritualmente mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.22, ha chiesto, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della Compagnia con la quale risultava aver stipulato apposita polizza assicurativa, e, nel merito, di dichiararsi comunque Controparte_2
l'inammissibilità e il rigetto delle domande di parte attrice per tutti i motivi in tale atto indicati e qui richiamati per relationem.
pagina 3 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona La terza chiamata, , si costituiva con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata tempestivamente in data 30.3.2023, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice, facendo proprie le difese e contestazioni già della convenuta al riguardo ed, in subordine, il rigetto della domanda di manleva della convenuta per dedotta inoperatività della polizza o, comunque, di limitarne le statuizioni di condanna entro il massimale e detratta la franchigia contrattuale.
Il Giudizio, per effetto di ordinanza sui mezzi istruttori del 19.10.23, qui parimenti da intendersi confermata e richiamata per relationem, veniva istruito mediante produzione documentale da parte di tutti i soggetti processuali e chiamato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.24.
Sulla base degli atti e dei documenti prodotti la domanda di parte attrice deve ritenersi in fatto e in diritto infondata.
Invero, tutte le pretese inerenti al rapporto contrattuale intercorso tra le parti a seguito del primo “Service contract” del 8/9.10.20 (cfr. doc. 3 parte convenuta) e dei successivi accordi del 9-16.10, del 18.12.2020 (doc. 4 e 5 parte convenuta) , e dell'ultimo contratto del 18.1.21 – quest'ultimo individuato specificatamente da parte attrice come titolo e causa petendi del presente giudizio (cfr. pag. 2 atto di citazione) e denominato da parte convenuta di “ ” (cfr. doc. 3 parte attrice anziché doc. 2 come Controparte_6
indicato in citazione e doc. 6 parte convenuta) - risultano definitivamente regolamentate tra le parti nella transazione stipulata - ad esaurimento del rapporto e a seguito del recesso dall'incarico comunicato via pec dalla convenuta in data 2.7.21 (cfr. doc. 10 parte convenuta) per le ragioni indicate - tra le medesime parti in data 5.7.21 (cfr. doc.
11 parte convenuta).
Infatti, tale transazione, in ragione delle condizioni, obbligazioni assunte e pattuizioni ivi previste ai punti 1, 2 e 3, ha inoltre espressamente previsto, specificatamente:
pagina 4 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona - non solo di fissare al 30.6.2021 la data della fine dell'intervento del manager
[...]
i cui al contratto stesso del 18.1.21, indicato al punto b delle premesse e CP_4
che si ribadisce parte attrice individua specificatamente come titolo delle domande di responsabilità contrattuale qui azionate;
- non solo “di comune accordo” di concludere anticipatamente il contratto di intervento aziendale del 8.10.2020 (indicato al punto a delle premesse) in essere,
- ma, altresì, la reciproca dichiarazione “dell'intervenuta definizione di tutte le divergenze, liti e contestazioni insorte e/o insorgende tra di loro relativamente ai rapporti intercorsi di cui in premessa o a tali rapporti connessi o collegabili, prevenendo ogni eventuale ulteriore controversia dagli stessi derivante e/o a essi collegata o collegabile qualunque titolo o per qualunque causa e/o ragione e riconoscono, pertanto, di non avere altro a pretendere l'una dall'altra, salvo
l'esatto adempimento del presente accordo, le cui previsioni hanno concordato in via transattiva al fine di precludere qualunque successiva reciproca pretesa, e comunque rinunziano, con reciproca immediata accettazione, a qualunque pretesa, diritto e/o azione eventualmente esercitabile in base ai rapporti tra le parti o agli stessi connessa o collegabile”.
Tale transazione, secondo i canoni interpretativi letterali ma anche improntati alla ricerca della comune intenzione delle parti e tenuto conto che la clausola in questione risulta molto articolata, non formulata a titolo meramente incidentale oltre che preannunciata dal punto e) delle premesse, deve pertanto intendersi necessariamente di carattere generale e volta alla definizione di tutti i rapporti
(una serie di contratti) e di tutte le pretese (da essi derivanti) insorti o insorgendi tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1975 c.c. I comma c.c.
In ogni caso, anche ove da ritenersi tale transazione di carattere speciale e relativa ad uno specifico affare (ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1975
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N. R.G. 5030/22 Trib. Verona comma II), proprio il rapporto del 18.1.2021 è da intendersi con essa espressamente definito e ricompreso nel suo ambito e ciò per volere delle stesse parti, non potendosi desumere dagli atti e dai documenti prodotti nemmeno l'inesistenza dei diritti in essa sanciti e definiti e, peraltro, nemmeno oggetto di domanda in questo giudizio (avendo parte attrice formulato qui una propria ulteriore domanda risarcitoria, eterogenea, diversa e ulteriore rispetto ai diritti transati nell'accordo consensuale transattivo del 5.7.2021).
