Art. 2.
Per il periodo corrente dal 1 luglio 1949 fino al 31 dicembre 1951 gli armatori di navi mercantili nazionali in armamento (munite di ruolo d'equipaggio), fatta eccezione delle navi a propulsione meccanica di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate, dei velieri, dei motovelieri, dei velieri con motore ausiliario, dei pescherecci a propulsione meccanica, purche' addetti esclusivamente alla pesca, e dei rimorchiatori, di qualunque tonnellaggio, sono tenuti a versare al fondo previsto dall'articolo precedente un contributo di lire 2500 mensili per ogni marittimo imbarcato su ciascuna nave, e comunque per un numero di persone non inferiore a quello previsto dalla tabella di armamento, ed in proporzione al periodo di armamento mensile della nave stessa.
Per gli equipaggi arruolati alla parte il contributo e' a carico del solo armatore.
Il versamento del contributo al fondo e' effettuato dagli armatori per il tramite dell'ufficio marittimo cui sono iscritte le navi ed in base ad ordine di pagamento da questo emesso, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i versamenti si riferiscono.
All'uopo gli armatori, entro il termine predetto, sono tenuti a comunicare all'ufficio marittimo il numero delle persone componenti l'equipaggio di ciascuna unita' ed i periodi di disarmo mensili dell'unita' stessa.
Per il periodo corrente tra il 1 luglio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge, il versamento delle quote scadute e' effettuato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Resta, comunque, fermo per gli armiatori l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione involontaria.
Per il periodo corrente dal 1 luglio 1949 fino al 31 dicembre 1951 gli armatori di navi mercantili nazionali in armamento (munite di ruolo d'equipaggio), fatta eccezione delle navi a propulsione meccanica di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate, dei velieri, dei motovelieri, dei velieri con motore ausiliario, dei pescherecci a propulsione meccanica, purche' addetti esclusivamente alla pesca, e dei rimorchiatori, di qualunque tonnellaggio, sono tenuti a versare al fondo previsto dall'articolo precedente un contributo di lire 2500 mensili per ogni marittimo imbarcato su ciascuna nave, e comunque per un numero di persone non inferiore a quello previsto dalla tabella di armamento, ed in proporzione al periodo di armamento mensile della nave stessa.
Per gli equipaggi arruolati alla parte il contributo e' a carico del solo armatore.
Il versamento del contributo al fondo e' effettuato dagli armatori per il tramite dell'ufficio marittimo cui sono iscritte le navi ed in base ad ordine di pagamento da questo emesso, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i versamenti si riferiscono.
All'uopo gli armatori, entro il termine predetto, sono tenuti a comunicare all'ufficio marittimo il numero delle persone componenti l'equipaggio di ciascuna unita' ed i periodi di disarmo mensili dell'unita' stessa.
Per il periodo corrente tra il 1 luglio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge, il versamento delle quote scadute e' effettuato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Resta, comunque, fermo per gli armiatori l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione involontaria.