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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.Rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 560/2017 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.5.2023 e vertente
TRA c.f. P.IVA 1 ,in persona del Sindaco pro tempore Parte 1
,
elettivamente domiciliato in Bianco, via Vittoria, 86 nello studio dell'avv.
ZINGHINI CONCETTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
,CP_1 Pt 1 il 08/01/1967, elettivamente domiciliata in nata a
Reggio Calabria, via delle Ginestre, 8, nello studio dell'avv. CARIDI ELIO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni - Appello avverso la sentenza del IB di Locri n.707/2017 del 27.6.2017.
CONCLUSIONI con le note di ER l'udienza dell'8.5.2023, svoltasi a norma dell'art. 127 ter c.p.c. precisava le seguenti conclusioni: trattazione scritta il Parte 1
....rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di appello da "
intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento dell'appello, Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso del 28.4.2006 impugnava davanti al TAR Calabria, sezione di CP 1
Reggio Calabria, perché lesiva del suo diritto di proprietà, l'ordinanza n. 14, notificata 21.2.2006, oggetto di rettifica con successivo atto notificato il 27.2.2006, emessa nei suoi confronti ( e nei confronti di altri numerosi proprietari) dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Pt 1 che la individuava come occupante senza titolo di una parte di terreno, indicato come particela 236, del foglio d mappa 16, facente parte di un'area di maggior estensione denominata tratto “C” nell'atto per notaio Per 1 del 29.7.1883; le ingiungeva lo sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni.
A seguito di sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice CP 1 riassumeva il giudizio davanti al IB di Locri e amministrativo, chiedeva di ritenere e dichiarare che l'ordinanza impugnata emessa in carenza di
-
potere e violazione di legge è illegittima e, come tale, nulla ed inefficace e, di
-
conseguenza, di statuire la disapplicazione dell'ingiunzione.
Il Pt 1 si costituiva sostenendo che la domanda era infondata in quanto risultava per tabulas la proprietà comunale del fondo e la sua natura demaniale.
Il procedimento, istruito con prova testimoniale e CTU, si concludeva con la sentenza n. 707/2017 con cui il IB dichiarava il diritto di proprietà di nella CP 1
,
quota indivisa di ½, del terreno riportato in Catasto al foglio di mappa 16, particella
236, sub 1, previa disapplicazione dell'ordinanza n.14/2006 summenzionata e condannava l'Ente al pagamento delle spese processuali.
, con atto di citazione notificato il 12.9.2017, impugna la Il Parte 1 decisione e denuncia, con unico motivo, l'erronea valutazione della documentazione allegata da parte attrice;
l'omessa o/o erronea valutazione della natura demaniale del bene in contesa;
l'erroneo riconoscimento della proprietà della quota indivisa in capo ad in base ad un titolo privatistico;
l'omessa e/o contraddittoria CP_1 motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della CTU.
In particolare rileva che il IB aderiva erroneamente alle conclusioni della CTU senza tenere contro che i documenti prodotti dal Pt 1 ricostruendo i passaggi di proprietà del terreno dal 1880 fino al 1972, dimostrano che il terreno si appartiene al Parte 1
Infatti: Persona 2-alla perizia giurata del geometra era allegata la copia dell'atto pubblico per notaio ER_3 del 20.7.1880 riguardante la vendita di suoli demaniali marittimi a trattativa privata a certo Persona 4 La vendita si riferiva al lotto 84 della tabella annessa al Regio Decreto nr. 5438, sez. 2°, del 22.4.1880, costituito da tre zone di arenile contraddistinte con le lettere A-B-C" nello schizzo topografico allegato 66
all'atto. Nello stesso atto veniva anche precisata la figura rettangolare e l'estensione in metri quadrati di ciascuna zona per un totale complessivo di mq. 8.160;
-con atto per notaio Per 5 del 19.11.1881, Persona 4 vendeva a certo CP 2
,
[...] uno locale sotto ferrovia ubicato nella zona B, come pervenuta al ER 4 con l'atto per notaio ER 3 , dell'estensione di mq.195,00;
-con atto per notaio Per 1 del 29.7.1883, i coniugi Persona 4 e [...] و
Pt 1 le treRS_6 nonché ON_2 vendevano al Comune di
, و
zone di arenile per come acquistate dal ER_4 con l'atto per notaio Per_3 comprese
,
le fabbriche iniziate dallo stesso ER 4 rasente il passaggio a livello sottostante alla casa di Persona_7 in base allo schizzo planimetrico allegato come "ALL 3" Nell'atto le parti precisavano che le tre zone cedute al Pt 1 non erano riportate in catasto perché come aree mare erano esenti da contributo fondiario;
66 66
-era importante menzionare un verbale, del 26.10.1972, della Organizzazione_1 di
Reggio Calabria, di delimitazione del Demanio Marittimo in cui la proprietà dei
"signori CP_3 ricadeva nelle particelle di arenile in territorio di Pt 1 66
contrassegnate con mappali 421 /b e "c" del foglio di mappa 18, 301/b e "c" del foglio
15 e 97/b del foglio 16, delimitazione rappresentata nella tavola planimetrica “4 bis" compiegata al verbale. Dal confronto di questa con lo schizzo topografico della TAV
1 bis allegata all'atto Per 3 del 1880, dette aree corrispondono, al 90% alle zone A,B, e C acquistate dal ER_4 ;
- sovrapponendo lo schizzo topografico allegato all'atto ER_3 e lo schizzo allegato al
Organizzazione_1 citato emerge che la zona demaniale "C" era verbale della costituita dalla frazione “b” dell'originaria particella 97 del foglio 16;
- dalla visura storica catastale emerge che l'originaria particella 97 aveva una superficie mq. 34260 intestata al ON_4 di
· per il frazionamento del 1972 la superficie veniva ridotta a mq.28.600 e le neo
-
particelle derivate venivano definitivamente contrassegnate con i mappali 193 - 194 e
195;
- nel 1999 la superficie si riduceva a mq 22799; CP 5 e CP 6 , veniva
- nel 2001 la particella 193, erroneamente intestata a soppressa e originate le particelle 235, 236, 237 e 238; Org_2 senza66à nel 2011 le particelle 236 e 237 passavano a partita "1", 66
indicazione del nominativo dell'Ente trattandosi di tipo di mappale;
-successivamente, passando al Catasto urbano, alla 236 veniva attribuito un sub 1 e la categoria D8 con soppressione del sub 2. In definitiva, dalla cronologia delle compravendite comprese tra il 1880 e il 1883 e dalla delimitazione del Demanio Marittimo per come risultante dal verbale della Organizzazione_1 del 1972, risulta la proprietà del Comune di Pt 1 sul terreno oggetto di causa.
