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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 2/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4977 del R.G. anno 2025 tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1
Pannone, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, in personale del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2025 il ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 esponendo:
- di essere titolare di pensione di inabilità civile ed indennità di accompagnamento n.044
-510603181452 essendo stato riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua;
- che a decorrere dall'1/8/2020 l' aveva riconosciuto d'ufficio, sulla Controparte_3 predetta pensione, la maggiorazione di cui all' art. 38 comma 4 della legge 448/2001, giusto provvedimento di riliquidazione del 10/10/2020;
- di aver percepito dall' 1/1/2021 i seguenti importi di pensione: anno 2021 euro 652,02
e anno 2022 euro 661,82, anno 2023 euro 704,38, anno 2024 euro 735,05;
- di non aver percepito mai alcun altro reddito;
- che con provvedimento del 3/06/2024, l' aveva chiesto la restituzione di euro CP_2
211,39 per presunti importi erogati sulla predetta pensione per il periodo dall'1/1/2022 al 31/07/2024;
- che tale richiesta dell' era illegittima, erronea ed infondata in considerazione CP_2 dell'irripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data dell'accertamento del presunto superamento dei requisiti reddituali, nonché in ragione dell'infondatezza della richiesta ex art. 52 comma 2 Legge 88/89, per mancanza di dolo dell'interessato;
- che infatti era vigente il principio di irripetibilità secondo buona fede, poiché il provvedimento di indebito emesso dall' era datato 3/7/24, e quindi l' CP_2 CP_1 poteva ripetere solo le somme indebitamente erogate a partire dal 1/8/24;
- che in particolare le somme richieste dall' attengono il periodo dall'1/1/22 al CP_2
31/7/24, con la conseguenza che nulla era dovuto dal ricorrente;
- che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o aveva l'onere di conoscere;
- che peraltro l'indebito di cui al provvedimento del 3/7/24 era scaturito da un ricalcolo della maggiorazione di cui all' art.38 della legge 448/01 per gli anni 2021, 2022, 2023
e 2024, ossia un incremento dal gennaio 2002 in favore dei soggetti di età superiore ad anni diciotto;
- che quindi a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali era riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità;
- che il limite di reddito per poter beneficiare di detta maggiorazione per i soggetti non coniugati era di euro 8476,26 per il 2021, euro 8603,66 per il 2022, euro 9156,94 per il
2023, euro 9555,65 per il 2024;
- che pertanto l'istante era in possesso di tutti i requisiti, ivi incluso quello reddituale.
Tanto premesso e richiamate le norme di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1) “dichiarare non tenuto il ricorrente alla restituzione in favore dell' della somma CP_2 di euro 211,39 di cui al provvedimento del 3/6//2024 e relativa alla pensione CP_2
n.044 -510603181452 Cat. INVCIV erogata per il periodo dal 1/1/22 al 31/07/24 per tutti i motivi di cui alla premessa e ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente atto;
2) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_2 restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme nelle more recuperate dall' CP_2 per l'illegittima ripetizione dell'indebito di cui al provvedimento del 3/06/2024 , maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria (se superiore agli interessi e nella misura pari alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi) ;
3) condannare il convenuto., al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
4) in via istruttoria si chiede ordinarsi al convenuto la esibizione di tutta la documentazione in suo esclusivo possesso
5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensarsi le spese di giudizio sussistendo
i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente.”
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 30.04.2025 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo l'improcedibilità del ricorso dato che l'istante non aveva proposto domanda di ricostituzione reddituale, e deducendo nel merito:
- che il ricalcolo determinante il debito era inerente alle maggiorazioni accessorie di cui all'art. 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002;
- che il debito traeva origine dal controllo dei dati reddituali effettuato dall' sui CP_1 redditi percepiti dal ricorrente relativamente al periodo di imposta dell'anno 2021, proiettati negli anni seguenti, e transitati (per il 2021) sul portale dell'Amministrazione
Finanziaria solo il 14/03/2022 a seguito di presentazione di dichiarazione da parte del sostituto di imposta;
- che le prestazioni collegate al reddito erano erogate in via provvisoria ed anticipata per far fronte allo stato di bisogno dell'assistito, scontando il successivo controllo reddituale dell' , una volta che lo stesso viene a conoscenza diretta e/o indiretta CP_1 di dati reddituali certi e consolidati;
- che i redditi da lavoro dipendente, pari ad euro 91 percepiti nel 2021, avevano determinato il controllo reddituale da parte dell' ex post nei termini previsti dalla CP_1 legge;
- che il controllo era possibile esclusivamente a fronte della comunicazione degli stessi da parte del ricorrente;
- che con l'istaurarsi del presente giudizio l'istituto aveva ricontrollato le variazioni reddituali, confermando la percezione di euro 91 per l'anno 2021, euro zero per il
2022/2023 ed euro 114,00 per redditi da lavoro nel 2024;
- di aver quindi provveduto a ricostituire ulteriormente la pensione del ricorrente e, confrontando i 2 non poteva che essere confermato l'indebito in esame per CP_4
l'anno 2022 ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
- che in particolare, per le ipotesi di carenza del requisito reddituale era applicabile la regola generale di ripetibilità, eccezion fatta per le fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla D.L. n. 269 del 2003;
- che circa l'eccezione relativa alla violazione del principio di affidamento la stessa non poteva avere seguito poiché non era sussistente un errore dell'Istituto, né si era trattato di un provvedimento amministrativo definitivo;
- che infatti, nel caso delle prestazioni collegate al reddito, le stesse vengono erogate immediatamente per far fronte alle esigenze alimentari dell'assicurato, ma scontando altresì e necessariamente il controllo reddituale da effettuarsi ex post a consuntivo;
- che infine, le prestazioni assistenziali non erano corrisposte e parametrate sui contributi versati dal beneficiario nel corso della vita lavorativa, con ciò traducendosi,
l'irripetibilità, in un danno all'erario;
- che comunque non era stata ravvisata la collaborazione dell'istante il quale avrebbe potuto e dovuto inoltrare la documentazione da sottoporre all' all'atto della CP_2 verifica delle condizioni per la prosecuzione del diritto alla maggiorazione nella misura originariamente calcolata sulla prestazione di invalidità civile in esame (art. 13 D.L.
