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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/06/2024, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. 892/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 892/2020 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...], Parte_1
(C.F. ), quale legale rappresentante della C.F._1 società on Parte_2
sede in Sant'Agata di Militello (ME), via Nazionale (P.I.
), e in proprio nella qualità di fideiussore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Martino
Daidone, presso il cui studio, sito in Sant'Agata di Militello (ME), via Nuova Residenza, è elettivamente domiciliato;
Attore opponente-
CONTRO
(in forma Controparte_1
abbreviata , con sede Controparte_2
in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, iscritta presso il registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Sondrio al numero di iscrizione e codice fiscale
, in persona dell'amministratore delegato p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Comito, presso il cui studio, sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai n. 102, è elettivamente domiciliata;
Convenuta opposta-
1 E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Parma, via Università n. 1,
(iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, al numero di iscrizione e codice fiscale ), incorporante, P.IVA_3
giusta atto di fusione per incorporazione del 12-04-2022,
[...]
(in forma abbreviata Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Comito, presso il cui studio sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Operai n. 102, è elettivamente domiciliata;
Terza intervenuta-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 5-06-2020, depositato il 6-06-2020 e notificato il 16-06-2020;
Conclusioni: Premesso che l'udienza del 4 marzo 2024 veniva sostituita, come da decreto dell'1-02-2024, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio scaturisce dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 5-
06-2020, depositato il 6-06-2020 e notificato il 16-06-2020, spiegata, per i motivi illustrati nell'atto introduttivo, da , quale Parte_1
legale rappresentante della società Pt_2 Parte_2
e, in proprio, nella qualità di fideiussore della detta
[...]
società.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14-10-2020, si costituiva in giudizio (in Controparte_1
2 forma abbreviata o cui Controparte_1 CP_2
subentrava, in data 11-10-2022, giusta fusione per incorporazione in atti, Controparte_3
Con ordinanza del 23-12-2020, il G.I., rilevato che “1. Ad una prima e sommaria valutazione, non sussiste alcuna ipotesi di nullità degli atti processuali successiva alla cessione del credito del 6-08-2020, rientrando semmai la fattispecie nell'ipotesi regolata dall'art. 111 c.p.c. per il quale se, nel corso del processo, si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue fra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti lo consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso. In ogni caso, la sentenza emessa contro questi ultimi spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. D'altronde “La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.” (Tribunale Cosenza sez. I, 13/05/2020, n.850);
2. Sulla chiesta riunione del presente giudizio con quello portante il n. 74/2015 R.G. in tema di accertamento negativo del credito non sussistono i presupposti perché venga disposta la detta riunione atteso che “La riunione di un procedimento con un altro anteriormente proposto non è possibile quando tale riunione ritarderebbe la definizione della causa proposta successivamente, già matura per la decisione, tenuto conto del diverso stato dell'altro giudizio” (Tribunale Foggia sez. II, 14/10/2005). Invero il procedimento n.74/2015 è maturo per la decisione mentre il presente giudizio n. 892/2020 si trova in uno stadio puramente iniziale e inoltre va disposto l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria come si dirà di seguito, mentre, per le corrette ragioni evidenziate da parte opposta, non è pertinente il richiamo all'art. 39 c.p.c.
3. Sulla dedotta incostituzionalità di cui alle note depositate l'11-12-2020 dall'opponente si fa fatica a comprendere i termini della questione così come genericamente esposta né
3 sono indicate le norme sostanziali e/o processuali che sarebbero tacciabili di illegittimità costituzionale e rispetto a quali disposizioni della legge fondamentale che non risultano menzionate.
4. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto richiede non solo che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito, nel senso che occorre l'esistenza di una prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
tale
"adeguatezza" si ha quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione oppure quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario - non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente
(Tribunale Rimini 23 maggio 2018). Nella specie, tale prova intesa in termini di adeguatezza, ad un sommario esame qual è quello tipico di questa fase, sembra difettare posto che, per un verso, non risultano chiari i criteri di calcolo del credito vantato dall'istituto bancario al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (anche in parte per le argomentazioni spiegate dall'opponente) mentre per altro verso, fermo restando il profilo processuale di cui all'art. 111 c.p.c. sopra richiamato e la legittimazione da parte del cedente sul piano processuale, parte opposta non appare allo stato titolata ad avviare in proprio un'azione esecutiva
(che è la ragione per cui si concede la provvisoria esecuzione) stante l'intervenuta e documentata cessione del credito e la mancata costituzione in giudizio del cessionario. Mentre – contrariamente a quanto dedotto dall'opponente – il giudice può concedere (anzi deve) concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto (art. 648 comma 1 c.p.c.) ma solo limitatamente alle somme non contestate;
circostanza questa che non ricorre nel caso di specie poiché non si ravvisano “somme non contestate” dall'opponente e restando pur sempre il profilo conseguente all'intervenuta cessione del credito di cui si è discusso supra.
5. Rilevato, infine, che la controversia rientra fra quelle indicate dall'art. 5, comma 1 bis, ex D. Lgs.vo 28/2010 (contratti bancari) per le quali è necessario il previo esperimento della procedura di
4 mediazione che non risulta essere stata avviata, posto che il procedimento di mediazione non è obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 4,
D.Lgs. 28/2010), va assegnato all'opposto (Cassazione Civile, Sezioni
Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596) il termine di legge per avviare la procedura di mediazione;
La causa va rinviata per l'eventuale prosecuzione del giudizio in cui le parti potranno reiterare la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rammentandosi che che l'introduzione dell'istituto della mediazione obbligatoria è stata ideata non come mera formalità pre-processuale ma come occasione di sperimentare l'auspicata (dal legislatore) volontà conciliativa delle parti assistite dai difensori, il cui ruolo, in fase stragiudiziale, appare oggi ulteriormente valorizzato dai recenti interventi normativi che hanno introdotto condizioni di procedibilità della domanda prima inesistenti”, rigettava la richiesta di riunione del presente procedimento con quello portante il n. 74/2015 R.G.; rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava a parte opposta termine di giorni 15 dalla comunicazione dell' ordinanza per avviare la procedura di mediazione, rinviando, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del 6-09-2021.
Quindi, all' esito della predetta udienza del 6 settembre 2021, il
G.I.” 1. Rilevato che ogni questione relativa alla corretta instaurazione del procedimento di mediazione possa essere vagliata unitamente al merito;
2.
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la modifica dell'ordinanza del
27-12-2020 sia per l'attualità delle ragioni ivi evidenziate anche in particolar modo con riferimento all'insussistenza di somme non contestate dall'opponente ed ai profili di adeguatezza della prova sia per la dubbia configurabilità dell'istituto in esame, ovvero della revocabilità, anche solo parziale, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, attesa la valenza giuridica della tesi dell'irrevocabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 che fa leva sulla natura unitaria delle ordinanze con cui si concede o
5 meno la provvisoria esecuzione e di quelle con cui la si sospende ex art. 649 c.p.c.: invero, poiché detta ultima norma prevede espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, la stessa sorte dovrebbe riservarsi all'ordinanza di rigetto ex art. 648 c.p.c. come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza secondo cui “L'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi del comma 1 dell'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non può essere revocata in corso di causa, non essendo impugnabile ex art. 177
c.p.c.” (cfr. Tribunale Torino, 07/11/2006). A ciò aggiungasi altresì il carattere puramente interinale del provvedimento in esame, in quanto
“L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga negata l'esecuzione provvisoria del decreto stesso, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, per cui non è impugnabile con l'appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del «fumus» del diritto in contestazione (Cass. VI, n. 13596/2014). L'ordinanza di rigetto non è nemmeno ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. II, n.
880/1987);
3. Considerato, infine, che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.”, rigettava l'istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 27-12-2020 e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19-04-2022.