Sulla scorta di tanto il Consulente avrebbe dovuto concludere per la natura demaniale del terreno in questione e a sua volta, il IB sulla scorta delle specifiche
,
contestazioni dell'Ente avrebbe dovuto rinnovare la CTU e non affermare che le critiche erano prive di pregio a causa dell'assenza di documentazione relativa ai passaggi di proprietà del bene "dall' 800 al 1972".
Nella realtà la cosa era diversa tant'è che la stessa documentazione aveva indotto altro consulente nominato dal IB di Locri nel giudizio RG n.368/2015, vertente tra il Parte 1 e CP 7 relativo alla proprietà dell'altra metà della
,
particella 236, a concludere per la demanialità del terreno e per la proprietà dell'Ente.
Tale nuovo elemento è di supporto alla richiesta di rinnovazione della CTU perché dimostra la demanialità del terreno e la conseguente legittimazione dell'Ente ad agire in autotutela esecutiva con l'ordine di sgombero .
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza n.14 del 20.2.2006 perché infondata;
di conseguenza di disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il IB;
in via istruttoria di disporre il rinnovo della CTU tecnica di accertamento immobiliare con riferimento alla natura proprietaria del terreno oggetto di causa. Il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. CP 1 nell'atto di costituzione e risposta deduce che:
1)l'asserita acritica adesione del IB alla CTU è inammissibile e non può trovare accoglimento poichè la contestazione delle conclusioni del Consulente è stata prospettata dall'appellante tardivamente e, cioè, con la comparsa conclusionale e non con la prima difesa successiva alla stesura definitiva;
2) del pari inammissibile è la contestazione relativa all'errata interpretazione degli atti notarili che di fatto non sono stati prodotti da nessuna delle parti e che, in ogni caso, sono irrilevanti e inconducenti ai fini della decisione.
Infatti è dato di fatto che i rogiti ER 3 del 1880 e Per 5 del 1881 non sono stati prodotti da nessuna delle parti. Gli altri due, invece, sono allegati ai fascicoli di parte in quanto il rogito Per 1 del 1883 è quello da cui il Comune fa discendere l'acquisto del terreno e dal rogito Pt_2 deriva la proprietà dell'appellata.
Resta comunque il fatto che i rogiti anteriori al 1883 non sarebbero di nessuna rilevanza ai fini della decisione perché del tutto inconferenti a stabilire,come chiesto al TAR prima e al IB poi, la legittimità o meno del provvedimento di sgombero del 2006, oggetto d'opposizione;
3) nel merito l'appello si fonda sulla natura demaniale della particella oggetto di giudizio ed è palesemente infondato perché il CTU ai quesiti specifici postigli dal IB, confermando gli esiti già esposti nella prima stesura, risponde che il bene oggetto di contenzioso non appartiene al demanio e nemmeno al patrimonio indisponibile di un Ente pubblico.