Né, nel caso di specie, ricorre alcun ipotesi di annullabilità del contratto transattivo per il caso di transazione generale di cui al comma 1 dell'art. 1975 c.c. cit. – quale
contro
-eccezione proposta da parte attrice e che aveva peraltro taciuto l'esistenza di siffatto accordo nel proprio atto introduttivo – non essendo stata allegata, ancor prima che provata dalla parte attrice, alcuna circostanza atta a integrare, per il caso di transazione generale, il doloso occultamento del documento (o del fatto in esso rappresentato dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio da parte di ) da cui la stessa parte attrice avrebbe CP_5
voluto far dipendere la dedotta invalidità, limitandosi parte attrice a invocare il diverso, e non pertinente e comunque infondato, istituto della erronea presupposizione “..che non fosse stata preordinata da parte del collaboratore di Cont Cont indicato da e destinato da a coordinare la funzione CP_7 commerciale di – sulla base dei contratti di consulenza conclusi tra le Parte_1 parti, una “operazione” volta ad annullare un ordine di centinaia di migliaia di
Euro in favore di e a concedere – senza alcun corrispettivo economico Parte_1
– l'utilizzo economico speculativo da parte di terzi, non autorizzato dagli amministratori della Società e senza che questi ne fossero stati informati, come pure i procuratori della stessa, non disciplinato da alcuna pattuizione, del
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N. R.G. 5030/22 Trib. Verona marchio registrato e del marchio registrato ” (cfr. Parte_1 Controparte_8
memoria 183 n. 1 parte attrice, pag. 4).
Infatti, al riguardo vanno evidenziate le circostanze, in maniera pertinente attenzionate da parte convenuta e secondo cui:
a) in via preliminare, la dedotta ed invocata “presupposizione”, per avere alcun rilievo giuridico, deve essere comune ad entrambe le parti, circostanza Contr nemmeno dedotta e comunque contestata dalla convenuta e non corrispondente al “doloso occultamento di documento” diversamente richiesto dalla norma a presupposto della possibile invalidità;
b) inoltre, il contenuto e la riferibilità del doc. 20 prodotto da parte attrice, e che avrebbe integrato la circostanza erroneamente presupposta - ossia l'indebita autorizzazione data dal a CP_4 CP_5
all'utilizzo del marchio al fine di identificare e pubblicizzare i prodotti descritti nel contratto fornitura del 7.5.2021 (documento prodotto a conferma anche dalla stessa parte convenuta, cfr. doc. 8 parte convenuta), risultano in realtà circostanze confermate dalla stessa parte convenuta ma inserite in un contesto fattuale diversamente declinato e comprovato in atti e secondo cui, da un lato, tale dichiarazione sarebbe stata comunque ratificata da altra di identico tenore da parte del procuratore di Parte_1
, a ratifica e conferma, per effetto della Parte_2
dichiarazione documentata e prodotta dalla convenuta con la memoria 183
n. 2 del 21.6.23 (doc. 33), non oggetto di tempestivo e specifico disconoscimento da parte dell'attrice nella prima risposta successiva alla produzione (id est memoria n.3 del 10.7.23) e, quindi, da intendersi a sottoscrizione riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 215 n. 2
c.p.c.;
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N. R.G. 5030/22 Trib. Verona c) dall'altro, a tale data, il risultava espressamente legittimato ed CP_4
autorizzato da a presentarsi come direttore commerciale e Parte_1
marketing, proprio per decisione della società attrice, avendo questa lui conferito, oltre al ruolo di Direttore Generale, anche il ruolo di Direttore commerciale e marketing, seppur ad interim, ,e quindi, rimettendo a lui ogni decisione in ambito vendite e marketing, (cfr. doc. 7 mail del 18.3.21 della procuratrice trasmessa a tutti gli utenti Parte_3
in cui si legge “ Carissimi Tutti, Vi comunichiamo che Parte_1 [...]
Direttore Commerciale, non fa più parte dell'azienda Per_1 Parte_1
Il ruolo di Direttore Commerciale verrà ricoperto ad interim da CP_4
che attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale di
[...]