La causa veniva, allora, istruita documentalmente e mediante la nomina del CTU, dott. chiamato a Persona_1
rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 25 novembre 2022.
In data 23-05-2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Infine, all'udienza del 3 luglio 2023, il G.I., premettendo che “1. Con riferimento alla reiterazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione (anche parziale) del decreto ingiuntivo opposto, vanno ribadite le motivazioni già espresse nelle ordinanze del 27 dicembre 2020 e del 22 aprile 2022; Mentre, a fronte della dedotta riduzione della capacità del debitore di far fronte ai propri debiti, l'ordinamento processuale prevede
6 già strumenti di tutela cautelare ad hoc. Giova, per di più, sottolineare che l'accertamento compiuto dal CTU costituisce pur sempre uno strumento di ausilio sul piano delle cognizioni tecniche ai fini della formazione del convincimento del giudice ma non un mezzo di prova (vedi ad es. di recente Corte appello Catanzaro sez. lav., 18/01/2023, n.26) 2. Anche a voler aderire alla tesi che consentirebbe l'adozione dell'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186 ter c.p.c. pur nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, non potrebbero sussistere, allo stato, i presupposti per l'adozione della predetta ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., posto che “il giudice, per emettere l'ordinanza deve avere elementi tali da ritenere che con sentenza l'ordinanza sia confermata…” (Tribunale Roma sez. IX, 26/06/2018); elementi che, allo stato e impregiudicata ogni ulteriore valutazione, non si ritengono sussistenti in considerazione della circostanza per la quale – come già disposto con ordinanza in atti - saranno scrutinate, in sede decisoria, le doglianze dell'opponente in tema di rituale instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria. In sintesi, sia pur astrattamente ragionando, l'eventuale accoglimento dell'eccezione dell'opponente non potrebbe comunque comportare l'adozione di una sentenza che confermi la detta ordinanza” e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2024.
Come accennato, l'udienza del 4 marzo 2024 veniva sostituita, come da decreto dell'1-02-2024, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti, allora, precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Segnatamente, parte opponente, nelle note del 13-02-2024, precisava quanto segue: “Il difensore dei convenuti opponenti, nel riportarsi agli atti e verbali di causa,-rinuncia alla domanda di continenza, superata dalla decisione dell'altro giudizio e dal passaggio in giudicato dell'altra sentenza;
-chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento di mediazione per i motivi di cui alla memoria depositata il
2-9-2021, con conseguente improcedibilità dell'azione promossa dalla
7 banca e conseguente revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese dell'attrice opposta;
-Solo subordinatamente chiede l'accoglimento della domanda di merito nei termini di cui alla ctu, con condanna alle spese della opposta. -Sempre in via subordinata chiede l'accoglimento della domanda di cui ai punti 12 e 13 dell'atto di citazione.
Con vittoria di spese e compensi di causa”, mentre Controparte_3
nelle note depositate il 27-02-2024, precisava che: “Nel
[...]
prendere atto del contenuto della nota di trattazione - depositata da parte opponente il 13 febbraio scorso - si osserva come, oramai, il giudizio che ci occupa si sia ridotto alla risoluzione della questione della validità e/o legittimità della mediazione intrapresa su ordine del Giudice. Se, in sostanza, l'avere – la banca concludente – intrapreso la mediazione dinanzi un organismo avente sede sociale fuori della competenza territoriale del Giudice adito, ma avente in Patti una delle proprie sedi secondarie presso cui è stato convocato il primo incontro (e per cui era stata richiesta la convocazione presso la sede secondario di S. Agata di
Militello, entrambe comunque territorialmente competenti) comporti o meno la nullità dell'intero procedimento di mediazione. Per il resto, la rinuncia alla eccepita continenza, il giudicato formatosi sulla Sentenza n.
908/2021 del 06/12/2021, la acquiescenza -anche se subordinata al mancato accoglimento della contestazione in ordine alla validità della intrapresa mediazione- alle risultanze della CTU redatta in questo giudizio dal dott. non lascia altro da dirimere, essendo, la eccepita Per_1
nullità della fideiussione di cui al punto 13 delle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo («13-Ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione perché in contrasto con l'art. 1938 c.c. ( modificato dalla legge 19.2.1992 n 154)»), coperta dal giudicato formatosi con la richiamata sentenza 908/21 che ha respinto identica domanda (pag. 11, ultimo cpv). Ritenuto che, con nota del 02.11.2023 (che si deposita in copia) è stata iscritta, a carico dell'opponente sig. altra Parte_1
ipoteca per un capitale di € 179.053,10, che porta – quindi - ad €
271.947,59 (per solo capitale) il montante delle ipoteche iscritte a carico dell'unico soggetto che sarà (a questo punto potremmo dire avrebbe potuto) essere chiamato a in qualche modo garantire la solvibilità della società opponente. Tanto evidenziato, ritenuto e ribadito altresì quanto fin
8 qui dedotto negli atti e verbali di causa (comprese le deduzioni depositate in previsione dell'udienza del 03.07.2023, in ordine al ridimensionamento dell'istanza monitoria) e per quant'altro in fatto ed in diritto - o potrà essere ulteriormente dedotto nei modi e termini di procedura – in relazione alla oramai ridottissima materia del contendere, si precisano le conclusioni: chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente con vittoria di spese e compensi e chiedendo che il Giudice unico voglia assumere la causa in decisione con il rito che possa consentire la più sollecita definizione del presente giudizio, dichiarandosi fin da ora pronta ad accettare una eventuale abbreviazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
2. Anzitutto, occorre vagliare le eccezioni sollevate da parte opponente in merito alla dedotta “nullità del procedimento di mediazione obbligatoria” disposto con l'ordinanza del 23-12-2020 depositata il 27-12-2020.
Invero, nelle note del 2-09-2021 depositate in vista dell'udienza del
6-09-2021, l'opponente: “Eccepisce la nullità e/o improcedibilità del procedimento di mediazione: per mancanza di sottoscrizione del dr.
, legale rappresentante della attrice opposta nel giudizio in CP_4
corso, per mancanza di mandato specifico alla presentazione della istanza di mediazione da parte del dr. nella procura di cui al presente CP_4
giudizio, per mancata comparizione personale del legale rappresentante dr. , indicato nel presente giudizio, a nulla valendo la CP_4
comparizione del dr. trattandosi di procura antecedente al CP_5
presente giudizio e riguardante la fase antecedente alla instaurazione di un giudizio;
per incompetenza territoriale, essendo stata presentata alla sede di Messina e non a quella di S.Agata, sede autonoma e con specifica competenza territoriale, e, fra l'altro, essendosi svolta a Patti dove la società non ha alcuna sede legale;
In conseguenza chiede la nullità e/o improcedibilità della domanda attorea con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese”.
2.1. Ora, con riferimento all'eccepita incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione, l'eccezione è infondata. ha, infatti, documentato di aver Controparte_1
presentato tempestivamente l'istanza di mediazione all'organismo
9 “ ”, chiedendo espressamente che la procedura Controparte_6
venisse avviata presso la sede di Sant'Agata di Militello.
Conseguentemente, il predetto organismo, in data 11-1-2021, comunicava a parte opponente che:
Sicché, al di là della sede legale dell'ente sita in Messina, il dettato di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs.vo n. 28/2010 risulta rispettato, atteso che il primo incontro venne fissato presso la sede di Patti di ovvero “nel luogo del Controparte_7
giudice territorialmente competente per la controversia” e considerato, peraltro, che “poiché la normativa de qua non opera alcuna distinzione tra sede principale e sedi secondarie del singolo organismo– differenziazione che peraltro non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione – deve concludersi che la procedura di mediazione è stata correttamente incardinata presso un organismo territorialmente competente ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell'art. 7, comma 2, lett. c) d.m. 180/2010” (Tribunale di Nuoro, 31-
07-2023).