Quindi, del tutto correttamente il giudice di prima istanza, visto il disposto dell'art.823, comma 2, c.c. afferma che l'Ente convenuto agiva illegittimamente, in assenza dei presupposti che rendevano legittimo l'agire in autotutela esecutiva, andando così a ledere il diritto di proprietà dell'attrice. La conclusione è logica atteso che il Comune di Pt 1 sosteneva, sia davanti al giudice amministrativo, sia davanti a quello ordinario, che la particella 236 del foglio di mappa 16 è parte di una più vasta area cedutagli da tale ER_4 con rogito Per 1 del 1883; va da sé che la particella fosse stata demaniale non avrebbe potuto essere venduta da un privato e acquistata dal Comune;
l'Ente esibisce al TAR e al IB la perizia del suo tecnico di fiducia, geom. Per_2 , che faceva riferimento ad un atto del 1972 della Organizzazione_1 di Reggio Calabria relativo alla delimitazione del
Demanio Marittimo e all'antistante proprietà privata individuando i fondi rientranti nel c.d. tratto "C" indicato nel rogito Per 1 del 1883, tra cui la particella 236, come terreni privati e non demaniali;
il geom. Per 8 consulente di parte attrice, dichiara nella relazione asseverata in atti che la particella 236 è privata ed estranea al demanio, confermando esattamente quanto asserito dal geom. Per 2 circostanza, quest'ultima, ulteriormente confermata dal CTU del IB;
il Pt 1 non esibisce alcun documento in grado di confermare l'appartenenza al demanio del fonduscolo in questione tant'è che il CTU precisa che la documentazione che aveva potuto esaminare dimostra che l'immobile nel 1972 era posseduto da ER_9
[...] al quale, sempre nel 1972, il Comune di Pt 1 aveva rilasciato quale proprietario licenza per la costruzione di un manufatto a più corpi di fabbrica a semplice elevazione e concessione edilizia in sanatoria nel 2001. In buona sostanza la tesi del Pt 1 che la particella 236 era demaniale non è condivisa da nessuno, nemmeno dal tecnico incaricato dall'Ente;
4) l'art.824 c.c. stabilisce che i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art.822 c.c. se appartengono alle Province o ai Comuni sono soggetti al regime
,
del demanio pubblico per cui, non prevedendo che i Comuni possano essere titolari di beni demaniali, non sono necessaria altri accertamenti per concludere che il Org_3 di CP_1 non rientra in quelli ivi indicati. Il Pt 1 comunque, non ha beni demaniali e non può avere legittimazione a rivendicarli con proprio atto d'imperio per cui ogni provvedimento è emesso in assenza di potere e, come tale, illegittimo. Da ultimo, il Pt 1 appellante, ben consapevole della sussistenza delle superiori evenienze, insiste nell'affermare circostanze inveritiere come quella relativa ad altro procedimento avente ad oggetto l'opposizione ad altra ordinanza di sgombero per la stessa particella 236 del foglio di mappa 16 oggetto di questo giudizio
Nella realtà il CTU nominato in quel procedimento introdotto da RS 10
,
nell'integrazione depositata il 9.1.2017 scrive che la particella 236 non ricade in area demaniale ma in area del Comune di Pt 1
ERtanto anche nel giudizio CP 7 c/ è esclusa la demanialità del Parte 1 terreno e il IB di Locri accerta con la sentenza n. 1325/2017, del 13.12.2077,il diritto di comproprietà del CP 7 sulla particella 236 , previa disapplicazione dell'ordinanza n.17, del 20.2.2006.
Inoltre l'atto notarile del 1883 non è stato trascritto e, quindi, ove il terreno si fosse mai appartenuto al Comune di Pt 1 la proprietà non sarebbe opponibile ai terzi.
Anche per questo motivo non può che condividersi la sentenza gravata che rileva la violazione dell'art.1, comma 1 bis, della legge 241/1990 e dell'art.823 comma 2, c.c.
Conclude per il rigetto dell'appello ; per la conferma della sentenza impugnata;
per la vittoria delle spese processuali.
Rigettata, con ordinanza del 27.3.2019, la richiesta di rinnovazione della CTU, con decreto del 15.12.2022 veniva fissata l'udienza del 9.1.2023 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
Non risultando per detta udienza depositate dalle parti note scritte, con ordinanza del
18.1.2023, il procedimento veniva rinviato ex art.309 c.p.c all'udienza dell'8.5.2023
(da tenersi sempre a norma dell'art. 127 ter c.p.c.) . Precisate dall'appellante le conclusioni sopra trascritte,con ordinanza del 6.6.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza tra le parti in causa arriva alla cognizione del giudice ordinario in conseguenza della sentenza n.583/2014 con cui il TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, dichiara inammissibile ( assegnando termine per riassunzione ) il ricorso di CP 1 avverso l'ordinanza di sgombero n. 14/2006 del Parte 1 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento al "petitum sostanziale "del ricorso riguardante l'accertamento della lesione di un diritto soggettivo della ricorrente e non un interesse legittimo.
Con l'atto d'appello il Parte 1 , riproponendo le difese svolte in primo grado, censura la decisione e sostiene che è viziata da errore per avere il primo giudice mal valutato gli atti di causa e disapplicato l'ordinanza n.14/2006 ritenendola illegittima perché emessa in assenza di potere mentre, al contrario, la natura demaniale del bene risulta "per tabulas poichè acquistava, con l'atto e l'appartenenza al 66 Pt 1 del 29.7.1883, da RS 4 le zone A, B e C di pubblico per notaio ER 1 arenile della spiaggia di (nelle quali è ricompresa anche la particella n.236) Pt 1 acquistate da quest'ultimo, a trattativa privata, con atto pubblico per notaio ER 3 del 20.7.1880.
Parte 1Orbene, è fuor di dubbio che il con l'ordinanza in questione ha inteso esercitare il potere riconosciuto dall'ordinamento alla P.A. di emanare provvedimenti di esecuzione coattiva a tutela di un bene che assume essere pubblico. Deve, quindi, farsi riferimento all'art.823 C.C. a norma del quale spetta all'Amministrazione la tutela della proprietà e del possesso dei beni che costituiscono demanio pubblico o patrimonio indisponibile, con facoltà di scegliere se procedere in via amministrativa (con provvedimenti in autotutela esecutivi quali ordinanze di sgombero, ordini di rimozione, demolizione etc.), ovvero di avvalersi dei mezzi ordinari di tutela della proprietà e del possesso.
Nel caso in esame l'Ente appellante sceglie il esercitare il potere di autotutela amministrativa attraverso l'ordinanza n.14 del 2006, di ripristino dello stato dei luoghi e di sgombero, emanata sul presupposto dell'accertamento dell'occupazione sine titulo del suolo da parte dell'appellata trattandosi di bene pubblico comunale. Ciò stante è necessario accertare la natura pubblica o privata della particella contesa.
E che la particella n.236 del foglio di mappa 16 del Comune di Pt 1 non è bene demaniale o bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente risulta accertato dal c.t.u.nominato in primo grado.
