Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02356/2025 REG.RIC.
N. 02374/2025 REG.RIC.
N. 02527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2356 del 2025, proposto dalla signora SI AG, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2025, proposto dalla signora SI AG, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2025, proposto dalla signora SI AG, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
quanto ai ricorsi n. 2356 del 2025 e n. 2527 del 2025,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 80 del 12 febbraio 2025
e quanto al ricorso n. 2374 del 2025,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 116 del 5 marzo 2025
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito nei ricorsi n. 2356 del 2025 e n. 2374 del 2025;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. VI De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 80 del 12 febbraio 2025, il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, ha accertato e dichiarato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione di parte ricorrente con l’Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi ed ha, per l’effetto, condannato l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall’abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente nella misura di un’indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto di parte ricorrente.
La sentenza è passata in giudicato il 18.03.2025, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 31.07.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 16.02.2025, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con la sentenza n. 116 del 5 marzo 2025, il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all’indennità sostitutiva per ferie non godute e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente del relativo importo per gli anni scolastici indicati in ricorso pari a complessivi € 8.843,11, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza è passata in giudicato il 4.04.2025, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 31.07.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 5.03.2025, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato
Con distinti ricorsi, notificati nella stessa data ed iscritti con i numeri di registro 2356/2025 e 2374/2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sui suddetti titoli giudiziali e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
La parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Con ricorso n. 2527/2025, parte ricorrente ha poi chiesto nuovamente l’ottemperanza della sentenza n. 80 del 2025, già oggetto del ricorso n. 2356/2025.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere ai ricorsi n. 2356/2025 e n. 2374/2025, ma non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese di parte ricorrente.
Le cause sono state quindi trattenute in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, dovendosi preliminarmente precisare che i ricorsi n. 2356 del 2025 e n. 2527 del 2025 hanno ad oggetto l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale, come pure riconosciuto dalla parte ricorrente con l’atto depositato il 17.01.2026 nel ricorso n. 2527 del 2025, le domande di parte ricorrente sono fondate e, previa la riunione dei ricorsi per la loro stretta connessione oggettiva e soggettiva, devono pertanto essere accolte.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che i titoli della cui ottemperanza si tratta siano stati eseguiti.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute.
Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
Deve infine disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa la loro riunione, li accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Edoardo Stoppa.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SI La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De ZI | SI La UA |
IL SEGRETARIO