2.2. Appare anche infondata l'eccezione secondo la quale l'istanza di mediazione in questione sarebbe nulla poiché non conterrebbe la sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto di credito convenuto.
Ora, premesso che la predetta istanza venne inviata tramite pec dal procuratore di in data 8-01-2021 - sicché Controparte_1
non sussistono dubbi sulla provenienza e sulla paternità dell'istanza medesima- giova osservare l'art. 4 comma 1 e comma
2 del D.lgs.vo n. 28 del 4-3-2010 (nella formulazione all'epoca vigente) prescrive(va) che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima
10 domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Tali disposizioni, in uno con quella di cui all'art. 3 comma 3 (“gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”), nel rispetto delle caratteristiche e delle finalità proprie dell'istituto, non prescrivono una forma specifica della domanda, stabilendo, tuttavia, che il procedimento si consideri instaurato al momento della presentazione della domanda;
il che implica che la stessa debba essere depositata in forma scritta, e richiedendo, inoltre, un contenuto minimo essenziale della domanda: l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
contenuto minimo che appare essere stato osservato nel caso di specie.
Posto, allora, che non risulta normativamente prescritta la sottoscrizione della parte personalmente, non si rinviene la sussistenza del vizio denunciato da parte attrice né occorre un mandato specifico alla presentazione dell'istanza, atteso che l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria venne disposta nel corso del processo giusta ordinanza del 27-12-2020.
2.3. Dall'esame del verbale del primo incontro di mediazione del 17 febbraio 2021 risulta che:
Il ha, allora, eccepito la nullità della procedura poiché, Pt_1
all'incontro in parola, non partecipò il dott. , quale CP_4
amministratore delegato di ma il dott. Giuseppe CP_2
11 che, nella specie, sarebbe stato nominato procuratore di Per_2
con poteri di conciliare e transigere in sede di mediazione. CP_2
Tale contestazione venne immediata sollevata dall'opponente come è dato leggere nel verbale del primo incontro in atti:
e, a fronte di tale rilievo, parte opposta controdedusse che:
Tanto premesso, rileva osservare che, la Suprema Corte di
Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
(Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-
2019, n. 8473), argomentando in parte motiva che “L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.
Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha
12 ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del
2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche
13 dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. Ciò detto, il primo motivo
è infondato, il secondo inammissibile laddove tendente ad una diretta interpretazione dell'atto (la procura) da parte della Corte. La sentenza impugnata si è attenuta infatti ai principi di diritto sopra enunciati”.
La giurisprudenza di merito ha, ulteriormente, chiarito, al riguardo, che “Come è noto il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prescrive la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. Infatti, il dato testuale dell'art. 8 I co. come modificato dal D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, recita testualmente che "(omissis) Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato...(omissis)" La necessaria partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è stata oggetto anche di una recente pronunzia della giurisprudenza di legittimità (c.f.r. Cassazione Civile
Sentenza 27.03.2019 n. 8473, Re.). I Giudici della Suprema Corte infatti rilevano che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali". La necessità che agli incontri di mediazione partecipino le parti personalmente è connaturata alla ratio sottesa al procedimento stesso ed è coerente con l'intero impianto normativo: soltanto con il dialogo diretto tra le parti innanzi ad un soggetto terzo ed imparziale è possibile addivenire alla reciproca soddisfazione di interessi contrapposti, ristabilendo, ove possibile, un nuovo rapporto tra le parti attraverso la sottoscrizione dell'atto transattivo che, consacrato in un verbale di mediazione, assurge a nuova regolamentazione di interessi. Da tale corollario, la giurisprudenza di merito (ex multiis Trib. di: Roma - Sentenza del: 27-06-2019-Giudice:
Massimo Monconi, Trib. di: Vasto - Sentenza del: 17-12-2018-Giudice:
14 Fabrizio Pasquale, Corte d'Appello di Napoli - Ordinanza del: 23-05-2018
- Giudice: Maria Rosaria Cultrera, Trib. di: Napoli Nord - Sentenza del:
28-06-2018 - Giudice: Giovanni Di Giorgio, Trib. di Treviso - Sentenza del: 25-05-2018, Trib. di: Bergamo - Ordinanza del: 19-01-2018 -
Giudice: Sandra Pagliotto, Corte d'Appello Milano - Sentenza del: 10-05-
2017 - Giudice: , Trib. di: Pavia - Ordinanza del: 09-03- Controparte_8
2017 - Giudice: Giorgio Marzocchi) ritiene non soddisfatta la condizione di procedibilità qualora al primo incontro di mediazione non partecipino le parti personalmente, ma soltanto i loro avvocati. D'altronde diversamente ragionando, ritenere che al procedimento di mediazione possano partecipare sempre e comunque i soli avvocati, significherebbe ridurre il tentativo di conciliazione ad un mero adempimento formale, laddove i difensori delle parti, in limine litis, sempre e comunque hanno tentato di definire transattivamente la vicenda intrattenendo tra loro, a tal fine, costanti rapporti e cooperando in buona fede. Anche i Regolamenti di mediazione di tutti gli Organismi pubblici e privati, rispondendo alle esigenze sopra esposte, prevedono la necessaria partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione. Infatti il Nostro Regolamento, approvato con Delibera del Ministero della Giustizia, così come il
Regolamento dell'Organismo di mediazione forense istituito presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma prevede espressamente che:
1 "Le persone fisiche partecipano agli incontri di mediazione personalmente, assistiti dai propri avvocati, in conformità alle disposizioni degli articoli comma 1 bis, 8 comma 1, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 28 del
2010. La partecipazione per tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Il mediatore deve in ogni caso convocare le parti personalmente.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia". Sulla base delle considerazioni che precedono, alla luce della giurisprudenza di merito in materia, delle prassi instauratesi presso gli Organismi di mediazione anche in base ai
Regolamenti di procedura cogenti approvati con delibera del Ministero della Giustizia, solo in casi eccezionali e per giustificati motivi le parti possono delegare un proprio rappresentante per l'esperimento del
15 tentativo di mediazione, conferendogli all'uopo poteri sostanziali per definire la vicenda.
La forma della procura in mediazione.
Come sopra esposto il D.Lgs. n. 28 del 2010 richiede la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, tuttavia per eccezionali e gravi motivi che impediscano alla parte di presenziare può essere conferita procura ad un rappresentante fornito all'uopo dei necessari poteri, trattandosi di attività delegabile (c.f.r. Cassazione Civile
Sentenza 27.03.2019 n. 8473, Rel. Rubino Lina).
La vexata questio, in merito alla forma che la procura deve rivestire per conferire ad un rappresentante i necessari poteri per partecipare al procedimento e sottoscrivere i relativi verbali, è stata di recente affrontata dalla Sentenza della Suprema Corte del 27.03.2019 n. 8473, nella quale si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da un Notaio. A tale conclusione si perviene laddove i
Giudici della Suprema Corte ritengono che: "Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (omissis). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale (omissis). Pertanto, proseguono i Giudici di Piazza (...) è necessaria una procura sostanziale, che non rientra tra i poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere
è conferito allo stesso professionista", id est deve essere autenticata da un
Notaio.
D'altronde il principio che l'Avvocato non avesse il potere di autenticare la firma del proprio assistito per gli atti stragiudiziali e, quindi, anche per il procedimento di mediazione, deriva da una semplice lettura dell'art. 83 del codice di rito che disciplina la forma della procura alle liti: infatti, il potere per il difensore di certificare la sottoscrizione del proprio assistito di cui al terzo comma è norma eccezionale rispetto al principio generale sancito nel comma precedente in base al quale "la procura alle liti
16 (omissis) deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata" e, pertanto, non si applica, ex art. 14 delle disp. prel. C.c., oltre i casi in esso previsti e cioè al di fuori del processo e degli atti processuali.