Infatti il Consulente, sulla scorta della documentazione esitata dalle parti e di altra da lui ricercata, al quesito relativo alla descrizione dello stato dei luoghi risponde che è posta a valle in parallelo con il luongomare AN ES del Comune di Pt 1 e,
a monte, in parallelo con la linea ferroviaria;
ha un'estensione di circa 800 metri quadrati completamente recintati, con ingresso dal lungomare;
che sulla stessa insistono due baracche in lamiera, una baracca in legno e un chiosco, tutti a piano terreno;
è accatastata con categoria D/8 che identifica fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciali non suscettibili di diversa destinazione;
che deriva dalla particella n. 193 che, soppressa con tipo di frazionamento del 17.1.2001, generava le particelle 235, 236, 237 e 238; che al momento del sopralluogo era in possesso di CP 1 e RS 10
Al secondo quesito relativo all'accertamento se trattasi di proprietà privata o pubblica e se, in quest'ultimo caso, è area demaniale, oppure rientrante nel patrimonio indisponibile o, in alternativa nella disponibilità della pubblica amministrazione, risponde che è bene di proprietà privata in possesso di CP_1 Alla Relazione è allegata una planimetria e numerose foto che consentono di riscontrare visivamente il distacco esistente tra la zona urbanizzata e pubblica del
Lungomare AN ES ( ex via Marina) rispetto alle proprietà private (tra cui quella dell'appellata e di Persona 10 ) che hanno ingresso dal detto Lungomare o ch affacciano sullo stesso. Con la relazione integrativa del 13.1.2017, il c.t.u. chiarisce ulteriormente che il bene oggetto di causa è privato in quanto acquistato in maggiore estensione dal Comune, con atto per notaio Per 1 del 29.7.1883, registrato ad Ardore il 18.8.1883 al n.255, da Persona 4 che, a sua volta lo aveva acquistato dal
(Regio CP_4 all'epoca), a trattativa privata, con atto a firma ON_4 del notaio Per_3 del 20.7.1880, n.74 di repertorio;
che l'atto successivo di trasferimento è la successione testamentaria (n.4, Vol. 208 del 9.4.2001 dell' Org_4
[...] di Locri) di deceduto in Milano il 28.3.1996 con cui la RS_9
,
ON 8 la trasferisce per metà proprietà passa al figlio ON_8 ; coniuge in comunione di beni di CP_9 e per metà a ad RS 10 CP 1
[...] con atto pubblico per notaio Per 11 dell'8.5.2001, registrato il
23.5.2001; che il Comune di Pt 1 quale rilasciava a RS 9 و proprietario, licenza edilizia n. 622, del 19.5.1972 per la costruzione di un manufatto a più corpi di fabbrica a semplice elevazione;
che il Comune emetteva in favore di
ER 9 , il 22.6.2001, concessione edilizia in sanatoria n. 424 per le difformità del manufatto rispetto alla licenza edilizia del 1972. In conseguenza degli accertamenti del consulente, dagli atti esitati dalle parti, nonché dal quanto ammesso nei propri scritti dall' appellante deve concludersi che :
-già con la cessione delle porzioni di arenile appartenenti al Regio Demanio ad un privato ( Persona 4 ) avvenuta con il rogito ER_3 del 1880, l'intero suolo ceduto perde la qualità di bene demaniale;
-con il rogito ER 5 del 19.11.1881 RS 4 cede a ON_2 un'area (di mq 195) che “inizia dopo 20 metri dal muro principiato da esso CP 10 (v.pag.5 atto d'appello);
-con il rogito ER 1 del 1883 il Comune di Pt 1 acquista quindi da ER_4.
[...] e da ON_2 un terreno non più di natura pubblica ma privata;
-tra il 1883 e il 1972 non risultano documenti utili a ricostruire ulteriori passaggi proprietari dell'intero compendio fondiario acquistato dal Comune con l'atto pubblico ER 1 (registrato ma non trascritto) né altri atti o documenti da cui desumere la destinazione pubblica del terreno in tempo successivo all'acquisto;
-è l'Ente stesso che riconosce la proprietà del terreno a Persona 9 tant'è che gli rilascia, il 19.5.1972, la licenza edilizia n.622 e, nel 2001, concessione edilizia in sanatoria n.424.
ERtanto, così esclusa la demanialità del terreno e la non appartenenza al patrimonio indisponibile dell'Ente e, al contrario, riconosciuta dall'Ente la proprietà del terreno a RS_9 quantomeno da tempo antecedente al 1972 e, quindi, all'erede testamentario di quest'ultimo, ON_8 che la cede, con l'atto per notaio Pt 2 dell'8.5.2001,a e RS_10 l'ordinanza di sgombero èCP 1 " illegittima perché emessa in assenza dei presupposti che rendono legittimo il potere autoritativo - esecutivo della P.A. nei termini sopra precisati.
L'atto amministrativo in questione non ha natura provvedimentale , siccome non espressione di potere discrezionale e non ha quindi idoneità a conformare la
,
situazione giuridica del privato.
ER quanto attiene il regolamento delle spese processuali, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di CP_1 nei minimi del IV scaglione del
,
D.M. n.147/2022 in relazione al valore indeterminabile della causa e tenuto conto dell'assenza di complessità delle questioni trattate, in complessivi euro 4.996,00, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D .P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 con atto di citazione notificato il 12.9.2017 nei confronti di CP 1
[...]
[...] disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
,
1) rigetta l'appello;
2) condanna il Parte 1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida in CP_1
,
complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 09/05/2024.
