Art. 3. Strutture per la formazione del personale operante
nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese 1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attivita' produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attivita' di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 , e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68 , e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 .
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalita' e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. L'ICE contribuisce alle attivita' di formazione connesse alle finalita' della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Note all' art. 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 )», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 68 del 1997 :
«Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:
a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;
c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;
e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;
f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;
g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;
h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;
i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;
l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'.
3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999:
«Art. 8 (Funzioni dell'Istituto diplomatico). - 1.
L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonche' degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali.
2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi' essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.».
nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese 1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attivita' produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attivita' di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 , e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68 , e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 .
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalita' e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. L'ICE contribuisce alle attivita' di formazione connesse alle finalita' della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Note all' art. 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 )», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 68 del 1997 :
«Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attivita' a principi di efficienza e di economicita' ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonche' i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresi' servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonche' i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:
a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonche' delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni piu' favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonche' l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;
c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine puo' stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;
e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;
f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;
g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;
h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;
i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;
l) svolge ogni altra attivita' utile per il conseguimento delle sue finalita'.
3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalita' determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999:
«Art. 8 (Funzioni dell'Istituto diplomatico). - 1.
L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonche' degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali.
2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresi' essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocita' e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.».