Giova ribadire che il conferimento dei poteri al procuratore che partecipi al procedimento di mediazione con procura speciale notarile, nella quale venga indicato dettagliatamente l'oggetto del procedimento ed il limite dei relativi poteri, garantisce innanzitutto il procuratore stesso da possibili eccezioni del rappresentato in merito al proprio operato, Infatti, qualora venga concluso un accordo da un rappresentante privo dei necessari poteri, ovvero i cui poteri gli siano stati conferiti con un atto privo delle forme richieste dalla legge ovvero ancora abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli in conformità alle disposizioni che regolano la fattispecie del falsus procurator di cui all'art. 1398 c.c. sarà tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità dell'accordo concluso. Alla luce delle considerazioni che precedono e dall'analisi della giurisprudenza si ricavano i seguenti principi: Ai procedimenti di mediazione le parti devono partecipare personalmente, salvo gravi, eccezionali e documentati motivi.
In tali casi si deve trattare di motivi eccezionali, gravi e che non siano transitori (in tal caso verrà infatti richiesto un differimento dell'incontro di mediazione, al fine di far intervenire la parte personalmente).
In caso di gravi, documentati ed eccezionali motivi la parte può delegare un terzo ovvero il proprio avvocato a conoscenza dei fatti del procedimento conferendogli all'uopo poteri sostanziali con procura notarile” (Tribunale Genova Sez. VI, Sent., 15/02/2022).
2.3.1. Fornite tali coordinate normative e giurisprudenziali, nel caso in esame, anche a voler prescindere dalla vexata questio relativa alla forma della procura, sia pure risolta nel senso del necessario conferimento, per il procedimento di mediazione, di procura autenticata da un Notaio, le eccezioni sollevate, sul punto, dal
, in ogni caso, colgono nel segno atteso che, come Pt_1
ulteriormente argomentato da questi nella comparsa conclusionale depositata in data 30 aprile del 2024, è condivisibile la sequenza
17 logico giuridica delle affermazioni secondo cui “L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione sussiste anche sotto altro profilo, ossia per la mancata partecipazione personale della parte. In data 17 febbraio 2021 si è svolto il primo incontro di mediazione al quale hanno partecipato “... in rappresentanza della parte istante … il dr. ...giusto Controparte_1 Persona_3
mandato speciale in notar della sede di Sondrio, depositato Persona_4
in atti...””Questa difesa in quella sede ha eccepito la mancata partecipazione della parte personalmente non potendosi intendere tale la partecipazione del dr. perché' non munito di procura speciale. Per_3
Infatti la procura rilasciata al dr. è del 15 aprile 2019, ossia Per_3 antecedente al giudizio per cui non può essere ritenuta procura speciale così come richiede la normativa. “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alla attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. Il principio affermato dalla giurisprudenza è che il soggetto delegato sia munito di procura speciale, ossia per una determinata mediazione, specie se questa è stata disposta in corso di causa, non già che il soggetto sia un procuratore “speciale” per tutte le mediazioni, altrimenti si verrebbe a svuotare lo spirito della legge , così come ritiene di volere fare controparte facendo comparire il dr.
in virtu' di una procura “generale e generalizzata” a tutte le CP_9
mediazioni, più che una procura speciale. Il dr. è un soggetto CP_5
estraneo a questo giudizio e interviene all'incontro in virtu' di una procura di carattere generale, rilasciata prima del giudizio per cui non può essere ritenuta valida all'interno del giudizio” (pag. 4 comparsa conclusionale).
In tal senso, infatti, appare, in radice, dirimente il dato per cui la procura in questione risale al 15 aprile 2019 ossia in data antecedente:
i) sia al deposito dell'ordinanza del 23/27.12.2020 con cui fu assegnato a parte opposta il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596);
18 ii) sia ancora all'instaurazione del presente giudizio di opposizione, iscritto a ruolo il 25-06-2020, e instauratosi per effetto della notificazione dell'atto di citazione del 25 giugno 2020;
iii) sia, persino, alla data di proposizione del ricorso monitorio dell'1-06-2020 (avuto, più specificatamente, riguardo all'orientamento secondo cui “L'attuale formulazione dell'art. 39
c.p.c., comma 3, "parifica", infatti, ai fini della prevenzione, la notificazione dell'atto introduttivo avente la forma della citazione al deposito del ricorso. E la previsione si coordina perfettamente con il disposto dell'art. 643 c.p.c., comma 3. Ora, in relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra essi quelli legati alla litispendenza e continenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso: gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20596 del
01/10/2007).Pertanto, ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui dell'art. 39
c.p.c., u.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643 c.p.c., comma 3 (Cass.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 4987 del 14/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012; e ciò anche nell'ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica: Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018).L'opzione percorsa dal legislatore del
2009, che riconduce la "prevenienza" al deposito del ricorso, lasciando al contempo inalterata la formulazione dell'art. 643 c.p.c., comma 3 - a mente del quale la pendenza della lite si determina nel procedimento monitorio solo con la notificazione del ricorso e del decreto -, emancipa l'istituto della prevenzione dalla pendenza della lite, individuando un più
19 ampio criterio "prenotativo" che prescinde sia dall'apertura del giudizio a cognizione piena di opposizione sia dall'instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento "prenotativo" della pendenza della lite, sebbene in quel momento controparte sia all'oscuro dell'iniziativa giudiziaria. Siffatta ricostruzione risponde altresì al più generale principio a mente del quale la parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio non deve risentire gli effetti della durata del "procedimento", dovendo, dunque, essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata (nella specie monitoria) fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata” (Cassazione civile sez. II, 26/09/2023,
n.27346).
Tale procura, quindi, non potrebbe valere agli effetti della valida partecipazione del procuratore, ivi nominato, alla specifica procedura di mediazione che si è svolta con il primo incontro del
17 febbraio 2021 relativamente all'oggetto del presente giudizio, difettando, a monte, in tale atto, proprio per la sua cronologica antecedenza rispetto all'insorgere stesso della controversia, lo specifico oggetto di partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre di quei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Conseguentemente, non risulta avveratasi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale dell'istituto di credito.
3. Ne segue, allora, che va dichiarata la nullità della mediazione obbligatoria de qua e conseguentemente l'improcedibilità dell'azione monitoria, da cui discende la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Giova, ancora, soggiungere che quelle che parte opponente definisce, nel proprio atto introduttivo, “domande riconvenzionali”, in realtà, costituiscono le censure che sorreggono nel merito l'opposizione avverso il provvedimento monitorio in questione la cui trattazione è, comunque, preclusa dall'adozione della presente decisione in rito.
Inoltre, pur in considerazione della presente decisione in rito, che preclude l'analisi del merito della controversia, si ritiene, tuttavia,
20 che le risultanze della relazione peritale in atti possano costituire la base “tecnica” per l'eventuale definizione bonaria della res controversa fra le parti.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi (avuto riguardo alla natura della decisione in rito) di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (€ 142.077,16), secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
4.1. Anche le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
892/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Dichiara la nullità della mediazione obbligatoria instaurata tra l'attore opponente e la convenuta opposta;
2. Per l'effetto, dichiara l'improcedibilità dell'azione monitoria definitasi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 219/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 5-06-2020 e depositato il 6-06-2020
e, conseguentemente, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
3. Condanna (in forma Controparte_1
abbreviata o e, per essa, Controparte_1 CP_2
stante la fusione per incorporazione, Controparte_10
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA e alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria.
4. Pone definitivamente le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Patti, in data 7 giugno 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
22
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 892/2020 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...], Parte_1
(C.F. ), quale legale rappresentante della C.F._1 società on Parte_2
sede in Sant'Agata di Militello (ME), via Nazionale (P.I.