La Giud.Aus.Est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.Rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 560/2017 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.5.2023 e vertente
TRA c.f. P.IVA 1 ,in persona del Sindaco pro tempore Parte 1
,
elettivamente domiciliato in Bianco, via Vittoria, 86 nello studio dell'avv.
ZINGHINI CONCETTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
,CP_1 Pt 1 il 08/01/1967, elettivamente domiciliata in nata a
Reggio Calabria, via delle Ginestre, 8, nello studio dell'avv. CARIDI ELIO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni - Appello avverso la sentenza del IB di Locri n.707/2017 del 27.6.2017.
CONCLUSIONI con le note di ER l'udienza dell'8.5.2023, svoltasi a norma dell'art. 127 ter c.p.c. precisava le seguenti conclusioni: trattazione scritta il Parte 1
....rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di appello da "
intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento dell'appello, Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso del 28.4.2006 impugnava davanti al TAR Calabria, sezione di CP 1
Reggio Calabria, perché lesiva del suo diritto di proprietà, l'ordinanza n. 14, notificata 21.2.2006, oggetto di rettifica con successivo atto notificato il 27.2.2006, emessa nei suoi confronti ( e nei confronti di altri numerosi proprietari) dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Pt 1 che la individuava come occupante senza titolo di una parte di terreno, indicato come particela 236, del foglio d mappa 16, facente parte di un'area di maggior estensione denominata tratto “C” nell'atto per notaio Per 1 del 29.7.1883; le ingiungeva lo sgombero ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni.
A seguito di sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice CP 1 riassumeva il giudizio davanti al IB di Locri e amministrativo, chiedeva di ritenere e dichiarare che l'ordinanza impugnata emessa in carenza di
-
potere e violazione di legge è illegittima e, come tale, nulla ed inefficace e, di
-
conseguenza, di statuire la disapplicazione dell'ingiunzione.
Il Pt 1 si costituiva sostenendo che la domanda era infondata in quanto risultava per tabulas la proprietà comunale del fondo e la sua natura demaniale.
Il procedimento, istruito con prova testimoniale e CTU, si concludeva con la sentenza n. 707/2017 con cui il IB dichiarava il diritto di proprietà di nella CP 1
,
quota indivisa di ½, del terreno riportato in Catasto al foglio di mappa 16, particella
236, sub 1, previa disapplicazione dell'ordinanza n.14/2006 summenzionata e condannava l'Ente al pagamento delle spese processuali.
, con atto di citazione notificato il 12.9.2017, impugna la Il Parte 1 decisione e denuncia, con unico motivo, l'erronea valutazione della documentazione allegata da parte attrice;
l'omessa o/o erronea valutazione della natura demaniale del bene in contesa;
l'erroneo riconoscimento della proprietà della quota indivisa in capo ad in base ad un titolo privatistico;
l'omessa e/o contraddittoria CP_1 motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della CTU.
In particolare rileva che il IB aderiva erroneamente alle conclusioni della CTU senza tenere contro che i documenti prodotti dal Pt 1 ricostruendo i passaggi di proprietà del terreno dal 1880 fino al 1972, dimostrano che il terreno si appartiene al Parte 1
Infatti: Persona 2-alla perizia giurata del geometra era allegata la copia dell'atto pubblico per notaio ER_3 del 20.7.1880 riguardante la vendita di suoli demaniali marittimi a trattativa privata a certo Persona 4 La vendita si riferiva al lotto 84 della tabella annessa al Regio Decreto nr. 5438, sez. 2°, del 22.4.1880, costituito da tre zone di arenile contraddistinte con le lettere A-B-C" nello schizzo topografico allegato 66
all'atto. Nello stesso atto veniva anche precisata la figura rettangolare e l'estensione in metri quadrati di ciascuna zona per un totale complessivo di mq. 8.160;
-con atto per notaio Per 5 del 19.11.1881, Persona 4 vendeva a certo CP 2
,
[...] uno locale sotto ferrovia ubicato nella zona B, come pervenuta al ER 4 con l'atto per notaio ER 3 , dell'estensione di mq.195,00;
-con atto per notaio Per 1 del 29.7.1883, i coniugi Persona 4 e [...] و
Pt 1 le treRS_6 nonché ON_2 vendevano al Comune di
, و
zone di arenile per come acquistate dal ER_4 con l'atto per notaio Per_3 comprese
,
le fabbriche iniziate dallo stesso ER 4 rasente il passaggio a livello sottostante alla casa di Persona_7 in base allo schizzo planimetrico allegato come "ALL 3" Nell'atto le parti precisavano che le tre zone cedute al Pt 1 non erano riportate in catasto perché come aree mare erano esenti da contributo fondiario;
66 66
-era importante menzionare un verbale, del 26.10.1972, della Organizzazione_1 di
Reggio Calabria, di delimitazione del Demanio Marittimo in cui la proprietà dei
"signori CP_3 ricadeva nelle particelle di arenile in territorio di Pt 1 66
contrassegnate con mappali 421 /b e "c" del foglio di mappa 18, 301/b e "c" del foglio
15 e 97/b del foglio 16, delimitazione rappresentata nella tavola planimetrica “4 bis" compiegata al verbale. Dal confronto di questa con lo schizzo topografico della TAV
1 bis allegata all'atto Per 3 del 1880, dette aree corrispondono, al 90% alle zone A,B, e C acquistate dal ER_4 ;
- sovrapponendo lo schizzo topografico allegato all'atto ER_3 e lo schizzo allegato al
Organizzazione_1 citato emerge che la zona demaniale "C" era verbale della costituita dalla frazione “b” dell'originaria particella 97 del foglio 16;
- dalla visura storica catastale emerge che l'originaria particella 97 aveva una superficie mq. 34260 intestata al ON_4 di
· per il frazionamento del 1972 la superficie veniva ridotta a mq.28.600 e le neo
-
particelle derivate venivano definitivamente contrassegnate con i mappali 193 - 194 e
195;
- nel 1999 la superficie si riduceva a mq 22799; CP 5 e CP 6 , veniva
- nel 2001 la particella 193, erroneamente intestata a soppressa e originate le particelle 235, 236, 237 e 238; Org_2 senza66à nel 2011 le particelle 236 e 237 passavano a partita "1", 66
indicazione del nominativo dell'Ente trattandosi di tipo di mappale;
-successivamente, passando al Catasto urbano, alla 236 veniva attribuito un sub 1 e la categoria D8 con soppressione del sub 2. In definitiva, dalla cronologia delle compravendite comprese tra il 1880 e il 1883 e dalla delimitazione del Demanio Marittimo per come risultante dal verbale della Organizzazione_1 del 1972, risulta la proprietà del Comune di Pt 1 sul terreno oggetto di causa.