Vi chiedo gentilmente di contattare per i progetti che Parte_1 CP_4 riguardano il dipartimento ”); Parte_4
d) inoltre, tale autorizzazione risulta testualmente riferita e riferibile all'ordinaria attività commerciale di inserimento del marchio ma in relazione a prodotti la cui produzione e vendita risultava, nel caso di specie, già concordata con rimandando espressamente e Parte_1
esplicitamente tale documento ad un diverso e precedente ordinativo e contratto (indicato nell'oggetto “contratto fornitura del 7 maggio 2021” ), la cui esistenza viene confermata implicitamente con la domanda risarcitoria, proposta dalla stessa attrice (che si duole del successivo annullamento) e in base al quale proprio la società ” ordinava CP_5
a un significativo quantitativo di prodotti a marchio da Parte_1 Parte_1
inserire nelle proprie ceste natalizie, chiedendo pertanto a in Parte_1
primis la produzione ed in secundis, la collegata autorizzazione all'uso del marchio sulla scatola contenente la cesta di prodotti e sul proprio catalogo pagina 8 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona di vendita, quale richiesta strettamente strumentale all'ordine già ricevuto e che, veniva autorizzata, in prima battuta, dal a propria firma, CP_4
ed in forza dei poteri ricevuti comunque proprio dalla procuratrice
, di all'atto della nomina a Direttore Parte_3 Parte_1
Commerciale e marketing (cfr. doc. 8 e doc. 20 fasc. attrice cit.) e quindi dal (cfr. argomentazioni al superiore punto sub b); con essa, Pt_2
pertanto, limitandosi a consentire a di CP_4 CP_5
promuovere e commercializzare, all'interno delle proprie confezioni regalo,
i prodotti (i.e.: dolciumi che sarebbero stati prodotti e forniti Parte_1
proprio da e già oggetto dell'ordine del 7.5.2021, non CP_9 CP_5
consentiva affatto la dedotta attività di falsificazione di prodotti né l'uso indiscriminato, generalizzato e gratuito dei marchi Parte_1 CP_10
e (per di più da apporre su articoli prodotti dalla
[...] CP_11
stessa società ) ma si limitava, in via funzionale al presupposto CP_5
contratto e ordinativo di vendita, a coordinare l'utilizzo del marchio sulle confezioni regalo “coadiuvando le attività relative con la scrivente, nel rispetto della grafica originale, al fine di identificare e pubblicizzare fino al
31 gennaio 2022 i prodotti e le relative confezioni descritti nel contratto in oggetto. Resta inteso che il diritto di utilizzare il marchio cessera' immediatametne alla scadenza del 31gennaio 22” (cfr. doc. 20 parte attrice e doc. 8 parte convenuta);
e) infine, parte attrice non può efficacemente assurgere a doloso occultamento, la successiva scoperta di un fatto, per contro, al più imputabile ad una propria inerte, negligente e mancata attività di controllo sull'operato del proprio direttore generale, commerciale e marketing, e non potendo parte attrice nemmeno al riguardo invocare utilmente, a sostegno della dedotta pagina 9 di 11
N. R.G. 5030/22 Trib. Verona annullabitlità, il contenuto del doc. 30 di parte attrice, ossia la mail con cui
[... il in data 28-5-21, si limitava a rappresentare al referenti di CP_4
che la propria mail, in caso di problemi, non valesse nulla), non CP_5
potendosi ritenere sconosciuti, ai fini della norma in questione, i documenti che la parte ha ignorato, perché non si è curata di conoscerli.
Tali premesse devono ritenersi conformi applicazioni ai principi di diritto vigenti (cfr
Cass. 8 maggio 1958, n. 1537 ma anche Cass. civ., Sez. III, 03/04/2003, n. 5138) secondo cui, da un lato “non può darsi scoperta rispetto a documetni che la parte ha ignorato solo perché non si è data cura di conoscerli“ e, dall'altro, secondo cui “a norma dell'art .1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma
a tutte le liti insieme;
mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata "speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto.
La soccombenza di parte attrice giustifica la condanna alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto del valore della lite e dell'assenza di istruttoria in senso stretto, non solo in favore della parte convenuta ma anche in favore della terza chiamata pur non avendo proposto domanda nei confronti di essa (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/01/2025, n. 1958 “in caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o manifestamente infondata).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 5030 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta le domande di parte attrice.
2. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenuta e terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna, in € 0,00 per esborsi ed in € 20.000 per compensi difensivi ex DM 55/14 e s.m.i. (di cui € 4000 per fase di studio, € 3000 per fase introduttiva, € 6000 per fase di istruttoria e trattazione, ed € 7000 per fase decisoria); oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 12 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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