), e in proprio nella qualità di fideiussore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Martino
Daidone, presso il cui studio, sito in Sant'Agata di Militello (ME), via Nuova Residenza, è elettivamente domiciliato;
Attore opponente-
CONTRO
(in forma Controparte_1
abbreviata , con sede Controparte_2
in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, iscritta presso il registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Sondrio al numero di iscrizione e codice fiscale
, in persona dell'amministratore delegato p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Comito, presso il cui studio, sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai n. 102, è elettivamente domiciliata;
Convenuta opposta-
1 E NEI CONFRONTI DI in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Parma, via Università n. 1,
(iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, al numero di iscrizione e codice fiscale ), incorporante, P.IVA_3
giusta atto di fusione per incorporazione del 12-04-2022,
[...]
(in forma abbreviata Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Comito, presso il cui studio sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Operai n. 102, è elettivamente domiciliata;
Terza intervenuta-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 219/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 5-06-2020, depositato il 6-06-2020 e notificato il 16-06-2020;
Conclusioni: Premesso che l'udienza del 4 marzo 2024 veniva sostituita, come da decreto dell'1-02-2024, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio scaturisce dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 5-
06-2020, depositato il 6-06-2020 e notificato il 16-06-2020, spiegata, per i motivi illustrati nell'atto introduttivo, da , quale Parte_1
legale rappresentante della società Pt_2 Parte_2
e, in proprio, nella qualità di fideiussore della detta
[...]
società.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14-10-2020, si costituiva in giudizio (in Controparte_1
2 forma abbreviata o cui Controparte_1 CP_2
subentrava, in data 11-10-2022, giusta fusione per incorporazione in atti, Controparte_3
Con ordinanza del 23-12-2020, il G.I., rilevato che “1. Ad una prima e sommaria valutazione, non sussiste alcuna ipotesi di nullità degli atti processuali successiva alla cessione del credito del 6-08-2020, rientrando semmai la fattispecie nell'ipotesi regolata dall'art. 111 c.p.c. per il quale se, nel corso del processo, si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue fra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti lo consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso. In ogni caso, la sentenza emessa contro questi ultimi spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. D'altronde “La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.” (Tribunale Cosenza sez. I, 13/05/2020, n.850);
2. Sulla chiesta riunione del presente giudizio con quello portante il n. 74/2015 R.G. in tema di accertamento negativo del credito non sussistono i presupposti perché venga disposta la detta riunione atteso che “La riunione di un procedimento con un altro anteriormente proposto non è possibile quando tale riunione ritarderebbe la definizione della causa proposta successivamente, già matura per la decisione, tenuto conto del diverso stato dell'altro giudizio” (Tribunale Foggia sez. II, 14/10/2005). Invero il procedimento n.74/2015 è maturo per la decisione mentre il presente giudizio n. 892/2020 si trova in uno stadio puramente iniziale e inoltre va disposto l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria come si dirà di seguito, mentre, per le corrette ragioni evidenziate da parte opposta, non è pertinente il richiamo all'art. 39 c.p.c.
3. Sulla dedotta incostituzionalità di cui alle note depositate l'11-12-2020 dall'opponente si fa fatica a comprendere i termini della questione così come genericamente esposta né
3 sono indicate le norme sostanziali e/o processuali che sarebbero tacciabili di illegittimità costituzionale e rispetto a quali disposizioni della legge fondamentale che non risultano menzionate.
4. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto richiede non solo che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito, nel senso che occorre l'esistenza di una prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
tale
"adeguatezza" si ha quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione oppure quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario - non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente
(Tribunale Rimini 23 maggio 2018). Nella specie, tale prova intesa in termini di adeguatezza, ad un sommario esame qual è quello tipico di questa fase, sembra difettare posto che, per un verso, non risultano chiari i criteri di calcolo del credito vantato dall'istituto bancario al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (anche in parte per le argomentazioni spiegate dall'opponente) mentre per altro verso, fermo restando il profilo processuale di cui all'art. 111 c.p.c. sopra richiamato e la legittimazione da parte del cedente sul piano processuale, parte opposta non appare allo stato titolata ad avviare in proprio un'azione esecutiva
(che è la ragione per cui si concede la provvisoria esecuzione) stante l'intervenuta e documentata cessione del credito e la mancata costituzione in giudizio del cessionario. Mentre – contrariamente a quanto dedotto dall'opponente – il giudice può concedere (anzi deve) concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto (art. 648 comma 1 c.p.c.) ma solo limitatamente alle somme non contestate;
circostanza questa che non ricorre nel caso di specie poiché non si ravvisano “somme non contestate” dall'opponente e restando pur sempre il profilo conseguente all'intervenuta cessione del credito di cui si è discusso supra.
5. Rilevato, infine, che la controversia rientra fra quelle indicate dall'art. 5, comma 1 bis, ex D. Lgs.vo 28/2010 (contratti bancari) per le quali è necessario il previo esperimento della procedura di
4 mediazione che non risulta essere stata avviata, posto che il procedimento di mediazione non è obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5, comma 4,
D.Lgs. 28/2010), va assegnato all'opposto (Cassazione Civile, Sezioni
Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596) il termine di legge per avviare la procedura di mediazione;
La causa va rinviata per l'eventuale prosecuzione del giudizio in cui le parti potranno reiterare la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rammentandosi che che l'introduzione dell'istituto della mediazione obbligatoria è stata ideata non come mera formalità pre-processuale ma come occasione di sperimentare l'auspicata (dal legislatore) volontà conciliativa delle parti assistite dai difensori, il cui ruolo, in fase stragiudiziale, appare oggi ulteriormente valorizzato dai recenti interventi normativi che hanno introdotto condizioni di procedibilità della domanda prima inesistenti”, rigettava la richiesta di riunione del presente procedimento con quello portante il n. 74/2015 R.G.; rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava a parte opposta termine di giorni 15 dalla comunicazione dell' ordinanza per avviare la procedura di mediazione, rinviando, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del 6-09-2021.
Quindi, all' esito della predetta udienza del 6 settembre 2021, il
G.I.” 1. Rilevato che ogni questione relativa alla corretta instaurazione del procedimento di mediazione possa essere vagliata unitamente al merito;
2.
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la modifica dell'ordinanza del
27-12-2020 sia per l'attualità delle ragioni ivi evidenziate anche in particolar modo con riferimento all'insussistenza di somme non contestate dall'opponente ed ai profili di adeguatezza della prova sia per la dubbia configurabilità dell'istituto in esame, ovvero della revocabilità, anche solo parziale, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, attesa la valenza giuridica della tesi dell'irrevocabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 che fa leva sulla natura unitaria delle ordinanze con cui si concede o
5 meno la provvisoria esecuzione e di quelle con cui la si sospende ex art. 649 c.p.c.: invero, poiché detta ultima norma prevede espressamente la non impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, la stessa sorte dovrebbe riservarsi all'ordinanza di rigetto ex art. 648 c.p.c. come peraltro ritenuto dalla giurisprudenza secondo cui “L'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi del comma 1 dell'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non può essere revocata in corso di causa, non essendo impugnabile ex art. 177
c.p.c.” (cfr. Tribunale Torino, 07/11/2006). A ciò aggiungasi altresì il carattere puramente interinale del provvedimento in esame, in quanto
“L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga negata l'esecuzione provvisoria del decreto stesso, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, per cui non è impugnabile con l'appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del «fumus» del diritto in contestazione (Cass. VI, n. 13596/2014). L'ordinanza di rigetto non è nemmeno ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. II, n.
880/1987);
3. Considerato, infine, che le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.”, rigettava l'istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 27-12-2020 e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19-04-2022.
La causa veniva, allora, istruita documentalmente e mediante la nomina del CTU, dott. chiamato a Persona_1
rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 25 novembre 2022.
In data 23-05-2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva.