Sulla scorta di tanto il Consulente avrebbe dovuto concludere per la natura demaniale del terreno in questione e a sua volta, il IB sulla scorta delle specifiche
,
contestazioni dell'Ente avrebbe dovuto rinnovare la CTU e non affermare che le critiche erano prive di pregio a causa dell'assenza di documentazione relativa ai passaggi di proprietà del bene "dall' 800 al 1972".
Nella realtà la cosa era diversa tant'è che la stessa documentazione aveva indotto altro consulente nominato dal IB di Locri nel giudizio RG n.368/2015, vertente tra il Parte 1 e CP 7 relativo alla proprietà dell'altra metà della
,
particella 236, a concludere per la demanialità del terreno e per la proprietà dell'Ente.
Tale nuovo elemento è di supporto alla richiesta di rinnovazione della CTU perché dimostra la demanialità del terreno e la conseguente legittimazione dell'Ente ad agire in autotutela esecutiva con l'ordine di sgombero .
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza n.14 del 20.2.2006 perché infondata;
di conseguenza di disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il IB;
in via istruttoria di disporre il rinnovo della CTU tecnica di accertamento immobiliare con riferimento alla natura proprietaria del terreno oggetto di causa. Il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. CP 1 nell'atto di costituzione e risposta deduce che:
1)l'asserita acritica adesione del IB alla CTU è inammissibile e non può trovare accoglimento poichè la contestazione delle conclusioni del Consulente è stata prospettata dall'appellante tardivamente e, cioè, con la comparsa conclusionale e non con la prima difesa successiva alla stesura definitiva;
2) del pari inammissibile è la contestazione relativa all'errata interpretazione degli atti notarili che di fatto non sono stati prodotti da nessuna delle parti e che, in ogni caso, sono irrilevanti e inconducenti ai fini della decisione.
Infatti è dato di fatto che i rogiti ER 3 del 1880 e Per 5 del 1881 non sono stati prodotti da nessuna delle parti. Gli altri due, invece, sono allegati ai fascicoli di parte in quanto il rogito Per 1 del 1883 è quello da cui il Comune fa discendere l'acquisto del terreno e dal rogito Pt_2 deriva la proprietà dell'appellata.
Resta comunque il fatto che i rogiti anteriori al 1883 non sarebbero di nessuna rilevanza ai fini della decisione perché del tutto inconferenti a stabilire,come chiesto al TAR prima e al IB poi, la legittimità o meno del provvedimento di sgombero del 2006, oggetto d'opposizione;
3) nel merito l'appello si fonda sulla natura demaniale della particella oggetto di giudizio ed è palesemente infondato perché il CTU ai quesiti specifici postigli dal IB, confermando gli esiti già esposti nella prima stesura, risponde che il bene oggetto di contenzioso non appartiene al demanio e nemmeno al patrimonio indisponibile di un Ente pubblico.