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010).
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
“… dichiarare destituito di ogni fondamento il ricorso attoreo, accertando la legittimità della condotta dell' che ha anche versato gli importi, nel frattempo, risultati dovuti a seguito CP_2 della compensazione tra il debito (sussistente) di cui si discute e quelli al medesimo contestati con riferimento agli anni successivi, (non oggetto di causa) con vittoria delle spese di lite.”
Alla udienza del 2/07/2025 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Il ricorso è fondato, pertanto deve essere accolto.
L'accertamento dell' è datato 3.07.2024. CP_2
Nella fattispecie, infatti, l'indebito di cui è causa, in relazione al quale si discorre solo della sua ripetibilità, è indebito assistenziale perché la sua erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, cfr. Cass. 20.05.2021 n.
13917).
In materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Tuttavia, la giurisprudenza formatasi con riferimento alla disciplina dell'indebito assistenziale si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina dello speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale ha affermato (ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ma che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del Codice civile" (ord. n. 264/2004). Ha infatti evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Dal canto suo la Cassazione (n. 12406 del 2003) ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva.
Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Restano dunque disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quando la concreta fattispecie, come nel caso di specie, si collochi all'interno del settore assistenziale, la Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Parte convenuta sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l.
269/2003, conv. in L. 326/2003.
Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008;
Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
L'assunto della difesa (cfr. pag. 8 mem. cost.) dell'Istituto previdenziale secondo cui “I dati vengono accertati o tramite una dichiarazione effettuata dal pensionato all'Amministrazione Finanziaria - (730; UNICO;
etc, che come è noto, si produce l'anno successivo a quello di riferimento) - o tramite un controllo dell'Elaboratore Centrale Pensioni nei casi in cui il pensionato, come nel caso di specie, possegga solo redditi da pensione noti all . Ma è CP_1 di palmare evidenza che queste dichiarazioni vengano verificate sulla base dei redditi effettivi conoscibili , una volta che sono disponibili le dichiarazioni Parte_2 reddituali a consuntivo. A voler accedere all'orientamento della Corte di Legittimità secondo cui sarebbero ripetibili solo i ratei percepiti in seguito all'emanazione del provvedimento accertativo dell'indebito e/o nei casi esclusivi di dolo, si giungerebbe alla conclusione paradossale secondo cui non si verificherebbe mai un indebito per prestazioni reddituali corrisposte ANTICIPATAMENTE salvo conguaglio successivo da effettuarsi nel momento della conoscenza dei dati reddituali definitivi, con violazione della norma di cui al comma 8 dell'art. 35 della legge n. 14 del 2009 e vulnus del sistema di erogazione di denaro pubblico”,
è del tutto incondivisibile alla luce delle precedenti argomentazioni. La stessa difesa, invero, ammette che i dati vengono accertati “… tramite un controllo dell Controparte_5 nei casi in cui il pensionato, come nel caso di specie, possegga solo redditi da
[...] pensione noti all ”. CP_1
Dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si evince il principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo
a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
La sussistenza del dolo dell'interessato, che esclude la irripetibilità dell'indebito, sussiste allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che il reddito di euro 91,00 lordo prodotto nel 2021 deriva da un giorno di lavoro svolto dal ricorrente in data 9/8/22 (come risulta dalla certificazione unica prodotta dallo stesso ). Tale reddito, come ammesso dallo stesso , risulta CP_2 CP_2 presente sin dal 14/3/22 nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e rappresenta quindi un reddito conoscibile quantomeno dal settembre 2023 (termini dichiarazione dei redditi 2022) ed il mancato recupero da tale data ha determinato certamente un affidamento in capo all'istante.
Per quanto riguarda i redditi relativi all'anno 2022 e 2023 (per i quali l' nel provvedimento CP_2 del 3/6/24 ha calcolato rispettivamente per l'anno 2023 e 2024 un indebito di euro 92,95 e di euro 54,32 (cfr. pag.3 del provvedimento), è lo stesso Istituto nella comparsa di costituzione ad ammettere che per tali anni invece il reddito è stato pari a zero, onde per cui non solo non si può attribuire alcuna colpa al ricorrente, ma viene meno anche la fondatezza nel merito della pretesa restitutoria per gli anni 2023 e 2024.
Per quanto riguarda il reddito prodotto nel 2024 su cui l' ricalcola il rateo dovuto per il CP_2
2025, le questioni non costituiscono oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie integralmente il ricorso e condanna l' , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., alla restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme nelle more recuperate dall' in relazione all' indebito di cui al provvedimento del 3/06/2024, CP_2 maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali);
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in € CP_2
211,39 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 2.7.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)