Infine, all'udienza del 3 luglio 2023, il G.I., premettendo che “1. Con riferimento alla reiterazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione (anche parziale) del decreto ingiuntivo opposto, vanno ribadite le motivazioni già espresse nelle ordinanze del 27 dicembre 2020 e del 22 aprile 2022; Mentre, a fronte della dedotta riduzione della capacità del debitore di far fronte ai propri debiti, l'ordinamento processuale prevede
6 già strumenti di tutela cautelare ad hoc. Giova, per di più, sottolineare che l'accertamento compiuto dal CTU costituisce pur sempre uno strumento di ausilio sul piano delle cognizioni tecniche ai fini della formazione del convincimento del giudice ma non un mezzo di prova (vedi ad es. di recente Corte appello Catanzaro sez. lav., 18/01/2023, n.26) 2. Anche a voler aderire alla tesi che consentirebbe l'adozione dell'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186 ter c.p.c. pur nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, non potrebbero sussistere, allo stato, i presupposti per l'adozione della predetta ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., posto che “il giudice, per emettere l'ordinanza deve avere elementi tali da ritenere che con sentenza l'ordinanza sia confermata…” (Tribunale Roma sez. IX, 26/06/2018); elementi che, allo stato e impregiudicata ogni ulteriore valutazione, non si ritengono sussistenti in considerazione della circostanza per la quale – come già disposto con ordinanza in atti - saranno scrutinate, in sede decisoria, le doglianze dell'opponente in tema di rituale instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria. In sintesi, sia pur astrattamente ragionando, l'eventuale accoglimento dell'eccezione dell'opponente non potrebbe comunque comportare l'adozione di una sentenza che confermi la detta ordinanza” e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2024.
Come accennato, l'udienza del 4 marzo 2024 veniva sostituita, come da decreto dell'1-02-2024, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti, allora, precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Segnatamente, parte opponente, nelle note del 13-02-2024, precisava quanto segue: “Il difensore dei convenuti opponenti, nel riportarsi agli atti e verbali di causa,-rinuncia alla domanda di continenza, superata dalla decisione dell'altro giudizio e dal passaggio in giudicato dell'altra sentenza;
-chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento di mediazione per i motivi di cui alla memoria depositata il
2-9-2021, con conseguente improcedibilità dell'azione promossa dalla
7 banca e conseguente revoca/nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese dell'attrice opposta;
-Solo subordinatamente chiede l'accoglimento della domanda di merito nei termini di cui alla ctu, con condanna alle spese della opposta. -Sempre in via subordinata chiede l'accoglimento della domanda di cui ai punti 12 e 13 dell'atto di citazione.
Con vittoria di spese e compensi di causa”, mentre Controparte_3
nelle note depositate il 27-02-2024, precisava che: “Nel
[...]
prendere atto del contenuto della nota di trattazione - depositata da parte opponente il 13 febbraio scorso - si osserva come, oramai, il giudizio che ci occupa si sia ridotto alla risoluzione della questione della validità e/o legittimità della mediazione intrapresa su ordine del Giudice. Se, in sostanza, l'avere – la banca concludente – intrapreso la mediazione dinanzi un organismo avente sede sociale fuori della competenza territoriale del Giudice adito, ma avente in Patti una delle proprie sedi secondarie presso cui è stato convocato il primo incontro (e per cui era stata richiesta la convocazione presso la sede secondario di S. Agata di
Militello, entrambe comunque territorialmente competenti) comporti o meno la nullità dell'intero procedimento di mediazione. Per il resto, la rinuncia alla eccepita continenza, il giudicato formatosi sulla Sentenza n.
908/2021 del 06/12/2021, la acquiescenza -anche se subordinata al mancato accoglimento della contestazione in ordine alla validità della intrapresa mediazione- alle risultanze della CTU redatta in questo giudizio dal dott. non lascia altro da dirimere, essendo, la eccepita Per_1
nullità della fideiussione di cui al punto 13 delle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo («13-Ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione perché in contrasto con l'art. 1938 c.c. ( modificato dalla legge 19.2.1992 n 154)»), coperta dal giudicato formatosi con la richiamata sentenza 908/21 che ha respinto identica domanda (pag. 11, ultimo cpv). Ritenuto che, con nota del 02.11.2023 (che si deposita in copia) è stata iscritta, a carico dell'opponente sig. altra Parte_1
ipoteca per un capitale di € 179.053,10, che porta – quindi - ad €
271.947,59 (per solo capitale) il montante delle ipoteche iscritte a carico dell'unico soggetto che sarà (a questo punto potremmo dire avrebbe potuto) essere chiamato a in qualche modo garantire la solvibilità della società opponente. Tanto evidenziato, ritenuto e ribadito altresì quanto fin
8 qui dedotto negli atti e verbali di causa (comprese le deduzioni depositate in previsione dell'udienza del 03.07.2023, in ordine al ridimensionamento dell'istanza monitoria) e per quant'altro in fatto ed in diritto - o potrà essere ulteriormente dedotto nei modi e termini di procedura – in relazione alla oramai ridottissima materia del contendere, si precisano le conclusioni: chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente con vittoria di spese e compensi e chiedendo che il Giudice unico voglia assumere la causa in decisione con il rito che possa consentire la più sollecita definizione del presente giudizio, dichiarandosi fin da ora pronta ad accettare una eventuale abbreviazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
2. Anzitutto, occorre vagliare le eccezioni sollevate da parte opponente in merito alla dedotta “nullità del procedimento di mediazione obbligatoria” disposto con l'ordinanza del 23-12-2020 depositata il 27-12-2020.
Invero, nelle note del 2-09-2021 depositate in vista dell'udienza del
6-09-2021, l'opponente: “Eccepisce la nullità e/o improcedibilità del procedimento di mediazione: per mancanza di sottoscrizione del dr.
, legale rappresentante della attrice opposta nel giudizio in CP_4
corso, per mancanza di mandato specifico alla presentazione della istanza di mediazione da parte del dr. nella procura di cui al presente CP_4
giudizio, per mancata comparizione personale del legale rappresentante dr. , indicato nel presente giudizio, a nulla valendo la CP_4
comparizione del dr. trattandosi di procura antecedente al CP_5
presente giudizio e riguardante la fase antecedente alla instaurazione di un giudizio;
per incompetenza territoriale, essendo stata presentata alla sede di Messina e non a quella di S.Agata, sede autonoma e con specifica competenza territoriale, e, fra l'altro, essendosi svolta a Patti dove la società non ha alcuna sede legale;
In conseguenza chiede la nullità e/o improcedibilità della domanda attorea con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese”.
2.1. Ora, con riferimento all'eccepita incompetenza per territorio dell'organismo di mediazione, l'eccezione è infondata. ha, infatti, documentato di aver Controparte_1
presentato tempestivamente l'istanza di mediazione all'organismo
9 “ ”, chiedendo espressamente che la procedura Controparte_6
venisse avviata presso la sede di Sant'Agata di Militello.
Conseguentemente, il predetto organismo, in data 11-1-2021, comunicava a parte opponente che:
Sicché, al di là della sede legale dell'ente sita in Messina, il dettato di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs.vo n. 28/2010 risulta rispettato, atteso che il primo incontro venne fissato presso la sede di Patti di ovvero “nel luogo del Controparte_7
giudice territorialmente competente per la controversia” e considerato, peraltro, che “poiché la normativa de qua non opera alcuna distinzione tra sede principale e sedi secondarie del singolo organismo– differenziazione che peraltro non troverebbe alcuna ragionevole giustificazione – deve concludersi che la procedura di mediazione è stata correttamente incardinata presso un organismo territorialmente competente ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e dell'art. 7, comma 2, lett. c) d.m. 180/2010” (Tribunale di Nuoro, 31-
07-2023).