Quindi, del tutto correttamente il giudice di prima istanza, visto il disposto dell'art.823, comma 2, c.c. afferma che l'Ente convenuto agiva illegittimamente, in assenza dei presupposti che rendevano legittimo l'agire in autotutela esecutiva, andando così a ledere il diritto di proprietà dell'attrice. La conclusione è logica atteso che il Comune di Pt 1 sosteneva, sia davanti al giudice amministrativo, sia davanti a quello ordinario, che la particella 236 del foglio di mappa 16 è parte di una più vasta area cedutagli da tale ER_4 con rogito Per 1 del 1883; va da sé che la particella fosse stata demaniale non avrebbe potuto essere venduta da un privato e acquistata dal Comune;
l'Ente esibisce al TAR e al IB la perizia del suo tecnico di fiducia, geom. Per_2 , che faceva riferimento ad un atto del 1972 della Organizzazione_1 di Reggio Calabria relativo alla delimitazione del
Demanio Marittimo e all'antistante proprietà privata individuando i fondi rientranti nel c.d. tratto "C" indicato nel rogito Per 1 del 1883, tra cui la particella 236, come terreni privati e non demaniali;
il geom. Per 8 consulente di parte attrice, dichiara nella relazione asseverata in atti che la particella 236 è privata ed estranea al demanio, confermando esattamente quanto asserito dal geom. Per 2 circostanza, quest'ultima, ulteriormente confermata dal CTU del IB;
il Pt 1 non esibisce alcun documento in grado di confermare l'appartenenza al demanio del fonduscolo in questione tant'è che il CTU precisa che la documentazione che aveva potuto esaminare dimostra che l'immobile nel 1972 era posseduto da ER_9
[...] al quale, sempre nel 1972, il Comune di Pt 1 aveva rilasciato quale proprietario licenza per la costruzione di un manufatto a più corpi di fabbrica a semplice elevazione e concessione edilizia in sanatoria nel 2001. In buona sostanza la tesi del Pt 1 che la particella 236 era demaniale non è condivisa da nessuno, nemmeno dal tecnico incaricato dall'Ente;
4) l'art.824 c.c. stabilisce che i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art.822 c.c. se appartengono alle Province o ai Comuni sono soggetti al regime
,
del demanio pubblico per cui, non prevedendo che i Comuni possano essere titolari di beni demaniali, non sono necessaria altri accertamenti per concludere che il Org_3 di CP_1 non rientra in quelli ivi indicati. Il Pt 1 comunque, non ha beni demaniali e non può avere legittimazione a rivendicarli con proprio atto d'imperio per cui ogni provvedimento è emesso in assenza di potere e, come tale, illegittimo. Da ultimo, il Pt 1 appellante, ben consapevole della sussistenza delle superiori evenienze, insiste nell'affermare circostanze inveritiere come quella relativa ad altro procedimento avente ad oggetto l'opposizione ad altra ordinanza di sgombero per la stessa particella 236 del foglio di mappa 16 oggetto di questo giudizio
Nella realtà il CTU nominato in quel procedimento introdotto da RS 10
,
nell'integrazione depositata il 9.1.2017 scrive che la particella 236 non ricade in area demaniale ma in area del Comune di Pt 1
ERtanto anche nel giudizio CP 7 c/ è esclusa la demanialità del Parte 1 terreno e il IB di Locri accerta con la sentenza n. 1325/2017, del 13.12.2077,il diritto di comproprietà del CP 7 sulla particella 236 , previa disapplicazione dell'ordinanza n.17, del 20.2.2006.
Inoltre l'atto notarile del 1883 non è stato trascritto e, quindi, ove il terreno si fosse mai appartenuto al Comune di Pt 1 la proprietà non sarebbe opponibile ai terzi.
Anche per questo motivo non può che condividersi la sentenza gravata che rileva la violazione dell'art.1, comma 1 bis, della legge 241/1990 e dell'art.823 comma 2, c.c.
Conclude per il rigetto dell'appello ; per la conferma della sentenza impugnata;
per la vittoria delle spese processuali.
Rigettata, con ordinanza del 27.3.2019, la richiesta di rinnovazione della CTU, con decreto del 15.12.2022 veniva fissata l'udienza del 9.1.2023 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
Non risultando per detta udienza depositate dalle parti note scritte, con ordinanza del
18.1.2023, il procedimento veniva rinviato ex art.309 c.p.c all'udienza dell'8.5.2023
(da tenersi sempre a norma dell'art. 127 ter c.p.c.) . Precisate dall'appellante le conclusioni sopra trascritte,con ordinanza del 6.6.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza tra le parti in causa arriva alla cognizione del giudice ordinario in conseguenza della sentenza n.583/2014 con cui il TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, dichiara inammissibile ( assegnando termine per riassunzione ) il ricorso di CP 1 avverso l'ordinanza di sgombero n. 14/2006 del Parte 1 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento al "petitum sostanziale "del ricorso riguardante l'accertamento della lesione di un diritto soggettivo della ricorrente e non un interesse legittimo.
Con l'atto d'appello il Parte 1 , riproponendo le difese svolte in primo grado, censura la decisione e sostiene che è viziata da errore per avere il primo giudice mal valutato gli atti di causa e disapplicato l'ordinanza n.14/2006 ritenendola illegittima perché emessa in assenza di potere mentre, al contrario, la natura demaniale del bene risulta "per tabulas poichè acquistava, con l'atto e l'appartenenza al 66 Pt 1 del 29.7.1883, da RS 4 le zone A, B e C di pubblico per notaio ER 1 arenile della spiaggia di (nelle quali è ricompresa anche la particella n.236) Pt 1 acquistate da quest'ultimo, a trattativa privata, con atto pubblico per notaio ER 3 del 20.7.1880.
Parte 1Orbene, è fuor di dubbio che il con l'ordinanza in questione ha inteso esercitare il potere riconosciuto dall'ordinamento alla P.A. di emanare provvedimenti di esecuzione coattiva a tutela di un bene che assume essere pubblico. Deve, quindi, farsi riferimento all'art.823 C.C. a norma del quale spetta all'Amministrazione la tutela della proprietà e del possesso dei beni che costituiscono demanio pubblico o patrimonio indisponibile, con facoltà di scegliere se procedere in via amministrativa (con provvedimenti in autotutela esecutivi quali ordinanze di sgombero, ordini di rimozione, demolizione etc.), ovvero di avvalersi dei mezzi ordinari di tutela della proprietà e del possesso.
Nel caso in esame l'Ente appellante sceglie il esercitare il potere di autotutela amministrativa attraverso l'ordinanza n.14 del 2006, di ripristino dello stato dei luoghi e di sgombero, emanata sul presupposto dell'accertamento dell'occupazione sine titulo del suolo da parte dell'appellata trattandosi di bene pubblico comunale. Ciò stante è necessario accertare la natura pubblica o privata della particella contesa.
E che la particella n.236 del foglio di mappa 16 del Comune di Pt 1 non è bene demaniale o bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente risulta accertato dal c.t.u.nominato in primo grado.