2.2. Appare anche infondata l'eccezione secondo la quale l'istanza di mediazione in questione sarebbe nulla poiché non conterrebbe la sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto di credito convenuto.
Ora, premesso che la predetta istanza venne inviata tramite pec dal procuratore di in data 8-01-2021 - sicché Controparte_1
non sussistono dubbi sulla provenienza e sulla paternità dell'istanza medesima- giova osservare l'art. 4 comma 1 e comma
2 del D.lgs.vo n. 28 del 4-3-2010 (nella formulazione all'epoca vigente) prescrive(va) che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima
10 domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Tali disposizioni, in uno con quella di cui all'art. 3 comma 3 (“gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”), nel rispetto delle caratteristiche e delle finalità proprie dell'istituto, non prescrivono una forma specifica della domanda, stabilendo, tuttavia, che il procedimento si consideri instaurato al momento della presentazione della domanda;
il che implica che la stessa debba essere depositata in forma scritta, e richiedendo, inoltre, un contenuto minimo essenziale della domanda: l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa;
contenuto minimo che appare essere stato osservato nel caso di specie.
Posto, allora, che non risulta normativamente prescritta la sottoscrizione della parte personalmente, non si rinviene la sussistenza del vizio denunciato da parte attrice né occorre un mandato specifico alla presentazione dell'istanza, atteso che l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria venne disposta nel corso del processo giusta ordinanza del 27-12-2020.
2.3. Dall'esame del verbale del primo incontro di mediazione del 17 febbraio 2021 risulta che:
Il ha, allora, eccepito la nullità della procedura poiché, Pt_1
all'incontro in parola, non partecipò il dott. , quale CP_4
amministratore delegato di ma il dott. Giuseppe CP_2
11 che, nella specie, sarebbe stato nominato procuratore di Per_2
con poteri di conciliare e transigere in sede di mediazione. CP_2
Tale contestazione venne immediata sollevata dall'opponente come è dato leggere nel verbale del primo incontro in atti:
e, a fronte di tale rilievo, parte opposta controdedusse che:
Tanto premesso, rileva osservare che, la Suprema Corte di
Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
(Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-
2019, n. 8473), argomentando in parte motiva che “L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.
Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha
12 ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all'interrogatorio formale: "La parte interrogata deve rispondere personalmente" e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del
2000: "L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 c.p.c. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della
Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche
13 dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. Ciò detto, il primo motivo
è infondato, il secondo inammissibile laddove tendente ad una diretta interpretazione dell'atto (la procura) da parte della Corte. La sentenza impugnata si è attenuta infatti ai principi di diritto sopra enunciati”.
La giurisprudenza di merito ha, ulteriormente, chiarito, al riguardo, che “Come è noto il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prescrive la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione. Infatti, il dato testuale dell'art. 8 I co. come modificato dal D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, recita testualmente che "(omissis) Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato...(omissis)" La necessaria partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è stata oggetto anche di una recente pronunzia della giurisprudenza di legittimità (c.f.r. Cassazione Civile
Sentenza 27.03.2019 n. 8473, Re.). I Giudici della Suprema Corte infatti rilevano che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali". La necessità che agli incontri di mediazione partecipino le parti personalmente è connaturata alla ratio sottesa al procedimento stesso ed è coerente con l'intero impianto normativo: soltanto con il dialogo diretto tra le parti innanzi ad un soggetto terzo ed imparziale è possibile addivenire alla reciproca soddisfazione di interessi contrapposti, ristabilendo, ove possibile, un nuovo rapporto tra le parti attraverso la sottoscrizione dell'atto transattivo che, consacrato in un verbale di mediazione, assurge a nuova regolamentazione di interessi. Da tale corollario, la giurisprudenza di merito (ex multiis Trib. di: Roma - Sentenza del: 27-06-2019-Giudice:
Massimo Monconi, Trib. di: Vasto - Sentenza del: 17-12-2018-Giudice:
14 Fabrizio Pasquale, Corte d'Appello di Napoli - Ordinanza del: 23-05-2018
- Giudice: Maria Rosaria Cultrera, Trib. di: Napoli Nord - Sentenza del:
28-06-2018 - Giudice: Giovanni Di Giorgio, Trib. di Treviso - Sentenza del: 25-05-2018, Trib. di: Bergamo - Ordinanza del: 19-01-2018 -
Giudice: Sandra Pagliotto, Corte d'Appello Milano - Sentenza del: 10-05-
2017 - Giudice: , Trib. di: Pavia - Ordinanza del: 09-03- Controparte_8
2017 - Giudice: Giorgio Marzocchi) ritiene non soddisfatta la condizione di procedibilità qualora al primo incontro di mediazione non partecipino le parti personalmente, ma soltanto i loro avvocati. D'altronde diversamente ragionando, ritenere che al procedimento di mediazione possano partecipare sempre e comunque i soli avvocati, significherebbe ridurre il tentativo di conciliazione ad un mero adempimento formale, laddove i difensori delle parti, in limine litis, sempre e comunque hanno tentato di definire transattivamente la vicenda intrattenendo tra loro, a tal fine, costanti rapporti e cooperando in buona fede. Anche i Regolamenti di mediazione di tutti gli Organismi pubblici e privati, rispondendo alle esigenze sopra esposte, prevedono la necessaria partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione. Infatti il Nostro Regolamento, approvato con Delibera del Ministero della Giustizia, così come il
Regolamento dell'Organismo di mediazione forense istituito presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma prevede espressamente che:
1 "Le persone fisiche partecipano agli incontri di mediazione personalmente, assistiti dai propri avvocati, in conformità alle disposizioni degli articoli comma 1 bis, 8 comma 1, 12 comma 1 del D.Lgs. n. 28 del
2010. La partecipazione per tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Il mediatore deve in ogni caso convocare le parti personalmente.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia". Sulla base delle considerazioni che precedono, alla luce della giurisprudenza di merito in materia, delle prassi instauratesi presso gli Organismi di mediazione anche in base ai
Regolamenti di procedura cogenti approvati con delibera del Ministero della Giustizia, solo in casi eccezionali e per giustificati motivi le parti possono delegare un proprio rappresentante per l'esperimento del
15 tentativo di mediazione, conferendogli all'uopo poteri sostanziali per definire la vicenda.
La forma della procura in mediazione.
Come sopra esposto il D.Lgs. n. 28 del 2010 richiede la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, tuttavia per eccezionali e gravi motivi che impediscano alla parte di presenziare può essere conferita procura ad un rappresentante fornito all'uopo dei necessari poteri, trattandosi di attività delegabile (c.f.r. Cassazione Civile
Sentenza 27.03.2019 n. 8473, Rel. Rubino Lina).
La vexata questio, in merito alla forma che la procura deve rivestire per conferire ad un rappresentante i necessari poteri per partecipare al procedimento e sottoscrivere i relativi verbali, è stata di recente affrontata dalla Sentenza della Suprema Corte del 27.03.2019 n. 8473, nella quale si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da un Notaio. A tale conclusione si perviene laddove i
Giudici della Suprema Corte ritengono che: "Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (omissis). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale (omissis). Pertanto, proseguono i Giudici di Piazza (...) è necessaria una procura sostanziale, che non rientra tra i poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere
è conferito allo stesso professionista", id est deve essere autenticata da un
Notaio.
D'altronde il principio che l'Avvocato non avesse il potere di autenticare la firma del proprio assistito per gli atti stragiudiziali e, quindi, anche per il procedimento di mediazione, deriva da una semplice lettura dell'art. 83 del codice di rito che disciplina la forma della procura alle liti: infatti, il potere per il difensore di certificare la sottoscrizione del proprio assistito di cui al terzo comma è norma eccezionale rispetto al principio generale sancito nel comma precedente in base al quale "la procura alle liti
16 (omissis) deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata" e, pertanto, non si applica, ex art. 14 delle disp. prel. C.c., oltre i casi in esso previsti e cioè al di fuori del processo e degli atti processuali.
Giova ribadire che il conferimento dei poteri al procuratore che partecipi al procedimento di mediazione con procura speciale notarile, nella quale venga indicato dettagliatamente l'oggetto del procedimento ed il limite dei relativi poteri, garantisce innanzitutto il procuratore stesso da possibili eccezioni del rappresentato in merito al proprio operato, Infatti, qualora venga concluso un accordo da un rappresentante privo dei necessari poteri, ovvero i cui poteri gli siano stati conferiti con un atto privo delle forme richieste dalla legge ovvero ancora abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli in conformità alle disposizioni che regolano la fattispecie del falsus procurator di cui all'art. 1398 c.c. sarà tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità dell'accordo concluso. Alla luce delle considerazioni che precedono e dall'analisi della giurisprudenza si ricavano i seguenti principi: Ai procedimenti di mediazione le parti devono partecipare personalmente, salvo gravi, eccezionali e documentati motivi.
In tali casi si deve trattare di motivi eccezionali, gravi e che non siano transitori (in tal caso verrà infatti richiesto un differimento dell'incontro di mediazione, al fine di far intervenire la parte personalmente).
In caso di gravi, documentati ed eccezionali motivi la parte può delegare un terzo ovvero il proprio avvocato a conoscenza dei fatti del procedimento conferendogli all'uopo poteri sostanziali con procura notarile” (Tribunale Genova Sez. VI, Sent., 15/02/2022).
2.3.1. Fornite tali coordinate normative e giurisprudenziali, nel caso in esame, anche a voler prescindere dalla vexata questio relativa alla forma della procura, sia pure risolta nel senso del necessario conferimento, per il procedimento di mediazione, di procura autenticata da un Notaio, le eccezioni sollevate, sul punto, dal
, in ogni caso, colgono nel segno atteso che, come Pt_1
ulteriormente argomentato da questi nella comparsa conclusionale depositata in data 30 aprile del 2024, è condivisibile la sequenza
17 logico giuridica delle affermazioni secondo cui “L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione sussiste anche sotto altro profilo, ossia per la mancata partecipazione personale della parte. In data 17 febbraio 2021 si è svolto il primo incontro di mediazione al quale hanno partecipato “... in rappresentanza della parte istante … il dr. ...giusto Controparte_1 Persona_3
mandato speciale in notar della sede di Sondrio, depositato Persona_4
in atti...””Questa difesa in quella sede ha eccepito la mancata partecipazione della parte personalmente non potendosi intendere tale la partecipazione del dr. perché' non munito di procura speciale. Per_3
Infatti la procura rilasciata al dr. è del 15 aprile 2019, ossia Per_3 antecedente al giudizio per cui non può essere ritenuta procura speciale così come richiede la normativa. “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alla attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. Il principio affermato dalla giurisprudenza è che il soggetto delegato sia munito di procura speciale, ossia per una determinata mediazione, specie se questa è stata disposta in corso di causa, non già che il soggetto sia un procuratore “speciale” per tutte le mediazioni, altrimenti si verrebbe a svuotare lo spirito della legge , così come ritiene di volere fare controparte facendo comparire il dr.
in virtu' di una procura “generale e generalizzata” a tutte le CP_9
mediazioni, più che una procura speciale. Il dr. è un soggetto CP_5
estraneo a questo giudizio e interviene all'incontro in virtu' di una procura di carattere generale, rilasciata prima del giudizio per cui non può essere ritenuta valida all'interno del giudizio” (pag. 4 comparsa conclusionale).
In tal senso, infatti, appare, in radice, dirimente il dato per cui la procura in questione risale al 15 aprile 2019 ossia in data antecedente:
i) sia al deposito dell'ordinanza del 23/27.12.2020 con cui fu assegnato a parte opposta il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596);
18 ii) sia ancora all'instaurazione del presente giudizio di opposizione, iscritto a ruolo il 25-06-2020, e instauratosi per effetto della notificazione dell'atto di citazione del 25 giugno 2020;
iii) sia, persino, alla data di proposizione del ricorso monitorio dell'1-06-2020 (avuto, più specificatamente, riguardo all'orientamento secondo cui “L'attuale formulazione dell'art. 39
c.p.c., comma 3, "parifica", infatti, ai fini della prevenzione, la notificazione dell'atto introduttivo avente la forma della citazione al deposito del ricorso. E la previsione si coordina perfettamente con il disposto dell'art. 643 c.p.c., comma 3. Ora, in relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra essi quelli legati alla litispendenza e continenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso: gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 20596 del
01/10/2007).Pertanto, ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui dell'art. 39
c.p.c., u.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643 c.p.c., comma 3 (Cass.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 4987 del 14/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012; e ciò anche nell'ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica: Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018).L'opzione percorsa dal legislatore del
2009, che riconduce la "prevenienza" al deposito del ricorso, lasciando al contempo inalterata la formulazione dell'art. 643 c.p.c., comma 3 - a mente del quale la pendenza della lite si determina nel procedimento monitorio solo con la notificazione del ricorso e del decreto -, emancipa l'istituto della prevenzione dalla pendenza della lite, individuando un più
19 ampio criterio "prenotativo" che prescinde sia dall'apertura del giudizio a cognizione piena di opposizione sia dall'instaurazione del contraddittorio.
Pertanto, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento "prenotativo" della pendenza della lite, sebbene in quel momento controparte sia all'oscuro dell'iniziativa giudiziaria. Siffatta ricostruzione risponde altresì al più generale principio a mente del quale la parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio non deve risentire gli effetti della durata del "procedimento", dovendo, dunque, essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata (nella specie monitoria) fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata” (Cassazione civile sez. II, 26/09/2023,
n.27346).
Tale procura, quindi, non potrebbe valere agli effetti della valida partecipazione del procuratore, ivi nominato, alla specifica procedura di mediazione che si è svolta con il primo incontro del
17 febbraio 2021 relativamente all'oggetto del presente giudizio, difettando, a monte, in tale atto, proprio per la sua cronologica antecedenza rispetto all'insorgere stesso della controversia, lo specifico oggetto di partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre di quei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Conseguentemente, non risulta avveratasi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale dell'istituto di credito.
3. Ne segue, allora, che va dichiarata la nullità della mediazione obbligatoria de qua e conseguentemente l'improcedibilità dell'azione monitoria, da cui discende la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Giova, ancora, soggiungere che quelle che parte opponente definisce, nel proprio atto introduttivo, “domande riconvenzionali”, in realtà, costituiscono le censure che sorreggono nel merito l'opposizione avverso il provvedimento monitorio in questione la cui trattazione è, comunque, preclusa dall'adozione della presente decisione in rito.
Inoltre, pur in considerazione della presente decisione in rito, che preclude l'analisi del merito della controversia, si ritiene, tuttavia,
20 che le risultanze della relazione peritale in atti possano costituire la base “tecnica” per l'eventuale definizione bonaria della res controversa fra le parti.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, esse sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi (avuto riguardo alla natura della decisione in rito) di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (€ 142.077,16), secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
4.1. Anche le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
892/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Dichiara la nullità della mediazione obbligatoria instaurata tra l'attore opponente e la convenuta opposta;
2. Per l'effetto, dichiara l'improcedibilità dell'azione monitoria definitasi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 219/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 5-06-2020 e depositato il 6-06-2020
e, conseguentemente, revoca il predetto decreto ingiuntivo;
3. Condanna (in forma Controparte_1
abbreviata o e, per essa, Controparte_1 CP_2
stante la fusione per incorporazione, Controparte_10
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA e alla rifusione del C.U. e dei diritti di segreteria.
4. Pone definitivamente le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Patti, in data 7 giugno 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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