Infatti il Consulente, sulla scorta della documentazione esitata dalle parti e di altra da lui ricercata, al quesito relativo alla descrizione dello stato dei luoghi risponde che è posta a valle in parallelo con il luongomare AN ES del Comune di Pt 1 e,
a monte, in parallelo con la linea ferroviaria;
ha un'estensione di circa 800 metri quadrati completamente recintati, con ingresso dal lungomare;
che sulla stessa insistono due baracche in lamiera, una baracca in legno e un chiosco, tutti a piano terreno;
è accatastata con categoria D/8 che identifica fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciali non suscettibili di diversa destinazione;
che deriva dalla particella n. 193 che, soppressa con tipo di frazionamento del 17.1.2001, generava le particelle 235, 236, 237 e 238; che al momento del sopralluogo era in possesso di CP 1 e RS 10
Al secondo quesito relativo all'accertamento se trattasi di proprietà privata o pubblica e se, in quest'ultimo caso, è area demaniale, oppure rientrante nel patrimonio indisponibile o, in alternativa nella disponibilità della pubblica amministrazione, risponde che è bene di proprietà privata in possesso di CP_1 Alla Relazione è allegata una planimetria e numerose foto che consentono di riscontrare visivamente il distacco esistente tra la zona urbanizzata e pubblica del
Lungomare AN ES ( ex via Marina) rispetto alle proprietà private (tra cui quella dell'appellata e di Persona 10 ) che hanno ingresso dal detto Lungomare o ch affacciano sullo stesso. Con la relazione integrativa del 13.1.2017, il c.t.u. chiarisce ulteriormente che il bene oggetto di causa è privato in quanto acquistato in maggiore estensione dal Comune, con atto per notaio Per 1 del 29.7.1883, registrato ad Ardore il 18.8.1883 al n.255, da Persona 4 che, a sua volta lo aveva acquistato dal
(Regio CP_4 all'epoca), a trattativa privata, con atto a firma ON_4 del notaio Per_3 del 20.7.1880, n.74 di repertorio;
che l'atto successivo di trasferimento è la successione testamentaria (n.4, Vol. 208 del 9.4.2001 dell' Org_4
[...] di Locri) di deceduto in Milano il 28.3.1996 con cui la RS_9
,
ON 8 la trasferisce per metà proprietà passa al figlio ON_8 ; coniuge in comunione di beni di CP_9 e per metà a ad RS 10 CP 1
[...] con atto pubblico per notaio Per 11 dell'8.5.2001, registrato il
23.5.2001; che il Comune di Pt 1 quale rilasciava a RS 9 و proprietario, licenza edilizia n. 622, del 19.5.1972 per la costruzione di un manufatto a più corpi di fabbrica a semplice elevazione;
che il Comune emetteva in favore di
ER 9 , il 22.6.2001, concessione edilizia in sanatoria n. 424 per le difformità del manufatto rispetto alla licenza edilizia del 1972. In conseguenza degli accertamenti del consulente, dagli atti esitati dalle parti, nonché dal quanto ammesso nei propri scritti dall' appellante deve concludersi che :
-già con la cessione delle porzioni di arenile appartenenti al Regio Demanio ad un privato ( Persona 4 ) avvenuta con il rogito ER_3 del 1880, l'intero suolo ceduto perde la qualità di bene demaniale;
-con il rogito ER 5 del 19.11.1881 RS 4 cede a ON_2 un'area (di mq 195) che “inizia dopo 20 metri dal muro principiato da esso CP 10 (v.pag.5 atto d'appello);
-con il rogito ER 1 del 1883 il Comune di Pt 1 acquista quindi da ER_4.
[...] e da ON_2 un terreno non più di natura pubblica ma privata;
-tra il 1883 e il 1972 non risultano documenti utili a ricostruire ulteriori passaggi proprietari dell'intero compendio fondiario acquistato dal Comune con l'atto pubblico ER 1 (registrato ma non trascritto) né altri atti o documenti da cui desumere la destinazione pubblica del terreno in tempo successivo all'acquisto;
-è l'Ente stesso che riconosce la proprietà del terreno a Persona 9 tant'è che gli rilascia, il 19.5.1972, la licenza edilizia n.622 e, nel 2001, concessione edilizia in sanatoria n.424.
ERtanto, così esclusa la demanialità del terreno e la non appartenenza al patrimonio indisponibile dell'Ente e, al contrario, riconosciuta dall'Ente la proprietà del terreno a RS_9 quantomeno da tempo antecedente al 1972 e, quindi, all'erede testamentario di quest'ultimo, ON_8 che la cede, con l'atto per notaio Pt 2 dell'8.5.2001,a e RS_10 l'ordinanza di sgombero èCP 1 " illegittima perché emessa in assenza dei presupposti che rendono legittimo il potere autoritativo - esecutivo della P.A. nei termini sopra precisati.
L'atto amministrativo in questione non ha natura provvedimentale , siccome non espressione di potere discrezionale e non ha quindi idoneità a conformare la
,
situazione giuridica del privato.
ER quanto attiene il regolamento delle spese processuali, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di CP_1 nei minimi del IV scaglione del
,
D.M. n.147/2022 in relazione al valore indeterminabile della causa e tenuto conto dell'assenza di complessità delle questioni trattate, in complessivi euro 4.996,00, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D .P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 con atto di citazione notificato il 12.9.2017 nei confronti di CP 1
[...]
[...] disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
,
1) rigetta l'appello;
2) condanna il Parte 1 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di delle spese processuali che liquida in CP_1
,
complessivi euro 4.996,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 09/05/2024.
La Giud.Aus.Est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)